[A.N. VII Leg.] VIII Seduta

« Older   Newer »
  Share  
emoned
view post Posted on 13/6/2010, 09:36




SPOILER (click to view)
CITAZIONE
Votazione aperta per 48 ore a partire da adesso.

=> Modifica dell'Art. 4 del Codice Penale - Proposta del Governo.

[SPOILER]Originale:
CITAZIONE
Articolo 4
1. Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello. Il Primo Grado è costituito dal Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, l’Appello dalla Corte Suprema, in composizione collegiale.
2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, l'imputato ha 10 giorni per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva.
3. Quando una sentenza, di primo grado o di appello, diventa definitiva, è compito del Ministro della Giustizia - nel caso in cui la sentenza disponga misure di limitazione al cittadino - comunicare a uno degli amministratori le pene di limitazione alle quali il cittadino è stato condannato, per metterle in atto.

Modificato:
CITAZIONE
Articolo 4
1. Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello. Il Primo Grado è costituito dal Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, l’Appello dalla Corte Suprema, in composizione collegiale.
E' compito della Corte Suprema valutare sopra ogni vizio di forma o di stesura della sentenza, il reato in sè, la pena comminata, e se l'imputato è colpevole o innocente confermando o ribaltando la sentenza del giudice ordinario.
In caso di vizi di forma nella sentenza, la CS potrà emanare un richiamo al giudice, richiami che non dovranno superare la soglia di n. 2 per poter mantenere il proprio incarico: incarico che verrà sottoposto, a seguito dei richiami, all'attenzione dell'Assemblea Nazionale.

2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, l'imputato ha 10 giorni per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva.
3. Quando una sentenza, di primo grado o di appello, diventa definitiva, è compito del Ministro della Giustizia - nel caso in cui la sentenza disponga misure di limitazione al cittadino - comunicare a uno degli amministratori le pene di limitazione alle quali il cittadino è stato condannato, per metterle in atto.

Favorevole [ ]
Contrario [ ]
Astenuto [ ]

=> Modifica articolo 4 Codice Penale - Flannery.

SPOILER (click to view)
attuale
CITAZIONE
1. Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello. Il Primo Grado è costituito dal Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, l’Appello dalla Corte Suprema, in composizione collegiale.
2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, l'imputato ha 10 giorni per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva.
3. Quando una sentenza, di primo grado o di appello, diventa definitiva, è compito del Ministro della Giustizia - nel caso in cui la sentenza disponga misure di limitazione al cittadino - comunicare a uno degli amministratori le pene di limitazione alle quali il cittadino è stato condannato, per metterle in atto.

Modificato:
CITAZIONE
1. Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello. Il Primo Grado è costituito dal Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, l’Appello dalla Corte Suprema, in composizione collegiale.
2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, l'imputato ha 10 giorni per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva.
3. Quando una sentenza, di primo grado o di appello, diventa definitiva, è compito del Ministro della Giustizia - nel caso in cui la sentenza disponga misure di limitazione al cittadino - comunicare a uno degli amministratori le pene di limitazione alle quali il cittadino è stato condannato, per metterle in atto.
E' inoltre Compito del Ministro della giustizia provvedere a segnalare a margine della sentenza pubblicata eventuali indicazioni cronologiche sul ricorso alla Corte Suprema indicando appena disponibili:
- la data di presentazione del ricorso,
- il link al ricorso,
- il link alla sentenza emessa dalla Corte Suprema,
- la dicitura "ANNULLATA" nel caso la Corte Suprema annulli la sentenza pubblicata,
- la dicitura "SOSTITUITA" nel caso la Corte Suprema riveda la sentenza pubblicata.

Favorevole [ ]
Contrario [ ]
Astenuto [ ]


=> Modifica Legge sugli Enti Privati e gli Enti Statali - Flannery
SPOILER (click to view)
Attuale

CITAZIONE
Articolo 4
I casi che comportano la chiusura sono:

1. Inattività dell'ente superiore a sessanta (60) giorni dall'ultimo topic aperto che sia del gestore
2. Inattività dell'ente superiore a trenta (30) giorni senza che sia motivatamente assente il suo titolare.
3. Perdita della Cittadinanza da parte del titolare dell'ente.
4. Ban del titolare superiore a un periodo di quattro (4) mesi.

Modificato

CITAZIONE
Art.4

1. Inattività dell'ente superiore a sessanta (60) giorni dall'ultimo intervento nel Circolo del gestore.
2. Inattività dell'ente superiore a trenta (30) giorni dall'ultimo topic aperto all'interno del Circolo.

