Proposte di legge e regolamenti

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view post Posted on 23/10/2015, 01:51
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Ignorantia legis non excusat

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Qui di seguito le proposte che vengono condivise per esteso qui, e segnalate tramite link sul topic della seduta di riferimento.
 
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view post Posted on 23/10/2015, 11:54
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In dubiis abstine

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Disposizione transitoria costituzionale.

1. Il presente dispositivo nasce con l'obiettivo di regolarizzare l'attività propagandistica micronazionale e di normalizzarla sul piano istituzionale. Le disposizione ivi contenute, salvo diversa ed esplicita indicazione, sono valide fino a quando l'organo legislativo non emanerà una nuova legge organica in materia o verrà eletto un regolare organo competente.

2. L'attività propagandistica finalizzata all'incremento del numero di cittadini vetlani e, più in generale, all'espansione della fama e del prestigio micronazionale è compito dell'Istituto propagandistico Tài sinh.

3. L' IPTS è un organo libero e soggetto alle leggi vetlane.
a) L'attività nell'IPTS avviene sulla base di adesione volontaria e non mediante elezione dei membri.
b) La moderazione dell'IPTS viene concessa a chiunque ne faccia richiesta, purchè dimostri uno specifico interesse nel campo propagandistico.

4. Il lavoro propagandistico non è prerogativa dell'IPTS. L'iniziativa privata e/o personale continua a essere tutelata e incoraggiata dalla Repubblica Democratica di Vitla.

5. In qualsiasi momento l'AC può interrogare i moderatori sull'attività, i progetti, le intenzioni dell'IPTS.

6. In qualsiasi momento l'AC può decidere di sospendere l'attività dell'IPTS, dei suoi componenti e/o revocare la moderazione della sezione nelle modalità previste dalla legge.

Tratto dalla precedente regolamentazione della Squadra Propagandistica Vetlana
 
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view post Posted on 23/10/2015, 12:10
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In dubiis abstine

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Disposizione transitoria costituzionale.

1. Il presente dispositivo nasce con l'obiettivo di regolarizzare la concessione della cittadinanza agli utenti del circuito richiedenti la stessa. Le disposizione ivi contenute, salvo diversa ed esplicita indicazione, sono valide fino a quando l'organo legislativo non emanerà una nuova legge organica in materia o verrà eletto un regolare organo competente. La stessa disposizione si estinguerà automaticamente al conferimento della ventesima cittadinanza attiva presso questa micronazione.

2. La cittadinanza è un elemento chiave della vita micronazionale, e per questo Vitla si impegna ad accelerare i tempi burocratici del suddetto conferimento per tutta la durata di questa disposizione transitoria.
a) La regolare richiesta deve essere formulata nell'apposito thread presente in piazza e chiamato appunto "Richiesta cittadinanza". (https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=58190896)
b) La richiesta deve essere articolata sotto forma di giuramento secondo il seguente modello:
CITAZIONE
Giuro di essere fedele e leale alla Repubblica di Vitla e alle sue istituzioni, di partecipare con spirito leale e costruttivo con l'obiettivo di fare il bene di Vitla. In fede, (nome)

3. Il conferimento effettivo verrà attutato immediatamente e senza osservare alcun tempo d'attesa.
a) Tale conferimento è appannaggio degli amministratori e del founder.
b) Gli stessi amministratori dovranno poi provvedere anche all'aggiornamento del thread presente in piazza chiamato "Elenco cittadini attivi" https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=58197177

4. Da questo momento l'utente è cittadino a tutti gli effetti ed è soggetto a tutti i diritti e doveri previsti per legge dal suo nuovo status giuridico.

OT: chiedo il permesso al presidente dell'AC di postare anche la legge organica sulla cittadinanza che scalzerà questa all'arrivo del ventesimo cittadino


OT2: Non sono un esperto in materia giuridica, contestualmente se chiunque di voi sentisse la necessità di migliorare le formule contenute in queste disposizioni è libero di farlo, purchè non le modifichi nella sostanza, grazie.
 
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view post Posted on 26/10/2015, 09:53
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Ad calendas graecas

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Proposta di riforma della Legge sulla cittadinanza

Giusto per facilitare l'interpretazione e la lettura, rispetto alla legge in vigore precedentemente ho rimosso lo stato di cittadino minorenne, credo sia saggio optare ora per una formula di cittadinanza piena in modo rapido e poi eventualmente riformare la legge introducendo questa fattispecie.

CITAZIONE
Art.1

1. La Cittadinanza Vetlana garantisce il godimento dei diritti e l’obbligo di rispettare i doveri della Costituzione e di tutta la legislazione della RDV, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge.

2. Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietato il possesso di cittadinanze multiple di altre micronazioni o entità che si definiscono tali.


Art.2

1. Nella Repubblica Democratica di Vitla ottengono la Cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla tutti coloro che ne fanno richiesta richiedendola usando la seguente formula nell’apposito topic:
CITAZIONE
Richiedo la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla giurando fedeltà alla Micronazione, accettando e condividendo la Dichiarazione di Indipendenza, la Costituzione ed i principi in essa espressi.
In fede
[nickname]

2. Prima di ottenere la cittadinanza, e comunque in modo ravvicinato con la richiesta, la persona interessata deve presentarsi nella sezione “Presentazioni”.


Art.3

1. Sono previsti i seguenti stati della cittadinanza:

• Cittadinanza attiva: comporta il godimento e il rispetto di tutti i diritti e doveri costituzionali in forma piena e totale.

• Cittadinanza passiva: comporta la perdita del diritto di voto e di tutte le cariche politiche e/o istituzionali.
Con la perdita della cittadinanza verranno meno i diritti e doveri costituzionali, di tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica.

Art.4

1. In caso di inattività, non giustificata nell’apposita sezione, per un periodo superiore a quindici giorni, si diventa cittadino passivo.

2. Il periodo di assenza giustificata non può superare i sessanta giorni consecutivi. Al termine del periodo si diventa cittadini passivi.

3. La cittadinanza passiva può durare al massimo trenta giorni, terminati i quali la cittadinanza è revocata definitivamente.


Art.5

1. Nel caso in cui un Cittadino passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la cittadinanza attiva; per ottenerla deve seguire lo stesso iter del cittadino minorenne.
2. Una persona che ha subito la revoca della propria cittadinanza e voglia tornare cittadino, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.


Art.6

1. Al fine della valutazione della presenza attiva, sono considerati tutti i post inseriti all’interno del territorio della Repubblica Democratica di Vitla.

2. Per gli spazi ospitati all’estero hanno valore solo quelli di coloro che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato e solo se inerenti lo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale.


Art.7

1. È istituito l’Anagrafe, organo indipendente della RDV, cui competono:
• il monitoraggio delle attività dei Cittadini vetlani sulle questioni riguardanti la cittadinanza e il relativo suo mantenimento.
• la segnalazione delle variazioni circa lo stato di cittadinanza dei cittadini e non alle autorità preposte all’amministrazione del forum.

2. L’Anagrafe ha sede nel forum nella sezione “Istituzioni”. Esso al suo interno prevede obbligatoriamente:
• un topic in cui è obbligatorio richiedere la cittadinanza;
• un topic in cui è obbligatorio chiedere [da parte del cittadino] o comunicare [da parte degli incaricati] la revoca della propria cittadinanza;
• un topic in cui gli incaricati possono segnalare a specifici cittadini la scadenza di limiti temporali che comportano un cambiamento nello stato della cittadinanza;
• un topic in cui è possibile segnalare la presunta perdita ingiusta della cittadinanza;
• un topic in cui è presente l’elenco aggiornato dei cittadini e degli ex-cittadini;
• una sottosezione in cui il cittadino che intende segnalare un'assenza deve obbligatoriamente darne comunicazione in prima persona.

