XI SEDUTA AC

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view post Posted on 3/11/2015, 01:26
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Ignorantia legis non excusat

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La fase di votazione terminerà anticipatamente alle ore 9.00 del 03/11/2015.
 
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view post Posted on 3/11/2015, 09:56
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Ad calendas graecas

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Ringrazio vivamente tutti coloro che mi hanno votato come membro della commissione elettorale, è stata una sorpresa inaspettata! Tuttavia, preferirei essere eventualmente sostituito, nel caso di una mia nomina (non ho fatto i conti) da un cittadino con maggiore esperienza. Grazie, Fides.
 
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view post Posted on 3/11/2015, 10:12
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Ignorantia legis non excusat

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Conclusasi dunque la fase di votazione alle ore 9:00 con il seguente esito:

CITAZIONE
Conferma della nuova Costituzione, leggi complementari, disposizione transitorie e integrazione d'ufficio delle eventuali proposte approvate, in questa seduta, in asterisco qui sotto#entry410780526 (in basso del post sotto spoiler)
APPROVATA

Ripristino Vecchia Costituzione - Proposta Emoned #entry410812907
NON APPROVATA

*Mozione Nome Repubblica - Proposta Emoned #entry410812907
NON APPROVATA

*Proposta Matutian - impegno per revisione in caso di aumento popolazione #entry410807008
APPROVATA

*Proposta di Fides - correzione grammaticale #entry410787724
APPROVATA

Nomina di una Commissione Elettorale, composta da tre membri, per verificare le elezioni: (inserire nome all'interno delle parentesi quadre)

ELETTI:
Giancas
Repubblica dell'Ossola
Flannery


Data la prematura rinuncia di Matutian e Fides.

La DATA delle elezioni del Presidente della Repubblica è fissata per il 12/11/2015

Come Presidente dell'Assemblea Costituente dichiaro conclusi i lavori dell'assemblea costituente essendo stata confermata la Costituzione revisionata.

Si dispone quanto segue:

A VITLA
(founder): Di dare seguito alla costituzione che, con la chiusura della seduta è ufficialmente in vigore. (assemblea popolare, post delle elezioni ecc.ecc.). Di rimuovere le autorizzazioni a editare, modificare o creare nuovi topic nell'attuale sezione dell'Assemblea costituente a tutti, limitando solo la possibilità di lettura.
Fatta eccezione degli eletti nella commissione elettorale.

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE: Di vigilare sul corretto andamento delle elezioni, essendo una Commissione dell'Assemblea costituente vi offro un topic (ad hoc) all'interno dell'Assemblea costituente tramite il quale confrontarvi e discutere, lascio a voi l'eventuale opportunità di richiedere a Vitla uno spazio riservato se lo ritenete necessario.
A voi spetta il compito di perfezionare le eventualità non espresse dalla legge elettorale (esempio l'orario delle elezioni) e di denunciare qualsiasi irregolarità alla cittadinanza.
La commissione cesserà la sua esistenza dopo 24 ore la pubblicazione dell’esito delle elezioni da parte di Vitla. Con essa si esaurirà l’ultimo organo dell’Assemblea costituente, che sarà d’ufficio chiusa.

Un caloroso saluto dal Vostro Presidente e un ringraziamento a tutti per la partecipazione, l’impegno e la passione impiegata in questa assemblea.

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Allego di seguito il Testo Costituzionale, leggi complementari e disposizioni transitorie:

La Costituzione
CITAZIONE
Preambolo


Noi, cittadini di Vitla, al fine di consolidare la nostra Unità Democratica, di garantire la Giustizia, di promuovere la Pace all'interno, di raggiungere il Benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i futuri cittadini la Libertà, approviamo e stabiliamo questa Costituzione come legge fondamentale della Repubblica.



Titolo I: Dichiarazione di Indipendenza


Articolo 1
Vitla dichiara l'indipendenza da qualsiasi nazione e micronazione territoriale o virtuale e chiede il riconoscimento intermicronazionale e internazionale come entità micronazionale virtuale.
Vitla è una Repubblica democratica, libera ed indipendente con propria sovranità e propria cultura e si dichira contraria a tutte quelle realtà che che opprimono la libertà; condanna tutto ciò che è oligarchico.
Vitla aspira al proprio consolidamento con l'interazione ed il reciproco aiuto con le altre micronazioni anche con l'obiettivo di smascherare le micronazioni false che sono in realtà simulazioni.
I cittadini della Repubblica si impegnano a lottare per il suo riconoscimento in qualità di micronazione sovrana virtuale e per diventare tali devono giurare fedeltà alla presente Costituzione.
Con la presente dichiarazione, si rivendica autonomia di qualsiasi genere: politica, giuridica, culturale e sociale.



Titolo II: Libertà Fondamentali


Articolo 2
Vitla è una repubblica democratica fondata sulla libertà di agire e pensare.
Essa assicura eguali diritti e doveri dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di religione, di condizione personale e sociale, di età, di sesso e orientamento sessuale. Essa rispetta tutte le credenze politiche, culturali e religiose.
Le libertà di opinione, di parola, di pensiero, di espressione, di associazione, di culto, di coscienza sono, come base della repubblica, diritti inviolabili.




