IX Seduta A.C. 28/02/2011 (Ag.L.)

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view post Posted on 28/2/2011, 13:55
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Ignorantia legis non excusat

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Dichiaro aperta la IX Seduta dell'Assemblea Costituente (IV seduta dell'Agenda Lavori) da oggi lunedì 28 febbraio 2011 alle ore 14:30 con l'ordine del giorno (in grassetto) pre-stabilito dalla seguente Agenda Lavori:

CITAZIONE
Modifica dei titoli:
- Titolo III : Ordinamento dello Stato, da riformare (Seduta IV dell'Assemblea Costituente)
- Titolo V : Giustizia, da riformare (Seduta V dell'Assemblea Costituente)
- Titolo VI : Esercito, discussione sulla volontà di eliminarlo o di sostituirlo con la Guardia Nazionale Vetlana (nel caso adeguando le norme) o di lasciarlo inalterato (Seduta VI dell'Assemblea Costituente)
- Titolo XIII : Disposizioni Finali e Transitorie, da riformare (Seduta VII dell'Assemblea Costituente)
Lasciando inalterati gli altri titoli, salvo adeguamenti necessari all'armonizzazione con le norme approvate.

La fase di discussione durerà 48ore (2 giorni), potrà essere allungata in seguito dal Presidente.

Gli aventi diritto sono:
CITAZIONE
Admiral Kriegsmarine
Theodore Roosvelt
Doubleflash
Emoned
Evans
Fede#91
FGB
Flannery
.•°*•.Francesca.•°*•.
Hugo80
Hawthorne Abendsen
_Il Cacciatore_
Il Littore
magic.anna
Mi91
negramaro3
Repubblica dell'Ossola
Sesto Giulio Cesare
Unreal_War

Prego il Ministro degli interni di confermare la lista, Grazie.
Il ministro degli interni ha confermato via mp la lista.

Informazioni: questa seduta è stata ripresentata a causa del non raggiungimento del quorum nella VI seduta.


Edited by Unreal_War - 4/3/2011, 12:13
 
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view post Posted on 28/2/2011, 18:52
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Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

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avanzo nuovamente la proposta redatta con l'aiuto di tutti i volenterosi nella precedente seduta (integro entrambe le parti):


CITAZIONE
Titolo III : Ordinamento dello Stato




Articolo 3



1. Il potere legislativo è proprio dell’Assemblea Nazionale costituita dai Deputati, i quali svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato.


2. L’Assemblea Nazionale è composta come segue.

A. Nel caso in cui la popolazione sia inferiore a cinquanta cittadini, fanno parte dell'Assemblea Nazionale sette Deputati eletti a suffragio universale e diretto.

B. Nel caso in cui la popolazione sia superiore a cinquanta cittadini, fanno parte dell'Assemblea Nazionale nove Deputati eletti a suffragio universale e diretto.

C. Nel caso in cui la popolazione scenda sotto i tredici cittadini e fino a quando non superi i diciotto cittadini, fanno parte dell'Assemblea Nazionale tutti i cittadini con diritto di voto, sospendendo l'elezione dei Deputati e tutte le norme che ne regolino la partecipazione all'Assemblea Nazionale.


3. L'aumento di seggi da assegnare in AN deve compiersi mediante rinnovo dell'Assemblea Nazionale tramite elezioni da svolgersi entro dodici giorni dall'accertamento delle mutate condizioni.


4. Le mutate condizioni devono essere appurate e comunicate nel minor tempo possibile dalle istituzioni preposte al controllo della cittadinanza.


5. Fino ad elezione della nuova Assemblea Nazionale, la precedente ne esercita le funzioni per l'ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze ritenute tali dalla cittadinanza e dalle altre istituzioni.


6. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale, rispettando i seguenti vincoli:

A. Non sono eleggibili coloro che siano cittadini della Repubblica Democratica di Vitla da meno trenta giorni prima della data di inizio delle elezioni.

B. Non sono eleggibili coloro che non detengono, al momento di apertura delle urne, il diritto di voto secondo quanto stabilisce la legge ordinaria.


7. Il mandato legislativo dell'Assemblea Nazionale è di tre mesi dal momento della proclamazione e non può essere prorogata in nessun caso, fatto salvo quanto previsto nel comma 5 del presente articolo.


8. Le elezioni per il rinnovo del mandato dell’Assemblea Nazionale hanno luogo entro quattordici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente, fatto salvo quanto previsto nel comma 2.


