Emanazione decreti

« Older   Newer »
  Share  
emoned
view post Posted on 30/6/2009, 18:12




Dalla Costituzione
CITAZIONE
Il Presidente della Repubblica [...] 8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

Apro questo topic per l'emanazione dei decreti approvati dal governo.



Decreto Legge Cittadinanza
CITAZIONE
Art. 1 Gli articoli 6 bis e 9 della legge sulla cittadinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 28/02/09 sono abrogati.

Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30/06/09 con 4 Favorevoli su 4 votanti.

EMANO il decreto

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
Top
view post Posted on 6/8/2009, 22:31
Avatar

In medio stat virtus

Group:
Collegio Probi Viri
Posts:
10,360

Status:




Decreto Legge del Governo

Modifica art. 11 del Codice Penale
Approvato dal consiglio dei Ministri in data 06.08.2009 con 4 voti favorevoli su 4 votanti

EMANO il decreto

Art. 1
Il testo in vigore dell'Art. 11 del Codice Penale è modificato come segue:

Testo attuale (le parti sottolineate sono sottoposte a revisione o elimianzione)
CITAZIONE
Art.11 - Un giudice di professione non può essere chiamato a giudicare di una causa se:
- E' implicato nello stesso processo.
- E' stato giudicato in precedenza per lo stesso reato che il processo deve esaminare.
- E' parte lesa, danneggiata dal reato stesso, commesso dall'imputato.
- E' presunto complice dell'imputato sotto accusa.
- E' contemporaneamente imputato in un altro processo.
- Intrattiene rapporti di parentela con l'imputato sotto giudizio.
- E' stato condannato alla sospensione dalle cariche pubbliche.
- Intrattiene rapporti di ostilità verso l'imputato sotto giudizio.
- E' stato lui stesso a denunciare il comportamento dell'imputato sotto giudizio.
- E' stato denunciato in precedenza per comportamento non consentito dal codice penale.

Testo modificato (le parti in blu sono aggiunte, le parti in rosso sono revisioni totali del punto):
CITAZIONE
Art.11 - Un giudice di professione non può essere chiamato a giudicare di una specifica causa se:
- E' implicato nel processo in causa.
- E' stato giudicato in precedenza colpevole per lo stesso reato che il processo deve esaminare.
- E' parte lesa danneggiata dal reato denunciato.
- E' presunto complice dell'imputato sotto accusa.
- Intrattiene rapporti di parentela con l'imputato sotto giudizio.
- E' stato condannato alla sospensione dalle cariche pubbliche.
- Intrattiene rapporti di ostilità verso l'imputato sotto giudizio.
- E' stato lui stesso a denunciare il comportamento dell'imputato sotto giudizio.

Art. 2

Tutti gli effetti passati, presenti e futuri dello stesso articolo vengono annullati dalla presente modifica.

F.to Il Vicepresidente della Repubblica
Repubblica dell'Ossola
 
Top
Krieg
view post Posted on 1/11/2009, 21:59




Il Governo vota il seguente Decreto di modifica del Codice Penale, con cinque Favorevoli il giorno 24/10/2009



CITAZIONE
Art. 3
Versione attuale:
CITAZIONE
Art.3 - Nessun cittadino della Repubblica Democratica di Vitla può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto,al tempo in cui è stato commesso, come reato dal Codice Penale.

Versione modificata:
CITAZIONE
Art.3 - Nessun cittadino della Repubblica Democratica di Vitla può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto,al tempo in cui è stato commesso, come reato dal Codice Penale o dalle altre Leggi della legislazione Vetlana.

Art. 8.2
Versione attuale:
CITAZIONE
8.2 Un cittadino, su sua richiesta, può decidere di ricorrere al rito abbreviato rinunciando però al diritto d'appello. Il rito abbreviato viene svolto dal Tribunale di Primo Grado composto come specificato dall'articolo 9 del Codice Penale vetlano. Il rito abbreviato può durare per massimo 2 giorni fra discussione e emanazione della sentenza e non può svolgersi in contumacia. Qualora il denunciato sia assente, automaticamente rinuncia al rito abbreviato.
Il rito abbreviato è inoltre obbligatorio qualora, nei confronti del denunciato, ci fossero delle prove schiaccianti(logs, screen, conversazioni ecc.ecc.).