Principi Fondamentali



Titolo III : Ordinamento dello Stato


Articolo 3
1. Il potere legislativo è proprio del Parlamento della Repubblica. Esso è unicamerale ed è costituito dall’Assemblea Popolare.
2. L’Assemblea Popolare è composta da tutti i Cittadini di Vitla, i quali hanno diritto di voto, salvo non sia presente incompatibilità con altra carica.
3. L’Assemblea Popolare elegge fra i suoi componenti il suo Presidente, secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
4. Il regolamento interno dell’Assemblea Popolare dovrà essere oggetto della prima seduta utile dell’Assemblea, è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ha forza di legge ma non è soggetto né a promulgazione, né ad emanazione da parte del Presidente della Repubblica e viene pubblicato dal Presidente dell’Assemblea. Il regolamento dell’Assemblea è comunque assoggettato al giudizio di legittimità costituzionale.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge.

Articolo 4
1. Il Presidente della Repubblica è il rappresentante della micronazione, simboleggia l’unità della comunità ed esercita l’alta vigilanza sul rispetto della Costituzione e delle leggi.
2. E’ eletto a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini aventi diritto a norma della legge ordinaria, che detta anche le norme per disciplinare il procedimento elettorale.
3. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Repubblica coloro che non siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data di inizio delle elezioni. I candidati devono anche presentare un cittadino per la carica di Vicepresidente.
4. Resta in carica per cinque mesi ed è immediatamente rieleggibile per non più di una volta consecutiva.
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
6. Il comma 4 dell'articolo 4 non si applica ai mandati di presidente avvenuti per applicazione del comma 5 dell'articolo 4.
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.
9. Ha il diritto di essere ascoltato dall’Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta al presidente di questa.
10. Nomina il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo (Ministri) che dovranno ottenere la fiducia dell’Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
11. Può revocare o sostituire il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Governo venisse revocata o sostituita contemporaneamente, il Governo stesso dovrà ottenere nuovamente la fiducia dell’Assemblea Nazionale.
12. Presiede la Corte Suprema ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione.
13. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea Popolare, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Suprema.
14. Nel caso di scadenza naturale del mandato, sino all’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, sono prorogati i poteri di quello in carica.
16. Il Presidente non è sfiduciabile. Può essere messo sotto accusa da parte dell’Assemblea nazionale su richiesta dei 3/5 dei deputati nei seguenti casi:
- alto tradimento
- violazione della Costituzione
- abuso dei poteri di amministratore
Per la condanna del Presidente occorre la maggioranza dei 2/3 dei deputati. In caso di condanna il Presidente è da considerare decaduto dalle sue funzioni dal momento della conclusione della votazione.
17. In caso di dimissioni volontarie o di decadenza a seguito di condanna da parte dell’Assemblea Popolare, subentra il Vicepresidente che è obbligato ad indire le elezioni per il nuovo Presidente, in modo che si tengano entro i successivi 20 giorni alla data di approvazione della mozione di sfiducia.
18. La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale.
19. Il Presidente ha il diritto di assumere la carica di amministratore.

Articolo 5
1. Il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica, ed è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. Costoro formano il Consiglio dei Ministri. Entra in carica con il giuramento davanti all’Assemblea Popolare e deve ricevere la fiducia dall’Assemblea stessa.
2. Il governo potrà essere sfiduciato in seguito all’approvazione da parte del 50%+1 dei votanti dell’Assemblea Nazionale di un’apposita mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei deputati. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non fosse approvata, non può esserne ripresentata un’altra se non dopo almeno 20 giorni dalla data della votazione.
4. In caso di sfiducia del Governo i suoi membri dovranno essere sostituiti con decreto di nomina presidenziale entro cinque giorni ed entreranno in carica nelle modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
5. I Ministri possono adottare, con propria ordinanza, provvedimenti amministrativi per le proprie specifiche materie di competenza, ma tali provvedimenti non riguarderanno il Governo nella sua interezza.
6. I Ministri sono responsabili collegialmente per le attività poste in essere dal Consiglio dei Ministri e individualmente per quanto realizzato nell’ambito delle loro specifiche competenze.
7. Il governo deve essere obbligatoriamente composto dai seguenti ministeri:
- Degli affari interni (si occupa della gestione amministrativa del forum, delle sue sezioni, della cittadinanza, della sicurezza, degli aspetti informatici e della difesa)
- Degli affari esteri (si occupa dei rapporti con le altre micronazioni)
- Della giustizia (si occupa dell’aspetto giuridico della Repubblica, promulga le leggi e svolge gli altri compiti specificati agli articoli 10 e 11)
- Della cultura (si occupa degli aspetti culturali e di sviluppo della micronazione, degli enti pubblici e privati)
8. Il presidente, in aggiunta a questi, può istituire nuovi ministeri specificandone le competenze o scorporando quelle descritte nel presente articolo. In ogni caso, il loro numero non può superare le otto unità.
9. Il Governo, per mezzo della votazione in Consiglio dei Ministri, può approvare decreti legge per le situazioni più urgenti. I decreti sono emanati dal Presidente e promulgati dal Ministro della Giustizia. Essi hanno valore di legge ed entrano in vigore nel momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se entro 15 giorni dalla loro pubblicazione non vengono approvati dall’Assemblea Popolare, decadono. Il Presidente dell’Assemblea Popolare è obbligato a calendarizzare i decreti emanati in modo che la loro votazione avvenga entro 15 giorni dalla pubblicazione. Qualora almeno 1/3 dei deputati ritengano che i decreti leggi violino libertà e diritti costituzionalmente garantiti, possono chiedere il ricorso alla Corte Suprema, che dovrà verificare la costituzionalità dei suddetti decreti entro 5 giorni dalla richiesta.

