| emoned |
| | Modifica legge sulla cittadinanza CITAZIONE testo originale CITAZIONE Articolo 1 Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietata la pluri-cittadinanza. Ottengono la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla tutti coloro che non hanno cittadinanze in altre micronazioni o entità che di definiscono tali, richiedendola usando la seguente formula nell’apposito topic: “Richiedo la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla giurando fedeltà alla micronazione, accettando e condividendo la Costituzione ed i principi in essa espressi. In fede [nickname]”
Articolo 2 E’ istituito un Anagrafe con lo scopo di monitorare l’attività dei cittadini Vetlani e di segnalare al Ministero dell’Interno le modifiche da fare circa lo stato della Cittadinanza dei Vetlani. L’Anagrafe è un ente statale che risponde al Parlamento delle sue azioni, non dipende dal governo. E’ istituita una sezione “Anagrafe” tra le Istituzioni.
Articolo 3 L’anagrafe è guidato da un Responsabile, eletto dal popolo ogni quattro (4) mesi. Per potersi candidare è necessario essere cittadini da almeno 30 giorni; per essere eletti è necessario ottenere più voti degli altri candidati. Il Responsabile dell’Anagrafe è moderatore della sua sezione. Nomina due (2) suoi collaboratori, uno dei quali deve essere un candidato al ruolo del Responsabile che non è stato eletto. Nel caso in cui vi sia stato un solo candidato o gli altri candidati rifiutino tutti questo ruolo, il Responsabile può nominare i due collaboratori tra tutti i cittadini Vetlani. I collaboratori lo sostituiscono in caso di assenza e lo coadiuvano nello svolgere il proprio lavoro. La carica di Responsabile dell’Anagrafe è incompatibile con qualsiasi incarico governativo. L’anagrafe contiene un topic dove è possibile richiedere la cittadinanza, uno in cui è possibile segnalare assenze, uno in cui è possibile chiedere la revoca della propria cittadinanza e uno in cui il Responsabile dell’Anagrafe fa notare la scadenza dei limiti temporali che comportano un cambiamento nello stato della cittadinanza o la sua revoca. Il responsabile dell’Anagrafe deve segnalare al Ministero dell’Interno tutto quello che comporta un cambiamento dello stato della cittadinanza di un Vetlano o l’acquisizione di una nuova cittadinanza. Il Responsabile, nell'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato a richiedere ai cittadini la presentazione dell'ultimo post effettuato. Il ministro deve quindi, con un suo atto, formalizzare quanto richiesto dal Responsabile dell’Anagrafe. In caso di una situazione dubbia, può richiedere al Responsabile di riesaminare la situazione, ma in caso di conferma dell’esito, è obbligato a formalizzare il cambiamento entro 5 giorni pena la decadenza dal Ministero.
Articolo 4 Nel caso in cui la forma della richiesta di cittadinanza non sia conforme a quanto espresso all’articolo 1 di questa legge, il Responsabile dell’Anagrafe si fa carico di respingere la richiesta e di comunicare al richiedente la forma corretta al fine di ottenere la cittadinanza. La richiesta è da ritenersi valida solamente se scritta nel topic "Richiesta di Cittadinanza", in Anagrafe, e dev'essere esaminata in un tempo limite di settantadue (72) ore. Fuori questo limite saranno autorizzati ad intervenire i collaboratori.
Articolo 5 Nel primi dieci (10) giorni successivi all’ottenimento della cittadinanza si è “Cittadini minorenni”. I Cittadini minorenni hanno gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini, fatto eccezione il diritto di voto, di impresa (non possono creare enti privati o partiti) e non è loro consentito di iscriversi a partiti. Se in questo periodo si sono mostrati attivi ed interessati, potranno fare richiesta di una Cittadinanza Attiva in modo da acquisire tutti i diritti previsti dalla Costituzione e dalle leggi. In caso di inattività continuata per almeno quindici (15) giorni senza preannuncio di assenza quantificata nell’apposito topic, la Cittadinanza Attiva diventa Cittadinanza Passiva. Al fine della valutazione della presenza attiva, vengono equiparati ai post inviati nel territorio della Repubblica Democratica di Vitla anche quelli inviati nel territorio di altre Micronazioni da cittadini che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato dai competenti Organi della Repubblica (ambasciatori, delegati a trattative, ministri ecc.).Purchè tali post siano inerenti allo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale Un Cittadino passivo perde il diritto di voto. La Cittadinanza Passiva può durare al massimo per sessanta (60) giorni, terminati i quali, la cittadinanza viene revocata in qualsiasi sua forma. E' compito del Responsabile dell'Anagrafe avvisare l'imminente cambio di stato al trascorrere dei due terzi (2/3) del periodo di inattività che lo comporta, tramite messaggio privato o altre modalità ritenute più opportune. Nel caso in cui un Cittadino Passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la Cittadinanza Attiva. Per ottenerla, deve attendere un periodo di cinque (5) giorni nei quali deve mostrarsi partecipe.
