Promulgazione leggi

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emoned
view post Posted on 10/11/2008, 15:19




Qui avranno luogo le promulgazioni delle leggi che sono state approvate dall'Assemblea Nazionale.



Proposta apertura sottosezioni della sezione Governo
CITAZIONE
Consiglio dei Ministri
Ministero degli Interni
Ministero degli Affari Esteri
Ministero della Giustizia
Ministero della Cultura

Approvata dall'Assemblea con 8 Favorevoli su 8 votanti in data 9/11/2008 nella seduta V della I legislatura.

Commento:
credo sia una misura necessaria a consentire una maggiore efficienza dell'azione di governo.

PROMULGO.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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emoned
view post Posted on 10/11/2008, 15:39




PDL sulla fondazione di Enti Privati ed Enti Statali
CITAZIONE
Articolo 1
Gli Enti Privati e gli Enti Statali della Repubblica Democratica di Vitla hanno come obiettivo la crescita socio-culturale della Repubblica.
Gli Enti Privati e Statali devono avere il massimo della trasparenza e ogni Cittadino deve essere messo in grado di poter usufruire dei servizi offerti dagli Enti.

Articolo 2
Un Ente Privato della Repubblica Democratica di Vitla può essere riconosciuto come Circolo, Movimento, Centro Culturale, Organo di Stampa.
L'apertura di un Ente Privato è un diritto di ogni Cittadino facente parte della Repubblica Democratica di Vitla.
Un Ente Statale della Repubblica Democratica di Vitla è un Ente aperto, gestito, regolamentato e riconosciuto esclusivamente dalle Istituzioni della Repubblica.
Gli Enti Privati dovranno essere posti in una categoria denominata "Enti Privati & "Enti Statali" salvo diverse disposizioni per le legge.
Il titolare di un Ente Privato sarà il Fondatore e il titolare di un Ente Statale sarà impersonificato dalla figura di Vitla.

Articolo 3
La richiesta di apertura di un Ente Privato dovrà essere fatta nella sezione Ufficio Enti Privati posta nella categoria "Enti Privati & Enti Statali".
La richiesta di apertura dovrà essere accompagnata da NOME e REGOLAMENTO dell'Ente Privato pena la non apertura dell'Ente Privato.
Il Ministero della Cultura può decidere di non concedere lo spazio ad un Ente Privato nei seguenti casi:
1- Chiaro insulto ai danni di una persona, Micronazione o alla morale.
2- Chiari riferimenti ad atteggiamenti contrari alla Costituzione.

Articolo 4
L'Ente Privato una volta aperto dovrà essere registrato nell' "Albo degli Enti Privati".
L'Ente Privato successivamente alla sua apertura dovrà avere nella sua sezione principale :
- Regolamento dell'Ente Privato
- Attestato di registrazione nell'Albo degli Enti Privati

I seguenti documenti dovranno essere posti dall'account Vitla.

Attestato di registrazione nell'Albo degli Enti Privati
"Il Ministero della Cultura secondo la Legge sugli Enti Privati e gli Enti Statali autorizza l'apertura del "Ente Privato" e ne concede l'iscrizione all'Albo degli Enti Privati
If Fede
"Nick", Ministro della Cultura"

Articolo 5
Gli Enti Privati potranno disporre di un massimo di 3 sezioni (2 sottosezioni e una sezione principale), nel caso si noti che una sezione affidata all'Ente è completamente inutilizzata, essa verrà espropriata.
Gli Enti Statali salvo diverse disposizioni per legge dovranno avere non più di una sezione.

Articolo 6
Se un Ente Privato rimarrà inattivo per un tempo superiore a due mesi, senza che il suo Fondatore sia motivatamente assente, esso verrà chiuso e le sue discussioni dovranno essere archiviate secondo le disposizione della legge sull' Archivio Nazionale Vetlano.
Se il Fondatore dell'Ente Privato perde la Cittadinanza perde automaticamente il possesso del proprio Ente e di tutti i suoi diritti.
La gestione dell'Ente verrà messa a disposizione dopo bando nazionale che il Ministero della Cultura dovrà indire.
Le iscrizioni al bando saranno aperte per una durata di sette (7) giorni e con una votazione di durata di settantadue (72) ore, per avere l'Enet in gestione il candidato deve ottenere la maggioraznza assoluta.
Se non vi saranno iscritti al bando l'Ente sarà automaticamente archiviato.
Gli Enti Statali potranno essere rimossi e archiviati solo per volontà dell'Assemblea Nazionale o del Consiglio dei Ministri dopo votazione interna.

Articolo 7
Il Fondatore di un Ente Privato ha il diritto e il dovere di moderare le sezioni dell'Ente Privato.
La moderazione di un Ente Privato non può essere gestita da più unità ed è esclusiva del Fondatore.
Nella gestione dell'Ente Privato è prerogativa del fondatore intervenire sui Topic a sua discrezione solo nei seguenti modi: chiudere e aprire topic, classificarli importanti o declassificarli, richiederne lo spostamento in archivio, spostarli da una sezione dell'Ente ad un altra, rinominarli.
La moderazione degli Enti Statali è gestita dallo Stato nella figura del Ministro della Cultura o in sua assenza del Presidente.

Articolo 8
La moderazione di un Ente Privato può essere revocata per i seguenti motivi :
- cancellazione di post all'interno dello spazio concesso per l'Ente Privato
- cancellazione di interi topic all'interno dello spazio concesso per l'Ente Privato
- modifiche del contenuto di post
- avere un totale di due (2) condanne a suo carico
- eseguire azioni che esulano dalle prerogative del moderatore definite dall'articolo 7 della presente legge
Sarà fatta eccezione per le cancellazioni avvenute durante casi di emergenza quali attacchi di spam al forum della micronazione.

Articolo 9
La moderazione ai Fondatori può non essere concessa se :
- il Fondatore risiede nella Repubblica Democratica di Vitla da meno di trenta (30) giorni
- il Fondatore ha due (2) condanne a suo carico

Articolo 10
E' istituito un organo di tre moderatori generali eletti a suffraggio universale tra il popolo ogni cinque (5) mesi.
Compito dei moderatori generali è gestire gli Enti Privati il cui fondatore abbia perso o non abbia mai ottenuto il diritto di moderazione, la gestione dovrà avvenire secondo le indicazioni del fondatore.
I moderatori dovranno seguire le stesse indicazioni dei fondatori e potranno essere revocati secondo l'articolo 9 e l'articolo 11 della presente legge.
Le richieste di modifica ai moderatori generali potranno essere fatte solo ed esclusivamente all'interno di un topic chiamato "richieste ai moderatori generali" nella sezione "ufficio enti privati", la mancanza di richiesta in tale topic sarà considerata azione senza richiesta del fondatore.

Articolo 11
I Moderatori Generali non possono eseguire azioni non richieste dal fondatore sugli Enti pena la revoca della moderazione.
Il moderatore generale imputato di aver eseguito azioni non richieste dal fondatore dovrà essere giudicato dal tribunale ordinario, a tal fine il tribunale non dovrà considerare in alcun modo le testimonianze di richieste fatte in privato ed eventuali richieste pubbliche fatte dopo l'azione, faranno fede i logs e l'orario delle richieste.


Approvata dall'Assemblea con 7 Favorevoli e 1 Astenuto su 8 votanti in data 9/11/2008 nella seduta V della I legislatura.


Commento:
devo dire di aver riflettuto ed analizzato bene questa legge prima di decidere di promulgarla, tuttavia ho deciso di farlo per una serie di motivazioni che elencherò. Innanzitutto per il vasto numero di consensi che ha ottenuto in Parlamento, e in secondo luogo per il fatto di aver assoluta necessità di una legge nuova sugli enti privati (e anche statali) che sostituisca quella "vecchia".
Le mie perplessità sono nate dal fatto che alcuni articoli sono imprecisi e vaghi e potrebbero dar adito a discordie circa la loro interpretazione.
Ad esempio, cosa significa all'articolo 1 che gli enti debbano avere il massimo della trasparenza?
Cosa significa all'art. 2 che un Ente statale è un ente aperto, gestito, regolamentato, e riconosciuto esclusivamente dalle Istituzioni della Repubblica? Se altri vogliono riconoscerlo è vietato?
All'articolo 3 cosa si intende per "morale"?
All'articolo 4 non si spiega che cosa sia l'albo degli enti privati.
All'articolo 5 non si spiega che cosa si intenda per "completamente inutilizzata" e in che modo si espropri una sezione, se cancellandola o meno.
All'articolo 6 non si capisce non si capisce quale maggioranza assoluta debba ottenere il candidato per avere in gestione l'ente e chi voti.

