[Presidenza FGB I] Firma Trattato

« Older   Newer »
  Share  
_Il Cacciatore_
view post Posted on 22/10/2010, 20:18




CITAZIONE
TRATTATO DI MUTUO RICONOSCIMENTO E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI VITLA E L’IMPERO DEL GORDJAN

La Repubblica Democratica di Vitla e L'Impero del Gordjan mediante i loro delegati, stilano il seguente Trattato, riconoscendone bilateralmente la validità, in nome dei rapporti di Mutuo Riconoscimento, Collaborazione e Amicizia.

Articolo 1
L'Impero del Gordjan, nella persona dell’Imperatore G. E. P. Gordjan I° e del Primo Ministro Nunzio T. e la Repubblica Democratica di Vitla, nella persona del Ministro degli Affari Esteri, Pietro Cacciatore, del Primo Ministro, Emoned e del Presidente, FGB, mediante la stesura di questo Trattato, sanciscono la nascita di un Mutuo Riconoscimento, una Reciproca Collaborazione ed Amicizia; si riconoscono come Micronazioni Pacifiche, Amiche, Libere, Sovrane ed Indipendenti.

Articolo 2
I due Stati si impegnano a riconoscersi come tali, nell'indipendenza virtuale e fisica, e nell'autodeterminazione dei popoli sanciscono questo trattato.
Da oggi, a seguito della stipula del Presente, i due Stati si impegneranno per una armoniosa e pacifica collaborazione.

Articolo 3
I due Stati contraenti si impegnano a rispettare, senza intromissioni, le Istituzioni, le Leggi, le parti prese e le Cittadinanze di entrambi i firmatari e dei loro Cittadini.
I Cittadini dell'Impero del Gordjan e della Repubblica Democratica di Vitla avranno libero accesso alle opportune sedi dei due Stati firmatari.
Le due parti si impegnano a garantire appoggio diplomatico, in caso di necessità dovuta ad attacchi ingiustificati ad una di esse.

Articolo 4
La Repubblica Democratica di Vitla e l'impero del Gordjan si impegneranno a non intrommettersi vicendevolmente nella politica estera di entrambi e non si obbligheranno vicendevolmente sulle scelte da prendere in politica estera.
Le due Nazioni si impegnano a collaborare in maniera costruttiva, per il mantenimento della pace, della stabilità politica e sociale, per lo sviluppo del micronazionalismo in generale (così come interpretato da entrambe) e per il raggiungimento dell'obiettivo comune di primaria importanza, ossia il loro riconoscimento ufficiale, quali Stati Sovrani e Indipendenti a tutti gli effetti, in ambito internazionale.

Articolo 5
I due Stati si impegneranno ad ampliare i loro rapporti sul piano Sociale e Culturale.
Con la firma di questo Trattato i due Stati si impegnano ad aprire un'Ambasciata presso i loro territori virtuali o fisici e dovranno nominare un Ambasciatore presso la sede nello Stato Amico.

Articolo 6
Il presente Trattato può essere modificato, rivisto e ampliato esclusivamente con il consenso di entrambe le parti; qualora una delle due volesse abrogarlo, dovrà preventivamente informare l’altra parte, motivandone la decisione.

Serve la firma del Presidente, del Primo Ministro e del Ministro degli Affari Esteri.


CITAZIONE
Intesa in materia di Giustizia.

Articolo 1
I due Stati firmatari si impegnano a garantire, in caso di procedimento processuale dove siano coinvolte le parti di uno dei due Stati firmatari, le seguenti condizioni:

- Avviso pubblico nell'Ambasciata in territorio estero;

- Avviso al Ministro degli Affari Esteri dello Stato coinvolto;

- Avviso al Ministro della Giustizia dello Stato coinvolto;

- Processo pubblico secondo le regole dello Stato in cui si svolge il procedimento processuale;

Articolo 2
I due Stati firmatari si impegnano a garantire tutti i diritti e i doveri da parte dei Giudici, degli Avvocati, degli Imputati e dei Testimoni per svolgere un processo in serenità.

Articolo 3
La seguente Intesa in materia di Giustizia deve essere firmata dal Presidente della Repubblica o dalla massima carica rappresentativa dello Stato, dal Ministro della Giustizia dei due Stati, dal Ministro degli Affari Esteri dei due Stati e da un Giudice praticante scelto dal Ministro della Giustizia dei due Stati.
La seguente Intesa non avrà più valore solo nel caso in cui non vengano rispettati i suoi articoli o solo nel momento in cui i due Stati firmatari non siano in comune accordo.

Serve la firma del Presidente, Ministro della Giustizia, Ministro degli Affari Esteri e di un Giudice scelto dal Ministro della Giustizia.
 
Top
Hawthorne Abendsen
view post Posted on 22/10/2010, 20:19




CITAZIONE
Intesa in materia di Giustizia.

Articolo 1
I due Stati firmatari si impegnano a garantire, in caso di procedimento processuale dove siano coinvolte le parti di uno dei due Stati firmatari, le seguenti condizioni:

- Avviso pubblico nell'Ambasciata in territorio estero;

- Avviso al Ministro degli Affari Esteri dello Stato coinvolto;

- Avviso al Ministro della Giustizia dello Stato coinvolto;

- Processo pubblico secondo le regole dello Stato in cui si svolge il procedimento processuale;

Articolo 2
I due Stati firmatari si impegnano a garantire tutti i diritti e i doveri da parte dei Giudici, degli Avvocati, degli Imputati e dei Testimoni per svolgere un processo in serenità.

Articolo 3
La seguente Intesa in materia di Giustizia deve essere firmata dal Presidente della Repubblica o dalla massima carica rappresentativa dello Stato, dal Ministro della Giustizia dei due Stati, dal Ministro degli Affari Esteri dei due Stati e da un Giudice praticante scelto dal Ministro della Giustizia dei due Stati.
La seguente Intesa non avrà più valore solo nel caso in cui non vengano rispettati i suoi articoli o solo nel momento in cui i due Stati firmatari non siano in comune accordo.

Firmo.
Hawthorne Abendsen
 
Top
view post Posted on 22/10/2010, 20:35
Avatar

Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

Group:
Member
Posts:
17,151

Status:


Firmo,

FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla
 
Top
_Il Cacciatore_
view post Posted on 22/10/2010, 20:37




Pietro Cacciatore
 
Top
hugo80
view post Posted on 24/10/2010, 08:42




firmo
Hugo80 giudice
 
Top
emoned
view post Posted on 24/10/2010, 17:38




Firmo.

Emoned,
Primo Ministro
 
Top
5 replies since 22/10/2010, 20:18   30 views
  Share