V seduta A.C.

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view post Posted on 20/5/2013, 15:55
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Ignorantia legis non excusat

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seduta allungata fino a mercoledì 22 maggio ore 23:59.
 
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view post Posted on 21/5/2013, 19:45
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In medio stat virtus

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CITAZIONE
L’Assemblea Nazionale è composta da tutti i cittadini vetlani nel caso in cui la popolazione sia inferiore a 30 cittadini. Superata tale soglia, il numero dei deputati sarà pari ai 2/3 della decina inferiore arrotondati per eccesso

Intendi per decina inferiore, se ci fossero 31 cittadini, 20? Quindi 2/3 di 20 = 12+1?
 
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view post Posted on 21/5/2013, 22:19
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Ad calendas graecas

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In realtà pensavo 30, ovvero 20 deputati (consideriamo che almeno 6/7 persone sono incompatibili perchè hanno altre cariche)
 
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Ilovesnow91
view post Posted on 22/5/2013, 07:47




Pur non convinto sulla scelta dell'Assemblea Popolare essendo maggioranza qui in Vitla ritiro la mia proposta e ne presento una nuova che unisca un po' alcuni dubbi.

CITAZIONE
Articolo 3
1. Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Popolare.
2. L’Assemblea Popolare è composta da tutti i Cittadini di Vitla salvo incompatibilità con altra carica qualora la popolazione sia inferiore a 30 cittadini, da 13 persone qualora sia superiore a 30 ed inferiore a 40 e da 18 persone qualora sia superiore a 40 cittadini
3. L’Assemblea Popolare elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
4. Il regolamento interno dell’Assemblea Popolare dovrà essere oggetto della prima seduta utile dell’Assemblea, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 4
1. Il Presidente della Repubblica è il rappresentante della micronazione, simboleggia l’unità della comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2. E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4. Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta consecutiva.
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
6. Il comma 4 dell'articolo 4 non si applica ai mandati di presidente avvenuti per applicazione del comma 5 dell'articolo 4.
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
9. Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa.
10. Nomina il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo (Ministri) che dovranno ottenere la fiducia dell’Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
11. Può revocare o sostituire il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Governo venisse revocata o sostituita contemporaneamente, il Governo stesso dovrà ottenere nuovamente la fiducia dell’Assemblea Nazionale.
12. Presiede la Corte Suprema ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione.
13. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea Popolare, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Suprema.
14. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
16. Il Presidente non è sfiduciabile. Può essere messo sotto accusa da parte dell’Assemblea nazionale su richiesta dei 3/5 dei deputati nei seguenti casi:
- alto tradimento
- violazione della Costituzione
- abuso dei poteri di amministratore
Per la condanna del Presidente occorre la maggioranza dei 2/3 dei deputati. In caso di condanna il Presidente è da considerare decaduto dalle sue funzioni dal momento della conclusione della votazione.
17. In caso di dimissioni volontarie o di decadenza a seguito di condanna da parte dell’Assemblea Popolare, subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
18. La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
19. Il Presidente ha il diritto di assumere la carica di amministratore.

Articolo 5
1. Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica, ed è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Popolare e deve ricevere la fiducia dall’Assemblea stessa.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei deputati. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non fosse approvata, non può esserne ripresentata un’altra se non dopo almeno 20 giorni dalla data della votazione.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. I Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati agli articoli 10 e 11)
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Popolare, decadono. Il Presidente dell’Assemblea Popolare è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione. Qualora almeno 1/3 dei deputati ritengano che i decreti leggi violino libertà e diritti costituzionalmente garantiti, possono chiedere il ricorso alla Corte Suprema, che dovrà verificare la costituzionalità dei suddetti decreti entro 5 giorni dalla richiesta.

Articolo 6
1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Cittadino e al Consiglio dei Ministri. La discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare da parte dell’Assemblea Popolare è obbligatoria, così come lo è quella di tutte le altre proposte di legge.
2. Le leggi sono promulgate dal Presidente di Vitla entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea Popolare.
3. La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4. Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.

Articolo 7
1. Vitla riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2. Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4. La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5. Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno le firme di 1/3 dei cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6. Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

In neretto le differenze con le proposte presentate. Insomma cambia solamente il numero degli aventi diritto con popolazione numerosa
 
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view post Posted on 22/5/2013, 23:00
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Ignorantia legis non excusat

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Allungo la seduta fino a venerdì ore 20
 
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view post Posted on 24/5/2013, 18:02
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In medio stat virtus

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Mi sembra che la forma resti semipresidenziale.
 
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view post Posted on 24/5/2013, 19:05
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In dubiis abstine

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Mi sembra che nessuno stia più dibattendo su nulla.
 
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view post Posted on 26/5/2013, 13:21
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In medio stat virtus

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Forse converrebbe passare alla votazione.
 
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view post Posted on 29/5/2013, 00:44
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Ignorantia legis non excusat

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Dichiaro aperta la fase di votazione dalle ore 8:00 di oggi alle ore 8:00 del 1 giugno.

Per votare compilare la seguente scheda:

CITAZIONE
Proposta di Piter86 #entry379684921
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Proposta di ilovesnow91 #entry380439803
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Ilovesnow91
view post Posted on 29/5/2013, 08:37




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view post Posted on 29/5/2013, 11:06


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