Articolo 6
1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Cittadino e al Consiglio dei Ministri. La discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare da parte dell’Assemblea Popolare è obbligatoria, così come lo è quella di tutte le altre proposte di legge.
2. Le leggi sono promulgate dal Presidente di Vitla entro cinque giorni dalla loro approvazione in Assemblea Popolare.
3. La pubblicazione delle leggi è atto dovuto e di competenza del Ministero della Giustizia e deve aver luogo non oltre due giorni dopo la promulgazione.
4. Le leggi entrano in vigore il giorno stesso in cui sono pubblicate, a meno che esse prevedano termini più lunghi.

Articolo 7
1. Vitla riconosce la validità dell'istituzione referendaria come irrinunciabile momento di democrazia e partecipazione diretta all'attività politica.
2. Sono legittime le seguenti tipologie di referendum: abrogativo di legge ordinaria, propositivo di legge ordinaria, confermativo di legge costituzionale
3. Si fa ricorso al referendum per abrogare una legge ordinaria o un provvedimento amministrativo del Governo, purché questo abbia carattere sostanzialmente normativo. Non è ammesso referendum sui regolamenti interni dell’Assemblea, del Governo e di tutti gli altri organi che hanno un regolamento.
4. La proposta del referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale.
5. Il referendum propositivo è una proposta di legge di iniziativa popolare. Per essere presentato esso deve raccogliere almeno le firme di 1/3 dei cittadini e deve superare un controllo preventivo di legittimità Costituzionale da parte del Tribunale Costituzionale. Nel caso in cui tale proposta di legge ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, è approvata senza necessità di voto del Parlamento e il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgarla.
6. Il referendum confermativo ha luogo in occasione di Proposte di Legge Costituzionali approvate con gli appositi quorum dall’Assemblea Nazionale. Per essere effettive, devono ricevere la maggioranza dei voti favorevoli nel referendum.
7. La legge ordinaria disciplina le modalità di svolgimento del referendum.


Titolo IV : Lingua ufficiale e minoranze linguistiche


Articolo 8
1. Lingua ufficiale di Vitla è l'Italiano
2. La Repubblica, tuttavia, tutela e garantisce le minoranze linguistiche che avranno la possibilità, qualora richiesto da almeno 3 cittadini, di avere una sezione in cui poter postare nella propria lingua, previo parere favorevole dell’Assemblea nazionale.
3. Con legge ordinaria sarà possibile stabilire che le deliberazioni dei vari organi siano tradotte in lingue diverse da quella italiana. Il traduttore dovrà giurare che la traduzione è fedele al testo in vetlano o italiano che, comunque, in caso di contrasto, farà fede.
4. Le deliberazioni dei vari organi sono emesse in Italiano



Diritti e Doveri del Cittadino



Titolo V : Giustizia


Articolo 9
1. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente. In caso di problemi di interpretazione delle leggi i Giudici devono valutare se vi sono casi analoghi nelle sentenze precedenti e attenersi alla stessa interpretazione del precedente. In caso non vi siano precedenti e solo per questioni di corretta interpretazione del testo di legge i giudici possono sospendere il procedimento e presentare istanza di chiarificazione alla Corte Suprema.
3. La responsabilità penale è personale.
4. L’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
5. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
6. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati Micronazionali.

