Costituzione

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view post Posted on 14/9/2008, 10:23

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Costituzione della Repubblica Democratica di Vitla




Preambolo



Noi, cittadini della Repubblica Democratica di Vitla, al fine di consolidare la nostra Unità Democratica, di garantire la Giustizia, di promuovere la Pace all'interno, di raggiungere il Benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i futuri cittadini la Libertà, approviamo e stabiliamo questa Costituzione come legge fondamentale della Repubblica.


Titolo I: Dichiarazione di Indipendenza



Articolo 1
La Repubblica Democratica di Vitla dichiara l'indipendenza da qualsiasi nazione e micronazione territoriale o virtuale e chiede il riconoscimento intermicronazionale e internazionale come entità micronazionale virtuale.
La Repubblica Democratica di Vitla è una Repubblica democratica, libera ed indipendente con propria sovranità e propria cultura e si dichira contraria a tutte quelle realtà che che opprimono la libertà; condanna tutto ciò che è oligarchico.
La Repubblica Democratica di Vitla aspira al proprio consolidamento con l'interazione ed il reciproco aiuto con le altre micronazioni anche con l'obiettivo di smascherare le micronazioni false che sono in realtà simulazioni.
I cittadini della Repubblica si impegnano a lottare per il suo riconoscimento in qualità di micronazione sovrana virtuale e per diventare tali devono giurare fedeltà alla presente Costituzione.
Con la presente dichiarazione, si rivendica autonomia di qualsiasi genere: politica, giuridica, culturale e sociale.


Titolo II: Libertà Fondamentali



Articolo 2
La Repubblica Democratica di Vitla è una repubblica democratica fondata sulla libertà di agire e pensare.
Essa assicura eguali diritti e doveri dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di religione, di condizione personale e sociale, di età, di sesso e orientamento sessuale. Essa rispetta tutte le credenze politiche, culturali e religiose.
Le libertà di opinione, di parola, di pensiero, di espressione, di associazione, di culto, di coscienza sono, come base della repubblica, diritti inviolabili.


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Principi Fondamentali



Titolo III : Ordinamento dello Stato



Articolo 3
1. Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2. L’Assemblea Nazionale è composta da 7 deputati eletti a suffragio universale e diretto nel caso in cui la popolazione sia inferiore a 50 cittadini. Nel caso sia superiore a 50 cittadini, il numero dei deputati sarà di 9. Nel caso in cui la popolazione diventi inferiore o uguale a 13 cittadini, condizione accertata a seguito di comunicazione verificabile del responsabile dell’Anagrafe, o, in mancanza, da un suo sostituto, o, in mancanza anche di questo, anche da un cittadino, l'Assemblea Nazionale sarà composta da tutti i cittadini.
L’Assemblea nazionale sarà composta da tutti i cittadini attivi fino a quando la popolazione non raggiungerà i 18 cittadini attivi, condizione verificata come previsto nel comma 2. Al raggiungimento del limite suddetto verranno indette, con le modalità previste dalla legge, nuove elezioni per l’Assemblea Nazionale, entro giorni 10 dall’accertamento del raggiungimento, da parte del Presidente dell’Assemblea Nazionale o da chi lo sostituisce. Le elezioni avranno luogo entro dodici giorni dall’indizione. In caso di inerzia dell’autorità preposta potrà indire le elezioni un qualunque componente dell’Assemblea Nazionale
Tutti i cittadini che diventeranno attivi successivamente all’indizione delle elezioni così come previsto nel c.3, ma prima della sospensione prevista in occasione dei periodi elettorali, come regolata dalla legge, entreranno di diritto a far parte dell’Assemblea Nazionale che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino a quando si riunirà la nuova Assemblea Nazionale eletta a seguito delle consultazioni elettorali. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3. Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni. Il presente articolo non viene applicato qualora si verifichino le condizioni previste dal comma 2. Unico requisito sarà il possesso della cittadinanza attiva che verrà concessa dopo il termine previsto dalla legge ordinaria, ma senza subordinazione a pareri o giudizi di qualunque autorità preposta alla verifica della cittadinanza.
4. I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5. L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso, fatto salvo quanto previsto nel comma 2.
6. Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente, fatto salvo quanto previsto nel comma 2.
7. L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8. Il regolamento interno dell’Assemblea che dovrà essere oggetto della prima seduta utile dell’Assemblea, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9. La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo. In deroga a quanto stabilito nel punto 7, il Presidente della prima Assemblea nazionale dopo la fase costituente, verrà eletto a maggioranza assoluta anche in mancanza di un regolamento interno.
10. Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 4
1. Il Presidente della Repubblica è il rappresentante della micronazione, simboleggia l’unità della comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2. E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4. Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta consecutiva.
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
6. Il comma 4 dell'articolo 4 non si applica ai mandati di presidente avvenuti per applicazione del comma 5 dell'articolo 4.
7. Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
9. Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa.
10. Nomina il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo (Ministri) che dovranno ottenere la fiducia dell’Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
11. Può revocare o sostituire il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Governo venisse revocata o sostituita contemporaneamente, il Governo stesso dovrà ottenere nuovamente la fiducia dell’Assemblea Nazionale.
12 Presiede la Corte Suprema ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione.
13. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea nazionale, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Suprema.
14. Con decreto presidenziale, scioglie l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, in quest’ultimo caso con adeguata motivazione. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea. Il potere di proporre la mozione spetta a ciascun deputato.
15. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
16. Il Presidente non è sfiduciabile. Può essere messo sotto accusa da parte dell’Assemblea nazionale su richiesta dei 3/5 dei deputati nei seguenti casi:
- alto tradimento
- violazione della Costituzione
- abuso dei poteri di amministratore
Per la condanna del Presidente occorre la maggioranza dei 2/3 dei deputati. In caso di condanna il Presidente è da considerare decaduto dalle sue funzioni dal momento della conclusione della votazione.
17. In caso di dimissioni volontarie o di decadenza a seguito di condanna da parte dell’Assemblea nazionale, subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
18. La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
19. Il Presidente ha il diritto di assumere la carica di amministratore.

