IX Seduta A.C., costituzione

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view post Posted on 26/10/2015, 03:48
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Ignorantia legis non excusat

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Prima di dichiarare aperta l' IX seduta, mi sento in dovere come Presidente, dato il continuo e insistente tentativo di destabilizzare questa istituzione e Vitla stessa da parte di alcuni cittadini che tentano, da giorni, di convincere tutti dell'inutilità di questa istituzione e del rischio di impantanarsi, porto alla luce le reali potenzialità di questa assemblea e di quanto possa essere semplice arrivare a venerdì sera (o forse addirittura prima) ad avere una costituzione approvata e pubblicata e delle norme transitorie (che peraltro già ci sono quasi tutte) che ci conducano ad elezioni già dalla prossima settimana.

E ora vi spiego come i venditori di fumo golpisti vi stiano ingannando:

Con il ritorno in massa dei cittadini vetlani, con la rielezione dei presidenti e dei vice-presidenti, e con l'approvazione di 3 ore fa circa del metodo di uso delle leggi considerate vigenti che cito testualmente:
CITAZIONE
Ritenere valide le leggi di questa assemblea con recupero urgente delle leggi essenziali dagli archivi, adattarle se ritenuto necessario alla attuale situazione tramite emendamenti, e votarle direttamente nelle prossime sedute di questa assemblea.

Di fatto e di diritto sono state riprese e confermate in vigore tutti le leggi/modifiche costituzionali/disposizione/altro approvate nelle precedenti sedute dell'AC. Inoltre la costituzione è tornata in fase di "revisione".
Consultabile a questo link: #entry379134168
E' stato ripristinata di conseguenza anche la RoadMap delle sedute della costituente che vi allego qui di seguito:

CITAZIONE
La Costituzione di Vitla va revisionata e non riscritta da capo.
Il calendario da seguire sarebbe il seguente:

III Seduta
Preambolo
Titolo I
Titolo II
Titolo IV
Titolo VII
Titolo VIII
Titolo IX
Titolo X
Titolo XI
Titolo XII


IV Seduta
Titolo III (Ordinamento)

V Seduta
Titolo V (Giustizia)
Titolo VI (Esercito)


VI Seduta
Titolo XIII (Disposizioni Transitorie)

Ora, riprendendo i lavori da dove sono stati interrotti, la seduta V che presentava fra le altre già una proposta di Matutian, riguardava il Titolo V e il Titolo VI, che come potete vedere dalla RoadMap rappresenta il PENULTIMO scalino prima della conclusione dei lavori in costituente. E sarà in questa IX seduta che andremo a riprendere proprio l'ultimo vero minuscolo scalino che ci separa dalla rinascita ufficiale.
Mentre per quanto riguarda l'ultimo scalino della RoadMap è già contenuto nella seduta successiva la X Seduta che ci porterà alla conclusione dei lavori da parte dell'assemblea costituente con le disposizione transitorie che ci guideranno fuori dalla fase costituente e catapultati, ben presto, nella vera vita politica di questa nostra micronazione.

Ed ecco dunque spiegata la mia dura presa di posizione di tutti questi cittadini che credono di poter sovvertire l'ordine costituito mettendo in primo piano una loro singola visione rispetto a quella che invece può legittimamente prendere l'intera comunità Vetlana in brevissimo tempo.

Dichiaro dunque che la IX seduta A.C. si aprirà alle 8.00 del 26/10/2015 con il seguente ordine del giorno:

CITAZIONE
V Seduta
Titolo V (Giustizia)
Titolo VI (Esercito)

La fase di discussione durerà almeno 48 ore essendoci motivo di urgenza.

Gli aventi diritto sono:

CITAZIONE
Ilovesnow91
Fede#91
Flannery
segretario_90
Emoned
Matutian
Fides
Unreal_War
Repubblica dell'Ossola
Yashiwara
Sodyba
Eridor
Lupo Rosso
Hawthorne Abendsen
_Il Cacciatore

Un sincero abbraccio dal Vostro Presidente,

Unreal_War.

Edited by Unreal_War - 26/10/2015, 18:44
 
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Mi riferivo alla VI seduta di matutian che aveva già presentato questa proposta: #entry410506549
 
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La proposta di Matutian mi convince.

Apprezzo il fatto che il doppio incarico giudice - deputato sia limitato ai soli giudici della Corte Suprema, in tal modo dovremmo avere solo 4 persone fuori dall'Assemblea (tra l'altro è Nazionale o Popolare? Ci sono un po' di "errori" sparsi in giro) ovvero Presidente della Repubblica, Vice-Presidente e 2 Giudici.
 
