[A.C.] XI Seduta Assemblea Costituente, proposta base forma di governo

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view post Posted on 9/6/2008, 18:27
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E' convocata alle ore 21,30 del giorno 09.06.2008 la XI Seduta dell'Assemblea Costituente con il seguente odg:

Proposta base forma di governo

Articolo 3

1 Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2 L’Assemblea Nazionale è composta da 11 deputati eletti a suffragio universale e diretto. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3 Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni.
4 I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5 L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
6 Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
7 L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8 Il regolamento interno dell’Assemblea è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9 La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo.
10 Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11 Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.


Articolo 4

1 Il Presidente della Repubblica è il capo del Governo, rappresenta la comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2 E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3 Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4 Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta.
5 Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
6 Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.
7 Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
8 Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa
9 Dirige e indirizza l’attività politica e amministrativa dell’intero Governo e coordina l’attività dei Ministri.
10 Con decreto presidenziale, ha il potere di nominare e revocare i singoli Ministri.
11 Ha la facoltà di porre il proprio veto ad una decisione presa in Consiglio dei Ministri: se la maggioranza dei ministri si esprimerà in favore di una proposta che il Presidente non condividerà, quest’ultimo potrà porre il proprio veto per non farla approvare.
12 Con decreto presidenziale, ha il potere di sciogliere l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, dopo aver ascoltato il parere non vincolante del relativo Presidente. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea.
13 Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
14 Contro il Presidente della Repubblica nella sua veste di capo del governo può essere presentata in Parlamento per motivi politici una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/3 dei deputati. Il Presidente dovrà dimettersi solo se la mozione ottiene almeno il consenso dei 2/3 dei votanti in
 
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emoned
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hai dimenticato gli articoli dal 5 all'8
 
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Chiedo scusa un copia-incolla mal riuscito. Ecco il testo integrale:

CITAZIONE
Articolo 3

1 Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2 L’Assemblea Nazionale è composta da 11 deputati eletti a suffragio universale e diretto. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3 Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni.
4 I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5 L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
6 Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
7 L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8 Il regolamento interno dell’Assemblea è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9 La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo.
10 Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11 Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.


Articolo 4

1 Il Presidente della Repubblica è il capo del Governo, rappresenta la comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2 E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3 Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4 Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta.
5 Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
6 Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.
7 Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
8 Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa
9 Dirige e indirizza l’attività politica e amministrativa dell’intero Governo e coordina l’attività dei Ministri.
10 Con decreto presidenziale, ha il potere di nominare e revocare i singoli Ministri.
11 Ha la facoltà di porre il proprio veto ad una decisione presa in Consiglio dei Ministri: se la maggioranza dei ministri si esprimerà in favore di una proposta che il Presidente non condividerà, quest’ultimo potrà porre il proprio veto per non farla approvare.
12 Con decreto presidenziale, ha il potere di sciogliere l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, dopo aver ascoltato il parere non vincolante del relativo Presidente. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea.
13 Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
14 Contro il Presidente della Repubblica nella sua veste di capo del governo può essere presentata in Parlamento per motivi politici una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/3 dei deputati. Il Presidente dovrà dimettersi solo se la mozione ottiene almeno il consenso dei 2/3 dei votanti in Assemblea Nazionale. In questo caso, gli subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
15 La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.


Articolo 5

1. Il Governo è composto dal Presidente della Repubblica, dal Vice Presidente e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Nazionale senza necessità di ricevere la fiducia parlamentare.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia. A decadere però saranno solo i Ministri e gli eventuali loro collaboratori, non il Presidente della Repubblica, contro il quale si potrà invece presentare la mozione di sfiducia ai sensi dell’articolo 4 comma 14.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. Il Presidente della Repubblica e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati all’art. XX )
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Ogni ministro può nominare un viceministro. Tale nomina deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri.
10.Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Nazionale, decadono. Il Presidente dell’Assemblea è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Articolo 6

1 L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Deputato, al Consiglio dei Ministri e ad almeno cinque cittadini.
2 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea.
3 La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4 Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.
5 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare un atto dell’Assemblea, può rinviare il testo in esame alla stessa motivando in modo completo le ragioni di tale atto. L’Assemblea riesamina e si pronuncia nuovamente sul testo rinviato dal Presidente della Repubblica non prima di dieci giorni dal rinvio stesso. Se l’Assemblea approva nuovamente il medesimo testo il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare la legge in oggetto.