Versione modificata:
CITAZIONE
8.2 Un cittadino, su sua richiesta, può decidere di ricorrere al rito abbreviato rinunciando però al diritto d'appello. Il rito abbreviato viene svolto dal Tribunale di Primo Grado composto come specificato dall'articolo 9 del Codice Penale vetlano. Il rito abbreviato può durare per massimo 2 giorni fra discussione e emanazione della sentenza e non può svolgersi in contumacia. Qualora il denunciato sia assente, automaticamente rinuncia al rito abbreviato.
Il rito abbreviato è inoltre obbligatorio qualora, il reato fosse uno o più dei seguenti:
- cancellazione di topic,
- cancellazione di messaggi,
- spostamento di topic,
- uso di account multipli,
e nei confronti del denunciato, fosse depositata in sede di denuncia (entro 24 ore dall'apertura della denucnia) almeno una delle seguenti tipologie di prove:
- screen capture del reato, confermati da più di un cittadino; (nota: si può aumentare la soglia)
- log del forum, che chiunque abbia i diritti di amministrazione è tenuto a presentare entro 24 ore dalla presentazione della denuncia e che siano confermati da più di un amministratore in sede di denuncia o di processo;
- indirizzi ip, che chiunque abbia i diritti di amministrazione o moderazione è tenuto a presentare entro 24 ore dalla presentazione della denuncia e che siano confermati da più di un amministratore o moderatore in sede di denuncia o di processo;

Nel caso in cui le prove non venissero confermate, viene stralciato il procedimento di rito abbreviato.
Nel caso in cui le prove risultassero false, l'autore è penalmente perseguibile.

Art. 20
Versione attuale:
CITAZIONE
Art.20 - Gli avvenimenti e i fatti che la Repubblica Democratica di Vitla ripudia e condanna, considerandoli reati vengono classificati in:

<< Reati Gravi
- Alto tradimento: visto nel passaggio di informazioni riservate a nemici della micronazione.
- Comportamenti sovversivi: tentativo di rovesciamento della sovranità della micronazione.
- Offesa allo Micronazione: oltraggio alla micronazione, alle sue istituzioni.
- Minaccia alla pacifica convivenza intermicronazionale: violazione dei trattati diplomatici e realizzazione di operazioni belliche o di spionaggio non autorizzate.
- Uso di più account all'interno del forum, in quanto mette a rischio i principi democratici della Repubblica Democratica di Vitla.
- Aver abusato,per propri fini od utilizzando impropriamente i poteri di cui si è titolari,del ruolo ricoperto all'interno delle istituzioni vetlane.
- Calunnia: l'aver denunciato alle autorità micronazionali un cittadino per un fatto di cui il denunciante conosca l'innocenza del denunciato
- Censura nei confronti di uno o più cittadini: l'occultamento o la cancellazione di informazioni o post scritti sullo spazio virtuale della micronazione.
- Occultamento di prove: cancellazione di prove utili a un processo.
- violenza privata: chiunque,con qualunque mezzo,impedisca ad un cittadino vetlano di poter esprimere liberamente il proprio pensiero

<< Reati Veniali
- Spam, ovvero tutto quello che crea uno stato di disordine e/o che riporta a siti/forum esterni alla micronazione.
- Assumere comportamenti razzisti o campanilistici, esprimendo intolleranza razziale,territoriale o religiosa.
- Pubblicizzare senza autorizzazione oggetti, siti internet, altri forum, aziende, prodotti commerciali, - intraprendere attività commerciali utilizzando il forum della micronazione.
- Ingiurie: offese perpetrate nei confronti di un cittadino della micronazione o di qualsiasi utente registrato a “forumcommunity” commesse sul territorio della micronazione.
- Turpiloquio: chiunque infarcisca i propri posts di espressioni volgari o blasfeme al solo fine di creare sfregio alla sensibilità altrui.

Spam=
-Aprire topic che reclamizzino forum, siti web e prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili, anche tramite l'utilizzo di link.
-Postare commenti che reclamizzino forum, siti web, prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili non inerenti al topic in cui sono stati pubblicati, anche tramite l'utilizzo di link.
-Pubblicare in tag siti estranei alla micronazione o link ad essi, iniziative estranee all'attività micronazionale ed altre attività simili.

Non viene considerato spam:
-citare una fonte d'informazione o linkare ad essa
-citare titoli di libri ed il loro autore
-aprire un topic nella sezione "Ambasciate" per informare della nascita di una nuova micronazione ed avviare eventuali relazioni diplomatiche.
-pubblicizzare in tag le attività e le iniziative sviluppate da altre micronazioni riconosciute dalla repubblica democratica di vitla.
-i topic in regola con il regolamento nella sezione di ricambio spam.

Viene Creato un topic con la funzione di registro delle attività di spam dove vengono annotati i nickname degli utenti colpevoli di spam al fine di poter differenziare chi è recidivo da chi non lo è.

