Sentenze della corte suprema

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Altas
view post Posted on 12/1/2009, 19:31




Apro questo topic ai sensi dell'articolo 10:
CITAZIONE
Articolo 10
Le sentenze sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale in un unico topic chiamato “Sentenze della Corte Suprema” entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi giudice della Corte Suprema. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

La corte suprema circa il ricorso di Gelert Keryb per il caso "Uomo Nuovo" ha emesso in data odierna la seguente sentenza (Link):
CITAZIONE
La Corte Suprema, applicando il suo potere di interpretazione delle leggi attribuitogli dall'articolo 10 comma 9 - D della Costituzione, dichiara che non è possibile attribuire al termine Spam un elenco determinato e finito di azioni, in quanto lo Spam - per definizione - si può manifestare in infinite forme. Di sicuro, però, è un'azione che ha il mero scopo di pubblicizzare un Forum, un sito o un prodotto commerciale esterno alla Repubblica, per proprio interesse e non per aiutare la crescita culturale, emotiva, psicologica o mentale della Cittadinanza o della Repubblica tutta; in sintesi, che è fuori contesto e non può far sviluppare una discussione sull'argomento.
Ad esempio, riteniamo accettabile il link alla recensione di un libro, ad un giornale con una notizia, ad un blog da cui si è tratta qualche informazione, ad un video sensato su "youtube", ma inaccettabile il link ad un forum esterno per potarvi visite ed utenza senza altro scopo per la Repubblica e la Cittadinanza.
In conclusione, riteniamo che il giudice ordinario, nel definire se il comportamento denunciato sia o meno spam o pubblicità, debba sempre e comunque affidarsi al proprio Buon Senso anzichè interpretare le leggi in maniera restrittiva ed insensata, affidandosi ai principi generali del diritto vetlano.

 
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Altas
view post Posted on 19/1/2009, 22:18




Sentenza emessa in data odierna riguardo al ricorso matutian.

CITAZIONE
La Corte Suprema, applicando il suo potere di risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra organi Costituzionali, stabilisce che non vi è alcun conflitto di giurisdizione in quanto non esistono a Vitla gli organi tra i quali è stato chiesto di sentenziare le rispettive attribuzioni. Non è possibile scindere le materie civile, penale o amministrativa, poichè non esiste altro tribunale oltre a quello ordinario, che - pertanto - ha giurisdizione su tutte le materie tranne su quelle espressamente riservate alla competenza della Corte Suprema. Infatti, il comma 1 dell'art. 11 della Costituzione, che recita "Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale.", è da intendersi in un senso ampio; le controversie di carattere penale nella Repubblica Democratica di Vitla contemplano anche quelle che hanno carattere civile o amministrativo nelle altre giurisdizioni. Di conseguenza, come espresso nel codice penale, è compito del giudice ordinario, nel caso in cui ne ravveda la necessità ed i fondamenti del reato, condannare l'imputato alla revoca temporanea o permanente delle cariche di amministratore o moderatore.

 
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Altas
view post Posted on 27/1/2009, 16:25




La corte ha dichiarato legittimo il referendum sul rifiuto e l'accettazione di Convenzioni e Trattati (Link) ed ha aggiunto il quesito concordato con il richiedente:

CITAZIONE
Tu, Cittadino della Repubblica Democratica di Vitla, vuoi che la seguente Proposta di Legge sul "Rifiuto e Accettazione di Convenzioni e Trattati" diventi Legge?

Il ministro dell'Interno può pertanto fissare una data per lo svolgimento delle votazioni.
 
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Altas
view post Posted on 28/2/2009, 19:21




Sentenza emessa in data odierna in merito al ricorso di matutian sulla definizione di opposizione
CITAZIONE (emoned @ 28/2/2009, 19:08)
La sentenza approvata è la seguente:

CITAZIONE
Il ricorrente ha posto alla Corte il seguente quesito: "L'articolo 23 della Costituzione dice che l'opposizione deve eleggere un suo rappresentante come Admin di garanzia. Però non definisce bene cosa si intende per opposizione ovvero non la demarca bene lasciando spazio a interpretazioni. IL motivo del ricorso è definire questa opposizione, se membri eletti in minoranza, ma dentro il governo, possano ritenersi minoranza e se chi vota la fiducia può definirsi maggioranza"

A parere di Questa Corte,non può essere,in alcun modo definito esponente dell'opposizione un qualsiasi membro del governo nè può dirsi minoranza il partito che sostiene,con propri elementi,la formazione governativa.
Qualora vi fossero partiti che votino la fiducia all'esecutivo,senza parteciparvi direttamente con propri associati,per poter essere riconosciuti come minoranza autonoma,essi dovranno,solo nell'assise parlamentare e solo attraverso il proprio massimo rappresentante in detta sede, dichiarare che NON sosterranno più sistematicamente la compagine governativa,ma solo in casi eccezionali.

Qualora invece,non avvenisse nulla di ciò,ci troveremmo di fronte ad un'ipotesi di assenza dell'opposizione parlamentare e pertanto questa Corte invita l'assise parlamentare micronazionale a riunirsi ed ad integrare il Testo Costituzionale prevedendo una soluzione,compatibile coi supremi principi costituenti l'essenza di questa micronazione,per detta ipotesi.

Fino ad allora,a parere di questo collegio,sarebbe saggio che il ruolo di amministratore previsto per l'opposizione come ruolo di garanzia,sia assegnato,a titolo temporaneo,ad un membro del parlamento micronazionale che dovrà essere individuato in base alle sue riconosciute caratteristiche d'imparzialità e correttezza intellettuale ed istituzionale.

Il Presidente
Emoned

 
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Altas
view post Posted on 29/3/2009, 18:36




Sentenza emessa in data 28/3 circa il ricorso dell'imputato negramaro3 sulla sentenza emessa dal tribunale ordinario riguardo il suo processo.
CITAZIONE (perplesso 666 @ 28/3/2009, 10:12)
Repubblica Democratica di Vitla,addì 28 marzo 2009.

La Corte ivi riunita per discutere del ricordo presentato da Negramaro3,ritiene,esaminati i mezzi di prova prodotti,di poter emettere la seguente sentenza:

Il ricorso verteva avverso la decisione del tribunale di primo grado,che condannava l'imputato Negramaro3 per oltraggio alla Micronazione vetlana,in virtù di un passaggio di un suo intervento nell'ambasciata della RDV in SPQR.
In tale passaggio,veniva asserito che "la verità e RepDem litigano un giorno sì e l' altro pure".
Indubbio è che tale affermazione denuncia un atteggiamento ostile verso la Micronazione e viene sottilmente insinuato che sia usanza dei suoi cittadini travisare la realtà a proprio comodo.
difficile però è definire integralmente come oltraggiosa tale affermazione,in quanto non vi è un'esplicita offesa (ad es: i vetlani sono tutti dei bugiardi).
I mezzi di prova prodotti non sono,a giudizio di questa Corte,stati sufficienti a fugare ogni dubbio e a portare i giudici di questo collegio ad una decisione chiara e definitiva.

