Seduta XIII

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view post Posted on 11/4/2016, 14:49
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Ad calendas graecas

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In qualità di Vice Presidente dell'AP, apro la seduta XIII inserendo all'ordine del giorno due proposte di legge presentate dal cittadino Unreal_War:

1) Emendamento “Update 1.0”- legge sui rapporti esteri

2) Emendamento "Update 2.0"- legge sul rifiuto ed accettazione di Convenzioni e Trattati

Hanno diritto a partecipare i seguenti cittadini:

CITAZIONE
-Fides
-Flannery
-Pep.look
-melkor91
-Repubblica dell'Ossola
-Unreal_War

La fase di discussione avrà durata ordinaria di 72 ore, a partire dalle ore 16:00 del giorno 11/04/2016. Di seguito riporto i testi delle due proposte di legge presentate:

CITAZIONE
Emendamento “Update 1.0”- legge sui rapporti esteri

Articolo 1
1. Il Ministro degli Affari Esteri si occupa dei rapporti esteri e internazionali di Vitla. Può conferire l'onere degli Affari Esteri tramite delega al Primo Ministro o ad un cittadino del Corpo Diplomatico.

Articolo 2
1. I Trattati stipulati con altre micronazioni possono prevedere la presenza di Ambasciate estere in territorio vetlano e ambasciate vetlane in territorio estero.
2. Le ambasciate estere in territorio vetlano sono aperte dal Presidente della Repubblica e gestite da un Ambasciatore scelto dalla micronazione titolare dell’ambasciata. La sovranità dell’Ambasciata appartiene alla micronazione ospitata, il territorio è soggetto pertanto alla legislazione dello Stato estero. Tuttavia, in caso di eventi gravi ed eccezionali, la Repubblica di Vitla, nella persona del Ministero degli Affari Esteri, si riserva il diritto di chiudere i topic e di limitare la possibilità di scrivere al solo ambasciatore, fino ad un massimo di due settimane.
3. La Repubblica di Vitla ha sovranità sulle Ambasciate vetlane in territorio estero, luoghi soggetti alla legislazione vetlana. La sovranità vetlana può essere limitata in occasioni eccezionali, secondo quanto prevede lo specifico trattato tra Vitla e l’altra micronazione contraente.

Articolo 3
1. Le ambasciate estere in territorio vetlano vengono rimosse, e il loro contenuto archiviato, in caso di revoca unilaterale o reciproca del trattato e in caso di votazione favorevole della maggioranza dell’Assemblea Nazionale su proposta motivata del Ministro degli Affari Esteri.
2. Gli ambasciatori vetlani in territorio estero possono essere ritirati, e di conseguenza le Ambasciate chiuse, in caso di revoca unilaterale o reciproca del trattato o in caso di votazione favorevole della maggioranza dell’Assemblea Nazionale su proposta motivata del Ministro degli Affari Esteri.

Articolo 4
1. I Trattati stipulati con altre Micronazioni, per entrare in vigore, devono essere approvati dall'Assemblea Popolare, firmati dal Presidente della Repubblica, dal Ministro degli Affari Esteri e dal Primo Ministro, e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
2. Per sottoporre al voto dell’Assemblea Popolare i Trattati (o modifiche stipulate di trattati già in vigore), si prevede una seduta straordinaria composta da 48 ore di discussione, in cui il Ministro degli Affari Esteri o il contraente da lui delegato, è tenuto ad esporre il trattato e motivarne la validità; seguono 48 ore per la fase di votazione, nella quale sarà possibile Approvare, Respingere il trattato o Astenersi. Per ritenere approvato il trattato, i voti favorevoli all'approvazione devono essere di più di quelli favorevoli al respingimento. Restano valide le restanti disposizioni del Regolamento dell’Assemblea Nazionale.
3. In caso di approvazione da parte dell’Assemblea Popolare di un trattato, il Presidente della Repubblica, il Ministro degli Esteri e il Primo Ministro hanno l’obbligo di firmare il Trattato, e il Ministro della Giustizia di pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale. Nel caso non lo facessero entro 48 ore dall'approvazione, devono essere sostituiti in questo compito dal Presidente dell’Assemblea Popolare.
4. Con la stessa procedura valida per l’approvazione di nuovi trattati, possono essere rescissi trattati in vigore, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, di almeno 2 deputati, del Presidente della Repubblica o di almeno 6 cittadini. Inoltre, i trattati possono essere rescissi tramite referendum, seguendo le stesse procedure previste per l’abrogazione di una legge ordinaria.

