Regolamento del Consiglio dei Ministri

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_Il Cacciatore_
view post Posted on 2/12/2008, 10:08




Articolo 1
Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica, ed è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. Il Primo Ministro e tutti i Ministri compongono il Consiglio dei Ministri.

Articolo 2
Ogni Ministro deve possedere la carica di Moderatore della propria sede Ministeriale. Il Primo Ministro è moderatore delle sezioni “Governo” e “Consiglio dei Ministri”.
In caso di assenza di un ministro, viene sostituito dal Primo Ministro, temporaneamente nominato moderatore della sezione del Ministero di cui fa le funzioni
Il Ministro della Giustizia deve possedere anche la moderazione delle sezioni “Codice Legislativo Vetlano” e “Gazzetta Ufficiale”.

Articolo 3
Il Primo Ministro convoca il Consiglio dei Ministri nei seguenti casi :
- ogni qualvolta egli lo desideri;
- su richiesta da parte di un Ministro;
- obbligatoriamente una volta al mese.
La data di inizio del Consiglio dei Ministri deve essere pubblicata nella sezione Governo in anticipo.

Articolo 4
La sede di ogni Consiglio dei Ministri avviene all'interno della sezione "Consiglio dei Ministri".
La sezione Consiglio dei Ministri è ristretta alla visione e all'interventodei componenti del governo, del Presidente e del Vice Presidente.
La seduta del Consiglio dei Ministri deve avere indicativamente le seguenti fasi: presentazione proposte, discussione proposte, votazione proposte.
Le proposte possono essere proposte di decreti, proposte di legge, proposte di modifica costituzionale, proposte di mozioni sulla linea da tenere riguardo un ministero o l’intero governo.
Si può derogare a questa linea in caso di necessità, su decisione del Primo Ministro, che – inoltre – decide la tempistica e le modalità di voto.
Tutte le proposte presentate e discusse nel corso del C.d.M. devono essere messe in votazione, contemplando le opzioni “Favorevole”, “Astenuto” e “Contrario”.
Una proposta viene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi Favorevoli.

Articolo 5
Al termine di ogni Consiglio dei Ministri, il Primo Ministro presenta le proposte di legge (ordinaria e costituzionale) approvate dal C.d.M. nel topic “Proposte del Governo” in Assemblea Nazionale.
Entro due giorni dal termine del Consiglio dei Ministri, il topic in cui si è svolto verrà spostato dal Primo Ministro nella sezione “Governo”, in modo tale da essere visibile da tutta la cittadinanza.

Articolo 6
A partire dall’entrata in carica del Governo, ottenuta la fiducia, ogni 30 giorni è compito di tutti i ministri, nella propria sede, indicare alla cittadinanza quello che è stato fatto nella loro veste di ministri.
Nel caso un ministro non provveda, è dovere del Primo Ministro sopperire alla sua mancanza e illustrare quello che è stato fatto dal Governo in quel determinato ambito.

Articolo 7
Il presente regolamento è modificabile dal Consiglio dei Ministri a maggioranza assoluta dei votanti.
Le modifiche approvate non necessitano di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e entrano in vigore con la pubblicazione nel Codice Legislativo da parte del Ministro della Giustizia.

Edited by magic.anna - 6/12/2010, 15:33
 
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