Articolo 6 Il periodo di assenza giustificata complessiva in dodici (12) mesi può essere di massimo 120 gioni. Con la perdita della cittadinanza si perdono tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica. Un cittadino qualora si ripresentasse nella Repubblica Democratica di Vitla dopo un lungo periodo di inattività che ha portato alla revoca della propria cittadinanza oppure dopo una richiesta di revoca della propria cittadinanza, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.
Articolo 7 Non saranno accettate richieste di cittadinanza da parte di ex-cittadini che hanno perso la cittananza, sia per perdita che per richiesta di revoca, per tre (3) volte, l'articolo 7 non avrà valore sulle perdite di cittadinanza avvenute prima dell'entrata in vigore della legge testo modificato CITAZIONE Articolo 1 Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietata la pluri-cittadinanza. Ottengono la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla tutti coloro che non hanno cittadinanze in altre micronazioni o entità che di definiscono tali, richiedendola usando la seguente formula nell’apposito topic: “Richiedo la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla giurando fedeltà alla micronazione, accettando e condividendo la Costituzione ed i principi in essa espressi. In fede [nickname]”
Articolo 2 E’ istituito un Anagrafe con lo scopo di monitorare l’attività dei cittadini Vetlani e di segnalare al Ministero dell’Interno le modifiche da fare circa lo stato della Cittadinanza dei Vetlani. L’Anagrafe è un ente statale che risponde al Parlamento delle sue azioni, non dipende dal governo. E’ istituita una sezione “Anagrafe” tra le Istituzioni.
Articolo 3 L’anagrafe è guidato da un Responsabile, eletto dal popolo ogni quattro (4) mesi. Per potersi candidare è necessario essere cittadini da almeno 15 (quindici) giorni; per essere eletti è necessario ottenere più voti degli altri candidati. Il Responsabile dell’Anagrafe è moderatore della sua sezione. Nomina due (2) suoi collaboratori, uno dei quali deve essere un candidato al ruolo del Responsabile che non è stato eletto. Nel caso in cui vi sia stato un solo candidato o gli altri candidati rifiutino tutti questo ruolo, il Responsabile può nominare i due collaboratori tra tutti i cittadini Vetlani. I collaboratori lo sostituiscono in caso di assenza e lo coadiuvano nello svolgere il proprio lavoro. La carica di Responsabile dell’Anagrafe è incompatibile con qualsiasi incarico governativo. L’anagrafe contiene un topic dove è possibile richiedere la cittadinanza, uno in cui è possibile segnalare assenze, uno in cui è possibile chiedere la revoca della propria cittadinanza e uno in cui il Responsabile dell’Anagrafe fa notare la scadenza dei limiti temporali che comportano un cambiamento nello stato della cittadinanza o la sua revoca. Il responsabile dell’Anagrafe deve segnalare al Ministero dell’Interno tutto quello che comporta un cambiamento dello stato della cittadinanza di un Vetlano o l’acquisizione di una nuova cittadinanza. Il Responsabile, nell'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato a richiedere ai cittadini la presentazione dell'ultimo post effettuato. Il ministro deve quindi, con un suo atto, formalizzare quanto richiesto dal Responsabile dell’Anagrafe. In caso di una situazione dubbia, può richiedere al Responsabile di riesaminare la situazione, ma in caso di conferma dell’esito, è obbligato a formalizzare il cambiamento entro 5 giorni pena la decadenza dal Ministero.
Articolo 4 Nel caso in cui la forma della richiesta di cittadinanza non sia conforme a quanto espresso all’articolo 1 di questa legge, il Responsabile dell’Anagrafe si fa carico di respingere la richiesta e di comunicare al richiedente la forma corretta al fine di ottenere la cittadinanza. La richiesta è da ritenersi valida solamente se scritta nel topic "Richiesta di Cittadinanza", in Anagrafe, e dev'essere esaminata in un tempo limite di settantadue (72) ore. Fuori questo limite saranno autorizzati ad intervenire i collaboratori.