9. L'Assemblea Nazionale elegge la Presidenza dell'Assemblea Nazionale, per la quale valgono le seguenti disposizioni:

A. La Presidenza dell'Assemblea Nazionale è composta dal Presidente e dal Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale.

C. Sono eleggibili solo i membri dell'Assemblea Nazionale.

D. Sono eletti nella prima seduta utile dell'Assemblea Nazionale, convocata:
- dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, se è da eleggersi il solo Vicepresidente a seguito di incarico vacante;
- dal Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale, se è da eleggersi il solo Presidente a seguito di incarico vacante;
- dal Presidente della Repubblica, se sono da eleggersi sia il Presidente che il Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale.

E. In caso di incarico vacante per la Presidenza dell'Assemblea Nazionale, svolgono i compiti di Presidenza dell'Assemblea Nazionale:
- il Presidente della Repubblica, in caso di incarico vacante per elezione della nuova Assemblea Nazionale;
- il Deputato che ha ottenuto più voti o, in caso di parità, il deputato con più mandati o, in caso di parità, il Deputato che è da più tempo cittadino, in caso di incarico vacante nel corso della legislatura dell'Assemblea Nazionale.

F. Il Presidente dell'Assemblea Nazionale, per la durata del suo mandato, non può ricoprire incarichi da Ministro.


10. L'Assemblea Nazionale si dota di un Regolamento dell'Assemblea Nazionale avente valore di legge e subordinato solo alla Costituzione. Il Regolamento deve essere conforme alle disposizioni della Costituzione e in particolare ai vincoli enunciati di seguito.

A. Il Regolamento dell'Assemblea Nazionale deve essere approvato e può essere modificato a seguito di discussione in Assemblea Nazionale e con voto favorevole alle modifiche della maggioranza assoluta dei votanti in una votazione cui partecipi la maggioranza assoluta dei Deputati.

B. Il Regolamento dell'Assemblea Nazionale non può in nessun caso estromettere i Cittadini dalla consultazione in tempo reale delle sedute dell'Assemblea Nazionali; lo stesso regola la facoltà di intervento dei Cittadini all'interno delle stesse.

C. Tutte le decisioni dell'Assemblea Nazionale devono essere adottate a seguito di:
- discussione aperta a tutti i Deputati,
- votazione cui partecipi la maggioranza assoluta dei Deputati.

D. Le leggi ordinarie, i provvedimenti del governo, i provvedimenti amministrativi e di altra natura sottoposti al vaglio dell'Assemblea Nazionale sono approvati solo se ricevono il parere favorevole della maggioranza assoluta dei Deputati votanti.

F. Per le nomine di competenza dell'Assemblea Nazionale, il Cittadino candidato è nominato solo se a suo favore si esprime la maggioranza assoluta dei Deputati votanti.

G. Il Regolamento dell'Assemblea Nazionale deve prevedere la possibilità per ogni singolo Deputato di proporre leggi e provvedimenti, di competenza dell'Assemblea Nazionale, che devono essere discusse e votate dall'Assemblea Nazionale.

H. Il Regolamento dell'Assemblea Nazionale deve prevedere la possibilità per i Cittadini di proporre leggi e provvedimenti, di competenza dell'Assemblea Nazionale, che devono essere discusse e votate dall'Assemblea Nazionale.


11. La competenza circa la creazione e l'approvazione della leggi è onere esclusivo dell'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito nel presente comma.

A. Per materie di competenza di un singolo Ministero o del Governo tutto, l'Assemblea Nazionale può delegare la creazione del testo di legge al Ministro competente o al governo; in seguito l'incaricato dovrà presentare il testo alla Presidenza dell'Assemblea Nazionale che provvederà a calendarizzare la discussione e la votazione nella prima seduta utile.

B. L'Assemblea Nazionale ha potere di veto sui provvedimenti emanati dal Governo aventi carattere normativo.

C. L'Assemblea Nazionale ha il dovere di discutere e votare, nella prima seduta utile, tutte le proposte di legge presentate dai Cittadini alla Presidenza dell'Assemblea Nazionale secondo le disposizioni previste dal Regolamento dell'Assemblea Nazionale.


12. L'Assemblea Nazionale può essere sciolta anticipatamente nei seguenti casi e con le seguenti modalità.

A. Obbligatoriamente in caso di incarico vacante di almeno i tre settimi dei seggi da Deputato;

B. In caso di approvazione di una mozione di scioglimento anticipato: avanzata dai Cittadini tramite
una raccolta firme, di almeno un terzo dei Cittadini con diritto di voto, da presentare alla Presidenza dell'Assemblea Nazionale; oppure avanzata dal Presidente dell'Assemblea Nazionale; oppure avanzata da un terzo dei Deputati. Non possono essere presentate due mozioni di scioglimento anticipato a meno di quindici giorni di distanza.




