Regolamento e Funzioni

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view post Posted on 27/7/2011, 08:28
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Ignorantia legis non excusat

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CITAZIONE
1) Sono temporaneamente sospesi:

Il Titolo III, articoli dal 3 al 7, Ordinamento dello Stato, della Costituzione

Il Titolo V, articoli dal 9 all’11, Giustizia, della Costituzione.

2) Le funzioni del Presidente della Repubblica, dell’Assemblea Nazionale, degli Organi Giudiziari vengono assunti dal Consiglio dei Saggi, composto da n.3 membri, eletti dall’Assemblea dei Cittadini. I titolari delle cariche sopra citate decadono dal giorno successivo all’elezione dei componenti il Consiglio dei Saggi.

3) Il Consiglio dei Saggi decide a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Per quanto riguarda le funzioni giudiziarie, i gradi di giudizio sono ridotti da 2 ad 1. Contro le decisioni del Consiglio dei Saggi, nell’ambito di ognuna delle sue funzioni, esecutiva, legislativa e giudiziaria, è possibile ricorrere all’Assemblea dei Cittadini, che deciderà con la maggioranza del 50%+1 e con la partecipazione di almeno 2/3 dei componenti. Eventuali astensioni saranno comunque computate per il raggiungimento del quorum. La presidenza dell’Assemblea dei Cittadini verrà decisa dall’Assemblea stessa mediante votazione. Chi otterrà più voti sarà eletto. Eventuali supplenze spetteranno a chi ha conseguito a scalare il maggior numero di voti. In caso di parità precede chi ha maggior anzianità come cittadinanza.

4) Al raggiungimento di almeno 20 cittadini attivi, il Consiglio dei Saggi provvederà all’indizione delle elezioni del Presidente della Repubblica e dell’Assemblea Nazionale. Il Consiglio dei Saggi manterrà le proprie funzioni esecutive e legislative fino alla Proclamazione degli eletti e quella giudiziaria fino all’elezione dei Giudici.

5) L’Assemblea Costituente può continuare la sua attività di revisione della Costituzione attualmente in vigore, secondo le modalità ivi previste. Le eventuali modifiche alla Costituzione apportate, entreranno in vigore a partire dal giorno successivo alla proclamazione degli eletti di cui al punto 4, salvo eventuali variazioni nell’ordinamento dello stato (presidenza della repubblica, Assemblea nazionale, organi giudiziari) che dovranno essere applicate già nel momento dell’indizione di nuove elezioni di cui al punto 4.

fonte: #entry323127069
 
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