[A.C.] XXIX seduta dell'Assemblea Costituente, Intero Testo Costituzione

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emoned
view post Posted on 3/9/2008, 02:24




Convoco per le ore 9.00 del giorno 3 Settembre la XXIX seduta dell'Assemblea Costituente, con all'ordine del giorno:
-esaminazione dell'intero testo costituzionale LINK

La fase di discussione, in cui sarà possibile presentare emendamenti per armonizzare e rendere più coerente l'intero testo e per correggere errori materiali di scrittura o numerazione, durerà 72 ore.

Edited by emoned - 3/9/2008, 10:41
 
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_Il Cacciatore_
view post Posted on 3/9/2008, 09:32




Se l'emendamento di Gelert Keryb o qualunque altro emendamento non dovesse passare dopo la votazione questa è la nostra Costituzione corretta sensa errori grammaticali.
Quindi se si dovesse apportare qualche modifica fatta dagli emendamenti che si utilizzi questo esto corretto con word :

CITAZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI VITLA



Preambolo



Noi, cittadini della Repubblica Democratica di Vitla, al fine di consolidare la nostra Unità Democratica, di garantire la Giustizia, di promuovere la pace all'interno, di raggiungere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i futuri cittadini la libertà, approviamo e stabiliamo questa Costituzione come legge fondamentale della Repubblica.

Titolo I: Dichiarazione di Indipendenza

Articolo 1
La Repubblica Democratica di Vitla dichiara l'indipendenza da qualsiasi nazione e Micronazione territoriale o virtuale e chiede il riconoscimento Intermicronazionale e internazionale come entità micronazionale virtuale.
La Repubblica Democratica di Vitla è una Repubblica democratica, libera ed indipendente con propria sovranità e propria cultura e si dichiara contraria a tutte quelle realtà che che opprimono la libertà; condanna tutto ciò che è oligarchico.
La Repubblica Democratica di Vitla aspira al proprio consolidamento con l'interazione ed il reciproco aiuto con le altre Micronazioni anche con l'obiettivo di smascherare le Micronazioni false che sono in realtà simulazioni.
I cittadini della Repubblica si impegnano a lottare per il suo riconoscimento in qualità di Micronazione sovrana virtuale e per diventare tali devono giurare fedeltà alla presente Costituzione.
Con la presente dichiarazione, si rivendica autonomia di qualsiasi genere: politica, giuridica, culturale e sociale.

Titolo II: Libertà Fondamentali

Articolo 2
La Repubblica Democratica di Vitla è una repubblica democratica fondata sulla libertà di agire e pensare.
Essa assicura eguali diritti e doveri dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di religione, di condizione personale e sociale, di età, di sesso e orientamento sessuale. Essa rispetta tutte le credenze politiche, culturali e religiose.
Le libertà di opinione, di parola, di pensiero, di espressione, di associazione, di culto, di coscienza sono, come base della repubblica, diritti inviolabili.

Principi Fondamentali



Titolo III : Ordinamento dello Stato

Articolo 3
1. Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2. L’Assemblea Nazionale è composta da 9 deputati eletti a suffragio universale e diretto fin quando la popolazione sarà inferiore a 50 cittadini. Quando la popolazione sarà superiore a 50 cittadini, il numero dei deputati sarà di 11. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3. Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni.
4. I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5. L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
6. Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
7. L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8. Il regolamento interno dell’Assemblea che dovrà essere oggetto della prima seduta utile dell’Assemblea, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9. La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo. In deroga a quanto stabilito nel punto 7, il Presidente della prima Assemblea nazionale dopo la fase costituente, verrà eletto a maggioranza assoluta anche in mancanza di un regolamento interno.
10. Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 4
1. Il Presidente della Repubblica è il rappresentante della Micronazione, simboleggia l’unità della comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2. E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4. Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta.
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
6. Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.
7. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
8. Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa
9. Nomina il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo (Ministri) che dovranno ottenere la fiducia dell’Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. Può revocare o sostituire il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Governo venisse revocata o sostituita contemporaneamente, il Governo stesso dovrà ottenere nuovamente la fiducia dell’Assemblea Nazionale.
11. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea nazionale, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Costituzionale.
12. Con decreto presidenziale, scioglie l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, in quest’ultimo caso con adeguata motivazione. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea. Il potere di proporre la mozione spetta a ciascun deputato.
13. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
14. Il Presidente non è sfiduciabile. Può essere messo sotto accusa da parte dell’Assemblea nazionale su richiesta dei 3/5 dei deputati nei seguenti casi:
- alto tradimento
- violazione della Costituzione
- abuso dei poteri di amministratore
Per la condanna del Presidente occorre la maggioranza dei 2/3 dei deputati. In caso di condanna il Presidente è da considerare decaduto dalle sue funzioni dal momento della conclusione della votazione.
15. In caso di dimissioni volontarie o di decadenza a seguito di condanna da parte dell’Assemblea nazionale, subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
16. La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
17. Il Presidente ha il diritto di assumere la carica di amministratore.

Articolo 5
1. Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica, ed è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Nazionale e deve ricevere la fiducia dall’Assemblea stessa.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei deputati. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non fosse approvata, non può esserne ripresentata un’altra se non dopo almeno 20 giorni dalla data della votazione.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. Il Presidente della Repubblica e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre Micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati all’art. XX )
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della Micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Ogni ministro può nominare un viceministro. Tale nomina deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri.
10. Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Nazionale, decadono. Il Presidente dell’Assemblea è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione. Qualora almeno 1/3 dei deputati ritengano che i decreti leggi violino libertà e diritti costituzionalmente garantiti, possono chiedere il ricorso alla Corte Costituzionale, che dovrà verificare la costituzionalità dei suddetti decreti entro 5 giorni dalla richiesta.

Articolo 6
1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Deputato, al Consiglio dei Ministri e ad almeno cinque cittadini. Nel caso in cui l’iniziativa legislativa venga promossa dal 50%+1 dei cittadini, la sua discussione da parte dell’Assemblea nazionale è obbligatoria.2 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea.
2. La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
3. Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.

Articolo 7
1. La Repubblica riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2. Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4. La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5. Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno le firme di 1/3 dei cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6. Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Titolo IV : Lingua ufficiale e minoranze linguistiche

Articolo 8
1. La lingua ufficiale della Repubblica Democratica di Vitla è l’italiano.
2. La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3. Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.

Diritti e Doveri del Cittadino



Titolo IV : Giustizia

Articolo 9
1. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente. I giudici Ordinari solo per questioni di corretta interpretazione del testo di legge possono sospendere il procedimento e presentare istanza di chiarificazione alla Corte Suprema.
3. La responsabilità penale è personale.
4. L’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
5. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
6. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati Micronazionali.