Articolo 4



1. Il potere esecutivo è proprio del Governo, guidato dal Presidente della Repubblica e cui partecipano i Ministri e i collaboratori nominati dallo stesso.


2. Il Presidente della Repubblica è di capo di Stato e di Governo, secondo le disposizioni seguenti.

A. Il Presidente della Repubblica è eletto dai cittadini, secondo quanto dispone la legge ordinaria che disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale, rispettando i seguenti vincoli:
- Non sono eleggibili coloro che siano cittadini della Repubblica Democratica di Vitla da meno di cinquanta giorni prima della data di inizio delle elezioni.
- Non sono eleggibili coloro che non detengono, al momento di apertura delle urne, il diritto di voto secondo quanto stabilisce la legge ordinaria.
- Non possono candidarsi coloro che hanno ricoperto l’incarico in entrambi i due mandati immediatamente precedenti.

B. Il mandato del Presidente della Repubblica è di tre mesi dal momento della proclamazione e non può essere prorogato in nessun caso, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

C. Le elezioni per il rinnovo del mandato del Presidente della Repubblica hanno luogo entro quattordici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

D. Fino ad elezione del nuovo Presidente della Repubblica, il precedente ne esercita le funzioni per l'ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze ritenute tali dalla cittadinanza e dalle altre istituzioni.

E. Il Presidente della Repubblica nomina i Ministri del Governo ed ha potere di licenziarli, salvo diversa disposizione di legge.

F. Il Presidente della Repubblica deve esaminare e decidere di emanare o respingere i decreti dei Ministri.

G. Il Presidente della Repubblica propone al vaglio di tutti i Ministri eventuali decreti d'urgenza di tutto il Governo per le materie che lo richiedono.

H. Il Presidente della Repubblica può essere destituito in seguito a mozione di sfiducia. La stessa deve essere appoggiata e firmata da più di un terzo dei cittadini aventi diritto di voto e ricevere il parere favorevole dei due terzi dei membri dell’Assemblea Nazionale.

I. Il Presidente della Repubblica è amministratore delle piattaforme informatiche ed esercita i poteri di moderazione all’interno delle sezioni di competenza del Governo.

J. In caso di incarico ministeriale vacante, il Presidente della Repubblica assume l’interim del Ministero fino alla nomina di un nuovo Ministro.

K. In caso di assenza di un Ministro, il Presidente della Repubblica può svolgerne le funzioni.

L. In caso di incarico vacante per il Ministero degli Affari Interni, il Presidente della Repubblica può procede, in deroga alle disposizioni di legge, alla nomina di un sostituto per il completamento del mandato.

M. Il Presidente della Repubblica, durante il suo mandato, non può ricoprire incarichi di Deputato o di Giudice.


3. Il Ministro degli Affari Interni è eletto insieme al Presidente della Repubblica, con il quale si candida e con il quale condivide tutti i vincoli di elezione e di mandato; il Ministro degli Affari Interni è sottoposto a quanto dispone il presente articolo.

A. Il Ministro degli Affari Interni non è licenziabile dal Presidente della Repubblica ed esercita le funzioni di vicario del Presidente della Repubblica in caso di assenza dello stesso.

B. In caso di incarico vacante per la Presidenza della Repubblica, il Ministro degli Affari Interni ne svolge le funzioni fino a termine del mandato.

C. Il Ministro degli Affari Interni, durante il suo mandato, non può ricoprire incarichi di Deputato o di Giudice.

D. Al Ministro degli Affari Interni, coadiuvato dal Presidente della Repubblica, sono affidati:
- La gestione amministrativa delle piattaforme informatiche della Repubblica; la stessa può essere effettuata dal Ministro degli Affari Interni e delegata, per le piattaforme differenti dal forum, ai collaboratori di sua fiducia.
- La gestione dei dati e del controllo della cittadinanza.
- La sicurezza e la difesa delle piattaforme informatiche della Repubblica, da svolgersi in collaborazione con tutte le istituzioni preposte.
- Il compito di gestire gli aspetti informatici e di evadere tutte le richieste regolari che coinvolgono le piattaforme informatiche della Repubblica.


