Progetti di Legge Costituzionali

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view post Posted on 26/4/2013, 15:17

Ad calendas graecas

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In questo topic è possibile presentare eventuali Progetti di Legge Costituzionali ad opera dei Deputati Costituenti.
 
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view post Posted on 26/4/2013, 19:02


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Disposizione transitoria Costituzionale 1/13
1. Il presente dispositivo 1/13 ha lo scopo di regolamentare il periodo costituzionale. Le disposizioni ivi contenute, salvo diversa ed esplicita indicazione, sono valide fino alla fine del periodo costituzionale, definito come l'insediamento dell'organo legislativo previsto della Costituzione.
2. La cittadinanza, fino a legge nuova in materia, viene concessa da parte del Presidente dell'Assemblea Costituente, ovvero da parte di un suo delegato.
A tale scopo viene aperto un topic per permettere ai richiedenti di formalizzare la propria richiesta.
Essa deve avere la seguente forma inderogabile " Giuro di essere fedele e leale alla Repubblica Democratica di Vitla e alle sue istituzioni, di partecipare con spirito leale e costruttivo con l'obiettivo di fare il bene di Vitla. In fede, (nome)".
Ogni altro dettaglio non specificato, nonchè dubbi interpretavi, è a discrezione del Presidente dell'Assemblea Costituente.
Tutti i compiti, eccetto quello previsto dal comma 4, possono essere svolti senza delega anche dai Vice Presidenti dell'Assemblea Costituente.
3. Tutte le leggi e i provvedimenti legislativi di ogni ordine vanno numerati e pubblicati da parte dell'autorità che li ha emessi.
4. Gli admin del forum possono prendere provvedimenti urgenti, al fine di bloccare minacce alla pubblica quite del forum da parte di soggetti esterni.
Tali provvedimenti devono essere presi solo in casi di estrema urgenza e se non vi sono altri mezzi e vanno segnalati e relazionati alla cittadinanza intera, che farà funzione di controllo.
 
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view post Posted on 27/4/2013, 19:50
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Ad calendas graecas

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Disposizione transitoria costituzionale

1. Il presente dispositivo ha lo scopo di regolamentare le modalità di fondazione dei Partiti e degli Enti Privati. Le disposizioni ivi contenute, salvo diversa ed esplicita indicazione, sono valide fino alla fine del periodo costituzionale, definito come l'insediamento dell'organo legislativo previsto della Costituzione.

2. Le procedure pratiche per la fondazione dei Partiti e degli Enti Privati, fino a legge nuova in materia, vengono adempiute dal Presidente dell'Assemblea Costituente, ovvero da parte di un suo delegato. Esse corrispondono all'apertura di un'apposita sezione nel forum e alla nomina di moderatore del proponente.

3. A tale scopo viene aperto un topic per permettere a coloro che vogliono fondare un Partito o un Ente Privato di fare richiesta formale.

4. Per la fondazione di un Partito sono necessari:
- un minimo di tre adesioni, compreso il proponente;
- lo statuto;
- il simbolo del Partito

5. Per la fondazione di un Ente Privato è sufficiente la richiesta promossa da un cittadino
 
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view post Posted on 29/4/2013, 15:39
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In dubiis abstine

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Raccolgo la proposta del Deputato Costituente Fede#91 https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=54259886


Data la mia poca dimestichezza con emendamenti e disposizioni userò come base della mia proposta la struttura utilizzata da Flannery e Matutian, snella e scorrevole alla lettura. Non me ne vogliano gli addetti ai lavori.


Disposizione transitoria costituzionale.

1. Il presente dispositivo nasce con l'obiettivo di revitalizzare l'attività propagandistica micronazionale e di evitare che perduri lo stato d'abbandono della stessa. Le disposizione ivi contenute, salvo diversa ed esplicita indicazione, sono valide fino a quando l'organo legislativo non emanerà una nuova legge organica in materia o verrà eletto un regolare organo competente.

2. L'attività propagandistica finalizzata all'incremento del numero di cittadini vetlani e, più in generale, all'espansione della fama e del prestigio micronazionale è compito della Squadra Propagandistica Vetlanta (SPV).

3. La SPV è un organo libero e soggetto alle leggi vetlane.
a) L'attività nella SPV avviene sulla base di adesione volontaria e non mediante elezione dei membri.
b) Prima di svolgere le sue regolari funzioni la SPV elegge un Rappresentante. Egli ha il compito di aggiornare costantemente l'AC sulle attività della SPV e, se lo ritiene necessario, presentare le decisioni più importanti in materia propagandistica al giudizio dell'Assemblea.