Per questi motivi,anche se promulgo la legge, invito i deputati o il governo a presentare una proposta di emendamento alla legge che chiarisca tutte queste casistiche.



PROMULGO.

F.to

Il Presidente della Repubblica
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emoned
view post Posted on 12/11/2008, 15:17




PDL Cittadinanze
CITAZIONE
Articolo 1
Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietata la pluri-cittadinanza.
Ottengono la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla tutti coloro che non hanno cittadinanze in altre micronazioni o entità che di definiscono tali, richiedendola usando la seguente formula nell’apposito topic:
“Richiedo la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla giurando fedeltà alla micronazione, accettando e condividendo la Costituzione ed i principi in essa espressi.
In fede
[nickname]”

Articolo 2
E’ istituito un Anagrafe con lo scopo di monitorare l’attività dei cittadini Vetlani e di segnalare al Ministero dell’Interno le modifiche da fare circa lo stato della Cittadinanza dei Vetlani.
L’Anagrafe è un ente statale che risponde al Parlamento delle sue azioni, non dipende dal governo.
E’ istituita una sezione “Anagrafe” tra le Istituzioni.

Articolo 3
L’anagrafe è guidato da un Responsabile, eletto dal popolo ogni quattro (4) mesi. Per potersi candidare è necessario essere cittadini da almeno 30 giorni; per essere eletti è necessario ottenere più voti degli altri candidati. Il Responsabile dell’Anagrafe è moderatore della sua sezione. Nomina due (2) suoi collaboratori, uno dei quali deve essere un candidato al ruolo del Responsabile che non è stato eletto. Nel caso in cui vi sia stato un solo candidato o gli altri candidati rifiutino tutti questo ruolo, il Responsabile può nominare i due collaboratori tra tutti i cittadini Vetlani.
I collaboratori lo sostituiscono in caso di assenza e lo coadiuvano nello svolgere il proprio lavoro.
La carica di Responsabile dell’Anagrafe è incompatibile con qualsiasi incarico governativo.
L’anagrafe contiene un topic dove è possibile richiedere la cittadinanza, uno in cui è possibile segnalare assenze, uno in cui è possibile chiedere la revoca della propria cittadinanza e uno in cui il Responsabile dell’Anagrafe fa notare la scadenza dei limiti temporali che comportano un cambiamento nello stato della cittadinanza o la sua revoca. Il responsabile dell’Anagrafe deve segnalare al Ministero dell’Interno tutto quello che comporta un cambiamento dello stato della cittadinanza di un Vetlano o l’acquisizione di una nuova cittadinanza. Il Responsabile, nell'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato a richiedere ai cittadini la presentazione dell'ultimo post effettuato. Il ministro deve quindi, con un suo atto, formalizzare quanto richiesto dal Responsabile dell’Anagrafe. In caso di una situazione dubbia, può richiedere al Responsabile di riesaminare la situazione, ma in caso di conferma dell’esito, è obbligato a formalizzare il cambiamento entro 5 giorni pena la decadenza dal Ministero.

Articolo 4
Nel caso in cui la forma della richiesta di cittadinanza non sia conforme a quanto espresso all’articolo 1 di questa legge, il Responsabile dell’Anagrafe si fa carico di respingere la richiesta e di comunicare al richiedente la forma corretta al fine di ottenere la cittadinanza. La richiesta è da ritenersi valida solamente se scritta nel topic "Richiesta di Cittadinanza", in Anagrafe, e dev'essere esaminata in un tempo limite di settantadue (72) ore. Fuori questo limite saranno autorizzati ad intervenire i collaboratori.

Articolo 5
Nel primi dieci (10) giorni successivi all’ottenimento della cittadinanza si è “Cittadini minorenni”. I Cittadini minorenni hanno gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini, fatto eccezione il diritto di voto, di impresa (non possono creare enti privati o partiti) e non è loro consentito di iscriversi a partiti. Se in questo periodo si sono mostrati attivi ed interessati, potranno fare richiesta di una Cittadinanza Attiva in modo da acquisire tutti i diritti previsti dalla Costituzione e dalle leggi.
In caso di inattività continuata per almeno quindici (15) giorni senza preannuncio di assenza quantificata nell’apposito topic, la Cittadinanza Attiva diventa Cittadinanza Passiva. Al fine della valutazione della presenza attiva, vengono equiparati ai post inviati nel territorio della Repubblica Democratica di Vitla anche quelli inviati nel territorio di altre Micronazioni da cittadini che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato dai competenti Organi della Repubblica (ambasciatori, delegati a trattative, ministri ecc.).Purchè tali post siano inerenti allo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale Un Cittadino passivo perde il diritto di voto. La Cittadinanza Passiva può durare al massimo per sessanta (60) giorni, terminati i quali, la cittadinanza viene revocata in qualsiasi sua forma.
E' compito del Responsabile dell'Anagrafe avvisare l'imminente cambio di stato al trascorrere dei due terzi (2/3) del periodo di inattività che lo comporta, tramite messaggio privato o altre modalità ritenute più opportune.
Nel caso in cui un Cittadino Passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la Cittadinanza Attiva. Per ottenerla, deve attendere un periodo di cinque (5) giorni nei quali deve mostrarsi partecipe.

Articolo 6
Il periodo di assenza giustificata complessiva in dodici (12) mesi può essere di massimo 120 gioni. Con la perdita della cittadinanza si perdono tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica.
Un cittadino qualora si ripresentasse nella Repubblica Democratica di Vitla dopo un lungo periodo di inattività che ha portato alla revoca della propria cittadinanza oppure dopo una richiesta di revoca della propria cittadinanza, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.

Articolo 7
Non saranno accettate richieste di cittadinanza da parte di ex-cittadini che hanno perso la cittananza, sia per perdita che per richiesta di revoca, per tre (3) volte, l'articolo 7 non avrà valore sulle perdite di cittadinanza avvenute prima dell'entrata in vigore della legge


Approvata dall'Assemblea con 8 Favorevoli su 8 votanti in data 11/11/2008 nella seduta V della I legislatura.


Commento: una legge che giudico buona e che spero possa risolvere l'annoso problema delle cittadinanze.

PROMULGO.

F.to

Il Presidente della Repubblica,
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view post Posted on 12/11/2008, 16:31




PDL Archivio Nazionale Vetlano

CITAZIONE
Articolo 1
L'Archivio Nazionale Vetlano è un Ente Statale gestito dallo Stato dove viene posto tutto il materiale della Micronazione inerente Istituzioni e Enti Privati o Pubblici della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 2
L'Archivio Nazionale Vetlano è diviso in 2 sottosezioni:
- Archivio Istituzioni [ciò che riguarda le Istituzioni]
- Archivio Enti [ciò che riguarda gli enti pubblici, privati. partiti, movimenti, associazioni politiche]

Nella sezione generale vengono inseriti i topic che non rientrano nei 2 casi precedenti.
Ogni topic inserito nell'archivio dovrà essere chiuso e consultabile dalla cittadinanza.

Articolo 3
L'Archivio Nazionale Vetlano è gestito da Vitla attraverso le principali azioni che comportano l'archiviazione dei topic.

Articolo 4
L' archiviazione del materiale degli Enti dovrà essere effettuata nella seguente modalità :
[Nome Ente] Titolo topic originale.
L'archiviazione del materiale Istituzionali dovrà essere archiviato nel seguente modo :
[Nome Istituzione] Titolo topic originale.

Articolo 5
Saranno esclusi dall'archiviazione le sezioni private dei partiti sciolti, tali sezioni dovranno essere cancellate immediatamente dopo l'ufficializzazione dello scioglimento del partito insieme a tutti i topic in essa contenuti

Approvata dall'Assemblea con 6 Favorevoli su 6 votanti in data 12/11/2008 nella seduta VI della I legislatura.

Commento: buona legge, nulla da rilevare.

PROMULGO.