3. I post e le richieste fatte in sezioni errate all’uopo, sono da ritenersi invalide.


Art.8

1. L’incarico di gestire l’Anagrafe come gestore è affidato al Ministro degli Affari Interni, o da un suo delegato dallo stesso nominato.

2. Il compito del gestore è concedere, cambiare e revocare le cittadinanze della Repubblica Democratica di Vitla, preoccupandosi di avvisare l'imminente cambio di stato tramite le modalità più opportune a sua disposizione [avviso sul forum, messaggio privato, e-mail, Messenger, altro].

3. Il gestore è autorizzato a richiedere ad un cittadino la presentazione dell'ultimo post effettuato, al fine di chiarire eventuali posizioni dubbie.


Art.9

1. Fino a dodici ore prima dell'apertura dei seggi il gestore, o in sua assenza il Presidente della Repubblica o il suo Vice, deve obbligatoriamente segnalare i nominativi dei cittadini che hanno diritto di voto da inserire nelle Liste Elettorali.

2. Hanno diritto di voto:
• tutti i Cittadini attivi;
• i Cittadini minorenni che abbiano presentato domanda prima del limite fissato per l’inserimento e che risultino idonei.


Art. 10
La presente legge avrà valore sulle variazioni dello stato di cittadinanza successive all'entrata in vigore della stessa.
 
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view post Posted on 26/10/2015, 14:26


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Legge Elettorale
CITAZIONE
Articolo 1
La precedente Legge elettorale è abrogata e sostituita in ogni sua parte dalla presente.

Articolo 2 (Aventi diritto al voto e alla candidatura)
Hanno diritto di voto i cittadini inseriti, o aventi diritto ad esserlo, nelle Liste Elettorali almeno 12 ore prima dell'apertura dei seggi.
Si possono candidare ed essere eletti:
- per la Presidenza e la Vicepresidenza della Repubblica, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data d’inizio delle elezioni;
Tutte le procedure elettorali devono essere effettuate dall'account "Vitla" o, in assenza dei suoi possessori, dal Ministro dell'Interno,dal Presidente e dal Vicepresidente della Repubblica.

Articolo 3 (Metodo di elezione in AN)
[Abrogato]

Articolo 4 (Elezione Presidenziale)

Per la partecipazione alle elezioni presidenziali, il candidato dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita", aperto dall'account "Vitla", il suo nominativo e quello del candidato vice-presidente;
b) raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 5 cittadini prima della presentazione nel topic ufficiale della candidatura. Ogni cittadino potrà firmare per un solo candidato. In caso non si raggiunga almeno il numero di due candidati, per mancanza di firme, sono ammessi i due candidati con il maggior numero di firme.
E' eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene il 50% dei voti validi più uno.
Qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere tale risultato, vi sarà un ballottaggio tra i due candidati presidenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che dovesse ottenere la maggioranza dei voti nel ballottaggio sarà proclamato Presidente.

Articolo 5 (Elezione Deputati AN)
[Abrogato]

Articolo 5-bis
[Abrogato]

Articolo 6 (Votazioni)

La durata delle votazioni è di 72 ore. I sondaggi di votazione sono aperti da “Vitla” nella sezione del “Seggio Elettorale”. In caso di assenza, all'orario di apertura dei seggi, dei possessori dell'account, possono procedere, in ordine di successione per assenza del precedente: il Ministro degli Interni, il Presidente della Repubblica, il Vice-Presidente della Repubblica.
Per le elezioni presidenziali, si vota in un unico sondaggio. Le opzioni devono contenere il nome del candidato presidente e il nome del candidato vicepresidente.
In caso di ballottaggio presidenziale, questo si terrà esattamente 5 giorni dopo la chiusura delle urne del primo turno e durerà sempre 72 ore.

Articolo 7 (Campagna elettorale)
La campagna elettorale inizia 5 giorni prima dell’apertura delle urne e termina al momento dell’apertura delle urne.
La Repubblica Democratica di Vitla lascia piena libertà nei metodi di manifestazione di campagna elettorale dei partiti, movimenti, associazioni politiche e candidati presidente purché non siano lesive e dannose nei confronti di persone e valori della micronazione.
Nel periodo di campagna elettorale è vietato fare le seguenti azioni:
- offese personali ad una o più persone
- offesa alla micronazione
- offesa di altri partiti, movimenti o associazioni politiche
- intasamento della tag attraverso discussioni inerenti la campagna elettorale
L’accertamento e la censura di tali azioni spettano alla Corte Suprema.
E’ altresì vietato continuare con azioni di propaganda politica oltre il termine conclusivo della campagna elettorale.

Articolo 8 (Disposizioni di garanzia)
Le violazioni alla Legge elettorale saranno accertate e censurate dalla Corte Suprema, che accerta il suo rispetto.
Al termine delle elezioni la Corte Suprema ne legittima l'esito.
La legge elettorale non è modificabile a meno di 30 giorni dalla data delle elezioni.

Legge Enti Privati e Pubblici
CITAZIONE
Articolo 1
Gli Enti Privati e Statali della Repubblica Democratica di Vitla hanno come obiettivo la crescita socio-culturale della Repubblica. Tali organismi devono avere il massimo della trasparenza e ogni Cittadino deve essere messo in grado di poter usufruire dei servizi offerti. Un Ente Statale è un ente aperto, gestito, regolamentato e riconosciuto esclusivamente dalle Istituzioni della Repubblica, nelle figure dell'account Vitla.
Può essere aperto tramite Decreto del Governo secondo quanto prevede la legge con le differenti procedure.
Nella discussione di apertura deve essere approvato anche il regolamento dell'Ente.
Un Ente Privato può essere aperto da ogni cittadino della Repubblica Democratica di Vitla nella forma di Circolo, Movimento, Centro Culturale, Organo di Stampa e Istituto.

Articolo 2
Entrambi gli enti sono posti nella categoria "Enti Privati & Enti Statali", salvo diverse disposizioni per legge.
Gli Enti Privati potranno disporre di un massimo di due sezioni, salvo effettivo utilizzo e necessità;
Gli Enti Statali, salvo diverse disposizioni di legge, dovranno avere non più di una sezione.

Articolo 3
Prerequisiti per la facoltà di apertura e concessione della moderazione degli Enti Privati sono:
- essere cittadini della RDV da almeno uno (1) giorno.
- avere a proprio carico non più di due (2) condanne generiche o una condanna per abuso di potere.

Il cittadino che voglia aprire un ente privato deve farne specifica richiesta nella sede del Ministero della Cultura attraverso una richiesta d'apertura che dovrà essere obligatoriamente accompagnata da:
- esplicita dichiarazione del nome dell'ente.
- esplicita dichiarazione del tipo di ente privato.
- indicazione del titolare dell'ente e, nel caso di interdizione giudiziaria, del moderatore.
- regolamento di gestione dell'ente e di comportamento al suo interno.
- targhetta dell'ente
- dichiarazione di conformità ai prerequisiti per la fondazione e la moderazione di un ente.

Il Ministero della Cultura non può concedere lo spazio ad un Ente Privato nei seguenti casi:
1- Chiaro insulto ai danni di una persona, micronazione o alla morale.
2- Chiari riferimenti ad atteggiamenti contrari alla Costituzione.
3- Mancanza degli elementi richiesti per l'apertura.
4- Il richiedente possiede già uno o più enti privati che a giudizio motivato del ministro della cultura risultano poco attivi o mal gestiti.

Il Cittadino che si vede rifiutare la richiesta di apertura di un Ente Privato può fare ricorso presso il Ministero della Giustizia e tramite un Giudice Ordinario, nominato dal Presidente della Corte Suprema, sarà analizzato il caso.

L'Ente Privato una volta aperto dovrà essere registrato nell' "Albo degli Enti Privati" presso il Ministero della Cultura riempiendo il modulo standard:

Nome:
Tipo di ente:
Titolari:
Moderatore:
Data di Fondazione:
Data di Chiusura:

L'Ente Privato dovrà avere nella sua sezione principale il regolamento approvato nella domanda di apertura e il modulo standard del registro.
Ogni modifica al regolamento e al modulo standard va comunicato e autorizzato dal Ministro della Cultura.

