Costituzione della Repubblica di Vitla

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Sverdlov
view post Posted on 31/7/2007, 22:44




COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI VITLA





Preambolo

La Repubblica di Vilta è una una repubblica democratica fondata sulla libertà di agire e pensare;ogni uomo è libero di partecipare alla vita pubblica,lavorativa e politica.
Ogni cittadino ha l’obbligo del rispetto verso le norme giuridiche della Costituzione repubblicana.
La sovranità appartiene totalmente al popolo,il quale,attraverso i propri rappresentati,governa la nazione.
La Repubblica di Vilta ripudia la guerra,per tale motivo non possiede un esercito,rispetta la sovranità degli altri popoli e quindi la loro indipendenza.

Il Governo provvisorio dello Stato ed Assemblea Costituente, emana la seguente Costituzione:

Principi Fondamentali

Art.1 - La Repubblica di Vitla è una Repubblica democratica fondata sul libero scambio di idee e opinioni.
La sovranità appartiene al popolo, che la gestisce e la esercita nelle forme e nei limiti sanciti dalla Costituzione tramite i suoi rappresentanti di Partito.

Art.2 - Il Sistema politico della Repubblica di Vilta è di stampo Occidentale e democratico, fondato sull'azione partitica.

Art.3 - La Repubblica di Vilta persegue uno stato di pace internazionale tra tutti gli Stati, grandi e piccoli, deboli e potenti, fondato sul rispetto dell'indipendenza e della sovranità dei popoli. Per tali ragioni, la Repubblica è priva di un'armata, benchè gli admin e i moderatori abbiano la facoltà di difendere la micronazione da attacchi di spam.

Art.4 - I Cittadini della Repubblica, in quanto tali, devono accettare senza riservo alcuno tutta la Costituzione. Per divenire tali, un utente deve scrivere nella sezione "Presentazioni" una breve presentazione di sè e, dopo tre giorni di attività nel forum, inoltrare la richiesta di cittadinanza al Ministro della Cittadinanza, indicato nella sezione stessa.Il limite massimo di cittadinanze micronazionali è posto a due,compresa quella di Vitla.

Art.5 – I Diritti e i Doveri del Cittadino sono irrevocabili e indisponibili. Tutti coloro i quali partecipassero alla vita sociale della Repubblica, sia Forestieri che Cittadini, sono chiamati al rispetto delle norme giuridiche della Costituzione della Repubblica.

Diritti e doveri

Art.6 - La Repubblica di Vitla si fonda sul riconoscimento dei diritti dell'uomo, la dignità e la giustizia sociale per tutti senza distinzione alcuna, come cardini del progresso sociale, della ricerca di una comunità di pace e libera da ogni forma di schiavitù.

Art.7 - Ogni cittadino è tenuto a rispettare le norme sancite dalla presente Costituzione e, se possibile, propagandare la presenza della stessa nel web.

Religione

Art.8 - La Repubblica è priva di Religione ufficiale e tutela la libertà di religione e coscienza senza distizioni.

Art.9 - Nessuno può essere obbligato a partecipare ad attività, cerimonie o pratiche religiose o all’uso di una formula di giuramento religioso in processi, assemblee ed ogni genere di iniziativa pubblica.

Fondamenti Politici

Art.10 - Il Popolo, diviso in Partiti, elegge ogni quattro mesi l'esecutivo di governo. Il voto andrà ai Partiti. Il Partito con il maggior numero di voti sceglierà, non necessariamente nelle proprie fila, il Presidente del Consiglio. In base alle percentuali ottenute, i Partiti potranno proporre dei Ministri, che il Presidente del Consiglio provvederà a collocare nei Ministeri che più aggradano a lui ed al suo Partito.

art.11 - La diffamazione e la calunnia delle Istituzioni così insediate sono severamente vietate e punibili dal Tribunale costituito. La critica costruttiva alle azioni di tali incaricati è invece bene accetta e incoraggiata.

