V seduta A.C.

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Ignorantia legis non excusat

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Dichiaro l'apertura della V Seduta dell'Assemblea Costituente da martedì 14 maggio alle ore 23:59 con l'ordine del giorno fisso stabilito dalla proposta guida #entry379256068
CITAZIONE
Titolo III (Ordinamento)

La fase di discussione durerà 72ore (3 giorni), potrà essere allungata in seguito dal Presidente.

Gli aventi diritto sono:
CITAZIONE
Ilovesnow91
Fede#91
Giancas
Flannery
segretario_90
Matutian
Unreal_War
negramarojazz
Repubblica dell'Ossola
Hawthorne Abendsen
Piter86
 
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Ripresento qui la mia proposta:

CITAZIONE
Titolo III : Ordinamento dello Stato


Articolo 3
1. Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dalla Camera dei Vetlani
2. La Camera è composta da 5 deputati eletti a suffragio universale e diretto nel caso in cui la popolazione sia inferiore a 25 cittadini. Nel caso sia superiore a 25 cittadini e inferiore a 40, il numero dei deputati sarà di 7. Nel caso la popolazione superi i 40 cittadini i deputati saranno 9
3. Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 15 giorni dalla data di inizio delle elezioni. Il presente articolo non viene applicato qualora si verifichino le condizioni previste dal comma 2. Unico requisito sarà il possesso della cittadinanza attiva che verrà concessa dopo il termine previsto dalla legge ordinaria, ma senza subordinazione a pareri o giudizi di qualunque autorità preposta alla verifica della cittadinanza.
4. I componenti della Camera assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5. La Camera dei Vetlani è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
6. Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente, fatto salvo quanto previsto nel comma 2.
7. La Camera elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8. Il regolamento interno della Camera che dovrà essere oggetto della prima seduta utile, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente della Camera. Il regolamento è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9. La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo. In deroga a quanto stabilito nel punto 7, il Presidente della prima Camera dei Vetlani dopo la fase costituente, verrà eletto a maggioranza assoluta anche in mancanza di un regolamento interno.
10. Fino a quando non sia riunita la nuova Camera dei Vetlani, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11. Le deliberazioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 4
1. Il Presidente della Repubblica è il rappresentante della micronazione, simboleggia l’unità della comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2. E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3. Non sono eleggibili alla carica di Presidente o di Vicepresidente coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4. Resta in carica per sette mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta consecutiva.
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il Vicepresidente assume la carica ed è obbigato a indire nuove elezioni Presidenziali entro giorni dieci (10)
6. Il comma 4 dell'articolo 4 non si applica ai mandati di presidente avvenuti per applicazione del comma 5 dell'articolo 4.
7. Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
9. Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa.
10. Indice consultazioni postelettorali per la scelta del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Queste iniziano entro cinque (5) giorni dalle elezioni o dalla sfiducia del Governo in carica
11. Su richiesta del Primo Ministro revoca l’incarico a uno o più Ministri.

12 Presiede la Corte Suprema ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione.
13. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea nazionale, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Suprema.
14. Con decreto presidenziale, scioglie l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, in quest’ultimo caso con adeguata motivazione. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea. Il potere di proporre la mozione spetta a ciascun deputato.
15. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
16. Il Presidente non è sfiduciabile. Può essere messo sotto accusa da parte dell’Assemblea nazionale su richiesta dei 3/5 dei deputati nei seguenti casi:
- alto tradimento
- violazione della Costituzione
- abuso dei poteri di amministratore
Per la condanna del Presidente occorre la maggioranza dei 2/3 dei deputati. In caso di condanna il Presidente è da considerare decaduto dalle sue funzioni dal momento della conclusione della votazione.
17. In caso di dimissioni volontarie o di decadenza a seguito di condanna da parte dell’Assemblea nazionale, subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
18. La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
19. Il Presidente ha il diritto di assumere la carica di amministratore.