Articolo 5
1. Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica, ed è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Nazionale e deve ricevere la fiducia dall’Assemblea stessa.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei deputati. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non fosse approvata, non può esserne ripresentata un’altra se non dopo almeno 20 giorni dalla data della votazione.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. Il Primo Ministro e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati agli articoli 10 e 11)
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Ogni ministro, in caso d'assenza, sarà sostituito dal Primo Ministro.
10. Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Nazionale, decadono. Il Presidente dell’Assemblea è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione. Qualora almeno 1/3 dei deputati ritengano che i decreti leggi violino libertà e diritti costituzionalmente garantiti, possono chiedere il ricorso alla Corte Suprema, che dovrà verificare la costituzionalità dei suddetti decreti entro 5 giorni dalla richiesta.

Articolo 6
1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Deputato, al Consiglio dei Ministri e ad almeno cinque cittadini. La discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare da parte dell’Assemblea nazionale è obbligatoria, così come lo è quella di tutte le altre proposte di legge.
2. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea.
3. La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4. Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.

Articolo 7
1. La Repubblica riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2. Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4. La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5. Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno le firme di 1/3 dei cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6. Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.


Titolo IV : Lingua ufficiale e minoranze linguistiche



Articolo 8
1. Lingue ufficiali della Repubblica Democratica di Vitla sono l'Italiano e il Vetlano. la lingua principale è l'Italiano.
2. La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3. Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana o Vetlana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in vetlano o italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.
4. Le deliberazioni dei vari organi potranno essere emesse in entrambe le lingue ufficiali, tuttavia per la validità delle stesse è necessario solo che siano emesse nella lingua principale dello stato.


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Diritti e Doveri del Cittadino



Titolo V : Giustizia



Articolo 9
1. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente. In caso di problemi di interpretazione delle leggi i Giudici devono valutare se vi sono casi analoghi nelle sentenze precedenti e attenersi alla stessa interpretazione del precedente. In caso non vi siano precedenti e solo per questioni di corretta interpretazione del testo di legge i giudici possono sospendere il procedimento e presentare istanza di chiarificazione alla Corte Suprema.
3. La responsabilità penale è personale.
4. L’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
5. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
6. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati Micronazionali.

