[A.C.] IX Seduta Assemblea Costituente, Principi Fondamentali

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view post Posted on 2/6/2008, 08:41
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E' convocata per il giorno 02.06.2008, alle ore 20,00, la IX Seduta dell'Assemblea Costituente con il seguente odg:

Principi Fondamentali.
-Ordinamento dello stato.
-Lingua ufficiale e minoranze linguistiche.

La discussione durerà le previste 72 ore, cioè fino alle ore 20,00 del 05.06.2008. Seguirà la votazione per le previste 72 ore.

Invito i Deputati che avessero già postato loro proposte inerenti l'odg, nell'apposito topic Proposte di leggi costituzionali, a postarle anche qui. Sarà possibile farlo anche prima dell'orario fissato per la convocazione. La discussione, invece, avrà tassativamente inizio solo nell'orario indicato. Eventuali post in questo senso verranno cancellati.
 
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_Il Cacciatore_
view post Posted on 2/6/2008, 20:36




CITAZIONE
Proposta di Legge Costituzionale (_Il Cacciatore_) :

Ordinamento della Repubblca Democratica di Vitla



Titolo I : Forma di Governo della Repubblica Democratica di Vitla

Art.1



La Repubblica Democratica di Vitla è una Repubblica Parlamentare i cui poteri sono divisi e affidati a Istituzioni separate .

- il potere Esecutivo è affidato al Presidente della Repubblca Vetlana ( PRV )
- il potere Legislativo è affidato al Consiglio dei Ministri e al Parlamento ( CdM ; PL )
- il potere Giudiziario è affiadto alla Corte di Giustizia ( CdG )

Le Istituzioni elette democraticamente dalla cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla hanno una durata di mesi sette (7) per il Presidente della Repubblca Vetlana (PRV), di mesi cinque (5) per la Corte di Giustizia (CdG) e di mesi quattro (4) per il Parlamento e il Consiglio dei Ministri (PL;CdM) .

Art.2



Le Istituzioni della Repubblica Democratica di Vitla sono elette dai cittadini della Repubblica aventi diritto di voto secondo la legge vigente nelle seguenti circostanze :

- scadenza del mandato
- scioglimento del Parlamento o del Consiglio dei Ministri
- dimmissione dell'intero organo istituzionale
- mancanza di un Istituzione

Le elezioni di ogni organo istituzionale deve essere preavvisato con un minimo di giorni quindici (15) .

Titolo II : Il Presidente della Repubblica Vetlana

Art.3



Il Presidente della Repubblica Vetlana è la massima carica istituzionale della Repubblica Democratica di Vitla .
Tale figura istituzionale è il garanet della Libertà e della Democrazia all'interno della Repubblica Democratica di Vitla .

Il PRV :

- può essere un qualunque cittadino facente parte della Repubblica Democratica di Vitla, non facente parte di nessuna istituzione della Repubblcia Democratica di Vitla
- non deve avere nessuna condanna giuridica
- il PRV una volta eletto può decidere se accettare tale incarico
- è il responsabile della vita democratica e della Libertà all'interno Repubblica
- è responsabile della attività interne alla Repubblica
- è a capo delle forze di difesa e di mantenimento dell'ordine della Repubblica coadiuvato dall'aiuto del Ministro della Difesa Nazionale Vetlana
- è a capo della Corte di Giustizia coadiuvato dall'aiuto del Ministro della Giustizia
- mantiene attiva la vita diplomatica della Repubblica coadiuvato dall'aiuto del Ministro degli Affari Esteri
- il PRV non può far parte del Parlamento, non può partecipaer alle votazioni
- il PRV può partecipare a discussioni con la Corte Costituzionale per la modifica di articoli della Costituzione
- il PRV può dare direttive sull'elaborazione delle leggi, ma non può imporre il suo volere
- ha il dovere e il diritto di firmare una legge prima della sua emanazione
- può licenziare i Ministri della Repubblica dopo una votazione interna al Parlamento
- ha il diritto di sciogliere il Parlamento e la Corte di Giustizia
- ha il diritto ad una sezione pubblica dove amministrare il suo mandato
- deve essere Admin del Forum

Titolo III : Il Parlamento e il Consiglio dei Ministri

Art.4



Il Parlamento è l'organo della Repubblica Democratica di Vitla che emana leggi e regolamenti della Repubblica .
Il Parlamento è l'organo dove avviene la massima esperssione politica e demcoratica della Repubblica Democratica di Vitla .