Articolo 5
1. È detto Corpo Diplomatico l'insieme dei cittadini che svolgono funzioni per conto del Ministero degli Affari Esteri. E’ costituito dal Ministero degli Affari Esteri, che ne dirige le operazioni, dagli Agenti Diplomatici, e dagli Ambasciatori.
2. Il Ministro degli Affari Esteri ha titolo per la nomina, la modifica e il ritiro degli incarichi del Corpo Diplomatico (con eccezione per gli ambasciatori presso organizzazioni internazionali o inter-micronazionali), previa accettazione dell’incarico da parte dell’interessato. Tali azioni vanno rese pubbliche nella sede del Ministero, in cui è presente la lista dei componenti del Corpo Diplomatico con i rispettivi incarichi.
3. Il Corpo Diplomatico non decade in modo automatico con il cambio di Governo o di Ministro.

Articolo 6
1. L’ambasciatore è una persona posta a capo di una missione diplomatica permanente in una micronazione straniera o presso un'organizzazione internazionale o inter-micronazionale;
2. Gli ambasciatori presso le micronazioni straniere sono nominati dal Ministero degli Affari Esteri; il loro mandato dura 6 mesi, ma possono essere sostituiti dal ministro con provvedimento motivato. Il loro compito è quello di segnalare gli avvenimenti vetlani nella micronazione straniera, mantenere i contatti con i cittadini e le istituzioni di quella micronazione e segnalare alle autorità vetlane eventuali violazioni della legge avvenute nell'ambasciata.
3. Gli ambasciatori presso un’organizzazione internazionale o inter-micronazionale sono eletti dal popolo. Il loro mandato dura 4 mesi. La legge elettorale regola le modalità dell’elezione.

Articolo 7
1. Gli Agenti Diplomatici sono cittadini a cui il Ministro degli Esteri affida incarico di natura diplomatica (prendere contatti con micronazioni, stipulare trattati, intrattenere rapporti periodici con micronazioni) in un contesto micro nazionale. L’incarico decade con il termine della missione.

CITAZIONE
Emendamento "Update 2.0"- legge sul rifiuto ed accettazione di Convenzioni e Trattati

Legge sul Rifiuto e Accettazione di Convenzioni e Trattati

Articolo 1
La Repubblica di Vitla nel pieno della propria sovranità rifiuta

- la Convenzione di Montevideo del 1933
- il Trattato Antartico del 1953
- il Trattato Internazionale sullo Spazio del 1967
- la Convenzione del Diritto del Mare del 1982

Articolo 2
La Repubblica di Vitla nel pieno della propria sovranità accetta

- la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961
- la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963
- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Articolo 3
La seguente legge può essere abrogata esclusivamente tramite referendum.

Allegato :

"In quanto Cittadini di una Micronazione virtuale a-territoriale non saremo mai riconosciuti dall'ONU, da qualunque altro organismo mondiale o da qualunque altro stato che ne fa parte.
Il problema sussisterebbe anche se noi fossimo un Micronazione con territorio e infatti questo, problema, sussiste con tutte quelle Micronazioni già affermate, storiche e con territorio.

Con questo documento noi Cittadini della Repubblica di Vitla vogliamo condannare e quindi rifiutare quei trattati che non garantiscono e che non decretano una nostra esistenza e un nostro futuro e probabile riconoscimento da parte di stati facenti parte dell'ONU che di fatto e per diritto è "padrona" di alcune cose che ci circondano.

I trattati in questione che la Repubblica di Vitla rifiuta sono :

- Convenzione di Montevideo del 1936
- Trattato Antartico del 1953
- Trattato Internazionale sullo Spazio del 1967
- Convenzione del Diritto del Mare del 1982

In quanto alla Convenzione di Montevideo del 1936 noi condanniamo fortemente l'Articolo 1 che recita :"Lo Stato come soggetto di diritto internazionale deve possedere i seguenti requisiti: a) una popolazione permanente, b) un determinato territorio; c), un governo, e d) capacità di entrare in relazioni con gli altri Stati.