Art.12 - Le autorità ministeriali hanno la facoltà, nelle questioni di loro competenza, di emanare decreti (che potranno essere aboliti senza consultare il Consiglio dei Ministri) dalla validità perpetua che dovranno essere presentati nella sezione "Bacheca" e ratificati dal resto del Consiglio dei Ministri, sempre in sede di Bacheca, prima di entrare in vigore.

Art.13 - Qualsiasi Cittadino può proporre Disegni di legge o modifiche alla Costituzione, che saranno votati dal Consiglio dei Ministri.

Art.14 - I Ministeri istituiti sono:
- Ministero della Cittadinanza
- Ministero agli affari esteri
- Ministero della Giustizia
- Ministero alla Propaganda e della Cultura

Art.15 - I Partiti candidati alle elezioni dovranno presentarsi due settimane prima della scadenza dela mandato, le elezioni avranno inizio una settimana prima della scadenza del mandato, e finiranno quando tutti i cittadini avranno votato, con un tetto massimo di una settimana di tempo.

Art.16 - Ogni votazione del Consiglio dei Ministri sarà considerata valida se approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, ma non potrà essere messa in pratica prima del monento in cui almeno quattro aventi diritto su cinque abbiano votato. Per evitare ostruzionismi, dopo 36 ore dall'apertura della votazione, in caso la mozione sia stata approvata da tre votanti su cinque, questa passerà ugualmente.

Movimenti

Art.17 - E' ammessa l'esistenza di Movimenti o Associazioni pacifiche e costituzionali. Tali Associazioni saranno esclusivamente ad uso culturale onde proporre iniziative per il bene e la crescita della Repubblica e non parteciperanno alla vita politica della Repubblica, non dovranno essere alle dipendenze di uno Stato straniero ne violente o militari.. La loro affidabilità è accertata dal Ministro della Giustizia.
Art.18 – Ogni movimento potrà esprimere uno Statuto proprio, che non sia in contraddizione con la presente Costituzione.

Sistema Giudiziario

Art.19 - Il Ministro della Giustizia garantisce ad ogni accusato il diritto alla difesa, la tutela da ogni forma di violenza o coercizione esercitata nel tentativo di indurre l'accusato a confessare, l'organizzazione legale del processo. I processi si svolgono secondo il seguente schema:
- richiesta di apertura di un caso da parte di un cittadino tramite querela inviata al Ministro della Giustizia;
- il Ministrodella Giustizia espone pubblicamente il caso nel Tribunale;
- si procede ad interrogare pubblicamente le parti in causa, e i loro eventuali avvocati;
- si interrogano i Giurati sul giudizio di condanna o innocenza;
- il Ministro della Giustizia, in caso di parità nel verdetto dei Giurati procederà a emanare la sentenza autonomamente.
- Il Ministro della Giustizia decide la pena

Art.20 - I quattro Giurati vengono estratti a sorte tra tutti i cittadini all'inizio di ogni processo.

art.21 - Il Ministro della Giustizia è garante della Costituzione. Prima, durante o dopo la discussione di una legge può intervenire per indicare punti anticostituzionali, a meno che non si parli di modifiche alla Costituzione. Egli inoltre garantisce che tutte le disposizioni emanate dai poteri dello Stato siano ratificate dal Consiglio dei Ministri, prima di entrare in vigore, e corrispondano ai principi proclamati dalla Costituzione come contenuto dei poteri dello Stato.

Bandiera e Inno

Art.22 - La Repubblica di Vitla assume come bandiera un drappo diviso verticalmente a metà di colore verde a sinistra e rosso a destra.

Art.23 - L'inno della Repubblica è ...

Modifiche alla Costituzione

Art.24 - Qualsiasi modifica alla Costituzione deve essere approvata dalla maggioranza del Consiglio di Ministri, così come ogni proposta di legge.

Edited by krissss - 25/10/2007, 22:44
 
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