Articolo 10
1. La Corte Suprema è il massimo organo giudiziario della Repubblica. Svolge il ruolo di tribunale costituzionale e di corte di appello. Le sue sentenze sono inappellabili.
2. E’ composta da due giudici eletti dall’Assemblea Nazionale per la durata di cinque (5) mesi e dal Presidente della Repubblica, o dal vice in sua assenza.
3. Il Presidente della Repubblica presiede la Corte Suprema. Il sistema di elezione dei altri due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare un cittadino. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo
4. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
5. Escluso il presidente della Corte Suprema, per gli altri giudici valgono le seguenti disposizioni:
A- possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;
B- non devono avere altre cariche durante il periodo del loro mandato e non devono ricoprire cariche di coordinamento all'interno di un partito.
C- decadono in caso di assenza non giustificata a tre udienze consecutive;
D- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
E- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei ¾ dei deputati dell’Assemblea, e con l’assenso del Presidente della Repubblica.
6. Le decisioni della Corte devono essere prese da almeno due dei tre membri; nell'ipotesi di decisione a maggioranza, è fatto obbligo la redazione di una relazione di minoranza.
7. Possono presentare ricorso alla Corte Suprema dieci cittadini, un partito, il Presidente della Repubblica, ciascun giudice del Tribunale Ordinario solo per le questioni relative ai dibattiti giudiziari in corso e i condannati, 3 deputati e il Governo, oltre ai condannati in primo grado dal Tribunale Ordinario per i processi a loro carico.
8. La Corte si dota, approvandolo a maggioranza dei suoi componenti, di proprio regolamento interno che prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Suprema e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
9. La Corte Suprema giudica a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito:
A- sulle controversie relative alla legittimità Costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari, delle ordinanze del Governo nella sua interezza e dei singoli ministri e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento;
B- sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali;
C- sulle controversie complesse relative a questioni di carattere elettorale o referendario;
D- sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare
10. Le sentenze sugli argomenti di cui al comma 9 del presente articolo possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.
11. La Corte Suprema giudica con singola udienza di merito sui ricorsi di appello dei processi di primo grado del Tribunale Ordinario.
12. Contro le sentenze della Corte Suprema non è ammessa alcuna impugnazione.
13. Le sentenze sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi giudice della Corte Suprema. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Articolo 11
1. Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale.
2. E’ composto da tre giudici eletti dall’Assemblea Nazionale per la durata di 3 mesi. Il sistema di elezione dei due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare due cittadini. Vengono eletti i tre che hanno ottenuto più voti; in caso di parità si terrà un ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti dove ogni deputato potrà esprimere una sola preferenza. In caso di ulteriore situazione di parità si terrà un ballottaggio fra i due candidati con possibilità di voto per tutti i cittadini.
3. Sino a quando non saranno eletti i nuovi membri, i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
4. Per i giudici del Tribunale Ordinario valgono le seguenti disposizioni:
A- possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;
B- non devono ricoprire cariche di governo durante lo svolgimento del mandato;
C- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
D- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei 2/3 dei deputati dell’Assemblea.
5. Per ogni denuncia, il Presidente della Corte Suprema nomina uno dei tre giudici, tenendo anche conto eventuali conflitti di interesse.
6. L’imputato ha diritto di appellarsi contro la sentenza del Giudice Ordinario entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, alla Corte Suprema.
7. Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario.
8. Ogni altra disposizione è regolamentata dal Codice Penale e dalla legge ordinaria


Titolo VI : Esercito



Articolo 12
L'Esercito rappresenta il diritto alla sicurezza di ogni cittadino ed è garante delle libertà fondamentali della costituzione.
La Repubblica di Vitla ripudia offese, barbarie, intimidazioni e violenze scatenate contro i propri cittadini e ne difende la dignità attraverso l'uso dell'Esercito.
L'Esercito della Repubblica Democratica di Vitla ha il dovere di intervenire, dichiarando guerra, purché ci sia una chiara manifestazione di attacchi sovversivi da entità definite nei confronti dello stato vetlano.
L'uso dell'esercito, in stato di pace o in caso di attacchi da entità non definite, è autorizzato dal parlamento con il 70% dei voti favorevoli.
L'Esercito è un organo indipendente e incondizionabile, in cui ogni decisione militare aspetta all'apparato gerarchico interno.
Le Forze Armate agiscono solo in caso di pericolo pubblico e la propria struttura è condizionata secondo la legge speciale e ordinaria in vigore.


