Mi faccio tramite di una proposta di Magic.Anna, spero largamente condivisa.
Proposta di modifica del comma 7 art.10 della costituzioneattuale
CITAZIONE
7. Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario.
Modifica con l'aggiunta di:
CITAZIONE
art.7.bis Compito del Ministro della giustizia provvedere a segnalare a margine della sentenza pubblicata eventuali indicazioni cronologiche sul ricorso alla Corte Suprema indicando appena disponibili:
- la data di presentazione del ricorso,
- il link al ricorso,
- il link alla sentenza emessa dalla Corte Suprema,
- la dicitura "ANNULLATA" nel caso la Corte Suprema annulli la sentenza pubblicata,
- la dicitura "SOSTITUITA" nel caso la Corte Suprema riveda la sentenza pubblicata.
Motivazione:
- i giudici del tribunale ordinario non possono modificare le sentenze pubblicate perchè sono discussioni chiuse dal ministro, unico moderatore della sezione (come è giusto che sia, perchè possono pubblicare le nuove sentenze - loro compito - anche senza poteri di moderazione)
- a sostituire il ministro assente è, per legge, sempre il primo ministro
- secondo me è doveroso dare indicazioni per seguire tutto un percorso giudiziario, perciò se si fa ricorso in CS sarebbe opportuno poterci arrivare anche dalla sentenza pubblicata.
Per correttezza, l'idea di partenza è mia in qualità di Ministro della Giustizia e componente del governo, ma la modifica definitiva e ben strutturata, mi è stata consigliata da FGB .
Modifica art.4 codice penale comma 2CITAZIONE
Articolo 4
1. Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello. Il Primo Grado è costituito dal Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, l’Appello dalla Corte Suprema, in composizione collegiale.
2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, l'imputato ha 10 giorni per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva.
3. Quando una sentenza, di primo grado o di appello, diventa definitiva, è compito del Ministro della Giustizia - nel caso in cui la sentenza disponga misure di limitazione al cittadino - comunicare a uno degli amministratori le pene di limitazione alle quali il cittadino è stato condannato, per metterle in atto
MODIFICA
CITAZIONE
COMMA 2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, sia l'imputato che l'accusa hanno 10 giorni di tempo per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva.
Motivazione: ritengo che per pari diritto e per democrazia, sia giusto dare la possibiità di appello ad entrambe le parti.
Edited by Flannery - 28/5/2010, 14:01