Articolo 10
1. La Corte Suprema è il massimo organo giudiziario della Repubblica. Svolge il ruolo di tribunale costituzionale e di corte di appello. Le sue sentenze sono inappellabili.
2. E’ composta da due giudici eletti a suffragio universale per la durata di cinque (5) mesi e dal Presidente della Repubblica, o dal vice in sua assenza.
3. Il Presidente della Repubblica presiede la Corte Suprema. Il sistema di elezione dei altri due giudici è il seguente: ogni cittadino ha il diritto di esprimere una preferenza. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo
4. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri. I nuovi membri entrano in carica alla prima udienza utile, lasciando in carica i precedenti giudici per le udienze già aperte.
5. Escluso il presidente della Corte Suprema, per gli altri giudici valgono le seguenti disposizioni:
A- non devono avere cariche di governo durante il periodo del loro mandato e non devono ricoprire cariche di coordinamento all'interno di un partito.
B- decadono in caso di assenza non giustificata a tre udienze consecutive;
C- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
D- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei ¾ dei deputati dell’Assemblea, e con l’assenso del Presidente della Repubblica.
6. Le decisioni della Corte devono essere prese da almeno due dei tre membri; nell'ipotesi di decisione a maggioranza, è fatto obbligo la redazione di una relazione di minoranza.
7. Possono presentare ricorso alla Corte Suprema dieci cittadini, un partito, il Presidente della Repubblica, ciascun giudice del Tribunale Ordinario solo per le questioni relative ai dibattiti giudiziari in corso e i condannati, 3 deputati e il Governo, oltre ai condannati in primo grado dal Tribunale Ordinario per i processi a loro carico.
8. La Corte si dota, approvandolo a maggioranza dei suoi componenti, di proprio regolamento interno che prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Suprema e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
9. La Corte Suprema giudica a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito:
A- sulle controversie relative alla legittimità Costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari, delle ordinanze del Governo nella sua interezza e dei singoli ministri e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento;
B- sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali;
C- sulle controversie complesse relative a questioni di carattere elettorale o referendario;
D- sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare
10. Le sentenze sugli argomenti di cui al comma 9 del presente articolo possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.
11. La Corte Suprema nomina un giudice al suo interno che giudica con singola udienza di merito sui ricorsi di appello dei processi di primo grado del Tribunale Ordinario. Questo tipo di procedimento è indipendente dal lavoro della Corte Suprema, configurandosi come rito speciale.
12. Contro le sentenze della Corte Suprema non è ammessa alcuna impugnazione.
13. Le sentenze sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi giudice della Corte Suprema. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
14. In caso di incompatibilità o impedimenti di un membro titolare della Corte, il suo ruolo viene temporaneamente assunto dal supplente giudice del Tribunale Ordinario e in sub ordine dal giudice titolare del Tribunale Ordinario.

Articolo 11
1. Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale.
2. E’ composto da un giudice titolare più un supplente eletti a suffragio universale per la durata di 3 mesi . Il sistema di elezione dei due giudici è il seguente: ogni cittadino ha il diritto di esprimere due preferenze. Vengono eletti i tre che hanno ottenuto più voti; in caso di parità si terrà un ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti dove ogni deputato potrà esprimere una sola preferenza. In caso di ulteriore situazione di parità si terrà un ballottaggio fra i due candidati con possibilità di voto per tutti i cittadini.
3. Sino a quando non saranno eletti i nuovi membri, i precedenti vedranno prorogati i loro poteri. In caso di naturale scadenza del mandato, il giudice conclude l'udienza già aperta.
4. Per i giudici del Tribunale Ordinario valgono le seguenti disposizioni:
A- non devono ricoprire cariche di governo durante lo svolgimento del mandato, salvo il giudice supplente;
B- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata usuale del mandato;
C- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o gravi errori professionali, da parte dei 2/3 dei deputati dell’Assemblea.
D- decadono in caso di assenza prolungata non giustificata per una settimana
5. Ogni denuncia viene giudicata dal giudice titolare, salvo rinuncia e conflitto di interesse. In tal caso, il Presidente della Corte Suprema nomina giudice titiolare per il singolo caso il supplente.
6. L’imputato ha diritto di appellarsi contro la sentenza del Giudice Ordinario entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, alla Corte Suprema.
7. Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario.
8. Ogni altra disposizione è regolamentata dal Codice Penale e dalla legge ordinaria



Titolo VI : Difesa

Articolo 12
Vitla ha una struttura di difesa informatica per il diritto alla sicurezza di ogni cittadino ed è garante delle libertà fondamentali della costituzione.
Vitla ripudia offese, barbarie, intimidazioni e violenze scatenate contro i propri cittadini e ne difende la dignità attraverso i mezzi in suo possesso.
I suoi poteri sono regolati per legge ordinaria, anche parzialmente in deroga alle regole costituzionali se funzionali alla difesa della stessa Costituzione. In caso di deroga al dettato costituzionale, la legge deve passare il vaglio della Corte Suprema che valuta se tali deroghe singole sono tollerabili per la tutela della Costituzione, intesa come complesso di norme.



Titolo VII : Diritti e Doveri


Articolo 13
I Cittadini sono titolari della sovranità sulle Istituzioni di Vitla e la esercitano per mezzo dei propri rappresentanti e nei modi che la Costituzione prevede.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un diritto e un dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza giuridica o nei casi di indegnità morale.
I partiti politici concorrono alla formazione della volontà della comunità. La loro istituzione è libera e la loro organizzazione interna, redatta in forma di Statuto, deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia.
La legge disciplina i criteri per la risoluzione, secondo il loro ordinamento interno, delle controversie nei partiti e fra diversi partiti.