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CITAZIONE (Flannery @ 26/10/2015, 11:30) 
La proposta di Matutian mi convince.

Apprezzo il fatto che il doppio incarico giudice - deputato sia limitato ai soli giudici della Corte Suprema, in tal modo dovremmo avere solo 4 persone fuori dall'Assemblea (tra l'altro è Nazionale o Popolare? Ci sono un po' di "errori" sparsi in giro) ovvero Presidente della Repubblica, Vice-Presidente e 2 Giudici.

Non c'è scritto da alcuna parte che i membri della CS siano fuori dall'organo legislativo, semplicemente non sono al governo, stessa cosa per la presidenza.
In ogni caso confermo la proposta (e invito Fides ha visionare se la mia proposta sulla Sicurezza può coincidere con la sua proposta), lasciando un dubbio : Si può proporre che il giudice supplente del tribunale ordinario sia anche supplente in CS ?
 
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CITAZIONE
Non c'è scritto da alcuna parte che i membri della CS siano fuori dall'organo legislativo, semplicemente non sono al governo, stessa cosa per la presidenza.

Ma l'art. 10, comma 5, lettera A dice che i membri della CS non devono avere nessun altro incarico.

Rileggendo credo siano utili due emendamenti: visto che stiamo andando verso un'assemblea in cui tutti i cittadini sono membri, forse è più sensato pensare di far votare i giudici dai cittadini stessi.

CITAZIONE
Articolo 10
1. La Corte Suprema è il massimo organo giudiziario della Repubblica. Svolge il ruolo di tribunale costituzionale e di corte di appello. Le sue sentenze sono inappellabili.
2. E’ composta da due giudici eletti a suffragio universale per la durata di cinque (5) mesi e dal Presidente della Repubblica, o dal vice in sua assenza.
3. Il Presidente della Repubblica presiede la Corte Suprema. Il sistema di elezione dei altri due giudici è il seguente: ogni cittadino ha il diritto di esprimere una preferenza. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo
[...]
5. Escluso il presidente della Corte Suprema, per gli altri giudici valgono le seguenti disposizioni:
A- non devono avere cariche di governo durante il periodo del loro mandato e non devono ricoprire cariche di coordinamento all'interno di un partito.
B- decadono in caso di assenza non giustificata a tre udienze consecutive;
C- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
D- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei ¾ dei deputati dell’Assemblea, e con l’assenso del Presidente della Repubblica.

CITAZIONE
Art. 11
1. Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale.
2. E’ composto da un giudice titolare più un supplente eletti a suffragio universale per la durata di 3 mesi . Il sistema di elezione dei due giudici è il seguente: ogni cittadino ha il diritto di esprimere due preferenze. Vengono eletti i tre che hanno ottenuto più voti; in caso di parità si terrà un ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti dove ogni deputato potrà esprimere una sola preferenza. In caso di ulteriore situazione di parità si terrà un ballottaggio fra i due candidati con possibilità di voto per tutti i cittadini.
 
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Condivido e posso integrare nella mia proposta.
 
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CITAZIONE (Matutian @ 26/10/2015, 13:08) 
CITAZIONE (Flannery @ 26/10/2015, 11:30) 
La proposta di Matutian mi convince.

Apprezzo il fatto che il doppio incarico giudice - deputato sia limitato ai soli giudici della Corte Suprema, in tal modo dovremmo avere solo 4 persone fuori dall'Assemblea (tra l'altro è Nazionale o Popolare? Ci sono un po' di "errori" sparsi in giro) ovvero Presidente della Repubblica, Vice-Presidente e 2 Giudici.

Non c'è scritto da alcuna parte che i membri della CS siano fuori dall'organo legislativo, semplicemente non sono al governo, stessa cosa per la presidenza.
In ogni caso confermo la proposta (e invito Fides ha visionare se la mia proposta sulla Sicurezza può coincidere con la sua proposta), lasciando un dubbio : Si può proporre che il giudice supplente del tribunale ordinario sia anche supplente in CS ?

Si, ok. La tua proposta di revisione del Titolo VI art. 12 (Esercito) coincide con la mia!
 
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view post Posted on 26/10/2015, 14:40
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CITAZIONE (Flannery @ 26/10/2015, 11:30) 
La proposta di Matutian mi convince.

Apprezzo il fatto che il doppio incarico giudice - deputato sia limitato ai soli giudici della Corte Suprema, in tal modo dovremmo avere solo 4 persone fuori dall'Assemblea (tra l'altro è Nazionale o Popolare? Ci sono un po' di "errori" sparsi in giro) ovvero Presidente della Repubblica, Vice-Presidente e 2 Giudici.