Articolo 5
1. Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica, ed è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti alla Camera dei Vetlani e deve ricevere la fiducia-
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei deputati. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non fosse approvata, non può esserne ripresentata un’altra se non dopo almeno 20 giorni dalla data della votazione.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. Il Primo Ministro e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati agli articoli 10 e 11)
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Ogni ministro, in caso d'assenza, sarà sostituito dal Primo Ministro.
10. Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Nazionale, decadono. Il Presidente dell’Assemblea è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione. Qualora almeno 1/3 dei deputati ritengano che i decreti leggi violino libertà e diritti costituzionalmente garantiti, possono chiedere il ricorso alla Corte Suprema, che dovrà verificare la costituzionalità dei suddetti decreti entro 5 giorni dalla richiesta.
11. Il Presidente del Consiglio può revocare l’incarico a uno o più ministri. La revoca dell’incarico è controfirmata obbligatoriamente dal Presidente della Repubblica

Articolo 6
1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Deputato, al Consiglio dei Ministri e ad almeno cinque cittadini. La discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare da parte dell’Assemblea nazionale è obbligatoria, così come lo è quella di tutte le altre proposte di legge.
2. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea.
3. La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4. Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.

Articolo 7
1. La Repubblica riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2. Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4. La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5. Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno le firme di 1/3 dei cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6. Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.


Edited by Ilovesnow91 - 17/5/2013, 10:08
 
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Segnalo la proposta di Cacciatore #entry379684921
 
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Propongo un compromesso tra le due proposte

CITAZIONE
Articolo 3
1. Il potere legislativo è proprio dell'Assemblea Popolare. Essa è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Popolare.
2. L’Assemblea Popolare è composta da tutti i Cittadini di Vitla ed hanno diritto di voto.
3. L’Assemblea Popolare elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
4. Il regolamento interno dell’Assemblea Popolare dovrà essere oggetto della prima seduta utile dell’Assemblea, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 4
1. Il Presidente di Vitla è il rappresentante della micronazione, simboleggia l’unità della comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2. E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3. Non sono eleggibili alla carica di Presidente o di Vicepresidente coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4. Resta in carica per sette mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta consecutiva.
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il Vicepresidente assume la carica ed è obbigato a indire nuove elezioni Presidenziali entro giorni dieci (10)
6. Il comma 4 dell'articolo 4 non si applica ai mandati di presidente avvenuti per applicazione del comma 5 dell'articolo 4.
7. Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
9. Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa.
10. Indice consultazioni postelettorali per la scelta del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Queste iniziano entro cinque (5) giorni dalle elezioni o dalla sfiducia del Governo in carica
11. Su richiesta del Primo Ministro può revocare l’incarico a uno o più Ministri.
12 Presiede la Corte Suprema ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione.
13. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea nazionale, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Suprema.
14. Con decreto presidenziale, scioglie l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, in quest’ultimo caso con adeguata motivazione. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea. Il potere di proporre la mozione spetta a ciascun deputato.
15. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
16. Il Presidente non è sfiduciabile. Può essere messo sotto accusa da parte dell’Assemblea nazionale su richiesta dei 3/5 dei deputati nei seguenti casi:
- alto tradimento
- violazione della Costituzione
- abuso dei poteri di amministratore
Per la condanna del Presidente occorre la maggioranza dei 2/3 dei deputati. In caso di condanna il Presidente è da considerare decaduto dalle sue funzioni dal momento della conclusione della votazione.
17. In caso di dimissioni volontarie o di decadenza a seguito di condanna da parte dell’Assemblea nazionale, subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
18. La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
19. Il Presidente ha il diritto di assumere la carica di amministratore.

Articolo 5
1. Il Governo è presieduto dal Primo Ministro e nominato dal Presidente di Vitla, ed è composto dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Popolare e deve ricevere la fiducia dall’Assemblea stessa.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei deputati. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non fosse approvata, non può esserne ripresentata un’altra se non dopo almeno 20 giorni dalla data della votazione.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. I Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati agli articoli 10 e 11)
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Popolare, decadono. Il Presidente dell’Assemblea Popolare è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione. Qualora almeno 1/3 dei deputati ritengano che i decreti leggi violino libertà e diritti costituzionalmente garantiti, possono chiedere il ricorso alla Corte Suprema, che dovrà verificare la costituzionalità dei suddetti decreti entro 5 giorni dalla richiesta.

Articolo 6
1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Cittadino e al Consiglio dei Ministri. La discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare da parte dell’Assemblea Popolare è obbligatoria, così come lo è quella di tutte le altre proposte di legge.
2. Le leggi sono promulgate dal Presidente di Vitla entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea Popolare.
3. La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4. Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.

