Rinvio leggi

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emoned
view post Posted on 10/11/2008, 15:15




Questo topic sarà la sede in cui saranno pubblicate le leggi approvate dall'Assemblea Nazionale che però deciderò di rimandare all'Assemblea scritta per i motivi che espliciterò.
 
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emoned
view post Posted on 12/11/2008, 16:27




PDL sulla fondazione dei Partiti, Movimenti e Associazioni politiche

CITAZIONE
Articolo 1
Per poter fondare un partito, un movimento o un'Associazione politica bisogna presentare la propria richiesta in sede del Ministero degli Interni nell'apposito topic denominato "Fondazione Partiti, Movimenti e Associazioni politiche"
Il Ministro degli Interni in cogestione con il Ministro della Giustizia, provvederanno alla sua apertura se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
- Avere tre (3) Cittadini vetlani, compreso il fondatore, che "firmino" per la sua creazione.
- Presentare un nome per chi prenderà responsabilità delle sezioni assegnate alla congregazione.
- Che almeno uno dei tre membri fondatori sia presente, ed attivo, da almeno 1 mese.
- Disporre di uno statuto di partito.

Lo statuto deve sposarsi con i valori della Repubblica Democratica di Vitla richiamati nella Costituzione e non deve essere in contrasto con essi.
Lo statuto non deve essere in contrasto con il Codice Penale Vetlano.
Ogni richiamo a principi antidemocratici, di terrorismo e dittatoriali saranno denunciati dal Ministro della Giustizia, in sede di giustizia con l'accusa di tentativo di rovesciamento dell'ordine democratico.

Articolo 2
Il Ministro degli Interni, deve verificare che:
- Il fondatore, dopo l'apertura del partito, disponga di un emblema per il proprio partito che verrà affisso all'ingresso della sezione di partito.
- Le sue dimensioni dovranno essere non superiori a 100px x 100px.
- Non dovrà avere contenuti esplicitamente violenti o di sfondo sessuale e non dovrà appartenere a nessun altro partito, sia per quanto concerne Vitla che altri stati, se non avuta precisa deroga dal fondatore del primo partito.
- Se per un periodo maggiore di quattro (4) settimane esso rimarrà con meno di tre iscritti, verrà cancellato e la sezione sgombrata.

Se una di queste condizioni venisse a mancare, il Ministro degli Interni ha l'obbligo di chiudere il partito, movimento o associazione politica e, in caso di periodo elettorale, escluderlo dalle elezioni.

Articolo 3
Il partito, movimento o associazione politica ha diritto a:
- Partecipare liberamente alle elezioni dopo una settimana [7 giorni] dalla propria fondazione.
- Una sezione pubblica, una privata.
- Una carica di Moderatore purchè il componente scelto come moderatore abbia i requisiti definiti all'articolo 3 bis, e venga approvato tramite referendum le cui modalità sono definite dall'articolo 7.
- Manifestare le proprie appartenenze politiche attraverso propaganda e campagna elettorale.

I Requisiti per per la moderazione di un partito sono:
- non avere condanne penali a proprio carico.
- non aver perso la moderazione in altre sezioni per violazioni.
- essere cittadino di vitla da almeno trenta (30) giorni.

la decandenza di questi requisiti comporta l'immediata revoca della moderazione.
altre cause di revoca della moderazione sono:
- cancellazione di post all'interno dello spazio concesso al partito
- cancellazione di interi topic senza preavviso o senza motivazione
- modifiche del contenuto di post
- eseguire azioni che esulano dai propri poteri definiti dall'articolo 6 della presente legge.

Articolo 4
La sezione privata del partito, movimento o associazione politica è destinata a ospitare discussioni segrete, dove ogni membro componente potrà parlare liberamente delle direttive di partito.
In caso di scioglimento del partito, movimento o associazione politica le discussioni nella sezione privata dovranno essere eliminate e non rese visibili.
La sezione pubblica è utilizzata come "facciata" dove dovranno essere postati:
- Statuto
- Programma
- Topic per potersi iscrivere al partito
- Lista aderenti al partito
- Discussioni varie [non off-topic]

Articolo 5
Il partito, movimento o associazione politica dovrà essere posto come sottosezione della sezione "Partiti, Movimenti e Associazioni politiche" nella categoria "Repubblica Democratica di Vitla".
Il partito, movimento o associzione politica abbandonerà la sua posizione solo per preciso ordine del partito, movimento o associazione politica in seguito a scioglimento.
La rimozione dalla sua posizione potrà essere effettuata in seguito ad una inattività di trenta giorni (1 mese).
La segnalazione di rimozione è di competenza del Ministero dell'Interno.

Articolo 6
La moderazione, come citato nell'articolo 3 è un diritto del partito, movimento o associazione politica.
La moderazione sarà concessa ad un elemento del partito, movimento o associazione politica a condizione che ne abbia i requisiti e venga approvato tramite referendum popolare come definito dall'articolo 7.
Nel caso in cui non ci sia alcuna unità di moderazione il partito, movimento o associazione politica può chiedere aiuto agli Admin della Repubblica Democratica di Vitla.
I moderatori avranno potere sulla sezione pubblica e privata del proprio partito, movimento o associazione politica.
Il potere dei moderatori nella gestione della sezione del partito nella gestione dei Topic e della sezione potra essere attuato solo nei seguenti modi: chiudere e aprire topic, classificarli importanti o declassificarli, richiederne lo spostamento in archivio, spostarli dalla sezione pubblica a quella privata e viceversa, rinominarli.

Articolo 7
I moderatori di partito sono scelti dal partito stesso ma devono essere approvati tramite referendum popolare a suffraggio universale.
Il referendum deve essere confermativo e dare la possibilità di astenersi.
Il moderatore sarà considerato approvato se i "si" saranno il 50%+1 dei votanti, al fine di calcolare il 50%+1 saranno considerati votanti i voti astenuti.

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 4 favorevoli, 1 astenuto e 1 contrario in data 12/11/08 nella VI seduta della I legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni:
Non solo condivido quanto espresso da parte del deputato Repubblica dell'Ossola in seduta, ovvero che sottoporre la scelta dei moderatori al vaglio della maggioranza vorrebbe dire venir meno al rispetto dei diritti delle minoranze, che senza l'approvazione della maggioranza non potranno avere moderatori per i loro partiti, ma anche considero - come ricorda qualcuno espressi in Repubblica di Vitla illo tempore - le sezioni dei partiti alla stregua di proprietà privata, da cui uno se vuole può cancellare post di provocazione o sgraditi. E' come se nella sezione di, non so, Forza Italia entrasse uno a dire che il comunismo è bello perchè tutti sono contenti (esempio banale e semplificatore). E' diritto degli iscritti alla sezione cacciare via quello!
Quindi nella fattispecie non condivido, oltre all'articolo 7, anche l'articolo 3 quando dice "la decandenza di questi requisiti comporta l'immediata revoca della moderazione.
altre cause di revoca della moderazione sono:
- cancellazione di post all'interno dello spazio concesso al partito
- cancellazione di interi topic senza preavviso o senza motivazione"

Auspico una maggiore discussione della Proposta di Legge in Parlamento, magari in una seduta apposita senza altri argomenti, e ovviamente in una modifica del testo della legge.


F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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emoned
view post Posted on 29/11/2008, 15:32




Ufficializzazione dei seguenti tre siti :

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 6 favorevoli in data 22/11/08 nella IX seduta della I legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni:
Non ho capito perchè ne servano due di siti. Inoltre in questa forma non ha senso avere dei siti. E' necessario che ci sia una legge che stabilisca:
- chi li debba usare
- cosa ci debba essere scritto
- a che cosa servano
- chi si occupi del loro aggiornamento;
Altrimenti rimangano solo dei link di cui si potrebbe abusare in futuro.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned








Proposta Riassetto Circolo Ricreativo Vetlano:

CITAZIONE
Articolo 1: Le sezioni: "musica", "grande e piccolo schermo" e "sport" vengono integrate nella sezione "libera chiacchiera".
Tutti i topic contenuti nelle sezioni da integrare vengono spostati nella sezione integrante.

