[A.N. VII Leg] Presentazione Proposte di Legge

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emoned
view post Posted on 20/4/2010, 18:49




Art. 6 Regolamento Assemblea Nazionale

"Ogni Deputato può fare proposte di legge, ordinarie o costituzionali, presentando l'articolato completo della sua proposta nel topic in rilievo nella sezione dell’assemblea denominato “Presentazione Proposte di Legge”.
Per proporre emendamenti e modifiche in Assemblea il Deputato deve "quotare" il testo originale e poi, subito dopo, deve "quotare" il testo modificato, ponendo in "Grassetto" le parti modificate o aggiunte. Nel caso la modifica presenti non delle sostituzioni ma l'eliminazione di articoli o anche di parti di essi, nel testo modificato verranno "scritte in rosso" le parti che la proposta elimina."



Si raccomanda la precisione e la chiarezza, attenendosi al Regolamento.
 
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view post Posted on 20/4/2010, 19:51


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Ricordo che vanno discusse le proposte presentate nella scorsa legislatura in questa sede come da precedenti e prego il presidente di calendarizzare le proposte
 
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emoned
view post Posted on 24/4/2010, 22:27




Non mi pare che sia prevista dal regolamento una tale eventualità.
 
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view post Posted on 25/4/2010, 07:14
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Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

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CITAZIONE (emoned @ 24/4/2010, 23:27)
Non mi pare che sia prevista dal regolamento una tale eventualità.

a prescindere, è sempre stato fatto così.
non comprendo la ratio di non discutere le proposte già presentate e che non sono state discusse solo per i tempi tecnici dell'AN.
 
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_Il Cacciatore_
view post Posted on 25/4/2010, 07:32




io però ricordo che un pò di legislature indietro, io avevo delle proposte che non furuno discusse e il Presidente mi obbligò a presentarle nuovamente perchè non è regola o obbligo che il Presidente le prenda in considerazione.
Cmq credo che per essere più tranquilli, dato che da tempo si guarda il cavillo sarebbe meglio che le proposte venissero reinserite da chi le propose.
 
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view post Posted on 25/4/2010, 07:50
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Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

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CITAZIONE (_Il Cacciatore_ @ 25/4/2010, 08:32)
io però ricordo che un pò di legislature indietro, io avevo delle proposte che non furuno discusse e il Presidente mi obbligò a presentarle nuovamente perchè non è regola o obbligo che il Presidente le prenda in considerazione.
Cmq credo che per essere più tranquilli, dato che da tempo si guarda il cavillo sarebbe meglio che le proposte venissero reinserite da chi le propose.

io ricordo che proposte presenti prima e dopo l'insediamento della IV legislatura furono discusse dalle nuove AN senza problemi.
addirittura proposte del V Governo furono discusse dall'AN che si instaurò quando esso si era già dimesso.

c'è un solo piccolo problema nel far ripresentare ad alcuni le proposte già depositate in precedenza: non tutti potrebbero essere ancora deputati, quindi non potrebbero ripresentare le proposte in questa sede.
non si può privare qualcuno di un diritto solo perchè nella precedente leglislatura non c'è stato il tempo/voglia di discuterle.
 
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Flannery
view post Posted on 25/4/2010, 08:31





non vedo grandi problemi nel discutere le proposte di legge già presentate, soprattutto se questa è stata la prassi o la consuetudine.

Altra cosa da tenere in considerazione in un'eventuale modifica del Regolamento dell'AN.
 
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Il Littore
view post Posted on 27/4/2010, 12:27




Regolamentazione Account Vitla - da discutere in AN

CITAZIONE
Articolo 1

L'account Vitla è uno degli Amministratori della Micronazione

Articolo 2

L'account Vitla ha compito di aprire ogni tipo di votazione come regolato dall'articolo 6 della Legge Elettorale

Articolo 3

L'account Vitla è utilizzabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Interno, dal Comandante della Guardia Nazionale Vetlana, dal Presidente e dal Vicepresidente della Repubblica

Articolo 4

La password dell'account Vitla viene modificata obbligatoriamente ogni due mesi e ogni volta che in una delle cariche precisate dell'articolo 3 vi è una successione

 
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emoned
view post Posted on 27/4/2010, 14:09




Proposta di Legge Costituzionale - Modifica Articolo 23


CITAZIONE
Articolo 23
Detengono la carica di amministratore del forum sede della micronazione: il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Interni. In aggiunta, è amministratore un rappresentante dell’opposizione, intesa come partito o coalizione che sia in minoranza nel parlamento, eletto dalla stessa opposizione.
Ogni modifica amministrativa a sezioni o grafica del forum deve essere approvata dal parlamento.