Articolo 4
I casi che comportano la chiusura sono:

1. Inattività dell'ente superiore a sessanta (60) giorni dall'ultimo intervento nel Circolo del gestore.
2. Inattività dell'ente superiore a trenta (30) giorni dall'ultimo topic aperto all'interno del Circolo.
3. Perdità della Cittadinanza da parte del titolare dell'ente
4. Ban del titolare superiore a un periodo di quattro (4) mesi

Per la chiusura del circolo deve verificarsi almeno una delle condizioni sopra elencate.

Art.5
Cancellato per modifica parlamentare.

Articolo 6
La moderazione degli Enti Statali è gestita dallo Stato nella figura del Ministro della Cultura o, in sua assenza, dal Presidente della Repubblica.
Gli Enti Statali potranno essere rimossi e archiviati solo per volontà dell'Assemblea Nazionale o del Consiglio dei Ministri, a seconda di chi ne ha decretato l'apertura.
L'Ente Statale una volta aperto dovrà essere registrato nell' "Albo degli Enti Statali" presso il Ministero della Cultura riempiendo il modulo standard:

Nome:
Tipo di ente:
Apertura a cura:
Data di Fondazione:
Data di Chiusura:

L'Ente Statale dovrà avere nella sua sezione principale il regolamento approvato nella procedura di apertura e il modulo standard del registro. Ogni modifica al regolamento e al modulo standard va sottoposto alla stessa procedura usata per l'apertura.

Articolo 7
L'Archiviazione di un Ente Privato o Ente Statale è compito di ogni Admin, del Ministro degli Affari Interni, del Ministro della Cultura se Admin e dell'Account Vitla.

Articolo 8

Il titolare di un circolo può indicare, in aggiunta a quanto espresso nell'articolo 3 per l'Albo degli Enti Privati, un cittadino, se ha dato l'assenso, a cui il circolo passerà automaticamente come titolarità nel caso in cui sia prevista una delle condizioni che comporti la chiusura, a meno che questa non sia esplicitamente richiesta dal titolare.
Se la persona eventualmente indicata rifiuta la titolarità del circolo, il circolo allora deve essere chiuso a norma di legge.
Il titolare di un circolo può cederlo ad un altro cittadino, con il suo consenso, comunicando l'avvenuta cessione al ministero della cultura.
Verificata una inattività dell'ente il Ministro della Cultura deve dichiararne il rischio di chiusura, invitando il gestore a: riprenderne l'attività, individuare un nuovo titolare o chiuderlo definitivamente. Se entro 10 giorni non perviene alcuna decisione il Circolo sarà chiuso.
Il Governo può cedere tramite bando informale la titolarità di un circolo in caso di assenza/scomparsa del Titolare.

Legge sui Partiti
CITAZIONE
Regolamento Partiti

Articolo 1
Per poter fondare un partito, un movimento o un'Associazione politica bisogna presentare la propria richiesta in sede del Ministero degli Interni nell'apposito topic denominato "Fondazione Partiti, Movimenti e Associazioni politiche"
Il Ministro degli Interni in cogestione con il Ministro della Giustizia, provvederanno alla sua apertura se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
- Avere tre (3) Cittadini vetlani, compreso il fondatore, che "firmino" per la sua creazione.
- Presentare un nome per chi prenderà responsabilità delle sezioni assegnate alla congregazione.
- Che almeno uno dei tre membri fondatori sia presente, ed attivo.
- Disporre di uno statuto di partito.
Se il Ministro degli Interni e/o il Ministro della Giustizia sono fondatori o co-fondatori del Partito, del Movimento o dell'Associazione Politica, verranno sostituiti dal Primo Ministro nell'esercizio delle loro funzioni. Se quest'ultimo è implicato come gli altri nella fondazione, l'apertura sarà garantita, in successione tra loro, dal Presidente dell'Assemblea Popolare, dal Vice Presidente dell'Assemblea Popolare, dal Vice Presidente della Repubblica, dal Presidente della Repubblica.

Lo statuto deve sposarsi con i valori della Repubblica Democratica di Vitla richiamati nella Costituzione e non deve essere in contrasto con essi.
Lo statuto non deve essere in contrasto con il Codice Penale Vetlano.
Ogni richiamo a principi antidemocratici, di terrorismo e dittatoriali saranno denunciati dal Ministro della Giustizia, in sede di giustizia con l'accusa di tentativo di rovesciamento dell'ordine democratico. In caso di implicazione del Ministro della Giustizia nella fondazione del Partito, del Movimento o dell'Associazione Politica, la sua funzione sarà esercitata dal Primo Ministro o, in successione tra loro, dal Presidente dell'Assemblea Popolare, dal Vice Presidente dell'Assemblea Popolare, dal Vice Presidente della Repubblica, dal Presidente della Repubblica.

Articolo 2
Il Ministro degli Interni, deve verificare che:
- Il fondatore, dopo l'apertura del partito, disponga di un emblema per il proprio partito che verrà affisso all'ingresso della sezione di partito.
- Le sue dimensioni dovranno essere non superiori a 100px x 100px.
- Non dovrà avere contenuti esplicitamente violenti o di sfondo sessuale e non dovrà appartenere a nessun altro partito, sia per quanto concerne Vitla che altri stati, se non avuta precisa deroga dal fondatore del primo partito.
- Se per un periodo maggiore di quattro (4) settimane esso rimarrà con meno di tre iscritti, verrà cancellato e la sezione sgombrata.

Se una di queste condizioni venisse a mancare, il Ministro degli Interni ha l'obbligo di chiudere il partito, movimento o associazione politica e, in caso di periodo elettorale, escluderlo dalle elezioni.

Articolo 3
Il partito, movimento o associazione politica ha diritto a:
- Partecipare liberamente alle elezioni dopo una settimana [7 giorni] dalla propria fondazione.
- Una sezione pubblica, una privata.
- Una carica di Moderatore purchè il componente scelto come moderatore abbia i requisiti definiti all'articolo 3 bis
- Manifestare le proprie appartenenze politiche attraverso propaganda e campagna elettorale.

I Requisiti per per la moderazione di un partito sono:
- non avere più di due [2] condanne penali a proprio carico.
- non aver perso la moderazione in altre sezioni per violazioni.
- essere cittadino di vitla da almeno trenta (30) giorni.

la decandenza di questi requisiti comporta l'immediata revoca della moderazione.
altre cause di revoca della moderazione sono:
- modifiche del contenuto di post
- eseguire azioni che esulano dai propri poteri definiti dall'articolo 6 della presente legge.

Articolo 4
La sezione privata del partito, movimento o associazione politica è destinata a ospitare discussioni segrete, dove ogni membro componente potrà parlare liberamente delle direttive di partito.
In caso di scioglimento del partito, movimento o associazione politica le discussioni nella sezione privata dovranno essere eliminate e non rese visibili.
La sezione pubblica è utilizzata come "facciata" dove dovranno essere postati:
- Statuto
- Programma
- Topic per potersi iscrivere al partito
- Lista aderenti al partito
- Discussioni varie [non off-topic]

Articolo 5
Il partito, movimento o associazione politica dovrà essere posto come sottosezione della sezione "Partiti, Movimenti e Associazioni politiche" nella categoria "Repubblica Democratica di Vitla".
Il partito, movimento o associzione politica abbandonerà la sua posizione solo per preciso ordine del partito, movimento o associazione politica in seguito a scioglimento.
La rimozione dalla sua posizione potrà essere effettuata in seguito ad una inattività di trenta giorni (1 mese).
La segnalazione di rimozione è di competenza del Ministero dell'Interno.