Articolo 10
1. La Corte Suprema è il massimo organo giudiziario della Repubblica. Svolge il ruolo di tribunale costituzionale e di corte di appello. Le sue sentenze sono inappellabili.
2. E’ composta da due giudici eletti dall’Assemblea Nazionale per la durata di 5 mesi e dal Presidente della Repubblica, o dal vice in sua assenza.
3. Il Presidente della Repubblica presiede la Corte Suprema. Il sistema di elezione dei altri due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare un cittadino. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo
4. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
5. Escluso il presidente della Corte Suprema, per gli altri giudici valgono le seguenti disposizioni:
A- possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;
B- non devono avere altre cariche durante il periodo del loro mandato e non devono essere iscritti a partiti;
C- decadono in caso di assenza non giustificata a tre udienze consecutive;
D- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
E- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei ¾ dei deputati dell’Assemblea, e con l’assenso del Presidente della Repubblica.
6. Le decisioni della Corte devono essere prese da almeno due dei tre membri; nell'ipotesi di decisione a maggioranza, è fatto obbligo la redazione di una relazione di minoranza.
7. Possono presentare ricorso alla Corte Suprema dieci cittadini, un partito, ciascun giudice del Tribunale Ordinario, ciascun deputato e il Governo, oltre ai condannati in primo grado dal Tribunale Ordinario per i processi a loro carico.
8. La Corte si dota, approvandolo a maggioranza dei suoi componenti, di proprio regolamento interno che prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
9. La Corte Suprema giudica a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito:
A- sulle controversie relative alla legittimità Costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari, delle ordinanze del Governo nella sua interezza e dei singoli ministri e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento;
B- sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali;
C- sulle controversie complesse relative a questioni di carattere elettorale o referendario;
D- sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare
10. Le sentenze sugli argomenti di cui al comma 9 del presente articolo possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.
11. La Corte Suprema giudica con singola udienza di merito sui ricorsi di appello dei processi di primo grado del Tribunale Ordinario.
12. Contro le sentenze della Corte Suprema non è ammessa alcuna impugnazione.
13. Le sentenze sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi giudice della Corte Suprema. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Articolo 11
1. Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale.
2. E’ composto da due giudici eletti dall’Assemblea Nazionale per la durata di 3 mesi. Il sistema di elezione dei due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare un cittadino. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo.
3. Sino a quando non saranno eletti i nuovi membri, i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
4. Per i giudici del Tribunale Ordinario valgono le seguenti disposizioni:
A- possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;
B- non devono ricoprire cariche di governo durante lo svolgimento del mandato;
C- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
D- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei 2/3 dei deputati dell’Assemblea.
5. Per ogni denuncia, il Presidente della Corte Suprema nomina uno dei due giudici, tenendo anche conto eventuali conflitti di interesse.
6. L’imputato ha diritto di appellarsi contro la sentenza del Giudice Ordinario entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, alla Corte Suprema.
7. Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario.
8. Ogni altra disposizione è regolamentata dal Codice Penale e dalla legge ordinaria

Titolo V : Esercito

Articolo 12
L'Esercito rappresenta il diritto alla sicurezza di ogni cittadino ed è garante delle libertà fondamentali della costituzione.
La Repubblica di Vitla ripudia offese, barbarie, intimidazioni e violenze scatenate contro i propri cittadini e ne difende la dignità attraverso l'uso dell'Esercito.
L'Esercito della Repubblica Democratica di Vitla ha il dovere di intervenire, dichiarando guerra, purché ci sia una chiara manifestazione di attacchi sovversivi da entità definite nei confronti dello stato Vetlano.
L'uso dell'esercito, in stato di pace o in caso di attacchi da entità non definite, è autorizzato dal parlamento con il 70% dei voti favorevoli.
L'Esercito è un organo indipendente e incondizionabile, in cui ogni decisione militare aspetta all'apparato gerarchico interno.
Le Forze Armate agiscono solo in caso di pericolo pubblico e la propria struttura è condizionata secondo la legge speciale e ordinaria in vigore.

Titolo VI : Diritti e Doveri

Articolo 13
I Cittadini sono titolari della sovranità sulle Istituzioni di Vitla e la esercitano per mezzo dei propri rappresentanti e nei modi che la Costituzione prevede.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza giuridica o nei casi di indegnità morale.
I partiti politici concorrono alla formazione della volontà della comunità. La loro istituzione è libera e la loro organizzazione interna, redatta in forma di Statuto, deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia.
La legge disciplina i criteri per la risoluzione, secondo il loro ordinamento interno, delle controversie nei partiti e fra diversi partiti.

Articolo 14
Ogni cittadino è tenuto a rispettare le norme sancite dalla presente Costituzione e ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La Repubblica si fonda sul riconoscimento dei diritti dell'uomo e sulla ricerca di una comunità di pace e libera da ogni forma di schiavitù.

Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Titolo VII : Stampa

Articolo 16
La libertà di stampa è garantita e non è possibile sottoporla a censura preventiva.
Eventuali violazioni della legge a mezzo stampa, quali ingiurie o diffamazioni, possono essere accertate esclusivamente dalla Magistratura.

Titolo VIII : Diritto di congregazione

Articolo 17
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici contro la Repubblica mediante organizzazioni di carattere informatico.

Religione



Titolo IX: Libertà di culto

Articolo 18
La Repubblica è laica e priva di religione ufficiale.
Nessuno può essere obbligato a partecipare ad attività, cerimonie o pratiche religiose o all’uso di una formula di giuramento religioso in processi, assemblee ed ogni genere di iniziativa pubblica.
Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e regole, purchè non in contrasto con l'ordinamento giuridico Vetlano.
Le organizzazioni religiose non possono, inoltre, essere causa di speciali vantaggi sia in materia legislativa che giudiziaria.

Titolo X: Regole di convivenza

Articolo 19
Atteggiamenti discriminatori, razzisti e/o violenti nei confronti di individui religiosamente contrapposti, non sono consentiti.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, nei limiti dell'ammissibile e delle leggi Vetlane, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume o all'ordinamento giuridico Vetlano.

Titolo XI: Laicità dello Stato

Articolo 20
Lo Stato e le Religioni sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e non devono avere nessun contatto che ne implichi la modifica.
La Repubblica non è in alcun modo sottoposta a qualunque sia istituzione religiosa. Particolari relazioni, e/o collaborazioni in genere, con queste, potranno essere sancite se nel pieno rispetto della reciproca indipendenza e sovranità.