4. Il Ministro della Giustizia svolge i seguenti compiti:
- Pubblica le leggi approvate dall’Assemblea Nazionale.
- Pubblica le sentenze emesse dalla Corte di Giustizia.
- E’ moderatore delle sezioni delle piattaforme informatiche della Repubblica riguardanti la pubblicazione delle leggi e la giustizia.
- Presenta al Ministro degli Affari Interni le modifiche alle piattaforme informatiche da compiere in ottemperanza delle disposizioni della Corte di Giustizia.
- E’ responsabile della sicurezza interna e del mantenimento dell’ordine pubblico, attraverso le istituzioni regolamentate dalla legge.
- E’ responsabile dei rapporti con la Corte di Giustizia.


5. Il Ministro degli Affari Esteri svolge i seguenti compiti:
- Si occupa dei rapporti con le nazioni straniere in prima persona e attraverso collaboratori di sua fiducia.
- Presenta all’Assemblea Nazionale i Trattati che influiscono con i rapporti esteri della Repubblica.
- Firma i Trattati approvati dall’Assemblea Nazionale.
- E’ moderatore delle sezioni delle piattaforme informatiche della Repubblica riguardanti gli affari esteri.


6. Il Ministro della Cultura svolge i seguenti compiti:
- Si occupa di incentivare le attività culturali dei provati all’interno della Repubblica.
- E’ responsabile dell’organizzazione degli eventi culturali pubblici istituzionali, con la possibilità di essere coadiuvato da suoi collaboratori di fiducia.
- E’ responsabile della corretta gestione e dei rapporti dello stato con gli Enti privati.
- Gestisce gli Enti pubblici di carattere culturale e propagandistico, di cui cura il funzionamento, l’organizzazione e le attività, con la possibilità di essere coadiuvato da personale di sua fiducia.
- E’ moderatore delle sezioni delle piattaforme informatiche della Repubblica riguardanti gii aspetti culturali e propagandistici della Repubblica, fatto salvo per le sezioni dei privati.


7. Tutti i Ministri, salvo il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Affari Interni, devono ricevere singolarmente e sulla base delle proprie competenze il voto di fiducia da parte dell’Assemblea Nazionale, secondo quanto dispone il presente comma.

A. Un Ministro riceve la fiducia dell’Assemblea Nazionale se a suo favore si esprime la maggioranza assoluta dei deputati votanti.

B. Un Ministro è sottoposto al voto di fiducia, obbligatoriamente, ad inizio del suo mandato.

C. Un Ministro può essere sottoposto al voto di sfiducia su mozione di sfiducia presentata da più di un terzo dei Deputati ed è sfiduciato se la mozione di sfiducia riceve il parere favorevole della maggioranza assoluta dei Deputati votanti.

D. In caso di sfiducia un Ministro è destituito immediatamente dal Presidente della Repubblica, che deve provvedere a sostituirlo nel più breve tempo possibile.

E. Nessun Ministro può ricoprire per più di tre mandati consecutivi lo stesso incarico.

F. Tutti i Ministri decadono con la caduta del Presidente della Repubblica e sottostanno allo stesso regime di ordinaria amministrazione.


8. Il Governo, collegialmente, si riunisce nel Consiglio dei Ministri, la cui cura, gestione e amministrazione è onere del Presidente della Repubblica secondo quanto stabilito dal presente comma.

A. Il Consiglio dei Ministri viene convocato ad arbitrio del Presidente della Repubblica e su richiesta di almeno due Ministri da presentarsi alla Presidenza della Repubblica sottoforma di “Ordine del Giorno”.

B. Nel Consiglio dei Ministri possono essere dibattuti tutti i provvedimenti, le decisioni e la condotta del Governo collegialmente e dei singoli membri individualmente.

C. Nel Consiglio dei Ministri devono essere votati i decreti d’urgenza emanati dal Governo nella propria interezza.

D. Tutte le decisioni del Consiglio dei Ministri devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti.

F. Il Governo si dota di un Regolamento del Consiglio dei Ministri avente valore di legge e subordinato solo alla Costituzione. Il Regolamento deve essere conforme alle disposizioni della Costituzione.


9. Ai membri del Governo è concesso di proporre al Presidente della Repubblica dei decreti sulle materie di propria competenza. Tali decreti sono sottoposti ai vincoli dal presente comma.

A. Un Ministro non può presentare un decreto su una materia di competenza di un altro Ministero, salvo accordo e associazione nella presentazione tra il Ministro competente e il Ministro presentante.