Articolo 6
La moderazione, come espresso nell'articolo 3 è un diritto del partito, movimento o associazione politica.
Nel caso in cui non ci sia alcuna unità di moderazione il partito, movimento o associazione politica può chiedere aiuto agli Admin della Repubblica Democratica di Vitla.
I moderatori avranno potere sulla sezione pubblica e privata del proprio partito, movimento o associazione politica.
Il potere dei moderatori nella gestione della sezione del partito nella gestione dei Topic e della sezione potra essere attuato nei seguenti modi: chiudere e aprire topic, cancellare post e topic, classificarli importanti o declassificarli, richiederne lo spostamento in archivio, spostarli dalla sezione pubblica a quella privata e viceversa, rinominarli.

Legge Ponte Matutian
CITAZIONE
Preambolo
Questa legge si pone lo scopo di regolamentare il vecchio ordinamento vetlano, per portarlo in questa nuova fase della rinascita vetlana.
Articolo 1
Le seguenti Leggi sono abrogate tout court :
- Legge sul tutorato degli incarichi pubblici http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=33008980
- Legge sui sigilli http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=30204149
- Legge Anagrafe Eletti http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=36435775
- Legge delega voto deputati/governo http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=30204031
- Legge sugli Award http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=25463056
- Legge sulle Olimpiadi http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=25463107
- Legge sull'Università http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=35839558
- Legge sul Mercato http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=32329964
Articolo 2
Le seguenti leggi vengono reinserite nel diritto vetlano :
- Legge sui Giornali/Case Editrici http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=25726313
- Legge Eventi Vetlani http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=41098639
- Legge Sviluppo Demografico http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=41272675
- Servizio Richieste Admin/Mod http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=30203957
- Legge sulle Onoreficenze http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=33158964
- Legge sulle Firme http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=23890853
- Legge sulle Tradizioni http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=25481366
- Legge sul Rifiuto delle Convenzioni http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=24436096
- Legge sui Rapporti Esteri http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=23857147

Articolo 3
Le seguenti Leggi sono sospese sine die in attesa di futura valutazione da parte dell'organo legislativo post-costituente :
- Legge sui referedum http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=23890916
- Legge sulla sicurezza http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=27462549
- Legge Informatica http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=28060254
- Legge Commissione Storia Vetlana http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=37814513
- Legge Propaganda http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=27462628
Articolo 4
Ogni riferimento nelle Leggi all'Assemblea Nazionale viene modificato in Assemblea Popolare


Edited by Matutian - 27/10/2015, 18:51
 
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view post Posted on 26/10/2015, 15:04


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Codice Penale Vetlano
CITAZIONE
Codice Penale della Repubblica Democratica di Vitla

I - Principi Generali

Articolo 1
1. I Giudici del Tribunale Ordinario e della Corte Suprema amministrano la Giustizia in nome dei cittadini.
2. I Giudici sono soggetti solo alla legge e rispondono ad essa per le loro negligenze, abusi e violazioni nell'esercizio del proprio mandato.
3. Sono sottoposti al rispetto del Codice Penale e di tutte le leggi della Repubblica Democratica di Vitla tutti i cittadini e i forestieri che in essa transitano.
4. La legge è uguale per tutti.

Articolo 2
1. Nessuno può essere punito per reati o con pene non previste espressamente dalla legge al momento in cui compie un'azione.
2. In caso di depenalizzazione di reato, eventuali condanne passate in giudicato decadono dei loro effetti.
3. In caso di aumento o variazione della pena prevista per un reato, al condannato secondo vecchie disposizioni non può essere mutata la pena, salvo che il fatto non sia a favore del reo.

Articolo 3
1. Un cittadino imputato è considerato colpevole solo dopo la condanna definitiva, cioè dopo una condanna del Tribunale Ordinario per la quale non è stata fatta ricorso in Corte Suprema o dopo una condanna della Corte Suprema.
2. Nessun cittadino può invocare a propria discolpa l'ignoranza della legge, salvo costrizioni realizzate da soggetti terzi che ne impediscano la conoscenza delle Leggi Vetlane.

II - Pene e sanzioni

Articolo 4
1. Le pene previste dal Codice Penale sono le seguenti:
A. Allontanamento ed esclusione permanente dalla Repubblica Democratica di Vitla, attraverso il ban da tutte le piattaforme della micronazione.
B. Allontanamento ed esclusione, da una settimana a sei mesi, dalla Repubblica Democratica di Vitla, attraverso il ban da tutte le piattaforme della micronazione e perdita della cittadinanza.
C. Incarceramento, da tre giorni a sei mesi, dalla Repubblica Democratica di Vitla, attraverso l'inserimento nel gruppo "carcere" del condannato. Il gruppo "carcere" è da realizzarsi in modo da consentire al condannato la sola lettura delle piattaforme della micronazione. L'incarceramento non è applicabile per i forestieri, cui è comminato ban di uguale durata.
D. Perdita e interdizione permanente dagli incarichi istituzionali e statali.
E. Perdita e interdizione, da una settimana a sei mesi, dagli incarichi istituzionali e statali.
F. Privazione, da una settimana a sei mesi, dei diritti politici con conseguente impossibilità per il condannato di candidarsi per incarichi istituzionali, di essere eletto o nominato per gli stessi.
G. Confinamento istituzionale, da tre giorni a sei mesi, attraverso il confinamento del condannato alle sole sezioni necessarie allo svolgimento dei suoi incarichi istituzionali; in ogni altra sezione al condannato sarà consentita la sola lettura.
3. Ove prevista e/o inflitta più di una pena, esse sono cumulative: al completamento di quella di maggiore gravità segue quella di minore gravità.

III - Soggetti coinvolti nel Processo

Articolo 5
Le personalità giuridiche coinvolte in un processo sono:
A. Corte: il Giudice del Tribunale Ordinario o i Giudici della Corte Suprema, presiedere il processo in tutte le sue fasi, dall'apertura alla chiusura con emanazione di sentenza.
B. Difesa: il denunciato o chi da lui nominato come difensore per perorare la sua difesa. In caso di assenza del denunciato, la Corte nomina un difensore tra coloro che si rendano disponibili; in caso di mancanza di volontari, si procede d'ufficio. Ogni fase, di norma, deve durare non più di due giorni.
C. Accusa: il denunciante o chi da lui nominato come incaricato di prendere parte al dibattimento in sua vece. In caso di mancata comparizione entro due giorni dall'inizio del processo, la Corte procede con quanto disposto nella denuncia.
D. Ricorrente: chi ha avanzato, come primo firmatario, ricorso alla Corte Suprema.
E. Testimoni: chi è chiamato a depositare pubblicamente la propria testimonianza o prove di cui sono a conoscenza su richiesta dell'accusa o della difesa o della Corte giudicante. Testimonianze e prove sono sottoposte ai vincoli di ammissibilità e pertinenza prescritti dal Codice Penale.
F. Controparte: chi si trova opposto al ricorrente nel ricorso alla Corte Suprema.


Articolo 6
Nei Processi che vedono coinvolto lo Stato, accusa e difesa contro o pro imputato sono rette dal Ministro della Giustizia o, in alternativa per mancanza dello stesso, dal Primo Ministro o dal Presidente dell'Assemblea Nazionale. Tale norma non si applica quando ad essere coinvolti sono i singoli nell'esercizio delle loro funzioni, che devono rispondere personalmente nel Processo.

IV - Svolgimento del Processo ed Atti Processuali

Articolo 7
1. Chiunque sappia di un fatto che ritiene costituire un reato ha il diritto e il dovere di denunciare il fatto e gli esecutori dello stesso.
2. Se un cittadino non ritiene essere stato danneggiato da un fatto che altri hanno denunciato, può chiedere lo spegnimento della denuncia o del processo. La Corte giudicante ha l'obbligo di accogliere la richiesta del cittadino, salvo che il fatto non costituisca reato contro lo Stato.
3. Chiunque non si conformi alle direttive di quest’articolo deve essere denunciato per favoreggiamento del reato.