F.to

Il Presidente della Repubblica
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emoned
view post Posted on 14/11/2008, 21:28




PDL assetto Forum



CITAZIONE
Ufficio Informazioni & Ufficio Cittadinanza
Presentazioni
Ufficio Informazioni
Ufficio Cittadinnaza
Repubblica Democratica di Vitla
Piazza "13 Aprile 2008" :
- Cittadinanza Riunita
- Chat
Gazzetta Ufficiale
Seggio Elettorale
Ambasciate
Partiti e Movimenti :
- PLV
- PPV
- PNV
Istituzioni della Repubblica
Presidenza della Repubblica
Governo :
- Consiglio dei Ministri
- Ministero degli Interni
- Ministero degli Affari Esteri
- Ministero della Cultura
- Ministero della Giustizia
Assemblea Nazionale:
- Archivio AN
- La Cittadinanza propone
Corte di Giustizia
Centro Ricreativo Vetlano
Attualità
Storia
Approfondimenti
Ateismo, Laicità, Morale, Religioni
Musica
Grande e piccolo schermo
Sport
Libera chiacchiera
Enti Privati & Enti Statali
Ufficio Enti Privati
Archivio Nazionale Vetlano :
- Archivio Enti
- Archivio Istituzioni
Circolo Culturale Eurasiatista :
- Scritti Eurasiatisti
Circolo Musicale "Fire! Battle! In Metal!" :
- YouTube
- Archivio
Circolo Culturale "La Fenice" :
- Libri - Cinema - Musica
- Storia - Filosofia
Centro Culturale Ucronia&Utopia
Circolo Culturale "Minerva"
Centro Studi Linguistici Vetlani - Centro Studeos Lenguìstecos Vetlanes :
- Cometato de Lingua Vetlane
- Tavolario
Centro Culturale "Sergio Bertoletti" :
- Scienze
- Filosofia
Circolo Ambientalista :
- Multimedia

Approvata dall'Assemblea con 6 Favorevoli su 6 votanti in data 14/11/2008 nella seduta VI della I legislatura.

Commento: questa disposizione forse razionalizzerà il forum. Dopo che il ministro avrà pubblicato la legge in G.U. mi occuperò personalmente di risistemare le sezioni.

PROMULGO.


F.to

Il Presidente della Repubblica
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emoned
view post Posted on 18/11/2008, 22:22




PDL sui Rapporti Esteri



CITAZIONE
Articolo 1
Il Ministro degli Affari Esteri è il principale rappresentante della Repubblica Democratica di Vitla in materia di rapporti esteri. Il Ministro degli Affari Esteri nel caso lo ritenesse necessario ed opportuno può conferire l'onere degli Affari Esteri tramite delega o al Primo Ministro o ad un Ambasciatore o ad un Agente Diplomatico.

Articolo 2
Il Ministro degli Affari Esteri, se il Trattato stipulato lo garantisce, ha il compito di aprire l'Ambasciata in terra Nazionale.
Tale territorio sarà amministrato da un Ambasciatore estero scelto, nominato e presentato dalla Nazione frimataria.
L'Ambasciata in terra Nazionale può essere chiusa tramite votazione unanime dell'Assembela Nazionale.
Le Ambasciate estere sul territorio della Repubblica Democratica di Vitla, sono di proprietà della Repubblica Democratica di Vitla, quindi soggette in toto alla legislazione della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 3
Il Ministro degli Affari Esteri, con consulto del Presidente della Repubblica Vetlano, ha il compito, se necessario, di chiudere le Ambasciate sia in territorio Vetlano che in territorio estero.
Tale provedimento sarà preso in seguito a gravi infrazioni o in seguito a situazioni di compromissione della sicurezza Nazionale.
La chiusura delle Ambasciate, sia in terra Nazionale che non Nazionale, può essere bloccata tramite votazione unanime dell'Assemblea Nazionale.
La chiusura delle Ambasciate può essere una conseguenza di un comportamento irrispettoso verso la Repubblica Democratica di Vitla, il suo Governo e tentativi di sabotaggio.

Articolo 4
Le Ambasciate in terra estera dovranno essere amministrate dagli Ambasciatori.
Gli Ambasciatori saranno nominati dal Ministro degli Affari Esteri e il loro mandato avrà durata di sei (6) mesi, la revoca può avvenire prima della fine del mandato da parte del Ministro degli Affari Esteri con motivazione presentata in Assemblea Nazionale.
La figura di Ambasciatore può essere affidata a persone che non abbiano processi in corso o pene a loro carico .
I Diplomatici, Ambasciatori e Cittadini stranieri hanno la libera partecipazione al forum, eccetto per le sedi Istituzionali della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 5
I Trattati stipulati con altre Micronazioni dovranno essere firmati dal Presidente della Repubblica Vetlana o in sua assenza dal vice-Presidente, dal Ministro degli Affari Esteri e dal Primo Ministro o in assenza di uno dei due dal ministro degli interni.
I Trattati stipulati con altre Micronazioni saranno sottoposti al voto dell'Assembela Nazionale tramite una seduta straordinaria aperta dal Presidente dell'Assemblea Nazionale o dal Vice-Presidente.
La seduta straordinaria sarà costituita esclusivamente dalla fase di votazione; in caso di non accettazione del Trattato, sarà aperta immediatamente una fase di discussione di settantadue (72) ore con successiva fase di votazione di quarantotto (48) ore.
Il Trattato per essere valido deve ottenere la maggioranza relativa dei voti.
Il voto di astensione non sarà considerato un voto contrario.
I Trattati possono essere rescissi solo tramite Referendum Popolare.
La Cittadinanza dovrà essere interpellata tramite referendum ogni qual volta la Repubblica Democratica di Vitla sia coinvolta in operazioni quali fusione, confederazione, federazione.

Approvata dall'Assemblea con 6 Favorevoli ed 1 Astenuto su 7 votanti in data 17/11/2008 nella seduta VIII della I legislatura.

Commento: buona legge, anche se sono un po' perplesso per la parola fusione che leggo all'ultimo articolo.

PROMULGO.


F.to

Il Presidente della Repubblica
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emoned
view post Posted on 25/11/2008, 14:52




PDL Partiti



CITAZIONE
Articolo 1
Per poter fondare un partito, un movimento o un'Associazione politica bisogna presentare la propria richiesta in sede del Ministero degli Interni nell'apposito topic denominato "Fondazione Partiti, Movimenti e Associazioni politiche"
Il Ministro degli Interni in cogestione con il Ministro della Giustizia, provvederanno alla sua apertura se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
- Avere tre (3) Cittadini vetlani, compreso il fondatore, che "firmino" per la sua creazione.
- Presentare un nome per chi prenderà responsabilità delle sezioni assegnate alla congregazione.
- Che almeno uno dei tre membri fondatori sia presente, ed attivo, da almeno 1 mese.
- Disporre di uno statuto di partito.

Lo statuto deve sposarsi con i valori della Repubblica Democratica di Vitla richiamati nella Costituzione e non deve essere in contrasto con essi.
Lo statuto non deve essere in contrasto con il Codice Penale Vetlano.
Ogni richiamo a principi antidemocratici, di terrorismo e dittatoriali saranno denunciati dal Ministro della Giustizia, in sede di giustizia con l'accusa di tentativo di rovesciamento dell'ordine democratico.

Articolo 2
Il Ministro degli Interni, deve verificare che:
- Il fondatore, dopo l'apertura del partito, disponga di un emblema per il proprio partito che verrà affisso all'ingresso della sezione di partito.
- Le sue dimensioni dovranno essere non superiori a 100px x 100px.
- Non dovrà avere contenuti esplicitamente violenti o di sfondo sessuale e non dovrà appartenere a nessun altro partito, sia per quanto concerne Vitla che altri stati, se non avuta precisa deroga dal fondatore del primo partito.
- Se per un periodo maggiore di quattro (4) settimane esso rimarrà con meno di tre iscritti, verrà cancellato e la sezione sgombrata.

Se una di queste condizioni venisse a mancare, il Ministro degli Interni ha l'obbligo di chiudere il partito, movimento o associazione politica e, in caso di periodo elettorale, escluderlo dalle elezioni.

Articolo 3
Il partito, movimento o associazione politica ha diritto a:
- Partecipare liberamente alle elezioni dopo una settimana [7 giorni] dalla propria fondazione.
- Una sezione pubblica, una privata.
- Una carica di Moderatore purchè il componente scelto come moderatore abbia i requisiti definiti all'articolo 3 bis
- Manifestare le proprie appartenenze politiche attraverso propaganda e campagna elettorale.