4. Il lavoro propagandistico non è prerogativa della SPV. L'iniziativa privata e/o personale continua a essere tutelata e incoraggiata dalla Repubblica Democratica di Vitla.

5. In qualsiasi momento l'AC può decidere di sospendere l'attività della SPV, dei suoi componenti e/o del suo Rappresentante nelle modalità previste dalla legge.
 
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view post Posted on 29/4/2013, 22:13

Ad bestias

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Proposta di Legge Costituzionale

Il nome Repubblica Democratica di Vitla presente nella Costituzione verrà cambiato in Vitla.
 
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view post Posted on 7/5/2013, 14:21

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Titolo III attuale

CITAZIONE
Titolo III : Ordinamento dello Stato


Articolo 3
1. Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2. L’Assemblea Nazionale è composta da 7 deputati eletti a suffragio universale e diretto nel caso in cui la popolazione sia inferiore a 50 cittadini. Nel caso sia superiore a 50 cittadini, il numero dei deputati sarà di 9. Nel caso in cui la popolazione diventi inferiore o uguale a 13 cittadini, condizione accertata a seguito di comunicazione verificabile del responsabile dell’Anagrafe, o, in mancanza, da un suo sostituto, o, in mancanza anche di questo, anche da un cittadino, l'Assemblea Nazionale sarà composta da tutti i cittadini.
L’Assemblea nazionale sarà composta da tutti i cittadini attivi fino a quando la popolazione non raggiungerà i 18 cittadini attivi, condizione verificata come previsto nel comma 2. Al raggiungimento del limite suddetto verranno indette, con le modalità previste dalla legge, nuove elezioni per l’Assemblea Nazionale, entro giorni 10 dall’accertamento del raggiungimento, da parte del Presidente dell’Assemblea Nazionale o da chi lo sostituisce. Le elezioni avranno luogo entro dodici giorni dall’indizione. In caso di inerzia dell’autorità preposta potrà indire le elezioni un qualunque componente dell’Assemblea Nazionale
Tutti i cittadini che diventeranno attivi successivamente all’indizione delle elezioni così come previsto nel c.3, ma prima della sospensione prevista in occasione dei periodi elettorali, come regolata dalla legge, entreranno di diritto a far parte dell’Assemblea Nazionale che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino a quando si riunirà la nuova Assemblea Nazionale eletta a seguito delle consultazioni elettorali. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3. Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni. Il presente articolo non viene applicato qualora si verifichino le condizioni previste dal comma 2. Unico requisito sarà il possesso della cittadinanza attiva che verrà concessa dopo il termine previsto dalla legge ordinaria, ma senza subordinazione a pareri o giudizi di qualunque autorità preposta alla verifica della cittadinanza.
4. I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5. L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso, fatto salvo quanto previsto nel comma 2.
6. Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente, fatto salvo quanto previsto nel comma 2.
7. L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8. Il regolamento interno dell’Assemblea che dovrà essere oggetto della prima seduta utile dell’Assemblea, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9. La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo. In deroga a quanto stabilito nel punto 7, il Presidente della prima Assemblea nazionale dopo la fase costituente, verrà eletto a maggioranza assoluta anche in mancanza di un regolamento interno.
10. Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 4
1. Il Presidente della Repubblica è il rappresentante della micronazione, simboleggia l’unità della comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2. E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4. Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta consecutiva.
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
6. Il comma 4 dell'articolo 4 non si applica ai mandati di presidente avvenuti per applicazione del comma 5 dell'articolo 4.
7. Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
9. Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa.
10. Nomina il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo (Ministri) che dovranno ottenere la fiducia dell’Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
11. Può revocare o sostituire il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Governo venisse revocata o sostituita contemporaneamente, il Governo stesso dovrà ottenere nuovamente la fiducia dell’Assemblea Nazionale.
12 Presiede la Corte Suprema ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione.
13. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea nazionale, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Suprema.
14. Con decreto presidenziale, scioglie l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, in quest’ultimo caso con adeguata motivazione. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea. Il potere di proporre la mozione spetta a ciascun deputato.
15. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
16. Il Presidente non è sfiduciabile. Può essere messo sotto accusa da parte dell’Assemblea nazionale su richiesta dei 3/5 dei deputati nei seguenti casi:
- alto tradimento
- violazione della Costituzione
- abuso dei poteri di amministratore
Per la condanna del Presidente occorre la maggioranza dei 2/3 dei deputati. In caso di condanna il Presidente è da considerare decaduto dalle sue funzioni dal momento della conclusione della votazione.
17. In caso di dimissioni volontarie o di decadenza a seguito di condanna da parte dell’Assemblea nazionale, subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
18. La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
19. Il Presidente ha il diritto di assumere la carica di amministratore.