Articolo 2: La sezione "storia" viene integrata nella sezione "Approfondimenti".
Tutti i topic contenuti nella sezione da integrare vengono spostati nella sezione integrante.

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 3 favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti in data 22/11/08 nella IX seduta della I legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni:
Credo che nel caso in cui questa legge venisse attuata, le sezioni si trasformerebbero in un grandissimo marasma senza capire nulla.

F.to

Il Presidente della Repubblica
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emoned
view post Posted on 22/12/2008, 19:57




Proposta Email ufficiali del Governo

CITAZIONE
Email ufficiali del Governo :
ogni ministero e il Presidente della Repubblica sarà munito di email propria

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 5 favorevoli e 1 astenuto in data 14/12/08 nella XIII seduta della I legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni:
Ritengo inutile e quindi non necessaria. Abbiamo troppe leggi, pensiamo ad applicare quelle.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned

Proposta di apertura Sala Convegni "Leonardo da Vinci"

CITAZIONE
Proposta di apertura Sala Convegni "Leonardo da Vinci"

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 5 favorevoli e 1 astenuto in data 14/12/08 nella XIII seduta della I legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni:
idem come sopra, inoltre servirebbe specificare un po' di più.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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emoned
view post Posted on 15/1/2009, 15:39




PDL Carta delle Leggi

CITAZIONE
Articolo 1
E' istituita la "Carta delle Leggi".

Articolo 2
Essa consiste in una sezione in rilievo nella categoria "Repubblica Democratica di Vitla" in cui il Ministro della Giustizia si occupa di scrivere l'elenco completo delle leggi in vigore della micronazione, via via aggiornandole in seguito a modifiche, abrogazioni e approvazioni di nuove leggi da parte dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 3
Ogni legge deve essere posta in un topic chiuso con la legge in vigore.
La legge può essere scritta anche in lingua vetlana con rispettiva traduzione.

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 7 favorevoli e in data 14/01/08 nella IV seduta della II legislatura.


Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni:
la rinvio semplicemente per un errore tecnico, in quanto non può esistere una "sezione in rilievo". Questo errore deriva dal fatto che la legge in prima istanza prevedeva un topic in rilievo, con l'emendamento è diventato sezione in rilievo.
Suggerisco, peraltro, per non appesantire ulteriormente, di mettere la carta delle leggi come sottesezione della Gazzetta Ufficiale.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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emoned
view post Posted on 26/1/2009, 17:47




Modifica Legge sulla Cittadinanza



CITAZIONE
Articolo 1
Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietata la pluri-cittadinanza.
Ottengono la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla tutti coloro che non hanno cittadinanze in altre micronazioni o entità che di definiscono tali, richiedendola usando la seguente formula nell’apposito topic:
“Richiedo la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla giurando fedeltà alla micronazione, accettando e condividendo la Costituzione ed i principi in essa espressi.
In fede
[nickname]”

Articolo 2
E’ istituito un Anagrafe con lo scopo di monitorare l’attività dei cittadini Vetlani e di eseguire le modifiche da fare circa lo stato della Cittadinanza dei Vetlani.
L’Anagrafe è un ente statale che risponde al Parlamento delle sue azioni, non dipende dal governo.
E’ istituita una sezione “Anagrafe” tra le Istituzioni.

Articolo 3
L’anagrafe è guidato da un Responsabile, eletto dal popolo ogni quattro (4) mesi. Per potersi candidare è necessario essere cittadini da almeno 15 (quindici) giorni; per essere eletti è necessario ottenere più voti degli altri candidati. Il Responsabile dell’Anagrafe è moderatore della sua sezione e delle sottosezioni. Nomina un (1) suo collaboratori più uno se lo ritiene necessario , uno dei quali deve essere un candidato al ruolo del Responsabile che non è stato eletto. Nel caso in cui vi sia stato un solo candidato o gli altri candidati rifiutino tutti questo ruolo, il Responsabile può nominare i due collaboratori tra tutti i cittadini Vetlani.
I collaboratori lo sostituiscono in caso di assenza e lo coadiuvano nello svolgere il proprio lavoro.
La carica di Responsabile dell’Anagrafe è incompatibile con qualsiasi incarico governativo.
L’anagrafe contiene un topic dove è possibile richiedere la cittadinanza, uno in cui è possibile segnalare assenze, uno in cui è possibile chiedere la revoca della propria cittadinanza e uno in cui il Responsabile dell’Anagrafe fa notare la scadenza dei limiti temporali che comportano un cambiamento nello stato della cittadinanza o la sua revoca. Il responsabile dell’Anagrafe esegue tutti i provvedimenti che portano un cambiamento dello stato di cittadinanza (revoca e cambio tipo) o la concessione di una nuova cittadinanza.. Il Responsabile, nell'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato a richiedere ai cittadini la presentazione dell'ultimo post effettuato. In caso di una situazione dubbia, il Ministro dell'Interno può richiedere al Responsabile di riesaminare la situazione nel caso ritenga ci siano errori, ma in caso di conferma dell’esito, è obbligato a formalizzare il cambiamento entro 5 giorni pena la decadenza dal Ministero.

Articolo 4
Nel caso in cui la forma della richiesta di cittadinanza non sia conforme a quanto espresso all’articolo 1 di questa legge, il Responsabile dell’Anagrafe si fa carico di respingere la richiesta e di comunicare al richiedente la forma corretta al fine di ottenere la cittadinanza. La richiesta è da ritenersi valida solamente se scritta nel topic "Richiesta di Cittadinanza", in Anagrafe, e dev'essere esaminata in un tempo limite di dodici (12) ore. Fuori questo limite saranno autorizzati ad intervenire i collaboratori.

Articolo 5
Nel primi 7 (sette) giorni successivi all’ottenimento della cittadinanza si è “Cittadini minorenni”. Questo limite può essere alzato o abbassato dal Responsabile dell'Anagrafe in base all'attività del richiedente; il Responsabile dell'Anagrafe può rifiutare per una sola volta una richiesta di avanzamento di stato in caso ritenga l'inattività grave. I Cittadini minorenni hanno gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini, fatto eccezione il diritto di voto, di impresa (non possono creare enti privati o partiti) e non è loro consentito di iscriversi a partiti. Se in questo periodo si sono mostrati attivi ed interessati, potranno fare richiesta di una Cittadinanza Attiva in modo da acquisire tutti i diritti previsti dalla Costituzione e dalle leggi.
In caso di inattività continuata per almeno quindici (15) giorni senza preannuncio di assenza quantificata nell’apposito topic, la Cittadinanza Attiva diventa Cittadinanza Passiva. Al fine della valutazione della presenza attiva, vengono equiparati ai post inviati nel territorio della Repubblica Democratica di Vitla anche quelli inviati nel territorio di altre Micronazioni da cittadini che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato dai competenti Organi della Repubblica (ambasciatori, delegati a trattative, ministri ecc.).Purchè tali post siano inerenti allo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale Un Cittadino passivo perde il diritto di voto. La Cittadinanza Passiva può durare al massimo per sessanta (60) giorni, terminati i quali, la cittadinanza viene revocata in qualsiasi sua forma.
E' compito del Responsabile dell'Anagrafe avvisare l'imminente cambio di stato al trascorrere dei due terzi (2/3) del periodo di inattività che lo comporta, tramite messaggio privato o altre modalità ritenute più opportune.
Nel caso in cui un Cittadino Passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la Cittadinanza Attiva. Per ottenerla, deve attendere un periodo di cinque (5) giorni nei quali deve mostrarsi partecipe.

Articolo 6
Il periodo di assenza giustificata complessiva in dodici (12) mesi può essere di massimo 120 gioni. Con la perdita della cittadinanza si perdono tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica.
Un cittadino qualora si ripresentasse nella Repubblica Democratica di Vitla dopo un lungo periodo di inattività che ha portato alla revoca della propria cittadinanza oppure dopo una richiesta di revoca della propria cittadinanza, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.