B. I decreti devono essere presentati alla Presidenza della Repubblica che decide autonomamente se approvarli ed emanarli o se respingerli, motivando l’eventuale respingimento e suggerendo le eventuali modifiche da effettuare per una seconda presentazione. In caso di seconda presentazione, il Presidente deve emanare il decreto.

C. I decreti hanno valore di legge un giorno dopo l’emanazione da parte del Presidente.

D. I decreti decadono dopo cinque giorni, salvo voto di conversione in legge da parte dell’Assemblea Nazionale.

E. I decreti, decaduti e non, non possono essere ripresentati come tali o come proposte del Governo all’AN se non a distanza di dieci giorni dalla data di decadimento.

F. L’Assemblea Nazionale ha facoltà di abrogare un decreto in qualunque momento secondo le procedure previste dalla legge.

G. Se al momento del decadimento di un decreto l’Assemblea Nazionale ne sta già discutendo la conversione, essa potrà portare a termine la seduta senza ripercussioni.


10. Al Presidente della Repubblica spetta presentare al Consiglio dei Ministri i decreti di urgenza che devono essere discussi e votati dallo stesso. Tali decreti sono sottoposti ai vincoli dal presente comma.

A. Deve sussistere il carattere di urgenza del provvedimento per poter convocare un Consiglio dei Ministri e discutere il decreto.

B. Se il Consiglio dei Ministri approva il decreto, essi devono essere emanati dalla Presidenza della Repubblica nel più breve tempo possibile.

C. I decreti hanno valore di legge un’ora dopo l’emanazione.

D. I decreti decadono dopo tre giorni, salvo voto di conversione in legge da parte dell’Assemblea Nazionale.

E. I decreti, decaduti e non, non possono essere ripresentati come tali o come proposte del Governo all’AN se non a distanza di sette giorni dalla data di decadimento.

F. L’Assemblea Nazionale ha facoltà di abrogare un decreto in qualunque momento secondo le procedure previste dalla legge.

G. Se al momento del decadimento di un decreto l’Assemblea Nazionale ne sta già discutendo la conversione, essa potrà portare a termine la seduta senza ripercussioni.


11. Ai Ministri, fatto salvo quanto previsto per il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Affari Interni, sono imposti i seguenti vincoli:

A. Non possono ricoprire, per la durata del proprio mandato, l'incarico di Giudice.
B. Nel caso in cui la popolazione sia superiore a cinquanta cittadini, e per la durata del proprio mandato, non possono ricoprire l'incarico di Deputato.




Articolo 5



1. Il potere giudiziario è proprio della Corte di Giustizia, formata dal Tribunale Ordinario e dalla Corte Suprema.


2. La Corte Suprema è il massimo organo giudiziario della Repubblica, le cui caratteristiche sono enunciate dal presente comma.

A. La Corte Suprema svolge il ruolo di:
- Tribunale costituzionale per la valutazione della costituzionalità di tutti i provvedimenti normativi presentati dalle istituzioni repubblicane.
- Tribunale amministrativo unico per risolvere le controversie che vedono opporsi fra loro le istituzioni oppure i cittadini e le istituzioni.
- Corte di appello per i processi di secondo grado.
- Arbitro unico e definitivo per tutte le controversie che non riescono ad essere risolte in altri ambiti.
- Ente che esaminala corretta votazione delle altre Istituzioni repubblicane e proclama gli eletti.
- Ente che esamina la corretta procedura di adozione dei provvedimenti emanati dalle altre istituzioni, la loro correttezza formale e sostanziale, il rispetto delle leggi previgenti in caso di dubbi sollevati dalle istituzioni repubblicane preposte.

B. La Corte Suprema è composta da tre giudici eletti dall’Assemblea Nazionale:
- Ogni Giudice deve raccogliere almeno un terzo delle preferenze per essere eletto.
- Ogni Deputato può dare la sua preferenza al massimo a due candidati al ruolo di Giudice.
- Non possono candidarsi per il ruolo di Giudice coloro che non godano del diritto di voto da almeno trenta giorni prima dell’inizio della votazione.
- Non possono candidarsi coloro che hanno ricoperto l’incarico in entrambi i due mandati immediatamente precedenti.

