Hawthorne Abendsen |
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| Modifica dell'Art. 4 del Codice Penale - Proposta magic.annaOriginale: CITAZIONE Articolo 4 1. Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello. Il Primo Grado è costituito dal Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, l’Appello dalla Corte Suprema, in composizione collegiale. 2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, l'imputato ha 10 giorni per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva. 3. Quando una sentenza, di primo grado o di appello, diventa definitiva, è compito del Ministro della Giustizia - nel caso in cui la sentenza disponga misure di limitazione al cittadino - comunicare a uno degli amministratori le pene di limitazione alle quali il cittadino è stato condannato, per metterle in atto. Modificato: CITAZIONE Articolo 4 1. Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello. Il Primo Grado è costituito dal Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, l’Appello dalla Corte Suprema, in composizione collegiale. E' compito della Corte Suprema valutare sopra ogni vizio di forma o di stesura della sentenza, il reato in sè, la pena comminata, e se l'imputato è colpevole o innocente confermando o ribaltando la sentenza del giudice ordinario. In caso di vizi di forma nella sentenza, la CS potrà emanare un richiamo al giudice, richiami che non dovranno superare la soglia di n. 2 per poter mantenere il proprio incarico: incarico che verrà sottoposto, a seguito dei richiami, all'attenzione dell'Assemblea Nazionale. 2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, l'imputato ha 10 giorni per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva. 3. Quando una sentenza, di primo grado o di appello, diventa definitiva, è compito del Ministro della Giustizia - nel caso in cui la sentenza disponga misure di limitazione al cittadino - comunicare a uno degli amministratori le pene di limitazione alle quali il cittadino è stato condannato, per metterle in atto.
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