Articolo 5
1. Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica, ed è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Nazionale e deve ricevere la fiducia dall’Assemblea stessa.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei deputati. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non fosse approvata, non può esserne ripresentata un’altra se non dopo almeno 20 giorni dalla data della votazione.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. Il Primo Ministro e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati agli articoli 10 e 11)
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Ogni ministro, in caso d'assenza, sarà sostituito dal Primo Ministro.
10. Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Nazionale, decadono. Il Presidente dell’Assemblea è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione. Qualora almeno 1/3 dei deputati ritengano che i decreti leggi violino libertà e diritti costituzionalmente garantiti, possono chiedere il ricorso alla Corte Suprema, che dovrà verificare la costituzionalità dei suddetti decreti entro 5 giorni dalla richiesta.

Articolo 6
1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Deputato, al Consiglio dei Ministri e ad almeno cinque cittadini. La discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare da parte dell’Assemblea nazionale è obbligatoria, così come lo è quella di tutte le altre proposte di legge.
2. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea.
3. La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4. Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.

Articolo 7
1. La Repubblica riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2. Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4. La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5. Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno le firme di 1/3 dei cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6. Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Proposta di Modifica Titolo III

CITAZIONE
Articolo 3
1. Il potere legislativo è proprio dell'Assemblea Popolare. Essa è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Popolare.
2. L’Assemblea Popolare è composta da tutti i Cittadini di Vitla ed hanno diritto di voto.
3. L’Assemblea Popolare elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
4. Il regolamento interno dell’Assemblea Popolare dovrà essere oggetto della prima seduta utile dell’Assemblea, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 4
1. Il Presidente di Vitla è il rappresentante della micronazione, simboleggia l’unità della comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2. E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3. Non sono eleggibili alla carica di Presidente di Vitla coloro che non siano cittadini di Vitla. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4. Resta in carica per dodici mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta consecutiva.
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
6. Il comma 4 dell'articolo 4 non si applica ai mandati di presidente avvenuti per applicazione del comma 5 dell'articolo 4.
7. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
9. Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea Popolare ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa.
10. Nomina gli altri componenti del Governo (Ministri) che dovranno ottenere la fiducia dell’Assemblea Popolare a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
11. Può revocare o sostituire gli altri componenti del Governo. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Governo venisse revocata o sostituita contemporaneamente, il Governo stesso dovrà ottenere nuovamente la fiducia dell’Assemblea Popolare.
12 Presiede la Corte Suprema ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione.
13. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea Popolare, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Suprema.
14. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente di Vitla, sono prorogati i poteri di quello in carica.
15. Il Presidente non è sfiduciabile. Può essere messo sotto accusa da parte dell’Assemblea Popolare su richiesta dei 3/5 dei deputati nei seguenti casi:
- alto tradimento
- violazione della Costituzione
- abuso dei poteri di amministratore
Per la condanna del Presidente occorre la maggioranza dei 2/3 dei deputati. In caso di condanna il Presidente è da considerare decaduto dalle sue funzioni dal momento della conclusione della votazione.
16. In caso di dimissioni volontarie o di decadenza a seguito di condanna da parte dell’Assemblea nazionale, subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
17. La carica di Presidente di Vitla è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
18. Il Presidente ha il diritto di assumere la carica di amministratore.


Articolo 5
1. Il Governo è nominato dal Presidente di Vitla, ed è composto dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Popolare e deve ricevere la fiducia dall’Assemblea stessa.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei deputati. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non fosse approvata, non può esserne ripresentata un’altra se non dopo almeno 20 giorni dalla data della votazione.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. I Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati agli articoli 10 e 11)
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Popolare, decadono. Il Presidente dell’Assemblea Popolare è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione. Qualora almeno 1/3 dei deputati ritengano che i decreti leggi violino libertà e diritti costituzionalmente garantiti, possono chiedere il ricorso alla Corte Suprema, che dovrà verificare la costituzionalità dei suddetti decreti entro 5 giorni dalla richiesta.

Articolo 6
1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Cittadino e al Consiglio dei Ministri. La discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare da parte dell’Assemblea Popolare è obbligatoria, così come lo è quella di tutte le altre proposte di legge.
2. Le leggi sono promulgate dal Presidente di Vitla entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea Popolare.
3. La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4. Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.

