Scoppia la bomba, signori miei.
L'annosa questione riguardante l'ontologia vetlana marchiata a fuoco dall'elemento giudiziario trova ora il suo zenit in una azione legale portata avanti dal cittadino negramaro3 contro l'amministrazione del forum della Repubblica. Il polverone sollevato da tale fatto - unitosi debitamente a quello alzato dai litigi quotidiani - nasconde quella che può essere la causa del problema che tanto ci affligge. Per quanto negramaro3 possa essere biasimato per una denuncia che altro non fa che andare a minare la stabilità nazionale, oramai precaria, dobbiamo ciò che è esplicitamente espresso nel nostro Codice Penale, precisamente nell'articolo 7:
CITAZIONE
Articolo 7
1. Chiunque sappia di un fatto che ritiene costituire un reato ha il diritto e il dovere di denunciare il fatto e gli esecutori dello stesso.
2. Tale diritto può essere esercitato entro dieci giorni dallo svolgimento del fatto, salvo i casi in cui il cittadino possa dimostrare, nel Processo, che esitano reali impedimenti alla conoscenza del fatto e al poterlo denunciare per tempo, ovvero:
- essere stato regolarmente assente, secondo quanto stabilisce la legge, al momento del fatto e nei dieci giorni successivi;
- se il reato è stato commesso in segreto e le sue conseguenze sono emerse in seguito; in questo caso i dieci giorni per la possibilità di denuncia sono da calcolarsi dalla data di rivelazione pubblica dei fatti.
Tale norma ha valore per tutti i fatti non denunciati al momento dell'entrata in vigore del Codice Penale.
3. Se un cittadino non ritiene essere stato danneggiato da un fatto che altri hanno denunciato, può chiedere lo spegnimento della denuncia o del processo. La Corte giudicante ha l'obbligo di accogliere la richiesta del cittadino.
4. Se un cittadino ha subito o è a conoscenza di un reato, ma ignora quali possano essere i responsabili, può avvertire privatamente gli organi competenti - Guardia Nazionale Vetlana, Ministero degli Interni, Ministero della Giustizia - affinché avvino le indagini prima della presentazione del processo.
A. Costoro sono obbligati a presentare al richiedente i risultati delle proprie indagini affinché il cittadino possa effettuare la denuncia.
B. Se a seguito delle indagini emergono elementi di colpevolezza e il cittadino non presenta denuncia, coloro che le hanno svolte sono obbligati a sporgere denuncia.
5. Chiunque non si conformi alle direttive di quest’articolo deve essere denunciato per favoreggiamento del reato.
Il nostro buon concittadino, dunque, ha solamente svolto con diligenza i suoi doveri. È dunque biasimabile per questa azione? Tuttavia dobbiamo far fronte a problemi come quelli che sorgono in denunce come quella appena sporta da negramaro3. Dunque, quali possono essere le soluzioni?
Vorrei discutere con la cittadinanza una mia proposta:
CITAZIONE
Articolo 7
1. Chiunque sappia di un fatto che ritiene costituire un reato ha il diritto e il dovere di denunciare il fatto e gli esecutori dello stesso.
Eliminando il dovere di denunciare ogni reato questo problema potrebbe non sorgere più, potendo dunque imboccare la strada per la creazione di una comunità più solidale e autolesionista.
Perché la micronazione non si realizza con le denunce.
Edited by Vitla - 11/4/2018, 01:58