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Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!
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| proposta: Il Titolo IV subisce solo un mutamento nella numerazione del suo unico articolo: CITAZIONE Titolo IV : Lingua ufficiale e minoranze linguistiche
Articolo 7
1. Lingue ufficiali della Repubblica Democratica di Vitla sono l'Italiano e il Vetlano. la lingua principale è l'Italiano.
2. La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3. Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana o Vetlana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in vetlano o italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.
4. Le deliberazioni dei vari organi potranno essere emesse in entrambe le lingue ufficiali, tuttavia per la validità delle stesse è necessario solo che siano emesse nella lingua principale dello stato. Il Titolo V propongo che diventi "Titolo V : Strumenti Legislativi e Giustizia" raggruppando al suo interno la parte relativa ai principi del sistema giudiziario (il ruolo delle istituzioni è già descritto in precedenza) e agli strumenti legislativi (le leggi e il referendum). CITAZIONE Articolo 8
1. La Repubblica Democratica di Vitla riconosce, in ordine di validità, i seguenti strumenti legislativi validi per regolare le funzioni interne ed esterne della stessa:
A. La Costituzione;
B. Le Leggi ordinarie;
C. I Trattati internazionali;
D. Le consuetudini e gli accordi tra provati cittadini.
2. L'iniziativa legislativa, secondo quanto fissato dalla Costituzione, può avere effetti di qualuqnue natura su tutti gli strumenti legislativi tranne che sulla Costituzione, per la cui modifica sono fissate norme specifiche e straordinarie.
Articolo 9
1. L'iniziativa legislativa appartiene ai seguenti soggetti:
A. A ciascun Deputato che, liberamente, individualmente o in associazione con altri Deputati e Cittadini, ha il diritto di presentare all'Assemblea Nazionale le sue proposte di legge.
B. Al Governo che, per mezzo del Presidente della Repubblica, può presentare al Presidente dell'Assemblea Nazionale proposte di legge che lo stesso deve calendarizzare compatibilmente con l'agenda dei lavori dell'Assemblea Nazionale.
C. Ai Cittadsini che, in numero non inferiore ad un quinto dei cittadini con diritto di voto, possono presentare al Presidente dell'Assemblea Nazionale proposte di legge che lo stesso deve calendarizzare compatibilmente con l'agenda dei lavori dell'Assemblea Nazionale.
2. Il Regolamento dell'Assemblea Nazionale fissa le modalità di presentazione delle proposte di legge, di discussione e di votazione delle stesse rispettando il dettato costituzionale.
3. Le proposte di legge approvate dall'Assemblea Nazionale devono essere pubblicate dal Ministro della Giustizia, o da chi ne fa le veci, nel codice Legislativo Vetlano entro tre giorni dall'approvazione.
4. Le leggi entrano in vigore al momento della pubblicazione.
Articolo 10 REFERENDUM
Articolo 11
1. Il presente comma stabilisce quali soggetti possono rivolgersi alla Corte Suprema affinchè essa operi nel ruolo previsto dalla Costituzione:
A. Per la valutazione della costituzionalità di tutti i provvedimenti normativi presentati dalle istituzioni repubblicane, possono rivolgersi alla Corte Suprema ciascun membro delle istituzioni repubblicane o un quinto dei cittadini.
B. Per risolvere le controversie che vedono opporsi fra loro le istituzioni, oppure per esaminare la corretta procedura di adozione dei provvedimenti emanati dalle altre istituzioni, la loro correttezza formale e sostanziale, il rispetto delle leggi previgenti in caso di dubbi sollevati dalle istituzioni repubblicane preposte, possono rivolgersi alla Corte Suprema i reponsabili o i coordiantori delle istituzioni repubblicane.
C. Per risolvere le controversie che vedono opporsi fra loro i cittadini e le istituzioni, possono rivolgersi alla Corte Suprema i singoli Cittadini o un gruppo di Cittadini.
D. Per i processi di secondo grado, possono rivolgersi alla Corte Suprema i condannati in primo grado affinchè la CS valuti nuovamente il caso oggetto di processo in Tribunale Ordinario e l'accusa, o la difesa, del processo di primo grado affinchè sia valutata la correttezza del processo in Tribunale Ordinario.
E. Tutti possono cheidere l'intervento della Corte Suprema quale arbitro unico e definitivo per tutte le controversie che non riescono ad essere risolte in altri ambiti e che esulano dalle altre competenze della Corte Suprema.
F. Il Presidente della Corte Suprema convoca obligatoriamente la stessa per esaminare la corretta votazione delle altre Istituzioni repubblicane e proclamare gli eletti.
2. La Corte Suprema esamina ogni richiesta con singola udienza caratterizzata dalle seguenti fasi: A. Apertura della seduta da parte del Presidente della Corte Suprema o da chi ne fa le veci. B. Presentazione autonoma delle parti in causa ed esposizione delle ragioni delle due parti, entro e non oltre tre giorni dall'apertura della seduta. C. Valutazione della corretta presentazione del ricorso, della sua pertinenza per arrivare al giudizio preliminare di ammissibilità da parte della Corte Suprema. D. In caso di ammissibilità del ricorso, il Presidente della Corte Suprema dispone il tempo adeguato per il dibattito tra le parti. E. Esaurito il dibattito tra le parti, a discrezione del Presidente della Corte Suprema tramite comunicazione da parte dello stesso, i Giudici della Corte procedono a discutere pubblicamente circa la sentenza. F. Voto sulla sentenza. E. Al termine del voto il Presidente notifica al Ministro della Giustizia l'esito dell'udienza e la pubblicazione o meno della sentenza.
3. Le sentenze della Corte Suprema possono disporre ogni effetto costitutivo, modificativo, eliminativo, necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo.
4. Le sentenze della Corte Suprema devono essere pubblicate dal Ministro della Giustizia, o da chi ne fa le veci, nella Gazzetta Ufficiale entro tre giorni dalla notifica.
5. Le sentenze della Corte Suprema entrano in vigore dopo ventiquattro ore dal momento della pubblicazione. 6. trinunale ordinario...[/QUOTE]
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