Titolo VII : Diritti e Doveri



Articolo 13
I Cittadini sono titolari della sovranità sulle Istituzioni di Vitla e la esercitano per mezzo dei propri rappresentanti e nei modi che la Costituzione prevede.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un diritto e un dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza giuridica o nei casi di indegnità morale.
I partiti politici concorrono alla formazione della volontà della comunità. La loro istituzione è libera e la loro organizzazione interna, redatta in forma di Statuto, deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia.
La legge disciplina i criteri per la risoluzione, secondo il loro ordinamento interno, delle controversie nei partiti e fra diversi partiti.

Articolo 14
Ogni cittadino è tenuto a rispettare le norme sancite dalla presente Costituzione e ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La Repubblica si fonda sul riconoscimento dei diritti dell'uomo e sulla ricerca di una comunità di pace e libera da ogni forma di schiavitù.

Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.


Titolo VIII : Stampa



Articolo 16
La libertà di stampa è garantita e non è possibile sottoporla a censura preventiva.
Eventuali violazioni della legge a mezzo stampa, quali ingiurie o diffamazioni, possono essere accertate esclusivamente dalla Magistratura.


Titolo IX : Diritto di congregazione



Articolo 17
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici contro la Repubblica mediante organizzazioni di carattere informatico.


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Religione



Titolo X: Libertà di culto



Articolo 18
La Repubblica è laica e priva di religione ufficiale.
Nessuno può essere obbligato a partecipare ad attività, cerimonie o pratiche religiose o all’uso di una formula di giuramento religioso in processi, assemblee ed ogni genere di iniziativa pubblica.
Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e regole, purchè non in contrasto con l'ordinamento giuridico vetlano.
Le organizzazioni religiose non possono, inoltre, essere causa di speciali vantaggi sia in materia legislativa che giudiziaria.

Titolo XI: Regole di convivenza



Articolo 19
Atteggiamenti discriminatori, razzisti e/o violenti nei confronti di individui religiosamente contrapposti, non sono consentiti.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, nei limiti dell'ammissibile e delle leggi Vetlane, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume o all'ordinamento giuridico Vetlano.

Titolo XII: Laicità dello Stato



Articolo 20
Lo Stato e le Religioni sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e non devono avere nessun contatto che ne implichi la modifica.
La Repubblica non è in alcun modo sottoposta a qualunque sia istituzione religiosa. Particolari relazioni, e/o collaborazioni in genere, con queste, potranno essere sancite se nel pieno rispetto della reciproca indipendenza e sovranità.


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Disposizioni Finali



Titolo XIII : Disposizioni Finali e Transitorie



Articolo 21
1. Fino alla nomina dei giudici come previsto agli articoli 9 e 10 della presente Costituzione, al fine di giudicare eventuali reati commessi secondo quanto prevede il codice penale approvato ed evitare punizioni arbitrarie, viene istituito il Consiglio dei Saggi, composto da tre membri effettivi e tre supplenti che sostituiranno gli effettivi nel caso di assenza o nei casi di incompatibilità prevista dal codice penale. I tre membri effettivi e i tre supplenti saranno coloro che, nell'ordine, otterranno il maggior numero di voti da parte dell'Assemblea Costituente. Sarà possibile assegnare UNA preferenza. In caso di parità nella votazione si seguiranno i seguenti criteri:
a) maggior anzianità come cittadino
b) maggior numero di post
2. In caso di necessità il membro o i membri supplenti subentrano secondo l'ordine conseguito a seguito della votazione
3. Il Consiglio dei Saggi decadrà con la nomina degli organi giudiziari come previsto dalla Costituzione. I giudizi in corso verranno portati a termine dal Consiglio, ma gli imputati avranno il diritto di ricorrere in appello secondo le modalità previste nella Costituzione.
4. Il diritto al ricorso in appello, con la nomina degli organi giudiziari, è esteso a tutti coloro che sono stati condannati dal Consiglio dei Saggi e la cui pena non è stata definitivamente scontata. A tal fine, nel caso in cui l'imputato sia stato bannato, deve essere sbannato e reso edotto, a cura del Presidente (o di chi ne fa le veci) del Consiglio dei Saggi, della possibilità di presentare ricorso, tramite messaggio privato. Il suddetto invito deve essere reso pubblico tramite un apposito topic nel forum della micronazione.
5. Il Consiglio dei Saggi elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente che ne guidano i lavori e lo rappresentano.
6. Il Consiglio dei Saggi ha anche la funzione di Commissione Elettore per il rispetto delle Disposizioni in materia elettorale.
7. La modifica che introduce il terzo giudice del Tribunale Ordinario diventa esecutiva non appena scada il mandato dei giudici in carica durante l'approvazione della modifica. Nella successiva elezione, quindi, l'Assemblea Nazionale procederà in linea con la nuova legislazione.