Articolo 8
Depositata la denuncia, le autorità preposte e le parti devono così intervenire in ordine cronologico:
- il Presidente della Corte Suprema nomina il Giudice Titolare, salvo incompatibilità, impedimento comunicato dallo stesso o sua rinuncia, in tal caso nomina il Giudice Supplente;
- In caso di inerzia del Presidente della Corte Suprema, il Giudice Titolare dopo 5 giorni dal deposito della denuncia può aprire il procedimento, o fare rinuncia espressa facendo subentrare il Giudice Supplente;
- il Giudice deve aprire il Processo con apposita discussione,;
- il Giudice deve inviare una comunicazione privata alle parti coinvolte nel processo;
- le parti coinvolte hanno due giorni di tempo per presentarsi al processo e iniziare il dibattito;
- le parti coinvolte devono terminare il proprio dibattimento con un'arringa finale la cui richiesta spetta alla Corte giudicante al fine di fissare la conclusione del processo;
- la Corte giudicante deve emettere sentenza per porre termine al processo e chiedere al Ministro della Giustizia, o ad altri in potere di farlo, la chiusura del topic del processo e la rimozione dei messaggi successivi alla sentenza.
- le parti coinvolte e il Giudice possono chiedere fino a un massimo di tre sospensioni ciascuna della durata massima di cinque giorni per problemi personali che impediscano la partecipazione al processo; vanno escluse da questa norma le sospensioni stabilite dalla Corte per nuovi accertamenti utili al processo.

Articolo 9
1. Per essere ammissibile e dar luogo all'assegnazione di una Corte giudicante e all'apertura di relativo processo, una denuncia deve obbligatoriamente:
A. Essere depositata nella sezione del Tribunale Ordinario tramite apertura di una nuova discussione;
B. Indicare nel titolo della discussione, in modo chiaro e senza riferimenti oltraggiosi o sconvenienti, i soggetti accusati.
C. Sono ammesse denunce con più fatti che costituiscono il medesimo reato e più reati associabili alla stessa persona purché per ognuno dei soggetti e dei capi di imputazione sia rispettata la completezza della denuncia.

Articolo 10
1. La scelta del Giudice del Tribunale Ordinario per il processo di primo grado è naturale e spetta al Presidente della Corte Suprema delegare il Supplente in caso di impedimento o conflitto di interessi.
2. Il Giudice nominato membro della Corte giudicante deve manifestare la propria disponibilità o presentare legittimi impedimenti che lo impossibilitano a giudicare il caso entro due giorni dalla nomina.
3. In caso di mancata risposta da parte del Giudice nominato:
A. il Presidente della Corte Suprema ha la facoltà di nominare un nuovo Giudice;
B. il Giudice nominato che non abbia prodotto, da parte sua o con comunicazioni legalmente riconosciute, motivazioni circa l'impossibilità di seguire il Processo, deve essere sanzionato secondo quanto previsto dalla legge.
4. Un Giudice del Tribunale Ordinario non può essere nominato membro della Corte giudicante un processo in cui sia implicato nel processo in causa quale accusa o difesa o sia parte lesa danneggiata dal reato denunciato.

Articolo 11
1. La Corte giudicante un processo di primo grado deve aprire la discussione relativa allo stesso entro due giorni dall'accettazione della nomina.
2. La mancata apertura costituisce analogia con l'Articolo 10 comma 3 del Codice Penale.
3. L'immediata apertura del processo costituisce implicita accettazione della nomina a Corte giudicante e rende non necessario avvisare della stessa.
4. Sono imposti i seguenti vincoli:
- L'imputato ha due giorni di tempo per presentare il proprio collegio difensivo.
- L'accusa ha due giorni di tempo per aprire il dibattito.
- Il collegio difensivo non può intervenire prima dell'accusa.
- Le parti possono presentare istanza di sospensione giustificata come previsto dalla legge.
- Sono vietati tutti i messaggi di diversa natura.
5. L'apertura del processo avviene per apertura di una discussione nella sezione del Tribunale Ordnario:
A. il cui titolo indichi, in modo chiaro e senza riferimenti oltraggiosi o sconvenienti, i soggetti coinvolti;
B. in cui il primo messaggio comprenda un riferimento alla denuncia, l'elenco dell'accusa e della difesa, oltre che i diritti delle parti

Articolo 12
1. Nel corso del processo possono essere presentate alla Corte giudicante prove da parte dell'accusa e della difesa.
2. La prova derivante da materiale di pubblico dominio:
A. può essere liberamente presentata nel testo della denuncia sotto forma di messaggi citati, link ai messaggi/discussioni, registrazioni audiovisive di fatti;
B. può essere pubblicata direttamente negli interventi delle parti nel processo;
C. può essere dichiarata inammissibile e non pertinente dalla Corte Giudicante, che ha la facoltà di ordinarne la rimozione alla parte presentante; in caso di inadempienza la Corte chiede ed ottiene l'intervento della Guardia Nazionale Vetlana.
3. La prova derivante da materiale privato:
A. deve prima essere elencata dal presentante tramite semplice descrizione del tipo di materiale probatorio, ovvero se si tratta di testi di conversazioni private o provenienti da sezioni non di pubblico dominio o di registrazioni audiovisive di fatti e/o discussioni;
B. deve essere inviata privatamente a tutte le persone coinvolte nel fatto privato per chiederne l'autorizzazione all'uso nel processo; l'autorizzazione deve essere palesata in sede di processo, se il fatto privato coinvolge uno o più imputati decade il diritto alla riservatezza, purchè la prova mantenga una conoscenza intraprocessuale;
C. deve essere inviata privatamente alla Corte giudicante per l'esame di ammissibilità e pertinenza.
4. Il mancato assenso:
A. di una parte minoritaria delle persone coinvolte nel fatto, rende necessario alterare il contenuto della prova occultando gli interventi di chi non ha fornito l'assenso;
B. di una parte maggioritaria delle persone coinvolte, rende inammissibile la prova.
5. La dichiarazione di inammissibilità o non pertinenza da parte della Corte costituisce impedimento alla presentazione della prova nonostante l'assenso delle parti.
6. La Corte giudicante può decidere per la pubblicazione o meno, durante il processo, della prova privata dichiarata ammissibile e pertinente.

Articolo 13
1. Accusa e difesa possono chiamare a testimoniare cittadini Vetlani e forestieri.
2. Affinché la testimonianza sia valida, il testimone deve rispondere a tutte le domande, poste da entrambe le parti, inerenti fatti riguardanti il processo.
3. La Corte giudicante valuta ai fini dell'ammissibilità delle singole testimonianze:
- l'ammissibilità e la pertinenza di ogni singola domanda posta prima o dopo che il testimone risponda; in caso di non pertinenza può ordinarne la rimozione, volontaria da parte di chi l'ha posta o coatta;
- l'ammissibilità la pertinenza della risposta data; in caso di non pertinenza può ordinarne la rimozione, volontaria da parte di chi ha risposto o coatta;
- l'uso ammissibile e pertinente dei testimoni per entrambe le parti.
4. L'eventuale abuso di testimoni, ovvero l'uso degli stessi al fine di dilazionare i tempi è censurabile dalla Corte.

Articolo 14
1. La Corte giudicante annuncia della fine del processo chiedendo alle parti di provvedere ad arringa conclusiva da depositare entro e non oltre due giorni dalla richiesta, fatta eccezione per le sospensioni regolarmente richieste e le altre interruzioni ritenute valide dalla legge.
2. Deve essere depositata prima l'arringa dell'accusa, poi quella della difesa, pena la rimozione dell'arringa di entrambe le parti.
3. Dopo l'avvenuta deposizione delle arringhe, la Corte giudicante ha tre giorni di tempo per emettere una sentenza.
4. La sentenza deve essere emessa pubblicando come ultimo messaggio del processo un post che contenga i seguenti punti :
A. Nome accusa
B. Nome Imputati
C. Riferimento denuncia
D. Colpevole/non colpevole per ogni capo d'accusa
E. Eventuale pena, divisa per ogni capo d'accusa
F. Motivazione
5. A seguito della sentenza, il Ministro della Giustizia deve:
- chiudere la discussione del processo;
- spostare la discussione del processo nella sezione "Processi Spenti";
- pubblicare la sentenza nella sezione "Sentenze".
In caso di indisponibilità o inadempienza del Ministro della Giustizia, le operazioni sono di competenza del Primo Ministro o del Presidente della Corte Suprema o di chi ne fa le veci.

