[Presidenza Repubblica dell'Ossola I] Firma nuovo trattato con Res Publica SPQR

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 11/3/2010, 17:46
Avatar

In medio stat virtus

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
10,360

Status:


Ai sensi del comma 3, art.4 della legge sui Rapporti Esteri

CITAZIONE
3. In caso di approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale di un trattato, il Presidente della Repubblica, il Ministro degli Esteri e il Primo Ministro hanno l’obbligo di firmare il Trattato, e il Ministro della Giustizia di pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale. Nel caso non lo facessero entro 48 ore dall’approvazione, devono essere sostituiti in questo compito dal Presidente dell’Assemblea Nazionale.

Firmo il seguente trattato fra la Repubblica Democratica di Vitla e Res Publica SPQR, approvato dall’Assemblea Nazionale nella XVIII Seduta della VI Legislatura, e invito il Primo Ministro e il Ministro degli Esteri a fare altrettanto. Completata la ratifica il Ministro della Giustizia provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CITAZIONE
TRATTATO RES PUBLICA SPQR - REPUBBLICA DEMOCRATICA DI VITLA


Il Senato ed il Popolo di Roma ed il Governo e la Cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla riconoscono la solidità e l'importanza dei rapporti d'amicizia e fratellanza che legano ed uniscono indissolubilmente le due rispettive Nazioni.
Si riconoscono, inoltre, anche nel ruolo di promotori e difensori di un micronazionalismo serio in Italia, ed in prospettiva di ciò ribadiscono la validità dei principi e dei metodi di valutazione da essi utilizzati.
In qualità di plenipotenziari, Caio Giulio Aquila, Principe del Senato, e Francesco Agricola Catone, Console con delega agli Esteri, per il Senato ed il Popolo di Roma, e Emoned, Primo Ministro, ed Ossola, Ministro degli Esteri, per la Repubblica Democratica di Vitla, hanno discusso e concordato il seguente trattato.


Articolo 1

Il Senato ed il Popolo di Roma e la Repubblica Democratica di Vitla si riconoscono reciprocamente nella loro interezza quali Nazioni sovrane ed indipendenti.
Si assumono pertanto l'impegno di rispettare la sovranità, le istituzioni, le leggi, le parti prese e le cittadinanze dell'Alleato, senza operare intromissione alcuna che possa violare una delle precedenti prerogative, ed accordandosi attraverso specifiche normative o comuni commissioni sulle questioni di comune importanza.


Articolo 2

Il Senato ed il Popolo di Roma e la Repubblica Democratica di Vitla, in nome della fratellanza ed amicizia che li unisce, instaurano un'Alleanza fondata sul rispetto reciproco e sul comune desiderio di pace e diffuso sviluppo.
L'Alleanza obbliga entrambi gli Alleati ad una serie di condizioni sulla quale basare il reciproco rapporto:
- Non intraprendere o partecipare ad azioni ostili o di spionaggio nei confronti dell'Alleato, non comunicarne a stati terzi le informazioni segrete, né impedire il lavoro dei rispettivi Stati Maggiori ed Eserciti nel campo della sicurezza in territorio alleato purché le Autorità ne siano informate e consenzienti;
- Difendere l'Alleato qualora sia vittima di attacchi ingiustificati e dimostrabili da parte di terzi, senza tuttavia che questi stesso ne sia cagione, utilizzando tutto il proprio potenziale umano e militare possibile e tentando una possibile pacifica risoluzione diplomatica;
-Svolgere una politica diplomatica il più possibile condivisa, intervenendo con attività di mediazione nel caso di situazioni di attrito o ostilità con stati terzi che coinvolgano l’Alleato, senza che questo obblighi a rompere o a stringere eventuali relazioni diplomatiche con i suddetti stati terzi senza il consenso delle proprie autorità;
-Si impegnano, su richiesta motivata di una delle due parti, a stabilire una commissione temporanea comune nell'ambito di operazioni riguardanti la sicurezza e l'informazione, con il compito di disctere e valutare assieme le questioni di natura investigativa, mettendo in comune i relativi organi di investigazione.


Articolo 3
Il Senato ed il Popolo di Roma e la Repubblica Democratica di Vitla si impegnano ad aprire un’Ambasciata per il loro Alleato nelle loro proprie sedi di appartenenza, garantendo per la sicurezza ed l’autonomia della stessa.
La giurisdizione delle Ambasciate è prerogativa esclusiva dei paesi di appartenenza, nulla togliendo alla possibilità data ad entrambe le cittadinanze di accedervi liberamente secondo quanto possibile e secondo quanto prescritto dalla legge dello stato competente in materia.


