CITAZIONE
Preambolo
Noi, cittadini di Vitla, al fine di consolidare la nostra Unità Democratica, di garantire la Giustizia, di promuovere la Pace all'interno, di raggiungere il Benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i futuri cittadini la Libertà, approviamo e stabiliamo questa Costituzione come legge fondamentale della Repubblica.
Titolo I: Dichiarazione di Indipendenza
Articolo 1
Vitla dichiara l'indipendenza da qualsiasi nazione e micronazione territoriale o virtuale e chiede il riconoscimento intermicronazionale e internazionale come entità micronazionale virtuale.
Vitla è una Repubblica democratica, libera ed indipendente con propria sovranità e propria cultura e si dichira contraria a tutte quelle realtà che che opprimono la libertà; condanna tutto ciò che è oligarchico.
Vitla aspira al proprio consolidamento con l'interazione ed il reciproco aiuto con le altre micronazioni anche con l'obiettivo di smascherare le micronazioni false che sono in realtà simulazioni.
I cittadini della Repubblica si impegnano a lottare per il suo riconoscimento in qualità di micronazione sovrana virtuale e per diventare tali devono giurare fedeltà alla presente Costituzione.
Con la presente dichiarazione, si rivendica autonomia di qualsiasi genere: politica, giuridica, culturale e sociale.
Titolo II: Libertà Fondamentali
Articolo 2
Vitla è una repubblica democratica fondata sulla libertà di agire e pensare.
Essa assicura eguali diritti e doveri dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di religione, di condizione personale e sociale, di età, di sesso e orientamento sessuale. Essa rispetta tutte le credenze politiche, culturali e religiose.
Le libertà di opinione, di parola, di pensiero, di espressione, di associazione, di culto, di coscienza sono, come base della repubblica, diritti inviolabili.
Titolo IV : Lingua ufficiale e minoranze linguistiche
Articolo 8
1. Lingua ufficiale di Vitla è l'Italiano
2. La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3. Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in vetlano o italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.
4. Le deliberazioni dei vari organi sono emesse in Italiano
Titolo VII : Diritti e Doveri
Articolo 13
I Cittadini sono titolari della sovranità sulle Istituzioni di Vitla e la esercitano per mezzo dei propri rappresentanti e nei modi che la Costituzione prevede.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un diritto e un dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza giuridica o nei casi di indegnità morale.
I partiti politici concorrono alla formazione della volontà della comunità. La loro istituzione è libera e la loro organizzazione interna, redatta in forma di Statuto, deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia.
La legge disciplina i criteri per la risoluzione, secondo il loro ordinamento interno, delle controversie nei partiti e fra diversi partiti.
Articolo 14
Ogni cittadino è tenuto a rispettare le norme sancite dalla presente Costituzione e ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La Repubblica si fonda sul riconoscimento dei diritti dell'uomo e sulla ricerca di una comunità di pace e libera da ogni forma di schiavitù.
Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Titolo VIII : Stampa
Articolo 16
La libertà di stampa è garantita e non è possibile sottoporla a censura preventiva.
Eventuali violazioni della legge a mezzo stampa, quali ingiurie o diffamazioni, possono essere accertate esclusivamente dalla Magistratura.
Titolo IX : Diritto di congregazione
Articolo 17
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici contro la Repubblica mediante organizzazioni di carattere informatico.
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Religione
Titolo X: Libertà di culto
Articolo 18
La Repubblica è laica e priva di religione ufficiale.
Nessuno può essere obbligato a partecipare ad attività, cerimonie o pratiche religiose o all’uso di una formula di giuramento religioso in processi, assemblee ed ogni genere di iniziativa pubblica.
Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e regole, purchè non in contrasto con l'ordinamento giuridico vetlano.
Le organizzazioni religiose non possono, inoltre, essere causa di speciali vantaggi sia in materia legislativa che giudiziaria.
Titolo XI: Regole di convivenza
Articolo 19
Atteggiamenti discriminatori, razzisti e/o violenti nei confronti di individui religiosamente contrapposti, non sono consentiti.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, nei limiti dell'ammissibile e delle leggi Vetlane, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume o all'ordinamento giuridico Vetlano.
Titolo XII: Laicità dello Stato
Articolo 20
Lo Stato e le Religioni sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e non devono avere nessun contatto che ne implichi la modifica.
La Repubblica non è in alcun modo sottoposta a qualunque sia istituzione religiosa. Particolari relazioni, e/o collaborazioni in genere, con queste, potranno essere sancite se nel pieno rispetto della reciproca indipendenza e sovranità.
- Abolizione del Vetlano, mai usato.
- Cambiamento del nome da "Repubblica Democratica di Vitla" a "Vitla".