[A.N.]Regolamento A.N.

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view post Posted on 25/10/2008, 13:39
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Ignorantia legis non excusat

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Articolo 1
I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della loro proclamazione, che avviene contestualmente alla pubblicazione dei risultati elettorali da parte della Commissione Elettorale.
Essi svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 2
La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto dal Presidente della Repubblica entro il quinto giorno dalla sua elezione. Egli svolgerà altresì le funzioni di Presidente dell’Assemblea Nazionale fino all’elezione di quest’ultimo.

Articolo 3
Il Presidente dell’Assemblea Nazionale è eletto a maggioranza assoluta dei deputati durante la prima seduta. Contestualmente si procede all’elezione del Vice Presidente, con le stesse modalità
Per votare ogni deputato può scrivere un solo nome. Presidente e Vice Presidente devono appartenere all’Assemblea.
Il Presidente rappresenta l’Assemblea Nazionale, assicura il buon andamento dei suoi lavori, garantisce il rispetto del regolamento, convoca le sedute stabilendone l’ordine del giorno, apre e chiude le votazioni annunciandone il risultato.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza.
Il Presidente e il VicePresidente sono moderatore della sezione dell’Assemblea Nazionale. Non possono tuttavia eliminare post. Nel caso ve ne siano di non inerenti o non regolari, possono spostarli in una discussione unica titolata “Cestino dell’Assemblea”.

Articolo 4
Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge. Si intende per presenza almeno un post scritto durante la fase di discussione o di votazione.
Se una seduta non otterrà il numero legale minimo di partecipanti al momento della sua conclusione, la seduta sarà considerata non valida e verrà riconvocata entro una settimana con lo stesso Ordine del Giorno.

Articolo 5
Per costituire un Gruppo parlamentare occorrono almeno due deputati
Entro cinque giorni dalla conclusione della prima seduta, i deputati devono dichiarare al Presidente a quale Gruppo appartengono.
Ogni Gruppo ha diritto ad un topic riservato nella sezione dell’Assemblea ad uso esclusivo dei deputati appartenenti al medesimo gruppo, in cui poter esporre l’attività.


Articolo 6
E' diritto fondamentale dei Deputati proporre, emendare e votare Proposte di Legge costituzionali, Proposte di Legge ordinarie, regolamenti attuativi, documenti o risoluzioni.
Ogni Deputato può fare proposte di legge, ordinarie o costituzionali, presentando l'articolato completo della sua proposta nel topic in rilievo nella sezione dell’assemblea denominato “Presentazione Proposte di Legge”. Per proporre emendamenti e modifiche in Assemblea il Deputato deve "quotare" il testo originale e poi, subito dopo, deve "quotare" il testo modificato, ponendo in "Grassetto" le parti modificate o aggiunte. Nel caso la modifica presenti non delle sostituzioni ma l'eliminazione di articoli o anche di parti di essi, nel testo modificato verranno "scritte in rosso" le parti che la proposta elimina.
La presentazione dell'emendamento deve avvenire con le stesse modalità della presentazione delle proposte di legge oppure nella fase di discussione di una seduta dell'assemblea purchè l'ordine del giorno preveda che la legge o modifiche alla legge siano discusse nella stessa seduta. Qualora nella stessa seduta vengano approvati sia il progetto di legge originario sia uno o più emendamenti si considerera approvato il testo base modificato per integrare gli emendamenti, il presidente dell'assemblea nazionale avrà compito di effettuare l'integrazione e riproporre all'assemblea il voto del testo definitivo, nel caso non si possa integrare gli emendamenti perchè in conflitto con altri articoli il presidente ha la facoltà di inviare la legge all'organo proponente (sia esso il governo, un deputato o un gruppo di cittadini) per modificarla solo nei punti che entrano in conflitto con l'emendamento. Qualora vengano approvati emendamenti a leggi in sedute successive all'approvazione della legge stessa sarà possibile saltare la votazione del testo definitivo. In Caso di approvazione nella stessa seduta di due proposte di legge in conflitto tra loro sarà considerata apprata quella che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli, a parità di voti favorevoli avrà valore di legge presentata per prima. Qualora in sedute successive vengano approvate leggi non compatibili con leggi approvate precedentemente le leggi precedenti saranno considerate automaticamente abrogate e sostituite dalle successive, tuttavia se tale conflitto si limita solo ad alcuni articoli delle leggi l'abrogazione automatica si limiterà agli articoli in conflitto della legge precedente. Qualora una proposta di legge non sia approvata dall'assemblea gli eventuali emendamenti saranno considerati automaticamente decaduti anche se approvati.
E’ dovere dei deputati partecipare alle sedute ed informarsi riguardo ai fatti in corso di svolgimento nella micronazione.
In caso di dimissioni o decadenza da Deputato si perdono tutti i diritti ai sensi di questo Regolamento.
Si decade da Deputato in caso di assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive o in caso di perdita della Cittadinanza.

