.•°*•.Francesca.•°*•. |
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| CITAZIONE Se si usa sempre la scusa dell'incostituzionalità, allora non è una democrazia, perchè se il popolo volesse cambiare forma di governo non ne avrebbe il potere, perchè negato. art.2) Svolgimento del Referendum propositivo. - La raccolta delle sottoscrizioni da parte di almeno 1/3 cittadini deve avvenire entro 7 giorni dal deposito della richiesta di proposizione nell’apposito topic da parte del presentatore, a partire dal giorno successivo dall’avvenuto deposito. Eventuali firme raccolte prima del giorno successivo all’avvenuto deposito non saranno considerate valide. - Nel caso in cui le sottoscrizioni necessarie fossero raccolte prima della scadenza prevista al comma 1, il presentatore può interrompere la raccolta stessa segnalando l’interruzione con apposito post. A tal fine, nel caso di più presentatori, deve essere indicato il presentatore o i presentatori che avranno tale facoltà. In mancanza di tale indicazione si intenderà come presentatore autorizzato il primo firmatario della proposta. - Terminata la raccolta delle sottoscrizioni, il presentatore, inteso come previsto nel comma 2, dovrà provvedere, entro il termine di 7 (sette), decorrente dal giorno successivo del termine della raccolta, avvenuta sia nel termine naturale di cui al comma 1, sia nel termine ridotto di cui al comma 2, alla presentazione, così come previsto dal comma 5 dell’art.7 della Costituzione, della proposta referendaria al Tribunale Costituzionale, rappresentato nella Repubblica Democratica di Vitla dalla Corte Suprema, pena la decadenza della proposta referendaria stessa. La Corte Suprema deciderà in merito alla legittimità costituzionale entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo della presentazione della proposta referendaria. Nel caso in cui la Corte non si pronunciasse entro il termine suddetto la proposta referendaria sarà considerata accolta. - Sia nel caso di sentenza favorevole, sia nel caso previsto nel comma 3, entro 2 (due giorni) il Presidente della Corte Suprema, o in sua assenza, il Vice Presidente, o in assenza di entrambi il terzo membro, pubblicheranno la sentenza o l’attestazione di accoglimento per scadenza dei termini in un apposito topic. Al fine di evitare che, a causa di assenza di tutti i componenti della Corte, decorso il termine previsto, non possa darsi l’avvio al procedimento di votazione, specificato nel successivo comma 5, sono autorizzati, in questo caso, alla pubblicazione i giudici ordinari entro il termine di 2 (due giorni). Nel caso di ulteriore inerzia è data facoltà al promotore dell’istanza referendaria di procedere alla pubblicazione entro 3 (tre) giorni. Decorso inutilmente tale termine la facoltà è attribuita a qualunque cittadino della Repubblica Democratica di Vitla firmatario della proposta, per un periodo di giorni 3 (tre). Qualora, esperite tutte le possibilità previste dalla presente legge, la pubblicazione non avvenisse, la richiesta referendaria è da considerare decaduta. - Entro due giorni dall’avvenuta pubblicazione della sentenza o dell’attestazione di decorrenza dei termini, il Ministro degli Interni indice il referendum, che si svolgerà entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo dell’indizione Good luck
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