Si va emendato il passaggio del nome da Assemblea Nazionale ad Assemblea Popolare. :ahsisi:
 
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view post Posted on 26/10/2015, 14:42


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CITAZIONE (Unreal_War @ 26/10/2015, 14:40) 
CITAZIONE (Flannery @ 26/10/2015, 11:30) 
La proposta di Matutian mi convince.

Apprezzo il fatto che il doppio incarico giudice - deputato sia limitato ai soli giudici della Corte Suprema, in tal modo dovremmo avere solo 4 persone fuori dall'Assemblea (tra l'altro è Nazionale o Popolare? Ci sono un po' di "errori" sparsi in giro) ovvero Presidente della Repubblica, Vice-Presidente e 2 Giudici.

Si va emendato il passaggio del nome da Assemblea Nazionale ad Assemblea Popolare. :ahsisi:

Ho fatto una proposta di legge apposta
 
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view post Posted on 26/10/2015, 14:47
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CITAZIONE (Matutian @ 26/10/2015, 14:42) 
CITAZIONE (Unreal_War @ 26/10/2015, 14:40) 
Si va emendato il passaggio del nome da Assemblea Nazionale ad Assemblea Popolare. :ahsisi:

Ho fatto una proposta di legge apposta

Ho visto poco fa, e lo hai fatto per le leggi complementari, lui le intendeva per la carta costituzionale. Così risolviamo subito qualsiasi problema, dato che se guardi la costituzione trovi la dicitura assemblea nazionale in alcuni punti.
 
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view post Posted on 26/10/2015, 14:55


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CITAZIONE (Unreal_War @ 26/10/2015, 14:47) 
CITAZIONE (Matutian @ 26/10/2015, 14:42) 
Ho fatto una proposta di legge apposta

Ho visto poco fa, e lo hai fatto per le leggi complementari, lui le intendeva per la carta costituzionale. Così risolviamo subito qualsiasi problema, dato che se guardi la costituzione trovi la dicitura assemblea nazionale in alcuni punti.

Essendo una legge emessa da un organo costituente si può estendere alla Costituzione, lasciando il compito ad un singolo Mod/Admin
 
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Fede#91
view post Posted on 26/10/2015, 15:48




A me piace la proposta di Matutian con le modifiche apportate di seguito. e combierei la dicitura in Assemblea Popolare per non creare confusione.
 
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view post Posted on 26/10/2015, 15:52


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Ecco una copia della mia proposta aggiornata alle osservazioni d i Flannery

CITAZIONE
Titolo V : Giustizia


Articolo 9
1. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente. In caso di problemi di interpretazione delle leggi i Giudici devono valutare se vi sono casi analoghi nelle sentenze precedenti e attenersi alla stessa interpretazione del precedente. In caso non vi siano precedenti e solo per questioni di corretta interpretazione del testo di legge i giudici possono sospendere il procedimento e presentare istanza di chiarificazione alla Corte Suprema.
3. La responsabilità penale è personale.
4. L’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
5. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
6. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati Micronazionali.

Articolo 10
1. La Corte Suprema è il massimo organo giudiziario della Repubblica. Svolge il ruolo di tribunale costituzionale e di corte di appello. Le sue sentenze sono inappellabili.
2. E’ composta da due giudici eletti a suffragio universale per la durata di cinque (5) mesi e dal Presidente della Repubblica, o dal vice in sua assenza.
3. Il Presidente della Repubblica presiede la Corte Suprema. Il sistema di elezione dei altri due giudici è il seguente: ogni cittadino ha il diritto di esprimere una preferenza. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo
4. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri. I nuovi membri entrano in carica alla prima udienza utile, lasciando in carica i precedenti giudici per le udienze già aperte.
5. Escluso il presidente della Corte Suprema, per gli altri giudici valgono le seguenti disposizioni:
A- non devono avere cariche di governo durante il periodo del loro mandato e non devono ricoprire cariche di coordinamento all'interno di un partito.
B- decadono in caso di assenza non giustificata a tre udienze consecutive;
C- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
D- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei ¾ dei deputati dell’Assemblea, e con l’assenso del Presidente della Repubblica.
6. Le decisioni della Corte devono essere prese da almeno due dei tre membri; nell'ipotesi di decisione a maggioranza, è fatto obbligo la redazione di una relazione di minoranza.
7. Possono presentare ricorso alla Corte Suprema dieci cittadini, un partito, il Presidente della Repubblica, ciascun giudice del Tribunale Ordinario solo per le questioni relative ai dibattiti giudiziari in corso e i condannati, 3 deputati e il Governo, oltre ai condannati in primo grado dal Tribunale Ordinario per i processi a loro carico.
8. La Corte si dota, approvandolo a maggioranza dei suoi componenti, di proprio regolamento interno che prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Suprema e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
9. La Corte Suprema giudica a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito:
A- sulle controversie relative alla legittimità Costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari, delle ordinanze del Governo nella sua interezza e dei singoli ministri e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento;
B- sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali;
C- sulle controversie complesse relative a questioni di carattere elettorale o referendario;
D- sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare
10. Le sentenze sugli argomenti di cui al comma 9 del presente articolo possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.
11. La Corte Suprema nomina un giudice al suo interno che giudica con singola udienza di merito sui ricorsi di appello dei processi di primo grado del Tribunale Ordinario. Questo tipo di procedimento è indipendente dal lavoro della Corte Suprema, configurandosi come rito speciale.
12. Contro le sentenze della Corte Suprema non è ammessa alcuna impugnazione.
13. Le sentenze sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi giudice della Corte Suprema. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
14. In caso di incompatibilità o impedimenti di un membro titolare della Corte, il suo ruolo viene temporaneamente assunto dal supplente giudice del Tribunale Ordinario e in sub ordine dal giudice titolare del Tribunale Ordinario.