Articolo 5 Nel primi 7 (sette) giorni successivi all’ottenimento della cittadinanza si è “Cittadini minorenni”. I Cittadini minorenni hanno gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini, fatto eccezione il diritto di voto, di impresa (non possono creare enti privati o partiti) e non è loro consentito di iscriversi a partiti. Se in questo periodo si sono mostrati attivi ed interessati, potranno fare richiesta di una Cittadinanza Attiva in modo da acquisire tutti i diritti previsti dalla Costituzione e dalle leggi. In caso di inattività continuata per almeno quindici (15) giorni senza preannuncio di assenza quantificata nell’apposito topic, la Cittadinanza Attiva diventa Cittadinanza Passiva. Al fine della valutazione della presenza attiva, vengono equiparati ai post inviati nel territorio della Repubblica Democratica di Vitla anche quelli inviati nel territorio di altre Micronazioni da cittadini che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato dai competenti Organi della Repubblica (ambasciatori, delegati a trattative, ministri ecc.).Purchè tali post siano inerenti allo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale Un Cittadino passivo perde il diritto di voto. La Cittadinanza Passiva può durare al massimo per sessanta (60) giorni, terminati i quali, la cittadinanza viene revocata in qualsiasi sua forma. E' compito del Responsabile dell'Anagrafe avvisare l'imminente cambio di stato al trascorrere dei due terzi (2/3) del periodo di inattività che lo comporta, tramite messaggio privato o altre modalità ritenute più opportune. Nel caso in cui un Cittadino Passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la Cittadinanza Attiva. Per ottenerla, deve attendere un periodo di cinque (5) giorni nei quali deve mostrarsi partecipe.
Articolo 6 Il periodo di assenza giustificata complessiva in dodici (12) mesi può essere di massimo 120 gioni. Con la perdita della cittadinanza si perdono tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica. Un cittadino qualora si ripresentasse nella Repubblica Democratica di Vitla dopo un lungo periodo di inattività che ha portato alla revoca della propria cittadinanza oppure dopo una richiesta di revoca della propria cittadinanza, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.
Articolo 7 Non saranno accettate richieste di cittadinanza da parte di ex-cittadini che hanno perso la cittananza, sia per perdita che per richiesta di revoca, per tre (3) volte, l'articolo 7 non avrà valore sulle perdite di cittadinanza avvenute prima dell'entrata in vigore della legge Approvata dall'Assemblea con 8 Favorevoli su 8 votanti in data 14/12/2008 nella seduta XIV della I legislatura. Commento: --- PROMULGO.F.to Il Presidente della Repubblica EmonedLegge per la disciplina delle modalità di svolgimento del referendum CITAZIONE art.1) Svolgimento del Referendum abrogativo. - La raccolta delle sottoscrizioni da parte di almeno 10 (dieci) cittadini deve avvenire entro 7 giorni dal deposito della richiesta di abrogazione nell’apposito topic da parte del presentatore, a partire dal giorno successivo dall’avvenuto deposito. Eventuali firme raccolte prima del giorno successivo all’avvenuto deposito non saranno considerate valide. - Nel caso in cui le sottoscrizioni necessarie fossero raccolte prima della scadenza prevista al comma 1, il presentatore può interrompere la raccolta stessa segnalando l’interruzione con apposito post. A tal fine, nel caso di più presentatori, deve essere indicato il presentatore o i presentatori che avranno tale facoltà. In mancanza di tale indicazione si intenderà come presentatore autorizzato il primo firmatario della proposta. - Terminata la raccolta delle sottoscrizioni, il presentatore, inteso come previsto nel comma 2, dovrà provvedere, entro il termine di 7 (sette), decorrente dal giorno successivo del termine della raccolta, avvenuta sia nel termine naturale di cui al comma 1, sia nel termine ridotto di cui al comma 2, alla presentazione, così come previsto dal comma 4 dell’art.7 della Costituzione, della proposta referendaria al Tribunale Costituzionale, rappresentato nella Repubblica Democratica di Vitla dalla Corte Suprema, pena la decadenza della proposta referendaria stessa. La Corte Suprema deciderà in merito alla legittimità costituzionale entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo della presentazione della proposta referendaria. Nel caso in cui la Corte non si pronunciasse entro il termine suddetto la proposta referendaria sarà considerata accolta. - Sia nel caso di sentenza favorevole, sia nel caso previsto nel comma 3, entro 2 (due giorni) il Presidente della Corte Suprema, o in sua assenza, il Vice Presidente, o in assenza di entrambi il terzo membro, pubblicheranno la sentenza o l’attestazione di accoglimento per scadenza dei termini in un apposito topic. Al fine di evitare che, a causa di assenza di tutti i componenti della Corte, decorso il termine previsto, non possa darsi l’avvio al procedimento di votazione, specificato nel successivo comma 5, sono autorizzati, in questo caso, alla pubblicazione i giudici ordinari entro il termine di 2 (due giorni). Nel caso di ulteriore inerzia è data facoltà al promotore dell’istanza referendaria di procedere alla pubblicazione entro 3 (tre) giorni. Decorso inutilmente tale termine la facoltà è attribuita a qualunque cittadino della Repubblica Democratica di Vitla firmatario della proposta, per un periodo di giorni 3 (tre). Qualora, esperite tutte le possibilità previste dalla presente legge, la pubblicazione non avvenisse, la richiesta referendaria è da considerare decaduta. - Entro due giorni dall’avvenuta pubblicazione della sentenza o dell’attestazione di decorrenza dei termini, il Ministro degli Interni indice il referendum, che si svolgerà entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo dell’indizione.