I Requisiti per per la moderazione di un partito sono:
- non avere condanne penali a proprio carico.
- non aver perso la moderazione in altre sezioni per violazioni.
- essere cittadino di vitla da almeno trenta (30) giorni.

la decandenza di questi requisiti comporta l'immediata revoca della moderazione.
altre cause di revoca della moderazione sono:
- modifiche del contenuto di post
- eseguire azioni che esulano dai propri poteri definiti dall'articolo 6 della presente legge.

Articolo 4
La sezione privata del partito, movimento o associazione politica è destinata a ospitare discussioni segrete, dove ogni membro componente potrà parlare liberamente delle direttive di partito.
In caso di scioglimento del partito, movimento o associazione politica le discussioni nella sezione privata dovranno essere eliminate e non rese visibili.
La sezione pubblica è utilizzata come "facciata" dove dovranno essere postati:
- Statuto
- Programma
- Topic per potersi iscrivere al partito
- Lista aderenti al partito
- Discussioni varie [non off-topic]

Articolo 5
Il partito, movimento o associazione politica dovrà essere posto come sottosezione della sezione "Partiti, Movimenti e Associazioni politiche" nella categoria "Repubblica Democratica di Vitla".
Il partito, movimento o associzione politica abbandonerà la sua posizione solo per preciso ordine del partito, movimento o associazione politica in seguito a scioglimento.
La rimozione dalla sua posizione potrà essere effettuata in seguito ad una inattività di trenta giorni (1 mese).
La segnalazione di rimozione è di competenza del Ministero dell'Interno.

Articolo 6
La moderazione, come espresso nell'articolo 3 è un diritto del partito, movimento o associazione politica.
Nel caso in cui non ci sia alcuna unità di moderazione il partito, movimento o associazione politica può chiedere aiuto agli Admin della Repubblica Democratica di Vitla.
I moderatori avranno potere sulla sezione pubblica e privata del proprio partito, movimento o associazione politica.
Il potere dei moderatori nella gestione della sezione del partito nella gestione dei Topic e della sezione potra essere attuato nei seguenti modi: chiudere e aprire topic, cancellare post e topic, classificarli importanti o declassificarli, richiederne lo spostamento in archivio, spostarli dalla sezione pubblica a quella privata e viceversa, rinominarli.

Approvata dall'Assemblea con 4 Favorevoli ed 1 Astenuto su 5 votanti in data 24/11/2008 nella seduta X della I legislatura.

Commento: ---

PROMULGO.


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emoned
view post Posted on 29/11/2008, 15:36




Emendamento Articolo 6 della Legge Enti Privati e Statali



CITAZIONE
CITAZIONE
Articolo 6
Se un Ente Privato rimarrà inattivo per un tempo superiore a due mesi, senza che il suo Fondatore sia motivatamente assente, esso verrà chiuso e le sue discussioni dovranno essere archiviate secondo le disposizione della legge sull' Archivio Nazionale Vetlano.
Se il Fondatore dell'Ente Privato perde la Cittadinanza perde automaticamente il possesso del proprio Ente e di tutti i suoi diritti.
La gestione dell'Ente verrà messa a disposizione dopo bando nazionale che il Ministero della Cultura dovrà indire.
Le iscrizioni al bando saranno aperte per una durata di sette (7) giorni e con una votazione di durata di settantadue (72) ore, per avere l'Enet in gestione il candidato deve ottenere la maggioraznza assoluta.
Se non vi saranno iscritti al bando l'Ente sarà automaticamente archiviato.
Gli Enti Statali potranno essere rimossi e archiviati solo per volontà dell'Assemblea Nazionale o del Consiglio dei Ministri dopo votazione interna.

da modificare in
CITAZIONE
Articolo 6
Se un Ente Privato rimarrà inattivo per un tempo superiore a due mesi, senza che il suo Fondatore sia motivatamente assente, esso verrà chiuso e le sue discussioni dovranno essere archiviate secondo le disposizione della legge sull' Archivio Nazionale Vetlano.
Se il Fondatore dell'Ente Privato perde la Cittadinanza perde automaticamente il possesso del proprio Ente e di tutti i suoi diritti.
L'archiviazione di un Ente Privato sarà preceduta da un Bando Nazionale,indetto dal Ministero della Cultura, che potrà affidare in gestione l'Ente Privato in questione.
Le iscrizioni al bando saranno aperte, nell'Ufficio Enti Privati, per una durata di sette (7) giorni e con una votazione di durata settantadue (72) ore, per avere l'Ente in gestione il candidato deve ottenere la maggioraznza assoluta dei Cittadini votanti.
Se non vi saranno iscritti al bando l'Ente sarà automaticamente archiviato.
Gli Enti Statali potranno essere rimossi e archiviati solo per volontà dell'Assemblea Nazionale o del Consiglio dei Ministri dopo votazione interna unanime.

Approvata dall'Assemblea con 6 Favorevoli su 6 votanti in data 22/11/2008 nella seduta IX della I legislatura.

Commento: ---

PROMULGO.


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emoned
view post Posted on 3/12/2008, 17:19




Maxiemendamento Rapporti Esteri



CITAZIONE
Articolo 1
Il Ministro degli Affari Esteri è il principale rappresentante della Repubblica Democratica di Vitla in materia di rapporti esteri. Il Ministro degli Affari Esteri nel caso lo ritenesse necessario ed opportuno può conferire l'onere degli Affari Esteri tramite delega o al Primo Ministro o ad un Ambasciatore o ad un Agente Diplomatico.

Articolo 2
Il Presidente della Republica Vetlana, in caso il Trattato stipulato garantisce l'apertura di un Ambasciata nel territorio nazionale, ha il compito di aprirla.
Le ambasciate estere in territorio vetlano saranno gestite da un Ambasciatore scelto, nominato e presentato dalla Nazione frimataria.
Le Ambasciate estere in territorio Nazionale possono essere chiuse tramite votazione unanime dell'Assembela Nazionale o a maggioranza reletiva se la votazione avviene a seguito dell'abrogazione del trattato che garantiva l'ambasciata.
Le Ambasciate estere sul territorio della Repubblica Democratica di Vitla sono di proprietà dello stato estero e quindi soggette in toto alla legislazione dello stato estero, Tuttavia la Repubblica Democratica di Vitla si riserva il diritto di intervenire in caso di gravi violazioni chiudendo i Topic e allontanando i responsabili di tali violazioni per un periodo di due settimane, periodo che, in accordo con l'ambasciatore e in caso non pervenissero scuse pubbliche da parte del cittadino, potrà essere tramutato in ban permanente.
Le Ambasciate della Repubblica Democratica di Vitla all'estero saranno sottoposte alla legge della Repubblica Democratica di Vitla, a tal fine saranno passibili di giudizio secondo le leggi Vetlane tutti coloro che entreranno nell'ambasciata, il compito di segnalare e denunciare le infrazioni spetta all'ambasciatore e il giudizio seguirà le normali procedure.
Al fine del giudizio sarà considerata aggravante per i cittadini vetlani l'infrazione di leggi nelle nostre ambasciate all'estero o nelle ambasciate estere nella nostra micronazione, inoltre non sarà garantito alcun aiuto ufficiale per le infrazioni delle leggi di micronazioni alleate nei loro territori.

Articolo 3
Il Ministro degli Affari Esteri, con consulto del Presidente della Repubblica Vetlano, ha il compito, se necessario, di chiudere le Ambasciate della Repubblica Democratica di Vitla in territorio estero, e di bloccare per un massimo di due settimane le ambasciate estere in territorio nazionale, Tali provedimenti saranno presi in seguito a gravi infrazioni o in seguito a situazioni di compromissione della sicurezza Nazionale.
La chiusura delle Ambasciate in territorio estero e il blocco delle ambasciate in territorio nazionale possono essere annullate tramite votazione unanime dell'Assemblea Nazionale.
Le misure di blocco delle ambasciate o chiusura possono essere prese anche in conseguenza di un comportamento irrispettoso verso la Repubblica Democratica di Vitla, il suo Governo e tentativi di sabotaggio.