Versione modificata:
CITAZIONE
Art.20 - Gli avvenimenti e i fatti che la Repubblica Democratica di Vitla ripudia e condanna, considerandoli reati vengono classificati in:

<< Reati Gravi
- Alto tradimento: visto nel passaggio di informazioni riservate a nemici della micronazione.
- Comportamenti sovversivi: tentativo di rovesciamento della sovranità della micronazione.
- Offesa allo Micronazione: oltraggio alla micronazione, alle sue istituzioni.
- Minaccia alla pacifica convivenza intermicronazionale: violazione dei trattati diplomatici e realizzazione di operazioni belliche o di spionaggio non autorizzate.
- Uso di più account all'interno del forum, in quanto mette a rischio i principi democratici della Repubblica Democratica di Vitla.
- Aver abusato,per propri fini od utilizzando impropriamente i poteri di cui si è titolari,del ruolo ricoperto all'interno delle istituzioni vetlane.
- Calunnia: l'aver denunciato alle autorità micronazionali un cittadino per un fatto di cui il denunciante conosca l'innocenza del denunciato
- Censura nei confronti di uno o più cittadini: l'occultamento o la cancellazione di informazioni o post scritti sullo spazio virtuale della micronazione.
- Occultamento di prove: cancellazione di prove utili a un processo.
- Violenza privata: chiunque,con qualunque mezzo,impedisca ad un cittadino vetlano di poter esprimere liberamente il proprio pensiero.
- Truffa: nel caso si riscontrassero irregolarità nell'acquisto o nella vendita di beni tramite il "Mercato Vetlano"; reato a carico esclusivo del truffatore e dei suoi collaboratori.



<< Reati Veniali
- Spam, ovvero tutto quello che crea uno stato di disordine e/o che riporta a siti/forum esterni alla micronazione.
- Assumere comportamenti razzisti o campanilistici, esprimendo intolleranza razziale,territoriale o religiosa.
- Pubblicizzare senza autorizzazione oggetti, siti internet, altri forum, aziende, prodotti commerciali, - intraprendere attività commerciali utilizzando il forum della micronazione.
- Ingiurie: offese perpetrate nei confronti di un cittadino della micronazione o di qualsiasi utente registrato a “forumcommunity” commesse sul territorio della micronazione.
- Turpiloquio: chiunque infarcisca i propri posts di espressioni volgari o blasfeme al solo fine di creare sfregio alla sensibilità altrui.

Spam=
-Aprire topic che reclamizzino forum, siti web e prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili, anche tramite l'utilizzo di link.
-Postare commenti che reclamizzino forum, siti web, prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili non inerenti al topic in cui sono stati pubblicati, anche tramite l'utilizzo di link.
-Pubblicare in tag siti estranei alla micronazione o link ad essi, iniziative estranee all'attività micronazionale ed altre attività simili.

Non viene considerato spam:
-citare una fonte d'informazione o linkare ad essa
-citare titoli di libri ed il loro autore
-aprire un topic nella sezione "Ambasciate" per informare della nascita di una nuova micronazione ed avviare eventuali relazioni diplomatiche.
-pubblicizzare in tag le attività e le iniziative sviluppate da altre micronazioni riconosciute dalla repubblica democratica di vitla.
-i topic in regola con il regolamento nella sezione di ricambio spam.

Viene Creato un topic con la funzione di registro delle attività di spam dove vengono annotati i nickname degli utenti colpevoli di spam al fine di poter differenziare chi è recidivo da chi non lo è.

EMANO

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg



Il Governo emana il seguente Decreto di modifica degli Art. 5 e 7 della Legge sulla cittadinanza, con 5 voti Favorevoli in data 24/10/2009



Art. 5:
Attuale:
CITAZIONE
Articolo 5 (Stati della cittadinanza e variazioni)


Sono previsti i seguenti “stati della cittadinanza”:
- cittadinanza minorenne: comporta il godimento e il rispetto di tutti i diritti e doveri costituzionali, fatta eccezione per il diritto di voto, il diritto di usufruire della legge sugli enti privati e della legge sui partiti, la facoltà di iscriversi a partiti.
- cittadinanza attiva: comporta il godimento e il rispetto di tutti i diritti e doveri costituzionali in forma piena e totale.
- cittadinanza passiva: comporta la perdita del diritto di voto.
- perdita di cittadinanza: perdita di tutti i diritti e doveri costituzionali, di tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica.

Tutte le variazioni hanno validità dal momento in cui vengono segnalate dall’incaricato, a prescindere dall’applicazione pratica ad opera degli amministratori.

Durante i primi 7 giorni di cittadinanza si è "Cittadino minorenne"

Se nei 7 giorni il cittadino minorenne si mostra attivo e interessato, potrà fare richiesta di diventare “Cittadino attivo”.
In caso contrario il periodo di prova può essere esteso di ulteriori 7 giorni.
Al termine del periodo di prova, se non si sono soddisfatti i requisiti di attività e interesse o se non si chiede la cittadinanza attiva, si perde la cittadinanza.

In caso di inattività, ingiustificata e non preannunciata, per un periodo superiore a 15 giorni si diventa “Cittadino passivo”.

La cittadinanza passiva può durare al massimo per 60 giorni, terminati i quali la cittadinanza è revocata in qualsiasi sua forma.

Al fine della valutazione della presenza attiva, sono equiparati ai post inviati nel territorio della Repubblica Democratica di Vitla anche quelli inviati nel territorio di altre Micronazioni da cittadini che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato dai competenti Organi della Repubblica (ambasciatori, delegati a trattative, ministri ecc.), purché tali post siano inerenti allo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale.

