Legge sul Sistema Giornalistico e delle Case Editrici, in vigore dal: 24/3/2009

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view post Posted on 13/5/2016, 02:13
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Ignorantia legis non excusat

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CITAZIONE
Articolo 1
La libertà di stampa, nella Repubblica di Vitla, è garantita e difesa dalla seguente legge e dalla Costituzione ed essa è diritto fondamentale di ogni Cittadino e non è possibile sottoporla a censura preventiva o a sua limitazione.

Articolo 2
La libertà di stampa quando sfocia in eventuali violazioni della legge, quali ingiurie o diffamazioni, possono essere accertate esclusivamente dalla Magistratura.
Nel caso in cui un articolo di giornale di una qualsiasi testata giornalistica vada in offesa della morale e del buon costume si può procedere al sequestro e all'eliminazione di ogni copia dopo la pubblicazione solo dopo il decorso della Giustizia.
In questo caso il Tribunale Ordinario può aprire un processo solo dopo denuncia e decretare la cancellazione dell'articolo incriminato.

Articolo 3
Le testate giornalistiche sono degli enti, dunque persone giuridiche e in quanto tali vengono classificati in pubblici o privati.
Esse hanno diritto ad una sezione pubblica che dovrà essere posta nella categoria "Edicola della Repubblica".
La sezione può essere rifiutata e il proprietario della testata giornalistica deve dichiarare le modalità di divulgazione.

Articolo 4
Le testate giornalistiche pubbliche sono così suddivisi:

- Canali d’informazione diretta statale
- Giornali con compartecipazione statale.

I primi sono sotto la diretta gestione statale e la loro regolamentazione è data dal Governo[es. Gazzetta Ufficiale o altro organo di informazione diretta statale].
I secondi sono Enti Pubblici gestiti da un privato incaricato, con la compartecipazione statale alla sua realizzazione e gestione. Il titolare è scelto su indicazione non vincolante del Ministero della Cultura.

Articolo 5
Le testate giornalistiche private sono gestite a discrezione del proprietario. Esso ne decide le modalità di gestione delle risorse umane e materiali del giornale stesso. Ne indica la successione, sospensione ed eventuale chiusura.

Articolo 6
Ogni testata giornalistica che sia pubblica o privata è tenuto ad essere registrato, su responsabilità del Ministero della Cultura, sull’Albo dei Giornali e i suoi giornalisti registrati all’Albo dei Giornalisti.
L’Albo dei Giornali e l’Albo dei Giornalisti sono sotto la diretta gestione del Ministero della Cultura e indicano quei giornali e i loro giornalisti dipendenti in attività.
L'Albo dei Giornali e l'Albo dei Giornalisti è aperto e gestito dall'Account Vitla.

Articolo 7
Ogni testata giornalistica privata dovrà effettuare un Dichiarazione d’Attività dove indicherà la modalità di produzione, classificata nelle seguenti categorie: annuali/periodici, mensili, quindicinali, settimanali, quotidiani.
Nel caso la testata giornalistica risulti inattiva, per un periodo superiore a quello indicato nella Dichiarazione d’Attività sottoscritta dal titolare, questa è da considerarsi testata giornalistica inativa. Se il titolare riporta in attività la testata giornalistica, entro un mese dall'ultima uscita, essa ritorna ad essere attiva.
La chiusura efettiva della testata giornalistica privata sarà effettuata al secondo mese di inattività.
In caso di chiusura essa sarà archiviata secondo le disposizioni della Legge sugli Archivi Nazionali Vetlani.

Articolo 8
Le testate giornalistiche sia private che pubbliche potranno essere in qualunque formato purché la loro impostazione sia conforme al primario obbiettivo d’informare i lettori.

Articolo 9
Le testate gornalistiche partitiche sono particolari enti privati gestiti non da un privato, bensì dai partiti, movimenti o associazioni politiche. A loro non è richiesta nessuna imparzialità nell’informazione, bensì possono assumere pienamente i connotati politici che rappresentano e il loro punto di vista.

Articolo 10
Le Case Editrici della Repubblica di Vitla sono intese come mezzo di divulgazione di tutti quei manoscritti che i Cittadini vogliono presentare nella Repubblica di Vitla.
Per essere Casa Editrice si deve far particolare richiesta in Ministero della Cultura, essa sarà registrata nell'Albo delle Case Editrici, gestito dall'Account Vitla.
Possono far richiesta all'Albo delle Case Editrici :

- tutti gli Enti Privati
- tutti gli Enti Statali
- lo Stato
- Cittadini Indipendenti

Qualunque manoscritto verrà pubblicato con una Casa Editrice dovrà riportare il marchio e il copryright della Casa Editrice sulla pagina iniziale e finale.
Chi non vuole far divulgare il proprio manoscritto tramite una Casa Editrice non deve riportare niente.
 
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