Articolo 4
Le Ambasciate in terra estera dovranno essere gestite dagli Ambasciatori Vetlani.
Gli Ambasciatori saranno nominati dal Ministro degli Affari Esteri e il loro mandato avrà durata di sei (6) mesi, la revoca può avvenire prima della fine del mandato da parte del Ministro degli Affari Esteri con motivazione presentata in Assemblea Nazionale.
Il Ministro degli Affari Esteri, allo scadere dei sei (6) mesi di mandato, può riaffidare l'incarico a sua discrezione senza vincoli.
La figura di Ambasciatore può essere affidata a persone che non abbiano processi in corso o pene a loro carico, tuttavia in caso di procedimendimenti giudiziari aperti dopo la nomina l'incarico può essere revocato solo dopo l'effettiva condanna.
I Diplomatici, Ambasciatori e Cittadini stranieri hanno la libera partecipazione al forum, eccetto per le sedi Istituzionali della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 5
I Trattati stipulati con altre Micronazioni saranno sottoposti al voto dell'Assembela Nazionale tramite una seduta straordinaria aperta dal Presidente dell'Assemblea Nazionale o dal Vice-Presidente.
La seduta straordinaria sarà costituita esclusivamente dalla fase di votazione; in caso di non accettazione del Trattato, sarà aperta immediatamente una fase di discussione di settantadue (72) ore con successiva fase di votazione di quarantotto (48) ore.
Il Trattato per essere valido deve ottenere la maggioranza relativa dei voti.
Il voto di astensione sarà contato ai fini del raggiungemento del numero legale.
I Trattati stipulati con altre Micronazioni, a seguito dell'approvazione dell'assemblea, dovranno essere firmati dal Presidente della Repubblica Vetlana o in sua assenza dal vice-Presidente, dal Ministro degli Affari Esteri e dal Primo Ministro o in assenza di uno dei due dal ministro degli interni, tali firme rappresentaranno la micronazione intera.
I Trattati possono essere rescissi solo tramite Referendum Popolare promossi dal Presidente della Repubblica o dal Ministro degli Affari esteri.
La Cittadinanza dovrà essere interpellata tramite referendum ogni qual volta la Repubblica Democratica di Vitla sia coinvolta in operazioni quali fusione, confederazione, federazione.

Approvata dall'Assemblea con 5 Favorevoli su 5 votanti in data 01/12/2008 nella seduta XI della I legislatura.

Commento: ---

PROMULGO.


F.to

Il Presidente della Repubblica
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view post Posted on 15/12/2008, 17:42




Modifica Disposizioni in Materia Elettorale

CITAZIONE
Articolo 1

I seggi dell'Assemblea Nazionale sono assegnati con sistema proporzionale puro Hare.
Il metodo Hare (o dei resti più alti), è un metodo matematico per l'attribuzione dei seggi nei sistemi elettorali che utilizzano il metodo proporzionale. E' uno (e il piu' rappresentativo) dei possibili metodi detti "del quoziente e i più alti resti", che stabilisce la quota di voti che bisogna raggiungere per ottenere un seggio.

Articolo 2

Viene eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene il 50% dei voti validi più uno. Qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere tale risultato vi sarà un ballottaggio, tra i due candidati presidenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che dovesse ottenere la maggioranza dei voti nel ballottaggio verrà proclamato Presidente.
In caso di parità, il Presidente sarà votato dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 3

Per la partecipazione alle elezioni legislative si potranno presentare partiti, liste di più partiti, liste elettorali non legate a partiti esistenti. Si dovrà:

a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita" che verrà aperto da "Vitla" un simbolo 100x100 px, almeno 2 candidati (come da Costituzione, "Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni") e un programma entro l'inizio ufficiale della campagna elettorale.
b) per i partiti, esistere almeno 15 giorni prima della data di inizio delle elezioni; per le liste di più partiti, essere formate da almeno un partito che esista da almeno 15 giorni prima della data di inizio delle elezioni; per le liste elettorali non legate a partiti esistenti, raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 3 cittadini prima della presentazione della lista.

Articolo 4

Per la partecipazione alle elezioni presidenziali, si dovrà:

a) presentare in un'apposito topic in "Cittadinanza Riunita" che verrà aperto da "Vitla" il nominativo di un candidato vice-presidente;
b) a norma di Costituzione, essere cittadini da almeno 60 giorni a partire dall'inizio delle elezioni
c) raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 5 cittadini prima della presentazione nel topic ufficiale della candidatura. Ogni cittadino potrà firmare per un solo candidato.

Articolo 5

La durata delle votazioni è di 72 ore. I sondaggi di votazione vengono aperti da “Vitla” nella sezione del “Seggio Elettorale”.
Per le elezioni legislative, si vota in un unico sondaggio per la lista e il candidato. E’ anche possibile votare la lista senza votare alcun candidato. Quindi per ogni lista nel sondaggio saranno presenti le opzioni con “Nome della lista + nome del candidato”, una per ogni candidato, e l’opzione “Nome della lista – nessuna preferenza”.
Per le elezioni presidenziali, si vota in un unico sondaggio. Le opzioni devono contenere il nome del candidato presidente e il nome del candidato vicepresidente.
In caso di ballottaggio presidenziale, questo si terrà esattamente 5 giorni dopo la chiusura delle urne del primo turno e durerà sempre 72 ore.

Articolo 6

La campagna elettorale inizia 5 giorni prima dell’apertura delle urne e termina al momento dell’apertura delle urne.
La Repubblica Democratica di Vitla lascia piena libertà nei metodi di manifestazione di campagna elettorale dei partiti, movimenti, associazioni politiche e candidati presidente purchè non siano lesive e dannose nei confronti di persone e valori della micronazione.
Nel periodo di campagna elettorale è vietato fare le seguenti azioni :
- offese personali ad una o più persone
- offesa alla micronazione
- offesa di altri partiti, movimenti o associazioni politiche
- intasamento della tag attraverso discussioni inerenti la campagna elettorale

L’accertamento e la censura di tali azioni spetta alla Corte Suprema.

E’ altresì vietato continuare con azioni di propaganda politica oltre il termine conclusivo della campagna elettorale. Tali violazioni saranno accertate e censurate dalla Corte Suprema.

Articolo 7

Spetta alla Corte Suprema accertare il rispetto della presente legge

Approvata dall'Assemblea con 5 Favorevoli su 5 votanti in data 15/12/2008 nella seduta XV della I legislatura.

Commento: ---

PROMULGO.


F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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emoned
view post Posted on 22/12/2008, 20:02




Proposta di aggiunta articolo 24 del Codice Penale



CITAZIONE
In caso di insoddisfacimento o ritardo nell'esecuzione delle punizioni previste dalla sentenza ad opera dei giudici in modo parziale o totale, l'imputato è obbligato a subire e compiere una punizione ulteriore equipollente a quella che gli era stata inflitta nella prima sentenza in aggiunta a quella che avrebbe già dovuto scontare.

Approvata dall'Assemblea con 6 Favorevoli su 6 votanti in data 14/12/2008 nella seduta XIII della I legislatura.

Commento: ---

PROMULGO.


F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned





Proposta di istituzione delle Feste Nazionali


CITAZIONE
13 Aprile : Festa della Repubblica
13 Settembre : Festa della Costituzione

Approvata dall'Assemblea con 6 Favorevoli su 6 votanti in data 14/12/2008 nella seduta XIII della I legislatura.

Commento: ---

PROMULGO.


F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned





Approvazione definitiva del PDL sulle firme degli account in data 14/12/2008 nella seduta XIII della I legislatura.


CITAZIONE
Ogni cittadino di Vitla ha il diritto e la libertà di esprimere la propria personalità e le proprie
idee attraverso la firma.
Detto ciò, vi è un limite riguardo ai contenuti delle firme sopra citate, nel rispetto della sensibilità dei cittadini della nostra micronazione e di chiunque prenda visione delle firme stesse, nel rispetto di una sensibilità comune condivisibile da tutti.
Per questo motivo nelle firme ma anche negli avatar non possono trovare spazio: attegiamenti di discriminazione razziale, politica, sessuale ed ogni altro tipo di discriminazione dell'individuo; immagini pornografiche e pedo-pornografiche, immagini necrofile; ogni tipo di incitazione all'odio verso altri individui.
Ogni cittadino che nella sua firma o avatar inserirà contenuti sopracitati commetterà un reato e per questo potrà essere punibile secondo le disposizioni del codice penale vigente nella micronazione di Vitla.

Con 6 voti favorevoli su sei votanti

PROMULGO.


