Legge sugli Studi, le Scuole e la Pubblica Istruzione, Università degli Studi di Vitla

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_Il Cacciatore_
view post Posted on 6/3/2010, 14:42




Legge sugli Studi, le Scuole e la Pubblica Istruzione

CITAZIONE
Articolo 1
La Repubblica Democratica di Vitla riconosce lo studio, la Scuola e la pubblica Istruzione come diritto
per la formazione Culturale di ogni singolo Cittadino, diritto che si trasforma in dovere qual'ora si sceglie lo studio come
scelta o come mezzo per la cerscita socio-culturale della Repubblica.

Articolo 2
Lo Stato si impegna a garantire ad ogni cittadino la formazione di strutture che contribuiscano alla formazione culturale,
educativa e sociale del cittadino.

Articolo 3
Lo Stato riconosce come luoghi di studio e perciò soggetti alla giruisdizione dello Stato i seguenti luoghi:

- Università degli Studi della Repubblica;

Articolo 4
L'università provvede ad una formazione qualitativa per tutti i Citadini che vogliono usufruire del servizio offerto.
Al termine delle lezioni il professore decreta l'ammissione o l'esclusione dagli esami.
La Laurea si ottiene presentando una breve tesi riguardante la materia scelta dal professore attinente ai corsi frequentati.

Articolo 5
L'università deve assicurare i corsi obbligatori di Storia, Storia Vetlana ed Informatica di base.

- Storia Vetlana, comprende lo studio della nascita e dello sviluppo della Micronazione Repubblica Democratica di Vitla
con particolare attenzione agli eventi più importanti che hanno segnato il popolo Vetlano;

- Storia, comprende lo studio di tutti gli eventi che hanno segnato la Storia dell'umanità.

- Informatica di Base, comprende lo studio di tutto ciò che può riguardare l'Informatica necessaria per lo sviluppo
della nostra Micronazione, in quanto Micronazione aterritoriale virtuale.

Articolo 6
Le eventuali proposte di apertura di una Facoltà devono essere vagliate e approvate, in un primo momento,
dal Consiglio Universitario composto dal Magnifico Rettore dell'università, dai docenti e dal Ministro della Cultura
in carica.

Articolo 7
Tutti i Rettori, Professori e Laureati sono iscritti in un apposito albo in università gestito dal Ministro della Cultura.

Articolo 8
Il Magnifico Rettore sarà eletto dal Consiglio Universitario ogni dodici (12) mesi a meno di sue dimissioni anticipate.
Il mandato di Professore potrà avere una durata massima di ventiquattro (24) mesi consecutivi.

I professori dovranno fare pubblica richiesta in Ministero della Cultura per esercitare il loro servizio presso l'Università.

Disposizioni

- Il primo Magnifico Rettore sarà scelto dal Consiglio dei Ministri e avrà un mandato temporale di due (2) mesi;
- Il primo Magnifico Rettore dovrà scrivere il regolamento dell'Università che dovrà essere vagliato dal Consiglio Universitario;
- Il logo dell'Univesità sarà scelto tramite bando nazionale;

 
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