Per questi Motivi

La Corte Suprema della Repubblica democratica di Vitla stabilisce che al momento non è possibile prendere qualsiasi decisione in merito ed invita l'assemblea micronazionale a riunirsi ed ad analizzare il codice penale vetlano vigente ed eventualmente ad inserire in detto testo una nuova fattispecie,che preveda la descrizione e la sanzione per un'ipotesi come quella prospettata nella presente udienza,tenendo a mente che è sempre in vigore il principio per cui nessuno può essere punito per un fatto che non fosse espressamente previsto come reato al tempo in cui il fatto sia stato commesso.

I Giudici supremi Krieg e Perplesso 666

 
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«Il Littore»
view post Posted on 8/6/2009, 15:35




Sentenza emessa in data 9/4/2009 circa il ricorso di Repubblica dell'Ossola in merito alla legge sulla cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla.
SPOILER (click to view)
Io, Repubblica dell'Ossola, Deputato nell'Assemblea Nazionale della Repubblica Democratica di Vitla, propongo un ricorso alla corte, in base all'articolo 10 comma 9 lettera D Cost.
CITAZIONE
D- sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);

.
Motivo del Ricorso :
- La legge sulla cittadinanza della Repubblica di Vitla recita testualmente all'art.1:
CITAZIONE
Articolo 1
Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietata la pluri-cittadinanza.
Ottengono la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla tutti coloro che non hanno cittadinanze in altre micronazioni o entità che di definiscono tali, richiedendola usando la seguente formula nell’apposito topic:
“Richiedo la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla giurando fedeltà alla micronazione, accettando e condividendo la Costituzione ed i principi in essa espressi.
In fede

E' quindi espressamente vietato possedere un'altra cittadinanza micronazionale.
Il ricorrente chiede se una cittadinanza come quella prevista dalla legislazione della micronazione SPQR RES PUBLICA, definita 'latina', configurabile come una civitas sine suffragio, cioè senza il diritto di elettorato passivo e attivo, possa essere ricondotta alla fattispecie cittadinanza indicata nel testo della legge vetlana.
Dato l'art. 10 comma 7 Cost.
CITAZIONE
7. Possono presentare ricorso alla Corte Suprema dieci cittadini, un partito, il Presidente della Repubblica, ciascun giudice del Tribunale Ordinario solo per le questioni relative ai dibattiti giudiziari in corso e i condannati, 3 deputati e il Governo, oltre ai condannati in primo grado dal Tribunale Ordinario per i processi a loro carico.

presento 3 firme di deputati in un topic separato in "Cittadinanza Riunita"
https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=25988370

Repubblica dell'Ossola


La Corte, a maggioranza dei suoi componenti, ha dichiarato il ricorso di Repubblica dell'Ossola ed altri non ammissibile per vizio di forma.

__________________________________________________________________________________________



Sentenza emessa in data 26/5/2009 circa il nuovo ricorso di Repubblica dell'Ossola in merito alla legge sulla cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla

SPOILER (click to view)
Ripropongo il ricorso che era stato respinto per vizi di forma:

Io, Repubblica dell'Ossola, Deputato nell'Assemblea Nazionale della Repubblica Democratica di Vitla, propongo un ricorso alla corte, in base all'articolo 10 comma 9 lettera D Cost.

CITAZIONE
- sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);

Motivo del Ricorso :
- La legge sulla cittadinanza della Repubblica di Vitla recita testualmente all'art.1:

Articolo 1
Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietata la pluri-cittadinanza.
Ottengono la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla tutti coloro che non hanno cittadinanze in altre micronazioni o entità che di definiscono tali, richiedendola usando la seguente formula nell’apposito topic:
“Richiedo la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla giurando fedeltà alla micronazione, accettando e condividendo la Costituzione ed i principi in essa espressi.
In fede

E' quindi espressamente vietato possedere un'altra cittadinanza micronazionale.
Il ricorrente chiede se una cittadinanza come quella prevista dalla legislazione della micronazione SPQR RES PUBLICA, definita 'latina', configurabile come una civitas sine suffragio, cioè senza il diritto di elettorato passivo e attivo, possa essere ricondotta alla fattispecie cittadinanza indicata nel testo della legge vetlana.

Le firme necessarie sono state raccolte nel topic:

https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=26229271


CITAZIONE
Il testo costituzionale vetlano non prevede ipotesi di "cittadinanze latine" d'ispirazione romana preclassica, come nella micronazione SPQR, ovvero cittadinanze sine suffragio.

Il caso proposto quindi non è contra legem, ma ultra legem, inerendo una tematica che non è regolata dal diritto positivo in Vitla.

Pertanto il ricorso di Repubblica dell'Ossola, senza un intervento dell'Assemblea Nazionale che innovi la carta costituzionale prevedendo UNA CHIARA DEFINIZIONE del principio DI CITTADINANZA E dei requisiti necessari alla sua concessione,nonchè l'ipotesi di cittadinanza SINE SUFFRAGIO IN questa ed in ALTRE MICRONAZIONI , non può essere accolto per inesistenza di norme che possano essere interpretate, anche estensivamente, nel senso dell'istanza proposta.


Sentenza approvata all'unanimità, la seduta è tolta.

 
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«Il Littore»
view post Posted on 16/6/2009, 12:22




Sentenza emessa in data 15/6/2009 circa la carica di amministratore all'interno del forum della Repubblica.

CITAZIONE
La Corte Suprema ritiene che la parola "amministratori" dell'articolo 24 della Costituzione debba essere intesa in senso lato come tutti coloro che hanno poteri di amministrare il forum della micronazione o anche solo una sezione, e quindi i moderatori, poichè è evidente che i moderatori non possano essere al di sopra delle leggi, e che violazioni alle leggi da loro compiute possono essere solamente accertate con la visione dei logs.
Tuttavia, la Corte invita il Parlamento a formulare una legislazione più chiara, coesa e coerente in materia.

 
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view post Posted on 28/8/2009, 18:55
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Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

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Sentenza emessa dalla Corte Suprema il 27/8/2009 in merito al Trattato con RPS

CITAZIONE
In merito al ricorso presentato dal cittadino Matutian affinchè questa Corte decidesse sulla possibilità di annullare il trattato con la Repubblica Popolare Sovietica per contrasti con il dettato costituzionale vetlano, occorrono fissare alcune parti preliminari:

1-il ricorso è ammissibile e pertinente da un punto di vista formale e sostanziale;
2-inerisce una materia che può essere di complessa interpretazione, non solo giuridica;
3-costituisce un precedente giurisprudenziale importante;
4-rientra certamente, in via teorica, tra le facoltà di questa Corte intervenire per cassare o meno leggi o atti aventi forza di legge che violino i principi base di questa micronazione.

Ciò premesso, questa Corte ritene di non poter disporre l'abrogazione di un trattato intermicronazionale ex nunc, essendo questo un atto politico e non di diritto.
Sicuramente il contrasto tra la norma costituzionale vetlana ed il trattato con RPS, fatto rilevare dal ricorrente, è palese. Ma al tempo stesso questa Corte ritiene di non potersi arrogare il diritto di cancellare un atto politico, scavalcando sia il governo che il parlamento micronazionale: esso costituirebbe un precedente d'invasione del potere giudiziario su quello legislativo ed esecutivo, che, se pur utile nel presente caso, porterebbe nel futuro a giustificare atti d'imperio assai più pesanti.