Articolo 7
Non saranno accettate richieste di cittadinanza da parte di ex-cittadini che hanno perso la cittananza, sia per perdita che per richiesta di revoca, per tre (3) volte, l'articolo 7 non avrà valore sulle perdite di cittadinanza avvenute prima dell'entrata in vigore della legge

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 5 favorevoli e 2 astenuti in data 23/01/08 nella VIII seduta della II legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni:
all'articolo 3 non è affatto chiara la modifica sui collaboratori, prima si parla di uno poi resta inalterato il testo precedente in cui se ne citano 2. Sempre allo stesso articolo si parla di una formalizzazione che dovrebbe fare il ministro, che però è stato esautorato di questa competenza dalla modifica dell'art.2.
Non ha logica la modifica all'articolo 5, in quanto è il cittadino stesso che deve chiedere di diventare cittadino maggiorenne, quindi se non vi è un tempo preciso non sa quando può farlo! Se allora vogliamo dare discrezione al resp. cittadinanze, lo scatto deve diventare automatico.


F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned

 
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emoned
view post Posted on 7/2/2009, 22:31




Modifica Legge sulla Cittadinanza - Inserimento nuovo articolo

CITAZIONE
Articolo 6 - bis
Una volta ogni dieci(10) giorni è obbligo di ogni cittadino firmare(con il nick) la propria presenza nel topic “Firme della Cittadinanza”. Qualora il cittadino contravvenga a questa norma deve provvedere, dopo l’apposito richiamo del Responsabile delle Cittadinanze, alla firma entro e non oltre il terzo giorno successivo al decimo. Qualora il cittadino si dimostri recidivo è dovere del Responsabile delle Cittadinanze - o in sua assenza del Vice Responsabile - comunicare l’illecito alla cittadinanza, che prenderà successivamente gli appositi provvedimenti disciplinari tramite gli organi della Repubblica.
Il topic "Firme della Cittadinanza" verrà creato dopo l'approvazione della legge.

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 6 favorevoli e 1 contrario su 7 votanti in data 05/02/08 nella XIII seduta della II legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni: è una legge che allontanerà i cittadini dal partecipare alla vita della micronazione, in quanto lo vedrebbero come un lavoro per il quale devono timbrare il cartellino. E' illiberale nella sua concezione e nei suoi effetti.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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emoned
view post Posted on 19/2/2009, 15:37




Proposta sull'Esercito Vetlano

CITAZIONE
[EV] Esercito Vetlano
L'Esercito Vetlano è l'organo garante della democrazia e della libertà di ogni cittadino e istituzione presenti sul territorio della micronazione. Le forze armate hanno a disposizione i mezzi necessari per garantire tutti i principi fondamentali scritti sulla costituzione, facendosi carico di vigilare su di essi poichè rimangano simbolo di unità e democrazia.
L'Esercito è un organo indipendente e incondizionabile composto da 4 incarichi, più un supervisore:
-Comandante della Difesa:
[Admin]
Eletto tramite votazione, tra i candidati offertosi, dall'Assemblea Nazionale, sono richieste conoscenze medio-alte di Programmazione Web, per poter interagire al meglio con i problemi di codice, ed in casi di attacchi pesanti alla stessa struttura della Micronazione.
-Comandante in Seconda:
[Moderatore Globale]
Membro scelto, in caso di necessità, fra i membri dell'esercito ordinario tramite votazione, potrà entrare in azione in periodi di forte affluenza di spammers, o in caso di assenza prolungata del Comandante.
-Soldato Scelto:
[Moderatore]
Membro ordinario della difesa che avrà il compito di vigilare una o più sezioni della micronazione.
Oltre a moderare, ha il compito di warnare gli utenti indisciplinati, anche nelle sezioni fuori al suo controllo.
-Soldato Semplice:
[Nessun Potere]
Guardie civili con il compito di sorvegliare il forum e di segnalare tempestivamente ad un Soldato Scelto la presenza di spam, offese o quant'altro sia ritenuto dannoso dal Codice Penale.

Il supervisore ha il solo compito di controllare l'operato, comprese le indagini, dell'Esercito. Per permettergli di svolgere al meglio il suo incarico, avrà accesso a qualsiasi sezione governativa e militare, compreso il forum esterno d'indagine.
Nel caso in cui il controllo del supervisore portasse al ritrovamento di irregolarità, egli ha il dovere di rendere pubblica la stessa attraverso una denuncia alla magistratura vetlana.
Il supervisore è votato dalla cittadinanza, attraverso sondaggio popolare, dev'essere simbolo di imparzialità, non può avere legami politici con partiti e/o movimenti e la sua carica è incompatibile con qualsiasi altra carica governativa, fatta eccezione per i magistrati.

Le promozioni di grado sono a discrezione del Comandante della Difesa.

[A] Metodo d'Arruolamento
La leva è esclusivamente di tipo volontario, senza distinzione alcuna per razza, sesso o religione.
E' richiesto il superamento di un test, scelto dal Comandante e approvato dall'Assemblea Nazionale.

[SysW] Sistema Warn
Il sistema d'Avvertimento è un sistema di rapida disciplinazione dei membri sovversivi dove i warn potranno essere dati solo ed esclusivamente in caso di "comportamenti lievi" puniti dal codice penale.
Al raggiungimento del terzo warn, si incorrerà in una regolare denuncia da parte dell'Esercito Vetlano contro l'individuo, ove il soldato denunciante, farà in modo di trovare tutte le prove necessarie, presentandole alla magistratura che procederà con un regolare processo.
I warn scalano automaticamente al raggiungimento di quattro settimane dall'ultimo dato e devono essere registrati in un topic di pubblico dominio con segnati: la data dell'avvenimento, il link al profilo dell'utente ed un quote con la frase/azione sotto accusa.

[SECUR] Prevenzione, difesa, sicurezza
L'Esercito Vetlano, oltre al sistema dei warn, ha altri compiti fondamentali, qui elencati:
- Prevenzione:
Per prevenzione si intende tutti i tipi di indagini che l'esercito è autorizzato a fare su istituzioni, enti, forestieri, cittadini e stessi membri dell'Esercito Vetlano.
Se l'indagine porta ad un riscontro positivo, l'Esercito ha l'obbligo di denunciare la figura indagata portando tutte le prove trovate, senza doverne motivare il metodo d'acquisizione.
- Difesa:
La difesa della patria è il principale scopo per cui è nato questo Esercito e si sviluppa nella cancellazione dello SPAM, nella denuncia di ogni reato osservato, e nell'imparzialità di come questo avvenga.
-Sicurezza:
Un'altro importante compito è quello di proporre sistemi di sicurezza in modo tale che tutti i buchi, sia a livello legislativo sia a livello informatico, siano protetti da possibili attacchi, interni o esterni che siano.

[TM] Tribunale Militare
In caso un cittadino accuserà un membro dell'Esercito Vetlano di parzialità o di usare i propri poteri per avvantaggiare sé stesso o altri individui o partiti ocongregazioni (esplicite o segrete che siano), tale soldato verrà convocato dinnanzi al Tribunale Militare, composto da tutti i membri dell'Esercito riuniti, con l'inserimento di un giudice esterno, scelto secondo le norme vigenti in materia. Dopo un'attenta esposizione dei fatti si procederà alla votazione segreta che porterà all'assoluzione o alla condanna dell'imputato.
La sentenza del tribunale militare è inapellabile, in nessun caso, ma sopratutto è insensibile a grazie o indulti concessi dal Ministro della Giustizia.
Nel caso in cui fosse lo stesso supervisore ad essere indagato, le prove raccolte dalle indagini devono essere inviate privatamente alla Corte Suprema che deciderà se approvare o far decadere le indagini.

[CEV] Consiglio dell'Esercito Vetlano
L'Esercito Vetlano ha autonomia organizzativa attraverso un proprio consiglio composto da tutti i membri, esclusi i soldati semplici, riuniti dal Comandate della Difesa.
Il Consiglio si riunisce nella sezione "Consiglio di Sicurezza", ha facoltà di organizzare la struttura, i regolamenti e i codici dell'Esercito. Il voto del Comandante, o del Vice in caso di sua assenza, ha valore doppio in caso di parità.
L'Esercito, inoltre, disporrà di un forum esterno privato per pubblicare le indagini interne.

