| Krieg |
| | 13. Le sentenze sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi giudice della Corte Suprema. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
CITAZIONE (Altas @ 16/11/2009, 19:23) La corte suprema, valutando il ricorso presentato dal cittadino matutian in merito all'articolo 8.2 del codice penale, pubblicato in data 1/11, per quanto concerne l'obbligatorietà del rito abbreviato, considerati l'art.10 comma 7 e art.11 della costituzione, giudica incostituzionale il decreto legge esaminato. Pertanto la corte ordina l'eliminazione da tale articolo del codice penale della seguente dicitura: CITAZIONE Il rito abbreviato è inoltre obbligatorio qualora, il reato fosse uno o più dei seguenti: - cancellazione di topic, - cancellazione di messaggi, - spostamento di topic, - uso di account multipli, e nei confronti del denunciato, fosse depositata in sede di denuncia (entro 24 ore dall'apertura della denucnia) almeno una delle seguenti tipologie di prove: - screen capture del reato, confermati da più di un cittadino; (nota: si può aumentare la soglia) - log del forum, che chiunque abbia i diritti di amministrazione è tenuto a presentare entro 24 ore dalla presentazione della denuncia e che siano confermati da più di un amministratore in sede di denuncia o di processo; - indirizzi ip, che chiunque abbia i diritti di amministrazione o moderazione è tenuto a presentare entro 24 ore dalla presentazione della denuncia e che siano confermati da più di un amministratore o moderatore in sede di denuncia o di processo;
Nel caso in cui le prove non venissero confermate, viene stralciato il procedimento di rito abbreviato. Nel caso in cui le prove risultassero false, l'autore è penalmente perseguibile. L'udienza è tolta.
CITAZIONE (Altas @ 19/11/2009, 21:33) Ok, la corte suprema ha così deciso per le due settimane di carcere. Saranno esecutive da oggi fino alle 21.30 di giovedì 3 dicembre. L'udienza è definitivamente tolta. Riguardo al ricorso: CITAZIONE (Altas @ 26/9/2009, 16:34) Considerata l'assenza del presidente, in qualità di suo vice convoco per il giorno 26 settembre alle ore 21,00 la XXVI seduta della Corte Suprema, sul ricorso in appello di matutian avanzato il 2/9/2009 qui, riguardo la sentenza del Tribunale Ordinario visibile qui.Si invitano, la difesa e l'accusa ad esporre le proprie tesi o ad affidare l'incarico a qualche cittadino ben disposto. I giudici e le parti in causa saranno avvisate via mp dell'inizio del processo. Il Vice Presidente Altas Bastian dela Cohimbra
CITAZIONE
~ Sentenza della Corte Suprema Vetlana ~
Dopo attenta discussione si è giunti all'elaborazione della Seguente Sentenza nei riguardi del Procedimento d'Appello richiesto da FGB per l'accusa del Forestiero Caio Giulio Aquila. Motivazione della Sentenza: Il caso risulta essere di facile interpretazione, collocandosi in quelli contemplati dal nostro codice penale. Le offesa rivolte al forestiero Caio Giulio Aquila, espresse nella frase "lurido schifoso", sono nette e con significati puramente dispregiativi. Non sono state considerate aggravanti né, tanto meno, attenuanti di sorta al caso. La parola "mafioso", invece, è stata esclusa da quelle ritenute ingiuriose, in quanto non è possibile ritenerla tale al di là se chi la riceve sia realmente colpevole o no. La parola "mafioso", come emerso in questa sede di Giudizio, esprime esclusivamente un giudizio personale del cittadino FGB sul comportamento e le azioni del forestiero Caio Giulio Aquila, e per quanto il forestiero possa risentirsi di tale frase non è considerabile un' offesa. Si sottolinea, infine, che non risulta nemmeno essere una calunnia l'epiteto "mafioso" in quanto per la legge vetlana una calunnia presuppone che si sia denunciato qualcuno per reati di cui si era a conoscenza dell'innocenza. Pena: Essendo stato giudicato colpevole, l'imputato FGB, secondo l'art. 20 del codice penale, di ingiurie quindi offese perpetrate nei confronti di un forestiero, commesse sul territorio della Micronazione, lo si condanna a postare un topic di pubbliche scuse nei confronti di Caio Giulio Aquila, nella sezione "Piazza "13 Aprile 2008", recitante la seguente formula: "Mi scuso ufficialmente davanti al popolo Vetlano con il forestiero Caio Giulio Aquila per le offese che gli ho rivolto durante le diatribe personali avute con lui in sede d'ambasciate", senza nessuna aggiunta di faccine o qualsiasi altra cosa, oltre la firma, altrimenti la pena sarà da considerarsi nulla e quindi come se non fosse stata eseguita. Nel caso il cittadino FGB non adempisse a ciò, la pena verrà tramutata in perdita temporanea del diritto di voto attivo per un periodo di 2 mesi. Si dà quindi all'imputato un tempo di sette(7) giorni per adempire alla Pena. Considerazioni della Corte: Questo caso ha bloccato il nostro sistema giudiziario per quasi cinque(5) mesi causando enormi ritardi in tutti i procedimenti, questo è ancora più sconvolgente in quanto tutto il procedimento verteva su un'unica frase offensiva e comunque per liti private tra un cittadino ed un forestiero, per tanto si prega il forestiero Caio Giulio Aquila, ogni altro forestiero e i cittadini Vetlani di portare all'attenzione della legge vetlana solo ed esclusivamente problemi che riguardano l'intera Vitla e di risolvere privatamente le diatribe personali, in particolare si prega di usare l'accusa per turpiloquio solo quando questo è continuato nel tempo, grave e realmente fastidioso per la civile discussione. È visibile nell'udienza di Primo Grado un errore grave, in quanto non è stata presa in considerazione una richiesta da parte di una delle parti di visionare delle prove ritenute da essa fondate. La Corte ritiene necessario ribadire il Diritto Fondamentale delle parti in causa a presentare delle prove alla Corte e il Dovere della corte di valutarne l'ammissibilità e quindi di esaminarle. Infine si sottolinea che il comportamento del cittadino FGB, anche se riguardante suoi questioni private è di ostacolo alla pacifica vita micronazionale e intermicronazionale, tanto più che questi comportamenti sono stati ravvisati più volte verso più persone, per tanto si chiede al cittadino FGB di moderare questi suoi atteggiamenti e di farsi promotore di una sana discussione all'interno di Vitla senza che essa sfoci in atteggiamenti offensivi. CITAZIONE (Krieg @ 28/11/2009, 03:32) Credo, quindi, la pena possa partire da domani mattina alle ore 10:00 .
L'udienza è tolta. Riguardo il Ricorso: CITAZIONE (Repubblica dell'Ossola @ 23/6/2009, 13:46) E' convocata per il giorno primo luglio alle ore 21,00 la XIX seduta della Corte Suprema, sul ricorso in appello di FGB proposto il 17/6/2009, riguardo la sentenza del Tribunale Ordinario. La seduta, già fissata per il giorno 23.06.2009 alle ore 21,00, è stata rinviata su richiesta del ricorrente, in quanto impegnato in esami e, quindi, impossibilitato a partecipare attivamente. Il presente ricorso viene esaminato in Corte di Giustizia, al fine di permettere ad Aquila, e ad eventuali altre parti non cittadine di RDV che dovessero intervenire, di poter accedere, in quanto la sezione della Corte Suprema è accessibile ai soli cittadini. Ricordo ai colleghi il processo di primo grado al link: https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=28392924Si invitano, inoltre, la difesa e l'accusa ad un'esposizione chiara ed educata delle proprie tesi. Il Presidente Repubblica dell'Ossola
CITAZIONE ~• Sentenza della Corte Suprema •~
~• Analisi dei Fatti •~
Il Richiedente ha fatto notare come in un giudizio di Primo Grado retto dal Giudice Comunista90° non siano stati rispettati Costituzione e Codice Penale Vetlano, compiendo di fatto una grave pecca contro la micronazione tutta. Richiede, quindi, che la Sentenza di tale Procedimento venga annullata sia per quanto riguarda le sconcertanti pene rivolte all' Accusa, sia quelle rivolte alla Difesa. ~• Sentenza sul Caso •~ La Corte Suprema qui riunita, dopo un attento dibattito prima in via Pubblica, trovabile nella XXXIV Seduta, e poi in via privata tramite l'ausilio di MSN, è giunta alla conclusione che la Sentenza viola Inequivocabilmente le prerogative del Tribunale Ordinario in primo luogo punendo l'Accusa e poi dando all'Imputata una pena non contemplata nel Codice Penale. Ancor più grave, e motivo vero e proprio della seduta, è che il Giudice ha