Articolo 22
Il preambolo e gli articoli 1, 2 e 22 sono modificabili dall’unanimità dei componenti dell’Assemblea Nazione. Tali modifiche, per essere effettive, devono ricevere almeno i 2/3 di voti favorevoli, tra quelli validi, in un referendum confermativo.
Tutti gli altri articoli sono modificabili dai 7/9 dei componenti dell’Assemblea Nazionale. Tali modifiche, per essere effettive, devono ottenere il 50% + 1 dei voti validi in un referendum confermativo.

Articolo 23
Detengono la carica di amministratore del forum sede della micronazione: il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Interni. In aggiunta, è amministratore un rappresentante dell’opposizione, intesa come partito o coalizione che sia in minoranza nel parlamento, eletto dalla stessa opposizione.
Il founder del forum sede della micronazione è l’account istituzionale “Vitla”. Viene utilizzato per i topic istituzionali e ufficiali e per ogni altra cosa preveda la legge. Hanno accesso di diritto all’account i fondatori della micronazione che siano anche cittadini in data dell’entrata in vigore della presente modifica costituzionale. Il numero di coloro che hanno accesso a “Vitla” deve essere compreso tra 3 e 6; in ossequio a questa norma, l'unanimità di coloro che hanno accesso all’account Vitla possono presentare all'Assemblea Nazionale l'ammissione di altri cittadini.

Ognuno dei nomi proposti, al fine di ottnere l'accesso, deve ottenere i 2/3 dei voti favorevoli dell'Assemblea Nazionale; inoltre i cittadini proposti non devono essere stati condannati definitivamente per tradimento, comportamento sovversivo o offesa alla micronazione, e devono essere cittadini da almeno un anno.

L’accesso all’account si perde in caso di perdita della cittadinanza attiva, condanna passata in giudicato per tradimento, comportamento sovversivo o offesa alla micronazione, oppure in caso di votazione unanime dei restanti aventi l’accesso, previa conferma da parte dei 2/3 dell'Assemblea Nazionale.

La password dell'account deve essere modificata ogni 45 giorni e ogni volta vi sia una modifica nell'organico dei possessori dell'account.

Ogni modifica amministrativa a sezioni o grafica del forum deve essere approvata dal parlamento.

Articolo 24
Su richiesta di 1/10 dei cittadini della Repubblica è fatto obbligo di mostrare, in caso di contestazioni, i logs con gli interventi effettuati dagli amministratori.

Articolo 25
In caso di parità dei resti proporzionali per l'assegnazione dei seggi, il comma 2 dell'articolo 3 è sospeso e in caso di pareggio ci sarà un votazione di ballottaggio aperta a tutti i cittadini secondo la legge elettorale a cui accederanno i contendenti.
In caso di parità al ballottaggio per le elezioni presidenziali, il comma 2 dell'articolo 4 è sospeso ed il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.






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I sottoscritti dichiarano di aver agito, pur nella differenza di idee e opinioni, nell'interesse esclusivo della Repubblica Democratica di Vitla.

Il Presidente dell'Assemblea Costituente
Emoned

Il Presidente emerito dell'Assemblea Costituente
Repubblica dell'Ossola

I vice-presidenti dell'Assemblea Costituente
_Il Cacciatore, Matutian

Il vice-presidente emerito dell'Assemblea Costituente
Krieg

I deputati
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Edited by Vitla - 24/5/2010, 23:19
 
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view post Posted on 10/3/2009, 12:56

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Versione precedente Art. 3, modificato in data 28/02/2009
1. Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2. L’Assemblea Nazionale è composta da 9 deputati eletti a suffragio universale e diretto nel caso in cui la popolazione sia inferiore a 50 cittadini. Nel caso sia superiore a 50 cittadini, il numero dei deputati sarà di 11. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3. Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni.
4. I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5. L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
6. Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
7. L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8. Il regolamento interno dell’Assemblea che dovrà essere oggetto della prima seduta utile dell’Assemblea, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9. La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo. In deroga a quanto stabilito nel punto 7, il Presidente della prima Assemblea nazionale dopo la fase costituente, verrà eletto a maggioranza assoluta anche in mancanza di un regolamento interno.
10. Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.


