[A.N. VII Leg.] Proposte del Governo

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emoned
view post Posted on 11/5/2010, 19:01




Articolo 7 Regolamento Assemblea Nazionale

Le leggi proposte dal governo e i decreti in attesa di essere trasformati in leggi devono essere inserite dal primo ministro o da un altro membro del governo all'interno di un topic intitolato "proposte del governo" e inserito come importante nella sezione dell'Assemblea Nazionale
 
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Flannery
view post Posted on 26/5/2010, 19:40






Legge sugli Studi, le Scuole e la Pubblica Istruzione

CITAZIONE
Articolo 1
La Repubblica Democratica di Vitla riconosce lo studio, la Scuola e la pubblica Istruzione come diritto per la formazione Culturale di ogni singolo Cittadino, diritto che si trasforma in dovere qual'ora si sceglie lo studio come scelta o come mezzo per la cerscita socio-culturale della Repubblica.

Articolo 2
Lo Stato si impegna a garantire ad ogni cittadino la formazione di strutture che contribuiscano alla formazione culturale, educativa e sociale del cittadino.

Articolo 3
Lo Stato riconosce come luoghi di studio e perciò soggetti alla giruisdizione dello Stato i seguenti luoghi:

- Università degli Studi della Repubblica;

Articolo 4
L'università provvede ad una formazione qualitativa per tutti i Citadini che vogliono usufruire del servizio offerto.
Al termine delle lezioni il professore decreta l'ammissione o l'esclusione dagli esami.
La Laurea si ottiene presentando una breve tesi riguardante la materia scelta dal professore attinente ai corsi frequentati.

Articolo 5
L'università deve assicurare i corsi obbligatori di Storia, Storia Vetlana ed Informatica di base.

- Storia Vetlana, comprende lo studio della nascita e dello sviluppo della Micronazione Repubblica Democratica di Vitla con particolare attenzione agli eventi più importanti che hanno segnato il popolo Vetlano;

- Storia, comprende lo studio di tutti gli eventi che hanno segnato la Storia dell'umanità.

- Informatica di Base, comprende lo studio di tutto ciò che può riguardare l'Informatica necessaria per lo sviluppo della nostra Micronazione, in quanto Micronazione aterritoriale virtuale.

Articolo 6
Le eventuali proposte di apertura di una Facoltà devono essere vagliate e approvate, in un primo momento,dal Consiglio Universitario composto dal Magnifico Rettore dell'università, dai docenti e dal Ministro della Cultura in carica.

Articolo 7
Tutti i Rettori, Professori e Laureati sono iscritti in un apposito albo in università gestito dal Ministro della Cultura.

Articolo 8
Il Magnifico Rettore sarà eletto dal Consiglio Universitario ogni dodici (12) mesi a meno di sue dimissioni anticipate.
Il mandato di Professore potrà avere una durata massima di ventiquattro (24) mesi consecutivi.

I professori non dovranno essere obbligatoriamente cittadini della Repubblica di Vitla, ma possono essere anche cittadini di Micronazioni alleate; per poter esercitare il loro servizio presso l'Università dovranno fare richiesta nel Ministero della Cultura.

Disposizioni

- Il primo Magnifico Rettore sarà scelto dal Consiglio dei Ministri e avrà un mandato temporale di due (2) mesi;
- Il primo Magnifico Rettore dovrà scrivere il regolamento dell'Università che dovrà essere vagliato dal Consiglio Universitario;
- Il logo dell'Univesità sarà scelto tramite bando nazionale;
- Al fine di individuare rapidamente dei professori sarà indetto un bando, aperto anche ai cittadini di Micronazioni alleate, per i corsi obbligatori;
- Fino alla non conclusione dei lavori del Commissione per la Storia Vetlana, il corso di Storia Vetlana è sospeso.

 
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magic.anna
view post Posted on 27/5/2010, 13:18




Proposta di modifica del comma 7 art.11 della costituzione

Chiedo una modifica sul comma 7 art.11 della costituzione:

attuale
: 7. Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario.

Modificato con l'aggiunta di:

art.7.bis Compito del Ministro della giustizia provvedere a segnalare a margine della sentenza pubblicata eventuali indicazioni cronologiche sul ricorso alla Corte Suprema indicando appena disponibili:
- la data di presentazione del ricorso,
- il link al ricorso,
- il link alla sentenza emessa dalla Corte Suprema,
- la dicitura "ANNULLATA" nel caso la Corte Suprema annulli la sentenza pubblicata,
- la dicitura "SOSTITUITA" nel caso la Corte Suprema riveda la sentenza pubblicata.

Motivazione:
- i giudici del tribunale ordinario non possono modificare le sentenze pubblicate perchè sono discussioni chiuse dal ministro, unico moderatore della sezione (come è giusto che sia, perchè possono pubblicare le nuove sentenze - loro compito - anche senza poteri di moderazione)
- a sostituire il ministro assente è, per legge, sempre il primo ministro
- secondo me è doveroso dare indicazioni per seguire tutto un percorso giudiziario, perciò se si fa ricorso in CS sarebbe opportuno poterci arrivare anche dalla sentenza pubblicata.