Articolo 14
Ogni cittadino è tenuto a rispettare le norme sancite dalla presente Costituzione e ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La Repubblica si fonda sul riconoscimento dei diritti dell'uomo e sulla ricerca di una comunità di pace e libera da ogni forma di schiavitù.

Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.



Titolo VIII : Stampa


Articolo 16
La libertà di stampa è garantita e non è possibile sottoporla a censura preventiva.
Eventuali violazioni della legge a mezzo stampa, quali ingiurie o diffamazioni, possono essere accertate esclusivamente dalla Magistratura.



Titolo IX : Diritto di congregazione


Articolo 17
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici contro la Repubblica mediante organizzazioni di carattere informatico.





Religione



Titolo X: Libertà di culto


Articolo 18
La Repubblica è laica e priva di religione ufficiale.
Nessuno può essere obbligato a partecipare ad attività, cerimonie o pratiche religiose o all’uso di una formula di giuramento religioso in processi, assemblee ed ogni genere di iniziativa pubblica.
Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e regole, purchè non in contrasto con l'ordinamento giuridico vetlano.
Le organizzazioni religiose non possono, inoltre, essere causa di speciali vantaggi sia in materia legislativa che giudiziaria.


Titolo XI: Regole di convivenza


Articolo 19
Atteggiamenti discriminatori, razzisti e/o violenti nei confronti di individui religiosamente contrapposti, non sono consentiti.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, nei limiti dell'ammissibile e delle leggi Vetlane, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume o all'ordinamento giuridico Vetlano.


Titolo XII: Laicità dello Stato


Articolo 20
Lo Stato e le Religioni sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e non devono avere nessun contatto che ne implichi la modifica.
La Repubblica non è in alcun modo sottoposta a qualunque sia istituzione religiosa. Particolari relazioni, e/o collaborazioni in genere, con queste, potranno essere sancite se nel pieno rispetto della reciproca indipendenza e sovranità.





Disposizioni Finali



Titolo XIII : Disposizioni Finali e Transitorie


Articolo 21
[Abrogato]

Articolo 22
Il preambolo e gli articoli 1, 2 e 22 sono modificabili con una maggioranza del 80% dei componenti dell’Assemblea Popolare.
Tutti gli altri articoli sono modificabili con una maggioranza del 70% dei componenti dell’Assemblea Popolare.

Articolo 23
Detengono la carica di amministratore del forum sede della micronazione: il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Interni. In aggiunta, è amministratore un rappresentante dell’opposizione, intesa come partito o coalizione che sia in minoranza nel parlamento, eletto dalla stessa opposizione.
Il founder del forum sede della micronazione è l’account istituzionale “Vitla”. Viene utilizzato per i topic istituzionali e ufficiali e per ogni altra cosa preveda la legge. Chi all'atto dell'entrata in vigore della presente revisione costituzionale è in possesso legalmente dell'accesso lo mantiene di diritto, salvo rinuncia. A tal fine è obbligo di fare un elenco dei possessori della password.Eventuali nuovi ammissioni devono essere proposte dall'unanimità di coloro che hanno accesso all’account Vitla, che presentano la proposta all'Assemblea Popolare.

Ognuno dei nomi proposti, al fine di ottenere l'accesso, deve ottenere i 7/9 dei voti favorevoli dell'Assemblea Popolare; inoltre i cittadini proposti non devono essere stati condannati definitivamente per tradimento, comportamento sovversivo o offesa alla micronazione, e dimostrare di essere stati cittadini per almeno 2 anni in modo continuativo.

L’accesso all’account si perde in caso di perdita della cittadinanza attiva, condanna passata in giudicato per tradimento o comportamento sovversivo, oppure in caso di votazione unanime dei restanti aventi l’accesso, oppure previo voto da parte dei 2/3 dell'Assemblea Popolare.

La password dell'account deve essere modificata ogni 45 giorni e ogni volta vi sia una modifica nell'organico dei possessori dell'account.

Ogni modifica amministrativa a sezioni o grafica del forum deve essere approvata dal parlamento.

Articolo 24
Su richiesta di 1/10 dei cittadini della Repubblica è fatto obbligo di mostrare, in caso di contestazioni, i logs con gli interventi effettuati dagli amministratori.

Articolo 25
Il governo può, in caso di crisi demografica oppure in crisi, unire vari ministeri previsti in Costituzione.
In caso di parità al ballottaggio per le elezioni presidenziali, il comma 2 dell'articolo 4 è sospeso ed viene eletto come Presidente della Repubblica il candidato con maggiore anzianità di cittadinanza vetlana.

Legge Elettorale

CITAZIONE
Articolo 1
La precedente Legge elettorale è abrogata e sostituita in ogni sua parte dalla presente.

Articolo 2 (Aventi diritto al voto e alla candidatura)
Hanno diritto di voto i cittadini inseriti, o aventi diritto ad esserlo, nelle Liste Elettorali almeno 12 ore prima dell'apertura dei seggi.
Si possono candidare ed essere eletti:
- per la Presidenza e la Vicepresidenza della Repubblica, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data d’inizio delle elezioni;
Tutte le procedure elettorali devono essere effettuate dall'account "Vitla" o, in assenza dei suoi possessori, dal Ministro dell'Interno,dal Presidente e dal Vicepresidente della Repubblica.