Nel caso in cui un Cittadino Passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la Cittadinanza Attiva. Per ottenerla, deve attendere un periodo di 7 giorni nei quali deve mostrarsi partecipe.

Un cittadino che ha subito la revoca della propria cittadinanza e voglia tornare cittadino, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.

Il periodo di assenza giustificata, da segnalare nell’apposita sezione, è di 60 giorni consecutivi.

Modificato:
CITAZIONE
Articolo 5 (Stati della cittadinanza e variazioni)


Sono previsti i seguenti “stati della cittadinanza”:
- cittadinanza minorenne: comporta il godimento e il rispetto di tutti i diritti e doveri costituzionali, fatta eccezione per il diritto di voto, il diritto di usufruire della legge sugli enti privati e della legge sui partiti, la facoltà di iscriversi a partite e tutti gli altri casi in cui la legislazione Vetlana disponga diversamente.
- cittadinanza attiva: comporta il godimento e il rispetto di tutti i diritti e doveri costituzionali in forma piena e totale.
- cittadinanza passiva: comporta la perdita del diritto di voto e di tutte le cariche politiche e/o istituzionali.
- perdita di cittadinanza: perdita di tutti i diritti e doveri costituzionali, di tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica.

Tutte le variazioni hanno validità dal momento in cui vengono segnalate dall’incaricato, a prescindere dall’applicazione pratica ad opera degli amministratori.

Durante i primi 7 giorni di cittadinanza si è "Cittadino minorenne"

Se nei 7 giorni il cittadino minorenne si mostra attivo e interessato, potrà fare richiesta di diventare “Cittadino attivo”.
In caso contrario il periodo di prova può essere esteso di ulteriori 7 giorni.
Al termine del periodo di prova, se non si sono soddisfatti i requisiti di attività e interesse o se non si chiede la cittadinanza attiva, si perde la cittadinanza.

In caso di inattività, ingiustificata e non preannunciata, per un periodo superiore a 15 giorni si diventa “Cittadino passivo”.

La cittadinanza passiva può durare al massimo per 60 giorni, terminati i quali la cittadinanza è revocata in qualsiasi sua forma.

Al fine della valutazione della presenza attiva, sono equiparati ai post inviati nel territorio della Repubblica Democratica di Vitla anche quelli inviati nel territorio di altre Micronazioni da cittadini che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato dai competenti Organi della Repubblica (ambasciatori, delegati a trattative, ministri ecc.), purché tali post siano inerenti allo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale.

Nel caso in cui un Cittadino Passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la Cittadinanza Attiva. Per ottenerla, deve attendere un periodo di 7 giorni nei quali deve mostrarsi partecipe.

Un cittadino che ha subito la revoca della propria cittadinanza e voglia tornare cittadino, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.

Il periodo di assenza giustificata, da segnalare nell’apposita sezione, è di 60 giorni consecutivi.

Art. 7
Attuale:
CITAZIONE
Articolo 7 (Disposizioni finali)


Non saranno accettate richieste di cittadinanza da parte di ex-cittadini che hanno perso la cittadinanza, sia per perdita sia per richiesta di revoca, per 3 volte.

La presente legge avrà valore sulle variazioni dello stato di cittadinanza successive all'entrata in vigore della stessa.

Modificato:
CITAZIONE
Articolo 6 (Disposizioni finali)


Non saranno accettate richieste di cittadinanza da parte di ex-cittadini che hanno perso la cittadinanza, sia per perdita sia per richiesta di revoca, per 3 volte.

La presente legge avrà valore sulle variazioni dello stato di cittadinanza successive all'entrata in vigore della stessa.

EMANO

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg

 
Top
Hawthorne Abendsen
view post Posted on 28/2/2010, 22:27




Proposta modifica Legge sulla Sicurezza Nazionale Vetlana



ORIGINALE
CITAZIONE
Articolo 1
La seguente Legge regolamenta tutto ciò che riguarda la Sicurezza della Repubblica Democratica di Vitla.
La Sicurezza della Repubblica Democratica di Vitla è sotto la giurisdizione del Ministero degli Affari Interni, del Vice Ministro degli Affari Interni o del Primo Ministro in caso di assenza delle figure Istituzionali prima citate.

Articolo 2
L'organo predisposto alla salvaguardia della Sicurezza Vetlana è la Guardia Nazionale Vetlana che è composta da due reparti :

- Il Nucleo di Investigazione
- Il Nucleo Operatico Anti-Spam

La Guardia Nazionale Vetlana sarà posta in una categoria intitolata "Centro Sicurezza Vetlano"

Articolo 3
La Guardia Nazionale Vetlana non può superare un totale di tre (3) Cittadini al suo interno.
Tutti i membri della Guardia Nazionale Vetlana non possono essere contemporaneamente giudici e non devono essere stati condannati per abuso di potere nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Comandante della Guardia Nazionale Vetlana sarà eletto a maggioranza assoluta dei presenti dal Governo della Repubblica Democratica di Vitla.
I membri della Guardia Nazionale Vetlana dovranno candidarsi e affrontare un elezione popolare con una durata di settantadue (72) ore in Seggio Elettorale.