Il PL :

- ha il potere di emanare leggi per il Codice Legislativo della Repubblica Democratica di Vitla
- è composto da cittadini democraticamente eletti
- è composto da 9 seggi da spartire in maggioranza e opposizione
- il Parlamento può essere sciolto dal Presidente della Repubblica Vetlana
- il Parlamento deve eleggere un Presidente del Parlamento scelto demcoraticamente all'interno di tale istituzione
- il Parlamento deve avere un regolamento interno per la moderazione delle discussioni e delle votazioni
- il Parlamento deve avere una sezione propria privata dove possono scrivere solo i Parlamentari

Art.5



Il Consiglio dei Ministri è la composizione di tutti i Ministri della Repubblica scelti dal Presidente del Consiglio e nominati dal Presidente della Repubblica Vetlana .
I Ministri della Repubblica devono gestire i bisogni della micronazione per il suo bene e per il suo miglioramento .

Il CdM :

- i Ministeri della Repubblica con i rispettivi Ministri della Repubblica sono :
* Ministero degli Affari Interni
* Ministero degli Affari Esteri
* Ministero della Difesa Nazionale Vetlana
* Ministero della Cultura
* Ministero della Propaganda
* Ministero della Giustizia

- i Ministri della Repubblica sono scelti dal Presidente del Consiglio
- i Ministri della repubblica sono nominati dal Presidente della Repubblica Vetlana
- i Ministri della Repubblica possono essere licenziati dal Presidente della Repubblica Vetlana

- il Ministero degli Affari Interni si dovrà occupare di tutto quello che riguarda la Repubblica Micronazione di Vitla e la sua cittadinanza
- il Ministero degli Affari Esteri si dovrà occupare dela diplomazia estera in cooperazione con il Presidente della Repubblica Vetlana
- il Ministero della Difesa Nazionale Vetlana si dovrà occupare di tutto ciò che comporta la sicurezza interna ed esterna della Repubblica in cooperazione con il Presidente della Repubblica Vetlana
- il Ministero della Cultura si dovrà occupare dello sviluppo culturale della Repubblica
- il Ministero della Propaganda si dovrà occupare dell'apetto propagandistico della Repubblica
- il Ministero della Giustizia si dovrà occupare dell'assetto giuridico della Repubblica e presiede la Corte di Giustizia senza diritto di voto

Titolo IV : L'Assemblea Nazionale Vetlana

Art.6



L'Assemblea Nazionale Vetlana (ANV) è organo della cittadinanza che non fa parte in nessuna Istituzione della Repubblica Democratica di Vitla .
Non ha nessun potere decisionale in campo Legislativo e Giuridico .

L'Assemblea Nazionale Vetlana :

- composta da tutti i cittadini non facenti parte di nessuna Istituzione
- non ha nessun mandato da rispettare
- deve nominare un Presidente per gestire i lavori dell'Assemblea Nazionale Vetlana
- l'Assemblea Nazionale Vetlana può prepare DDL che il Parlamento può prendere in considerazione, ma non obbligatoriamente

Titolo V : La Corte di Giustizia

Art.7



La Corte di Giustizia ha il compito di salvaguardare ed esercitare il potere Giudiziario .
La Corte di Giustizia e i suoi Giudici della Repubblica hanno il diritto e il dovere di :

- salvaguardare ed esercitare il potere Giudiziario
- emanare sentenze e condanne secondo il Codice Penale, il Codice Legislativo e i Regolamenti della Repubblica Democratica di Vitla
- emanare sentenze e condanne anche per casi in cui non sono epsresamente detti nel Codice Penale, il Codice Legislativo e i Regolamenti della Repubblica Democratica di Vitla

La CdG :