CITAZIONE
Articolo 23
Detengono la carica di amministratore del forum sede della micronazione: il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Interni. In aggiunta, è amministratore un rappresentante dell’opposizione, intesa come partito o coalizione che sia in minoranza nel parlamento, eletto dalla stessa opposizione.
Il founder del forum sede della micronazione è l’account istituzionale “Vitla”. Viene utilizzato per i topic istituzionali e ufficiali e per ogni altra cosa preveda la legge. Hanno accesso all’account i fondatori della micronazione che siano anche cittadini in data dell’entrata in vigore della presente modifica costituzionale. Oltre al loro diritto, che permane in via continuativa, se la cittadinanza non viene revocata, hanno accesso all'account Vitla il Ministro degli Interni, il Presidente della Repubblica e l'amministrazione d'opposizione.
La password dell'account Vitla, per motivi di sicurezza, deve essere cambiata ogni 45 giorni.

Ogni modifica amministrativa a sezioni o grafica del forum deve essere approvata dal parlamento.

 
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Flannery
view post Posted on 12/5/2010, 19:46





Dato il legame con la AN della Commissione, presento la legge come deputato e non come ministro. E' una bozza assolutamente modificabile, ma almeno cominciamo.


Proposta di legge per l'istituzione della Commissione Scrittura della Storia di Vitla

CITAZIONE
Art.1

La Commissione Scrittura della Storia di Vitla (da ora in avanti CSSV) è una commissione costituita all'interno dell'Assemblea Nazionale.

Art.2

La CSSV è composta da 5 membri. Essi sono individuati nella seguente modalità: due (2) dalla maggioranza di Governo, due (2) dalla minoranza e uno (1) dalla Presidenza della Repubblica. La rosa di nomi deve essere approvata, poi, dai 3/4 dell'Assemblea Nazionale.

Art.3

Nella prima seduta la CSSV ha l'obbligo di nominare un Portavoce, che avrà il potere di moderazione della sezione del forum adibita alla commissione stessa.

Art.4

Contestualmente alla nomina del Portavoce dovrà essere approvato un Regolamento, contente le linee guida e le modalità con le quali procedere alla stesura della Storia Vetlana.

Art.5

Il decadere di uno dei membri avviene:

- perdità della cittadinanza;
- una condanna per reato commesso nell'esercizio del ruolo di membro della CSSV;
- richiesta unanime dei restanti membri, previa approvazione dei 3/4 della Assemblea Nazionale.

 
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Flannery
view post Posted on 24/5/2010, 15:12




Proposta Costituzionale



Art.8 Comma 11

CITAZIONE
- E' possibile istituire in seno all'Assemblea Nazionale delle commissioni, qualora siano previste da leggi approvate dall'AN o richieste, previa approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale, da: 5 cittadini o un ministro o un deputato. Per il loro corretto svolgimento deve essere introdotta una nuova sezione nell'Assemblea Nazionale e devono possedere: chiare modalità di scelta dei membri, un regolamento, un portavoce ed un durata temporale o legata alla conclusione del lavoro per la quale sono state istituite.

 
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Flannery
view post Posted on 27/5/2010, 19:22




Mi faccio tramite di una proposta di Magic.Anna, spero largamente condivisa.

Proposta di modifica del comma 7 art.10 della costituzione

attuale

CITAZIONE
7. Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario.

Modifica con l'aggiunta di:

CITAZIONE
art.7.bis Compito del Ministro della giustizia provvedere a segnalare a margine della sentenza pubblicata eventuali indicazioni cronologiche sul ricorso alla Corte Suprema indicando appena disponibili:
- la data di presentazione del ricorso,
- il link al ricorso,
- il link alla sentenza emessa dalla Corte Suprema,
- la dicitura "ANNULLATA" nel caso la Corte Suprema annulli la sentenza pubblicata,
- la dicitura "SOSTITUITA" nel caso la Corte Suprema riveda la sentenza pubblicata.