Articolo 7
1. Vitla riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2. Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4. La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5. Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno le firme di 1/3 dei cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6. Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Mi restano, tuttavia, ancora alcune perplessità:

- come possiamo ovviare ai problemi delle maggioranze per i provvedimenti?

- come avvengono l'elezione del Presidente e la nomina del Governo? Prevedendo l'Assemblea Popolare le elezioni (di qualunque tipo) dovrebbero avvenire in seno ad essa, prediligendo un sistema semi-presidenziale (meno rischioso) anche il Primo Ministro dovrebbe scaturire dal suo interno? Quali meccanismi pensate?

- l'istituto referendario a cosa serve se abbiamo l'Assemblea Popolare?
 
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view post Posted on 15/5/2013, 19:53
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Le prime considerazioni.

Ilovesnow91
CITAZIONE
2. La Camera è composta da 5 deputati eletti a suffragio universale e diretto nel caso in cui la popolazione sia inferiore a 20 cittadini. Nel caso sia superiore a 20 cittadini, il numero dei deputati sarà di 9.

Troppi 9 per 20 cittadini. Io direi 5 sotto i 25, 7 da 26 a 40, 9 da 41 in su.

CITAZIONE
11. Il Presidente del Consiglio può revocare l’incarico a uno o più ministri. La revoca dell’incarico è controfirmata dal Presidente della Repubblica

E se il Presidente non controfirma che si fa? Bisogna che ci sia chiarezza ed evitare possibili conflitti.

Flannery
CITAZIONE
1. Il Governo è presieduto dal Primo Ministro e nominato dal Presidente di Vitla, ed è composto dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Popolare e deve ricevere la fiducia dall’Assemblea stessa.

Chi nomina i Ministri? Non è chiaro, il Presidente del Consiglio o quello della Repubblica?
 
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view post Posted on 15/5/2013, 22:11

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Flannery fammi capire......te approvi tutta la mia proposta però vuoi mettere avere un Primo Ministro?
 
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Anche io mi trovo molto d'accordo con la proposta di Flannery, anche perchè un Presidente che è a capo del governo, non può avere potere di veto sulle leggi.
Io sarei per un primo ministro che abbia un ministero (non siamo in troppi), oltre che alcune limature/precisazioni come richiesto da Ossola
 
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view post Posted on 16/5/2013, 08:39
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Ho eliminato il messaggio precedente per dare una risposta esaustiva a tutti.

@Ossola e in generale per chiarire anche a me/noi tutti i meccanismi.

Ogni 3/4 mesi bisogna procedere all'elezione - all'interno dell'Assemblea Popolare - del Primo Ministro (che ragionevolmente può avere in gestione anche gli Interni), il quale è scelto tra una rosa di nomi presentati dai partiti presenti nell'Assemblea Popolare e che contestualmente potrebbe presentare la rosa di ministri. L'atto di nomina formale di tutto il governo potrebbe essere realizzata dal Presidente della Repubblica.

@Piter86

Vorrei ci fosse un sistema semi-presidenziale e non presidenziale, troppo rischioso per noi, con anche una limitazione temporale a 5/6 mesi del mandato.

@Matutian

Mi fa piacere, qualora possa esserci convergenza spero si possa arrivare ad un testo unico da sottoporre in votazione.
 
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Ilovesnow91
view post Posted on 17/5/2013, 09:09




Ho modificato la mia proposta con le obiezioni di Ossola ;)

Io comunque resto contrario all'Assemblea Popolare e, pur essendo la mia posizione minoritaria, ritengo che si creerebbe uno stallo e un disinteresse, in particolare in questo primo periodo, verso Vitla.
In un futuro, di micronazione solida e stabile se ne potrebbe parlare ma, per ora, credo che avere un Parlamento sia molto più efficiente e, da un certo punto di vista, più avvincente.
 
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view post Posted on 17/5/2013, 11:35

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Dipende cosa vogliamo fare di Vitla. Se vogliamo creare un qualcosa dove lo scontro politico è all'ordine del giorno, cosa inutile per una Micronazione anche se te hai detto che elezioni e politica sono le cose più importanti di una Micronazione, come è successo in Vitla1 e Vitla2. Oppure vogliamo dare vita a qualcosa dove tutti sono partecipi in prima persona.

@Flannery. Non mi convince tanto il semipresidenzialismo in questo momento, ci penso e ti faccio sapere.....
 