Disposizioni Finali



Titolo XII : Disposizioni Finali e Transitorie

Articolo 21
1. Fino alla nomina dei giudici come previsto agli articoli 9 e 10 della presente Costituzione, al fine di giudicare eventuali reati commessi secondo quanto prevede il codice penale approvato ed evitare punizioni arbitrarie, viene istituito il Consiglio dei Saggi, composto da tre membri effettivi e tre supplenti che sostituiranno gli effettivi nel caso di assenza o nei casi di incompatibilità prevista dal codice penale. I tre membri effettivi e i tre supplenti saranno coloro che, nell'ordine, otterranno il maggior numero di voti da parte dell'Assemblea Costituente. Sarà possibile assegnare UNA preferenza. In caso di parità nella votazione si seguiranno i seguenti criteri:
a) maggior anzianità come cittadino
b) maggior anzianità di iscrizione a forumcommunity
c) maggior numero di post
2. In caso di necessità il membro o i membri supplenti subentrano secondo l'ordine conseguito a seguito della votazione
3. Il Consiglio dei Saggi decadrà con la nomina degli organi giudiziari come previsto dalla Costituzione. I giudizi in corso verranno portati a termine dal Consiglio, ma gli imputati avranno il diritto di ricorrere in appello secondo le modalità previste nella Costituzione.
4. Il diritto al ricorso in appello, con la nomina degli organi giudiziari, è esteso a tutti coloro che sono stati condannati dal Consiglio dei Saggi e la cui pena non è stata definitivamente scontata. A tal fine, nel caso in cui l'imputato sia stato bannato, deve essere sbannato e reso edotto, a cura del Presidente (o di chi ne fa le veci) del Consiglio dei Saggi, della possibilità di presentare ricorso, tramite messaggio privato. Il suddetto invito deve essere reso pubblico tramite un apposito topic nel forum della Micronazione.
5. Il Consiglio dei Saggi elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente che ne guidano i lavori e lo rappresentano.
6. Il Consiglio dei Saggi ha anche la funzione di Commissione Elettore per il rispetto delle Disposizioni in materia elettorale.

Articolo 22
Il preambolo e gli articoli 1, 2 e 22 sono modificabili dall’unanimità dei componenti dell’Assemblea Nazione. Tali modifiche, per essere effettive, devono ricevere almeno i 2/3 di voti favorevoli, tra quelli validi, in un referendum confermativo.
Tutti gli altri articoli sono modificabili dai 7/9 dei componenti dell’Assemblea Nazionale. Tali modifiche, per essere effettive, devono ottenere il 50% + 1 dei voti validi in un referendum confermativo.

Articolo 23
Detengono la carica di amministratore del forum sede della Micronazione: il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Interni. In aggiunta, è amministratore un rappresentante dell’opposizione, intesa come partito o coalizione che sia in minoranza nel parlamento, eletto dalla stessa opposizione.
Ogni modifica amministrativa a sezioni o grafica del forum deve essere approvata dal parlamento.

Articolo 24
Su richiesta di 1/10 dei cittadini della Repubblica è fatto obbligo di mostrare, in caso di contestazioni, i logs con gli interventi effettuati dagli amministratori.

Articolo 25
In caso di parità dei resti proporzionali per l'assegnazione dei seggi, il comma 2 dell'articolo 3 è sospeso e in caso di pareggio ci sarà un votazione di ballottaggio aperta a tutti i cittadini secondo la legge elettorale a cui accederanno i contendenti.
In caso di parità al ballottaggio per le elezioni presidenziali, il comma 2 dell'articolo 4 è sospeso ed il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI VITLA



Preambolo



Noi, cittadini della Repubblica Democratica di Vitla, al fine di consolidare la nostra Unità Democratica, di garantire la Giustizia, di promuovere la pace all'interno, di raggiungere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i futuri cittadini la libertà, approviamo e stabiliamo questa Costituzione come legge fondamentale della Repubblica.

Titolo I: Dichiarazione di Indipendenza

Articolo 1
La Repubblica Democratica di Vitla dichiara l'indipendenza da qualsiasi nazione e Micronazione territoriale o virtuale e chiede il riconoscimento Intermicronazionale e internazionale come entità micronazionale virtuale.
La Repubblica Democratica di Vitla è una Repubblica democratica, libera ed indipendente con propria sovranità e propria cultura e si dichiara contraria a tutte quelle realtà che che opprimono la libertà; condanna tutto ciò che è oligarchico.
La Repubblica Democratica di Vitla aspira al proprio consolidamento con l'interazione ed il reciproco aiuto con le altre Micronazioni anche con l'obiettivo di smascherare le Micronazioni false che sono in realtà simulazioni.
I cittadini della Repubblica si impegnano a lottare per il suo riconoscimento in qualità di Micronazione sovrana virtuale e per diventare tali devono giurare fedeltà alla presente Costituzione.
Con la presente dichiarazione, si rivendica autonomia di qualsiasi genere: politica, giuridica, culturale e sociale.

Titolo II: Libertà Fondamentali

Articolo 2
La Repubblica Democratica di Vitla è una repubblica democratica fondata sulla libertà di agire e pensare.
Essa assicura eguali diritti e doveri dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di religione, di condizione personale e sociale, di età, di sesso e orientamento sessuale. Essa rispetta tutte le credenze politiche, culturali e religiose.
Le libertà di opinione, di parola, di pensiero, di espressione, di associazione, di culto, di coscienza sono, come base della repubblica, diritti inviolabili.

Principi Fondamentali



Titolo III : Ordinamento dello Stato

Articolo 3
1. Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2. L’Assemblea Nazionale è composta da 9 deputati eletti a suffragio universale e diretto fin quando la popolazione sarà inferiore a 50 cittadini. Quando la popolazione sarà superiore a 50 cittadini, il numero dei deputati sarà di 11. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3. Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni.
4. I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5. L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
6. Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
7. L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8. Il regolamento interno dell’Assemblea che dovrà essere oggetto della prima seduta utile dell’Assemblea, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9. La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo. In deroga a quanto stabilito nel punto 7, il Presidente della prima Assemblea nazionale dopo la fase costituente, verrà eletto a maggioranza assoluta anche in mancanza di un regolamento interno.
10. Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 4
1. Il Presidente della Repubblica è il rappresentante della Micronazione, simboleggia l’unità della comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2. E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4. Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta.
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
6. Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.
7. Emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
8. Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa
9. Nomina il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo (Ministri) che dovranno ottenere la fiducia dell’Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. Può revocare o sostituire il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Governo venisse revocata o sostituita contemporaneamente, il Governo stesso dovrà ottenere nuovamente la fiducia dell’Assemblea Nazionale.
11. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea nazionale, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Costituzionale.
12. Con decreto presidenziale, scioglie l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, in quest’ultimo caso con adeguata motivazione. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea. Il potere di proporre la mozione spetta a ciascun deputato.
13. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
14. Il Presidente non è sfiduciabile. Può essere messo sotto accusa da parte dell’Assemblea nazionale su richiesta dei 3/5 dei deputati nei seguenti casi:
- alto tradimento
- violazione della Costituzione
- abuso dei poteri di amministratore
Per la condanna del Presidente occorre la maggioranza dei 2/3 dei deputati. In caso di condanna il Presidente è da considerare decaduto dalle sue funzioni dal momento della conclusione della votazione.
15. In caso di dimissioni volontarie o di decadenza a seguito di condanna da parte dell’Assemblea nazionale, subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
16. La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
17. Il Presidente ha il diritto di assumere la carica di amministratore.