Si dice che la nostra micronazione non possa andare oltre il formale riconoscimento dell'esistenza di realtà micronazionali illiberali ed oligarchiche, quale, per sua stessa ammissione è la RPS.
E a leggere la nostra costituzione non si può che concordare con l'opinione del ricorrente; ma il massimo che questa Corte può e deve fare è ammonire governo e parlamento micronazionali a rivedere in profondità il testo del trattato con RPS nel più breve tempo possibile.
Abrogare d'imperio il trattato, se pur in punta di diritto possibile, non è consigliabile dal punto di vista dell'opportunità.

Per questi motivi, la Corte stabilisce che il ricorso non possa essere accolto nella sostanza, ma si possa comunque invitare l'assemblea micronazionale a rivedere i termini dell'accordo con RPS alla luce delle disposizioni della carta costituzionale vetlana, ricordando che RDV non può prodursi in atti di sostegno a micronazioni che non riconoscano o peggio avversino i principi che hanno portato alla nascita della nostra micronazione.

 
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Milano86
view post Posted on 9/9/2009, 16:32




Sentenza emessa il giorno 9 Settembre 2009 in merito alla ufficializzazione dei risultati delle III elezioni Presidenziali

CITAZIONE (Repubblica dell'Ossola @ 9/9/2009, 08:29)
Visti i risultati delle elezioni Presidenziali;

Preso atto del parere favorevole all'unanimità dei componenti della Corte Suprema, in merito alla regolarità delle stesse;

Vengono proclamati eletti, rispettivamente alla carica di Presidente e Vicepresidente della Repubblica i cittadini Krieg e Altas.

La seduta è tolta.

Il Vicepresidente della Repubblica
Repubblica dell'Ossola

 
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«Il Littore»
view post Posted on 8/10/2009, 18:53




Sentenza emessa il giorno 5/10/2009 sul ricorso fatto da Matutian alla Corte in merito alla sua condanna

CITAZIONE
La corte suprema ha esaminato il caso in questione e tutti i suoi giudici sono concordi a confermare all'imputato matutian2 l'obbligo di postare un topic di scuse, ma revoca l'obbligo di postare un topic sull'omosessualità secondo i canoni richiesti dal giudice del tribunale ordinario in quanto la corte la reputa una violazione delle libertà dell'individuo garantite dalla costituzione in vigore.
Pertanto la corte lo condanna a postare un topic sì sul tema dell'omosessualità ma senza obbligo di sostenere una determinata posizione, si richiede però che l'articolo sia ben documentato e a carattere scientifico, ma soprattutto privo di qualsivoglia offese.
"Così deciso l'udienza è tolta."

 
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view post Posted on 9/11/2009, 20:26


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La corte suprema ha raggiunto un verdetto finale in merito al caso in questione contro l'imputato Sardovenezuelao alias titino90 alias guerrillero sovietico alias rivoluzionario spartachista su denuncia del cittadino matutian. La corte ha deciso all'unanimità di dichiarare l'imputato colpevole dei reati di cui è accusato, ma stabilisce altresì una pena diversa rispetto a quella inflittagli nel primo grado di giudizio ad opera del tribunale ordinario.
Considerato che :
-negli ultimi mesi il condannato ha rispettato la sentenza di ban precedentemente assegnatali
-il suo account è stato bannato nonostante da fine agosto avesse fatto richiesta di appello e pertanto non sarebbe dovuto essere bannato fino al giudizio della qui presente corte
-i fake da lui creati si sono sempre palesati e non erano mai a scopo di infiltrazione
-gli scontri che ha avuto con diversi cittadini erano a livello personale e bilaterali
-la caduta totale dei rapporti diplomatici tra la RPS e la RDV comporta anche il decadimento per l'imputato dei motivi di attrito e di giungere sul nostro territorio

imporre un ban a tempo indeterminato ci pare un'esagerazione, pertanto lo condanniamo al carcere per un periodo di 3 mesi a partire da oggi 04/11/2009.
L'udienza è tolta.

Edited by matutian2 - 11/11/2009, 22:18
 
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view post Posted on 10/11/2009, 19:56


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- Sentenza della Corte Suprema -



Vediamo il punto nevralgico del ricorso:

CITAZIONE
Tutti i membri della Guardia Nazionale Vetlana, non possono ricoprire cariche Istituzionali, non possono essere Giudice e non possono avere condanne a loro carico.

Tralasciando per un attimo la parte iniziale, rimane:

CITAZIONE
non possono essere Giudice e non possono avere condanne a loro carico.

Questa sancisce, senza ombra di dubbio, che i membri della GNV non possono essere:

1- Giudici di qualsiasi tipo, quindi sia del Tribunale Ordinario che della Corte Suprema.
2- Il loro nome non deve assolutamente comparire nei profili penali.

Riprendendo la parte iniziale, vero punto della richiesta:
CITAZIONE
non possono ricoprire cariche Istituzionali

Risulta lampante che si tratti di una "Carica" (Ufficio di una certa importanza) all'interno di un Istituzione Vetlana.

Per quanto riguarda cosa è un Istituzione si ha bisogno di un processo logico e mentale un po' più accurato.

Prendendo ancora in mano il dizionario Istituzione è:

CITAZIONE
2 sf
quel che è stato istituito; ente, ordinamento
http://www.dizionario-italiano.it/definizi...&lemma=I0BB5800

Che ci riporta quindi alla definizione di Ente:

CITAZIONE
2 sm
società o istituzione cui la legge attribuisce personalità giuridica
http://www.dizionario-italiano.it/definizi...&lemma=E02D0400

ed Ordinamento:

CITAZIONE
sm
atto, effetto dell'ordinare; il complesso di norme e di istituti vigenti in una determinata materia
http://www.dizionario-italiano.it/definizi...&lemma=O025F400

Ordinamento ci porta quindi alla definizione di Istituto:

CITAZIONE
1 sm
ogni istituzione, pubblica o privata, organizzata per raggiungere determinati fini
http://www.dizionario-italiano.it/definizi...&lemma=I0BB2800

Mentre Ente ci porta a quella di Personalità Giuridica:
CITAZIONE
Personalità giuridica
È attribuita ad un soggetto di diritto diverso dalla persona fisica e costituisce centro di imputazione di rapporti giuridici. Con l’acquisto della personalità giuridica si determina la separazione tra patrimonio dell’Ente e patrimonio dei membri: il patrimonio dell’ente diventa autonomo e indipendente rispetto a quello dei suoi membri, che non rispondono delle obbligazioni associative se non con quanto conferito.
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connec...ati+nella+guida

CITAZIONE
In diritto, la personalità giuridica consiste nell'avere il diritto all'esercizio della capacità giuridica.

Ne consegue l'idoneità a divenire titolare di diritti e obblighi o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.


Non va confusa con la persona giuridica, con cui si intende un soggetto cui l'ordinamento giuridico riconosce la capacità giuridica. A sua volta la capacità giuridica non va confusa con la capacità di agire, che precisa chi possa validamente compiere azioni, atti e fatti per l'esercizio dei diritti spettantigli o per l'adempimento dei doveri cui sia tenuto.
http://it.wikipedia.org/wiki/Personalit%C3%A0_giuridica

Prese quindi queste informazioni essenziali per la sentenza, e non azzardando solamente per il mero gusto di farlo, risulta evidente che nell'ambito Vetlano gli organi con una Personalità Giuridica sono:

1- Assemblea Nazionale, dato che è un organo legislativo e ha facoltà di mettere sotto accusa comportamenti anticostituzionali del Presidente, comportandosi come una Corte di Giustizia con Giuria.
2- Governo, poiché ha facoltà Legislative.