Articolo 4
L'organo Guardia Nazionale Vetlana dovrà presentare un regolamento in linea coi principi della Costituzione Vetlana e del Codice Legislativo Vetlano da sottoporre a votazione in Assemblea Nazionale.

Articolo 5
Tutto ciò che riguarda la materia Sicurezza Vetlana dovrà essere inserito nella seguente Legge e mantenere come ultimo il seguente.

MODIFICATO
CITAZIONE
Articolo 1
La seguente Legge regolamenta tutto ciò che riguarda la Sicurezza della Repubblica Democratica di Vitla.
La Sicurezza della Repubblica Democratica di Vitla è sotto la giurisdizione del Ministero degli Affari Interni, del Vice Ministro degli Affari Interni o del Primo Ministro in caso di assenza delle figure Istituzionali prima citate.

Articolo 2
L'organo predisposto alla salvaguardia della Sicurezza Vetlana è la Guardia Nazionale Vetlana che è composta da due reparti :

- Il Nucleo di Investigazione
- Il Nucleo Operatico Anti-Spam

La Guardia Nazionale Vetlana sarà posta in una categoria intitolata "Centro Sicurezza Vetlano"

Articolo 3
La Guardia Nazionale Vetlana non può superare un totale di tre (3) Cittadini al suo interno.
Tutti i membri della Guardia Nazionale Vetlana non possono essere contemporaneamente giudici e non devono essere stati condannati per abuso di potere nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Comandante della Guardia Nazionale Vetlana sarà eletto a maggioranza assoluta dei presenti dal Governo della Repubblica Democratica di Vitla.
I membri della Guardia Nazionale Vetlana dovranno candidarsi e affrontare un elezione popolare con una durata di settantadue (72) ore in Seggio Elettorale.

Articolo 3 bis
L'elezione di ogni candidato è sottoposta ad un voto in cui le opzioni sono "Favorevole", "Contrario" e "Astenuto".
Per essere eletto, un candidato deve ottenere più voti favorevoli che contrari.


Articolo 3 ter
Il mandato degli agenti e del capo della Guardia Nazionale Vetlana dura 4 mesi. Possono ricandidarsi/riconfermarsi con una nuova elezione popolare.

Articolo 3 quater
Nel caso in cui dalle elezioni popolari non risulti eletto alcun agente, il Ministro degli Affari Interni sarà garante della Sicurezza Nazionale sino a nuove elezioni.


Articolo 4
L'organo Guardia Nazionale Vetlana dovrà presentare un regolamento in linea coi principi della Costituzione Vetlana e del Codice Legislativo Vetlano da sottoporre a votazione in Assemblea Nazionale.

Articolo 5
Tutto ciò che riguarda la materia Sicurezza Vetlana dovrà essere inserito nella seguente Legge e mantenere come ultimo il seguente.

approvato in data 27/2/2010 dal Governo con 4 voti favorevoli su 4 votanti.

EMANO.

Firmato
Il Vice-Presidente della Repubblica
Hawthorne Abendsen

 
Top
Hawthorne Abendsen
view post Posted on 5/4/2010, 20:44




Decreto legge proroga termini presentazione liste alle elezioni dell'Assemblea Nazionale dell'8.4.2010

CITAZIONE
Art. 1
Per permettere una partecipazione completa e delle candidature che soddisfino il numero di seggi in palio, il termine per la presentazione delle liste alle elezioni dell'Assemblea Nazionale dell'8 Aprile 2010 è prorogato alle 15 di Martedì 6 Aprile.

approvato in data 5/4/2010 con 4 voti favorevoli su 4 votanti.

EMANO

Firmato
Il Presidente della Repubblica Democratica di Vitla
Hawthorne Abendsen
 
Top
Fede#91
view post Posted on 15/4/2010, 17:48




Decreto legge sulla continuazione attività circoli privati.

CITAZIONE
art.1) I titolari o responsabili dei Circoli Privati che alla data di entrata in vigore del presente Decreto non possiedono più i requisiti previsti dalla legge e non sono stati chiusi, in deroga alle disposizioni vigenti hanno tempo fino al 30 aprile 2010 per richiedere la continuazione dell'attività dei suddetti Circoli o l'eventuale trasferimento ad altro titolare in conformità alle disposizioni vigenti.

approvato in data 15/04/2010 con 4 voti favorevoli su 4 votanti.