- è composta da 6 Giudici della Repubblica
- i Giudici della Repubblica non possono essere Ministri della Repubblica, Presidente del Consiglio
- i Giudici della Repubblica non devono avere procedimenti penali o condanne a loro carico
- i Giudici della Repubblica saranno eletti con un elezione popolare con i cittadini aventi diritto
- il Presidente della Repubblica Vetlana fa parte della Corte di Giustizia di diritto
- il Presidente della Repubblica Vetlana può prendere parte a processi o prendere parte a discussioni solo se c'è la decisone unanime della Corte di Giustizia
- la Corte di Giustizia deve aveer sede in una sede pubblica con le seguenti sottosezione :
* Denunce
* Tribunale
* Archivio Processi Chiusi
* Archivio Rapporto di Processo

Art.8



La Corte di Giustizia una volta che c'è stata la presentatazione di una denuncia dovrà agire in questo modo :

- prendere visione della denuncia
- formare una commissione di tre (3) Giudici della Repubblica
- nominare il Presidente della Commissione
- interpellare querelato e querelante
- avviare il processo e celebrarlo secondo i tempi richiesti dalla Commissione di Giudici della Repubblica
- consultazione della Commissione
- emanazione della sentenza e/o condanna
- chiusura del processo
- archiviazione del processo

Titolo VI : Decreti Legge e Leggi

Art.9



Le Istituzioni della Repubblica possono emanare i seguenti - Decreto Legge Esecutivi (DLE) : Decreto Legge Ministeriale (DLM), Decreto Legge Presidenziale (DLP) .

- il Decreto Legge Ministeriale è un decreto legge emanato esclusivamente dal Ministero di competenza .
Esso è provvedimento speciale che ha una validità di venticinque (25) giorni .
- il Decreto Legge Presidenziale è un decreto legge emanato esclusivamente dal Presidente della Repubblica Vetlana .
Esso è un provvedimento speciale che ha una validità di venticinque (25) giorni .
- i DLM e i DLP possono diventare legge se approvati dal Parlamento entro i venticinque (25) giorni di decorrenza
- i DLM o i DLP possono essere abrogati o dal Presidente della Repubblica Vetlana o dal Parlamento con la maggioranza assoluta
- i DLM e i DLP devono essere presentati in un'apposita sezione pubblica

Art.10



La legge è quel emendamento che regolamenta la vita virtuale all'interno della Repubblica Democratica di Vitla.
Ogni cittadino ha il dovere di rispettare le leggi che la Repubblica Democratica di Vitla si è imposta.

- una legge può essere emanata solo dal Parlamento (PL)
- una legge può essere consigliata dall'Assemblea Nazionale Vetlana (ANV)
- una legge deve essere votata e accettata dal Parlamento (PL)
- una legge deve essere controfirmata dal Presidente della Repubblica Vetlana (PRV)
- le leggi devono essere poste in una sezione pubblica chiamata Codice Legislativo



Faccio presente che posso discutere solamente sui punti comuni delle altre proposte che gia sono satte fatte e che verranno fatte in questo tempo di discussione.
Faccio una domanda :dato che c'è anche il punto sulla lingua e minoranze linguistiche, qualcuno ha già in mente qualcosa o dovremmo faer una seduta solo per quel punto ?

Edited by _Il Cacciatore_ - 3/6/2008, 18:07
 
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view post Posted on 2/6/2008, 20:57
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Direi che lingua e minoranze vada dibattuto in questa seduta.
 
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Giolitti
view post Posted on 2/6/2008, 23:13





CITAZIONE (Giolitti @ 26/4/2008, 15:47)
PDL costituzionale Giolitti

Titolo III
Del Presidente della Repubblica


Art.1
Il Presidente della Repubblica di Vitla è il garante supremo della Costituzione e della democrazia, ha inoltre il compito di rappresentare Vitla all'estero.

Art.2
Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale.L'elezione avviene a maggioranza dei due terzi (2/3) nei primi 2 scrutini.Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art.3
Può essere eletto Presidente ogni cittadino di Vitla.La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altro ruolo che non sia espressamente stabilito in questa Costituzione.