Articolo 15
1. Può presentare ricorso alla Corte Suprema per il secondo grado di giudizio, in facoltà di ricorrente, colui cui la Costituzione concede l'esercizio di tale diritto.
2. Il ricorso può essere fatto per esaminare nuovamente i fatti oggetto del processo di primo grado e/o per valutare la correttezza dello svolgimento del processo e della sentenza emessa. Pertanto sono controparte del ricorrente la medesima del processo Ordinario e il Giudice del Tribunale Ordinario che ha emesso sentenza, limitatamente alle contestazioni rivolte alla sentenza stessa e/o al processo.
3. Il ricorrente ha cinque giorni di tempo per presentare il ricorso secondo le modalità previste dal Regolamento della Corte Suprema.

Articolo 16
1. Un Giudice della Corte Suprema non può essere nominato membro della Corte giudicante un processo in cui sia implicato quale accusa o difesa o sia parte lesa danneggiata dal reato denunciato.
2. Sono imposti i seguenti vincoli:
- Il ricorrente ha due giorni di tempo per presentare le ragioni del proprio ricorso aprendo il dibattito.
- La controparte non può intervenire prima del ricorrente.
- Le parti possono presentare istanza di sospensione giustificata come previsto dalla legge.
- Sono vietati tutti i messaggi di diversa natura.
3. L'apertura del processo di secondo grado avviene per apertura di una discussione nella sezione della Corte Suprema:
A. il cui titolo indichi, in modo chiaro e senza riferimenti oltraggiosi o sconvenienti, i soggetti coinvolti;
B. in cui il primo messaggio sia simile a quello previsto per il processo di primo grado

Articolo 17
1. Per il processo di secondo grado valgono le stesse norme previste dall'articolo 12 e dall'articolo 13 del Codice Penale, ove la Corte Giudicante è composta da un singolo giudice della Corte Suprema e le decisioni della stessa sono riassunte e manifestate con comunicazione da parte del singolo giudice della Corte Suprema incaricato del caso.
2. E' compito della Corte Suprema rilevare eventuali abusi, negligenze o errori nella sentenza di primo grado del Giudice Ordinario. La Corte Suprema si esprime circa la presenza di tali comportamenti che possano dar luogo a procedimento disciplinare verso il Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
3. E' compito del Presidente della Corte Suprema nominare il giudice incaricato a giudicare l'appello di ogni processo penale; tale scelta è libera (salva la tutela dell'imparzialità) e non richiede motivazioni.

Articolo 18
1. La Corte giudicante annuncia della fine del processo chiedendo alle parti di provvedere ad arringa conclusiva da depositare entro e non oltre due giorni dalla richiesta, fatta eccezione per le sospensioni regolarmente richieste e le altre interruzioni ritenute valide dalla legge.
2. Deve essere depositata prima l'arringa del ricorrente, poi quella della controparte, pena la rimozione dell'arringa di entrambe le parti.
3. Dopo l'avvenuta deposizione delle arringhe, la Corte giudicante ha tre giorni di tempo per emettere una sentenza.
4. La sentenza deve essere emessa elencando le parti in causa per esteso e motivando la sentenza.
5. A seguito della sentenza, il Ministro della Giustizia deve:
- chiudere la discussione del processo;
- spostare la discussione del processo nella sezione "Archivio - Corte di Giustizia";
- pubblicare la sentenza nella discussione "Sentenze della Corte Suprema" presente in "Gazzetta Ufficiale".
In caso di indisponibilità o inadempienza del Ministro della Giustizia, le operazioni sono di competenza del Primo Ministro o del Presidente della Corte Suprema o di chi ne fa le veci.

V - Reati

Articolo 19
1. L'accusa e la difesa possono chiedere, rispettivamente, aggravanti e attenuanti per i reati denunciati.
E' onere della Corte giudicante verificare la sussistenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti, in base alle richieste delle parti o per giustificata e manifestata volontà in base alle circostanze emerse nel dibattito processuale.
2. Sono da considerarsi aggravanti del reato le seguenti circostanze:
A. se l'imputato compie un reato per occultarne un altro;
B. se l'imputato compie un reato contro un cittadino che ricopre una carica pubblica;
C. se l'imputato compie un reato contro lo Stato o sue istituzioni.
3. Sono da considerarsi attenuanti del reato le seguenti circostanze:
A. se l'imputato si costituisce prima della sua denuncia depositando denuncia contro la sua persona;
C. se l'imputato si dichiara colpevole durante il processo e collabora con l'esecuzione delle indagini e lo svolgimento del processo stesso;
D. se l'imputato agisce dopo aver subito egli stesso un reato;
E. se l'imputato agisce in stato d’ira, determinato da fatto ingiusto altrui.
4. Ogni circostanza aggravante ed attenuante, rispettivamente, aumenta e diminuisce l'intensità della pena per un reato in modo proporzionato ai minimi e massimi previsti per la pena stessa.

Articolo 20
1. Chiunque si scopra abbia tentato di attuare un reato è punito con una pena pari alla metà di quella prevista per il reato compiuto.
2. Chiunque sia a conoscenza di un reato, effettivamente compiuto, contro la micronazione o abusi, negligenze ed errori delle istituzioni e non ne sporge denuncia è punito con una pena pari ad un terzo di quella prevista per il reato compiuto.
3. Chiunque induca un individuo a compiere un reato, è punito con pene non inferiori a quelle comminate al fautore del reato effettivamente compiuto.
4. Chiunque si renda colpevole del reato di favoreggiamento, ovvero del non aver denunciato un reato altrui pur essendone a conoscenza e considerandolo tale o aver dato luogo a comportamenti che la legge prevede come tali, è punito con una pena pari alla metà di quella prevista per il reato compiuto.
5. Il condannato che manchi di scontare la pena attribuitagli, o cerchi di aggirarla commettendo o meno un altro reato, è punito col raddoppio temporale della medesima pena.

Articolo 21
1. Sono riconosciuti come reati contro la persona e i cittadini:
A. Ingiuria, ovvero offendere volontariamente una persona specifica o un gruppo di persone individuato con parolacce, in qualsiasi lingua. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma C fino ad un massimo di sei giorni.
B. Calunnia, ovvero attribuire ad una persona fatti che costituiscono reato senza che questi sia stato condannato per gli stessi, in precedenza o nel seguito, per gli stessi. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma C fino ad un massimo di sei giorni.
C. Violazione della privacy, ovvero rendere pubbliche informazioni ed oggetti personali di una persona senza che questi le abbia rese di pubblico dominio o ne abbia autorizzato la pubblicazione. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4, comma C e comma F, da un minimo di dieci ignori ad un massimo di trenta giorni. E' obbligo delle autorità competenti rimuovere ogni traccia della violazione della privacy in tutte le piattaforme di competenza della Repubblica Democratica di Vitla; il rifiuto è punito con la condanna per favoreggiamento.
D. Appropriazione illecita di dati, ovvero appropriarsi di dati privati di una persona e/o chi usa tali dati per violare gli account del cittadino o per compiere altre azioni contro lo stesso. Il reo può essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma B per un periodo di tempo non inferiore ad un mese.
E. Violazione della libertà, ovvero imporre ad una persona di compiere un'azione contro la sua volontà o ne limitarne la libertà, con azioni non giustificate dalla costituzione o dalla legge. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma B per un periodo di tempo non inferiore ad un mese.
F. Censura indebita, ovvero applicare censure o altre forme di limitazione della libertà individuale, ingiustificate o non prescritte da norme prestabilite, su una o più persone. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma B per un periodo di tempo non inferiore ad un mese.
G. Violazione della proprietà intellettuale, ovvero utilizzare senza consenso un'opera intellettuale appartenente ad un altro cittadino. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma C per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana.
H. Occultamento di prove, ovvero nascondere, in qualsiasi modo, tranne le operazioni previste e regolate dalla legge, elementi oggetto di una denuncia o di un processo. Il reo deve essere condannato con una pena pari alla metà di quella prevista per il reato di cui ha occultato le prove.
2. Per i reati contro la persona è da applicare, per i condannati che ricoprono incarichi istituzionali, la pena prevista dall'articolo 4 comma G in luogo di quella prescritta nel comma C, ove condannati a tale pena.

