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| CITAZIONE Disposizione transitoria Costituzionale 1/13 (Matutian) 1. Il presente dispositivo 1/13 ha lo scopo di regolamentare il periodo costituzionale. Le disposizioni ivi contenute, salvo diversa ed esplicita indicazione, sono valide fino alla fine del periodo costituzionale, definito come l'insediamento dell'organo legislativo previsto della Costituzione. 2. La cittadinanza, fino a legge nuova in materia, viene concessa da parte del Presidente dell'Assemblea Costituente, ovvero da parte di un suo delegato. A tale scopo viene aperto un topic per permettere ai richiedenti di formalizzare la propria richiesta. Essa deve avere la seguente forma inderogabile " Giuro di essere fedele e leale alla Repubblica Democratica di Vitla e alle sue istituzioni, di partecipare con spirito leale e costruttivo con l'obiettivo di fare il bene di Vitla. In fede, (nome)". Ogni altro dettaglio non specificato, nonchè dubbi interpretavi, è a discrezione del Presidente dell'Assemblea Costituente. Tutti i compiti, eccetto quello previsto dal comma 4, possono essere svolti senza delega anche dai Vice Presidenti dell'Assemblea Costituente. 3. Tutte le leggi e i provvedimenti legislativi di ogni ordine vanno numerati e pubblicati da parte dell'autorità che li ha emessi. 4. Gli admin del forum possono prendere provvedimenti urgenti, al fine di bloccare minacce alla pubblica quite del forum da parte di soggetti esterni. Tali provvedimenti devono essere presi solo in casi di estrema urgenza e se non vi sono altri mezzi e vanno segnalati e relazionati alla cittadinanza intera, che farà funzione di controllo. 2. La cittadinanza, fino a legge nuova in materia, viene concessa da parte del Presidente dell'Assemblea Costituente, ovvero da parte di un suo delegato. Vengono di fatto prorogati i poteri in materia da parte del Presidente dell'Assemblea. Nel caso di dimissioni o perdita della cittadinanza sia del Presidente che del delegato che si fa, in mancanza di una nuova legge? Direi di prevedere, in questo caso, che sia il Parlamento, se già operante, o l'Assemblea dei cittadini se non è operante, a scegliere l'incaricato fino a nuova legge. I momenti di transizione sono i più delicati e bisogna evitare interpretazioni e discussioni.CITAZIONE Disposizione transitoria costituzionale.
1. Il presente dispositivo nasce con l'obiettivo di revitalizzare l'attività propagandistica micronazionale e di evitare che perduri lo stato d'abbandono della stessa. Le disposizione ivi contenute, salvo diversa ed esplicita indicazione, sono valide fino a quando l'organo legislativo non emanerà una nuova legge organica in materia o verrà eletto un regolare organo competente.
2. L'attività propagandistica finalizzata all'incremento del numero di cittadini vetlani e, più in generale, all'espansione della fama e del prestigio micronazionale è compito della Squadra Propagandistica Vetlanta (SPV).
3. La SPV è un organo libero e soggetto alle leggi vetlane. a) L'attività nella SPV avviene sulla base di adesione volontaria e non mediante elezione dei membri. b) Prima di svolgere le sue regolari funzioni la SPV elegge un Rappresentante. Egli ha il compito di aggiornare costantemente l'AC sulle attività della SPV e, se lo ritiene necessario, presentare le decisioni più importanti in materia propagandistica al giudizio dell'Assemblea.
4. Il lavoro propagandistico non è prerogativa della SPV. L'iniziativa privata e/o personale continua a essere tutelata e incoraggiata dalla Repubblica Democratica di Vitla.
5. In qualsiasi momento l'AC può decidere di sospendere l'attività della SPV, dei suoi componenti e/o del suo Rappresentante nelle modalità previste dalla legge. Niente da obiettare.CITAZIONE Proposta di Legge Costituzionale (Peter86)
Il nome Repubblica Democratica di Vitla presente nella Costituzione verrà cambiato in Vitla. Io sarei per Repubblica di Vitla per motivi 'storici' e per chiarezza sulla forma repubblicana, ma anche solo Vitla mi va bene, a patto di evidenziare chiaramente nella costituzione la forma repubblicanaCITAZIONE Disposizione transitoria costituzionale (Flannery)
1. Il presente dispositivo ha lo scopo di regolamentare le modalità di fondazione dei Partiti e degli Enti Privati. Le disposizioni ivi contenute, salvo diversa ed esplicita indicazione, sono valide fino alla fine del periodo costituzionale, definito come l'insediamento dell'organo legislativo previsto della Costituzione.
2. Le procedure pratiche per la fondazione dei Partiti e degli Enti Privati, fino a legge nuova in materia, vengono adempiute dal Presidente dell'Assemblea Costituente, ovvero da parte di un suo delegato. Esse corrispondono all'apertura di un'apposita sezione nel forum e alla nomina di moderatore del proponente.
3. A tale scopo viene aperto un topic per permettere a coloro che vogliono fondare un Partito o un Ente Privato di fare richiesta formale.
4. Per la fondazione di un Partito sono necessari: - un minimo di tre adesioni, compreso il proponente; - lo statuto; - il simbolo del Partito
5. Per la fondazione di un Ente Privato è sufficiente la richiesta promossa da un cittadino Sono d'accordo con l'emendamento di Matutian per i partiti e circoli: 2. Il massimo di sezioni che un circolo privato o un partito posso avere sono due. All'interno di essa deve essere rispettato il minimo decoro e decenza. anche se è difficile stabilire cosa sia il minimo di decenza e decoro...
Per quanto riguarda: 5. Per la fondazione di un Ente Privato è sufficiente la richiesta promossa da un cittadino sarebbe da regolamentare un minimo. Il cittadino diventa moderatore del circolo? solo un cittadino vetlano lo può aprire?
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