EMANO

Firmato
Il Presidente della Repubblica Democratica di Vitla
Fede#91
 
Top
Fede#91
view post Posted on 15/9/2010, 08:26




Decreto sulla Riforma della Giustizia e della G.N.V. - Emoned


CITAZIONE
Articolo 1

Il comma 4 dell’articolo 10 del Codice Penale:

CITAZIONE
4. I reati di scarsa gravità sono:
A - Spam, ovvero tutto quello che crea uno stato di disordine e/o che riporta a siti/forum esterni alla micronazione. Viene considerato spam:
-Aprire topic che reclamizzino forum, siti web e prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili, anche tramite l'utilizzo di link.
-Postare commenti che reclamizzino forum, siti web, prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili non inerenti al topic in cui sono stati pubblicati, anche tramite l'utilizzo di link.
-Pubblicare in tag siti estranei alla micronazione o link ad essi, iniziative estranee all'attività micronazionale ed altre attività simili.
Non viene considerato spam:
-citare una fonte d'informazione o linkare ad essa
-citare titoli di libri ed il loro autore
-aprire un topic nella sezione "Ambasciate" per informare della nascita di una nuova micronazione ed avviare eventuali relazioni diplomatiche.
-pubblicizzare in tag le attività e le iniziative sviluppate da altre micronazioni riconosciute dalla Repubblica Democratica di Vitla.
-i topic in regola con il regolamento nella sezione di ricambio spam.
B - Assumere comportamenti razzisti o campanilistici, esprimendo intolleranza razziale,territoriale o religiosa.
C - Ingiurie: offese perpetrate nei confronti di un cittadino della micronazione o di qualsiasi utente registrato a “forumcommunity” commesse sul territorio della micronazione.
D - Turpiloquio: chiunque infarcisca i propri posts di espressioni volgari o blasfeme al solo fine di creare sfregio alla sensibilità altrui.
E - Favoreggiamento di reato di media o scarsa gravità: essere venuti a conoscenza di un reato di media o scarsa gravità e non averlo denunciato.

E’ così modificato
CITAZIONE
4. I reati di scarsa gravità sono:
A - Assumere comportamenti razzisti o campanilistici, esprimendo intolleranza razziale, territoriale o religiosa, o discriminando una persona per motivi di religione, sesso, razza, lingua, nazionalità o orientamento sessuale.
B - Favoreggiamento di reato di media o scarsa gravità: essere venuti a conoscenza di un reato di media o scarsa gravità e non averlo denunciato.

Articolo 2
Al Codice Penale è aggiunto il seguente articolo

CITAZIONE
Articolo 14
1. Nella Repubblica Democratica di Vitla sono altresì vietati i seguenti comportamenti:
A - Spam, ovvero tutto ciò che crea uno stato di disordine e/o che riporta a siti/forum esterni alla micronazione. Viene considerato spam:
-Aprire topic che reclamizzino forum, siti web e prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili, anche tramite l'utilizzo di link.
-Postare commenti che reclamizzino forum, siti web, prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili non inerenti al topic in cui sono stati pubblicati, anche tramite l'utilizzo di link.
-Pubblicare in tag siti estranei alla micronazione o link ad essi, iniziative estranee all'attività micronazionale ed altre attività simili.
Non viene considerato spam:
-citare una fonte d'informazione o linkare ad essa
-citare titoli di libri ed il loro autore
-aprire un topic nella sezione "Ambasciate" per informare della nascita di una nuova micronazione ed avviare eventuali relazioni diplomatiche.
-pubblicizzare in tag le attività e le iniziative sviluppate da altre micronazioni riconosciute dalla Repubblica Democratica di Vitla.
-i topic in regola con il regolamento nella sezione di ricambio spam.
B - Ingiurie: offese perpetrate nei confronti di un cittadino della micronazione o di qualsiasi utente registrato a “forumcommunity” commesse sul territorio della micronazione.
C - Turpiloquio: chiunque infarcisca i propri posts di espressioni volgari o blasfeme al solo fine di creare sfregio alla sensibilità altrui.
2. E’ compito della Guardia Nazionale Vetlana agire per rimuovere dalle discussioni i post che contengano tali reati, secondo quanto previsto dal suo regolamento.
3. E’ obbligo esclusivo della G.N.V. denunciare le persone che abbiano scritto 4 post (o interventi in tag board, equivalenti ai fini del reato ai post) ritenuti irregolari a norma del presente articolo, tutti per lo stesso reato (Spam, Ingiurie, Turpiloquio).
4. In caso di condanna per i reati previsti dal presente articolo, la pena stabilita è l’inserimento del colpevole nel gruppo “Carcere” per 3 giorni. In caso di una o più condanne passate in giudicato per lo stesso reato, il numero dei giorni di carcere (3) deve essere elevato alla potenza risultate dalla seguente espressione: 1 + x, dove x è il numero di condanne passate in giudicato per lo stesso reato, fino ad un massimo di 60 giorni di carcere. Si ritengono valide solo le condanne passate in giudicato per reati commessi dopo l’approvazione del presente articolo.