Risulta quindi, alla fine di questa riesamina oggettiva dei termini, che i membri della GNV non possano far contemporaneamente parte di:

1. Tribunale Ordinario.
2. Corte Suprema.
3. Assemblea Nazionale.
4. Governo.

Per quanto riguarda la Presidenza la figura del Presidente è evidentemente incompatibile, poiché fa parte per costituzione della Corte Suprema.

I vice hanno le medesime incompatibilità delle Cariche Istituzionali da sopperire.


La Seduta è Chiusa.

 
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Krieg
view post Posted on 15/12/2009, 18:42




SPOILER (click to view)
13. Le sentenze sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi giudice della Corte Suprema. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.





CITAZIONE (Altas @ 16/11/2009, 19:23)

image



La corte suprema, valutando il ricorso presentato dal cittadino matutian in merito all'articolo 8.2 del codice penale, pubblicato in data 1/11, per quanto concerne l'obbligatorietà del rito abbreviato, considerati l'art.10 comma 7 e art.11 della costituzione, giudica incostituzionale il decreto legge esaminato.
Pertanto la corte ordina l'eliminazione da tale articolo del codice penale della seguente dicitura:
CITAZIONE
Il rito abbreviato è inoltre obbligatorio qualora, il reato fosse uno o più dei seguenti:
- cancellazione di topic,
- cancellazione di messaggi,
- spostamento di topic,
- uso di account multipli,
e nei confronti del denunciato, fosse depositata in sede di denuncia (entro 24 ore dall'apertura della denucnia) almeno una delle seguenti tipologie di prove:
- screen capture del reato, confermati da più di un cittadino; (nota: si può aumentare la soglia)
- log del forum, che chiunque abbia i diritti di amministrazione è tenuto a presentare entro 24 ore dalla presentazione della denuncia e che siano confermati da più di un amministratore in sede di denuncia o di processo;
- indirizzi ip, che chiunque abbia i diritti di amministrazione o moderazione è tenuto a presentare entro 24 ore dalla presentazione della denuncia e che siano confermati da più di un amministratore o moderatore in sede di denuncia o di processo;

Nel caso in cui le prove non venissero confermate, viene stralciato il procedimento di rito abbreviato.
Nel caso in cui le prove risultassero false, l'autore è penalmente perseguibile.

L'udienza è tolta.




CITAZIONE (Altas @ 19/11/2009, 21:33)
Ok, la corte suprema ha così deciso per le due settimane di carcere. Saranno esecutive da oggi fino alle 21.30 di giovedì 3 dicembre.
L'udienza è definitivamente tolta.

Riguardo al ricorso:
SPOILER (click to view)
CITAZIONE (Altas @ 26/9/2009, 16:34)
Considerata l'assenza del presidente, in qualità di suo vice convoco per il giorno 26 settembre alle ore 21,00 la XXVI seduta della Corte Suprema, sul ricorso in appello di matutian avanzato il 2/9/2009 qui, riguardo la sentenza del Tribunale Ordinario visibile qui.
Si invitano, la difesa e l'accusa ad esporre le proprie tesi o ad affidare l'incarico a qualche cittadino ben disposto.
I giudici e le parti in causa saranno avvisate via mp dell'inizio del processo.

Il Vice Presidente
Altas Bastian dela Cohimbra





CITAZIONE


image

~ Sentenza della Corte Suprema Vetlana ~



Dopo attenta discussione si è giunti all'elaborazione della Seguente Sentenza nei riguardi del Procedimento d'Appello richiesto da FGB per l'accusa del Forestiero Caio Giulio Aquila.

Motivazione della Sentenza:
Il caso risulta essere di facile interpretazione, collocandosi in quelli contemplati dal nostro codice penale.
Le offesa rivolte al forestiero Caio Giulio Aquila, espresse nella frase "lurido schifoso", sono nette e con significati puramente dispregiativi.
Non sono state considerate aggravanti né, tanto meno, attenuanti di sorta al caso.
La parola "mafioso", invece, è stata esclusa da quelle ritenute ingiuriose, in quanto non è possibile ritenerla tale al di là se chi la riceve sia realmente colpevole o no.
La parola "mafioso", come emerso in questa sede di Giudizio, esprime esclusivamente un giudizio personale del cittadino FGB sul comportamento e le azioni del forestiero Caio Giulio Aquila, e per quanto il forestiero possa risentirsi di tale frase non è considerabile un' offesa. Si sottolinea, infine, che non risulta nemmeno essere una calunnia l'epiteto "mafioso" in quanto per la legge vetlana una calunnia presuppone che si sia denunciato qualcuno per reati di cui si era a conoscenza dell'innocenza.

Pena:
Essendo stato giudicato colpevole, l'imputato FGB, secondo l'art. 20 del codice penale, di ingiurie quindi offese perpetrate nei confronti di un forestiero, commesse sul territorio della Micronazione, lo si condanna a postare un topic di pubbliche scuse nei confronti di Caio Giulio Aquila, nella sezione "Piazza "13 Aprile 2008", recitante la seguente formula: "Mi scuso ufficialmente davanti al popolo Vetlano con il forestiero Caio Giulio Aquila per le offese che gli ho rivolto durante le diatribe personali avute con lui in sede d'ambasciate", senza nessuna aggiunta di faccine o qualsiasi altra cosa, oltre la firma, altrimenti la pena sarà da considerarsi nulla e quindi come se non fosse stata eseguita. Nel caso il cittadino FGB non adempisse a ciò, la pena verrà tramutata in perdita temporanea del diritto di voto attivo per un periodo di 2 mesi.
Si dà quindi all'imputato un tempo di sette(7) giorni per adempire alla Pena.

Considerazioni della Corte:
Questo caso ha bloccato il nostro sistema giudiziario per quasi cinque(5) mesi causando enormi ritardi in tutti i procedimenti, questo è ancora più sconvolgente in quanto tutto il procedimento verteva su un'unica frase offensiva e comunque per liti private tra un cittadino ed un forestiero, per tanto si prega il forestiero Caio Giulio Aquila, ogni altro forestiero e i cittadini Vetlani di portare all'attenzione della legge vetlana solo ed esclusivamente problemi che riguardano l'intera Vitla e di risolvere privatamente le diatribe personali, in particolare si prega di usare l'accusa per turpiloquio solo quando questo è continuato nel tempo, grave e realmente fastidioso per la civile discussione.

È visibile nell'udienza di Primo Grado un errore grave, in quanto non è stata presa in considerazione una richiesta da parte di una delle parti di visionare delle prove ritenute da essa fondate.
La Corte ritiene necessario ribadire il Diritto Fondamentale delle parti in causa a presentare delle prove alla Corte e il Dovere della corte di valutarne l'ammissibilità e quindi di esaminarle.