3. Perdità della Cittadinanza da parte del titolare dell'ente
4. Ban del titolare superiore a un periodo di quattro (4) mesi

Per la chiusura del circolo deve verificarsi almeno uno dei precedenti casi.

Attuale

CITAZIONE
Articolo 8

Il titolare di un circolo può indicare, in aggiunta a quanto espresso nell'articolo 3 per l'Albo degli Enti Privati, un cittadino, se ha dato l'assenso, a cui il circolo passerà automaticamente come titolarità nel caso in cui sia prevista una delle condizioni che comporti la chiusura, a meno che questa non sia esplicitamente richiesta dal titolare.
Se la persona eventualmente indicata rifiuta la titolarità del circolo, il circolo allora deve essere chiuso a norma di legge.
Il titolare di un circolo può cederlo ad un altro cittadino, con il suo consenso, comunicando l'avvenuta cessione al ministero della cultura.

Aggiunto

CITAZIONE
Art. 8

[...]

Verificata una inattività dell'ente il Ministro della Cultura deve dichiararne il rischio di chiusura, invitando il gestore a: riprenderne l'attività, individuare un nuovo titolare o chiuderlo definitivamente. Se entro 10 giorni non perviene alcuna decisione il Circolo sarà chiuso.


Favorevole [ ]
Contrario [ ]
Astenuto [ ]

[/SPOILER]

Per errore avevo modificato il post mettendoci la scheda di votazione..

Edited by emoned - 30/6/2010, 13:59
 
Top
magic.anna
view post Posted on 15/6/2010, 11:29




Mi premono particolarmente le modifiche presentate e rigurdanti il codice penale: se qualcuno ha domande da fare, sarei lieta di fornirvi le motivazioni.
 
Top
emoned
view post Posted on 15/6/2010, 12:10




Vorrei delucidazioni sulla modifica dell'articolo 4 del codice penale, spiegatemi, visto che non ho capito, perchè, a cosa serve e cosa comporta.

Per il secondo punto all'ordine del giorno sono d'accordo nella sostanza ma non nella forma. In Costituzione è sufficiente che ci sia scritto che le sentenze vanno pubblicate e che lo deve fare il ministro. Poi possiamo scrivere nel codice penale come deve essere fatta la pubblicazione. Quindi se la si presenta come aggiunta al codice penale voteremo sì, altrimenti voteremo no.

Il terzo punto è incostituzionale

Il quarto voteremo sì.
 
Top
magic.anna
view post Posted on 15/6/2010, 12:47




Perchè il terzo punto è anticostituzionale? semmai è il contrario, è diritto sia di accusa che di difesa di ricorrere in appello: permetterlo solo alla difesa è discriminante e la nostra costituzione promette democrazia senza distinzione alcuna, quindi perchè solo il denunciato può fare ricorso e l'accusa no?

Per quanto riguarda il secondo punto, visto che di sentenze si parla nella costituzione, è stato modificato quell'art. ma se porlo in aggiunta al cp non crea problema, per me è ok e ve lo propongo in altra formula.

Primo punto: semplicemente questo: La corte suprema può ed è in suo potere come è giusto allo stato attuale della legge, cassare una sentenza per vizi di forma o di stesura e fin qua tutto ok. A parer nostro però non è giusto che in questo modo venga automaticamente assolto un imputato laddove il reato sia palese, solo per un vizio di forma: ci pare più giusto nei confronti dei cittadini e della micronazione tutta, che anzitutto la cs valuti il reato in sè, se sussiste confermi la pena o ne emetta una nuova, oppure illustri perchè non sussiste il reato; dichiari poi che la sentenza del giudice ordinario non è corretta nei punti xyz facendo scattare quindi 1 richiamo verso il giudice, il quale raggiunta la soglia di 2, verrà sottoposto all'attenzione e al giudizio dell'an.
In parole povere: parlando per assurdo, se tizio ha ucciso caio con prove palesi e schiaccianti, lo lasciamo libero solo perchè il giudice ha scritto casino anzichè catino? Facciamo come nella nostra Italia che i mafiosi son fuori per sentenze non trascritte? Giusto rispettare le leggi e i codici, ma noi possiamo e dobbiamo anzitutto pensare a ciò che per noi è bene.
 
Top
view post Posted on 15/6/2010, 12:54
Avatar

In medio stat virtus

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
10,360

Status:


CITAZIONE (magic.anna @ 15/6/2010, 13:47)
Perchè il terzo punto è anticostituzionale? semmai è il contrario, è diritto sia di accusa che di difesa di ricorrere in appello: permetterlo solo alla difesa è discriminante e la nostra costituzione promette democrazia senza distinzione alcuna, quindi perchè solo il denunciato può fare ricorso e l'accusa no?