Articolo 7

1 La Repubblica riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2 Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3 Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4 La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5 Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno quindici firme di cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6 Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7 La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Articolo 8

1 La lingua ufficiale della Repubblica Democratica di Vitla è l’italiano.
2 La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3 Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.

 
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_Il Cacciatore_
view post Posted on 10/6/2008, 15:02




Ecco il mio primo pacchetto di emendamenti :

Emendamenti Articolo 4 :

3 Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica Vetlana coloro che non siano cittadini della Repubblica Democratica di Vitla da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni, non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica Vetlana coloro che hanno a loro carico una condanna giuridica. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.

4 Resta in carica per cinque mesi e non può essere eletto più di tre volte di fila

7 Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge. I decreti emanati dal Governo hanno valore di legge per venticinque (25) giorni.
I decreti se non sono regolarizzati entro i venticinque (25) giorni con una votazione in Assemblea Nazionale decadono allo scadere dei venticinque giorni (25) stabiliti.

10 Con decreto presidenziale, ha il potere di nominare e revocare i singoli Ministri.
La revoca dei Ministri, con decreto presidenziale deve essere discussa in Assemblea Nazionale.

[11 Ha la facoltà di porre il proprio veto ad una decisione presa in Consiglio dei Ministri: se la maggioranza dei ministri si esprimerà in favore di una proposta che il Presidente non condividerà, quest’ultimo potrà porre il proprio veto per non farla approvare.
12 Con decreto presidenziale, ha il potere di sciogliere l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, dopo aver ascoltato il parere non vincolante del relativo Presidente. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea.] Abrogare

11 Il Presidente della Repubblica Vetlana ha diritto ad una sezione pubblica dove poter amministrare il suo mandato ed ha diritto alla carica di Admin.

12 Il Presidente della Repubblica Vetlana è a capo delle forze di sicurezza della Repubblica Democratica di Vitla, ha il compito insieme al Ministero degli Esteri di portare avanti la diplomazia vetlana.

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Emendamenti articolo 6 :

Articolo 6

Le Istituzioni della Repubblica possono emanare i seguenti - Decreto Legge Esecutivi (DLE) : Decreto Legge Ministeriale (DLM), Decreto Legge Presidenziale (DLP) .

- il Decreto Legge Ministeriale è un decreto legge emanato esclusivamente dal Ministero di competenza .
Esso è provvedimento speciale che ha una validità di venticinque (25) giorni .
- il Decreto Legge Presidenziale è un decreto legge emanato esclusivamente dal Presidente della Repubblica Vetlana .
Esso è un provvedimento speciale che ha una validità di venticinque (25) giorni .
- i DLM e i DLP possono diventare legge se approvati dall'Assemblea Nazionale entro i venticinque (25) giorni di decorrenza
- i DLM o i DLP possono essere abrogati o dal Presidente della Repubblica Vetlana o dall'Assemblea Nazionale con maggioranza assoluta
- i DLM e i DLP devono essere presentati in un'apposita sezione pubblica

Articolo 7

La legge è quel emendamento che regolamenta la vita virtuale all'interno della Repubblica Democratica di Vitla.
Ogni cittadino ha il dovere di rispettare le leggi che la Repubblica Democratica di Vitla si è imposta.

- una legge può essere emanata solo dall'Assemblea Nazionale
- una legge deve essere votata e accettata dall'Assemblea Nazionale
- le leggi devono essere poste in una sezione pubblica chiamata Codice Legislativo di Vitla

Articolo 8

Il Presidente della Repubblica Vetlana, i Ministri del Governo, i Deputati e cinque (5) cittadini possono presentare i Disegni di Legge (DDL) che saranno discussi in ordine di presentazione.
I Disegni di Legge (DDL) devono essere posti in una sottosezione pubblica dell'Assemblea Nazionale.
Questa sottosezione deve essere gestita dal Presidente dell'Assembela Nazionale.

L'articolo sulla lingua farlo diventare articolo 9
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Proposta di modifica grafica del testo

Principi Fondamentali

Titolo III : Ordinamento dello stato

Articolo 3 (emo)
..............
Articolo 4 (emo)
..............
Articolo 5 (emo)
..............
Articolo 6 (caccia)
..............
Articolo 7 (caccia)
..............
Articolo 8 (caccia)
..............
Articolo 9 (emo)
.............

Titolo IV : Lingua ufficiale e minoranze linguistiche

Articolo 10 (emo)

(se non vengono accettati gli articoli 6,7,8 che si mantenga lo stesso schema presentato da me nella proposta)

se qualcuno ha delle proposte può sempre contattarmi per presentare delle proposte comuni ....
 