Articolo 5
1. Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica, ed è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Nazionale e deve ricevere la fiducia dall’Assemblea stessa.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei deputati. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non fosse approvata, non può esserne ripresentata un’altra se non dopo almeno 20 giorni dalla data della votazione.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. Il Presidente della Repubblica e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre Micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati all’art. XX )
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della Micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Ogni ministro può nominare un viceministro. Tale nomina deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri.
10. Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Nazionale, decadono. Il Presidente dell’Assemblea è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione. Qualora almeno 1/3 dei deputati ritengano che i decreti leggi violino libertà e diritti costituzionalmente garantiti, possono chiedere il ricorso alla Corte Costituzionale, che dovrà verificare la costituzionalità dei suddetti decreti entro 5 giorni dalla richiesta.

Articolo 6
1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Deputato, al Consiglio dei Ministri e ad almeno cinque cittadini. Nel caso in cui l’iniziativa legislativa venga promossa dal 50%+1 dei cittadini, la sua discussione da parte dell’Assemblea nazionale è obbligatoria.
1bis. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea.
2. La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
3. Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.

Articolo 7
1. La Repubblica riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2. Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4. La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5. Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno le firme di 1/3 dei cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6. Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Titolo IV : Lingua ufficiale e minoranze linguistiche

Articolo 8
1. La lingua ufficiale della Repubblica Democratica di Vitla è l’italiano.
2. La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3. Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.

Diritti e Doveri del Cittadino



Titolo IV : Giustizia

Articolo 9
1. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente. I giudici Ordinari solo per questioni di corretta interpretazione del testo di legge possono sospendere il procedimento e presentare istanza di chiarificazione alla Corte Suprema.
3. La responsabilità penale è personale.
4. L’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
5. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
6. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati Micronazionali.

Articolo 10
1. La Corte Suprema è il massimo organo giudiziario della Repubblica. Svolge il ruolo di tribunale costituzionale e di corte di appello. Le sue sentenze sono inappellabili.
2. E’ composta da due giudici eletti dall’Assemblea Nazionale per la durata di 5 mesi e dal Presidente della Repubblica, o dal vice in sua assenza.
3. Il Presidente della Repubblica presiede la Corte Suprema. Il sistema di elezione dei altri due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare un cittadino. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo
4. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
5. Escluso il presidente della Corte Suprema, per gli altri giudici valgono le seguenti disposizioni:
A- possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;
B- non devono avere altre cariche durante il periodo del loro mandato e non devono essere iscritti a partiti;
C- decadono in caso di assenza non giustificata a tre udienze consecutive;
D- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
E- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei ¾ dei deputati dell’Assemblea, e con l’assenso del Presidente della Repubblica.
6. Le decisioni della Corte devono essere prese da almeno due dei tre membri; nell'ipotesi di decisione a maggioranza, è fatto obbligo la redazione di una relazione di minoranza.
7. Possono presentare ricorso alla Corte Suprema dieci cittadini, un partito, ciascun giudice del Tribunale Ordinario, ciascun deputato e il Governo, oltre ai condannati in primo grado dal Tribunale Ordinario per i processi a loro carico.
8. La Corte si dota, approvandolo a maggioranza dei suoi componenti, di proprio regolamento interno che prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
9. La Corte Suprema giudica a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito:
A- sulle controversie sulla costituzionalità delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari, delle ordinanze del Governo nella sua interezza e dei singoli ministri e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento;
B- sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali;
C- sulle controversie complesse relative a questioni di carattere elettorale o referendario;
D- sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare
10. La corte suprema ha il dovere di dare il parere di costituzionalità su leggi, sui decreti aventi forza di legge, sui quesiti referendari, sulle ordinanze del Governo nella sua interezza e dei singoli ministri e sui regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento, entro entro 5 giorni dalla loro approvazione o pubblicazione.
11. Le sentenze sugli argomenti di cui al comma 9 del presente articolo possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.
12. La Corte Suprema giudica con singola udienza di merito sui ricorsi di appello dei processi di primo grado del Tribunale Ordinario.
13. Contro le sentenze della Corte Suprema non è ammessa alcuna impugnazione.
14. Le sentenze sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi giudice della Corte Suprema. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Articolo 11
1. Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale.
2. E’ composto da due giudici eletti dall’Assemblea Nazionale per la durata di 3 mesi. Il sistema di elezione dei due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare un cittadino. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo.
3. Sino a quando non saranno eletti i nuovi membri, i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
4. Per i giudici del Tribunale Ordinario valgono le seguenti disposizioni:
A- possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;
B- non devono ricoprire cariche di governo durante lo svolgimento del mandato;
C- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
D- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei 2/3 dei deputati dell’Assemblea.
5. Per ogni denuncia, il Presidente della Corte Suprema nomina uno dei due giudici, tenendo anche conto eventuali conflitti di interesse.
6. L’imputato ha diritto di appellarsi contro la sentenza del Giudice Ordinario entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, alla Corte Suprema.
7. Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario.
8. Ogni altra disposizione è regolamentata dal Codice Penale e dalla legge ordinaria

Titolo V : Esercito

Articolo 12
L'Esercito rappresenta il diritto alla sicurezza di ogni cittadino ed è garante delle libertà fondamentali della costituzione.
La Repubblica di Vitla ripudia offese, barbarie, intimidazioni e violenze scatenate contro i propri cittadini e ne difende la dignità attraverso l'uso dell'Esercito.
L'Esercito della Repubblica Democratica di Vitla ha il dovere di intervenire, dichiarando guerra, purché ci sia una chiara manifestazione di attacchi sovversivi da entità definite nei confronti dello stato Vetlano.
L'uso dell'esercito, in stato di pace o in caso di attacchi da entità non definite, è autorizzato dal parlamento con il 70% dei voti favorevoli.
L'Esercito è un organo indipendente e incondizionabile, in cui ogni decisione militare aspetta all'apparato gerarchico interno.
Le Forze Armate agiscono solo in caso di pericolo pubblico e la propria struttura è condizionata secondo la legge speciale e ordinaria in vigore.

Titolo VI : Diritti e Doveri

Articolo 13
I Cittadini sono titolari della sovranità sulle Istituzioni di Vitla e la esercitano per mezzo dei propri rappresentanti e nei modi che la Costituzione prevede.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un diritto e dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza giuridica o nei casi di indegnità morale.
I partiti politici concorrono alla formazione della volontà della comunità. La loro istituzione è libera e la loro organizzazione interna, redatta in forma di Statuto, deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia.
La legge disciplina i criteri per la risoluzione, secondo il loro ordinamento interno, delle controversie nei partiti e fra diversi partiti.

Articolo 14
Ogni cittadino è tenuto a rispettare le norme sancite dalla presente Costituzione e ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La Repubblica si fonda sul riconoscimento dei diritti dell'uomo e sulla ricerca di una comunità di pace e libera da ogni forma di schiavitù.

Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Titolo VII : Stampa

Articolo 16
La libertà di stampa è garantita e non è possibile sottoporla a censura preventiva.
Eventuali violazioni della legge a mezzo stampa, quali ingiurie o diffamazioni, possono essere accertate esclusivamente dalla Magistratura.

Titolo VIII : Diritto di congregazione

Articolo 17
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici contro la Repubblica mediante organizzazioni di carattere informatico.

Religione



Titolo IX: Libertà di culto

Articolo 18
La Repubblica è laica e priva di religione ufficiale.
Nessuno può essere obbligato a partecipare ad attività, cerimonie o pratiche religiose o all’uso di una formula di giuramento religioso in processi, assemblee ed ogni genere di iniziativa pubblica.
Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e regole, purchè non in contrasto con l'ordinamento giuridico Vetlano.
Le organizzazioni religiose non possono, inoltre, essere causa di speciali vantaggi sia in materia legislativa che giudiziaria.

Titolo X: Regole di convivenza

Articolo 19
Atteggiamenti discriminatori, razzisti e/o violenti nei confronti di individui religiosamente contrapposti, non sono consentiti.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, nei limiti dell'ammissibile e delle leggi Vetlane, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume o all'ordinamento giuridico Vetlano.

Titolo XI: Laicità dello Stato

Articolo 20
Lo Stato e le Religioni sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e non devono avere nessun contatto che ne implichi la modifica.
La Repubblica non è in alcun modo sottoposta a qualunque sia istituzione religiosa. Particolari relazioni, e/o collaborazioni in genere, con queste, potranno essere sancite se nel pieno rispetto della reciproca indipendenza e sovranità.

Disposizioni Finali



Titolo XII : Disposizioni Finali e Transitorie

Articolo 21
1. Fino alla nomina dei giudici come previsto agli articoli 9 e 10 della presente Costituzione, al fine di giudicare eventuali reati commessi secondo quanto prevede il codice penale approvato ed evitare punizioni arbitrarie, viene istituito il Consiglio dei Saggi, composto da tre membri effettivi e tre supplenti che sostituiranno gli effettivi nel caso di assenza o nei casi di incompatibilità prevista dal codice penale. I tre membri effettivi e i tre supplenti saranno coloro che, nell'ordine, otterranno il maggior numero di voti da parte dell'Assemblea Costituente. Sarà possibile assegnare UNA preferenza. In caso di parità nella votazione si seguiranno i seguenti criteri:
a) maggior anzianità come cittadino
b) maggior anzianità di iscrizione a forumcommunity
c) maggior numero di post
2. In caso di necessità il membro o i membri supplenti subentrano secondo l'ordine conseguito a seguito della votazione
3. Il Consiglio dei Saggi decadrà con la nomina degli organi giudiziari come previsto dalla Costituzione. I giudizi in corso verranno portati a termine dal Consiglio, ma gli imputati avranno il diritto di ricorrere in appello secondo le modalità previste nella Costituzione.
4. Il diritto al ricorso in appello, con la nomina degli organi giudiziari, è esteso a tutti coloro che sono stati condannati dal Consiglio dei Saggi e la cui pena non è stata definitivamente scontata. A tal fine, nel caso in cui l'imputato sia stato bannato, deve essere sbannato e reso edotto, a cura del Presidente (o di chi ne fa le veci) del Consiglio dei Saggi, della possibilità di presentare ricorso, tramite messaggio privato. Il suddetto invito deve essere reso pubblico tramite un apposito topic nel forum della Micronazione.
5. Il Consiglio dei Saggi elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente che ne guidano i lavori e lo rappresentano.
6. Il Consiglio dei Saggi ha anche la funzione di Commissione Elettore per il rispetto delle Disposizioni in materia elettorale.

Articolo 22
Il preambolo e gli articoli 1, 2 e 22 sono modificabili dall’unanimità dei componenti dell’Assemblea Nazione. Tali modifiche, per essere effettive, devono ricevere almeno i 2/3 di voti favorevoli, tra quelli validi, in un referendum confermativo.
Tutti gli altri articoli sono modificabili dai 7/9 dei componenti dell’Assemblea Nazionale. Tali modifiche, per essere effettive, devono ottenere il 50% + 1 dei voti validi in un referendum confermativo.

Articolo 23
Detengono la carica di amministratore del forum sede della Micronazione: il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Interni. In aggiunta, è amministratore un rappresentante dell’opposizione, intesa come partito o coalizione che sia in minoranza nel parlamento, eletto dalla stessa opposizione.
Ogni modifica amministrativa a sezioni o grafica del forum deve essere approvata dal parlamento.

Articolo 24
Su richiesta di 1/10 dei cittadini della Repubblica è fatto obbligo di mostrare, in caso di contestazioni, i logs con gli interventi effettuati dagli amministratori.

Articolo 25
In caso di parità dei resti proporzionali per l'assegnazione dei seggi, il comma 2 dell'articolo 3 è sospeso e in caso di pareggio ci sarà un votazione di ballottaggio aperta a tutti i cittadini secondo la legge elettorale a cui accederanno i contendenti.
In caso di parità al ballottaggio per le elezioni presidenziali, il comma 2 dell'articolo 4 è sospeso ed il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ha qualche modifica

Edited by matutian - 3/9/2008, 12:03
 
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view post Posted on 3/9/2008, 10:32
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In medio stat virtus

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C'è da sostituire il termine Corte Costituzionale, ove presente, con Corte Suprema, mi sembra.
 
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Gelert Keryb
view post Posted on 3/9/2008, 10:36




matutian le tue correzioni all'articolo 4 e 6 non possono andare in concomitanza con il comma 11 dell'articolo 4 dove si specifica che il presidente PUO' appellarsi alla corte suprema ma non è obbligato, inoltre all'articolo 10 si definisce chi può appellarsi alla corte suprema (partiti, deputati, governo, 10 cittadini). se mai va aggiunto al comma 7 dell'articolo 10 il presidente che manca fermo restando che PUO' appellarsi e non "DEVE" appellarsi
 
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emoned
view post Posted on 3/9/2008, 10:38




Non postate troppe volte il testo, ne va della leggibilità della pagina.
Al massimo mettetelo come spoiler.
 