Alla luce di questo articolo la Convenzione implica che il territorio di una nazione deve essere piuttosto unito e continuo per essere uno Stato reale (uno Stato governabile) e continuo.

Inoltre la Repubblica di Vitla condanna fortemente i seguenti tre Trattati : il Trattato Internazionale sullo Spazio del 1967, il Trattato Antartico del 1959, e la Convenzione del Diritto del Mare del 1982.
Noi come Repubblica di Vitla condanniamo questi tre trattatati stipulati perché di fatto permettono all'ONU e soprattutto agli stati che ne fanno parte di avere un potere incontrastato dell'alto mare, del continente antartico e dello spazio.

Questo documento scritto oltre a rifiutare vuole anche far si che la Repubblica di Vitla rispetti, accetti, e far diventare parte integrante del suo codice legislativo i seguenti documenti :

- Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961
- Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Noi ci impegniamo a rispettare, e fare nostra, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 sulla questione delle Ambasciate, poiché essa è un punto fondamentale per quanto riguarda le relazioni bilaterali di Alleanza e diplomazia. Le Ambasciate straniere devono essere situate nella nostra Nazione Repubblica di Vitla e bilateralmente vi è l'obbligo per l'altra Nazione ad ospitare la nostra Ambasciata nella sua città capitale come bene.

Noi ci impegniamo a rispettare, e fare nostra, la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 in quanto i Consolati sono destinati a proteggere i Cittadini stranieri nel nostro paese. Solo un consolato può essere aperto nella nostra Micronazione. Includendo anche che il distretto consolare di cui è responsabile l'alleato sia determinato in conformità alle loro leggi.

Noi ci impegniamo a rispettare, e fare nostra, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in quanto se pur una risoluzione scritta dai membri dell'ONU, che non ci riconosceranno mai come entità nazionale, noi vogliamo fare nostra una carta che garantisce ai nostri Cittadini tutti quei diritti che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani garantisce ad ogni essere umano."
 
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view post Posted on 12/4/2016, 11:17
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Sono modifiche formali e di adeguamento, sono l'ultimo atto conclusivo della revisione legislativa di questi mesi!
 
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Va beh, ma ho fatto bene ad aprire la seduta, no? :woot:
 
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CITAZIONE (Fides @ 12/4/2016, 15:06) 
Va beh, ma ho fatto bene ad aprire la seduta, no? :woot:

Certo! Così finiamo sta benedetta revisione!!! :woot:
 
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melkor91
view post Posted on 14/4/2016, 11:47




Niente da obiettare
 
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Va bene per me.
 
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view post Posted on 18/4/2016, 16:53
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Ad calendas graecas

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Allora, se non vi sono emendamenti, procediamo con la votazione?
 
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per me, è un si!
 
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Dichiaro aperta la fase di votazione avente durata ordinaria di 72 ore, a partire dalle ore 19:00 del giorno 19/04/2016. Compilare la seguente scheda di voto.

Emendamento “Update 1.0”- legge sui rapporti esteri
Articolo 1
1. Il Ministro degli Affari Esteri si occupa dei rapporti esteri e internazionali di Vitla. Può conferire l'onere degli Affari Esteri tramite delega al Primo Ministro o ad un cittadino del Corpo Diplomatico.

Articolo 2
1. I Trattati stipulati con altre micronazioni possono prevedere la presenza di Ambasciate estere in territorio vetlano e ambasciate vetlane in territorio estero.
2. Le ambasciate estere in territorio vetlano sono aperte dal Presidente della Repubblica e gestite da un Ambasciatore scelto dalla micronazione titolare dell’ambasciata. La sovranità dell’Ambasciata appartiene alla micronazione ospitata, il territorio è soggetto pertanto alla legislazione dello Stato estero. Tuttavia, in caso di eventi gravi ed eccezionali, la Repubblica di Vitla, nella persona del Ministero degli Affari Esteri, si riserva il diritto di chiudere i topic e di limitare la possibilità di scrivere al solo ambasciatore, fino ad un massimo di due settimane.
3. La Repubblica di Vitla ha sovranità sulle Ambasciate vetlane in territorio estero, luoghi soggetti alla legislazione vetlana. La sovranità vetlana può essere limitata in occasioni eccezionali, secondo quanto prevede lo specifico trattato tra Vitla e l’altra micronazione contraente.