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view post Posted on 10/6/2008, 22:59
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In medio stat virtus

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Emendamenti alla proposta base:

Articolo 3

1 Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2 L’Assemblea Nazionale è composta da 9 deputati eletti a suffragio universale e diretto fin quando la popolazione sarà inferiore a 50 cittadini. Quando la popolazione sarà superiore a 50 cittadini, il numero dei deputati sarà di 11. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3 Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni.
4 I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5 L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
6 Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
7 L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8 Il regolamento interno dell’Assemblea che dovrà essere oggetto della prima seduta utile dell’Assemblea, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9 La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo. In deroga a quanto stabilito nel punto 7, il Presidente della prima Assemblea nazionale dopo la fase costituente, verrà eletto a maggioranza assoluta anche in mancanza di un regolamento interno.
10 Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11 Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.


Articolo 4

1 Il Presidente della Repubblica è il rappresentante della micronazione, simboleggia l’unità della comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2 E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3 Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4 Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta.
5 Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
6 Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.
7 Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
8 Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa
9 Nomina il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo (Ministri) che dovranno ottenere la fiducia dell’Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10 Può revocare o sostituire il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Governo venisse revocata o sostituita contemporaneamente, il Governo stesso dovrà ottenere nuovamente la fiducia dell’Assemblea Nazionale.
11 Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea nazionale, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Costituzionale.
12 Con decreto presidenziale, scioglie l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, in quest’ultimo caso con adeguata motivazione. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea. Il potere di proporre la mozione spetta a ciascun deputato.
13 Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
14 Il Presidente non è sfiduciabile. Può essere messo sotto accusa da parte dell’Assemblea nazionale su richiesta dei 3/5 dei deputati nei seguenti casi:
- alto tradimento
- violazione della Costituzione
- abuso dei poteri di amministratore
Per la condanna del Presidente occorre la maggioranza dei 2/3 dei deputati. In caso di condanna il Presidente è da considerare decaduto dalle sue funzioni dal momento della conclusione della votazione.

15 In caso di dimissioni volontarie o di decadenza a seguito di condanna da parte dell’Assemblea nazionale, subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
16 La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
17 Il Presidente ha il diritto di assumere la carica di amministratore.

Articolo 5

1. Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica, ed è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Nazionale e deve ricevere la fiducia dall’Assemblea stessa.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei deputati. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non fosse approvata, non può esserne ripresentata un’altra se non dopo almeno 20 giorni dalla data della votazione.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. Il Presidente della Repubblica e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati all’art. XX )
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Ogni ministro può nominare un viceministro. Tale nomina deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri.
10.Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Nazionale, decadono. Il Presidente dell’Assemblea è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione. Qualora almeno 1/3 dei deputati ritengano che i decreti leggi violino libertà e diritti costituzionalmente garantiti, possono chiedere il ricorso alla Corte Costituzionale, che dovrà verificare la costituzionalità dei suddetti decreti entro 5 giorni dalla richiesta.

Articolo 6

1 L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Deputato, al Consiglio dei Ministri e ad almeno cinque cittadini. Nel caso in cui l’iniziativa legislativa venga promossa dal 50%+1 dei cittadini, la sua discussione da parte dell’Assemblea nazionale è obbligatoria.2 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea.
3 La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4 Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.
5 eliminato



Articolo 7

1 La Repubblica riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2 Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3 Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4 La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5 Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno le firme di 1/3 dei cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6 Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7 La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Articolo 8

1 La lingua ufficiale della Repubblica Democratica di Vitla è l’italiano.
2 La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3 Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.

Gli emendamenti da me presentati seguono una logica e cercano di comporre gli orientamenti emersi dalla votazione. La maggioranza dei cittadini ha votato la proposta di emoned o la mia, quindi si può dedurre che la maggioranza voglia un presidente della repubblica non solo di tipo notarile o rappresentativo ma attivo. Tuttavia la maggioranza dei cittadini ha votato per le proposta semipresidenziale (la mia) e parlamentare (il cacciatore), cioè non desidera comunque un presidente con ampi e troppi poteri come nella proposta emoned. Quindi i miei emendamenti sono volti a ridurre i poteri del presidente, ma non a limitarli completamente per i motivi sopra esposti.
 
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emoned
view post Posted on 11/6/2008, 11:45




vorrei chiedere a Cacciatore e a Ossola se presentano il loro come un UNICO emendamento (ovvero bisogna votare sull'intero testo emendato), oppure se sono diversi emendamenti da spacchettare al momento del voto.
 
