Legge sul Codice Legislativo e Gazzetta Ufficiale VetlanaLegge in vigore dal: 25/09/2009
con modifiche aggiornate al: 26/09/2010
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Parte I: Sistemazione preliminare
Art. 1
E' abrogata la "Legge sulla Carta delle Leggi" e soppressione della sezione ad essa dedicata
(
https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=23890984).
Art. 2
E' istituita la sezione "Codice Legislativo Vetlano" (CLV nel seguito).
Art. 3
Tutte le leggi presenti nella Carta delle Leggi e nella Gazzetta Ufficiale vanno spostate nella sezione CLV.
Tutte le sentenze della Corte Suprema e i decreti legge rimangono nella sezione "Gazzetta Ufficiale".
Parte II: Regolamentazione del CLV
Art. 4
Tutte le leggi della RDV per essere valide devono essere pubblicate nel CLV dal Ministro della Giustizia.
In caso di inadempienza del Ministro della Giustizia, il Presidente della Repubblica è autorizzato a rilevare tale incarico.
Art. 5
Ogni legge va pubblicata in un topic unico, chiuso e con in evidenza il testo in vigore.
Il testo in vigore dovrà essere presente nel primo messaggio del topic, essere aggiornato ad ogni modifica della legge e riportare la data di entrata in vigore, che coincide con la data di pubblicazione, e la data dell’ultima modifica. I dati vanni inseriti secondo questo schema:
CITAZIONE
Legge sulle isole pedonali vetlane
Legge in vigore dal: xx/xx/xxxx
con modifiche aggiornate al: xx/xx/xxxx
Testo della legge
Eventuali aggiornamenti della legge vanno aggiunti in coda, senza eliminare i testi precedenti, indicando la data di inizio e fine validità (coincidenti con la data di pubblicazione della modifica in questione e con quella della modifica successiva). Gli aggiornamenti vanno inseriti secondo questo schema:
CITAZIONE
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Modifica del xx/xx/xxxx
Aggiornata dalla Modifica del xx/xx/xxxx
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Testo della legge con modifica sopracitata (sotto Spoiler)
La legge può essere scritta anche in lingua vetlana con rispettiva traduzione.
Art. 6
Eventuali leggi abrogate vanno segnalate tramite la modifica nel titolo del topic con l'aggiunta dell'etichetta [Abrogata] e con la segnalazione della data di abrogazione nel testo della legge.
Art. 7
1. La Costituzione va inserita in una discussione "Importante" in testa alla sezione.
Nella sezione principale deve essere inserita anche la "Legge sul Codice Legislativo e sulla Gazzetta Ufficiale"
2.Nella sezione del CLV vengono create 5 sotto-sezioni:
-Esteri;
-Regolamentazione istituzioni;
-Interni e Giustizia;
-Cultura, enti e istruzione;
-Sviluppo, propaganda e strumenti informatici.
A- Nella sezione "Esteri" vanno riportate tutte le leggi relative ai rapporti intermicronazionali - segnalate come "importanti" - e tutti i trattati. Il trattato di riunificazione tra Repubblica Democratica di Vitla e Repubblica di Vitla è da inserire come "Importante".
B- Nella sezione "Regolamentazione istituzioni" sono inseriti tutti i regolamenti e le leggi che normano il funzionamento dei diversi organi istituzionali vetlani.
C- Nella sezione "Interni e Giustizia" sono presenti tutte le leggi riguardanti l'ordine pubblico e le elezioni. Tra di esse viene inserito il Codice Penale come discussione "Importante".
D- Nella sezione "Cultura, enti e istruzione" si riportano tutte le leggi relative a cultura, enti pubblici e privati e pubblica istruzione della Repubblica Democratica di Vitla.
E- Nella sezione "Sviluppo, propaganda e strumenti informatici" si inseriscono le leggi relative allo sviluppo, alla propaganda e alla gestione dei mezzi informatici della Repubblica.
Art. 7bis
Nel primo post nel topic "Costituzione" deve essere sempre inserito il testo in vigore della Costituzione.
Tutte le versioni precedenti vanno segnalate in post successivi con indicazione dell'entrata in vigore e della sostituzione della versione.
La creazione e le modifiche alla Costituzione vanno eseguite con l'account Vitla.
Parte III: Regolamentazione della Gazzetta Ufficiale
Art. 8
Nella Gazzetta Ufficiale vanno inseriti tutti i decreti legge del governo e tutte le sentenze della Corte Suprema.
L'inserimento è onere del Ministro della Giustizia; in caso di inadempienza di quest'ultimo, il Presidente della Repubblica è autorizzato a rilevare tale incarico.
Art. 9
Ogni decreto o sentenza va pubblicato in un topic unico e chiuso.
Deve essere indicato nel testo la data di approvazione del decreto o di promulgazione della sentenza.
La Sezione "Gazzetta Ufficiale" è accessibile in scrittura solo al Presidente della Repubblica, al Vice Presidente della Repubblica, al Ministro della Giustizia, al Primo Ministro ed ai Giudici della Corte Suprema.
Art. 10
Alla scadenza dei decreti legge va modificato il titolo del topic con l'aggiunta dell'etichetta [Abrogato] e con la segnalazione della data di abrogazione nel testo dello stesso.
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Edited by Hawthorne Abendsen - 7/10/2010, 22:00