Articolo 3
Il Regolamento della Guardia Nazionale Vetlana è interamente abrogato e sostituito dal seguente:

CITAZIONE
Articolo 1
1. La Guardia Nazionale Vetlana si occupa di mantenere l'ordine e di salvaguardare la sicurezza della Repubblica. La GNV agisce nel rispetto delle leggi della Repubblica ed ogni membro che le trasgredirà, sarà giudicato di conseguenza.

Articolo 2
1. La GNV si divide in 2 reparti:
- Il Nucleo di Investigazione
- Il Nucleo Operativo
I due nuclei condividono il compito di regolare il dibattito civile all’interno della Micronazione.
2. I due reparti dispongono di due sottosezioni a loro dedicate in cui solo i membri dei rispettivi reparti sono autorizzati a scrivere. L’accesso al Nucleo Operativo è consentito a tutti i cittadini, mentre al Nucleo Investigativo è riservato ai soli membri, al Comandante del Guardia Nazionale ed al Ministro degli Interni.
3. Tutti gli agenti fanno parte del Nucleo Operativo, mentre i componenti del Nucleo di Investigazione sono nominati dal Comandante.

Articolo 3
1. I componenti del Nucleo di Investigazione si devono occupare di controllare che non siano presenti fakes all'interno della micronazione e che non avvengano complotti ai danni della stessa. Perciò, sarà loro onerato il controllo degli utenti, affinché possano divenire cittadini, mediante verifica di un'eventuale altra cittadinanza di questi, e dell'ip.
2. I membri di questo reparto possono fare richiesta al Ministro degli Interni di mostrare loro screens di logs, motivando prima le loro richieste ed ottenendo il consenso, per tale richiesta, sia del comandante della GNV, sia del Ministro degli Interni stesso. Quest'ultimo dovrà motivare un suo eventuale rifiuto.
3. Il Nucleo di Investigazione, se necessario alle sue indagini, può agire anche all'esterno della Micronazione, evitando di creare crisi diplomatiche e nella tutela dell’interesse vetlano.

Articolo 4
1. Il Nucleo Operativo ha il compito di mantenere il decoro della micronazione, agendo per garantire il rispetto dell’articolo 14 del Codice Penale.
2. Nel caso in cui una persona, in un suo post o in tagboard, commetta il reato di Spam, Turpiloquio o Ingiurie, è compito del Nucleo Operativo spostare il post (o eliminare l’intervento in ragboard e riportarlo) all’interno della sua sezione. Per ogni reato uguale commesso da una stessa persona, è presente un topic che contiene i post (o gli interventi in tagboard) incriminati, e il cui titolo è costituito da “Nickname – Tipo di reato”.
3. Non appena i post (o gli interventi in tagboard) spostati di una stessa persona per lo stesso reato raggiungono il numero di 3, è compito dell’agente che ha spostato l’ultimo di avvisare tramite messaggio privato l’utente, con la seguente formula:
“La Guardia Nazionale Vetlana ti avvisa che hai raggiunto il numero di 3 infrazioni per il reato di [Spam/Ingiurie/Turpiloquio] , e che alla quarta verrai denunciato al Tribunale. Ti invitiamo ad un comportamento rispettoso della legge.”
4. Alla quarta infrazione uguale della stessa persona, è obbligo, da parte dell’agente che ha spostato il post che la contiene, di presentare la denuncia nel Tribunale Ordinario, linkando il topic contenente i post incriminati, che verrà di conseguenza chiuso e spostato nell’“Archivio Nucleo Operativo”.
5. Ogni operazione di spostamento di post o eliminazione e riporto di un intervento in tagboard compiuta da un membro del Nucleo AntiSpam andrà segnalata in un topic che fungerà da registro, messo in rilievo nella sezione dedicata al reparto.

Articolo 5
1. I membri della GNV sono sanzionabili nel momento in cui vìolano le leggi vetlane o le disposizioni ricevute dal loro Comandante e saranno perseguibili dinnanzi al Tribunale Ordinario.
2. Nel caso in cui un membro della squadra dovesse inadempire ai suoi compiti, o eseguirli in modo errato, il Comandante della GNV può provvedere con una sospensione temporanea dagli incarichi, con una sospensione temporanea dal servizio, o con l'espulsione dalla GNV, in accordo col Ministro degli interni.
3. Nel caso in cui un agente, nel corso del mandato di 4 mesi, abbia spostato un numero di post pari a 5 che non sono considerati reato dalla sentenza definitiva del tribunale, viene sospeso dal suo ruolo per una settimana.
4. Nel caso in cui un agente, nel corso del mandato di 4 mesi, abbia spostato un numero di post pari a 10 che non sono considerati reato dalla sentenza definitiva del tribunale, decade dall’incarico.
5. E’ compito del Ministro degli Interni vigilare sul rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo, mantenendo un apposito registro, e mettere in atto le sanzioni previste nei confronti degli agenti.

approvato in data 14/09/2010 con 4 voti favorevoli su 6 votanti.

EMANO.