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view post Posted on 11/6/2008, 12:17
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Sarebbe opportuno che cacciatore postasse il testo base e le sue modifiche messe in rilievo. Sarebbe più facile verificare ed eventualmente fare un'unico emendamento, così si risparmierebbe tempo.
 
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emoned
view post Posted on 11/6/2008, 12:23




forse mi sono espresso male...
era una domanda rivolta ad entrambi per cose separate, ovvero:
Otzi, le tue modifiche al testo fanno parte di un unico emendamento o sono emendamenti diversi tra loro su base degli articoli, o dei commi?
 
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Zhang
view post Posted on 11/6/2008, 12:25




CITAZIONE (emoned @ 11/6/2008, 13:23)
forse mi sono espresso male...
era una domanda rivolta ad entrambi per cose separate, ovvero:
Otzi, le tue modifiche al testo fanno parte di un unico emendamento o sono emendamenti diversi tra loro su base degli articoli, o dei commi?

Ma chi è sto Otzi?
 
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view post Posted on 11/6/2008, 12:31
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In medio stat virtus

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Io il mio lo intendo come un unico emendamento, perchè le modifiche sono fatte, come già ho spiegato, per rispettare al massimo gli orientamenti dei cittadini, quindi votazione sull'intero testo emendato. Comunque se sarà possibile (purtroppo ho dei problemi diciamo edilizi, in quanto la scala di accesso alla casa dei miei minaccia di crollare, e, quindi, dato che sono anziani, devo pensare io alle varie incombenze), cerchero di sentire caccia per vedere se è possibile presentare un testo unico.
 
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view post Posted on 11/6/2008, 13:31
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Ignorantia legis non excusat

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CITAZIONE (Zhang @ 11/6/2008, 13:25)
CITAZIONE (emoned @ 11/6/2008, 13:23)
forse mi sono espresso male...
era una domanda rivolta ad entrambi per cose separate, ovvero:
Otzi, le tue modifiche al testo fanno parte di un unico emendamento o sono emendamenti diversi tra loro su base degli articoli, o dei commi?

Ma chi è sto Otzi?

Repubblica dell'Ossola.
 
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_Il Cacciatore_
view post Posted on 11/6/2008, 14:36




Testo Base

CITAZIONE
Articolo 3

1 Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2 L’Assemblea Nazionale è composta da 11 deputati eletti a suffragio universale e diretto. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3 Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni.
4 I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5 L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
6 Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
7 L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8 Il regolamento interno dell’Assemblea è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9 La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo.
10 Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11 Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.


Articolo 4

1 Il Presidente della Repubblica è il capo del Governo, rappresenta la comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2 E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3 Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4 Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta.
5 Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
6 Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.
7 Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
8 Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa
9 Dirige e indirizza l’attività politica e amministrativa dell’intero Governo e coordina l’attività dei Ministri.
10 Con decreto presidenziale, ha il potere di nominare e revocare i singoli Ministri.
11 Ha la facoltà di porre il proprio veto ad una decisione presa in Consiglio dei Ministri: se la maggioranza dei ministri si esprimerà in favore di una proposta che il Presidente non condividerà, quest’ultimo potrà porre il proprio veto per non farla approvare.
12 Con decreto presidenziale, ha il potere di sciogliere l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, dopo aver ascoltato il parere non vincolante del relativo Presidente. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea.
13 Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
14 Contro il Presidente della Repubblica nella sua veste di capo del governo può essere presentata in Parlamento per motivi politici una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/3 dei deputati. Il Presidente dovrà dimettersi solo se la mozione ottiene almeno il consenso dei 2/3 dei votanti in Assemblea Nazionale. In questo caso, gli subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
15 La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.


Articolo 5

1. Il Governo è composto dal Presidente della Repubblica, dal Vice Presidente e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Nazionale senza necessità di ricevere la fiducia parlamentare.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia. A decadere però saranno solo i Ministri e gli eventuali loro collaboratori, non il Presidente della Repubblica, contro il quale si potrà invece presentare la mozione di sfiducia ai sensi dell’articolo 4 comma 14.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. Il Presidente della Repubblica e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati all’art. XX )
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Ogni ministro può nominare un viceministro. Tale nomina deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri.
10.Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Nazionale, decadono. Il Presidente dell’Assemblea è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Articolo 6

1 L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Deputato, al Consiglio dei Ministri e ad almeno cinque cittadini.
2 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea.
3 La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4 Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.
5 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare un atto dell’Assemblea, può rinviare il testo in esame alla stessa motivando in modo completo le ragioni di tale atto. L’Assemblea riesamina e si pronuncia nuovamente sul testo rinviato dal Presidente della Repubblica non prima di dieci giorni dal rinvio stesso. Se l’Assemblea approva nuovamente il medesimo testo il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare la legge in oggetto.