C. Il mandato di ciascun Giudice della Corte Suprema è di cinque mesi dal momento della proclamazione e non può essere prorogato in nessun caso, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

D. Le elezioni per il mandato da Giudice della Corte Suprema hanno luogo entro quattordici giorni dal termine, naturale o anticipato, del precedente, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

E. Fino ad elezione del nuovo Giudice, il precedente ne esercita le funzioni.

F. Un Giudice della Corte Suprema, per tutta la durata del suo mandato:
- Non può ricoprire altre cariche all’interno del Governo, dell’Assemblea Nazionale o nelle istituzioni che si occupano di mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico.
- Non può ricoprire cariche di coordinamento all'interno di un partito.
- Non può fare attività di propaganda per soggetti terzi che si presentano alle elezioni.
- Può svolgere attività di propaganda elettorale per se stesso dopo aver presentato le sue dimissioni.

G. Un Giudice della Corte Suprema può essere destituito solo in caso di:
- Condanna per reati di violazione della Costituzione o che danneggino la Repubblica.
- Assenza del Giudice a tre udienze consecutive.
- Mozione di sfiducia approvata dai tre quarti dei votanti tra Assemblea Nazionale,Presidente della Repubblica, Ministro degli Affari Interni e Ministro della Giustizia; la mozione di sfiducia può essere presentata in Assemblea Nazionale da un terzo dei Deputati oppure dal Presidente della Repubblica assieme al Ministro degli Affari Interni e dal Ministro della Giustizia.

H. Le decisioni della Corte Suprema sono valide se approvate da almeno due Giudici che esprimono parere concorde.

I. La Corte Suprema si dota, approvandolo a maggioranza dei suoi componenti, di proprio Regolamento della Corte Suprema.

J. La Corte Suprema elegge il Presidente della Corte Suprema, per il quale valgono le seguenti disposizioni:
- Il Presidente della Corte Suprema assegna i processi ai Giudici del Tribunale Ordinario.
- Il Presidente della Corte Suprema apre le sedute della Corte Suprema, sottopone al voto le sentenze e da comunicazione di chiusura delle sedute alle autorità competenti.
- E’ eleggibile alla carica di Presidente della Corte Suprema solo un membro della Corte Suprema.
- L’elezione si svolge nella prima seduta utile della Corte Suprema, convocata dal Ministro della Giustizia, o da un suo vicario, che non ha facoltà di esprimersi né di partecipare al voto.
- Nella stessa seduta di elezione o in quella immediatamente successiva, i Giudici della Corte Suprema stabiliscono anche l’ordine di supplenza tra gli stessi in caso di assenza del Presidente della Corte Suprema eletto.

K. In caso di indisponibilità di un Giudice della Corte Suprema, al suo posto può essere convocato, in ordine di precedenza tra coloro che sono disponibili:
- l'immediato predecessore del Presidente della Corte Suprema,
- l'immediato predecessore del Vicepresidente della Corte Suprema,
- uno degli immediati predecessori come Giudici della Corte Suprema.
In caso di indisponibilità si prosegue a ritroso tra coloro che hanno ricoperto tali incarichi.


3. Il Tribunale Ordinario è l’organo giudiziario della Repubblica che giudica le controversie basate sulla violazione della legge da parte dei cittadini e di coloro che frequentino le piattaforme informatiche della Repubblica, attraverso processi di primo grado presieduti da un Giudice monocratico del Tribunale Ordinario. Le caratteristiche del Tribunale Ordinario sono enunciate nel presente comma.

A. Il Tribunale Ordinario è composto da tre giudici eletti dall’Assemblea Nazionale:
- Ogni Giudice deve raccogliere almeno un terzo delle preferenze per essere eletto.
- Ogni Deputato può dare la sua preferenza al massimo a due candidati al ruolo di Giudice.
- Non possono candidarsi per il ruolo di Giudice coloro che non godano del diritto di voto da almeno trenta giorni prima dell’inizio della votazione.
- Non possono candidarsi coloro che hanno ricoperto l’incarico in entrambi i due mandati immediatamente precedenti.

B. Il mandato di ciascun Giudice del Tribunale Ordinario è di quattro mesi dal momento della proclamazione e non può essere prorogato in nessun caso, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

C. Le elezioni per il mandato da Giudice del Tribunale Ordinario hanno luogo entro quattordici giorni dal termine, naturale o anticipato, del precedente, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

D. Fino ad elezione del nuovo Giudice, il precedente ne esercita le funzioni.

E. Un Giudice del Tribunale Ordinario, per tutta la durata del suo mandato:
- Non può ricoprire altre cariche all’interno del Governo o nelle istituzioni che si occupano di mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico.
- Non può ricoprire cariche di coordinamento all'interno di un partito.
- Non può fare attività di propaganda per soggetti terzi che si presentano alle elezioni.
- Può svolgere attività di propaganda elettorale per se stesso per gli incarichi che gli sono preclusi dopo aver presentato le sue dimissioni.

