V seduta A.C.

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 18/5/2013, 10:56


Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
5,319
Location:
Sanremo

Status:


CITAZIONE (Piter86 @ 18/5/2013, 01:39) 
Probabilmente quando ci staccheremo dal vecchio concetto di Vitla, forse e ripeto forse, ci risolleviamo.

Matutian fammi una controproposta scritta evidenziando le differenze dalla mia proposta.

Io sarei per un Primo Ministro che ha nomina presidenziale e nomina i suoi ministri, lasciando quei poteri al PdR.
 
Web  Top
view post Posted on 18/5/2013, 14:12
Avatar

Ignorantia legis non excusat

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
5,211
Location:
Belluno

Status:


allungo la seduta?
 
Top
view post Posted on 18/5/2013, 14:59
Avatar

Ad calendas graecas

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
183

Status:


Assolutamente si
 
Top
view post Posted on 19/5/2013, 15:15
Avatar

Ignorantia legis non excusat

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
5,211
Location:
Belluno

Status:


Termine seduta allungata fino a lunedì 20 ore 23:59
 
Top
view post Posted on 19/5/2013, 16:56
Avatar

Ad calendas graecas

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
183

Status:


Temo ci voglia più di un giorno per sciogliere i nodi che abbiamo davanti, ovvero:

- Assemblea Popolare o Assemblea Nazionale (il più debole, vista la contrarietà espressa solo da Ilovesnow)
- Presidenzialismo, semi-presidenzialismo o altre forme (siamo molto indietro e abbiamo tre proposte diversissime tra loro)
 
Top
view post Posted on 19/5/2013, 17:50

Ad bestias

Group:
Member
Posts:
73
Location:
Livorno

Status:


ci sarebbe da capire tendenzialmente quanti siano contrari al Presidenzialismo e al Semi.
Se facessimo un Presidenzialismo senza Presidente della repubblica presidente della corte suprema?
 
Top
view post Posted on 19/5/2013, 19:05


Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
5,319
Location:
Sanremo

Status:


Io sarei per la proposta di Flannery ovvero un semi-presidenzialismo, con un presidente di garanzia con poteri in ogni ramo (giudiziario, esecutivo e legislativo). Sono per un elezione diretta del Presidente e per un Assemblea Popolare.
 
Web  Top
view post Posted on 19/5/2013, 19:08
Avatar

In medio stat virtus

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
10,360

Status:


Il presidenzialismo non è il massimo per me. Sul semipresidenzialismo non mi faccio eccessivi problemi, se possibile pure io sono d'accordo che non sia componente della Corte Suprema, salvo eventualmente casi particolari (per esempio impossibilità di avere componenti della Corte Suprema per varie cause, incompatibilità, mancanza di candidature, dimissioni improvvise).
 
Top
view post Posted on 19/5/2013, 19:34
Avatar

In medio stat virtus

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
10,360

Status:


CITAZIONE (Matutian @ 19/5/2013, 20:05) 
Io sarei per la proposta di Flannery ovvero un semi-presidenzialismo, con un presidente di garanzia con poteri in ogni ramo (giudiziario, esecutivo e legislativo). Sono per un elezione diretta del Presidente e per un Assemblea Popolare.

Che tipo di poteri? Sull'Assemblea Popolare sarei d'accordo ma fin quando siamo pochi, altrimenti si rischia la paralisi. Vitla ha avuto, nei tempi belli, 40/50 cittadini. Come si fa a decidere, se magari metà si fa viva una volta ogni morte di papa?
 
Top
view post Posted on 19/5/2013, 19:48
Avatar

In dubiis abstine

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
4,258
Location:
Sestri Levante (GE)

Status:


CITAZIONE (Repubblica dell'Ossola @ 19/5/2013, 20:34) 
CITAZIONE (Matutian @ 19/5/2013, 20:05) 
Io sarei per la proposta di Flannery ovvero un semi-presidenzialismo, con un presidente di garanzia con poteri in ogni ramo (giudiziario, esecutivo e legislativo). Sono per un elezione diretta del Presidente e per un Assemblea Popolare.