Articolo 7

1 La Repubblica riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2 Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3 Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4 La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5 Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno quindici firme di cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6 Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7 La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Articolo 8

1 La lingua ufficiale della Repubblica Democratica di Vitla è l’italiano.
2 La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3 Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.



Proposta emendata da _Il Cacciatore_

CITAZIONE
Principi Fondamentali

Titolo III : Ordinamento dello stato

Articolo 3

1 Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2 L’Assemblea Nazionale è composta da 9 deputati eletti a suffragio universale e diretto. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3 Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni.
4 I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5 L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
6 Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
7 L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8 Il regolamento interno dell’Assemblea è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9 La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo.
10 Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11 Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 4

1 Il Presidente della Repubblica è il capo del Governo, rappresenta la comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2 E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.

3 Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica Vetlana coloro che non siano cittadini della Repubblica Democratica di Vitla da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni, non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica Vetlana coloro che hanno a loro carico una condanna giuridica. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.

4 Resta in carica per cinque mesi e non può essere eletto più di tre volte di fila

5 Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
6 Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.

7 Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge. I decreti emanati dal Governo hanno valore di legge per venticinque (25) giorni.
I decreti se non sono regolarizzati entro i venticinque (25) giorni con una votazione in Assemblea Nazionale decadono allo scadere dei venticinque giorni (25) stabiliti.


8 Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa
9 Dirige e indirizza l’attività politica e amministrativa dell’intero Governo e coordina l’attività dei Ministri.

10 Con decreto presidenziale, ha il potere di nominare e revocare i singoli Ministri.
La revoca dei Ministri, con decreto presidenziale deve essere discussa in Assemblea Nazionale.


11 Il Presidente della Repubblica Vetlana ha diritto ad una sezione pubblica dove poter amministrare il suo mandato ed ha diritto alla carica di Admin.

12 Il Presidente della Repubblica Vetlana è a capo delle forze di sicurezza della Repubblica Democratica di Vitla, ha il compito insieme al Ministero degli Esteri di portare avanti la diplomazia vetlana.

13 Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
14 Contro il Presidente della Repubblica nella sua veste di capo del governo può essere presentata in Parlamento per motivi politici una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/3 dei deputati. Il Presidente dovrà dimettersi solo se la mozione ottiene almeno il consenso dei 2/3 dei votanti in Assemblea Nazionale. In questo caso, gli subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
15 La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.

Articolo 5

1. Il Governo è composto dal Presidente della Repubblica, dal Vice Presidente e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Nazionale senza necessità di ricevere la fiducia parlamentare.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia. A decadere però saranno solo i Ministri e gli eventuali loro collaboratori, non il Presidente della Repubblica, contro il quale si potrà invece presentare la mozione di sfiducia ai sensi dell’articolo 4 comma 14.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. Il Presidente della Repubblica e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati all’art. XX )
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
- Della Propaganda (si occupa della propaganda della micronazione)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Ogni ministro può nominare un viceministro. Tale nomina deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri.
10.Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Nazionale, decadono. Il Presidente dell’Assemblea è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Articolo 6

Le Istituzioni della Repubblica possono emanare i seguenti - Decreto Legge Esecutivi (DLE) : Decreto Legge Ministeriale (DLM), Decreto Legge Presidenziale (DLP) .

- il Decreto Legge Ministeriale è un decreto legge emanato esclusivamente dal Ministero di competenza .
Esso è provvedimento speciale che ha una validità di venticinque (25) giorni .
- il Decreto Legge Presidenziale è un decreto legge emanato esclusivamente dal Presidente della Repubblica Vetlana .
Esso è un provvedimento speciale che ha una validità di venticinque (25) giorni .
- i DLM e i DLP possono diventare legge se approvati dall'Assemblea Nazionale entro i venticinque (25) giorni di decorrenza
- i DLM o i DLP possono essere abrogati o dal Presidente della Repubblica Vetlana o dall'Assemblea Nazionale con maggioranza assoluta
- i DLM e i DLP devono essere presentati in un'apposita sezione pubblica

Articolo 7

La legge è quel emendamento che regolamenta la vita virtuale all'interno della Repubblica Democratica di Vitla.
Ogni cittadino ha il dovere di rispettare le leggi che la Repubblica Democratica di Vitla si è imposta.

