Religione
Titolo IX: Libertà di culto
Articolo 18La Repubblica è laica e priva di religione ufficiale. Tutela la libertà di culto e coscienza senza distinzioni di alcun genere.
Nessuno può essere obbligato a partecipare ad attività, cerimonie o pratiche religiose o all’uso di una formula di giuramento religioso in processi, assemblee ed ogni genere di iniziativa pubblica.
Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e regole, purchè non in contrasto con l'ordinamento giuridico vetlano.
Il fine di religione non può, inoltre, essere causa di speciali vantaggi sia in materia legislativa che giudiziaria.
Titolo X: Regole di convivenza
Articolo 20Atteggiamenti discriminatori, razzisti e/o violenti nei confronti di individui religiosamente contrapposti, non sono consentiti.
Allo stesso modo, nessun cittadino o straniero, potrà essere oggetto di privazione dei propri inviolabili diritti per motivi riguardanti l'esercizio di culto religioso.
Titolo XI: Laicità dello Stato
Articolo 21Lo Stato e le Religioni sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e non devono avere nessun contatto che ne implichi la modifica.
La Repubblica non è in alcun modo sottoposta a qualunque sia istituzione religiosa. Particolari relazioni, e/o collaborazioni in genere, con queste, potranno essere sancite se nel pieno rispetto della reciproca indipendenza e sovranità.