Che tipo di poteri? Sull'Assemblea Popolare sarei d'accordo ma fin quando siamo pochi, altrimenti si rischia la paralisi. Vitla ha avuto, nei tempi belli, 40/50 cittadini. Come si fa a decidere, se magari metà si fa viva una volta ogni morte di papa?

Mi permetto di spezzare una lancia in favore dell'Assemblea Popolare.
Ossola ha giustamente fatto emergere il principale problema che un sistema del genere comporterebbe. Se siamo 20 aventi diritto al voto, e in regola coi tempi votano in 10?

Secondo me possiamo sfruttare la cosa a nostro vantaggio, o meglio, a vantaggio di tutto il sistema. Mettiamo per iscritto che coloro che non voteranno entro la scadenza prevista dalla legge faranno automaticamente formale rinuncia a esprimere il proprio giudizio. In questo modo avremo un sistema sempre snello e privo di ritardi sulle votazioni dato che il conteggio dei voti avverrà solo su quelli realmente espressi.
Inoltre, pensateci bene, se Tizio si accorge che sta perdendo, contatterà Caio e Sempronio dicendogli: "ehi perchè non avete ancora votato?" e questo meccanismo può sicuramente essere proficuo per tenere alta l'attenzione sull'attività politica della AP e su Vitla in generale.
 
Top
view post Posted on 19/5/2013, 20:12
Avatar

Ad calendas graecas

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
183

Status:


Domani in giornata cerco di formulare una proposta così composta:

- Assemblea Popolare (con clausola di Giacas da introdurre nel regolamento)

- Presidente della Repubblica rinvia Leggi, presiede Corte Suprema

- Premier che revoca/nomina i ministri e Presidente controfirma, si presenta all'Assemblea Popolare con la lista di ministri già formata e su quello ottiene la fiducia
 
Top
view post Posted on 19/5/2013, 20:15
Avatar

In medio stat virtus

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
10,360

Status:


Temo che alla fine un provvedimento votato da 10 cittadini su 50 possa venir contestato perché non ha avuto l'approvazione della maggioranza. Comunque sia, se si adotta l'AP bisogna mettere una regola del genere altrimenti è la paralisi.
 
Top
view post Posted on 20/5/2013, 10:25
Avatar

Ad calendas graecas

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
183

Status:


Ho limato ulteriormente la proposta, essenzialmente introducendo l'unica sostanziale modifica dell'Assemblea Popolare rispetto alla Costituzione attuale. Se vogliamo arrivare ad un presidenzialismo spinto dobbiamo eliminare all'articolo 4 i commi 12 e 13 relativi alla presidenza della Corte Suprema e al rinvio della legge.

CITAZIONE
Articolo 3
1. Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Popolare.
2. L’Assemblea Popolare è composta da tutti i Cittadini di Vitla ed hanno diritto di voto, salvo non sia presente incompatibilità con altra carica.
3. L’Assemblea Popolare elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
4. Il regolamento interno dell’Assemblea Popolare dovrà essere oggetto della prima seduta utile dell’Assemblea, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 4
1. Il Presidente della Repubblica è il rappresentante della micronazione, simboleggia l’unità della comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2. E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4. Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta consecutiva.
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
6. Il comma 4 dell'articolo 4 non si applica ai mandati di presidente avvenuti per applicazione del comma 5 dell'articolo 4.
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
9. Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa.
10. Nomina il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo (Ministri) che dovranno ottenere la fiducia dell’Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
11. Può revocare o sostituire il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Governo venisse revocata o sostituita contemporaneamente, il Governo stesso dovrà ottenere nuovamente la fiducia dell’Assemblea Nazionale.
12. Presiede la Corte Suprema ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione.
13. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea Popolare, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Suprema.
14. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
16. Il Presidente non è sfiduciabile. Può essere messo sotto accusa da parte dell’Assemblea nazionale su richiesta dei 3/5 dei deputati nei seguenti casi:
- alto tradimento
- violazione della Costituzione
- abuso dei poteri di amministratore
Per la condanna del Presidente occorre la maggioranza dei 2/3 dei deputati. In caso di condanna il Presidente è da considerare decaduto dalle sue funzioni dal momento della conclusione della votazione.
17. In caso di dimissioni volontarie o di decadenza a seguito di condanna da parte dell’Assemblea Popolare, subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
18. La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
19. Il Presidente ha il diritto di assumere la carica di amministratore.

