Art. 1
Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietata la pluri-cittadinanza.
Ottengono la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla tutti coloro che non hanno cittadinanze in altre micronazioni o entità che di definiscono tali, richiedendola usando la seguente formula nell’apposito topic:
“Richiedo la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla giurando fedeltà alla micronazione, accettando e condividendo la dichiarazione di indipendenza e i principi in essa espressi.
In fede
[nickname]”
Art. 2
La cittadinanza - fino alla formazione del primo governo - viene rilasciata dal Responsabile Cittadinanze. Viene eletto dall’Assemblea Costituente tra i suoi componenti con la maggioranza semplice dei votanti. I suoi compiti sono quelli di concedere, revocare le cittadinanze e controllare l’attività dei cittadini.
Art. 3
Nel caso in cui la forma della richiesta di cittadinanza non sia conforme a quanto espresso all’articolo 1 di questa legge, il Responsabile Cittadinanze si fa carico di respingere la richiesta e di comunicare al richiedente la forma corretta al fine di ottenere la cittadinanza
Art. 4
La cittadinanza viene revocata ai cittadini non attivi. Per non attivi si intendono coloro i quali non abbiano scritto alcun post per una durata di tempo non inferiore a 8 giorni. Sono esentati da tale provvedimento coloro che abbiano preannunciato la propria assenza, quantificandola temporalmente. Con la perdita della cittadinanza si perdono tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica.
Art. 5
Tutti i cittadini tali da prima della pubblicazione della presente legge in gazzetta ufficiale, sono tenuti ad esplicitare sottoforma di post la seguente formula di giuramento in un topic aperto in piazza dallo stato per mezzo del nick Vitla:
“Io, cittadino della Repubblica Democratica di Vitla, giuro fedeltà alla micronazione. Accetto e condivido la dichiarazione di indipendenza e i principi in essa espressi.
In fede,
[nickname]”
E’ compito del Responsabile Cittadinanze informare tutti i cittadini interessati da questa disposizione riguardo essa tramite messaggio privato. Se un cittadino non adempie a tale giuramento entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente legge in gazzetta ufficiale, è compito del Responsabile Cittadinanze revocargli la cittadinanza.
Disposizione Transitoria I
I cittadini che hanno già espresso le formule di giuramento riportate all’art. 1 e 5, prima della pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, nei seguenti topic:
https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=16931815https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=16779946Sono esentati dalla procedura descritta nell’art. 5.
Disposizione Transitoria II
Gli effetti della presente legge saranno validi dal momento dell’elezione del Responsabile Cittadinanze.