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view post Posted on 3/9/2008, 10:43


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il comma 7 del art 10 implica per gli altri poteri della corte suprema. La corte suprema deve d'ufficio esaminare ogni legge

CITAZIONE (emoned @ 3/9/2008, 11:38)
Non postate troppe volte il testo, ne va della leggibilità della pagina.
Al massimo mettetelo come spoiler.

ok
 
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Gelert Keryb
view post Posted on 3/9/2008, 10:44




SPOILER (click to view)
9. La Corte Suprema giudica a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito:
A- sulle controversie relative alla legittimità Costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari, delle ordinanze del Governo nella sua interezza e dei singoli ministri e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento;
B- sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali;
C- sulle controversie complesse relative a questioni di carattere elettorale o referendario;
D- sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare


qui dice solo le controversie relative alle leggittimità delle leggi, non tutte le leggi, per tanto se non sorge controversia la legge non deve passare dalla corte
 
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view post Posted on 3/9/2008, 11:03
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In medio stat virtus

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Se la corte dovesse esaminare d'ufficio la legittimità di ogni legge, da quando la legge stessa sarebbe in vigore? Bisognerebbe prevederlo e, a questo punto, per logica, sarebbe dal giorno successivo alla verifica. La verifica obbligatoria di ogni provvedimento secondo me è assurda. La corte serve solo per casi estremi, altrimenti di fatto avremmo due parlamenti e si correrebbe il rischio che le leggi entrino in vigore con molto ritardo.
 
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view post Posted on 3/9/2008, 11:03


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lo scritto il mio ementamento
 
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Gelert Keryb
view post Posted on 3/9/2008, 11:14




scusate ma per ordine del post riscrivo il mio emendamento e cancello quello di sopra così per prima cosa si vede la costituzione così come

Emendamento Gelert Keryb

SPOILER (click to view)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI VITLA



Preambolo



Noi, cittadini della Repubblica Democratica di Vitla, al fine di consolidare la nostra Unità Democratica, di garantire la Giustizia, di promuovere la pace all'interno, di raggiungere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i futuri cittadini la libertà, approviamo e stabiliamo questa Costituzione come legge fondamentale della Repubblica.

Titolo I: Dichiarazione di Indipendenza

Articolo 1
La Repubblica Democratica di Vitla dichiara l'indipendenza da qualsiasi nazione e Micronazione territoriale o virtuale e chiede il riconoscimento Intermicronazionale e internazionale come entità micronazionale virtuale.
La Repubblica Democratica di Vitla è una Repubblica democratica, libera ed indipendente con propria sovranità e propria cultura e si dichiara contraria a tutte quelle realtà che che opprimono la libertà; condanna tutto ciò che è oligarchico.
La Repubblica Democratica di Vitla aspira al proprio consolidamento con l'interazione ed il reciproco aiuto con le altre Micronazioni anche con l'obiettivo di smascherare le Micronazioni false che sono in realtà simulazioni.
I cittadini della Repubblica si impegnano a lottare per il suo riconoscimento in qualità di Micronazione sovrana virtuale e per diventare tali devono giurare fedeltà alla presente Costituzione.
Con la presente dichiarazione, si rivendica autonomia di qualsiasi genere: politica, giuridica, culturale e sociale.

Titolo II: Libertà Fondamentali

Articolo 2
La Repubblica Democratica di Vitla è una repubblica democratica fondata sulla libertà di agire e pensare.
Essa assicura eguali diritti e doveri dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di religione, di condizione personale e sociale, di età, di sesso e orientamento sessuale. Essa rispetta tutte le credenze politiche, culturali e religiose.
Le libertà di opinione, di parola, di pensiero, di espressione, di associazione, di culto, di coscienza sono, come base della repubblica, diritti inviolabili.

Principi Fondamentali



Titolo III : Ordinamento dello Stato

Articolo 3
1. Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2. L’Assemblea Nazionale è composta da 9 deputati eletti a suffragio universale e diretto fin quando la popolazione sarà inferiore a 50 cittadini. Quando la popolazione sarà superiore a 50 cittadini, il numero dei deputati sarà di 11. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3. Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni.
4. I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5. L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
6. Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
7. L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8. Il regolamento interno dell’Assemblea che dovrà essere oggetto della prima seduta utile dell’Assemblea, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9. La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo. In deroga a quanto stabilito nel punto 7, il Presidente della prima Assemblea nazionale dopo la fase costituente, verrà eletto a maggioranza assoluta anche in mancanza di un regolamento interno.
10. Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 4
1. Il Presidente della Repubblica è il rappresentante della Micronazione, simboleggia l’unità della comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2. E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4. Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta consecutiva.
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
5 bis. Il comma 4 dell'articolo 4 non si applica ai mandati di presidente avvenuti per applicazione del comma 5 dell'articolo 4.
6. Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.
7. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
8. Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa
9. Nomina il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo (Ministri) che dovranno ottenere la fiducia dell’Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. Può revocare o sostituire il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Governo venisse revocata o sostituita contemporaneamente, il Governo stesso dovrà ottenere nuovamente la fiducia dell’Assemblea Nazionale.
11. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea nazionale, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Suprema.
12. Con decreto presidenziale, scioglie l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, in quest’ultimo caso con adeguata motivazione. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea. Il potere di proporre la mozione spetta a ciascun deputato.
13. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
14. Il Presidente non è sfiduciabile. Può essere messo sotto accusa da parte dell’Assemblea nazionale su richiesta dei 3/5 dei deputati nei seguenti casi:
- alto tradimento
- violazione della Costituzione
- abuso dei poteri di amministratore
Per la condanna del Presidente occorre la maggioranza dei 2/3 dei deputati. In caso di condanna il Presidente è da considerare decaduto dalle sue funzioni dal momento della conclusione della votazione.
15. In caso di dimissioni volontarie o di decadenza a seguito di condanna da parte dell’Assemblea nazionale, subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
16. La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
17. Il Presidente ha il diritto di assumere la carica di amministratore.

Articolo 5
1. Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica, ed è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Nazionale e deve ricevere la fiducia dall’Assemblea stessa.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei deputati. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non fosse approvata, non può esserne ripresentata un’altra se non dopo almeno 20 giorni dalla data della votazione.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. Il Primo Ministro e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre Micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati all’art. XX )
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della Micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Ogni ministro può nominare un viceministro. Tale nomina deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri.
10. Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Nazionale, decadono. Il Presidente dell’Assemblea è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione. Qualora almeno 1/3 dei deputati ritengano che i decreti leggi violino libertà e diritti costituzionalmente garantiti, possono chiedere il ricorso alla Corte Suprema, che dovrà verificare la costituzionalità dei suddetti decreti entro 5 giorni dalla richiesta.

Articolo 6
1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Deputato, al Consiglio dei Ministri e ad almeno cinque cittadini. Nel caso in cui l’iniziativa legislativa venga promossa dal 50%+1 dei cittadini, la sua discussione da parte dell’Assemblea nazionale è obbligatoria.
2 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea.
3. La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4. Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.

Articolo 7
1. La Repubblica riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2. Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4. La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5. Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno le firme di 1/3 dei cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6. Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Titolo IV : Lingua ufficiale e minoranze linguistiche

Articolo 8
1. La lingua ufficiale della Repubblica Democratica di Vitla è l’italiano.
2. La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3. Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.