Articolo 5
1. Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica, ed è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Popolare e deve ricevere la fiducia dall’Assemblea stessa.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei deputati. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non fosse approvata, non può esserne ripresentata un’altra se non dopo almeno 20 giorni dalla data della votazione.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. I Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati agli articoli 10 e 11)
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Popolare, decadono. Il Presidente dell’Assemblea Popolare è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione. Qualora almeno 1/3 dei deputati ritengano che i decreti leggi violino libertà e diritti costituzionalmente garantiti, possono chiedere il ricorso alla Corte Suprema, che dovrà verificare la costituzionalità dei suddetti decreti entro 5 giorni dalla richiesta.

Articolo 6
1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Cittadino e al Consiglio dei Ministri. La discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare da parte dell’Assemblea Popolare è obbligatoria, così come lo è quella di tutte le altre proposte di legge.
2. Le leggi sono promulgate dal Presidente di Vitla entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea Popolare.
3. La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4. Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.

Articolo 7
1. Vitla riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2. Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4. La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5. Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno le firme di 1/3 dei cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6. Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
 
Top
view post Posted on 20/5/2013, 12:27
Avatar

Ignorantia legis non excusat

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
5,211
Location:
Belluno

Status:


e tentare un nuovo ordinamento assurdo che si basi sul numero di cittadini? Un ordinamento mobile e flessibile al fine di garantire sempre governabilità veloce ed efficiente... perché fissarsi su un modello quando possiamo prenderli tutti in momenti diversi?
 
Top
view post Posted on 20/5/2013, 12:54
Avatar

Ad calendas graecas

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
183

Status:


Ci avevo pensato, una cosa tipo questa:

CITAZIONE
Articolo 3
1. Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2. L’Assemblea Nazionale è composta da tutti i cittadini vetlani nel caso in cui la popolazione sia inferiore a 30 cittadini. Superata tale soglia, il numero dei deputati sarà pari ai 2/3 della decina inferiore arrotondati per eccesso. Le condizioni così definite sono accertate a seguito di comunicazione verificabile del responsabile dell’Anagrafe, o, in mancanza, da un suo sostituto, o, in mancanza anche di questo, anche da un cittadino, l'Assemblea Nazionale sarà composta da tutti i cittadini. Al raggiungimento del limite suddetto verranno indette, con le modalità previste dalla legge, nuove elezioni per l’Assemblea Nazionale, entro giorni 10 dall’accertamento del raggiungimento, da parte del Presidente dell’Assemblea Nazionale o da chi lo sostituisce. Le elezioni avranno luogo entro dodici giorni dall’indizione. In caso di inerzia dell’autorità preposta potrà indire le elezioni un qualunque componente dell’Assemblea Nazionale. Tutti i cittadini che diventeranno attivi successivamente all’indizione delle elezioni così come previsto nel c.3, ma prima della sospensione prevista in occasione dei periodi elettorali, come regolata dalla legge, entreranno di diritto a far parte dell’Assemblea Nazionale che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino a quando si riunirà la nuova Assemblea Nazionale eletta a seguito delle consultazioni elettorali. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3. Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni. Il presente articolo non viene applicato qualora si verifichino le condizioni previste dal comma 2. Unico requisito sarà il possesso della cittadinanza attiva che verrà concessa dopo il termine previsto dalla legge ordinaria, ma senza subordinazione a pareri o giudizi di qualunque autorità preposta alla verifica della cittadinanza.
4. I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5. L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso, fatto salvo quanto previsto nel comma 2.
6. Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente, fatto salvo quanto previsto nel comma 2.
7. L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8. Il regolamento interno dell’Assemblea che dovrà essere oggetto della prima seduta utile dell’Assemblea, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9. La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo. In deroga a quanto stabilito nel punto 7, il Presidente della prima Assemblea nazionale dopo la fase costituente, verrà eletto a maggioranza assoluta anche in mancanza di un regolamento interno.
10. Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Altro appunto, qualora confermassimo l'esistenza dell'Assemblea Popolare, dobbiamo inserire la durata del governo che altrimenti potrebbe essere eterno.
 
Top
45 replies since 14/5/2013, 22:27   454 views
  Share