Articolo 4
Il Senato ed il Popolo di Roma e la Repubblica Democratica di Vitla si impegnano a non interferire nell’amministrazione della giustizia dello stato loro Alleato, rispettandone così la piena sovranità.
Nel caso che l’amministrazione della giustizia riguardi ed interessi entrambi i due paesi, allora si impegnano a gestire di comune e pacifico accordo il problema, dando luogo ad una commissione interalleata, che facendo collaborare i due poteri giudiziari, risolva la questione, sempre nel massimo e pieno rispetto reciproco in materia di leggi ed istituzioni nei seguenti casi:
- presenza accertata di fake con doppia cittadinanza
- un reato grave contro la micronazione alleata come istituzione compiuto da un'autorita dell’altra che agisce in veste ufficiale pur non avendone titolo o autorizzazione


Articolo 5
Il presente trattato non ha limitazioni temporali e la sua validità è permanente e completa fino alla sua totale abrogazione. Esso può essere abrogato da uno dei due stati contraenti in qualsiasi momento, prendendo atto delle implicazioni che ciò comporta e comunicando all'Alleato l'avvenuta abrogazione.
Allo stesso modo ogni possibile modifica deve essere comunicata, discussa e di comune accordo approvata con l'Alleato.

Il presidente della Repubblica Democratica di Vitla Repubblica dell’Ossola

In calce il precedente trattato stipulato tra la Repubblica Democratica di Vitla e Res Publica SPQR

CITAZIONE
La Res Publica SPQR Repubblica Romana e la Repubblica Democratica di Vitla mediante i loro delegati Ministro agli Affari Esteri e Presidente della Repubblica e Consoli, stilano il seguente trattato, riconoscendone la validità in nome dei rapporti di Mutuo Riconoscimento, Collaborazione, Amicizia ed Alleanza tra le due sopraccitate Micronazioni.

1. La Res Publica SPQR e la Repubblica Democratica di Vitla si impegnano a riconoscersi nella loro interezza e nelle reciproche Istituzioni autonome quali stati Sovrani e Indipendenti.

2. La Res Publica SPQR e la Repubblica Democratica di Vitla si dichiarano come Micronazioni alleate legate da rapporti di Amicizia e rispetto reciproco fondati sull'impegno a sviluppare un proficuo rapporto di collaborazione tra le parti e i loro alleati, nell'ottica di una pacifica convinenza e di un diffuso sviluppo.

3. I due stati contraenti si impegnano a rispettare, senza intromissioni, le Istituzioni, le Leggi, le parti prese e le Cittadinanze di entrambi glii stati firmatari e dei suoi cittadini.

4. I due stati contraenti si impegnano ad intrattenere e promuovere delle relazioni di Amicizia tra le Nazioni firmatarie, sul piano Culturale e sociale organizzate da esse stesse, oltre alle già esistenti relazioni diplomatiche che le uniscono.

5. I cittadini della Res Publica SPQR e della Repubblica Democratica di Vitla avranno libero accesso alle opportune sedi delle Micronazioni firmatarie.

6. La Res Publica SPQR e la Repubblica Democratica di Vitla garantiscono la presenza di una Ambasciata Diplomatica nelle sedi degli stati firmatari.
L'Ambasciata Diplomatica di entrambi gli stati sarà sottoposta al Codice Legislativo della propria Nazione e sarà gestita da un ambasciatore eletto da ogni stato secondo le proprie norme.
L'ambasciatore è tenuto a rispettare la legislazione della nazione ospitante e le micronazioni si impegnano a sostituire il proprio ambasciatore in caso di gravi violazioni delle leggi dello stato ospitante.

7. I due stati firmatari si impegnano a garantire difesa, in caso di necessità, fornendo aiuto reciproco in caso di attacchi ingiustificati ad una delle due parti.

8. Il presente Trattato può essere abrogato da una delle due Parti Contraenti con tutte le sue implicazioni possibili.
Esse dovranno informarsi reciprocamente in caso di tale eventualità.

9. Questo Trattato non è limitato nel tempo. Solo l'abrogazione totale del Trattato annullerà tutte le condizioni pocanzi menzionate.

10. La Repubblica Democratica di Vitla si impegna a non interferire in alcun modo ed a lasciare libero arbitrio alla Res Publica SPQR nelle relazioni che intercorrono tra il popolo Quirita e la Repubblica di Vitla.

Firme:

Repubblica Democratica di Vitla:
Emoned, Presidente della Repubblica
Gelert Keryb, Ministro degli Affari Esteri

Res Publica SPQR:
Marco Domizio Italico e Marco Licinio Crasso, Consoli.

 
Top
view post Posted on 13/3/2010, 18:44
Avatar

In medio stat virtus

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
10,360

Status:


CITAZIONE
. In caso di approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale di un trattato, il Presidente della Repubblica, il Ministro degli Esteri e il Primo Ministro hanno l’obbligo di firmare il Trattato, e il Ministro della Giustizia di pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale. Nel caso non lo facessero entro 48 ore dall’approvazione, devono essere sostituiti in questo compito dal Presidente dell’Assemblea Nazionale.

Prego il Presidente dell'Assemblea nazionale, preso atto che il Ministro degli Esteri e il Primo Ministro non hanno firmato, di sostituirli così come prevede la legge.
 
Top
Il Littore
view post Posted on 13/3/2010, 18:49




Firmo.

Il Littore, Presidente ad interim dell'Assemblea Nazionale
 
Top
2 replies since 11/3/2010, 17:46   57 views
  Share