F. Un Giudice del Tribunale Ordinario può essere destituito solo in caso di:
- Condanna per reati di violazione della Costituzione o che danneggino la Repubblica.
- Per le disposizioni della Corte Suprema cui che la legge ordinaria conferisce la possibilità di rimuovere i Giudici del Tribunale Ordinario a seguito di provvedimenti disciplinari.
- Mozione di sfiducia approvata dai due terzi dei votanti tra Assemblea Nazionale,Presidente della Repubblica, Ministro degli Affari Interni e Ministro della Giustizia; la mozione di sfiducia può essere presentata in Assemblea Nazionale da un quarto dei Deputati oppure dal Presidente della Repubblica oppure dal Ministro della Giustizia.

G. Il Tribunale Ordinario si dota di proprio Regolamento del Tribunale Ordinario in apposita seduta comune con la Corte Suprema e con approvazione a maggioranza assoluta dei votanti.

H. In caso di indisponibilità di un Giudice del Tribunale Ordinario, il processo di primo grado può essere assegnato al primo Giudice della Corte Suprema, idoneo con i requisiti fissati dalla legge, che abbia raccolto meno preferenze.




Articolo 6



1. In caso di assenza a due sedute consecutive dell'Assemblea Nazionale di un Deputato, egli decade. La legge ordinaria stabilisce le modalità di sostituzione del seggio che si viene a liberare. La norma si applica anche agli incarichi di Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale.


2. IIn caso di assenza o incarico vacante, superiore ai tre giorni ed inferiore ai dieci giorni, contemporaneamente del Presidente della Repubblica e del Ministro degli Affari Interni, il Ministro della Giustizia svolgerà le funzioni di entrambi in modo provvisorio, senza ricevere i poteri di amministrazione.


3. In caso di assenza o incarico vacante, superiore ai dieci giorni, contemporaneamente del Presidente della Repubblica e del Ministro degli Affari Interni:
- Il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Affari Interni eletti precedentemente decadono.
- Il Ministro della Giustizia svolgerà i compiti del Presidente della Repubblica, riceve i poteri di amministrazione delle piattaforme informatiche ma non può licenziare i Ministri.
- Il Ministro degli Affari Esteri svolgerà i compiti del Ministro degli Affari Interni e ne riceve tutti i poteri e prerogative, riceve i poteri di amministrazione delle piattaforme informatiche.
- Entro quindici giorni dal passaggio di poteri, salvo termine più stringente del precedente mandato presidenziale, si devono obbligatoriamente svolgere nuove elezioni per l'incarico di Presidente della Repubblica e Ministro degli Affari Interni con la conseguente nomina degli altri Ministri a norma di legge.


4. In caso di assenza o incarico vacante, superiore a dieci giorni, contemporaneamente del Presidente della Repubblica, del Ministro degli Affari Interni e del Ministro della Giustizia:
- Tutti i poteri del Presidente della Repubblica e del Ministro degli Interni passano al Ministro degli Affari Esteri.
- Tutti i poteri del Ministro della Giustizia passano al Ministro della Cultura.
- Entro dieci giorni dal passaggio di poteri, salvo termine più stringente del precedente mandato presidenziale, si devono obbligatoriamente svolgere nuove elezioni per l'incarico di Presidente della Repubblica e Ministro degli Affari Interni con la conseguente nomina degli altri Ministri a norma di legge.


5. In caso di assenza o incarico vacante, superiore a dieci giorni, contemporaneamente del Presidente della Repubblica, del Ministro degli Affari Interni, del Ministro della Giustizia e del Ministro degli Affari Esteri:
- Tutti i poteri del Presidente della Repubblica, del Ministro della Giustizia passano al Presidente dell'Assemblea Nazionale.
- Tutti i poteri del Ministro degli Affari Interni e del Ministro degli Affari Esteri passano al Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale.
- Entro sette giorni dal passaggio di poteri si devono obbligatoriamente svolgere nuove elezioni per l'incarico di Presidente della Repubblica e Ministro degli Affari Interni con la conseguente nomina degli altri Ministri a norma di legge.


5. In caso di assenza superiore a tre giorni di un Giudice del Tribunale Ordinario durante un processo a lui assegnato, il Presidente della Corte Suprema ne dispone la sostituzione in conformità con le leggi.