Articolo 3
1. Le ambasciate estere in territorio vetlano vengono rimosse, e il loro contenuto archiviato, in caso di revoca unilaterale o reciproca del trattato e in caso di votazione favorevole della maggioranza dell’Assemblea Nazionale su proposta motivata del Ministro degli Affari Esteri.
2. Gli ambasciatori vetlani in territorio estero possono essere ritirati, e di conseguenza le Ambasciate chiuse, in caso di revoca unilaterale o reciproca del trattato o in caso di votazione favorevole della maggioranza dell’Assemblea Nazionale su proposta motivata del Ministro degli Affari Esteri.

Articolo 4
1. I Trattati stipulati con altre Micronazioni, per entrare in vigore, devono essere approvati dall'Assemblea Popolare, firmati dal Presidente della Repubblica, dal Ministro degli Affari Esteri e dal Primo Ministro, e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
2. Per sottoporre al voto dell’Assemblea Popolare i Trattati (o modifiche stipulate di trattati già in vigore), si prevede una seduta straordinaria composta da 48 ore di discussione, in cui il Ministro degli Affari Esteri o il contraente da lui delegato, è tenuto ad esporre il trattato e motivarne la validità; seguono 48 ore per la fase di votazione, nella quale sarà possibile Approvare, Respingere il trattato o Astenersi. Per ritenere approvato il trattato, i voti favorevoli all'approvazione devono essere di più di quelli favorevoli al respingimento. Restano valide le restanti disposizioni del Regolamento dell’Assemblea Nazionale.
3. In caso di approvazione da parte dell’Assemblea Popolare di un trattato, il Presidente della Repubblica, il Ministro degli Esteri e il Primo Ministro hanno l’obbligo di firmare il Trattato, e il Ministro della Giustizia di pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale. Nel caso non lo facessero entro 48 ore dall'approvazione, devono essere sostituiti in questo compito dal Presidente dell’Assemblea Popolare.
4. Con la stessa procedura valida per l’approvazione di nuovi trattati, possono essere rescissi trattati in vigore, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, di almeno 2 deputati, del Presidente della Repubblica o di almeno 6 cittadini. Inoltre, i trattati possono essere rescissi tramite referendum, seguendo le stesse procedure previste per l’abrogazione di una legge ordinaria.

Articolo 5
1. È detto Corpo Diplomatico l'insieme dei cittadini che svolgono funzioni per conto del Ministero degli Affari Esteri. E’ costituito dal Ministero degli Affari Esteri, che ne dirige le operazioni, dagli Agenti Diplomatici, e dagli Ambasciatori.
2. Il Ministro degli Affari Esteri ha titolo per la nomina, la modifica e il ritiro degli incarichi del Corpo Diplomatico (con eccezione per gli ambasciatori presso organizzazioni internazionali o inter-micronazionali), previa accettazione dell’incarico da parte dell’interessato. Tali azioni vanno rese pubbliche nella sede del Ministero, in cui è presente la lista dei componenti del Corpo Diplomatico con i rispettivi incarichi.
3. Il Corpo Diplomatico non decade in modo automatico con il cambio di Governo o di Ministro.

Articolo 6
1. L’ambasciatore è una persona posta a capo di una missione diplomatica permanente in una micronazione straniera o presso un'organizzazione internazionale o inter-micronazionale;
2. Gli ambasciatori presso le micronazioni straniere sono nominati dal Ministero degli Affari Esteri; il loro mandato dura 6 mesi, ma possono essere sostituiti dal ministro con provvedimento motivato. Il loro compito è quello di segnalare gli avvenimenti vetlani nella micronazione straniera, mantenere i contatti con i cittadini e le istituzioni di quella micronazione e segnalare alle autorità vetlane eventuali violazioni della legge avvenute nell'ambasciata.
3. Gli ambasciatori presso un’organizzazione internazionale o inter-micronazionale sono eletti dal popolo. Il loro mandato dura 4 mesi. La legge elettorale regola le modalità dell’elezione.

Articolo 7
Gli Agenti Diplomatici sono cittadini a cui il Ministro degli Esteri affida incarico di natura diplomatica (prendere contatti con micronazioni, stipulare trattati, intrattenere rapporti periodici con micronazioni) in un contesto micro nazionale. L’incarico decade con il termine della missione.