Articolo 7
1. Vitla riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2. Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4. La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5. Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno le firme di 1/3 dei cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6. Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

non ricordo in quale seduta devo postarlo.....fatemi sapere la seduta che poi ne discutiamo li
 
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Ilovesnow91
view post Posted on 8/5/2013, 20:44




Nella seduta successiva a quella ora in corso (quindi in parole povere la V Seduta essendo la IV adibita alle proposte di legge Costituzionali)
 
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Ilovesnow91
view post Posted on 14/5/2013, 08:20




In vista dell'apertura della prossima seduta in merito all'ordinamento dello Stato presento la mia proposta:

CITAZIONE
Titolo III : Ordinamento dello Stato


Articolo 3
1. Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dalla Camera dei Vetlani
2. La Camera è composta da 5 deputati eletti a suffragio universale e diretto nel caso in cui la popolazione sia inferiore a 20 cittadini. Nel caso sia superiore a 20 cittadini, il numero dei deputati sarà di 9.
3. Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 15 giorni dalla data di inizio delle elezioni. Il presente articolo non viene applicato qualora si verifichino le condizioni previste dal comma 2. Unico requisito sarà il possesso della cittadinanza attiva che verrà concessa dopo il termine previsto dalla legge ordinaria, ma senza subordinazione a pareri o giudizi di qualunque autorità preposta alla verifica della cittadinanza.
4. I componenti della Camera assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5. La Camera dei Vetlani è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
6. Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente, fatto salvo quanto previsto nel comma 2.
7. La Camera elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8. Il regolamento interno della Camera che dovrà essere oggetto della prima seduta utile, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente della Camera. Il regolamento è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9. La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo. In deroga a quanto stabilito nel punto 7, il Presidente della prima Assemblea nazionale dopo la fase costituente, verrà eletto a maggioranza assoluta anche in mancanza di un regolamento interno.
10. Fino a quando non sia riunita la nuova Camera dei Vetlani, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11. Le deliberazioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 4
1. Il Presidente della Repubblica è il rappresentante della micronazione, simboleggia l’unità della comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2. E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3. Non sono eleggibili alla carica di Presidente o di Vicepresidente coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4. Resta in carica per sette mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta consecutiva.
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il Vicepresidente assume la carica ed è obbigato a indire nuove elezioni Presidenziali entro giorni dieci (10)
6. Il comma 4 dell'articolo 4 non si applica ai mandati di presidente avvenuti per applicazione del comma 5 dell'articolo 4.
7. Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
9. Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa.
10. Indice consultazioni postelettorali per la scelta del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Queste iniziano entro cinque (5) giorni dalle elezioni o dalla sfiducia del Governo in carica
11. Su richiesta del Primo Ministro può revocare l’incarico a uno o più Ministri.
12 Presiede la Corte Suprema ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione.
13. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea nazionale, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Suprema.
14. Con decreto presidenziale, scioglie l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, in quest’ultimo caso con adeguata motivazione. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea. Il potere di proporre la mozione spetta a ciascun deputato.
15. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
16. Il Presidente non è sfiduciabile. Può essere messo sotto accusa da parte dell’Assemblea nazionale su richiesta dei 3/5 dei deputati nei seguenti casi:
- alto tradimento
- violazione della Costituzione
- abuso dei poteri di amministratore
Per la condanna del Presidente occorre la maggioranza dei 2/3 dei deputati. In caso di condanna il Presidente è da considerare decaduto dalle sue funzioni dal momento della conclusione della votazione.
17. In caso di dimissioni volontarie o di decadenza a seguito di condanna da parte dell’Assemblea nazionale, subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
18. La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
19. Il Presidente ha il diritto di assumere la carica di amministratore.

Articolo 5
1. Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica, ed è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Nazionale e deve ricevere la fiducia dall’Assemblea stessa.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei deputati. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non fosse approvata, non può esserne ripresentata un’altra se non dopo almeno 20 giorni dalla data della votazione.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. Il Primo Ministro e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati agli articoli 10 e 11)
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Ogni ministro, in caso d'assenza, sarà sostituito dal Primo Ministro.
10. Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Nazionale, decadono. Il Presidente dell’Assemblea è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione. Qualora almeno 1/3 dei deputati ritengano che i decreti leggi violino libertà e diritti costituzionalmente garantiti, possono chiedere il ricorso alla Corte Suprema, che dovrà verificare la costituzionalità dei suddetti decreti entro 5 giorni dalla richiesta.
11. Il Presidente del Consiglio può revocare l’incarico a uno o più ministri. La revoca dell’incarico è controfirmata dal Presidente della Repubblica

Articolo 6
1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Deputato, al Consiglio dei Ministri e ad almeno cinque cittadini. La discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare da parte dell’Assemblea nazionale è obbligatoria, così come lo è quella di tutte le altre proposte di legge.
2. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea.
3. La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4. Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.

Articolo 7
1. La Repubblica riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2. Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4. La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5. Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno le firme di 1/3 dei cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6. Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
 
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