6. In caso di assenza di un Giudice del Tribunale Ordinario in due processi:
- Il Giudice assente decade.
- Il mandato del Giudice assente termina.
- L'Assemblea Nazionale procede all'elezione di un nuovo Giudice con un nuovo mandato.


7. In caso di assenza a due udienze consecutive di un Giudice della Corte Suprema:
- Il Giudice assente decade.
- Il mandato del Giudice assente termina.
- L'Assemblea Nazionale procede all'elezione di un nuovo Giudice con un nuovo mandato.






Da mettere nelle "Disposizioni Transitorie":

Nella prima Assemblea Nazionale dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione la Presidenza dell'Assemblea Nazionale viene eletta a maggioranza assoluta: saranno eletti Presidente e Vicepresidente i Deputati che otterranno la maggioranza assoluta delle preferenze delle preferenze tra quelli espressi; il voto sarà valido solo se parteciperanno alla votazione i due terzi dell'Assemblea Nazionale.

Ad approvazione della Costituzione, il governo in carica, l’Assemblea Nazionale, il Presidente della Repubblica e la Corte di Giustizia decadono progressivamente procedendo all’elezione generale di tutte le istituzioni, che dovranno seguire il presente ordine:
- L’Assemblea Nazionale sarà la prima a rimettere il mandato ed essere rinnovata mediante voto.
- Seguiranno il Governo e il Presidente della Repubblica.
- Infine verranno eletti tutti i Giudici della Corte di Giustizia.
Il rinnovo di tutte le istituzioni è da completarsi nel tempo massimo di un mese.
Fintanto che non sia eletta la nuova istituzione, la precedente continuerà ad esercitare il proprio mandato conformandosi, nello svolgimento delle proprie attività, con quanto previsto dalla nuova Costituzione.

 
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Flannery
view post Posted on 28/2/2011, 19:07





Nulla da eccepire
 
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view post Posted on 28/2/2011, 19:26
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Solo una cosa, per assenza del Presidente e Primo Ministro superiore a 10 gg. si intende ovviamente assenza ingiustificata, perché potrebbe capitare con assenze giustificate (facendo i debiti cornetti, per esempio un'operazione, oppure ferie contemporanee ecc.). Non sarebbe meglio specificarlo e prevedere per questo caso la supplenza senza decadenza del Pres./Ministro Interni?
 
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view post Posted on 28/2/2011, 20:30
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Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

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CITAZIONE (Repubblica dell'Ossola @ 28/2/2011, 19:26) 
Solo una cosa, per assenza del Presidente e Primo Ministro superiore a 10 gg. si intende ovviamente assenza ingiustificata, perché potrebbe capitare con assenze giustificate (facendo i debiti cornetti, per esempio un'operazione, oppure ferie contemporanee ecc.). Non sarebbe meglio specificarlo e prevedere per questo caso la supplenza senza decadenza del Pres./Ministro Interni?

in qualunque caso assenze superiori a 10 giorni sono problematiche.
ferie, malanni, operazioni, tutto quello che ti viene in mente e che sia giustificato: se si accavallano non si può lasciare il governo decapitato dei tramiti diretti con la rappresentanza popolare, si deve andare al voto.

piuttosto, ora che ci penso, sarebbe il caso di inserire provvedimenti per le varie istituzioni analoghe all'AN allargata a tutti i cittadini.
in regime di vecchia AC c'era la Commissione Affari Correnti. con modalità e compiti differenziati, ma non è idea da scartare.
si potrebbe pensare alla commissione divisa in 3 parti: un due persone (a rotazione tra i volontari magari) che coordinano le attività, una parte che si occupa di giustizia e una di esecutivo.
 
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view post Posted on 2/3/2011, 18:46
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Ignorantia legis non excusat

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Dichiaro chiusa la fase di discussione si proceda con la fase di votazione.
La fase inizierà alle 19 di oggi e durerà 72ore come imposto dal regolamento: ossia fino alle 19:00 di sabato 05/03/2011.

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Sesto Giulio Cesare
view post Posted on 2/3/2011, 18:53




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view post Posted on 2/3/2011, 19:02
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Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

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view post Posted on 2/3/2011, 19:27




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view post Posted on 2/3/2011, 19:30
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In medio stat virtus

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magic.anna
view post Posted on 2/3/2011, 19:45




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Flannery
view post Posted on 2/3/2011, 21:29




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_Il Cacciatore_
view post Posted on 2/3/2011, 22:20




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Il Littore
view post Posted on 2/3/2011, 22:51




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hugo80
view post Posted on 2/3/2011, 22:54





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