Disposizioni finali
- Il ruolo di militare è incompatibile con altre cariche pubbliche e con l'appartenenza a partiti politici e/o liste civiche.
- Ogni membro dell'Esercito è tenuto ad esibire in firma la userbar dell'Esercito con scritto nick e grado militare, fatta eccezione per il supervisore.
- La userbar sarà creata tramite bando pubblico.
- Tutti i membri delle forze armate devono far parte del gruppo "Esercito Vetlano".
- Il test d'arruolamento è a discrezione del Comandante e dev'essere l'unico, insieme al supervisore, a conoscerne le risposte.
- EV è la sigla ufficiale dell'Esercito Vetlano e dunque può essere usata anche nei documenti governativi.
- La sezione "Consiglio di Sicurezza" è uno spazio accessibile da tutti, in cui i membri del Consiglio sono gli unici con la facoltà di scrivere nella sezione.
- Il simbolo, l'inno e qualsiasi altra dimenticanza potrà essere scelta tramite bandi pubblici.

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 3 favorevoli e 2 astenuti e 2 contrari su 7 votanti in data 14/02/08 nella XIX seduta della II legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni: Credo che si debba discutere ancora di questa proposta, anche in luce del fatto che non abbia ricevuto la maggioranza assoluta dei consensi favorevoli.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned

 
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emoned
view post Posted on 1/3/2009, 18:37




Istituzione degli Award della Repubblica Democratica di Vitla



CITAZIONE
Articolo 1
Gli Award della Repubblica Democratica di Vitla è una manifestazione goliardica che rende partecipe, esclusivamente, tutta la Cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla.
La sopra detta manifestazione non è oggetto di schernimento nei confronti di nessun Cittadino.

Articolo 2
Gli Award della Repubblica Democratica di Vitla è una manifestazione organizzata e gestita interamente dal Ministero della Cultura e dal Ministero dello Sviluppo e della Propaganda.
I due Ministeri dovranno decidere insieme modalità e pubblicizzazione della manifestazione da effettuare obbligatoriamente in territorio vetlano.

Articolo 3
Gli Award della Repubblica Democratica di Vitla verrà organizzata il 13 Aprile, giorno di festaggiamento della nascita della Repubblica Democratica di Vitla, di ogni anno.
Gli Award della Repubblica Democratica di Vitla possono essere organizzati anche in data diversa dal 13 Aprile, purchè il motivo sia motivato e deciso all'unanimità dall'Assemblea Nazionale.
La data dell'organizzazione degli Award della Repubblica Democratica di Vitla può essere cambiata con voto unanime del Consiglio dei Ministri.

Articolo 4
Gli Award della Repubblica Democratica di Vitla sono composti dalle seguenti categorie :

- Miglior Cittadino della Repubblica
- Miglior Cittadina della Repubblica
- Il Vetlano dell'Anno
- Miglior Ministro della Repubblica
- Miglior Ente Privato della Repubblica
- Il Bobo d'Oro

Ad ogni categoria non c'è bisogno di iscriversi, ma saranno inclusi tutti indistantamente.

Articolo 5
Le modalità di scelta dei migliori di ogni categoria sarà fatto tramite sondaggio in Seggio Elettorale tramite una votazione di 72 ore.
Il sondaggio sarà aperto e chiuso dall'Account Vitla.

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 7 favorevoli su 7 votanti in data 27/02/08 nella XXVI seduta della II legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni: la legge istituisce una cosa divertente e che può creare una sorta di manifestazione divertente e che crei un'identità micronazionale.
Tuttavia ho dei rilievi, in particolare l'art. 5. Credo che il seggio elettorale sia una sezione adibita solo ad elezioni e referendum, e non è il caso di intasarla con troppe votazioni. Quindi suggerisco di modificare la legge mettendo le votazioni in cittadinanza riunita. Poi, "bobo" è un termine regionale che credo si conosca solo in Toscana e dintorni...
Inoltre, suggerirei di aggiungere il miglior avatar e di fare una sorta di selezione prima delle votazioni tra tutti. In ogni caso queste sono solo mie opinioni, in particolare rinvio per l'articolo 5.


F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned

Legge sulla Sicurezza Nazionale Vetlana


CITAZIONE
Articolo 1
Viene creata la polizia Vetlana. Essa ha il compito di vigilare sulla sicurezza della Micronazione.
Articolo 2
La Polizia è comandata dal Ministro degli Affari Interni.
La Polizia ha 2 divisioni : Reparto Vigilante e Reparto Investigativo
Articolo 3
Il reparto Vigilante è composto da un Responsabile (che possiede la carica di Moderatore Generale) e da un Vice. Essi tengono protetto da attacchi Spam la micronazione. Esso può solo spostare in una sezione apposita i messaggi incriminati in attesa di processo. Il vice entra in azione in caso di assenza del suo superiore.
Articolo 4
Il reparto Investigativo è il reparto atto a fare le investigazioni. Esso è composto da un capo che risponde per le azioni compiute e da membri che lo coaudiovadano nei suoi compiti. Esso possiede una sezione privata per condurre le indagini.
Articolo 5
Per regolare il funzionamento dei corpi, il Ministero degli Interni elabora un regolamento entro 10 giorni dall'approvazione di questa legge, che dovrà essere approvato della Assemblea Nazionale e avrà valore di legge.

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 4 favorevoli e 3 contrari su 7 votanti in data 27/02/08 nella XXV seduta della II legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni: nel merito non sono nemmeno troppo contrario, ma il clima con cui si è discussa questa legge e il risicato risultato delle votazioni renderebbe questa legge un'imposizione di una parte sull'altra. Quindi la respingo, e credo che vi sia la necessità di far passare un po' di tempo prima di legiferare su questo argomento.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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emoned
view post Posted on 15/3/2009, 22:18




Legge sul Sistema Giornalistico e delle Case Editrici

CITAZIONE
Articolo 1
La libertà di stampa, nella Repubblica Democratica di Vitla, è garantita e difesa dalla seguente legge e dalla Costituzione ed essa è diritto fondamentale di ogni Cittadino e non è possibile sottoporla a censura preventiva o a sua limitazione.

Articolo 2
La libertà di stampa quando sfocia in eventuali violazioni della legge, quali ingiurie o diffamazioni, possono essere accertate esclusivamente dalla Magistratura.
Nel caso in cui un articolo di giornale di una qualsiasi testata giornalistica vada in offesa della morale e del buon costume si può procedere al sequestro e all'eleminazione di ogni copia dopo la pubblicazione solo dopo il decorso della Giustizia.
In questo caso il Tribunale Ordinario può aprire un processo solo dopo denuncia e decretare la cancellazione dell'articolo incriminato.

Articolo 3
Le testate giornalistiche sono degli enti, dunque persone giuridiche e in quanto tali vengono classificati in pubblici o privati.
Esse hanno diritto ad una sezione pubblica che dovrà essere posta nella categoria "Edicola della Repubblica".
La sezione può essere rifiutata e il proprietario della testata giornalistica deve dichiarare le modalità di divulgazione.

Articolo 4
Le testate giornalistiche pubbliche sono così suddivisi:

- Canali d’informazione diretta statale
- Giornali con compartecipazione statale.

I primi sono sotto la diretta gestione statale e la loro regolamentazione è data dal Governo[es. Gazzetta Ufficiale o altro organo di informazione diretta statale].
I secondi sono Enti Pubblici gestiti da un privato incaricato, con la compartecipazione statale alla sua realizzazione e gestione. Il titolare è scelto su indicazione non vincolante del Ministero della Cultura.

Articolo 5
Le testate giornalistiche private sono gestite a discrezione del proprietario. Esso ne decide le modalità di gestione delle risorse umane e materiali del giornale stesso. Ne indica la successione, sospensione ed eventuale chiusura.