F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned

Edited by emoned - 25/12/2008, 23:26
 
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emoned
view post Posted on 25/12/2008, 23:30




Modifica legge sulla cittadinanza


CITAZIONE
testo originale
CITAZIONE
Articolo 1
Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietata la pluri-cittadinanza.
Ottengono la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla tutti coloro che non hanno cittadinanze in altre micronazioni o entità che di definiscono tali, richiedendola usando la seguente formula nell’apposito topic:
“Richiedo la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla giurando fedeltà alla micronazione, accettando e condividendo la Costituzione ed i principi in essa espressi.
In fede
[nickname]”

Articolo 2
E’ istituito un Anagrafe con lo scopo di monitorare l’attività dei cittadini Vetlani e di segnalare al Ministero dell’Interno le modifiche da fare circa lo stato della Cittadinanza dei Vetlani.
L’Anagrafe è un ente statale che risponde al Parlamento delle sue azioni, non dipende dal governo.
E’ istituita una sezione “Anagrafe” tra le Istituzioni.

Articolo 3
L’anagrafe è guidato da un Responsabile, eletto dal popolo ogni quattro (4) mesi. Per potersi candidare è necessario essere cittadini da almeno 30 giorni; per essere eletti è necessario ottenere più voti degli altri candidati. Il Responsabile dell’Anagrafe è moderatore della sua sezione. Nomina due (2) suoi collaboratori, uno dei quali deve essere un candidato al ruolo del Responsabile che non è stato eletto. Nel caso in cui vi sia stato un solo candidato o gli altri candidati rifiutino tutti questo ruolo, il Responsabile può nominare i due collaboratori tra tutti i cittadini Vetlani.
I collaboratori lo sostituiscono in caso di assenza e lo coadiuvano nello svolgere il proprio lavoro.
La carica di Responsabile dell’Anagrafe è incompatibile con qualsiasi incarico governativo.
L’anagrafe contiene un topic dove è possibile richiedere la cittadinanza, uno in cui è possibile segnalare assenze, uno in cui è possibile chiedere la revoca della propria cittadinanza e uno in cui il Responsabile dell’Anagrafe fa notare la scadenza dei limiti temporali che comportano un cambiamento nello stato della cittadinanza o la sua revoca. Il responsabile dell’Anagrafe deve segnalare al Ministero dell’Interno tutto quello che comporta un cambiamento dello stato della cittadinanza di un Vetlano o l’acquisizione di una nuova cittadinanza. Il Responsabile, nell'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato a richiedere ai cittadini la presentazione dell'ultimo post effettuato. Il ministro deve quindi, con un suo atto, formalizzare quanto richiesto dal Responsabile dell’Anagrafe. In caso di una situazione dubbia, può richiedere al Responsabile di riesaminare la situazione, ma in caso di conferma dell’esito, è obbligato a formalizzare il cambiamento entro 5 giorni pena la decadenza dal Ministero.

Articolo 4
Nel caso in cui la forma della richiesta di cittadinanza non sia conforme a quanto espresso all’articolo 1 di questa legge, il Responsabile dell’Anagrafe si fa carico di respingere la richiesta e di comunicare al richiedente la forma corretta al fine di ottenere la cittadinanza. La richiesta è da ritenersi valida solamente se scritta nel topic "Richiesta di Cittadinanza", in Anagrafe, e dev'essere esaminata in un tempo limite di settantadue (72) ore. Fuori questo limite saranno autorizzati ad intervenire i collaboratori.

Articolo 5
Nel primi dieci (10) giorni successivi all’ottenimento della cittadinanza si è “Cittadini minorenni”. I Cittadini minorenni hanno gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini, fatto eccezione il diritto di voto, di impresa (non possono creare enti privati o partiti) e non è loro consentito di iscriversi a partiti. Se in questo periodo si sono mostrati attivi ed interessati, potranno fare richiesta di una Cittadinanza Attiva in modo da acquisire tutti i diritti previsti dalla Costituzione e dalle leggi.
In caso di inattività continuata per almeno quindici (15) giorni senza preannuncio di assenza quantificata nell’apposito topic, la Cittadinanza Attiva diventa Cittadinanza Passiva. Al fine della valutazione della presenza attiva, vengono equiparati ai post inviati nel territorio della Repubblica Democratica di Vitla anche quelli inviati nel territorio di altre Micronazioni da cittadini che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato dai competenti Organi della Repubblica (ambasciatori, delegati a trattative, ministri ecc.).Purchè tali post siano inerenti allo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale Un Cittadino passivo perde il diritto di voto. La Cittadinanza Passiva può durare al massimo per sessanta (60) giorni, terminati i quali, la cittadinanza viene revocata in qualsiasi sua forma.
E' compito del Responsabile dell'Anagrafe avvisare l'imminente cambio di stato al trascorrere dei due terzi (2/3) del periodo di inattività che lo comporta, tramite messaggio privato o altre modalità ritenute più opportune.
Nel caso in cui un Cittadino Passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la Cittadinanza Attiva. Per ottenerla, deve attendere un periodo di cinque (5) giorni nei quali deve mostrarsi partecipe.

Articolo 6
Il periodo di assenza giustificata complessiva in dodici (12) mesi può essere di massimo 120 gioni. Con la perdita della cittadinanza si perdono tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica.
Un cittadino qualora si ripresentasse nella Repubblica Democratica di Vitla dopo un lungo periodo di inattività che ha portato alla revoca della propria cittadinanza oppure dopo una richiesta di revoca della propria cittadinanza, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.

Articolo 7
Non saranno accettate richieste di cittadinanza da parte di ex-cittadini che hanno perso la cittananza, sia per perdita che per richiesta di revoca, per tre (3) volte, l'articolo 7 non avrà valore sulle perdite di cittadinanza avvenute prima dell'entrata in vigore della legge

testo modificato

CITAZIONE
Articolo 1
Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietata la pluri-cittadinanza.
Ottengono la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla tutti coloro che non hanno cittadinanze in altre micronazioni o entità che di definiscono tali, richiedendola usando la seguente formula nell’apposito topic:
“Richiedo la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla giurando fedeltà alla micronazione, accettando e condividendo la Costituzione ed i principi in essa espressi.
In fede
[nickname]”

Articolo 2
E’ istituito un Anagrafe con lo scopo di monitorare l’attività dei cittadini Vetlani e di segnalare al Ministero dell’Interno le modifiche da fare circa lo stato della Cittadinanza dei Vetlani.
L’Anagrafe è un ente statale che risponde al Parlamento delle sue azioni, non dipende dal governo.
E’ istituita una sezione “Anagrafe” tra le Istituzioni.

Articolo 3
L’anagrafe è guidato da un Responsabile, eletto dal popolo ogni quattro (4) mesi. Per potersi candidare è necessario essere cittadini da almeno 15 (quindici) giorni; per essere eletti è necessario ottenere più voti degli altri candidati. Il Responsabile dell’Anagrafe è moderatore della sua sezione. Nomina due (2) suoi collaboratori, uno dei quali deve essere un candidato al ruolo del Responsabile che non è stato eletto. Nel caso in cui vi sia stato un solo candidato o gli altri candidati rifiutino tutti questo ruolo, il Responsabile può nominare i due collaboratori tra tutti i cittadini Vetlani.
I collaboratori lo sostituiscono in caso di assenza e lo coadiuvano nello svolgere il proprio lavoro.
La carica di Responsabile dell’Anagrafe è incompatibile con qualsiasi incarico governativo.
L’anagrafe contiene un topic dove è possibile richiedere la cittadinanza, uno in cui è possibile segnalare assenze, uno in cui è possibile chiedere la revoca della propria cittadinanza e uno in cui il Responsabile dell’Anagrafe fa notare la scadenza dei limiti temporali che comportano un cambiamento nello stato della cittadinanza o la sua revoca. Il responsabile dell’Anagrafe deve segnalare al Ministero dell’Interno tutto quello che comporta un cambiamento dello stato della cittadinanza di un Vetlano o l’acquisizione di una nuova cittadinanza. Il Responsabile, nell'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato a richiedere ai cittadini la presentazione dell'ultimo post effettuato. Il ministro deve quindi, con un suo atto, formalizzare quanto richiesto dal Responsabile dell’Anagrafe. In caso di una situazione dubbia, può richiedere al Responsabile di riesaminare la situazione, ma in caso di conferma dell’esito, è obbligato a formalizzare il cambiamento entro 5 giorni pena la decadenza dal Ministero.