Diritti e Doveri del Cittadino



Titolo IV : Giustizia

Articolo 9
1. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
2 I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente. In caso di problemi di interpretazione delle leggi i Giudici devono valutare se vi sono casi analoghi nelle sentenze precedenti e attenersi alla stessa interpretazione del precedente. In caso non vi siano precedenti e solo per questioni di corretta interpretazione del testo di legge i Giudici possono sospendere il procedimento e presentare istanza di chiarificazione alla Corte Suprema.
3. La responsabilità penale è personale.
4. L’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
5. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
6. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati Micronazionali.

Articolo 10
1. La Corte Suprema è il massimo organo giudiziario della Repubblica. Svolge il ruolo di tribunale costituzionale e di corte di appello. Le sue sentenze sono inappellabili.
2. E’ composta da due giudici eletti dall’Assemblea Nazionale per la durata di 5 mesi e dal Presidente della Repubblica, o dal vice in sua assenza.
3. Il Presidente della Repubblica presiede la Corte Suprema. Il sistema di elezione dei altri due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare un cittadino. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo
4. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
5. Escluso il presidente della Corte Suprema, per gli altri giudici valgono le seguenti disposizioni:
A- possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;
B- non devono avere altre cariche durante il periodo del loro mandato e non devono essere iscritti a partiti;
C- decadono in caso di assenza non giustificata a tre udienze consecutive;
D- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
E- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei ¾ dei deputati dell’Assemblea, e con l’assenso del Presidente della Repubblica.
6. Le decisioni della Corte devono essere prese da almeno due dei tre membri; nell'ipotesi di decisione a maggioranza, è fatto obbligo la redazione di una relazione di minoranza.
7. Possono presentare ricorso alla Corte Suprema dieci cittadini, un partito, il Presidente della Repubblica, ciascun deputato e il Governo, ciascun giudice del Tribunale Ordinario solo per le questioni relative ai dibattiti giudiziari in corso e i condannati in primo grado dal Tribunale Ordinario per i processi a loro carico.
8. La Corte si dota, approvandolo a maggioranza dei suoi componenti, di proprio regolamento interno che prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Suprema e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
9. La Corte Suprema giudica a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito:
A- sulle controversie relative alla legittimità Costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari, delle ordinanze del Governo nella sua interezza e dei singoli ministri e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento;
B- sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali;
C- sulle controversie complesse relative a questioni di carattere elettorale o referendario;
D- sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare
10. Le sentenze sugli argomenti di cui al comma 9 del presente articolo possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.
11. La Corte Suprema giudica con singola udienza di merito sui ricorsi di appello dei processi di primo grado del Tribunale Ordinario.
12. Contro le sentenze della Corte Suprema non è ammessa alcuna impugnazione.
13. Le sentenze sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi giudice della Corte Suprema. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Articolo 11
1. Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale.
2. E’ composto da due giudici eletti dall’Assemblea Nazionale per la durata di 3 mesi. Il sistema di elezione dei due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare un cittadino. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo.
3. Sino a quando non saranno eletti i nuovi membri, i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
4. Per i giudici del Tribunale Ordinario valgono le seguenti disposizioni:
A- possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;
B- non devono ricoprire cariche di governo durante lo svolgimento del mandato;
C- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
D- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei 2/3 dei deputati dell’Assemblea.
5. Per ogni denuncia, il Presidente della Corte Suprema nomina uno dei due giudici, tenendo anche conto eventuali conflitti di interesse.
6. L’imputato ha diritto di appellarsi contro la sentenza del Giudice Ordinario entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, alla Corte Suprema.
7. Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario.
8. Ogni altra disposizione è regolamentata dal Codice Penale e dalla legge ordinaria

Titolo V : Esercito

Articolo 12
L'Esercito rappresenta il diritto alla sicurezza di ogni cittadino ed è garante delle libertà fondamentali della costituzione.
La Repubblica di Vitla ripudia offese, barbarie, intimidazioni e violenze scatenate contro i propri cittadini e ne difende la dignità attraverso l'uso dell'Esercito.
L'Esercito della Repubblica Democratica di Vitla ha il dovere di intervenire, dichiarando guerra, purché ci sia una chiara manifestazione di attacchi sovversivi da entità definite nei confronti dello stato Vetlano.
L'uso dell'esercito, in stato di pace o in caso di attacchi da entità non definite, è autorizzato dal parlamento con il 70% dei voti favorevoli.
L'Esercito è un organo indipendente e incondizionabile, in cui ogni decisione militare aspetta all'apparato gerarchico interno.
Le Forze Armate agiscono solo in caso di pericolo pubblico e la propria struttura è condizionata secondo la legge speciale e ordinaria in vigore.

Titolo VI : Diritti e Doveri

Articolo 13
I Cittadini sono titolari della sovranità sulle Istituzioni di Vitla e la esercitano per mezzo dei propri rappresentanti e nei modi che la Costituzione prevede.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un diritto e dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza giuridica o nei casi di indegnità morale.
I partiti politici concorrono alla formazione della volontà della comunità. La loro istituzione è libera e la loro organizzazione interna, redatta in forma di Statuto, deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia.
La legge disciplina i criteri per la risoluzione, secondo il loro ordinamento interno, delle controversie nei partiti e fra diversi partiti.

Articolo 14
Ogni cittadino è tenuto a rispettare le norme sancite dalla presente Costituzione e ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La Repubblica si fonda sul riconoscimento dei diritti dell'uomo e sulla ricerca di una comunità di pace e libera da ogni forma di schiavitù.

Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Titolo VII : Stampa

Articolo 16
La libertà di stampa è garantita e non è possibile sottoporla a censura preventiva.
Eventuali violazioni della legge a mezzo stampa, quali ingiurie o diffamazioni, possono essere accertate esclusivamente dalla Magistratura.

Titolo VIII : Diritto di congregazione

Articolo 17
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici contro la Repubblica mediante organizzazioni di carattere informatico.

Religione



Titolo IX: Libertà di culto

Articolo 18
La Repubblica è laica e priva di religione ufficiale.
Nessuno può essere obbligato a partecipare ad attività, cerimonie o pratiche religiose o all’uso di una formula di giuramento religioso in processi, assemblee ed ogni genere di iniziativa pubblica.
Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e regole, purchè non in contrasto con l'ordinamento giuridico Vetlano.
Le organizzazioni religiose non possono, inoltre, essere causa di speciali vantaggi sia in materia legislativa che giudiziaria.

Titolo X: Regole di convivenza

Articolo 19
Atteggiamenti discriminatori, razzisti e/o violenti nei confronti di individui religiosamente contrapposti, non sono consentiti.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, nei limiti dell'ammissibile e delle leggi Vetlane, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume o all'ordinamento giuridico Vetlano.

Titolo XI: Laicità dello Stato

Articolo 20
Lo Stato e le Religioni sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e non devono avere nessun contatto che ne implichi la modifica.
La Repubblica non è in alcun modo sottoposta a qualunque sia istituzione religiosa. Particolari relazioni, e/o collaborazioni in genere, con queste, potranno essere sancite se nel pieno rispetto della reciproca indipendenza e sovranità.