Decreto modifica Codice Penale - Hawthorne Abendsen


CITAZIONE
Articolo 1

L'articolo 13 del Codice Penale
CITAZIONE
Articolo 13
1. In caso di insoddisfacimento o ritardo nell'esecuzione delle punizioni previste dalla sentenza ad opera dei giudici in modo parziale o totale, l'imputato è obbligato a subire e compiere una punizione ulteriore equipollente a quella che gli era stata inflitta nella prima sentenza in aggiunta a quella che avrebbe già dovuto scontare.
2. I giudici che hanno emesso una sentenza hanno l'obbligo di verificare, entro 2 settimane dal loro verdetto, se l'espiamento delle pene da loro imposte è stato svolto o, per pene che prevedano tempi maggiori, è in regolare fase di svolgimento. In caso di mancato adempimento della pena ad opera del condannato spetta al giudice stabilire una pena aggiuntiva in base all'art.12 comma 3 punti A e B del codice penale.

E' così modificato
CITAZIONE
Articolo 13
1. In caso di insoddisfacimento o ritardo nell'esecuzione delle punizioni previste dalla sentenza ad opera dei giudici in modo parziale o totale, l'imputato è considerato, salvo valida giustificazione, colpevole del reato di offesa alla micronazione (art. 10, comma 3, punto A), in aggiunta al precedente. La sanzione aggiuntiva consiste in 2 (due) settimane di Carcere.
2. Per valida giustificazione è da intendersi esclusivamente un'assenza tempestivamente comunicata per il periodo entro il quale deve essere eseguita la pena. L'imputato è comunque tenuto a adempiere alla sentenza entro 5 giorni dal termine dell'assenza. Per pene che richiedono un periodo maggiore di tempo, il termine di 5 giorni è riferito all'inizio dell'espiazione della pena.
3. I giudici che hanno emesso una sentenza hanno l'obbligo di verificare, entro 2 settimane dal loro verdetto, se l'espiamento delle pene da loro imposte è stato svolto o, per pene che prevedano tempi maggiori, è in regolare fase di svolgimento. In caso di mancato adempimento della pena ad opera del condannato spetta al giudice comunicare alle autorità preposte l'inadempienza, le quali provvederanno a comminare la sanzione aggiuntiva.

approvato in data 14/09/2010 con 6 voti favorevoli su 6 votanti.

EMANO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica Democratica di Vitla,
Fede#91
 
Top
view post Posted on 24/9/2010, 22:34
Avatar

Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

Group:
Member
Posts:
17,151

Status:


Decreto d'urgenza sulla sicurezza e la civile convivenza

CITAZIONE
Articolo 1

In caso di attacchi sistematici alla pacifica convinceza micronazionale da parte di stranieri che si rendono protagonisti di atteggiamenti da troll, spam e disturbi vari alla micronazione, il Presidente della Repubblica o il Ministro degli Interni o il Primo Ministro possono chiedere l'autorizzazione alla chiusura della tag, per un periodo non superiore a tre giorni, e al ban degli stranieri per un periodo non superiore ai quindici giorni.


Articolo 2

L'autorizzazione è concessa con voto favorevole di 2/3 dei Cittadini che detengono le credenziali dell'account founder "Vitla".

Approvato dal CdM il 24/9/2010.


EMANO

Firmato
FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla
 
Top
view post Posted on 31/10/2010, 15:52
Avatar

Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

Group:
Member
Posts:
17,151

Status:


Decreto d'urgenza per la presentazione delle liste elettorali

SPOILER (click to view)
CITAZIONE
Art. 1
Per permettere una partecipazione completa e avere candidature che soddisfino il numero di seggi in palio, il termine per la presentazione delle liste alle elezioni dell'Assemblea Nazionale del 4 Novembre 2010 è prorogato fino a 24 ore dal momento della pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale. La proroga non ha effetti modificativi sulla calendarizzazione delle elezioni.


Approvato dal V CdM del X Governo (#entry291191690).

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

EMANO

FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla



Edited by FGB - 8/12/2010, 22:26
 
Top
view post Posted on 8/12/2010, 22:25
Avatar

Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

Group:
Member
Posts:
17,151

Status:


Decreto d'urgenza per la modifica del Codice Penale
SPOILER (click to view)
Attuale:
1. Tutti i processi, le denunce in corso e i reati precedentemente ascritti ai cittadini della Repubblica Democratica di Vitla sono amnistiati dall'entrata in vigore del presente Codice Penale. E' proibito riproporre denunce per i medesimi fatti.

Modificato:
1. Tutti i processi, le denunce in corso e i reati precedentemente ascritti ai cittadini della Repubblica Democratica di Vitla, agli utenti e ai forestieri sono amnistiati dall'entrata in vigore del presente Codice Penale. E' proibito riproporre denunce per i medesimi fatti.


Approvato nel II CdM del XI Governo (https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=42350030)

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

EMANO

FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla

 
Top
9 replies since 30/6/2009, 18:12   403 views
  Share