Infine si sottolinea che il comportamento del cittadino FGB, anche se riguardante suoi questioni private è di ostacolo alla pacifica vita micronazionale e intermicronazionale, tanto più che questi comportamenti sono stati ravvisati più volte verso più persone, per tanto si chiede al cittadino FGB di moderare questi suoi atteggiamenti e di farsi promotore di una sana discussione all'interno di Vitla senza che essa sfoci in atteggiamenti offensivi.

CITAZIONE (Krieg @ 28/11/2009, 03:32)
Credo, quindi, la pena possa partire da domani mattina alle ore 10:00 .

L'udienza è tolta.

Riguardo il Ricorso:
SPOILER (click to view)
CITAZIONE (Repubblica dell'Ossola @ 23/6/2009, 13:46)
E' convocata per il giorno primo luglio alle ore 21,00 la XIX seduta della Corte Suprema, sul ricorso in appello di FGB proposto il 17/6/2009, riguardo la sentenza del Tribunale Ordinario. La seduta, già fissata per il giorno 23.06.2009 alle ore 21,00, è stata rinviata su richiesta del ricorrente, in quanto impegnato in esami e, quindi, impossibilitato a partecipare attivamente. Il presente ricorso viene esaminato in Corte di Giustizia, al fine di permettere ad Aquila, e ad eventuali altre parti non cittadine di RDV che dovessero intervenire, di poter accedere, in quanto la sezione della Corte Suprema è accessibile ai soli cittadini.
Ricordo ai colleghi il processo di primo grado al link:
https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=28392924
Si invitano, inoltre, la difesa e l'accusa ad un'esposizione chiara ed educata delle proprie tesi.

Il Presidente
Repubblica dell'Ossola





CITAZIONE

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~• Sentenza della Corte Suprema •~

~• Analisi dei Fatti •~

Il Richiedente ha fatto notare come in un giudizio di Primo Grado retto dal Giudice Comunista90° non siano stati rispettati Costituzione e Codice Penale Vetlano, compiendo di fatto una grave pecca contro la micronazione tutta.
Richiede, quindi, che la Sentenza di tale Procedimento venga annullata sia per quanto riguarda le sconcertanti pene rivolte all' Accusa, sia quelle rivolte alla Difesa.

~• Sentenza sul Caso •~

La Corte Suprema qui riunita, dopo un attento dibattito prima in via Pubblica, trovabile nella XXXIV Seduta, e poi in via privata tramite l'ausilio di MSN, è giunta alla conclusione che la Sentenza viola Inequivocabilmente le prerogative del Tribunale Ordinario in primo luogo punendo l'Accusa e poi dando all'Imputata una pena non contemplata nel Codice Penale.
Ancor più grave, e motivo vero e proprio della seduta, è che il Giudice ha di fatto adempito al ruolo che, Costituzionalmente, è assegnato a questa medesima Corte, interpretando una norma, prerogativa di questa corte.

Seppur nel testo del Ricorso sia stata presentata richiesta di annullamento della sola Sentenza, questo non è possibile poiché provocherebbe di fatto il non poter scorrere della normale Giustizia.
Precisato ciò la Corte Suprema ha deciso l'annullamento dell'intero procedimento che dovrà essere nuovamente aperto con la presentazione di una nuova Denuncia, anche per i medesimi reati, nell'apposita Sezione e l'assegnazione ad un altro giudice, quando disponibile.

~• Motivazioni •~

La Corte Suprema ha notato che il Giudice Ordinario Comunista90° ha infranto in maniera netta e chiara i limiti dettati dalla sua posizione, tramutando il ruolo che ricopre da quello di Garante Imparziale, in una sorta di "Buon Giustiziere", arrivando addirittura a punire la stessa Accusa, quando di fatto la nostra Giurisdizione impone che solamente gli Imputati, avvisati, di un procedimento possano essere poi Condannati.
Per quanto riguarda la Pena scelta dal Giudice Ordinario Comunista90° verso l'imputata, essa non è contemplata in nessun luogo del Codice Penale nella forma in cui è stata espressa.

Ma la Corte non è di fatto qui per questa motivazione, ma è riunita perché, secondo l'articolo 10,9-B della Costituzione

CITAZIONE
9. La Corte Suprema giudica a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito:
[...]
B- sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali;
[...]

ha riscontrato che il Giudice Ordinario Comunista90° ha intrapreso il ruolo di questa Corte, senza presentare nessun ricorso e, di fatto, dando una propria interpretazione assolutamente illegittima che se una norma non è ben comprensibile non ha significato, citando dalla Sentenza del Giudice di Primo Grado:

SPOILER (click to view)
Indi per cui, l'accusata si trova in fallo in quanto nell'intera legge non viene specificato cosa si intenda per inattività.


Il che non è ammissibile.

E quindi grazie all'articolo 10,10

CITAZIONE
10. Le sentenze sugli argomenti di cui al comma 9 del presente articolo possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.

Provvede all'annullamento del Procedimento.

~• Annotazioni e Richieste •~

Visto l'articolo 11 punto della Costituzione:
CITAZIONE
Articolo 11
1. Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale.
2. E’ composto da due giudici eletti dall’Assemblea Nazionale per la durata di 3 mesi. Il sistema di elezione dei due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare un cittadino. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo.
3. Sino a quando non saranno eletti i nuovi membri, i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
4. Per i giudici del Tribunale Ordinario valgono le seguenti disposizioni:
A- possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;
B- non devono ricoprire cariche di governo durante lo svolgimento del mandato;
C- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
D- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei 2/3 dei deputati dell’Assemblea.
5. Per ogni denuncia, il Presidente della Corte Suprema nomina uno dei due giudici, tenendo anche conto eventuali conflitti di interesse.
6. L’imputato ha diritto di appellarsi contro la sentenza del Giudice Ordinario entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, alla Corte Suprema.
7. Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario.
8. Ogni altra disposizione è regolamentata dal Codice Penale e dalla legge ordinaria

e più precisamente al suo punto D

CITAZIONE
D- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei 2/3 dei deputati dell’Assemblea.

La Corte Suprema invita Caldamente l'Assemblea Nazionale di provvedere al suo dovere Costituzionale ed adempire alla sostituzione dell'attuale Giudice Ordinario Comunista90° nel minor tempo possibile, e invita la stessa ad una maggior accortezza nella scelta degli stessi.

La Corte Suprema suggerisce anche all'Assemblea Nazionale di implementare Costituzionalmente alla Corte stessa la facoltà di sancire, dopo ricorso, la Costituzionalità o meno delle Sentenze di Primo Grado, poiché nell'attuale situazione questo non è possibile.
In questo caso si è potuti di fatto intervenire poiché nel procedimento il Giudice ha assunto le prerogative Costituzionali della Corte Suprema.

Si fa anche notare che la Corte stessa non può intraprendere, per i motivi appena esposti, azioni dirette nei confronti del Giudice di Primo Grado, seppur egli sia in fallo agli occhi della stessa.
Questo è infatti compito del Tribunale di Primo Grado dopo una regolare denuncia, e solo in un ipotetico Secondo Grado diverrebbe compito della Corte Suprema.

Riguardo il Ricorso:
SPOILER (click to view)
CITAZIONE (Krieg @ 21/11/2009, 21:40)

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Come da sentenza d'ammissibilità, che si può trovare al seguente link: #entry232251140

Apro la Seduta di Merito della Corte Suprema riguardo al ricorso presentato dal Cittadino Flames~.

