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Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!
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| Allora, per il momento vi posto quanto pensato per l'AN e messo in una forma decente: CITAZIONE Titolo III : Ordinamento dello Stato
Articolo 3
1. Il potere legislativo è proprio dell’Assemblea Nazionale costituita dai Deputati, i quali svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. L’Assemblea Nazionale è composta come segue. A. Nel caso in cui la popolazione sia inferiore a cinquanta cittadini, fanno parte dell'Assemblea Nazionale sette Deputati eletti a suffragio universale e diretto. B. Nel caso in cui la popolazione sia superiore a cinquanta cittadini, fanno parte dell'Assemblea Nazionale nove Deputati eletti a suffragio universale e diretto. C. Nel caso in cui la popolazione scenda sotto i tredici cittadini e fino a quando non superi i diciotto cittadini, fanno parte dell'Assemblea Nazionale tutti i cittadini con diritto di voto, sospendendo l'elezione dei Deputati e tutte le norme che ne regolino la partecipazione all'Assemblea Nazionale.
3. L'aumento di seggi da assegnare in AN deve compiersi mediante rinnovo dell'Assemblea Nazionale tramite elezioni da svolgersi entro dodici giorni dall'accertamento delle mutate condizioni.
4. Le mutate condizioni devono essere appurate e comunicate nel minor tempo possibile dalle istituzioni preposte al controllo della cittadinanza.
5. Fino ad elezione della nuova Assemblea Nazionale, la precedente ne esercita le funzioni per l'ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze ritenute tali dalla cittadinanza e dalle altre istituzioni.
6. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale, rispettando i seguenti vincoli: A. Non sono eleggibili coloro che siano cittadini della Repubblica Democratica di Vitla da meno trenta giorni prima della data di inizio delle elezioni. B. Non sono eleggibili coloro che non detengono, al momento di apertura delle urne, il diritto di voto secondo quanto stabilisce la legge ordinaria.
7. Il mandato legislativo dell'Assemblea Nazionale è di tre mesi dal momento della proclamazione e non può essere prorogata in nessun caso, fatto salvo quanto previsto nel comma 5 del presente articolo.
8. Le elezioni per il rinnovo del mandato dell’Assemblea Nazionale hanno luogo entro quattordici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente, fatto salvo quanto previsto nel comma 2.
9. L'Assemblea Nazionale elegge la Presidenza dell'Assemblea Nazionale, per la quale valgono le seguenti disposizioni: A. La Presidenza dell'Assemblea Nazionale è composta dal Presidente e dal Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale. C. Sono eleggibili solo i membri dell'Assemblea Nazionale. D. Sono eletti nella prima seduta utile dell'Assemblea Nazionale, convocata: - dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, se è da eleggersi il solo Vicepresidente a seguito di incarico vacante; - dal Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale, se è da eleggersi il solo Presidente a seguito di incarico vacante; - dal Presidente della Repubblica, se sono da eleggersi sia il Presidente che il Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale. E. In caso di incarico vacante per la Presidenza dell'Assemblea Nazionale, svolgono i compiti di Presidenza dell'Assemblea Nazionale: - il Presidente della Repubblica, in caso di incarico vacante per elezione della nuova Assemblea Nazionale; - il Deputato che ha ottenuto più voti o, in caso di parità, il deputato con più mandati o, in caso di parità, il Deputato che è da più tempo cittadino, in caso di incarico vacante nel corso della legislatura dell'Assemblea Nazionale.
10. L'Assemblea Nazionale si dota di un Regolamento dell'Assemblea Nazionale avente valore di legge e subordinato solo alla Costituzione. Il Regolamento deve essere conforme alle disposizioni della Costituzione e in particolare ai vincoli enunciati di seguito. A. Il Regolamento dell'Assemblea Nazionale deve essere approvato e può essere modificato a seguito di discussione in Assemblea Nazionale e con voto favorevole alle modifiche della maggioranza assoluta dei votanti in una votazione cui partecipi la maggioranza assoluta dei Deputati. B. Il Regolamento dell'Assemblea Nazionale non può in nessun caso estromettere i Cittadini dalla consultazione in tempo reale delle sedute dell'Assemblea Nazionali; lo stesso regola la facoltà di intervento dei Cittadini all'interno delle stesse. C. Tutte le decisioni dell'Assemblea Nazionale devono essere adottate a seguito di: - discussione aperta a tutti i Deputati, - votazione cui partecipi la maggioranza assoluta dei Deputati. D. Le leggi ordinarie, i provvedimenti del governo, i provvedimenti amministrativi e di altra natura sottoposti al vaglio dell'Assemblea Nazionale sono approvati solo se ricevono il parere favorevole della maggioranza assoluta dei Deputati votanti. F. Per le nomine di competenza dell'Assemblea Nazionale, il Cittadino candidato è nominato solo se a suo favore si esprime la maggioranza assoluta dei Deputati votanti. G. Il Regolamento dell'Assemblea Nazionale deve prevedere la possibilità per ogni singolo Deputato di proporre leggi e provvedimenti, di competenza dell'Assemblea Nazionale, che devono essere discusse e votate dall'Assemblea Nazionale. H. Il Regolamento dell'Assemblea Nazionale deve prevedere la possibilità per i Cittadini di proporre leggi e provvedimenti, di competenza dell'Assemblea Nazionale, che devono essere discusse e votate dall'Assemblea Nazionale.
11. La competenza circa la creazione e l'approvazione della leggi è onere esclusivo dell'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito nel presente comma. A. Per materie di competenza di un singolo Ministero o del Governo tutto, l'Assemblea Nazionale può delegare la creazione del testo di legge al Ministro competente o al governo; in seguito l'incaricato dovrà presentare il testo alla Presidenza dell'Assemblea Nazionale che provvederà a calendarizzare la discussione e la votazione nella prima seduta utile. B. L'Assemblea Nazionale ha potere di veto sui provvedimenti emanati dal Governo aventi carattere normativo. C. L'Assemblea Nazionale ha il dovere di discutere e votare, nella prima seduta utile, tutte le proposte di legge presentate dai Cittadini alla Presidenza dell'Assemblea Nazionale secondo le disposizioni previste dal Regolamento dell'Assemblea Nazionale.
12. L'Assemblea Nazionale può essere sciolta anticipatamente nei seguenti casi e con le seguenti modalità. A. Obbligatoriamente in caso di incarico vacante di almeno i 3/7 dei seggi da Deputato; B. In caso di approvazione di una mozione di scioglimento anticipato: avanzata dai Cittadini tramite una raccolta firme, di almeno 1/3 dei Cittadini con diritto di voto, da presentare alla Presidenza dell'Assemblea Nazionale; oppure avanzata dal Presidente dell'Assemblea Nazionale; oppure avanzata da 1/3 dei Deputati. Non possono essere presentate due mozioni di scioglimento anticipato a meno di quindici giorni di distanza.
Da mettere nelle "Disposizioni Transitorie": Nella prima Assemblea Nazionale dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione la Presidenza dell'Assemblea Nazionale viene eletta a maggioranza assoluta: saranno eletti Presidente e Vicepresidente i Deputati che otterranno la maggioranza assoluta delle preferenze delle preferenze tra quelli espressi; il voto sarà valido solo se parteciperanno alla votazione i 2/3 dell'Assemblea Nazionale. Come vedete ho messo un pezzo a margine di cui dobbiamo tener conto quando stileremo le norme transitorie. compatibilmente con il tempo - e se non tornano i decimi di febbre - vedo di completare anche gli altri blocchi. Edited by FGB - 4/2/2011, 10:08
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