Edited by Vitla - 15/4/2010, 16:13
 
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view post Posted on 2/12/2009, 23:06

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Versione precedente articolo 3, modificata in data 02/12/09:
Articolo 3
1. Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2. L’Assemblea Nazionale è composta da 9 deputati eletti a suffragio universale e diretto nel caso in cui la popolazione sia inferiore a 50 cittadini. Nel caso sia superiore a 50 cittadini, il numero dei deputati sarà di 11. Nel caso in cui la popolazione diventi inferiore o uguale a 13 cittadini, condizione accertata a seguito di comunicazione verificabile del responsabile dell’Anagrafe, o, in mancanza, da un suo sostituto, o, in mancanza anche di questo, anche da un cittadino, l'Assemblea Nazionale sarà composta da tutti i cittadini.
L’Assemblea nazionale sarà composta da tutti i cittadini attivi fino a quando la popolazione non raggiungerà i 18 cittadini attivi, condizione verificata come previsto nel comma 2. Al raggiungimento del limite suddetto verranno indette, con le modalità previste dalla legge, nuove elezioni per l’Assemblea Nazionale, entro giorni 10 dall’accertamento del raggiungimento, da parte del Presidente dell’Assemblea Nazionale o da chi lo sostituisce. Le elezioni avranno luogo entro dodici giorni dall’indizione. In caso di inerzia dell’autorità preposta potrà indire le elezioni un qualunque componente dell’Assemblea Nazionale
Tutti i cittadini che diventeranno attivi successivamente all’indizione delle elezioni così come previsto nel c.3, ma prima della sospensione prevista in occasione dei periodi elettorali, come regolata dalla legge, entreranno di diritto a far parte dell’Assemblea Nazionale che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino a quando si riunirà la nuova Assemblea Nazionale eletta a seguito delle consultazioni elettorali. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3. Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni. Il presente articolo non viene applicato qualora si verifichino le condizioni previste dal comma 2. Unico requisito sarà il possesso della cittadinanza attiva che verrà concessa dopo il termine previsto dalla legge ordinaria, ma senza subordinazione a pareri o giudizi di qualunque autorità preposta alla verifica della cittadinanza.
4. I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5. L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso, fatto salvo quanto previsto nel comma 2.
6. Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente, fatto salvo quanto previsto nel comma 2.
7. L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8. Il regolamento interno dell’Assemblea che dovrà essere oggetto della prima seduta utile dell’Assemblea, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9. La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo. In deroga a quanto stabilito nel punto 7, il Presidente della prima Assemblea nazionale dopo la fase costituente, verrà eletto a maggioranza assoluta anche in mancanza di un regolamento interno.
10. Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Versione precedente articolo 5, comma 9, modificata in data 02/12/09:
9. Ogni ministro può nominare un viceministro. Tale nomina deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri.

Versione precedente Art 10, Comma 4 punto B, modificata in data 02/12/09:
4. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
5. Escluso il presidente della Corte Suprema, per gli altri giudici valgono le seguenti disposizioni:
A- possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;
B- non devono avere altre cariche durante il periodo del loro mandato e non devono essere iscritti a partiti;
C- decadono in caso di assenza non giustificata a tre udienze consecutive;
D- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
E- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei ¾ dei deputati dell’Assemblea, e con l’assenso del Presidente della Repubblica.

Edited by Vitla - 15/4/2010, 16:12
 
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view post Posted on 10/3/2010, 21:42

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Versione precedente Art 11, commi 2 e 5, modificati in data 02/03/2010:
Articolo 11
2. E’ composto da due giudici eletti dall’Assemblea Nazionale per la durata di 3 mesi. Il sistema di elezione dei due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare un cittadino. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo.
5. Per ogni denuncia, il Presidente della Corte Suprema nomina uno dei due giudici, tenendo anche conto eventuali conflitti di interesse.

Comma 7 Art 21 aggiunto ex novo in data 02/03/2010
 
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view post Posted on 24/5/2010, 22:21

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Versione precedente Art.23, modificato in data 24/05/2010
Detengono la carica di amministratore del forum sede della micronazione: il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Interni. In aggiunta, è amministratore un rappresentante dell’opposizione, intesa come partito o coalizione che sia in minoranza nel parlamento, eletto dalla stessa opposizione.
Ogni modifica amministrativa a sezioni o grafica del forum deve essere approvata dal parlamento.
 
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