Penso che emo confermerà: intende dire che è anticostituzionale perché nella costituzione è previsto solo il ricorso per la difesa (in un certo senso un'assurdità ma così è scritto). Vulgo, bisogna proporre una modifica alla costituzione e non del codice penale...
 
Top
magic.anna
view post Posted on 15/6/2010, 12:57




attuale: Articolo 4 cp
1. Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello. Il Primo Grado è costituito dal Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, l’Appello dalla Corte Suprema, in composizione collegiale.
2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, l'imputato ha 10 giorni per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva.
3. Quando una sentenza, di primo grado o di appello, diventa definitiva, è compito del Ministro della Giustizia - nel caso in cui la sentenza disponga misure di limitazione al cittadino - comunicare a uno degli amministratori le pene di limitazione alle quali il cittadino è stato condannato, per metterle in atto.

Modificato in:

1. Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello. Il Primo Grado è costituito dal Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, l’Appello dalla Corte Suprema, in composizione collegiale.
2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, l'imputato ha 10 giorni per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva.
3. Quando una sentenza, di primo grado o di appello, diventa definitiva, è compito del Ministro della Giustizia - nel caso in cui la sentenza disponga misure di limitazione al cittadino - comunicare a uno degli amministratori le pene di limitazione alle quali il cittadino è stato condannato, per metterle in atto.
E' inoltre Compito del Ministro della giustizia provvedere a segnalare a margine della sentenza pubblicata eventuali indicazioni cronologiche sul ricorso alla Corte Suprema indicando appena disponibili:
- la data di presentazione del ricorso,
- il link al ricorso,
- il link alla sentenza emessa dalla Corte Suprema,
- la dicitura "ANNULLATA" nel caso la Corte Suprema annulli la sentenza pubblicata,
- la dicitura "SOSTITUITA" nel caso la Corte Suprema riveda la sentenza pubblicata.


Potrebbe andare bene in questo modo?

Grazie Ossola :) attenderò risposta dall'an allora
 
Top
emoned
view post Posted on 15/6/2010, 15:05




CITAZIONE (magic.anna @ 15/6/2010, 13:57)
attuale: Articolo 4 cp
1. Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello. Il Primo Grado è costituito dal Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, l’Appello dalla Corte Suprema, in composizione collegiale.
2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, l'imputato ha 10 giorni per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva.
3. Quando una sentenza, di primo grado o di appello, diventa definitiva, è compito del Ministro della Giustizia - nel caso in cui la sentenza disponga misure di limitazione al cittadino - comunicare a uno degli amministratori le pene di limitazione alle quali il cittadino è stato condannato, per metterle in atto.

Modificato in:

1. Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello. Il Primo Grado è costituito dal Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, l’Appello dalla Corte Suprema, in composizione collegiale.
2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, l'imputato ha 10 giorni per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva.
3. Quando una sentenza, di primo grado o di appello, diventa definitiva, è compito del Ministro della Giustizia - nel caso in cui la sentenza disponga misure di limitazione al cittadino - comunicare a uno degli amministratori le pene di limitazione alle quali il cittadino è stato condannato, per metterle in atto.
E' inoltre Compito del Ministro della giustizia provvedere a segnalare a margine della sentenza pubblicata eventuali indicazioni cronologiche sul ricorso alla Corte Suprema indicando appena disponibili:
- la data di presentazione del ricorso,
- il link al ricorso,
- il link alla sentenza emessa dalla Corte Suprema,
- la dicitura "ANNULLATA" nel caso la Corte Suprema annulli la sentenza pubblicata,
- la dicitura "SOSTITUITA" nel caso la Corte Suprema riveda la sentenza pubblicata.


Potrebbe andare bene in questo modo?

Grazie Ossola :) attenderò risposta dall'an allora

Va bene :check:

CITAZIONE (magic.anna @ 15/6/2010, 13:47)
Primo punto: semplicemente questo: La corte suprema può ed è in suo potere come è giusto allo stato attuale della legge, cassare una sentenza per vizi di forma o di stesura e fin qua tutto ok. A parer nostro però non è giusto che in questo modo venga automaticamente assolto un imputato laddove il reato sia palese, solo per un vizio di forma: ci pare più giusto nei confronti dei cittadini e della micronazione tutta, che anzitutto la cs valuti il reato in sè, se sussiste confermi la pena o ne emetta una nuova, oppure illustri perchè non sussiste il reato; dichiari poi che la sentenza del giudice ordinario non è corretta nei punti xyz facendo scattare quindi 1 richiamo verso il giudice, il quale raggiunta la soglia di 2, verrà sottoposto all'attenzione e al giudizio dell'an.
In parole povere: parlando per assurdo, se tizio ha ucciso caio con prove palesi e schiaccianti, lo lasciamo libero solo perchè il giudice ha scritto casino anzichè catino? Facciamo come nella nostra Italia che i mafiosi son fuori per sentenze non trascritte? Giusto rispettare le leggi e i codici, ma noi possiamo e dobbiamo anzitutto pensare a ciò che per noi è bene.