Articolo 6
Ogni testata giornalistica che sia pubblica o privata è tenuto ad essere registrato, su responsabilità del Ministero della Cultura, sull’Albo dei Giornali e i suoi giornalisti registrati all’Albo dei Giornalisti.
L’Albo dei Giornali e l’Albo dei Giornalisti sono sotto la diretta gestione del Ministero della Cultura e indicano quei giornali e i loro giornalisti dipendenti in attività.
L'Albo dei Giornali e l'Albo dei Giornalisti è aperto e gestito dall'Account Vitla.

Articolo 7
Ogni testata giornalistica privata dovrà effettuare un Dichiarazione d’Attività dove indicherà la modalità di produzione, classificata nelle seguenti categorie: annuali/periodici, mensili, quindicinali, settimanali, quotidiani.
Nel caso la testata giornalistica risulti inattiva, per un periodo superiore a quello indicato nella Dichiarazione d’Attività sottoscritta dal titolare, questa è da considerarsi testata giornalistica inativa. Se il titolare riporta in attività la testata giornalistica, entro un mese dall'ultima uscita, essa ritorna ad essere attiva.
La chiusura efettiva della testata giornalistica privata sarà effettuata al secondo mese di inattività.
In caso di chiusura essa sarà archiviata secondo le disposizioni della Legge sugli Archivi Nazionali Vetlani.

Articolo 8
Le testate giornalistiche sia private che pubbliche potranno essere in qualunque formato purché la loro impostazione sia conforme al primario obbiettivo d’informare i lettori.

Articolo 9
Le testate gornalistiche partitiche sono particolari enti privati gestiti non da un privato, bensì dai partiti, movimenti o associazioni politiche. A loro non è richiesta nessuna imparzialità nell’informazione, bensì possono assumere pienamente i connotati politici che rappresentano e il loro punto di vista.

Articolo 10
Le Case Editrici della Repubblica Democratica di Vitla sono intese come mezzo di divulgazione di tutti quei manoscritti che i Cittadini vogliono presentare nella Repubblica Democratica di Vitla.
Per essere Casa Editrice si deve far particolare richiesta in Ministero della Cultura, essa sarà registrata nell'Albo delle Case Editrici, gestito dall'Account Vitla.
Possono far richiesta all'Albo delle Case Editrici :

- tutti gli Enti Privati
- tutti gli Enti Statali
- lo Stato
- Cittadini Indipendenti

Qualunque manoscritto verrà pubblicato con una Casa Editrice dovrà riportare il marchio e il copryright della Casa Editrice sulla pagina iniziale e finale.
Chi non vuole far divulgare il proprio manoscritto tramite una Casa Editrice non deve riportare niente.

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 3 Favorevoli 2 astenuti e 2 contrari su 7 votanti in data 11/03/08 nella XXVII seduta della II legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni: credo che non ci sia la necessità di legiferare su questo argomento.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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emoned
view post Posted on 10/5/2009, 21:09




Proposta di aggregazione della legge sullo spam alla legge informatica:

CITAZIONE
Articolo 1
La seguente legge comporta la regolamentazione di tutto ciò che riguarda le componenti informatiche della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo2
Le componenti informatiche regolamentate dalla seguente legge sono :

- il forum che è la base su cui giace la Repubblica Democratica di Vitla.
- il canale su youtube.
- il gruppo e l'account su facebook intitolato Repubblica Democratica di Vitla.
- l'email ufficiale della Repubblica Democratica di Vitla.
- il sito ufficiale.

Articolo 3
Il forum ha come link https://repdemvitla.forumcommunity.net/ ed è composto dalle varie sezioni pubbliche e private.
Il forum può essere modificato solo tramite "mozione di modifica" da presentare in Proposte di Legge.
La discussione e la relativa votazione avviene in Assemblea Nazionale e per essere accettata deve ottenere la maggioranza assoluta dei deputati aventi diritto di voto.
La modifica deve essere effettuata esclusivamente da un Amministratore.

Articolo 4
Il canale su youtube che ha come link http://it.youtube.com/user/RepDemVitla ed è gestito unicamente dal ministero dello sviluppo e della propaganda, che ne detiene l'accesso esclusivo.
Il Ministro dello sviluppo e della propaganda e il Primo ministro, solo per conoscenza, devono ricevere, appena entrati in carica, dai loro predecessori tutti i dati necessari all'accesso dell'account.
Il ministro dello sviluppo e della propaganda dovrà all'inizio del proprio mandato modificare la password di accesso all'account che dovrà essere comunicata anche al Primo Ministro.
Per aggiungere/modificare/eliminare i video bisogna presentare una "mozione di modifica" in Proposte di Legge.
I video, i quali abbiano raggiunto i 6 mesi dalla data di pubblicazione, vengono ritenuti "materiale storico" e quindi eliminabile solo attraverso l'approvazione, a maggioranza assoluta, di una "mozione di modifica" presentata all'assemblea nazionale.

Articolo 5
Il gruppo di facebook della Repubblica Democratica di Vitla ha come link il seguente https://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=55616403342 ed è gestito unicamente dal Ministero dello Sviluppo e della propaganda.
L'amministratore del gruppo è l'account Repubblica Democratica di Vitla e ne detiene i dati di accesso Ministero dello Sviluppo e della Propaganda che dovrà passare la password ed email al successivo Ministro, il quale dovrà per fini di sicurezza cambiare la password e dunque poi comunicare i nuovi dati di accesso per conoscenza al Primo Ministro.
Ogni modifica deve essere presentata come mozione di modifica in Assemblea Nazionale.

Articolo 6
L'email ufficiale della Repubblica democratica di Vitla è "[email protected]". E' gestita e ne detiene i dati di accesso il Presidente della Repubblica. Inoltre, previa richiesta motivata al Presidente della Repubblica, ne possono far utilizzo, per fini governativi, il Primo Ministro e i ministri.
Al cambio di ogni governo il Presidente della Repubblica dovrà cambiare password per fini di sicurezza.

Articolo 7
Il sito ufficiale della Repubblica democratica di Vitla ha come link il seguente http://repdemvitla.isgreat.org/ . L'amministratore del sito è il responsabile sito, nominato dal ministro dello sviluppo e propaganda, in accordo con il primo ministro.
Sarà concesso postare articoli solamente a: il presidente della Repubblica, il primo ministro,i ministri, il presidente dell'assemblea nazionale, tramite la carica interna di "Autore".
Il responsabile sito fornirà ad ognuno un account e le specifiche per utilizzarlo; Le password degli account cambieranno ad ogni legislatura per i ministri e il primo ministro, mentre per il presidente della repubblica e il presidente dell'AN le password cambieranno ad ogni elezione.
Potranno essere postati articoli contenenti i seguenti argomenti: le leggi promulgate dal presidente della repubblica, i comunicati del governo, il resoconto mensile dell'operato dei ministri, i comunicati culturali del ministro della cultura, le presentazioni dettagliate con annesso programma delle liste e dei partiti che si presentano all'elezioni, comunicati propagandistici del ministro della propaganda.
Sarà presente inoltre una pagina del sito dove saranno citati tutti i cittadini (minorenni, attivi e passivi) della Repubblica e le cariche istituzionali.

Articolo 8
E' Istituita la sezione "Spam", tale sezione è collocata come sottosezione di "Libera Chiacchera".

Nella sezione Spam è aperto un topic in importante e chiuso contenete il seguente testo:

"Lo spam che voi fate qui potrebbe essere ricambiato, se nel vostro forum non c'è una sezione di ricambio spam la vostra discussione sarà cancellata.
E' vietato aprire più topic per pubblicizzare lo stesso forum.
Sono permessi up ad una distanza di ogni tre (3) giorni.
Non sono ammessi topic che pubblicizzano contest o similari.
I vostri topic devono contenere un solo link o banner che riporti al vostro forum.
Non è permesso lo spam di blog dal circuito BlogFree."