Articolo 11
1. Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale.
2. E’ composto da un giudice titolare più un supplente eletti a suffragio universale per la durata di 3 mesi . Il sistema di elezione dei due giudici è il seguente: ogni cittadino ha il diritto di esprimere due preferenze. Vengono eletti i tre che hanno ottenuto più voti; in caso di parità si terrà un ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti dove ogni deputato potrà esprimere una sola preferenza. In caso di ulteriore situazione di parità si terrà un ballottaggio fra i due candidati con possibilità di voto per tutti i cittadini.
3. Sino a quando non saranno eletti i nuovi membri, i precedenti vedranno prorogati i loro poteri. In caso di naturale scadenza del mandato, il giudice conclude l'udienza già aperta.
4. Per i giudici del Tribunale Ordinario valgono le seguenti disposizioni:
A- non devono ricoprire cariche di governo durante lo svolgimento del mandato, salvo il giudice supplente;
B- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata usuale del mandato;
C- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o gravi errori professionali, da parte dei 2/3 dei deputati dell’Assemblea.
D- decadono in caso di assenza prolungata non giustificata per una settimana
5. Ogni denuncia viene giudicata dal giudice titolare, salvo rinuncia e conflitto di interesse. In tal caso, il Presidente della Corte Suprema nomina giudice titiolare per il singolo caso il supplente.
6. L’imputato ha diritto di appellarsi contro la sentenza del Giudice Ordinario entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, alla Corte Suprema.
7. Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario.
8. Ogni altra disposizione è regolamentata dal Codice Penale e dalla legge ordinaria



Titolo VI : Difesa

Articolo 12
Vitla ha una struttura di difesa informatica per il diritto alla sicurezza di ogni cittadino ed è garante delle libertà fondamentali della costituzione.
Vitla ripudia offese, barbarie, intimidazioni e violenze scatenate contro i propri cittadini e ne difende la dignità attraverso i mezzi in suo possesso.
I suoi poteri sono regolati per legge ordinaria, anche parzialmente in deroga alle regole costituzionali se funzionali alla difesa della stessa Costituzione. In caso di deroga al dettato costituzionale, la legge deve passare il vaglio della Corte Suprema che valuta se tali deroghe singole sono tollerabili per la tutela della Costituzione, intesa come complesso di norme.


Edited by Matutian - 27/10/2015, 18:40
 
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segretario_90
view post Posted on 26/10/2015, 17:41




Caro Matutian, avrei molto piacere a leggere per intero le tue proposte ma, mio malgrado, proprio non posso. I miei tempi sono maledettamente contingentati, per cui ti chiedo (cortesemente) non dico un riassunto (che fa tanto scuola superiore) ma, per usare il gergo parlamentare, una relazione. Insomma, per farmi capire, con buona precisione, in cosa consistono le tue proposte.
Grazie in anticipo per quanto potrai fare :)
 
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view post Posted on 26/10/2015, 18:17
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In medio stat virtus

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Io, per la corte suprema, metterei la possibilità, nel caso non fosse disponibile uno dei giudici eletti e fosse impossibile eleggere un sostituto, di far partecipare il vice presidente della repubblica, tanto per non bloccare il sistema.
 
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34 replies since 26/10/2015, 03:48   392 views
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