Articolo 4
Nel caso in cui la forma della richiesta di cittadinanza non sia conforme a quanto espresso all’articolo 1 di questa legge, il Responsabile dell’Anagrafe si fa carico di respingere la richiesta e di comunicare al richiedente la forma corretta al fine di ottenere la cittadinanza. La richiesta è da ritenersi valida solamente se scritta nel topic "Richiesta di Cittadinanza", in Anagrafe, e dev'essere esaminata in un tempo limite di settantadue (72) ore. Fuori questo limite saranno autorizzati ad intervenire i collaboratori.

Articolo 5
Nel primi 7 (sette) giorni successivi all’ottenimento della cittadinanza si è “Cittadini minorenni”. I Cittadini minorenni hanno gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini, fatto eccezione il diritto di voto, di impresa (non possono creare enti privati o partiti) e non è loro consentito di iscriversi a partiti. Se in questo periodo si sono mostrati attivi ed interessati, potranno fare richiesta di una Cittadinanza Attiva in modo da acquisire tutti i diritti previsti dalla Costituzione e dalle leggi.
In caso di inattività continuata per almeno quindici (15) giorni senza preannuncio di assenza quantificata nell’apposito topic, la Cittadinanza Attiva diventa Cittadinanza Passiva. Al fine della valutazione della presenza attiva, vengono equiparati ai post inviati nel territorio della Repubblica Democratica di Vitla anche quelli inviati nel territorio di altre Micronazioni da cittadini che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato dai competenti Organi della Repubblica (ambasciatori, delegati a trattative, ministri ecc.).Purchè tali post siano inerenti allo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale Un Cittadino passivo perde il diritto di voto. La Cittadinanza Passiva può durare al massimo per sessanta (60) giorni, terminati i quali, la cittadinanza viene revocata in qualsiasi sua forma.
E' compito del Responsabile dell'Anagrafe avvisare l'imminente cambio di stato al trascorrere dei due terzi (2/3) del periodo di inattività che lo comporta, tramite messaggio privato o altre modalità ritenute più opportune.
Nel caso in cui un Cittadino Passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la Cittadinanza Attiva. Per ottenerla, deve attendere un periodo di cinque (5) giorni nei quali deve mostrarsi partecipe.

Articolo 6
Il periodo di assenza giustificata complessiva in dodici (12) mesi può essere di massimo 120 gioni. Con la perdita della cittadinanza si perdono tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica.
Un cittadino qualora si ripresentasse nella Repubblica Democratica di Vitla dopo un lungo periodo di inattività che ha portato alla revoca della propria cittadinanza oppure dopo una richiesta di revoca della propria cittadinanza, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.

Articolo 7
Non saranno accettate richieste di cittadinanza da parte di ex-cittadini che hanno perso la cittananza, sia per perdita che per richiesta di revoca, per tre (3) volte, l'articolo 7 non avrà valore sulle perdite di cittadinanza avvenute prima dell'entrata in vigore della legge

Approvata dall'Assemblea con 8 Favorevoli su 8 votanti in data 14/12/2008 nella seduta XIV della I legislatura.

Commento: ---

PROMULGO.


F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned














Legge per la disciplina delle modalità di svolgimento del referendum



CITAZIONE
art.1) Svolgimento del Referendum abrogativo.
- La raccolta delle sottoscrizioni da parte di almeno 10 (dieci) cittadini deve avvenire entro 7 giorni dal deposito della richiesta di abrogazione nell’apposito topic da parte del presentatore, a partire dal giorno successivo dall’avvenuto deposito. Eventuali firme raccolte prima del giorno successivo all’avvenuto deposito non saranno considerate valide.
- Nel caso in cui le sottoscrizioni necessarie fossero raccolte prima della scadenza prevista al comma 1, il presentatore può interrompere la raccolta stessa segnalando l’interruzione con apposito post. A tal fine, nel caso di più presentatori, deve essere indicato il presentatore o i presentatori che avranno tale facoltà. In mancanza di tale indicazione si intenderà come presentatore autorizzato il primo firmatario della proposta.
- Terminata la raccolta delle sottoscrizioni, il presentatore, inteso come previsto nel comma 2, dovrà provvedere, entro il termine di 7 (sette), decorrente dal giorno successivo del termine della raccolta, avvenuta sia nel termine naturale di cui al comma 1, sia nel termine ridotto di cui al comma 2, alla presentazione, così come previsto dal comma 4 dell’art.7 della Costituzione, della proposta referendaria al Tribunale Costituzionale, rappresentato nella Repubblica Democratica di Vitla dalla Corte Suprema, pena la decadenza della proposta referendaria stessa. La Corte Suprema deciderà in merito alla legittimità costituzionale entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo della presentazione della proposta referendaria. Nel caso in cui la Corte non si pronunciasse entro il termine suddetto la proposta referendaria sarà considerata accolta.
- Sia nel caso di sentenza favorevole, sia nel caso previsto nel comma 3, entro 2 (due giorni) il Presidente della Corte Suprema, o in sua assenza, il Vice Presidente, o in assenza di entrambi il terzo membro, pubblicheranno la sentenza o l’attestazione di accoglimento per scadenza dei termini in un apposito topic. Al fine di evitare che, a causa di assenza di tutti i componenti della Corte, decorso il termine previsto, non possa darsi l’avvio al procedimento di votazione, specificato nel successivo comma 5, sono autorizzati, in questo caso, alla pubblicazione i giudici ordinari entro il termine di 2 (due giorni). Nel caso di ulteriore inerzia è data facoltà al promotore dell’istanza referendaria di procedere alla pubblicazione entro 3 (tre) giorni. Decorso inutilmente tale termine la facoltà è attribuita a qualunque cittadino della Repubblica Democratica di Vitla firmatario della proposta, per un periodo di giorni 3 (tre). Qualora, esperite tutte le possibilità previste dalla presente legge, la pubblicazione non avvenisse, la richiesta referendaria è da considerare decaduta.
- Entro due giorni dall’avvenuta pubblicazione della sentenza o dell’attestazione di decorrenza dei termini, il Ministro degli Interni indice il referendum, che si svolgerà entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo dell’indizione.

art.2) Svolgimento del Referendum propositivo.
- La raccolta delle sottoscrizioni da parte di almeno 1/3 cittadini deve avvenire entro 7 giorni dal deposito della richiesta di proposizione nell’apposito topic da parte del presentatore, a partire dal giorno successivo dall’avvenuto deposito. Eventuali firme raccolte prima del giorno successivo all’avvenuto deposito non saranno considerate valide.
- Nel caso in cui le sottoscrizioni necessarie fossero raccolte prima della scadenza prevista al comma 1, il presentatore può interrompere la raccolta stessa segnalando l’interruzione con apposito post. A tal fine, nel caso di più presentatori, deve essere indicato il presentatore o i presentatori che avranno tale facoltà. In mancanza di tale indicazione si intenderà come presentatore autorizzato il primo firmatario della proposta.
- Terminata la raccolta delle sottoscrizioni, il presentatore, inteso come previsto nel comma 2, dovrà provvedere, entro il termine di 7 (sette), decorrente dal giorno successivo del termine della raccolta, avvenuta sia nel termine naturale di cui al comma 1, sia nel termine ridotto di cui al comma 2, alla presentazione, così come previsto dal comma 5 dell’art.7 della Costituzione, della proposta referendaria al Tribunale Costituzionale, rappresentato nella Repubblica Democratica di Vitla dalla Corte Suprema, pena la decadenza della proposta referendaria stessa. La Corte Suprema deciderà in merito alla legittimità costituzionale entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo della presentazione della proposta referendaria. Nel caso in cui la Corte non si pronunciasse entro il termine suddetto la proposta referendaria sarà considerata accolta.
- Sia nel caso di sentenza favorevole, sia nel caso previsto nel comma 3, entro 2 (due giorni) il Presidente della Corte Suprema, o in sua assenza, il Vice Presidente, o in assenza di entrambi il terzo membro, pubblicheranno la sentenza o l’attestazione di accoglimento per scadenza dei termini in un apposito topic. Al fine di evitare che, a causa di assenza di tutti i componenti della Corte, decorso il termine previsto, non possa darsi l’avvio al procedimento di votazione, specificato nel successivo comma 5, sono autorizzati, in questo caso, alla pubblicazione i giudici ordinari entro il termine di 2 (due giorni). Nel caso di ulteriore inerzia è data facoltà al promotore dell’istanza referendaria di procedere alla pubblicazione entro 3 (tre) giorni. Decorso inutilmente tale termine la facoltà è attribuita a qualunque cittadino della Repubblica Democratica di Vitla firmatario della proposta, per un periodo di giorni 3 (tre). Qualora, esperite tutte le possibilità previste dalla presente legge, la pubblicazione non avvenisse, la richiesta referendaria è da considerare decaduta.
- Entro due giorni dall’avvenuta pubblicazione della sentenza o dell’attestazione di decorrenza dei termini, il Ministro degli Interni indice il referendum, che si svolgerà entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo dell’indizione

art.3) Svolgimento del Referendum confermativo.
- La votazione del referendum confermativo previsto dal comma 5 dell’art.7 della Costituzione, viene indetta a cura del Ministro degli Interni entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta pubblicazione della o delle Proposte Costituzionali nella Gazzetta Ufficiale e si terrà dopo 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo dell’indizione.

