| in data 8.1.2008 con 7 voti favorevoli e 2 contrari si approva il seguente decreto legge:
Legge Cacciatore – Bretagna
Misure urgenti in campo di tentativo di sovversione statale
Misure urgenti per la prevenzione dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale della Repubblica Vetlana.
Articolo 1
La Repubblica Vetlana ritiene legittima e, quindi, garantisce la libertà democratica per ogni cittadino di manifestazione del proprio pensiero politico, filosofico e/o religioso. Tale garanzia può manifestarsi attraverso: . la libertà di stampa . la libertà di voto . la libertà di parola . la libertà di associazione . la libertà di pubblico dissenso verso le politiche del governo in carica . la libertà di pubblico dibattito politico, filosofico e/o religioso nonché può manifestarsi attraverso ogni altro mezzo democratico ritenuto utile, dai cittadini e dalle loro associazioni, ai fini di poter positivamente esplicare queste ed altre libertà costituzionalmente protette.
E' conseguentemente vietato ogni tipo di organizzazione, associazione, movimento o gruppo che inciti al terrorismo o all'eversione dell'ordinamento costituzionale, o che attenti alle libertà democratiche di cui al precedente comma. Il cittadino che partecipa - con cognizione dei fini - a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, sarà punito per il solo motivo di avervi partecipato o prestato assistenza.
Articolo 2
Sono vietate le organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che si rifanno esplicitamente - nelle loro idee e finalità - all’ideologia malphista o che hanno comunque finalità politiche di soppressione delle libertà democratiche così come descritte nel comma 1 del precedente articolo.
Articolo 3
Nel caso in cui organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi vengano considerati un pericolo per l'ordinamento democratico, a causa delle loro finalità eversive e antidemocratiche, il Giudice incaricato, in accordo con i Dicasteri e altre autorità competenti, può procedere in due modi:
· Chiusura cautelativa, per un attento esame delle suddette organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi e in seguito successiva riapertura con le necessarie modifiche ed eventuali comminazioni di sanzioni penali e/o amministrative · Chiusura cautelativa, per un attento esame delle suddette organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, e in caso di accertata gravità dei reati riscontrati, processo per direttissima e successiva ordinanza di scioglimento delle stesse organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.
Articolo 4
In caso di violazione del primo articolo della presente legge è prevista la sanzione della revoca della cittadinanza per mesi 2. In caso di violazione del secondo articolo della presente legge è prevista la sanzione della revoca della cittadinanza per mesi 5, in caso di incombente pericolo per le istituzioni democratiche, potrà essere comminato il ban immediato e temporaneo per nickname per mesi 8. In caso di violazione del terzo articolo della presente legge, è prevista la sanzione del ban immediato e definitivo per IP e/o nickname.
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