Art.4
Il mandato di Presidente dura 4 mesi.Dieci giorni prima della naturale scadenza del mandato, il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca la stessa per l'elezione del Presidente.Se l'Assemblea Nazionale è sciolta o mancano meno di 15 giorni al suo scioglimento, la seduta per l'elezione del Presidente della Repubblica sarà la prima successiva alle elezioni.

Art.5
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in caso questo sia inattivo o impossibilitato, sono esercitate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale previa delibera dell'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta.In caso non vi sia la delibera dell'Assemblea Nazionale o il suo Presidente sia impossibilitato, si terranno nuove elezioni presidenziali.

Art.6
Le funzioni del Presidente sono:
a) Nominare il Primo Ministro e i Ministri
b) sciogliere l'Assemblea Nazionale
c) Presiedere la Corte Costituzionale
d) mandare messaggi all'Assemblea Nazionale o al Governo
e) indire le elezioni
f) ratificare i trattati intermicronazionali della Repubblica
g) controfirmare i decreti legge del Governo
h) promulgare le leggi sulla Gazzetta Ufficiale

Art.6
Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d'accusa dalla Corte d'Accusa.
La Corte d'Accusa pubblica le motivazioni dell'accusa presidenziale all'Assemblea Nazionale.Questa vota a maggioranza dei 2/3 se dichiarare il Presidente decaduto.Il Presidente può essere accusato di alto tradimento o di attacco alla democrazia nell'esercizio delle sue funzioni.Il Presidente non è ritenuto colpevole fino a che l'Assemblea Nazionale non ha votato.

CITAZIONE (Giolitti @ 27/4/2008, 20:11)
PDL Costituzionale Giolitti


Titolo II
Dell'Assemblea Nazionale

Art.1
La funzione legislativa è esercitata dall'Assemblea Nazionale.

Art.2
L'Assemblea Nazionale è eletta ogni 3 mesi da tutti i cittadini della Repubblica.Dieci giorni prima della sua naturale scadenza, il Presidente della Repubblica indice la data delle elezioni.I poteri dell'Assemblea sono prorogati fino alla sua nuova elezione.

Art.3
L'Assemblea Nazionale è composta da 11 cittadini eletti democraticamente.Tutti gli Onorevoli Deputati eletti hanno uguale diritto di voto ed agiscono senza vincolo di mandato.

Art.4
L'Assemblea Nazionale elegge, alla sua prima convocazione da parte di "Vitla", il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti che compongono l'Ufficio di Presidenza.
L'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti è regolata dalla legge.

Art.5
L'Assemblea Nazionale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta.Tutte le norme riguardanti il funzionamento e lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea sono comprese nel Regolamento.

Art.6
Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno 1 volta al mese.Deve convocare la seduta ogni volta che un terzo (1/3) dei Deputati lo richiedano.Ogni seduta è valida qualora vi partecipino la maggioranza dei Deputati.

Art.7
I Deputati non possono essere processati per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.


Titolo IV
Della formazione delle leggi


Art.1
L'iniziativa legislativa è diritto imprescindibile del Governo, dell'Assemblea Nazionale e di 5 cittadini.Tutte le proposte di leggi devono essere presentati negli appositi 3d dedicati.

Art.2
Ogni proposta di legge arriva all'Assemblea Nazionale in forma di articolato chiaro e preciso.Il Presidente dell'Assemblea deve mettere all'Ordine del Giorno delle sedute le proposte presentate prima in ordine cronologico nei 3d appositi.La normativa della formazione delle leggi in Assemblea è rimessa al Regolamento di questa.

Art.3
Il Primo Ministro o un altro Ministro possono presentare in Consiglio dei Ministri decreti-legge. Se il Consiglio dei Ministri approva, essi vengono controfirmati dal Presidente della Repubblica ed entrano in vigore immediatamente.Entro 5 giorni dalla loro entrata in vigore, i decreti legge devono essere messi in discussione, con caratteri di priorità, nell'Assemblea Nazionale al fine di essere approvati e diventare legge.Se l'Assemblea Nazionale non approva, il decreto-legge perde efficacia dalla sua entrata in vigore.