- una legge può essere emanata solo dall'Assemblea Nazionale
- una legge deve essere votata e accettata dall'Assemblea Nazionale
- le leggi devono essere poste in una sezione pubblica chiamata Codice Legislativo di Vitla

Articolo 8

Il Presidente della Repubblica Vetlana, i Ministri del Governo, i Deputati e cinque (5) cittadini possono presentare i Disegni di Legge (DDL) che saranno discussi in ordine di presentazione.
I Disegni di Legge (DDL) devono essere posti in una sottosezione pubblica dell'Assemblea Nazionale.
Questa sottosezione deve essere gestita dal Presidente dell'Assembela Nazionale.


Articolo 9

1 La Repubblica riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2 Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3 Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4 La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5 Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno quindici firme di cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6 Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7 La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Titolo IV : Lingua ufficiale e minoranze linguistiche

Articolo 10

1 La lingua ufficiale della Repubblica Democratica di Vitla è l’italiano.
2 La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3 Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.



Edited by _Il Cacciatore_ - 11/6/2008, 18:02
 
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emoned
view post Posted on 12/6/2008, 14:56




Sono contrario agli emendamenti, quindi per questo motivo credo che molti voteranno a favore per farmi un dispetto.
Non mi interessa, sinceramente ritengo più importante discutere sulla futura forma di governo della micronazione piuttosto che su polemicucce di bassa lega.
La mia proposta senza emendamenti è la più funzionale possibile, e la meno partitocratica.
Prevede un presidente eletto dai CITTADINI che è capo del governo. Quindi lo decide il popolo chi è capo del governo, NON I PARTITI! Questo presidente eletto dai cittadini e capo del governo, può essere rimosso da 2/3 del parlamento... ma in quel caso non si possono fare giochetti e la parola deve tornare ai cittadini: infatti si tornarà alle urne.
La mia proposta prevede un'importante clausola per il ricambio della classe dirigente: il presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive: in questo modo non si potrà creare una gestione personale del potere.

La mia proposta prevede un numero fisso di ministri, 4 (interni, esteri, cultura, giustizia), ma ad ogni legislatura è possibile istituirne altri. In questo modo si crea una flessibilità che si può ben adattare alle diverse esigenze di ogni momento particolare.


L'emendamento di Ossola è dal mio punto di vista da cassare in pieno, perchè prevede l'istituzione di un presidente del consiglio diverso dal presidente della repubblica eletto dal popolo. Nella sua proposta c'è un presidente eletto dal popolo che ha pochi poteri, e un presidente eletto dai partiti che ne ha molti.

L'emendamento di Cacciatore introduce burocrazia riguardo i decreti legge e le proposte di legge, introduce l'obbligo del ministro della propaganda che non condivido per i motivi spiegati sopra.
Poi introduce una cosa che ritengo antidemocratica, ovvero la non candidabilità alla carica di presidente di coloro che sono stati condannati.. questo creerà come nella vecchia vitla una giustizia politica e uno sproposito di pena nelle sentenze: in aggiunta alla pena regolare, in ogni sentenza ci sarà in pratica l'interdizione dalla carica di presidente; ciò è inaccettabile, perchè un cittadino dopo che ha scontato la sua condanna deve avere gli stessi diritti e doveri degli altri.
 
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_Il Cacciatore_
view post Posted on 12/6/2008, 15:12




Emo, spero che la gente non voti me o ossola solo per farti un dispetto, ma perchè crede in quello che abbiamo proposto .....
Cmq a me sembra giusto che una persona condannata non debba rappresentare Vitla.
Come vedresti un Totò Riina capo dello stato ?
 
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view post Posted on 12/6/2008, 15:15
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CITAZIONE (emoned @ 12/6/2008, 15:56)
L'emendamento di Ossola è dal mio punto di vista da cassare in pieno, perchè prevede l'istituzione di un presidente del consiglio diverso dal presidente della repubblica eletto dal popolo. Nella sua proposta c'è un presidente eletto dal popolo che ha pochi poteri, e un presidente eletto dai partiti che ne ha molti.

Ma che dici emo?
CITAZIONE
9 Nomina il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo (Ministri) che dovranno ottenere la fiducia dell’Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

E' il Presidente che nomina il primo Ministro e gli altri Ministri......

 
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