Articolo 3 (Metodo di elezione in AN)
[Abrogato]

Articolo 4 (Elezione Presidenziale)
Per la partecipazione alle elezioni presidenziali, il candidato dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita", aperto dall'account "Vitla", il suo nominativo e quello del candidato vice-presidente;
b) raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 5 cittadini prima della presentazione nel topic ufficiale della candidatura. Ogni cittadino potrà firmare per un solo candidato. In caso non si raggiunga almeno il numero di due candidati, per mancanza di firme, sono ammessi i due candidati con il maggior numero di firme.
E' eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene il 50% dei voti validi più uno.
Qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere tale risultato, vi sarà un ballottaggio tra i due candidati presidenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che dovesse ottenere la maggioranza dei voti nel ballottaggio sarà proclamato Presidente.

Articolo 5 (Elezione Deputati AN)
[Abrogato]

Articolo 5-bis
[Abrogato]

Articolo 6 (Votazioni)
La durata delle votazioni è di 72 ore. I sondaggi di votazione sono aperti da “Vitla” nella sezione del “Seggio Elettorale”. In caso di assenza, all'orario di apertura dei seggi, dei possessori dell'account, possono procedere, in ordine di successione per assenza del precedente: il Ministro degli Interni, il Presidente della Repubblica, il Vice-Presidente della Repubblica.
Per le elezioni presidenziali, si vota in un unico sondaggio. Le opzioni devono contenere il nome del candidato presidente e il nome del candidato vicepresidente.
In caso di ballottaggio presidenziale, questo si terrà esattamente 5 giorni dopo la chiusura delle urne del primo turno e durerà sempre 72 ore.

Articolo 7 (Campagna elettorale)
La campagna elettorale inizia 5 giorni prima dell’apertura delle urne e termina al momento dell’apertura delle urne.
La Repubblica Democratica di Vitla lascia piena libertà nei metodi di manifestazione di campagna elettorale dei partiti, movimenti, associazioni politiche e candidati presidente purché non siano lesive e dannose nei confronti di persone e valori della micronazione.
Nel periodo di campagna elettorale è vietato fare le seguenti azioni:
- offese personali ad una o più persone
- offesa alla micronazione
- offesa di altri partiti, movimenti o associazioni politiche
- intasamento della tag attraverso discussioni inerenti la campagna elettorale
L’accertamento e la censura di tali azioni spettano alla Corte Suprema.
E’ altresì vietato continuare con azioni di propaganda politica oltre il termine conclusivo della campagna elettorale.

Articolo 8 (Disposizioni di garanzia)
Le violazioni alla Legge elettorale saranno accertate e censurate dalla Corte Suprema, che accerta il suo rispetto.
Al termine delle elezioni la Corte Suprema ne legittima l'esito.
La legge elettorale non è modificabile a meno di 30 giorni dalla data delle elezioni.

Legge Enti Privati e Pubblici

CITAZIONE
Articolo 1
Gli Enti Privati e Statali della Repubblica Democratica di Vitla hanno come obiettivo la crescita socio-culturale della Repubblica. Tali organismi devono avere il massimo della trasparenza e ogni Cittadino deve essere messo in grado di poter usufruire dei servizi offerti. Un Ente Statale è un ente aperto, gestito, regolamentato e riconosciuto esclusivamente dalle Istituzioni della Repubblica, nelle figure dell'account Vitla.
Può essere aperto tramite Decreto del Governo secondo quanto prevede la legge con le differenti procedure.
Nella discussione di apertura deve essere approvato anche il regolamento dell'Ente.
Un Ente Privato può essere aperto da ogni cittadino della Repubblica Democratica di Vitla nella forma di Circolo, Movimento, Centro Culturale, Organo di Stampa e Istituto.

Articolo 2
Entrambi gli enti sono posti nella categoria "Enti Privati & Enti Statali", salvo diverse disposizioni per legge.
Gli Enti Privati potranno disporre di un massimo di due sezioni, salvo effettivo utilizzo e necessità;
Gli Enti Statali, salvo diverse disposizioni di legge, dovranno avere non più di una sezione.

Articolo 3
Prerequisiti per la facoltà di apertura e concessione della moderazione degli Enti Privati sono:
- essere cittadini della RDV da almeno uno (1) giorno.
- avere a proprio carico non più di due (2) condanne generiche o una condanna per abuso di potere.

Il cittadino che voglia aprire un ente privato deve farne specifica richiesta nella sede del Ministero della Cultura attraverso una richiesta d'apertura che dovrà essere obligatoriamente accompagnata da:
- esplicita dichiarazione del nome dell'ente.
- esplicita dichiarazione del tipo di ente privato.
- indicazione del titolare dell'ente e, nel caso di interdizione giudiziaria, del moderatore.
- regolamento di gestione dell'ente e di comportamento al suo interno.
- targhetta dell'ente
- dichiarazione di conformità ai prerequisiti per la fondazione e la moderazione di un ente.