Art.4
Il decreto-legge può essere adottato dal Governo solo in momenti di particolare urgenza. Il Presidente della Repubblica deve vigilare che il decreto contenga questi caratteri.Il Presidente può rifiutarsi di firmare il decreto-legge motivando la sua decisione.La decisione del Presidente è irrevocabile e non permette al decreto di entrare in vigore.

Art.5
Tutte le leggi e i decreti devono essere controfirmati dal Presidente della Repubblica e pubblicati dallo stesso nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente può rifiutarsi di promulgare una legge approvata dall'Assemblea Nazionale, la legge deve essere riapprovata a maggioranza semplice.Qualora la legge venga riapprovata dall'Assemblea Nazionale, il Presidente non può rifiutarsi di promulgarla.Qualora lo facesse incorrerebbe nell'accusa di attacco alla democrazia.
Il Presidente può rifiutarsi di promulgare una legge dopo la secondo approvazione ricorrendo ,contestualmente al rifiuto, alla Corte Costituzionale solamente appellandosi alla manifesta incostituzionalità della legge.

 
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view post Posted on 3/6/2008, 22:18
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Proposta Repubblica dell'Ossola.

Si propone un semipresidenzialismo, con scelta del governo da parte del Presidente ma con necessità della fiducia del Parlamento (assemblea Nazionale).

Articolo 3

1 Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è monocamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2 L’Assemblea Nazionale è composta da 9 deputati eletti a suffragio universale e diretto fin quando la popolazione sarà inferiore a 50 cittadini. Quando la popolazione sarà superiore a 50 cittadini, il numero dei deputati sarà di 11. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3 Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni.
4 I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5 L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
6 Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dieci giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, dell’Assemblea stessa.
7 L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8 Il regolamento interno dell’Assemblea, che dovrà essere oggetto della prima seduta utile dell’Assemblea, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9 La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo. In deroga a quanto stabilito nel punto 7, il Presidente della prima Assemblea nazionale dopo la fase costituente, verrà eletto a maggioranza assoluta anche in mancanza di un regolamento interno.
10 Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11 Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.


Articolo 4

1 Il Presidente della Repubblica è il capo della micronazione, rappresenta l’unità della comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2 E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3 3 Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni.
4 Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta.
5 Insieme a esso viene eletto un Vicepresidente che sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo. Il presidente e il Vicepresidente verranno votati congiuntamente.
6 Nomina il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo (Ministri) che dovranno ottenere la fiducia dell’Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7 Può revocare o sostituire il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Governo venisse revocata o sostituita contemporaneamente, il Governo stesso dovrà ottenere nuovamente la fiducia dell’Assemblea Nazionale.
8 Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.
9 Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
10 Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa.
11 Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea nazionale, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Costituzionale.
12 Con decreto presidenziale, scioglie l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, in quest’ultimo caso con adeguata motivazione. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea. Il potere di proporre la mozione spetta a ciascun deputato.
13 Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
14 Il Presidente non è sfiduciabile. Può essere messo sotto accusa da parte dell’Assemblea nazionale su richiesta dei 3/5 dei deputati nei seguenti casi:
- alto tradimento
- violazione della Costituzione
- abuso dei poteri di amministratore
Per la condanna del Presidente occorre la maggioranza dei 2/3 dei deputati. In caso di condanna il Presidente è da considerare decaduto dalle sue funzioni dal momento della conclusione della votazione.
14 In caso di dimissioni volontarie o di decadenza a seguito di condanna da parte dell’Assemblea nazionale, subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
15 La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
16 Il Presidente ha il diritto di assumere la carica di amministratore.

Articolo 5

1. Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica, ed è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Nazionale e deve ricevere la fiducia dall’Assemblea stessa.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei deputati. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non fosse approvata, non può esserne ripresentata un’altra se non dopo almeno 20 giorni dalla data della votazione.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica con le modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. Il Primo Ministro ed i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati all’art. .....(che verrà specificato nella trattazione del punto Giustizia)
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Ogni ministro può nominare un viceministro. Tale nomina deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri.
10.Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Nazionale, decadono. Il Presidente dell’Assemblea è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Articolo 6

1 L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Deputato, al Consiglio dei Ministri e ad almeno cinque cittadini. Nel caso in cui l’iniziativa legislativa venga promossa dal 50%+1 dei cittadini, la sua discussione da parte dell’Assemblea nazionale è obbligatoria.
2 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea.
3 La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4 Le leggi entrano in vigore il giorno dopo in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.