Motivazione:
- i giudici del tribunale ordinario non possono modificare le sentenze pubblicate perchè sono discussioni chiuse dal ministro, unico moderatore della sezione (come è giusto che sia, perchè possono pubblicare le nuove sentenze - loro compito - anche senza poteri di moderazione)
- a sostituire il ministro assente è, per legge, sempre il primo ministro
- secondo me è doveroso dare indicazioni per seguire tutto un percorso giudiziario, perciò se si fa ricorso in CS sarebbe opportuno poterci arrivare anche dalla sentenza pubblicata.

Per correttezza, l'idea di partenza è mia in qualità di Ministro della Giustizia e componente del governo, ma la modifica definitiva e ben strutturata, mi è stata consigliata da FGB .


Modifica art.4 codice penale comma 2

CITAZIONE
Articolo 4
1. Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello. Il Primo Grado è costituito dal Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, l’Appello dalla Corte Suprema, in composizione collegiale.
2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, l'imputato ha 10 giorni per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva.
3. Quando una sentenza, di primo grado o di appello, diventa definitiva, è compito del Ministro della Giustizia - nel caso in cui la sentenza disponga misure di limitazione al cittadino - comunicare a uno degli amministratori le pene di limitazione alle quali il cittadino è stato condannato, per metterle in atto

MODIFICA

CITAZIONE
COMMA 2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, sia l'imputato che l'accusa hanno 10 giorni di tempo per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva.

Motivazione: ritengo che per pari diritto e per democrazia, sia giusto dare la possibiità di appello ad entrambe le parti.

Edited by Flannery - 28/5/2010, 14:01
 
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view post Posted on 27/5/2010, 22:36


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Per il ricorso di accusa e Difesa bisogna modificare anche l'articolo 10 della costituzione
 
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magic.anna
view post Posted on 28/5/2010, 11:48




comma 7 art.10 costituzione.

Trovato, grazie matutian della precisazione :-)

Chiedo a Flannery di modificare
 
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Flannery
view post Posted on 2/6/2010, 18:47





Proposta di modifica Legge sugli Enti Privati e gli Enti Statali

Attuale

CITAZIONE
Articolo 4
I casi che comportano la chiusura sono:

1. Inattività dell'ente superiore a sessanta (60) giorni dall'ultimo topic aperto che sia del gestore
2. Inattività dell'ente superiore a trenta (30) giorni senza che sia motivatamente assente il suo titolare.
3. Perdita della Cittadinanza da parte del titolare dell'ente.
4. Ban del titolare superiore a un periodo di quattro (4) mesi.

Modificato

CITAZIONE
Art.4

1. Inattività dell'ente superiore a sessanta (60) giorni dall'ultimo intervento nel Circolo del gestore.
2. Inattività dell'ente superiore a trenta (30) giorni dall'ultimo topic aperto all'interno del Circolo.

3. Perdità della Cittadinanza da parte del titolare dell'ente
4. Ban del titolare superiore a un periodo di quattro (4) mesi

Per la chiusura del circolo deve verificarsi almeno uno dei precedenti casi.

Attuale

CITAZIONE
Articolo 8

Il titolare di un circolo può indicare, in aggiunta a quanto espresso nell'articolo 3 per l'Albo degli Enti Privati, un cittadino, se ha dato l'assenso, a cui il circolo passerà automaticamente come titolarità nel caso in cui sia prevista una delle condizioni che comporti la chiusura, a meno che questa non sia esplicitamente richiesta dal titolare.
Se la persona eventualmente indicata rifiuta la titolarità del circolo, il circolo allora deve essere chiuso a norma di legge.
Il titolare di un circolo può cederlo ad un altro cittadino, con il suo consenso, comunicando l'avvenuta cessione al ministero della cultura.

Aggiunto

CITAZIONE
Art. 8

[...]

Verificata una inattività dell'ente il Ministro della Cultura deve dichiararne il rischio di chiusura, invitando il gestore a: riprenderne l'attività, individuare un nuovo titolare o chiuderlo definitivamente. Se entro 10 giorni non perviene alcuna decisione il Circolo sarà chiuso.

 
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