di fatto adempito al ruolo che, Costituzionalmente, è assegnato a questa medesima Corte, interpretando una norma, prerogativa di questa corte.Seppur nel testo del Ricorso sia stata presentata richiesta di annullamento della sola Sentenza, questo non è possibile poiché provocherebbe di fatto il non poter scorrere della normale Giustizia. Precisato ciò la Corte Suprema ha deciso l' annullamento dell'intero procedimento che dovrà essere nuovamente aperto con la presentazione di una nuova Denuncia, anche per i medesimi reati, nell'apposita Sezione e l'assegnazione ad un altro giudice, quando disponibile. ~• Motivazioni •~ La Corte Suprema ha notato che il Giudice Ordinario Comunista90° ha infranto in maniera netta e chiara i limiti dettati dalla sua posizione, tramutando il ruolo che ricopre da quello di Garante Imparziale, in una sorta di "Buon Giustiziere", arrivando addirittura a punire la stessa Accusa, quando di fatto la nostra Giurisdizione impone che solamente gli Imputati, avvisati, di un procedimento possano essere poi Condannati. Per quanto riguarda la Pena scelta dal Giudice Ordinario Comunista90° verso l'imputata, essa non è contemplata in nessun luogo del Codice Penale nella forma in cui è stata espressa. Ma la Corte non è di fatto qui per questa motivazione, ma è riunita perché, secondo l'articolo 10,9-B della Costituzione CITAZIONE 9. La Corte Suprema giudica a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito: [...] B- sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali; [...] ha riscontrato che il Giudice Ordinario Comunista90° ha intrapreso il ruolo di questa Corte, senza presentare nessun ricorso e, di fatto, dando una propria interpretazione assolutamente illegittima che se una norma non è ben comprensibile non ha significato, citando dalla Sentenza del Giudice di Primo Grado: Indi per cui, l'accusata si trova in fallo in quanto nell'intera legge non viene specificato cosa si intenda per inattività. Il che non è ammissibile. E quindi grazie all'articolo 10,10 CITAZIONE 10. Le sentenze sugli argomenti di cui al comma 9 del presente articolo possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione. Provvede all'annullamento del Procedimento. ~• Annotazioni e Richieste •~ Visto l'articolo 11 punto della Costituzione: CITAZIONE Articolo 11 1. Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale. 2. E’ composto da due giudici eletti dall’Assemblea Nazionale per la durata di 3 mesi. Il sistema di elezione dei due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare un cittadino. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo. 3. Sino a quando non saranno eletti i nuovi membri, i precedenti vedranno prorogati i loro poteri. 4. Per i giudici del Tribunale Ordinario valgono le seguenti disposizioni: A- possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi; B- non devono ricoprire cariche di governo durante lo svolgimento del mandato; C- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario; D- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei 2/3 dei deputati dell’Assemblea. 5. Per ogni denuncia, il Presidente della Corte Suprema nomina uno dei due giudici, tenendo anche conto eventuali conflitti di interesse. 6. L’imputato ha diritto di appellarsi contro la sentenza del Giudice Ordinario entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, alla Corte Suprema. 7. Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario. 8. Ogni altra disposizione è regolamentata dal Codice Penale e dalla legge ordinaria e più precisamente al suo punto D CITAZIONE D- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei 2/3 dei deputati dell’Assemblea. La Corte Suprema invita Caldamente l'Assemblea Nazionale di provvedere al suo dovere Costituzionale ed adempire alla sostituzione dell'attuale Giudice Ordinario Comunista90° nel minor tempo possibile, e invita la stessa ad una maggior accortezza nella scelta degli stessi. La Corte Suprema suggerisce anche all'Assemblea Nazionale di implementare Costituzionalmente alla Corte stessa la facoltà di sancire, dopo ricorso, la Costituzionalità o meno delle Sentenze di Primo Grado, poiché nell'attuale situazione questo non è