Per correttezza, l'idea di partenza è mia in qualità di Ministro della Giustizia e componente del governo, ma la modifica definitiva e ben strutturata, mi è stata consigliata da FGB .

Chiedo agli spettabili deputati dell'assemblea nazionale di votare questa proposta, affinchè in caso di votazione favorevole, si possa provvedere quanto prima allo svolgimento del lavoro stesso.
 
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view post Posted on 27/5/2010, 18:38
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Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

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CITAZIONE (magic.anna @ 27/5/2010, 14:18)
Proposta di modifica del comma 7 art.11 della costituzione

Chiedo una modifica sul comma 7 art.11 della costituzione:

attuale
: 7. Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario.

Modificato con l'aggiunta di:

art.7.bis Compito del Ministro della giustizia provvedere a segnalare a margine della sentenza pubblicata eventuali indicazioni cronologiche sul ricorso alla Corte Suprema indicando appena disponibili:
- la data di presentazione del ricorso,
- il link al ricorso,
- il link alla sentenza emessa dalla Corte Suprema,
- la dicitura "ANNULLATA" nel caso la Corte Suprema annulli la sentenza pubblicata,
- la dicitura "SOSTITUITA" nel caso la Corte Suprema riveda la sentenza pubblicata.

Motivazione:
- i giudici del tribunale ordinario non possono modificare le sentenze pubblicate perchè sono discussioni chiuse dal ministro, unico moderatore della sezione (come è giusto che sia, perchè possono pubblicare le nuove sentenze - loro compito - anche senza poteri di moderazione)
- a sostituire il ministro assente è, per legge, sempre il primo ministro
- secondo me è doveroso dare indicazioni per seguire tutto un percorso giudiziario, perciò se si fa ricorso in CS sarebbe opportuno poterci arrivare anche dalla sentenza pubblicata.

Per correttezza, l'idea di partenza è mia in qualità di Ministro della Giustizia e componente del governo, ma la modifica definitiva e ben strutturata, mi è stata consigliata da FGB .

Chiedo agli spettabili deputati dell'assemblea nazionale di votare questa proposta, affinchè in caso di votazione favorevole, si possa provvedere quanto prima allo svolgimento del lavoro stesso.

il topic è quello delle proposte del governo, puoi inserire una proposta qui solo se è stata votata dal CdM.
 
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magic.anna
view post Posted on 27/5/2010, 19:02




In effetti è stata approvata diciamo ma non ufficialmente, quindi si e no! Oggi non è giornata! La presenterà un deputato anche ministro così sono più tranquilla. (se non mi sparo a fine serata)

Edited by magic.anna - 27/5/2010, 20:03
 
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Flannery
view post Posted on 27/5/2010, 19:03





C'è stato un fraitendimento tra me e Anna. La presento io come deputato. Don't worry!
 
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view post Posted on 27/5/2010, 19:10
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Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

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be happy.
al 100% se qualcuno cassa altrove i post spuri xD
(per fortuna non c'è quel bacchettone di Unreal in giro :sisi: )
 
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Hawthorne Abendsen
view post Posted on 9/6/2010, 16:13




Modifica dell'Art. 4 del Codice Penale - Proposta magic.anna

Originale:
CITAZIONE
Articolo 4
1. Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello. Il Primo Grado è costituito dal Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, l’Appello dalla Corte Suprema, in composizione collegiale.
2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, l'imputato ha 10 giorni per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva.
3. Quando una sentenza, di primo grado o di appello, diventa definitiva, è compito del Ministro della Giustizia - nel caso in cui la sentenza disponga misure di limitazione al cittadino - comunicare a uno degli amministratori le pene di limitazione alle quali il cittadino è stato condannato, per metterle in atto.

Modificato:
CITAZIONE
Articolo 4
1. Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello. Il Primo Grado è costituito dal Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, l’Appello dalla Corte Suprema, in composizione collegiale.
E' compito della Corte Suprema valutare sopra ogni vizio di forma o di stesura della sentenza, il reato in sè, la pena comminata, e se l'imputato è colpevole o innocente confermando o ribaltando la sentenza del giudice ordinario.
In caso di vizi di forma nella sentenza, la CS potrà emanare un richiamo al giudice, richiami che non dovranno superare la soglia di n. 2 per poter mantenere il proprio incarico: incarico che verrà sottoposto, a seguito dei richiami, all'attenzione dell'Assemblea Nazionale.

2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, l'imputato ha 10 giorni per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva.
3. Quando una sentenza, di primo grado o di appello, diventa definitiva, è compito del Ministro della Giustizia - nel caso in cui la sentenza disponga misure di limitazione al cittadino - comunicare a uno degli amministratori le pene di limitazione alle quali il cittadino è stato condannato, per metterle in atto.

 
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