Testo del Ricorso:

CITAZIONE (Flames~ @ 18/11/2009, 13:55)
Io, Flames ~, Cittadino della Repubblica Democratica di Vitla, propongo un ricorso alla Corte Suprema, in base all'articolo 10 comma 9 della Costituzione:
CITAZIONE
- sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali;

per chiedere l'annullamento dell'intera sentenza emessa dal giudice Comunista90 nel processo contro Moonlight (https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=33081411) in quanto sia la pena contro Moonlight sia le disposizioni contro l'accusa nelle vesti di Gelert Keryb esulano totalmente dai compiti di un giudice e risultano essere contro i principi espressi dalla nostra Costituzione,

CITAZIONE
Costituzione, Art. 9, Comma 2
I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente. In caso di problemi di interpretazione delle leggi i Giudici devono valutare se vi sono casi analoghi nelle sentenze precedenti e attenersi alla stessa interpretazione del precedente. In caso non vi siano precedenti e solo per questioni di corretta interpretazione del testo di legge i giudici possono sospendere il procedimento e presentare istanza di chiarificazione alla Corte Suprema.

dal Codice Penale

e da una precedente sentenza della stessa Corte Suprema,

CITAZIONE
Sentenza Corte Suprema, 19/01/2009
La Corte Suprema, applicando il suo potere di risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra organi Costituzionali, stabilisce che non vi è alcun conflitto di giurisdizione in quanto non esistono a Vitla gli organi tra i quali è stato chiesto di sentenziare le rispettive attribuzioni. Non è possibile scindere le materie civile, penale o amministrativa, poichè non esiste altro tribunale oltre a quello ordinario, che - pertanto - ha giurisdizione su tutte le materie tranne su quelle espressamente riservate alla competenza della Corte Suprema. Infatti, il comma 1 dell'art. 11 della Costituzione, che recita "Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale.", è da intendersi in un senso ampio; le controversie di carattere penale nella Repubblica Democratica di Vitla contemplano anche quelle che hanno carattere civile o amministrativo nelle altre giurisdizioni. Di conseguenza, come espresso nel codice penale, è compito del giudice ordinario, nel caso in cui ne ravveda la necessità ed i fondamenti del reato, condannare l'imputato alla revoca temporanea o permanente delle cariche di amministratore o moderatore.

in quanto nel caso in questione c'è l'ovvio bisogno di interpretare il passo della Legge sulla fondazione di Enti Privati ed Enti Statali "inattività nell'ente del titolare per un tempo superiore a 2 mesi, senza che questo sia motivatamente assente", cercando di capire cosa s'intende per "inattività", anche se nella Costituzione all'Art. 10 Comma 9 c'è espressamente scritto che le interpretazioni le può dare solo la Corte Suprema, in relazione anche alla precedente sentenza della stessa corte.
CITAZIONE
Costituzione, Art. 10, Comma 9
-sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);

Ringrazio anticipatamente la Corte.



Le firme necessarie: https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=33204161

Ricordo nuovamente al Giudice Gelert che non può prendere parte a questa Seduta per i motivi precedentemente esposti.

La Seduta è aperta da ora fino all'emanazione della Sentenza.
Passo la parola al Collega.



 
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Gelert Keryb
view post Posted on 24/12/2009, 15:18




Convalida delle VI Elezioni Politiche svolte in data 14-17 Dicembre 2009

CITAZIONE

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~• Sentenza della Corte Suprema •~



~• Analisi dei Fatti •~


VI Elezioni dell'Assemblea Nazionale svoltesi dalle ore 15.45 di Lunedì 14 Dicembre 2009 alle ore 15.45 di Giovedì 17 Dicembre 2009.
Legge Elettorale in vigore: Legge del 25 Agosto 2008 con modifiche aggiornate al 29 Luglio 2009 di cui è riportato interamente il testo:
CITAZIONE
Articolo 1

La precedente Legge elettorale è abrogata e sostituita in ogni sua parte dalla presente.



Articolo 2 (Aventi diritto al voto e alla candidatura)

Hanno diritto di voto i cittadini inseriti, o aventi diritto ad esserlo, nelle Liste Elettorali almeno 12 ore prima dell'apertura dei seggi.

Si possono candidare ed essere eletti:
- per la Presidenza della Repubblica, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data d’inizio delle elezioni;
- per l'Assemblea Nazionale, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data d’inizio delle elezioni.
Tutte le procedure elettorali devono essere effettuate dall'account "Vitla".



Articolo 3 (Metodo di elezione in AN)

I seggi dell'Assemblea Nazionale sono assegnati con sistema proporzionale puro Hare o dei resti più alti.
Tramite la formula Q = (V/N) (Q = quoziente di Hare, V = voti degli elettori, N = numero di seggi), si determina il coefficiente Q che servirà a stabilire il numero di voti necessari per ottenere un seggio. Quindi se un partito ottiene X voti, tramite la formula N = X/Q si potrà calcolare il numero di seggi da assegnare. Il risultato di N è spesso un numero non intero e la parte decimale rappresenta il numero di seggi che non vengono assegnati col metodo della quota.
Per completare l'assegnazione si prende la parte decimale di N rappresentante i seggi rimanenti e non assegnati dal passo precedente. Sia NI la parte intera di N. Con la formula R = X - (NI * Q) si ottengono il numero dei voti (R = il resto dei voti) che serviranno per calcolare la successiva assegnazione dei seggi. Ad ogni partito corrisponderà un numero R ordinabile in modo decrescente. Si procede quindi all'assegnazione di un seggio per partito (fra quelli rimasti non assegnati) a partire dal partito con maggior resto fino a quando non viene esaurita la disponibilità dei seggi non assegnati.



Articolo 4 (Elezione Presidenziale)

Per la partecipazione alle elezioni presidenziali, il candidato dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita", aperto dall'account "Vitla", il suo nominativo e quello del candidato vice-presidente;
b) raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 5 cittadini prima della presentazione nel topic ufficiale della candidatura. Ogni cittadino potrà firmare per un solo candidato.

E' eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene il 50% dei voti validi più uno.
Qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere tale risultato, vi sarà un ballottaggio tra i due candidati presidenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che dovesse ottenere la maggioranza dei voti nel ballottaggio sarà proclamato Presidente.
In caso di parità, il Presidente sarà votato dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.



Articolo 5 (Elezione Deputati AN)

Per la partecipazione alle elezioni legislative si potranno presentare partiti, liste di più partiti, liste elettorali non legate a partiti esistenti.

Per avanzare regolarmente le candidature si dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita" che verrà aperto da "Vitla" un simbolo 100x100 pixel, almeno 1 candidato e un programma entro l'inizio ufficiale della campagna elettorale.
b) per i partiti, esistere almeno 15 giorni prima della data d’inizio delle elezioni; per le liste di più partiti, essere formate da almeno un partito che esista da almeno 15 giorni prima della data d’inizio delle elezioni; per le liste elettorali non legate a partiti esistenti, raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 3 cittadini prima della presentazione della lista.