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Legge sul Rifiuto e Accettazione di Convenzioni e Trattati

Articolo 1
La Repubblica di Vitla nel pieno della propria sovranità rifiuta

- la Convenzione di Montevideo del 1933
- il Trattato Antartico del 1953
- il Trattato Internazionale sullo Spazio del 1967
- la Convenzione del Diritto del Mare del 1982

Articolo 2
La Repubblica di Vitla nel pieno della propria sovranità accetta

- la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961
- la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963
- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Articolo 3
La seguente legge può essere abrogata esclusivamente tramite referendum.

Allegato :

"In quanto Cittadini di una Micronazione virtuale a-territoriale non saremo mai riconosciuti dall'ONU, da qualunque altro organismo mondiale o da qualunque altro stato che ne fa parte.
Il problema sussisterebbe anche se noi fossimo un Micronazione con territorio e infatti questo, problema, sussiste con tutte quelle Micronazioni già affermate, storiche e con territorio.

Con questo documento noi Cittadini della Repubblica di Vitla vogliamo condannare e quindi rifiutare quei trattati che non garantiscono e che non decretano una nostra esistenza e un nostro futuro e probabile riconoscimento da parte di stati facenti parte dell'ONU che di fatto e per diritto è "padrona" di alcune cose che ci circondano.

I trattati in questione che la Repubblica di Vitla rifiuta sono :

- Convenzione di Montevideo del 1936
- Trattato Antartico del 1953
- Trattato Internazionale sullo Spazio del 1967
- Convenzione del Diritto del Mare del 1982

In quanto alla Convenzione di Montevideo del 1936 noi condanniamo fortemente l'Articolo 1 che recita :"Lo Stato come soggetto di diritto internazionale deve possedere i seguenti requisiti: a) una popolazione permanente, b) un determinato territorio; c), un governo, e d) capacità di entrare in relazioni con gli altri Stati.

Alla luce di questo articolo la Convenzione implica che il territorio di una nazione deve essere piuttosto unito e continuo per essere uno Stato reale (uno Stato governabile) e continuo.

Inoltre la Repubblica di Vitla condanna fortemente i seguenti tre Trattati : il Trattato Internazionale sullo Spazio del 1967, il Trattato Antartico del 1959, e la Convenzione del Diritto del Mare del 1982.
Noi come Repubblica di Vitla condanniamo questi tre trattatati stipulati perché di fatto permettono all'ONU e soprattutto agli stati che ne fanno parte di avere un potere incontrastato dell'alto mare, del continente antartico e dello spazio.

Questo documento scritto oltre a rifiutare vuole anche far si che la Repubblica di Vitla rispetti, accetti, e far diventare parte integrante del suo codice legislativo i seguenti documenti :

- Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961
- Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Noi ci impegniamo a rispettare, e fare nostra, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 sulla questione delle Ambasciate, poiché essa è un punto fondamentale per quanto riguarda le relazioni bilaterali di Alleanza e diplomazia. Le Ambasciate straniere devono essere situate nella nostra Nazione Repubblica di Vitla e bilateralmente vi è l'obbligo per l'altra Nazione ad ospitare la nostra Ambasciata nella sua città capitale come bene.

Noi ci impegniamo a rispettare, e fare nostra, la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 in quanto i Consolati sono destinati a proteggere i Cittadini stranieri nel nostro paese. Solo un consolato può essere aperto nella nostra Micronazione. Includendo anche che il distretto consolare di cui è responsabile l'alleato sia determinato in conformità alle loro leggi.

Noi ci impegniamo a rispettare, e fare nostra, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in quanto se pur una risoluzione scritta dai membri dell'ONU, che non ci riconosceranno mai come entità nazionale, noi vogliamo fare nostra una carta che garantisce ai nostri Cittadini tutti quei diritti che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani garantisce ad ogni essere umano."

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Hanno partecipato 5 cittadini su 6 aventi diritto. Pertanto, ai sensi del regolamento interno di questa assemblea, dichiaro la seduta valida con il seguente esito:

1) Emendamento "update 1.0" - legge sui rapporti esteri approvata
Favorevoli 5
Contrari 0
Astenuti 0

2) Emendamento "update 2.0" - legge sul rifiuto ed accettazione di Convenzioni e Trattati approvata
Favorevoli 5
Contrari 0
Astenuti 0
 
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