Articolo 22
1. Sono riconosciuti come reati frutto di abusi, negligenze ed errori delle istituzioni:
A. Abuso di potere, ovvero cagionare un danno verso una persona in virtù dei poteri che si possiedono, di qualunque natura e per qualunque ragione. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma C per un periodo tra una settimana e un mese; comma E per un periodo compreso tra una settimana e tre mesi.
B. Negligenza, ovvero non adempiere, senza opportuna e legalmente valida giustificazione, ai doveri che i propri incarichi, di qualunque natura, impongono. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma C per un periodo tra una settimana e un mese; comma E per un periodo compreso tra una settimana e tre mesi.
C. Corruzione e concussione, ovvero eseguire o promettere di eseguire o promettere di non eseguire azioni al fine di riceve vantaggi da un soggetto terzo, da parte di persone che detengano incarichi di qualunque natura. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma C per un periodo tra due settimane e tre mesi; comma E per un periodo non inferiore a tre mesi.
D. Abuso d'ufficio, ovvero sfruttare intenzionalmente i propri incarichi, di qualunque natura, al fine di trarre vantaggi per la propria persona, la propria forza politica o per i propri enti privati. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma C per un periodo tra due settimane e tre mesi; comma E per un periodo non inferiore a tre mesi.
2. Se il reo dimostra di non aver commesso volontariamente i reati descritti ai commi A e B, è applicabile una riduzione della pena pari alla metà di quella prevista.
3. Il reato descritto nel comma D non sussiste quando il vantaggio è per la micronazione e vengano avvisate le autorità preposte alla vigilanza e alla sicurezza della stessa e solo accidentalmente emergano i vantaggi descritti nel comma.
4. Se i reati descritti nel presente articolo sono commessi dai membri della Presidenza della Repubblica, dai Giudici della Corte di Giustizia, dai Ministri o dai Deputati, possono essere maggiorate nella pena fino a raddoppiare. Se sono commessi da membri di organi di vigilanza e sicurezza, le pene sono maggiorate di un terzo rispetto a quelle previste.

Articolo 23
Sono riconosciuti come reati verso la Cittadinanza e lo Stato:
A. Falsificazione, ovvero produrre documenti, atti ufficiali e prove false allo scopo di produrre benefici per se, per le proprie competenze o per terzi.
B. Falsa testimonianza, ovvero rilasciare dichiarazioni mendaci in sede di processo. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma C per un massimo di due settimane; comma E per un massimo di un mese.
C. Produzione ed uso di fake, ovvero creare ed utilizzare all'interno delle piattaforme della Repubblica Democratica di Vitla più nickname fasulli indicandoli come cittadini diversi o differenti utenti. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma B per un minimo di due mesi; comma E per un minimo di quattro mesi.
D. Violazione e inosservanza delle norme stabilite da un'autorità, ovvero trasgredire le indicazioni contenute nei regolamenti delle istituzioni della Repubblica Democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma C per un minimo di una settimana. Nel caso in cui il reo ricopra un incarico istituzionale, la pena da attuarsi in egual misura temporale è quella prescritta dall'articolo 4 comma G.
E. Divulgazione illecita di atti e notizie segrete, ovvero chiunque comunichi a forestieri notizie ed atti riservati della Repubblica Democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma B, per un tempo non inferiore a due mesi: comma E per un periodo non inferiore a due mesi; comma F per sei mesi.
F. Tradimento, ovvero collaborare, in modo volontario o accidentale, con micronazioni straniere al fine o con il risultato di provocare un danno, di qualunque natura e tipo, alla Repubblica Democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma B, per sei mesi; comma D; comma F per sei mesi.
G. Alto Tradimento, ovvero collaborare, in modo volontario o accidentale, con micronazioni straniere ufficialmente ostili alla Repubblica democratica di Vitla al fine di provocare un danno, di qualunque natura e tipo, alla Repubblica Democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma A.
H. Spionaggio, ovvero eseguire attività di raccolta informazioni di qualunque tipo da fornire a micronazioni straniere a scapito Repubblica democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma A.
I. Sovversione, ovvero compiere atti volti a sovvertire l'orine vigente e le Istituzioni della Repubblica Democratica di Vitla. Fanno eccezioni i processi di riforma legalmente riconosciuti e le forme di rinnovamento e sostituzione dei cittadini che ricoprono incarichi istituzionali. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma B e comma F per un periodo non inferiore a tre mesi.
J. Danneggiamento delle piattaforme virtuali. Nel caso di reato non volontario, il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma E per un massimo di un mese. In caso di reato volontario, il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma D; comma C per un periodo non inferiore a cinque mesi; comma E per un periodo non inferiore a sei mesi.
K Violazione della Costituzione, ovvero trasgredire ciò che prescrivono gli articoli della Costituzione con un reato non previsto dal presente CP. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma C per un periodo non inferiore ad una settimana e non superiore a tre settimane per ogni articolo della Costituzione violato. Nel caso in cui il reo ricopra un incarico istituzionale, la pena da attuarsi in egual misura temporale è quella prescritta dall'articolo 4 comma G.

VI - Disposizioni collaterali e disposizioni transitorie per l'entrata in vigore del presente Codice Penale

Articolo 24

1. E' introdotto un "Procedimento Disciplinare per i Giudici del Tribunale Ordinario" al fine di valutare la correttezza della condotta dei Giudici del Tribunale Ordinario e dei loro provvedimenti.
2. Il procedimento disciplinare a carico di un Giudice del Tribunale Ordinario può essere avviato a seguito di ricorso presentato in Corte Suprema cui venga illustrato la presenza di abusi, negligenze ed errori da parte del Giudice del Tribunale Ordinario nello svolgimento del processo da cui nasce il ricorso o nella sentenza emessa per lo stesso.
3. La Corte Suprema, dopo la deposizione della sentenza a conclusione del ricorso, è tenuta ad ascoltare il Giudice del Tribunale Ordinario circa gli abusi, negligenze, errori che la stessa ritiene essere ascrivibili al Giudice del Tribunale Ordinario.
4. Al dibattito sono ammessi solo i membri della Corte Suprema in qualità di Corte giudicante e il Giudice del Tribunale Ordinario sottoposto a procedimento disciplinare.
5. Il dibattito ha durata massima di tre giorni, salvo per le interruzioni legalmente accettabili ed eventuali proroghe predisposte dalla Corte Suprema.
6. L'esito del procedimento disciplinare può concludersi con uno dei seguenti esiti:
A. Insussistenza di abusi, negligenze ed errori da parte del Giudice del tribunale Ordinario;
B. L'esistenza di abusi, negligenze ed errori per un comportamento colposo comporta un richiamo ufficiale al Giudice; al raggiungimento di tre richiami ufficiali la Corte Suprema chiede all'Assemblea Nazionale di revocare il mandato al Giudice;
C. L'esistenza di abusi, negligenze ed errori per un comportamento doloso obbliga la Corte Suprema a chiedere all'Assemblea Nazionale la revoca del mandato al Giudice.