Articolo 6 (Votazioni)

La durata delle votazioni è di 72 ore. I sondaggi di votazione sono aperti da “Vitla” nella sezione del “Seggio Elettorale”.
Per le elezioni legislative, si vota in un unico sondaggio per la lista e il candidato. E’ anche possibile votare la lista senza esprimere la preferenza ad alcun candidato. Quindi per ogni lista nel sondaggio saranno presenti le opzioni con “Nome della lista + nome del candidato”, una per ogni candidato, e l’opzione “Nome della lista – nessuna preferenza”.
Per le elezioni presidenziali, si vota in un unico sondaggio. Le opzioni devono contenere il nome del candidato presidente e il nome del candidato vicepresidente.
In caso di ballottaggio presidenziale, questo si terrà esattamente 5 giorni dopo la chiusura delle urne del primo turno e durerà sempre 72 ore.



Articolo 7 (Campagna elettorale)

La campagna elettorale inizia 5 giorni prima dell’apertura delle urne e termina al momento dell’apertura delle urne.
La Repubblica Democratica di Vitla lascia piena libertà nei metodi di manifestazione di campagna elettorale dei partiti, movimenti, associazioni politiche e candidati presidente purché non siano lesive e dannose nei confronti di persone e valori della micronazione.
Nel periodo di campagna elettorale è vietato fare le seguenti azioni:
- offese personali ad una o più persone
- offesa alla micronazione
- offesa di altri partiti, movimenti o associazioni politiche
- intasamento della tag attraverso discussioni inerenti la campagna elettorale

L’accertamento e la censura di tali azioni spettano alla Corte Suprema.

E’ altresì vietato continuare con azioni di propaganda politica oltre il termine conclusivo della campagna elettorale.



Articolo 8 (Disposizioni di garanzia)

Le violazioni alla Legge elettorale saranno accertate e censurate dalla Corte Suprema, che accerta il suo rispetto.
Al termine delle elezioni la Corte Suprema ne legittima l'esito.
La legge elettorale non è modificabile a meno di 30 giorni dalla data delle elezioni.

in base all'Articolo 8 della presente legge la corte Suprema è chiamata a giudicare il rispetto della legge elettorale durante le votazioni e a legittimarne l'esito.

~• Contestazioni Registrate Durante e Dopo la votazione •~



A) Liste Elettorali degli aventi diritto arbitraria, non scritta dal Ministro degli Interni (responsabile di tale compito per la legge sulla cittadinanza) e non presentata nei tempi stabiliti.

B) Esclusione dalle liste elettorali per il Cittadino FGB.

C) Esclusione dalle liste elettorali per Cittadino Savoy

~• Analisi della corte Suprema •~



Punto A) Le Liste Elettorali non sono state scritte dalla Ministro degli Interni per sua mancanza/assenza, tuttavia la cittadinanza ha nominato una commissione di tre cittadini e ha partecipato interamente alla realizzazione delle liste arrivando ad una soluzione prima dell'apertura del seggio elettorale a cui hanno avuto accesso solo le persone presenti nella lista. In base all'Articolo 2 della legge elettorale
CITAZIONE
Articolo 2 (Aventi diritto al voto e alla candidatura)

Hanno diritto di voto i cittadini inseriti, o aventi diritto ad esserlo, nelle Liste Elettorali almeno 12 ore prima dell'apertura dei seggi.

Si possono candidare ed essere eletti:
- per la Presidenza della Repubblica, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data d’inizio delle elezioni;
- per l'Assemblea Nazionale, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data d’inizio delle elezioni.
Tutte le procedure elettorali devono essere effettuate dall'account "Vitla".

Non è specificato nella legge elettorale chi è l'incaricato che deve presentare la lista elettorale ma è specificato il tempo in cui essa deve essere presentata. L'incaricato viene specificato nella legge sulla cittadinanza e risulta essere il Ministro degli Interni. Tuttavia, vista l'assenza del Ministro, non è stato materialmente possibile presentare la lista in tempo ne è stato il ministro degli Interni a presentarla. In Base all'Articolo 8 della legge elettorale
CITAZIONE
Articolo 8 (Disposizioni di garanzia)

Le violazioni alla Legge elettorale saranno accertate e censurate dalla Corte Suprema, che accerta il suo rispetto.
Al termine delle elezioni la Corte Suprema ne legittima l'esito.
La legge elettorale non è modificabile a meno di 30 giorni dalla data delle elezioni.

la Corte Suprema deve esprimersi solo sulle violazioni della legge elettorale e legittimare il risultato elettorale in base ad essa per cui non risulta importante chi ha presentato la lista al fine della legittimazione dei risultati elettorali ma solo il tempo in cui essa sia stata presentata. Questa visione è ulteriormente confermata dai cittadini che hanno formato una commissione di comune accordo per sopperire alla mancanza del Ministro degli Interni. Si ritiene, per cui, di poter accettare, in via eccezionale, anche la presentazione ritardata della lista elettorale vista l'impossibilità materiale di poterla consegnare in tempo e che il ritardo non è stato tale da concedere la possibilità di accedere al seggio per i non aventi diritto al voto.

Punto B e C) In Base all'Articolo 8 della legge elettorale
CITAZIONE
Articolo 8 (Disposizioni di garanzia)

Le violazioni alla Legge elettorale saranno accertate e censurate dalla Corte Suprema, che accerta il suo rispetto.
Al termine delle elezioni la Corte Suprema ne legittima l'esito.
La legge elettorale non è modificabile a meno di 30 giorni dalla data delle elezioni.

la Corte Suprema deve esprimersi solo sulle violazioni della legge elettorale e legittimare il risultato elettorale in base ad essa. In Base all'Articolo 2 della legge elettorale

CITAZIONE
Articolo 2 (Aventi diritto al voto e alla candidatura)

Hanno diritto di voto i cittadini inseriti, o aventi diritto ad esserlo, nelle Liste Elettorali almeno 12 ore prima dell'apertura dei seggi.

Si possono candidare ed essere eletti:
- per la Presidenza della Repubblica, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data d’inizio delle elezioni;
- per l'Assemblea Nazionale, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data d’inizio delle elezioni.
Tutte le procedure elettorali devono essere effettuate dall'account "Vitla".

hanno diritto di voto tutti coloro che presentano i requisiti previsti dalla costituzione e dalla legge elettorale.
è dovere degli organi competenti l'inserire nella lista elettorale i cittadini aventi diritto. qualsiasi abuso deve essere sanzionato e punito in separata sede nei modi previsti.

Inoltre,
-sebbene non esplicitamente espresso nel codice penale, il ban impedisce nella prassi il voto. nel modo di intendere il ban, inoltre, appare palese l'intenzione di allontanare il cittadino dalla comunità a seguito di un provvedimento giudiziario;

-la presentazione "anomala" nei tempi e nei modi della lista dei cittadini aventi diritto al voto non influisce in maniera tale da inficiare la votazione. è da evidenziare tuttavia che tale modalità è deprecabile e nociva alla nazione tutta, in quanto si potrebbe facilmente prestare ad eventuali abusi. si avverte quindi la necessità di revisionare:
-la legge elettorale, per quanto riguarda i modi ed i tempi di presentazione della lista degli aventi diritto al voto;
-il codice penale per meglio definire la pena attraverso ban.