Articolo 7

1 La Repubblica riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2 Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3 Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.

4 La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5 Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno dieci firme di cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza di voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6 Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7 La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Articolo 8

1 La lingua ufficiale della Repubblica Democratica di Vitla è l’italiano.
2 La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3 Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.
 
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emoned
view post Posted on 4/6/2008, 14:00




almeno otzi avrebbe potuto ringraziarmi, avendo modificato la mia base ... :asd:
 
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view post Posted on 4/6/2008, 14:12
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Modifiche sostanziali comunque....tu hai un presidenzialismo all'americana io una specie di semipresidenzialismo alla francese. A parte quello inutile sprecare quello che è condivisibile
;) :asd:
 
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emoned
view post Posted on 4/6/2008, 14:18




si ma hai goduto del lavoro altrui :asd:
 
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_Il Cacciatore_
view post Posted on 4/6/2008, 14:25




che approfittatore che sei carissimo presidente..........
 
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emoned
view post Posted on 4/6/2008, 14:27




Questa è la mia proposta:


Articolo 3

1 Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Nazionale.
2 L’Assemblea Nazionale è composta da 11 deputati eletti a suffragio universale e diretto. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.
3 Non sono eleggibili coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data di inizio delle elezioni.
4 I componenti dell’Assemblea assumono il titolo di Deputati e svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
5 L’Assemblea Nazionale è eletta per tre mesi; la durata della legislatura non può essere prorogata in nessun caso.
6 Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea hanno luogo entro dodici giorni dallo scioglimento, naturale o anticipato, del precedente.
7 L’Assemblea elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
8 Il regolamento interno dell’Assemblea è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
9 La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto entro il quinto giorno dall’elezione dal Presidente della Repubblica in carica, che svolgerà le funzioni di presidente dell’Assemblea fino all’elezione di quest’ultimo.
10 Fino a quando non sia riunita la nuova Assemblea Nazionale, sono prorogati i poteri della precedente per l’ordinaria amministrazione, le scadenze improrogabili e le urgenze.
11 Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.


Articolo 4

1 Il Presidente della Repubblica è il capo del Governo, rappresenta la comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2 E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3 Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4 Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta.
5 Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
6 Indice le elezioni e presiede la prima riunione dell’Assemblea Nazionale.
7 Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
8 Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa
9 Dirige e indirizza l’attività politica e amministrativa dell’intero Governo e coordina l’attività dei Ministri.
10 Con decreto presidenziale, ha il potere di nominare e revocare i singoli Ministri.
11 Ha la facoltà di porre il proprio veto ad una decisione presa in Consiglio dei Ministri: se la maggioranza dei ministri si esprimerà in favore di una proposta che il Presidente non condividerà, quest’ultimo potrà porre il proprio veto per non farla approvare.
12 Con decreto presidenziale, ha il potere di sciogliere l’Assemblea Nazionale, per scadenza naturale o in via anticipata, dopo aver ascoltato il parere non vincolante del relativo Presidente. Lo scioglimento in via anticipata può essere respinto da una mozione votata favorevolmente da almeno i 3/5 dei deputatati dell’Assemblea.
13 Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
14 Contro il Presidente della Repubblica nella sua veste di capo del governo può essere presentata in Parlamento per motivi politici una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/3 dei deputati. Il Presidente dovrà dimettersi solo se la mozione ottiene almeno il consenso dei 2/3 dei votanti in Assemblea Nazionale. In questo caso, gli subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
15 La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.