Articolo 7
Le leggi proposte dal governo e i decreti in attesa di essere trasformati in leggi devono essere inserite dal primo ministro o da un altro membro del governo all'interno di un topic intitolato "proposte del governo" e inserito come importante nella sezione dell'Assemblea Nazionale

Articolo 8
La lettura della sezione dell’Assemblea Nazionale è riservata ai cittadini, mentre possono intervenire esclusivamente i deputati, i componenti del governo che ne abbiano fatto richiesta al Presidente dell’Assemblea e il Presidente della Repubblica qualora ne faccia richiesta al Presidente dell’Assemblea.
Se però il numero totale dei cittadini (esclusi i cittadini minorenni e sospesi) è minore o uguale a 55 cittadini, la fase di discussione di ogni seduta è aperta a tutti i cittadini.
La sezione dell’Assemblea Nazionale è munita di una sottosezione denominata "La Cittadinanza Propone" accessibile ad ogni cittadino della Repubblica, in cui si possono avanzare proposte di legge di iniziativa popolare e si può discutere circa l’attività dell’Assemblea Nazionale e le sedute in svolgimento.

Articolo 9
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito topic, contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno. Se la carica di Presidente dell’Assemblea è vacante sarà il Presidente della Repubblica, con l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a convocarla.
L'assemblea è convocata almeno due volte al mese.
La Convocazione Straordinaria dell'Assemblea puo' essere richiesta dal Governo, dal Presidente della Repubblica, o dal almeno un terzo dei deputati.
Le sedute dell’Assemblea comprendono due fasi: la fase di discussione, che deve durare minimo 48 ore (24 ore in casi di urgenza), in cui è possibile esaminare i punti all’odg, proporre emendamenti, ritirare e modificare le proposte di legge, e la fase di votazione, che deve durare almeno 48 ore(24 ore in casi di urgenza), in cui i deputati sono chiamati ad esprimere il proprio voto. Il Governo, nella persona del Primo Ministro e dei Ministri, può intervenire durante il dibattimento parlamentare.
"Nel caso in cui tutti i deputati abbiano espresso il loro voto durante una seduta dell'Assemblea Nazionale, tale seduta sarà conclusa prima dell'orario di chiusura espresso dal Presidente dell'Assemblea Nazionale o dal Vice-Presidente."

Le possibilità di voto sono sempre 3: favorevole, astenuto, contrario.
Ad eccezione di maggioranze speciali richieste dalla Costituzione o da altre leggi, per essere approvata, una proposta di legge deve ottenere più voti favorevoli che contrari. Al termine della fase di votazione il Presidente dell’Assemblea riassume il suo esito. Dopo 12 ore può chiudere il topic e dopo 3 giorni si può archiviare la seduta nella sezione nominata: "Archivio A.N." Deve inoltre comunicare al Presidente della Repubblica le Proposte di Legge approvate che quest’ultimo deve promulgare per renderle in vigore.
Tutte le proposte di legge devono essere poste all’ordine del giorno in ordine cronologico di presentazione. Per i decreti legge in scadenza del governo e le leggi già approvate dall’Assemblea ma respinte dal Presidente della Repubblica viene convocata obbligatoriamente una seduta straordinaria dedicata esclusivamente a tale scopo.
Ogni seduta può contenere non più di 5 diversi punti all’ordine del giorno. In casi di urgenza o di accumulo di ordini del giorno o proposte, è facoltà del Presidente convocare più sedute contemporaneamente. Tuttavia non si può superare il numero di 3 sedute contemporanee e salvo i casi di urgenza, iniziata una seduta, la successiva può essere iniziata passate 24 ore.

Articolo 10

In caso di decadimento o di dimissioni di un deputato, al suo posto verrà nominato in ordine:

a) il candidato non eletto della stessa lista del deputato decaduto o dimissionario che precede gli altri candidati non eletti per numero di voti ottenuti, in caso di rinuncia si passa al candidato successivo. In caso di parità di voti, si consideri l’ordine di presentazione delle lista alle elezioni.
b) il primo della lista dei sostituti congressisti presentata dal partito di cui faceva parte il congressista decaduto o dimissionario al momento della presentazione della lista elettorale. I cittadini presenti nella lista dei sostituti congressisti nominati congressisti o rinunciatari verranno espunti dalla lista medesima.
c) gli iscritti al partito di cui fa parte il deputato decaduto o dimissionario la cui iscrizione al partito risalga a prima delle elezioni parlamentari. L'iscritto che sostituisce il deputato deve essere indicato dal partito stesso.
Il nuovo deputato assumerà la sua funzione postando un messaggio di accettazione nella prima seduta dell’Assemblea disponibile, a cui seguirà la proclamazione da parte del Presidente dell’Assemblea.
Nel caso in cui non ci sia alcun cittadino che ai sensi del presente articolo accetti di diventare deputato, il seggio resterà vacante.
Quando si raggiunge il numero di almeno 3 seggi vacanti, si procede con elezioni per la loro assegnazione. I deputati eletti manterranno la loro carica fino alla regolare conclusione della legislatura.

Articolo 11
Per la modifica del presente regolamento è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei deputati presenti.
Esso entra in vigore al momento della conclusione della seduta in cui è stato approvato senza necessità di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.

Art. 12
E' possibile istituire in seno all'Assemblea Nazionale delle commissioni, qualora siano previste da leggi approvate dall'AN o richieste, previa approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale, da: 5 cittadini o un ministro o un deputato. Per il loro corretto svolgimento deve essere introdotta una nuova sezione nell'Assemblea Nazionale e devono possedere: chiare modalità di scelta dei membri, un regolamento, un portavoce ed un durata temporale o legata alla conclusione del lavoro per la quale sono state istituite.

Edited by Il Littore - 24/2/2011, 18:58
 
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