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view post Posted on 17/5/2013, 16:58
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CITAZIONE (Piter86 @ 17/5/2013, 12:35) 
Dipende cosa vogliamo fare di Vitla. Se vogliamo creare un qualcosa dove lo scontro politico è all'ordine del giorno, cosa inutile per una Micronazione anche se te hai detto che elezioni e politica sono le cose più importanti di una Micronazione, come è successo in Vitla1 e Vitla2. Oppure vogliamo dare vita a qualcosa dove tutti sono partecipi in prima persona.

@Flannery. Non mi convince tanto il semipresidenzialismo in questo momento, ci penso e ti faccio sapere.....

Tutti gli aspetti sono importanti, purtroppo nelle Vitle precedenti la politica ha finito per prendere il sopravvento. Io sono d'accordo con Piter (faccio fatica a non scrivere Cacciatore :P ) che Vitla deve essere qualcosa in cui tutti partecipino, chi più, chi meno, ma fondamentalmente tutti, qualunque sia l'ordinamento dello stato.
 
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view post Posted on 17/5/2013, 17:57
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CITAZIONE
@Flannery. Non mi convince tanto il semipresidenzialismo in questo momento, ci penso e ti faccio sapere.....

Posso accettare il presidenzialismo se il mandato del presidente è molto breve, massimo 6 mesi.
 
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Ilovesnow91
view post Posted on 17/5/2013, 20:16




CITAZIONE (Repubblica dell'Ossola @ 17/5/2013, 17:58) 
CITAZIONE (Piter86 @ 17/5/2013, 12:35) 
Dipende cosa vogliamo fare di Vitla. Se vogliamo creare un qualcosa dove lo scontro politico è all'ordine del giorno, cosa inutile per una Micronazione anche se te hai detto che elezioni e politica sono le cose più importanti di una Micronazione, come è successo in Vitla1 e Vitla2. Oppure vogliamo dare vita a qualcosa dove tutti sono partecipi in prima persona.

@Flannery. Non mi convince tanto il semipresidenzialismo in questo momento, ci penso e ti faccio sapere.....

Tutti gli aspetti sono importanti, purtroppo nelle Vitle precedenti la politica ha finito per prendere il sopravvento. Io sono d'accordo con Piter (faccio fatica a non scrivere Cacciatore :P ) che Vitla deve essere qualcosa in cui tutti partecipino, chi più, chi meno, ma fondamentalmente tutti, qualunque sia l'ordinamento dello stato.

Da un punto di vista ideologico avete ragione, Vitla non dovrebbe essere solo politica, dovrebbe essere fatta di partecipazione in ogni ambito della società, è verissimo, avete ragione.
Ma, soprattutto in una fase in cui cerchiamo di ricostruire un qualcosa che, dobbiamo ricordarlo, prima della crisi era molto molto florido (ricordo bene la Vitla pienissima) dobbiamo essere molto pragmatici.
La politica è sempre stata e sempre sarà il centro dell'attività Vetlana e, parere mio, in questa fase per far ripartire tutto dobbiamo far ripartire la politica. Credo che, con un Assemblea Popolare, quindi con l'annullamento di ogni consultazione elettorale (quella per il Governo si svolgerebbe solo all'interno dell'Assemblea e quella del Presidente della Repubblica diventerebbe simbolica essendo il Presidente solo simbolo della micronazione) si appiattirebbe la vita politica e quindi la vita micronazionale. Non riusciremmo a mio parere a far ripartire la micronazionale al meglio. In un futuro, magari potremmo ripensare alla nostra scelta e, quando magari la vita politica non sarà "l'unica" all'interno della micronazione e magari optare per un Assemblea Popolare.
Ma adesso come adesso firmeremmo, a mio parere, la nostra condanna a morte.
 
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view post Posted on 17/5/2013, 23:27


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Io sarei per un assemblea popolare, ma ripeto che trovo sbagliato che il presidente che è a capo del governo, abbia il potere di veto sulle leggi e sieda anche in Corte suprema. Vogliamo un presidenzialismo puro ? Allora leviamo il Presidente dalla corte suprema e leviamo i poteri di veto ad esso.
 
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view post Posted on 18/5/2013, 00:39

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Probabilmente quando ci staccheremo dal vecchio concetto di Vitla, forse e ripeto forse, ci risolleviamo.

Matutian fammi una controproposta scritta evidenziando le differenze dalla mia proposta.
 
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