Disposizioni Finali



Titolo XII : Disposizioni Finali e Transitorie

Articolo 21
1. Fino alla nomina dei giudici come previsto agli articoli 9 e 10 della presente Costituzione, al fine di giudicare eventuali reati commessi secondo quanto prevede il codice penale approvato ed evitare punizioni arbitrarie, viene istituito il Consiglio dei Saggi, composto da tre membri effettivi e tre supplenti che sostituiranno gli effettivi nel caso di assenza o nei casi di incompatibilità prevista dal codice penale. I tre membri effettivi e i tre supplenti saranno coloro che, nell'ordine, otterranno il maggior numero di voti da parte dell'Assemblea Costituente. Sarà possibile assegnare UNA preferenza. In caso di parità nella votazione si seguiranno i seguenti criteri:
a) maggior anzianità come cittadino
b) maggior anzianità di iscrizione a forumcommunity
c) maggior numero di post
2. In caso di necessità il membro o i membri supplenti subentrano secondo l'ordine conseguito a seguito della votazione
3. Il Consiglio dei Saggi decadrà con la nomina degli organi giudiziari come previsto dalla Costituzione. I giudizi in corso verranno portati a termine dal Consiglio, ma gli imputati avranno il diritto di ricorrere in appello secondo le modalità previste nella Costituzione.
4. Il diritto al ricorso in appello, con la nomina degli organi giudiziari, è esteso a tutti coloro che sono stati condannati dal Consiglio dei Saggi e la cui pena non è stata definitivamente scontata. A tal fine, nel caso in cui l'imputato sia stato bannato, deve essere sbannato e reso edotto, a cura del Presidente (o di chi ne fa le veci) del Consiglio dei Saggi, della possibilità di presentare ricorso, tramite messaggio privato. Il suddetto invito deve essere reso pubblico tramite un apposito topic nel forum della Micronazione.
5. Il Consiglio dei Saggi elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente che ne guidano i lavori e lo rappresentano.
6. Il Consiglio dei Saggi ha anche la funzione di Commissione Elettore per il rispetto delle Disposizioni in materia elettorale.

Articolo 22
Il preambolo e gli articoli 1, 2 e 22 sono modificabili dall’unanimità dei componenti dell’Assemblea Nazione. Tali modifiche, per essere effettive, devono ricevere almeno i 2/3 di voti favorevoli, tra quelli validi, in un referendum confermativo.
Tutti gli altri articoli sono modificabili dai 7/9 dei componenti dell’Assemblea Nazionale. Tali modifiche, per essere effettive, devono ottenere il 50% + 1 dei voti validi in un referendum confermativo.

Articolo 23
Detengono la carica di amministratore del forum sede della Micronazione: il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Interni. In aggiunta, è amministratore un rappresentante dell’opposizione, intesa come partito o coalizione che sia in minoranza nel parlamento, eletto dalla stessa opposizione.
Ogni modifica amministrativa a sezioni o grafica del forum deve essere approvata dal parlamento.

Articolo 24
Su richiesta di 1/10 dei cittadini della Repubblica è fatto obbligo di mostrare, in caso di contestazioni, i logs con gli interventi effettuati dagli amministratori.

Articolo 25
In caso di parità dei resti proporzionali per l'assegnazione dei seggi, il comma 2 dell'articolo 3 è sospeso e in caso di pareggio ci sarà un votazione di ballottaggio aperta a tutti i cittadini secondo la legge elettorale a cui accederanno i contendenti.
In caso di parità al ballottaggio per le elezioni presidenziali, il comma 2 dell'articolo 4 è sospeso ed il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


dettaglio delle modifiche apportate dall'emendamento:

CITAZIONE
Articolo 4
4. Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta consecutiva.
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
5 bis. Il comma 4 dell'articolo 4 non si applica ai mandati di presidente avvenuti per applicazione del comma 5 dell'articolo 4.
11. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea nazionale, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Suprema.

Articolo 5
5. Il Primo Ministro e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
10. Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Nazionale, decadono. Il Presidente dell’Assemblea è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione. Qualora almeno 1/3 dei deputati ritengano che i decreti leggi violino libertà e diritti costituzionalmente garantiti, possono chiedere il ricorso alla Corte Suprema, che dovrà verificare la costituzionalità dei suddetti decreti entro 5 giorni dalla richiesta.

Articolo 9
2 I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente. In caso di problemi di interpretazione delle leggi i Giudici devono valutare se vi sono casi analoghi nelle sentenze precedenti e attenersi alla stessa interpretazione del precedente. In caso non vi siano precedenti e solo per questioni di corretta interpretazione del testo di legge i Giudici possono sospendere il procedimento e presentare istanza di chiarificazione alla Corte Suprema.

Articolo 10
7. Possono presentare ricorso alla Corte Suprema dieci cittadini, un partito, il Presidente della Repubblica, ciascun deputato e il Governo, ciascun giudice del Tribunale Ordinario solo per le questioni relative ai dibattiti giudiziari in corso e i condannati in primo grado dal Tribunale Ordinario per i processi a loro carico.
8. La Corte si dota, approvandolo a maggioranza dei suoi componenti, di proprio regolamento interno che prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Suprema e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.

Articolo 13
I Cittadini sono titolari della sovranità sulle Istituzioni di Vitla e la esercitano per mezzo dei propri rappresentanti e nei modi che la Costituzione prevede.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un diritto e dovere civico.

inoltre all'Articolo 6 c'è una correzione di numerazione per la presenza di due comma 2



Edited by Gelert Keryb - 3/9/2008, 14:34
 
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La corte suprema serve per dirimere conflitti non per verificare la legittimità costituzionale di ogni atto. Di fatto avrebbe molto più potere la corte suprema che il parlamento. Tra l'altro la corte suprema sarebbe obbligata ad un superlavoro. Io sono del tutto contrario.
 
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ma si potrebero creare leggi incostituzionali ? capito
 
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view post Posted on 3/9/2008, 11:33




Emendamento MassiveSic

CITAZIONE
Titolo IV : Lingua ufficiale e minoranze linguistiche

Articolo 8
1. Lingue ufficiali della Repubblica Democratica di Vitla sono il Vetlano e l’Italiano.
2. La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3. Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.

 
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Certo ma a questo punto la costituzione stessa prevede il ricorso alla corte suprema.

CITAZIONE (MassiveSic @ 3/9/2008, 12:33)
Emendamento MassiveSic

CITAZIONE
Titolo IV : Lingua ufficiale e minoranze linguistiche

Articolo 8
1. Lingue ufficiali della Repubblica Democratica di Vitla sono il Vetlano e l’Italiano.
2. La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3. Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.

In riferimento al punto 3, se le lingue ufficiali diventano due, qual è il testo che farebbe fede?

 
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