Articolo 5

1. Il Governo è composto dal Presidente della Repubblica, dal Vice Presidente e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Nazionale senza necessità di ricevere la fiducia parlamentare.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia. A decadere però saranno solo i Ministri e gli eventuali loro collaboratori, non il Presidente della Repubblica, contro il quale si potrà invece presentare la mozione di sfiducia ai sensi dell’articolo 4 comma 14.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. Il Presidente della Repubblica e i singoli Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati all’art. XX )
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Ogni ministro può nominare un viceministro. Tale nomina deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri.
10.Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Nazionale, decadono. Il Presidente dell’Assemblea è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Articolo 6

1 L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Deputato, al Consiglio dei Ministri e ad almeno cinque cittadini.
2 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea.
3 La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4 Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.
5 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare un atto dell’Assemblea, può rinviare il testo in esame alla stessa motivando in modo completo le ragioni di tale atto. L’Assemblea riesamina e si pronuncia nuovamente sul testo rinviato dal Presidente della Repubblica non prima di dieci giorni dal rinvio stesso. Se l’Assemblea approva nuovamente il medesimo testo il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare la legge in oggetto.



Articolo 7


1 La Repubblica riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2 Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3 Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4 La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5 Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno quindici firme di cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6 Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7 La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Articolo 8

1 La lingua ufficiale della Repubblica Democratica di Vitla è l’italiano.
2 La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3 Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.


Edited by emoned - 4/6/2008, 15:43
 
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view post Posted on 4/6/2008, 14:32
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In medio stat virtus

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Scusate una breve digressione ma vorrei fare i complimenti a tutti (indipendentemente da quello che verrà deciso) perchè i cittadini hanno a disposizione un'ampia scelta di sistemi di governo, che spaziano dal presidenzialismo al parlamentarismo.
 
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emoned
view post Posted on 4/6/2008, 14:55




La mia proposta IN BREVE

Il mio sistema prevede un Parlamento unicamerale composto da 11 deputati eletto ogni 3 mesi, che costituisce il potere legislativo.
Il Presidente della Repubblica, è eletto dal popolo e capo del governo, resta in carica 5 mesi, nomina e revoca i ministri, può sciogliere il parlamento, a meno che non si oppongano i 3/5 dei suoi componenti. Può essere rimosso dai 2/3 del parlamento, in quel caso si torna a votare
Il governo è composto dal presidente della repubblica e dai suoi ministri, entra in carica senza dover superare la votazione di fiducia del parlamento. Può essere sfiduciato dal parlamento, ma tale sfiducia vale solo per i ministri e non per il presidente.
L'iniziativa legislativa è propria di ciascun deputato, del consiglio dei ministri e di almeno 5 cittadini. Il presidente può rinviare una legge approvata in parlamento per una volta: se il parlamento riapprova la stessa, lui è obbligato a promulgarla.
Vi sono tre tipi di referendum: abrogativo, propositivo di legge ordinaria e confermativo di legge costituzionale.
 
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Kizzer
view post Posted on 5/6/2008, 06:57




La proposta di emoned mi sembra molto buona...
aspettiamo le votazioni.
 
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view post Posted on 5/6/2008, 12:07
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sarebbe bello che anche gli altri per meglio vedere i sistemi proposti facciano un breve riassunto o anche uno schema riassuntivo.
 
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view post Posted on 5/6/2008, 12:22
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In medio stat virtus

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Schema riassuntivo proposta Repubblica dell'Ossola:

Semipresidenzialismo. La proposta contempera la necessità di avere velocemente un governo (Primo Ministro e Ministri sono nominati dal Presidente) con la necessità di una fiducia da parte del parlamento (o assemblea nazionale che dir si voglia). La fiducia si riferisce al governo e non al Presidente della Repubblica. Il Presidente viene eletto direttamente dai cittadini. Premetto che personalmente sono per un sistema di governo parlamentare. La mia proposta può essere utile nel caso in cui ci fosse da raggiungere un compromesso tra chi preferisce il sistema presidenzialista (che, secondo me, dà troppo potere ad un singolo) ed un sistema parlamentare che potrebbe causare tempi lunghi nella formazione del governo. La mia proposta contiene inoltre la possibilità di aumentare il numero dei deputati, a seguito di eventuale e auspicabile aumento dei cittadini, senza la necessità di dover adottare una norma specifica, che, modificando la costituzione, comporterebbe un iter piuttosto lungo.
 
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51 replies since 2/6/2008, 08:41   298 views
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