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 4 Favorevoli e 2 contrari su 6 votanti in data 7/05/09 nella IX seduta della III legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni: non sono d'accordo con la logica del ricambio di spam, propria dei semplici forum. Credo si debba approfondire la discussione in materia.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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emoned
view post Posted on 6/7/2009, 19:04




Proposta creazione servizio richieste agli Amministratori/Moderatori

CITAZIONE
Chiedo la creazione di una Sezione o di un topic in cui ai cittadini sia permesso avanzare richieste di intervento agli Amministratori e ai Moderatori delle varie sezioni, e che permetta a questi ultimi di prendere consocenza rapida ed effettiva delle richeiste per agire nel minor tempo possibile.

Le richeiste non devono riguardare reati previsti dal codice penale o interventi regolamentati dalla legge, ma solo azioni di mantenimento del forum, come ad esempio l'apertura di discussioni "importanti" o con l'account Vitla, la chiusura di determinate discussioni, l'isnerimento di loghi e immagini particolari e altro su cui il singolo non ha capacità di intervento.

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 3 Favorevoli 1 Astenuto e 2 contrari su 6 votanti in data 05/06/09 nella XIII seduta della III legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni: nella legge deve essere chiaro se si istituisca un topic o una sezione, non ci può essere ambiguità.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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emoned
view post Posted on 4/8/2009, 15:32




Legge sul Codice Legislativo Vetlano e sulla Gazzetta Ufficiale


CITAZIONE
Parte I: Sistemazione preleminare

Art. 1
E' abrogata la "Legge sulla Carta dele Leggi" e soppressione della sezione ad essa dedicata (https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=23890984).

Art. 2
E' istituita la sezione "Codice Legislativo Vetlano" (CLV nel seguito).

Art. 3
Tutte le leggi presenti nella Carta delle Leggi e nella Gazzetta Ufficiale vanno spostate nella sezione CLV.
Tutte le sentenze della Corte Suprema e i decreti legge rimangono nella sezione "Gazzetta Ufficiale".


Parte II: Regolamentazione del CLV

Art. 4
Tutte le leggi della RDV per essere valide devono essere pubblicate nel CLV dal Ministro della Giustizia.
In caso di inadempienza del Ministro della Giustizia, il Presidente della Repubblica è autorizzato a rilevare tale incarico.

Art. 5
Ogni legge va pubblicata in un topic unico, chiuso e con in evidenza il testo in vigore.
Eventuali aggiornamenti della legge vanno aggiunti in coda senza eliminare i testi precedenti.
Deve essere indciato nel testo della legge e nelle eventuali modifiche la data di approvazione della stessa.
La legge può essere scritta anche in lingua vetlana con rispettiva traduzione.

Art. 6
Eventuali leggi abrogate vanno segnalate tramite la modifica nel titolo del topic con l'aggiunta dell'etichetta [Abrogata] e con la segnalazione della data di abrogazione nel testo della legge.

Art. 7
La Costituzione va inserita in una discussione "Importante" in testa alla sezione.
Nel primo post nel topic deve essere sempre inserito il testo in vigore della Costituzione.
Tutte le versioni precedenti vanno segnalate in post successivi con indicazione dell'entrata in vigore e della sostituzione della versione.
La creazione e le modifiche alla Costituzione vanno eseguite con l'account Vitla.


Parte III: Regolamentazione della Gazzetta Ufficiale

Art. 8
Nella Gazzetta Ufficiale vanno inseriti tutti i decreti legge del governo e tutte le sentenze della Corte Suprema.
L'inserimento è onere del Ministro della Giustizia; in caso di inadempienza di quest'ultimoa, il Presidente della Repubblica è autorizzato a rilevare tale incarico.

Art. 9
Ogni decreto o sentenza va pubblicato in un topic unico e chiuso.
Deve essere indicato nel testo la data di approvazione del decreto o di promulgazione della sentenza.

Art. 10
Alla scadenza dei decreti legge va modificato il titolo del topic con l'aggiunta dell'etichetta [Abrogato] e con la segnalazione della data di abrogazione nel testo dello stesso.

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 6 Favorevoli su 6 votanti in data 04/08/09 nella V seduta della IV legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni: L'articolo 3 dice "Tutte le leggi presenti nella Carta delle Leggi e nella Gazzetta Ufficiale vanno spostate nella sezione CLV.". Il problema è che nella Carta delle Leggi sono presenti le stesse leggi che ci sono nella Gazzetta Ufficiale, con la differenza che in Carta delle Leggi c'è un unico post con la versione in vigore della legge, mentre nella gazzetta ci sono le varie formulazioni in ordine cronologico. Trovo l'impianto attuale corretto, perchè da un lato il cittadino ha l'opportunità di conoscere la legge effettivamente in vigore, dall'altro le modifiche non vengono del tutto eliminate ma restano in archivio.
Certo, qualcosa è da migliorare, in particolare per cambiare una cosa sarebbe bene emendare la legge in vigore, piuttosto che creare una nuova legge. Ma con questa legge approvata dall'Assemblea si creerebbe a mio parere più confusione di quanta non ce ne sia già ora.


F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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Krieg
view post Posted on 9/9/2009, 13:30




Legge sul Codice Legislativo Vetlano e sulla Gazzetta Ufficiale



CITAZIONE
Parte I: Sistemazione preliminare

Art. 1
E' abrogata la "Legge sulla Carta delle Leggi" e soppressione della sezione ad essa dedicata (https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=23890984).

Art. 2
E' istituita la sezione "Codice Legislativo Vetlano" (CLV nel seguito).

Art. 3
Tutte le leggi presenti nella Carta delle Leggi e nella Gazzetta Ufficiale vanno spostate nella sezione CLV.
Tutte le sentenze della Corte Suprema e i decreti legge rimangono nella sezione "Gazzetta Ufficiale".


Parte II: Regolamentazione del CLV

Art. 4
Tutte le leggi della RDV per essere valide devono essere pubblicate nel CLV dal Ministro della Giustizia.
In caso di inadempienza del Ministro della Giustizia, il Presidente della Repubblica è autorizzato a rilevare tale incarico.

Art. 5
Ogni legge va pubblicata in un topic unico, chiuso e con in evidenza il testo in vigore.
Il testo in vigore dovrà essere presente nel primo messaggio del topic, essere aggiornato ad ogni modifica della legge e riportare la data di entrata in vigore, che coincide con la data di promulgazione.
Eventuali aggiornamenti della legge vanno aggiunti in coda, senza eliminare i testi precedenti, indicando la data di inizio e fine validità (coincidenti con la data di promulgazione della modifica in questione e con quella della modifica successiva).
Deve essere indicato nel testo della legge e nelle eventuali modifiche la data di approvazione della stessa.
La legge può essere scritta anche in lingua vetlana con rispettiva traduzione.

Art. 6
Eventuali leggi abrogate vanno segnalate tramite la modifica nel titolo del topic con l'aggiunta dell'etichetta [Abrogata] e con la segnalazione della data di abrogazione nel testo della legge.

Art. 7
La Costituzione va inserita in una discussione "Importante" in testa alla sezione.
Nel primo post nel topic deve essere sempre inserito il testo in vigore della Costituzione.
Tutte le versioni precedenti vanno segnalate in post successivi con indicazione dell'entrata in vigore e della sostituzione della versione.
La creazione e le modifiche alla Costituzione vanno eseguite con l'account Vitla.


Parte III: Regolamentazione della Gazzetta Ufficiale

Art. 8
Nella Gazzetta Ufficiale vanno inseriti tutti i decreti legge del governo e tutte le sentenze della Corte Suprema.
L'inserimento è onere del Ministro della Giustizia; in caso di inadempienza di quest'ultimoa, il Presidente della Repubblica è autorizzato a rilevare tale incarico.

Art. 9
Ogni decreto o sentenza va pubblicato in un topic unico e chiuso.
Deve essere indicato nel testo la data di approvazione del decreto o di promulgazione della sentenza.

Art. 10
Alla scadenza dei decreti legge va modificato il titolo del topic con l'aggiunta dell'etichetta [Abrogato] e con la segnalazione della data di abrogazione nel testo dello stesso.