art.2) Svolgimento del Referendum propositivo. - La raccolta delle sottoscrizioni da parte di almeno 1/3 cittadini deve avvenire entro 7 giorni dal deposito della richiesta di proposizione nell’apposito topic da parte del presentatore, a partire dal giorno successivo dall’avvenuto deposito. Eventuali firme raccolte prima del giorno successivo all’avvenuto deposito non saranno considerate valide. - Nel caso in cui le sottoscrizioni necessarie fossero raccolte prima della scadenza prevista al comma 1, il presentatore può interrompere la raccolta stessa segnalando l’interruzione con apposito post. A tal fine, nel caso di più presentatori, deve essere indicato il presentatore o i presentatori che avranno tale facoltà. In mancanza di tale indicazione si intenderà come presentatore autorizzato il primo firmatario della proposta. - Terminata la raccolta delle sottoscrizioni, il presentatore, inteso come previsto nel comma 2, dovrà provvedere, entro il termine di 7 (sette), decorrente dal giorno successivo del termine della raccolta, avvenuta sia nel termine naturale di cui al comma 1, sia nel termine ridotto di cui al comma 2, alla presentazione, così come previsto dal comma 5 dell’art.7 della Costituzione, della proposta referendaria al Tribunale Costituzionale, rappresentato nella Repubblica Democratica di Vitla dalla Corte Suprema, pena la decadenza della proposta referendaria stessa. La Corte Suprema deciderà in merito alla legittimità costituzionale entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo della presentazione della proposta referendaria. Nel caso in cui la Corte non si pronunciasse entro il termine suddetto la proposta referendaria sarà considerata accolta. - Sia nel caso di sentenza favorevole, sia nel caso previsto nel comma 3, entro 2 (due giorni) il Presidente della Corte Suprema, o in sua assenza, il Vice Presidente, o in assenza di entrambi il terzo membro, pubblicheranno la sentenza o l’attestazione di accoglimento per scadenza dei termini in un apposito topic. Al fine di evitare che, a causa di assenza di tutti i componenti della Corte, decorso il termine previsto, non possa darsi l’avvio al procedimento di votazione, specificato nel successivo comma 5, sono autorizzati, in questo caso, alla pubblicazione i giudici ordinari entro il termine di 2 (due giorni). Nel caso di ulteriore inerzia è data facoltà al promotore dell’istanza referendaria di procedere alla pubblicazione entro 3 (tre) giorni. Decorso inutilmente tale termine la facoltà è attribuita a qualunque cittadino della Repubblica Democratica di Vitla firmatario della proposta, per un periodo di giorni 3 (tre). Qualora, esperite tutte le possibilità previste dalla presente legge, la pubblicazione non avvenisse, la richiesta referendaria è da considerare decaduta. - Entro due giorni dall’avvenuta pubblicazione della sentenza o dell’attestazione di decorrenza dei termini, il Ministro degli Interni indice il referendum, che si svolgerà entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo dell’indizione
art.3) Svolgimento del Referendum confermativo. - La votazione del referendum confermativo previsto dal comma 5 dell’art.7 della Costituzione, viene indetta a cura del Ministro degli Interni entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta pubblicazione della o delle Proposte Costituzionali nella Gazzetta Ufficiale e si terrà dopo 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo dell’indizione.
art.4) Le votazioni inerenti tutti i tipi di referendum avverranno in 72 ore.
art.5) In assenza del Ministro degli Interni la votazione verrà indetta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, da un qualunque Ministro effettivo del Governo. In caso di inerzia, decorsi i termini previsti, provvederà il Presidente della Repubblica o il Vicepresidente.
art.6) La campagna elettorale inizia contestualmente all’indizione dei referendum e termina al momento dell’apertura delle urne. Per le modalità di svolgimento della campagna elettorale si fa riferimento a quanto previsto nell’art.6 della Legge sulle Disposizioni in materia elettorale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 25.08.2008. Approvata dall'Assemblea con 6 Favorevoli e 2 Astenuti su 8 votanti in data 14/12/2008 nella seduta XIV della I legislatura. Commento: --- PROMULGO.F.to Il Presidente della Repubblica Emoned
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