Il Ministero della Cultura non può concedere lo spazio ad un Ente Privato nei seguenti casi:
1- Chiaro insulto ai danni di una persona, micronazione o alla morale.
2- Chiari riferimenti ad atteggiamenti contrari alla Costituzione.
3- Mancanza degli elementi richiesti per l'apertura.
4- Il richiedente possiede già uno o più enti privati che a giudizio motivato del ministro della cultura risultano poco attivi o mal gestiti.

Il Cittadino che si vede rifiutare la richiesta di apertura di un Ente Privato può fare ricorso presso il Ministero della Giustizia e tramite un Giudice Ordinario, nominato dal Presidente della Corte Suprema, sarà analizzato il caso.

L'Ente Privato una volta aperto dovrà essere registrato nell' "Albo degli Enti Privati" presso il Ministero della Cultura riempiendo il modulo standard:

Nome:
Tipo di ente:
Titolari:
Moderatore:
Data di Fondazione:
Data di Chiusura:

L'Ente Privato dovrà avere nella sua sezione principale il regolamento approvato nella domanda di apertura e il modulo standard del registro.
Ogni modifica al regolamento e al modulo standard va comunicato e autorizzato dal Ministro della Cultura.

Articolo 4
I casi che comportano la chiusura sono:

1. Inattività dell'ente superiore a sessanta (60) giorni dall'ultimo intervento nel Circolo del gestore.
2. Inattività dell'ente superiore a trenta (30) giorni dall'ultimo topic aperto all'interno del Circolo.
3. Perdità della Cittadinanza da parte del titolare dell'ente
4. Ban del titolare superiore a un periodo di quattro (4) mesi

Per la chiusura del circolo deve verificarsi almeno una delle condizioni sopra elencate.

Articolo 5
Cancellato per modifica parlamentare.

Articolo 6
La moderazione degli Enti Statali è gestita dallo Stato nella figura del Ministro della Cultura o, in sua assenza, dal Presidente della Repubblica.
Gli Enti Statali potranno essere rimossi e archiviati solo per volontà dell'Assemblea Nazionale o del Consiglio dei Ministri, a seconda di chi ne ha decretato l'apertura.
L'Ente Statale una volta aperto dovrà essere registrato nell' "Albo degli Enti Statali" presso il Ministero della Cultura riempiendo il modulo standard:

Nome:
Tipo di ente:
Apertura a cura:
Data di Fondazione:
Data di Chiusura:

L'Ente Statale dovrà avere nella sua sezione principale il regolamento approvato nella procedura di apertura e il modulo standard del registro. Ogni modifica al regolamento e al modulo standard va sottoposto alla stessa procedura usata per l'apertura.

Articolo 7
L'Archiviazione di un Ente Privato o Ente Statale è compito di ogni Admin, del Ministro degli Affari Interni, del Ministro della Cultura se Admin e dell'Account Vitla.

Articolo 8
Il titolare di un circolo può indicare, in aggiunta a quanto espresso nell'articolo 3 per l'Albo degli Enti Privati, un cittadino, se ha dato l'assenso, a cui il circolo passerà automaticamente come titolarità nel caso in cui sia prevista una delle condizioni che comporti la chiusura, a meno che questa non sia esplicitamente richiesta dal titolare.
Se la persona eventualmente indicata rifiuta la titolarità del circolo, il circolo allora deve essere chiuso a norma di legge.
Il titolare di un circolo può cederlo ad un altro cittadino, con il suo consenso, comunicando l'avvenuta cessione al ministero della cultura.
Verificata una inattività dell'ente il Ministro della Cultura deve dichiararne il rischio di chiusura, invitando il gestore a: riprenderne l'attività, individuare un nuovo titolare o chiuderlo definitivamente. Se entro 10 giorni non perviene alcuna decisione il Circolo sarà chiuso.
Il Governo può cedere tramite bando informale la titolarità di un circolo in caso di assenza/scomparsa del Titolare.

Legge sui Partiti

CITAZIONE
Articolo 1
Per poter fondare un partito, un movimento o un'Associazione politica bisogna presentare la propria richiesta in sede del Ministero degli Interni nell'apposito topic denominato "Fondazione Partiti, Movimenti e Associazioni politiche"
Il Ministro degli Interni in cogestione con il Ministro della Giustizia, provvederanno alla sua apertura se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
- Avere tre (3) Cittadini vetlani, compreso il fondatore, che "firmino" per la sua creazione.
- Presentare un nome per chi prenderà responsabilità delle sezioni assegnate alla congregazione.
- Che almeno uno dei tre membri fondatori sia presente, ed attivo.
- Disporre di uno statuto di partito.
Se il Ministro degli Interni e/o il Ministro della Giustizia sono fondatori o co-fondatori del Partito, del Movimento o dell'Associazione Politica, verranno sostituiti dal Primo Ministro nell'esercizio delle loro funzioni. Se quest'ultimo è implicato come gli altri nella fondazione, l'apertura sarà garantita, in successione tra loro, dal Presidente dell'Assemblea Popolare, dal Vice Presidente dell'Assemblea Popolare, dal Vice Presidente della Repubblica, dal Presidente della Repubblica.