Articolo 25
1. E' istituito un apposito "Registro Penale della Repubblica Democratica di Vitla", denominato semplicemente "registro" nel seguito.
2. Il registro è una discussione chiusa, segnata come in rilievo, dal titolo "Registro Penale della Repubblica Democratica di Vitla", presente nella sede della Corte di Giustizia.
3. Nella discussione devono essere elencati in ordine alfabetico tutti i cittadini e forestieri condannati nella Repubblica Democratica di Vitla:
A. per i reati compiuti con l'uso di account multipli fa testo il primo account con cui è noto il reo, con l'indicazione esplicita degli ulteriori nickname utilizzati;
B. in caso di cambio del nickname, deve essere aggiornata l'annotazione nel registro e deve essere annotato il cambio di nickname.
4. Per ogni cittadino devono essere elencate le sentenze e le pene cui è stato condannato, indicando con precisioni l'inizio e il termine delle pene.
5. La competenza sulla compilazione del registro è affidata al Ministro della Giustizia e a tutti i Giudici della Corte di Giustizia.

Articolo 26
Sono obbligatorie le seguenti disposizioni per la messa in opera delle norme del Codice Penale.
1. Il Ministro della Giustizia:
A. Può eseguire gli interventi di moderazione interni ai topic della Corte di Giustizia richiesti dalla Corte Giudicante.
B. Deve obbligatoriamente svolgere tutte le azioni di pubblicazione degli atti dei processi; il Presidente della Corte Suprema può sopperire al Ministro in caso di inadempienza.
C. Deve obbligatoriamente svolgere tutte le azioni di gestione dei topic (chiusura e spostamento) esausti all'interno della Corte di Giustizia; il Presidente della Corte Suprema può sopperire al Ministro in caso di inadempienza.
2. Nella sede del Ministero degli Interni va aperto un topic denominato "Richiesta attribuzione Pene" nel quale:
A. Il Ministro della Giustizia deve comunicare l'attribuzione di pene definitive al Ministro degli Interni.
B. Il Ministro degli Interni deve segnalare la data di attribuzione della pena modificando la comunicazione del Ministro della Giustizia per inserire la comunicazione della data di inizio e fine della pena.
C. Ogni altro commento presente nel topic va spostato per non arrecare danno; l'onere dello spostamento è della GNV o del Ministro degli Interni.


Edited by Matutian - 27/10/2015, 19:17
 
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Art.1

1. La Cittadinanza Vetlana garantisce il godimento dei diritti e l’obbligo di rispettare i doveri della Costituzione e di tutta la legislazione della RDV, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge.

2. Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietato il possesso di cittadinanze multiple di altre micronazioni o entità che si definiscono tali.


Art.2

1. Nella Repubblica Democratica di Vitla ottengono la Cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla tutti coloro che ne fanno richiesta richiedendola usando la seguente formula nell’apposito topic:
CITAZIONE
Richiedo la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla giurando fedeltà alla Micronazione, accettando e condividendo la Dichiarazione di Indipendenza, la Costituzione ed i principi in essa espressi.
In fede
[nickname]

2. Prima di ottenere la cittadinanza, e comunque in modo ravvicinato con la richiesta, la persona interessata deve presentarsi nella sezione “Presentazioni”.


Art.3

1. Sono previsti i seguenti stati della cittadinanza:

• Cittadinanza attiva: comporta il godimento e il rispetto di tutti i diritti e doveri costituzionali in forma piena e totale.

• Cittadinanza passiva: comporta la perdita del diritto di voto e di tutte le cariche politiche e/o istituzionali.
Con la perdita della cittadinanza verranno meno i diritti e doveri costituzionali, di tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica.

Art.4

1. In caso di inattività, non giustificata nell’apposita sezione, per un periodo superiore a quindici giorni, si diventa cittadino passivo.

2. Il periodo di assenza giustificata non può superare i sessanta giorni consecutivi. Al termine del periodo si diventa cittadini passivi.

3. La cittadinanza passiva può durare al massimo trenta giorni, terminati i quali la cittadinanza è revocata definitivamente.


Art.5

1. Nel caso in cui un Cittadino passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la cittadinanza attiva; per ottenerla deve seguire lo stesso iter del cittadino minorenne.
2. Una persona che ha subito la revoca della propria cittadinanza e voglia tornare cittadino, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.


Art.6

1. Al fine della valutazione della presenza attiva, sono considerati tutti i post inseriti all’interno del territorio della Repubblica Democratica di Vitla.

2. Per gli spazi ospitati all’estero hanno valore solo quelli di coloro che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato e solo se inerenti lo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale.


Art.7

1. È istituito l’Anagrafe, organo indipendente della RDV, cui competono:
• il monitoraggio delle attività dei Cittadini vetlani sulle questioni riguardanti la cittadinanza e il relativo suo mantenimento.
• la segnalazione delle variazioni circa lo stato di cittadinanza dei cittadini e non alle autorità preposte all’amministrazione del forum.

2. L’Anagrafe ha sede nel forum nella sezione “Istituzioni”. Esso al suo interno prevede obbligatoriamente:
• un topic in cui è obbligatorio richiedere la cittadinanza;
• un topic in cui è obbligatorio chiedere [da parte del cittadino] o comunicare [da parte degli incaricati] la revoca della propria cittadinanza;
• un topic in cui gli incaricati possono segnalare a specifici cittadini la scadenza di limiti temporali che comportano un cambiamento nello stato della cittadinanza;
• un topic in cui è possibile segnalare la presunta perdita ingiusta della cittadinanza;
• un topic in cui è presente l’elenco aggiornato dei cittadini e degli ex-cittadini;
• una sottosezione in cui il cittadino che intende segnalare un'assenza deve obbligatoriamente darne comunicazione in prima persona.

3. I post e le richieste fatte in sezioni errate all’uopo, sono da ritenersi invalide.


Art.8

1. L’incarico di gestire l’Anagrafe come gestore è affidato al Ministro degli Affari Interni, o da un suo delegato dallo stesso nominato.

2. Il compito del gestore è concedere, cambiare e revocare le cittadinanze della Repubblica Democratica di Vitla, preoccupandosi di avvisare l'imminente cambio di stato tramite le modalità più opportune a sua disposizione [avviso sul forum, messaggio privato, e-mail, Messenger, altro].

3. Il gestore è autorizzato a richiedere ad un cittadino la presentazione dell'ultimo post effettuato, al fine di chiarire eventuali posizioni dubbie.


Art.9

1. Fino a dodici ore prima dell'apertura dei seggi il gestore, o in sua assenza il Presidente della Repubblica o il suo Vice, deve obbligatoriamente segnalare i nominativi dei cittadini che hanno diritto di voto da inserire nelle Liste Elettorali.

2. Hanno diritto di voto:
• tutti i Cittadini attivi;
• i Cittadini minorenni che abbiano presentato domanda prima del limite fissato per l’inserimento e che risultino idonei.


Art. 10
La presente legge avrà valore sulle variazioni dello stato di cittadinanza successive all'entrata in vigore della stessa.


Vari appunti sulla proposta di Flannery: se non sbaglio la denominazione ufficiale sarà Repubblica di Vitla, quindi dove c'è scritto Repubblica Democratica di Vitla bisogna sostituire Repubblica di Vitla; è rimasta qualche scoria di cittadinanza minorenne, che segno in rosso, ovviamente da togliere; queste sono pinzillacchere, molto più importante è la questione doppia cittadinanza, in quanto perdiamo un cittadino, Sodyba.
Si potrebbe modificare così

2. Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietato il possesso di cittadinanze multiple di altre micronazioni o entità che si definiscono tali.

2. Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietato il possesso di cittadinanze multiple di altre micronazioni o entità che si definiscono tali, salvo il caso di specifici accordi o trattati che lo consentano reciprocamente.


Edited by Repubblica dell'Ossola - 26/10/2015, 19:49
 
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