possibile. In questo caso si è potuti di fatto intervenire poiché nel procedimento il Giudice ha assunto le prerogative Costituzionali della Corte Suprema. Si fa anche notare che la Corte stessa non può intraprendere, per i motivi appena esposti, azioni dirette nei confronti del Giudice di Primo Grado, seppur egli sia in fallo agli occhi della stessa. Questo è infatti compito del Tribunale di Primo Grado dopo una regolare denuncia, e solo in un ipotetico Secondo Grado diverrebbe compito della Corte Suprema. Riguardo il Ricorso: CITAZIONE (Krieg @ 21/11/2009, 21:40) Come da sentenza d'ammissibilità, che si può trovare al seguente link: #entry232251140Apro la Seduta di Merito della Corte Suprema riguardo al ricorso presentato dal Cittadino Flames~. Testo del Ricorso: CITAZIONE (Flames~ @ 18/11/2009, 13:55) Io, Flames ~, Cittadino della Repubblica Democratica di Vitla, propongo un ricorso alla Corte Suprema, in base all'articolo 10 comma 9 della Costituzione: CITAZIONE - sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali; per chiedere l'annullamento dell'intera sentenza emessa dal giudice Comunista90 nel processo contro Moonlight ( https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=33081411) in quanto sia la pena contro Moonlight sia le disposizioni contro l'accusa nelle vesti di Gelert Keryb esulano totalmente dai compiti di un giudice e risultano essere contro i principi espressi dalla nostra Costituzione, CITAZIONE Costituzione, Art. 9, Comma 2 I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente. In caso di problemi di interpretazione delle leggi i Giudici devono valutare se vi sono casi analoghi nelle sentenze precedenti e attenersi alla stessa interpretazione del precedente. In caso non vi siano precedenti e solo per questioni di corretta interpretazione del testo di legge i giudici possono sospendere il procedimento e presentare istanza di chiarificazione alla Corte Suprema. dal Codice Penale e da una precedente sentenza della stessa Corte Suprema, CITAZIONE Sentenza Corte Suprema, 19/01/2009 La Corte Suprema, applicando il suo potere di risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra organi Costituzionali, stabilisce che non vi è alcun conflitto di giurisdizione in quanto non esistono a Vitla gli organi tra i quali è stato chiesto di sentenziare le rispettive attribuzioni. Non è possibile scindere le materie civile, penale o amministrativa, poichè non esiste altro tribunale oltre a quello ordinario, che - pertanto - ha giurisdizione su tutte le materie tranne su quelle espressamente riservate alla competenza della Corte Suprema. Infatti, il comma 1 dell'art. 11 della Costituzione, che recita "Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale.", è da intendersi in un senso ampio; le controversie di carattere penale nella Repubblica Democratica di Vitla contemplano anche quelle che hanno carattere civile o amministrativo nelle altre giurisdizioni. Di conseguenza, come espresso nel codice penale, è compito del giudice ordinario, nel caso in cui ne ravveda la necessità ed i fondamenti del reato, condannare l'imputato alla revoca temporanea o permanente delle cariche di amministratore o moderatore. in quanto nel caso in questione c'è l'ovvio bisogno di interpretare il passo della Legge sulla fondazione di Enti Privati ed Enti Statali " inattività nell'ente del titolare per un tempo superiore a 2 mesi, senza che questo sia motivatamente assente", cercando di capire cosa s'intende per "inattività", anche se nella Costituzione all'Art. 10 Comma 9 c'è espressamente scritto che le interpretazioni le può dare solo la Corte Suprema, in relazione anche alla precedente sentenza della stessa corte. CITAZIONE Costituzione, Art. 10, Comma 9 -sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia); Ringrazio anticipatamente la Corte. Le firme necessarie: https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=33204161Ricordo nuovamente al Giudice Gelert che non può prendere parte a questa Seduta per i motivi precedentemente esposti. La Seduta è aperta da ora fino all'emanazione della Sentenza.Passo la parola al Collega.
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