Quello che dici è giusto in parte. Nel senso che comunque non è che si possanno commettere tutti i vizi di forma che si vogliano. Se c'è un vizio di forma, si deve rifare il processo: accusa e difesa hanno DIRITTO ad un processo giusto e legale.
La Corte che giudica sugli appelli del Tribunale Ordinario non dovrebbe guardare i vizi di forma ma, praticamente, rifare l'intero processo.
Invece si potrebbe inserire nella Costituzione, all'articolo 10 comma 9, una lettera F in cui si dice che la Corte può giudicare sulla correttezza formale degli atti, dei processi, delle sedute dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio dei ministri ecc..

 
Top
view post Posted on 15/6/2010, 15:30


Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
5,319
Location:
Sanremo

Status:


La proposta di magic.anna della possibilità di fare ricorso da parte dell'accusa non è incostituzionale visto che l'articolo 10 comma nono alla lettera E dice
CITAZIONE
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare

Quindi non vi è l'incostituzionalità.
Però l'accusa per presentare ricorso dovrà raccoglier le firme e passare per la seduta di ammissione come gli altri ricorsi eccetto che non si modifichi la costituzione (per il primo caso) o la CS non modifichi il suo regolamento

Altra cosa che vorrei chiedere :
Non è meglio riformare il codice penale visto che la Corte Suprema ha sentenziato ovvero ha consigliato di modificarlo ampiamente viste le gravi mancanze che contiene
 
Web  Top
magic.anna
view post Posted on 15/6/2010, 16:01




Io vorrei portare avanti il discorso sulla commissione giustizia a dire il vero: ma per ora passo per passo, col consenso del governo prima e dell'an poi, spero almeno di riuscire a suggerire qualche opportuna modifica.

@Emoned, io concorderei con te, se non fosse venuto fuori in cs che i processi non si possono rifare: è stata questa la molla che ci ha spinti verso la modifica
 
Top
magic.anna
view post Posted on 15/6/2010, 16:27





[/QUOTE]
Quello che dici è giusto in parte. Nel senso che comunque non è che si possanno commettere tutti i vizi di forma che si vogliano. Se c'è un vizio di forma, si deve rifare il processo: accusa e difesa hanno DIRITTO ad un processo giusto e legale.
La Corte che giudica sugli appelli del Tribunale Ordinario non dovrebbe guardare i vizi di forma ma, praticamente, rifare l'intero processo.
Invece si potrebbe inserire nella Costituzione, all'articolo 10 comma 9, una lettera F in cui si dice che la Corte può giudicare sulla correttezza formale degli atti, dei processi, delle sedute dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio dei ministri ecc..
[/QUOTE]

In assoluto è giustissimo che non si debbano commettere vizi di forma e che le sentenze siano stilate in modo preciso (e per questo motivo stiamo pensando ad ulteriore modifica del cp inserendo una sorta di modello da seguire per i giudici), ma il punto sostanziale è che ritengo non sia giusto che a seguito di ciò si cassi la sentenza e quindi il processo nella sua totalità. In cs è stato dichiarato che il processo non si può rifare perchè diventerebbe un terzo grado di appello (matutian credo possa confermare quanto dico). E inoltre le nostre leggi non permettono di denunciare una persona per lo stesso reato: è evidente a questo punto che rischiamo solo processi annullati per vizio di forma e di conseguenza reati insoluti.

CITAZIONE (matutian2 @ 15/6/2010, 16:30)
La proposta di magic.anna della possibilità di fare ricorso da parte dell'accusa non è incostituzionale visto che l'articolo 10 comma nono alla lettera E dice
CITAZIONE
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare

Quindi non vi è l'incostituzionalità.
Però l'accusa per presentare ricorso dovrà raccoglier le firme e passare per la seduta di ammissione come gli altri ricorsi eccetto che non si modifichi la costituzione (per il primo caso) o la CS non modifichi il suo regolamento

Quello che mi domando, è perchè in uno stato seppur virtuale di diritto come il nostro, l'accusa non ha lo stesso diritto della difesa oppure per poterlo esercitare, deve avvalersi della firma di 10 cittadini e richiederne l'ammissibilità. Trovo una incongruenza in tutto ciò.
 