art.4) Le votazioni inerenti tutti i tipi di referendum avverranno in 72 ore.

art.5) In assenza del Ministro degli Interni la votazione verrà indetta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, da un qualunque Ministro effettivo del Governo. In caso di inerzia, decorsi i termini previsti, provvederà il Presidente della Repubblica o il Vicepresidente.

art.6) La campagna elettorale inizia contestualmente all’indizione dei referendum e termina al momento dell’apertura delle urne. Per le modalità di svolgimento della campagna elettorale si fa riferimento a quanto previsto nell’art.6 della Legge sulle Disposizioni in materia elettorale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 25.08.2008.

Approvata dall'Assemblea con 6 Favorevoli e 2 Astenuti su 8 votanti in data 14/12/2008 nella seduta XIV della I legislatura.

Commento: ---

PROMULGO.


F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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emoned
view post Posted on 18/1/2009, 22:28




SPOILER (click to view)
Documento sul rifiuto della Convenzione di Montevideo del 1936, del Trattato Antartico del 1953, del Trattato Internazionale sullo Spazio del 1967 e della Convenzione del Diritto del Mare del 1982 e sull'accettazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

CITAZIONE
In quanto Cittadini di una Micronazione virtuale aterritoriale non saremo mai ricosciuti dall'ONU, da qualunque altro organismo mondiale o da qualunque altro stato che ne fa parte.
Il problema sussiterebbe anche se noi fossimo un Micronazione con territorio e infatti questo, problema, sussite con tutte quelle Micronazioni già affermate, storiche e con territorio.

Con questo documento noi Cittadini della Republbica Democratica di Vitla vogliamo condannare e quindi rifiutare quei trattati che non garantiscono e che non decretano una nostra esistenza e un nostro futuro e probabile riconoscimento da parte di stati facenti parte dell'ONU che di fatto e per diritto è "padrona" di alcune cose che ci circondano.

I trattati in questione che la Repubblica Democratica di Vitla rifiuta sono :

- Convenzione di Montevideo del 1936
- Trattato Antartico del 1953
- Trattato Internazionale sullo Spazio del 1967
- Convenzione del Diritto del Mare del 1982

In quanto alla Convenzione di Montevideo del 1936 noi condanniamo fortemente l'Articolo 1 che recita :"Lo Stato come soggetto di diritto internazionale deve possedere i seguenti requisiti: a) una popolazione permanente, b) un determinato territorio; c), un governo, e d) capacità di entrare in relazioni con gli altri Stati.

Alla luce di questo articolo la Convenzione implica che il territorio di una nazione deve essere piuttosto unito e continuo per essere uno Stato reale (uno Stato governabile) e continuo.

Inoltre la Repubblica Democratica di Vitla condanna fortemente i seguenti tre Trattati : il Trattato Internazionale sullo Spazio del 1967, il Trattato Antartico del 1959, e la Convenzione del Diritto del Mare del 1982.
Noi come Repubblica Democratica di Vitla condanniamo questi tre trattatati stipulati perchè di fatto permettono all'ONU e soprattutto agli stati che ne fanno parte di avere un potere incontrastato dell'alto mare, del continente antartico e dello spazio.

Questo documento scritto oltre a rifiutare vuole anche far si che la Repubblica Democratica di Vitla rispetti, accetti, e far diventare parte integrante del suo codice legislativo i seguenti documenti :

- Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961
- Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Noi ci impegniamo a rispettare, e fare nostra, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 sulla questione delle Ambasciate, poiché essa è un punto fondamentale per quantoriguarda le relazioni bilaterali di Allleanza e diplomazia. Le Ambasciate straniere devono essere situate nella nostra Nazione Repubblica Democratica di Vitla e bilaterlmente vi è l'obbligo per l'altra Nazione ad ospitare la nostra Ambasciata nella sua città capitale come bene.

Noi ci impegniamo a rispettare, e fare nostra, la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 in quanto i Consolati sono destinati a proteggere i Cittadini stranieri nel nostro paese. Solo un consolato può essere aperto nella nostra Micronazione. Includendo anche che il distretto consolare di cui è responsabile l'alleato sia determinato in conformità alle loro leggi.

Noi ci impegniamo a rispettare, e fare nostra, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in quanto se pur una risoluzione scritta dai membri dell'ONU, che non ci riconosceranno mai come entità nazionale, noi vogliamo fare nostra una carta che garantisce ai nostri Cittadini tutti quei diritti che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani garantisce ad ogni essere umano.

Approvata dall'Assemblea con 6 Favorevoli su 6 votanti in data 12/01/2009 nella seduta IV della II legislatura.

Commento: ---

PROMULGO.


F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned


P.S. ripensandoci non sono sicuro che i documenti del Parlamento siano soggetti alla mia promulgazione..

Edited by emoned - 19/1/2009, 21:32
 
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emoned
view post Posted on 19/1/2009, 21:31




PDL Carta delle Leggi



CITAZIONE
Articolo 1
E' istituita la "Carta delle Leggi".

Articolo 2
Essa consiste in una sottosezione nella sezione "Gazzetta Ufficiale" in cui il Ministro della Giustizia si occupa di scrivere l'elenco completo delle leggi in vigore della micronazione, via via aggiornandole in seguito a modifiche, abrogazioni e approvazioni di nuove leggi da parte dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 3
Ogni legge deve essere posta in un topic chiuso con la legge in vigore.
La legge può essere scritta anche in lingua vetlana con rispettiva traduzione.

Approvata dall'Assemblea con 8 Favorevoli su 8 votanti in data 19/01/2009 nella seduta VI della II legislatura.

Commento: ---

PROMULGO.


F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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emoned
view post Posted on 26/1/2009, 17:36




Istituzione del Polo Culturale Vetlano



CITAZIONE
Il Polo Culturale Vetlano è una categoria posta tra la categoria Istituzioni e Centro Ricreativo Vetlano.
Questa categoria sarà adibita ad accogliere tutti quegli Enti che servono allo sviluppo Culturale della Repubblica.
Tutto ciò che deve far parte o deve essere eliminato dal Polo Culturale Vtlano deve essere accettato dall'Assemblea Nazionala.

Approvata dall'Assemblea con 7 Favorevoli su 7 votanti in data 24/01/2009 nella seduta VII della II legislatura.

Commento: ---

PROMULGO.


F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned



Modifica del Regolamento del Museo


CITAZIONE
Articolo 1
Il Museo Vetlano è un Ente Statale gestito dal Ministero della Cultura che ha la funzione di raccogliere e valorizzare, tutti gli autoprodotti della Repubblica Democratica di Vitla e tutto quello che fa parte della storia della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 2
Il Museo Vetlano sarà moderato dall'Account Vitla o direttamente dal Ministro della Cultura se esso possiede già la carica di moderatore in altra sezione o dal Corpo di Moderazione o da una persona scelta tramite bando pubblico.

Articolo 3
Il Museo Vetlano è un Ente Statale visibile a tutta la Cittadinanza e a tutti coloro che vogliono visitarlo.
Esso è posto nella categoria "Polo Culturale Vetlano".
Esso contiene topic chiusi e all'interno del Museo Vetlano non è possibile intrattenere discussioni e tutte le discussioni aperte saranno spostate o in Cestino Generale o in Cittadinanza Riunita o in Piazza "13 Aprile 2008"

Approvata dall'Assemblea con 7 Favorevoli su 7 votanti in data 24/01/2009 nella seduta VII della II legislatura.

Commento: ---

PROMULGO.


F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned

 
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