_Il Cacciatore_ |
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| Legge sugli Studi, le Scuole e la Pubblica Istruzione
CITAZIONE Articolo 1 La Repubblica Democratica di Vitla riconosce lo studio, la Scuola e la pubblica Istruzione come diritto per la formazione Culturale di ogni singolo Cittadino, diritto che si trasforma in dovere qual'ora si sceglie lo studio come scelta o come mezzo per la cerscita socio-culturale della Repubblica.
Articolo 2 Lo Stato si impegna a garantire ad ogni cittadino la formazione di strutture che contribuiscano alla formazione culturale, educativa e sociale del cittadino.
Articolo 3 Lo Stato riconosce come luoghi di studio e perciò soggetti alla giruisdizione dello Stato i seguenti luoghi:
- Università degli Studi della Repubblica;
Articolo 4 L'università provvede ad una formazione qualitativa per tutti i Citadini che vogliono usufruire del servizio offerto. Al termine delle lezioni il professore decreta l'ammissione o l'esclusione dagli esami. La Laurea si ottiene presentando una breve tesi riguardante la materia scelta dal professore attinente ai corsi frequentati.
Articolo 5 L'università deve assicurare i corsi obbligatori di Storia, Storia Vetlana ed Informatica di base.
- Storia Vetlana, comprende lo studio della nascita e dello sviluppo della Micronazione Repubblica Democratica di Vitla con particolare attenzione agli eventi più importanti che hanno segnato il popolo Vetlano;
- Storia, comprende lo studio di tutti gli eventi che hanno segnato la Storia dell'umanità.
- Informatica di Base, comprende lo studio di tutto ciò che può riguardare l'Informatica necessaria per lo sviluppo della nostra Micronazione, in quanto Micronazione aterritoriale virtuale.
Articolo 6 Le eventuali proposte di apertura di una Facoltà devono essere vagliate e approvate, in un primo momento, dal Consiglio Universitario composto dal Magnifico Rettore dell'università, dai docenti e dal Ministro della Cultura in carica.
Articolo 7 Tutti i Rettori, Professori e Laureati sono iscritti in un apposito albo in università gestito dal Ministro della Cultura.
Articolo 8 Il Magnifico Rettore sarà eletto dal Consiglio Universitario ogni dodici (12) mesi a meno di sue dimissioni anticipate. Il mandato di Professore potrà avere una durata massima di ventiquattro (24) mesi consecutivi.
I professori dovranno fare pubblica richiesta in Ministero della Cultura per esercitare il loro servizio presso l'Università.
Disposizioni
- Il primo Magnifico Rettore sarà scelto dal Consiglio dei Ministri e avrà un mandato temporale di due (2) mesi; - Il primo Magnifico Rettore dovrà scrivere il regolamento dell'Università che dovrà essere vagliato dal Consiglio Universitario; - Il logo dell'Univesità sarà scelto tramite bando nazionale;
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