Top
view post Posted on 15/6/2010, 17:59
Avatar

Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

Group:
Member
Posts:
17,151

Status:


un consiglio sulla modifica della legge sugli enti:

CITAZIONE
2. Inattività dell'ente superiore a trenta (30) giorni dall'ultimo topic aperto all'interno del Circolo.

aperto da chi? il titolare? utenti qualunque? cittadini? fantasmi?
visto che ci siete, colmate questa lacuna prima di vedere processi e/o polemiche già nate in passato.
 
Top
view post Posted on 15/6/2010, 18:37


Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
5,319
Location:
Sanremo

Status:


CITAZIONE (magic.anna @ 15/6/2010, 17:27)
CITAZIONE
Quello che dici è giusto in parte. Nel senso che comunque non è che si possanno commettere tutti i vizi di forma che si vogliano. Se c'è un vizio di forma, si deve rifare il processo: accusa e difesa hanno DIRITTO ad un processo giusto e legale.
La Corte che giudica sugli appelli del Tribunale Ordinario non dovrebbe guardare i vizi di forma ma, praticamente, rifare l'intero processo.
Invece si potrebbe inserire nella Costituzione, all'articolo 10 comma 9, una lettera F in cui si dice che la Corte può giudicare sulla correttezza formale degli atti, dei processi, delle sedute dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio dei ministri ecc..

In assoluto è giustissimo che non si debbano commettere vizi di forma e che le sentenze siano stilate in modo preciso (e per questo motivo stiamo pensando ad ulteriore modifica del cp inserendo una sorta di modello da seguire per i giudici), ma il punto sostanziale è che ritengo non sia giusto che a seguito di ciò si cassi la sentenza e quindi il processo nella sua totalità. In cs è stato dichiarato che il processo non si può rifare perchè diventerebbe un terzo grado di appello (matutian credo possa confermare quanto dico). E inoltre le nostre leggi non permettono di denunciare una persona per lo stesso reato: è evidente a questo punto che rischiamo solo processi annullati per vizio di forma e di conseguenza reati insoluti.

CITAZIONE (matutian2 @ 15/6/2010, 16:30)
La proposta di magic.anna della possibilità di fare ricorso da parte dell'accusa non è incostituzionale visto che l'articolo 10 comma nono alla lettera E dice
CITAZIONE
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare

Quindi non vi è l'incostituzionalità.
Però l'accusa per presentare ricorso dovrà raccoglier le firme e passare per la seduta di ammissione come gli altri ricorsi eccetto che non si modifichi la costituzione (per il primo caso) o la CS non modifichi il suo regolamento

Quello che mi domando, è perchè in uno stato seppur virtuale di diritto come il nostro, l'accusa non ha lo stesso diritto della difesa oppure per poterlo esercitare, deve avvalersi della firma di 10 cittadini e richiederne l'ammissibilità. Trovo una incongruenza in tutto ciò.

Primo punto : Non sarebbe un terzo grado, ma solo un rinvio che non è permesso dalle leggi.
Secondo punto : meglio fare progetti che la maggioranza può supportare che tentare riforme costituzionali
 
Web  Top
Flannery
view post Posted on 16/6/2010, 09:05





CITAZIONE
1. Inattività dell'ente superiore a sessanta (60) giorni dall'ultimo intervento nel Circolo del gestore.
2. Inattività dell'ente superiore a trenta (30) giorni dall'ultimo topic aperto all'interno del Circolo.

1. Il gestore del circolo deve inserire un post almeno ogni 60 giorni, altrimenti il Circolo chiude.
2. I 30 giorni sono riferiti ad un topic o intervento aperto da un cittadino.

L'alternativa, simile alla proposta di Cacciatore, è quella di fare un censimento mensile, partendo da una tabula rasa... Ma bisognerebbe trovare un sistema differente per calcolare l'attività del circolo...
 
Top
emoned
view post Posted on 19/6/2010, 19:30




Fase di discussione allungata di 24 ore.

Si chiede a Flannery se in merito al secondo punto all'ordine del giorno accetta la modifica di magic.anna o no
 
Top
Flannery
view post Posted on 20/6/2010, 10:55





Aggiunta concessa.

Vorrei avere qualche opinione riguardo la modifica alla legge sugli enti, o forse è chiedere troppo?
 
Top
33 replies since 13/6/2010, 09:36   340 views
  Share