~• Conclusioni •~


Il voto e i risultati elettorali risultano legittimi

~• Risultati Elettorali •~



Aventi Diritto: 31
Votanti: 26
Affluenza (Votanti / Aventi Diritto * 100): 83,87 %

Risultati:
Sinistra Unita Vetlana: 7
Libertà Nazionale: 10
Ordine Vetlano: 9

Preferenze:
Sinistra Unita Vetlana
~ Repubblica dell'Ossola: 4
~ Nessuna Preferenza: 2
~ Comunista90°: 1

Libertà Nazionale
~ Emoned: 6
~ «Il Littore»: 2
~ Milano86: 1
~ Segretario_90: 1
~ _Il Cacciatore_: 0
~ Nessuna Preferenza: 0

Ordine Vetlano
~ Fede#91: 3
~ Flames~: 2
~ Unreal_War: 2
~ _Evans_: 1
~ matutian2: 1
~ Nessuna Preferenza: 0

Numero di Seggi da Assegnare: 7
Quoziente Hare (votanti / seggi da assegnare): 3,714285714

Seggi Assegnati Direttamente (Voti Partito / Quoziente Hare; Arrotondato per difetto):
Sinistra Unita Vetlana: 1,884615385 => 1
Libertà Nazionale: 2,692307692 => 2
Ordine Vetlano: 2,423076923 => 2

Totale Seggi Assegnati Direttamente: 5
Totale Seggi da Assegnare per i più alti resti: 2

Resti [Voti Partito - (Seggi Assegnati * Quoziente Hare)]:
Sinistra Unita Vetlana: 3,285714286
Libertà Nazionale: 2,571428571
Ordine Vetlano: 1,571428571

Seggi Assegnati per Resti:
Sinistra Unita Vetlana: 1
Libertà Nazionale: 1
Ordine Vetlano: 0

Seggi Assegnati Totali:
Sinistra Unita Vetlana: 2
Libertà Nazionale: 3
Ordine Vetlano: 2

Lista Eletti:
Sinistra Unita Vetlana:
~ Repubblica dell'Ossola
~ Comunista90°

Libertà Nazionale:
~ Emoned
~ «Il Littore»
~ Milano86

Ordine Vetlano:
~ Fede#91
~ Flames~

 
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Gelert Keryb
view post Posted on 28/12/2009, 22:02




Sentenza XXXVI Seduta della Corte Suprema in merito al ricorso del Giudice FGB per chiarimenti sulla procedura per il processo Emoned.

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~• Sentenza della Corte Suprema •~

~• Analisi dei Fatti •~

Il Richiedente è un Giudice che si è ritrovato con l'accusa che all'inizio del procedimento ha fatto notare che i denunciati erano diversi da quelli presentati nel procedimento effettivo.
Giustamente, al contrario di altri suoi colleghi, il Giudice ha aperto un ricorso a questa Corte portando i fatti e chiedendone interpretazione.
Tale interpretazione però non può fermarsi al caso singolo, ma deve procedere nel caso Generale per prevenire ulteriori avvenimenti di questo tipo.

~• Generalizzazione del Ricorso su Tutte le Denunce •~

In una qualsiasi denuncia è obbligo del denunciante specificare con precisione chi vuole denunciare e per cosa, nel caso in cui venga aperta una denuncia in cui i denunciati o i capi d’accusa sono dubbi è obbligo del Giudice richiedere che essi vengano specificati prima di aprire il procedimento.
Il Giudice è tenuto a verificare di aver ben compreso l’intento del denunciante prima di aprire il procedimento. Nel caso il Giudice non faccia ciò è diritto dell’accusa presentare richiesta di modifica, questa comunque deve essere presentata prima che inizii l’esposizione delle accuse, è compito del Giudice modificare il procedimento.
Importante è che questo deve essere deciso agli inizi del procedimento, e non a procedimento inoltrato.
E' fatto assoluto divieto al Giudice di inserire nella sentenza di un processo giudizi, opinioni o pene per reati non specificati nella relativa denuncia o per imputati non esplicitamente denunciati per quei reati.

~• Generalizzazione del Ricorso sulle Denunce per Doppio Account•~

Nel caso di denuncie per doppio account la denuncia deve intendersi alla persona e non ai vari account, comunque essi possono intervenire nei procedimenti e portare prove in quanto citati dall’accusa ed eventualmente dalla difesa. In ogni caso il giudizio deve applicarsi alla persona denunciata e non agli account implicati.

~• Sentenza sul caso specifico •~

Per quanto riguarda il caso specifico esso è un'eccezione poiché il procedimento è già in corso, la denuncia di Altas non molto è molto chiara, ed è il primo ove ciò è successo e il ricorso è stato fatto dallo stesso Giudice.
In questo caso è compito dell'accusa redarre, immediattamente, una lista chiara che specifica quali persone intende denunciare (indentificate solo con il nome dell’account che si reputa principale) specificando successivamente quali account ritiene di suo possesso (a titolo esemplificativo la lista dovrà essere del tipo ”Si denuncia A per essere possessore degli account A, B, C, D, E; si denuncia F per essere possessore degli account F, M, N, O”). E’ compito del giudice provvedere alla modifica del procedimento attuale per renderlo conforme a tali dichiarazioni e di chiamare tutti gli imputati, che sono persone differenti fino a prova contraria, alla sede processuale.

~• Modifiche al Codice Penale •~


in base all'articolo 10 comma 10 della costituzione
CITAZIONE
10. Le sentenze sugli argomenti di cui al comma 9 del presente articolo possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.

La corte suprema rileva di dover modificare l'articolo 11 del codice penale come segue:
CITAZIONE
Art.11 - Un giudice di professione non può essere chiamato a giudicare di una specifica causa se:
- E' implicato nel processo in causa.
- E' stato giudicato in precedenza colpevole per lo stesso reato che il processo deve esaminare.
- E' parte lesa danneggiata dal reato denunciato.
- E' presunto complice dell'imputato sotto accusa.
- Intrattiene rapporti di parentela con l'imputato sotto giudizio.
- E' stato condannato alla sospensione dalle cariche pubbliche.
- Si sia dimostrato palesemente ostile o favorevole nei confronti dell'imputato sotto giudizio. Nel caso ogni giudice abbia uno dei due tipi di rapporti verso l'imputato, si riterranno idonei solo quelli non ostili. Non può essere considerato atteggiamento palesemente ostile o palesemente favorevole verso l'imputato qualsiasi giudizio espresso dal giudice in una sentenza di un altro processo.
- E' stato lui stesso a denunciare il comportamento dell'imputato sotto giudizio.
Se un Giudice è contemporaneamente coinvolto come imputato o come accusa in un processo e come giudicante in un altro, il processo assegnato o aperto per secondo viene posticipato alla chiusura del primo. In caso di contemporaneità fa fede l'ordine di denuncia.

Questa modifica è necessaria per permettere allo stesso giudice di poter giudicare più volte reati simili.

~• Richieste all'Assemblea Nazionale •~


La corte notando alcune imprecisioni nel codice penale, sollevate dal caso in questione, chiede all'Assemblea Nazionale di ricontrollarlo interamente per produrre una versione che sia più precisa


Sentenza approvata con 2 voti Favorevoli e 1 contrario: LINK SEDUTA

Edited by Gelert Keryb - 29/12/2009, 13:14
 
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47 replies since 12/1/2009, 19:31   1003 views
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