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 4 Favorevoli, 1 Contrario e 1 Astenuto su 6 votanti in data 08/09/09 nella XI seduta della IV legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni:
Come precedentemente detto già dal Presidente Emerito Emoned, questa legge creerebbe una confusione maggiore di quella attuale.
E' da considerare il fatto che la lettura delle Leggi deve essere Immediata per qualsiasi persona anche non abituata alla nostra piattaforma o ai nostri modi.
Quando si apre una discussione, infatti, può succedere di capitare all'ultimo post della stessa invece che al primo.
Sono bensì consapevole che il metodo attuale necessiti delle modifiche, che incentivo l'AN a compiere, ma non è questo, a mio avviso, il modo adeguato.
Bisognerebbe rendere il più accessibile possibile l'attuale sezione "Carta delle Leggi", magari invertendola di posizione con la Gazzetta Ufficiale che può trarre in inganno, e fare in modo di conservare le leggi passate in una sezione magari dello stesso museo, in modo che non possano essere confuse anche dai nuovi arrivati, per quelle in vigore.
Serve chiarezza e velocità di consultazione.
In questo modo a mio avviso, ad avviso anche del mio vice e dell'ormai Ex Presidente, si creano più problemi che soluzioni.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg

 
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Krieg
view post Posted on 14/10/2009, 16:04




Legge sugli Enti Privati e Statali



QUOTE
Articolo 1

La precedente "Legge sulla fondazione di Enti Privati ed Enti Statali" è abrogata e sostituita in toto dalla presente Legge.



Articolo 2

Gli Enti Privati e Statali della Repubblica Democratica di Vitla hanno come obiettivo la crescita socio-culturale della Repubblica.
Tali organismi devono avere il massimo della trasparenza e ogni Cittadino deve essere messo in grado di poter usufruire dei servizi offerti.

Un Ente Statale è un Ente aperto, gestito, regolamentato e riconosciuto esclusivamente dalle Istituzioni della Repubblica. Esso può essere aperto:
- o con Decreto del Governo,
- o con Legge dell'AN,
secondo quanto prevede la legge con le differenti procedure.
Nella discussione di apertura deve essere approvato anche il regolamento dell'ente.

Un Ente Privato può essere aperto da ogni Cittadino della Repubblica Democratica di Vitla nella forma di:
- Circolo,
- Movimento,
- Centro Culturale,
- Organo di Stampa.



Articlo 3

Entrambi gli enti sono posti nella categoria "Enti Privati & Enti Statali", salvo diverse disposizioni per le legge.

E' istituita la sezione Ufficio Enti Privati in capo alla categoria "Enti Privati & Enti Statali" per le pratiche buricratiche ed amministrative legate alla gestione degli enti di tale natura. La moderazione di tale sezione e la cura di tutte le pratiche burocratiche è onere del Ministro della Cultura.

Gli Enti Privati potranno disporre di un massimo di 3 sezioni (1 sezione principale, 2 sottosezioni di servizio); nel caso si noti l'inutilizzo di una sezione secondaria, essa verrà espropriata.

Gli Enti Statali, salvo diverse disposizioni di legge, dovranno avere non più di una sezione.



Articolo 4

Prerequisiti per la facoltà di apertura e concessione della moderazione degli Enti Privati sono:
- essere cittadini della RDV da almeno 30 giorni;
- avere a proprio carico non più di 2 condanne per reati legati all'uso dei poteri di moderazione o contro la RDV.

Procedure per l'apertura di un Ente Privato:
+ Il cittadino che voglia aprire un Ente privato deve farne specifica richiesta nell'Ufficio Enti Privati.
La richiesta di apertura dovrà essere obligatoriamente accompagnata da:
- esplicita dichiarazione del nome dell'ente,
- esplicita dichiarazione del tipo di ente privato,
- indicazione dei Titolari (da uno a tre) e del Moderatore (uno solo, tra i titolari) dell'ente,
- regolamento di gestione dell'ente e di comportamento al suo interno (vedi Allegato 1 per un esempio standard),
- dichiarazione di conformità ai prerequisiti per la fondazione e la moderazione di un ente.
+ Il Mimistro della Cultura verifica la completezza delle domande: le domande incomplete saranno respinte.
+ Il Ministero della Cultura può decidere di non concedere lo spazio ad un Ente Privato nei seguenti casi:
- chiaro insulto ai danni di una persona, Micronazione o alla morale,
- chiari riferimenti ad atteggiamenti contrari alla Costituzione.

L'Ente Privato una volta aperto dovrà essere registrato nell' "Albo degli Enti Privati" presso il ministero della Cultura riempiendo il modulo standard:

QUOTE
Nome e tipo di ente:
Titolari:
Moderatore:
Data di Fondazione: gg/mm/aaaa
Data di Chiusura: gg/mm/aaaa

L'Ente Privato dovrà avere nella sua sezione principale il regolamento approvato nella domanda di apertura e il modulo standard del registro.
Ogni modifica al regolamento e al modulo standard va comunicato e autorizzato dal Ministro della Cultura.



Articolo 5

I casi che comportano la chiusura, la sottrazione della titolarità e della gestione dell'ente privato sono:
- inattività nell'ente dei titolari per un tempo superiore a 2 mesi, senza che questi siano motivatamente assenti;
- perdita della cittadinanza da parte dei titolari dell'ente.

La gestione ela nuova titolarità dell'Ente vengono messe a disposizione della cittadinanza dal Ministro della Cultura tramite indizione di pubblico bando:
- le iscrizioni al bando sono aperte per 7 giorni;
- la votazione per l'assegnamento, a suffragio universale tra i cittadini, dura 72 ore;
- se è candidato alla gestione un singolo cittadino, egli dovrà raggiungere la maggioranza assoluta dei voti favorevoli; se i candidati sono molteplici, la gestione spetta al cittadino che ha raggiunto la maggioranza relativa dei consensi; in caso di parità di passa ad un immediato ballottaggio di pari durata; se non vi saranno iscritti al bando l'Ente sarà archiviato.

L'archiviazione delle discussioni deve avvenire secondo le disposizione della legge sull' Archivio Nazionale Vetlano.



Articolo 6

Il moderatore di un Ente Privato ha il diritto e il dovere di moderare le sezioni dell'ente di competenza.
Nella gestione dell'Ente Privato è prerogativa del moderatore intervenire sui Topic a sua discrezione solo nei seguenti modi:
- chiudere e aprire topic;
- classificarli importanti o declassificarli;
- spostarli in archivio secondo la legge sull'Archivio Nazionale Vetlano;
- spostarli da una sezione dell'Ente ad un altra;
- rinominarli.

La moderazione di un Ente Privato può essere revocata per i seguenti motivi:
- cancellazione di post all'interno dello spazio concesso per l'Ente Privato;
- cancellazione di interi topic all'interno dello spazio concesso per l'Ente Privato;
- modifiche del contenuto di post;
- eseguire azioni che esulano dalle prerogative del moderatore;
- non essere più in regola con i prerequisiti specificati all'Articolo 4 della presente legge;
Sarà fatta eccezione per le cancellazioni avvenute durante casi di emergenza quali attacchi di spam al forum della micronazione.



Articolo 7

La moderazione degli Enti Statali è gestita dallo Stato nella figura del Ministro della Cultura o, in sua assenza, dal Presidente.

Gli Enti Statali potranno essere rimossi e archiviati solo per volontà dell'Assemblea Nazionale o del Consiglio dei Ministri, a seconda di chi ne ha decretato l'apertura, dopo votazione interna.

Il titolare di un Ente Statale è l'account Vitla.

L'Ente Statale una volta aperto dovrà essere registrato nell' "Albo degli Enti Statali " presso il ministero della Cultura riempiendo il modulo standard:

QUOTE
Nome e tipo di ente:
Apertura a cura: dell'AN / del CdM
Data di Fondazione: gg/mm/aaaa
Data di Chiusura: gg/mm/aaaa

L'Ente Statale dovrà avere nella sua sezione principale il regolamento approvato nella procedura di apertura e il modulo standard del registro.
Ogni modifica al regolamento e al modulo standard va sottoposto alla stessa procedura usata per l'apertura.








Allegato 1 - Esempio standard di regolamento di gestione di un ente provato e di comportamento al suo interno

1.Il ##Nome Ente Privato## è un luogo ove si discute di ##Tema trattato prevalentemente nell'ente##.

2. Esso è aperto a tutti i cittadini vetlani e non.

3. Ogni cittadino può intervenire nelle discussioni, creare nuovi topic, postare video, immagini e scrivere, nel rispetto degli altri cittadini e attenendosi al tema centrale del circolo.

4. In questo Circolo vige la legge della Repubblica Democratica di Vitla, quindi non sono tollerati:
- spam e pubblicità di oggetti, siti internet, altri forum, aziende, prodotti commerciali;
- comportamenti che esprimano intolleranza razziale, territoriale o religiosa;
- ingiurie e/o offese di qualunque genere.
Ogni comportamento non idoneo verrà denunciato alle autorità Vetlane.

5. Le opinioni di qualsiasi partecipante devono essere rispettate e accolte nel nome della libertà di pensiero e di espressione.

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 3 Favorevoli, 1 Contrario e 2 Astenuto su 6 votanti in data 02/10/09 nella XVIII seduta della IV legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni:
Come anche emerso in sede di Governo credo vi sia bisogno di una maggiore discussione riguardo questa proposta, per poter risolvere al meglio tutti i problemi derivanti dalla legge sugli Enti e alla loro Gestione.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg




Modifiche all'Art.8 del Codice Penale



Attuale:
QUOTE
Art.8 - Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello.

Modifiche:
QUOTE
Art.8
8.1 Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello
8.2 Un cittadino, su sua richiesta, può decidere di ricorrere al rito abbreviato rinunciando però al diritto d'appello. Il rito abbreviato viene svolto dal Tribunale di Primo Grado composto come specificato dall'articolo 9 del Codice Penale vetlano. Il rito abbreviato può durare per massimo 2 giorni fra discussione e emanazione della sentenza e non può svolgersi in contumacia. Qualora il denunciato sia assente, automaticamente rinuncia al rito abbreviato.
Il rito abbreviato è inoltre obbligatorio qualora, nei confronti del denunciato, ci fossero delle prove schiaccianti(logs, screen, conversazioni ecc.ecc.).

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 4 Favorevoli, 2 Contrario e 0 Astenuto su 6 votanti in data 11/10/09 nella XX seduta della IV legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni:
Il fatto che il rito Abbreviato diventi Obbligatorio in determinati casi lo rende alquanto pericoloso, per il semplice fatto che non vi è più certezza del Procedimento.
Chi decide che delle prove, non meglio specificate se non dalla dicitura "schiaccianti", siano veramente inviolabili e non, magari, modificate dal denunciante?
Dovrebbe forse farlo il Giudice? In questo testo non vi è scritto.
E poi se la decisione spettasse al giudice vuol dire che ha già emesso una sentenza di colpevolezza facendo accedere l'imputato, per propria decisione che può anche essere totalmente arbitraria, al rito abbreviato facendo decadere il senso stesso del procedimento.

Mi ritrovo quindi ad essere totalmente contrario. Il rito abbreviato deve essere una scelta dell'Imputato, non una premessa alla sentenza.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg



Modifiche all'Art.18 del Codice Penale



[SPOILER]Attuali:
QUOTE
Art.18 - Il giudice che, senza giustificato motivo, ritardi il deposito delle motivazioni della sentenza, verrà escluso dall'elenco dei giudici eleggibili per un periodo di 3 mesi.

Modifiche:
QUOTE
Art.18
Il giudice che, senza giustificato motivo, ritardi il deposito delle motivazioni della sentenza, verrà escluso dall'elenco dei giudici eleggibili per un periodo di 5 mesi.

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 6 Favorevoli, 0 Contrario e 0 Astenuto su 6 votanti in data 11/10/09 nella XX seduta della IV legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazioni da parte del Vice-Presidente Altas:
Il rinvio è motivato dal fatto che l'inasprimento all'inabilitare alla professione per una carica che già abbiamo avuto difficoltà ad assegnare è un'azione autolesionista, sarebbe più opportuno a mio giudizio trovare forme di penalizzazione alternative, come ad esempio la perdita del voto passivo al termine del mandato.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg





Legge sull'Avvocatura dello Stato



QUOTE
Art. 1 - Avvocatura dello Stato Vetlano
L'Avvocatura dello Stato è l'organo statale incaricato alla tutela legale degli organi statali, che può rappresentare l'accusa in caso di denuncia da parte dello Stato e la difesa nel caso in cui un cittadino, o un'altra entità, si appelli contro lo stesso.

Art. 2 - Composizione e Sede
L'Avvocatura dello Stato è composta da un avvocato di fiducia e dal suo vice eletti dal Ministero della Giustizia tra coloro che si presenteranno disponibili; ogni cittadino può candidarsi.
L'Avvocatura dello Stato ha diritto ad una sezione tra gli Enti Statali, con sottosezione un archivio.

Art. 3 - Procedure
L'Avvocatura si attiva tramite sollecitazioni da parte di enti statali, governo e altri organi statali, solamente dopo aver ricevuto un esposto nella sua sezione con una dettagliata spiegazione dei fatti, necessario riportare gli articoli infranti (nei confronti dell'organo statale) del Codice Penale e le prove. Ogni esposto in cui venisse a mancare solamente uno dei due punti necessari, non sarà preso in considerazione dall'Avvocatura dello Stato.
L'Avvocatura può agire secondo le seguenti funzioni:
- Contenziosa: se una qualsiasi persona si appellasse alle pubbliche autorità per denunciare lo Stato, ovvero enti statali, organi di sicurezza, governo (singoli ministri compresi, nella loro funzione pubblica), l'Avvocatura sarà il difensore.
- Accusatoria: dopo aver ricevuto un esposto completo, l'Avvocatura denuncerà i fatti alle pubbliche autorità e rappresenterà l'accusa dello Stato.

Art. 4 - Funzione Contenziosa
L'Avvocatura dello Stato ha il compito di difendere le istituzioni vetlane, fino al giudizio d'appello, e, solo in accordo con la figura accusata, si riserva il diritto di chiedere un patteggiamento con l'accusa.

Art. 5 - Funzione Accusatoria
La funzione accusatoria ha lo scopo di accertare la verità, ovvero se il reato contro le istituzioni vetlane è stato commesso o meno.

Art. 6 - Accusa all'Avvocatura dello Stato Vetlano
L'Avvocatura dello Stato nel caso in cui venisse accusata di illeciti si deve difendere attraverso il proprio avvocato e il suo vice. Solo se la Corte Suprema convalidasse un verdetto di colpevolezza, il Ministero della Giustizia avrà l'obbligo di rimuovere gli avvocati e ripetere le procedure d'elezione.

Art. 7 - Norme Accessorie
- Gli avvocati eletti stanno in carica per la durata di due legislazioni governative, salvo revoche premature.
- Prima della scadenza del mandato gli avvocati hanno il compito di fare un resoconto del loro lavoro inserendolo nel proprio archivio.
- Se un avvocato agisse in contraddizione alle norme espresse in questa legge, il Ministro della Giustizia ha il diritto di denunciarlo presso le autorità giudiziarie per un reato che equivale all'abuso di potere e quindi passibile di ban per nickname.

Art. 8 - Disposizioni Finali
- La targhetta della sezione "Avvocatura dello Stato" sarà scelta tramite bando pubblico indetto dal Ministro della Giustizia.
- Il cartiglio dell'Avvocatura dello Stato sarà scelta tramite bando pubblico indetto dal Ministro della Giustizia.

Approvata dall'Assemblea Nazionale con 6 Favorevoli, 0 Contrario e 0 Astenuto su 6 votanti in data 11/10/09 nella XX seduta della IV legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazione:
Come idea può risultare utile ai fini della Repubblica, ma la presenza di ben due sezioni, che probabilmente non verrebbero mai utilizzate in maniera assidua, legano le mani.
Mi ritrovo costretto a rinviare all'AN la Legge perché venga modificato tale articolo (2) in modo da togliere queste sezioni, a mio avviso superflue.
Si può facilmente utilizzare quelle già presenti nella Corte di Giustizia.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg

 
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