Lo statuto deve sposarsi con i valori della Repubblica Democratica di Vitla richiamati nella Costituzione e non deve essere in contrasto con essi.
Lo statuto non deve essere in contrasto con il Codice Penale Vetlano.
Ogni richiamo a principi antidemocratici, di terrorismo e dittatoriali saranno denunciati dal Ministro della Giustizia, in sede di giustizia con l'accusa di tentativo di rovesciamento dell'ordine democratico. In caso di implicazione del Ministro della Giustizia nella fondazione del Partito, del Movimento o dell'Associazione Politica, la sua funzione sarà esercitata dal Primo Ministro o, in successione tra loro, dal Presidente dell'Assemblea Popolare, dal Vice Presidente dell'Assemblea Popolare, dal Vice Presidente della Repubblica, dal Presidente della Repubblica.

Articolo 2
Il Ministro degli Interni, deve verificare che:
- Il fondatore, dopo l'apertura del partito, disponga di un emblema per il proprio partito che verrà affisso all'ingresso della sezione di partito.
- Le sue dimensioni dovranno essere non superiori a 100px x 100px.
- Non dovrà avere contenuti esplicitamente violenti o di sfondo sessuale e non dovrà appartenere a nessun altro partito, sia per quanto concerne Vitla che altri stati, se non avuta precisa deroga dal fondatore del primo partito.
- Se per un periodo maggiore di quattro (4) settimane esso rimarrà con meno di tre iscritti, verrà cancellato e la sezione sgombrata.

Se una di queste condizioni venisse a mancare, il Ministro degli Interni ha l'obbligo di chiudere il partito, movimento o associazione politica e, in caso di periodo elettorale, escluderlo dalle elezioni.

Articolo 3
Il partito, movimento o associazione politica ha diritto a:
- Partecipare liberamente alle elezioni dopo una settimana [7 giorni] dalla propria fondazione.
- Una sezione pubblica, una privata.
- Una carica di Moderatore purchè il componente scelto come moderatore abbia i requisiti definiti all'articolo 3 bis
- Manifestare le proprie appartenenze politiche attraverso propaganda e campagna elettorale.

I Requisiti per per la moderazione di un partito sono:
- non avere più di due [2] condanne penali a proprio carico.
- non aver perso la moderazione in altre sezioni per violazioni.
- essere cittadino di vitla da almeno trenta (30) giorni.

la decandenza di questi requisiti comporta l'immediata revoca della moderazione.
altre cause di revoca della moderazione sono:
- modifiche del contenuto di post
- eseguire azioni che esulano dai propri poteri definiti dall'articolo 6 della presente legge.

Articolo 4
La sezione privata del partito, movimento o associazione politica è destinata a ospitare discussioni segrete, dove ogni membro componente potrà parlare liberamente delle direttive di partito.
In caso di scioglimento del partito, movimento o associazione politica le discussioni nella sezione privata dovranno essere eliminate e non rese visibili.
La sezione pubblica è utilizzata come "facciata" dove dovranno essere postati:
- Statuto
- Programma
- Topic per potersi iscrivere al partito
- Lista aderenti al partito
- Discussioni varie [non off-topic]

Articolo 5
Il partito, movimento o associazione politica dovrà essere posto come sottosezione della sezione "Partiti, Movimenti e Associazioni politiche" nella categoria "Repubblica Democratica di Vitla".
Il partito, movimento o associzione politica abbandonerà la sua posizione solo per preciso ordine del partito, movimento o associazione politica in seguito a scioglimento.
La rimozione dalla sua posizione potrà essere effettuata in seguito ad una inattività di trenta giorni (1 mese).
La segnalazione di rimozione è di competenza del Ministero dell'Interno.

Articolo 6
La moderazione, come espresso nell'articolo 3 è un diritto del partito, movimento o associazione politica.
Nel caso in cui non ci sia alcuna unità di moderazione il partito, movimento o associazione politica può chiedere aiuto agli Admin della Repubblica Democratica di Vitla.
I moderatori avranno potere sulla sezione pubblica e privata del proprio partito, movimento o associazione politica.
Il potere dei moderatori nella gestione della sezione del partito nella gestione dei Topic e della sezione potra essere attuato nei seguenti modi: chiudere e aprire topic, cancellare post e topic, classificarli importanti o declassificarli, richiederne lo spostamento in archivio, spostarli dalla sezione pubblica a quella privata e viceversa, rinominarli.

Legge Ponte Matutian

CITAZIONE
Preambolo
Questa legge si pone lo scopo di regolamentare il vecchio ordinamento vetlano, per portarlo in questa nuova fase della rinascita vetlana.
Articolo 1
Le seguenti Leggi sono abrogate tout court :
- Legge sul tutorato degli incarichi pubblici http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=33008980
- Legge sui sigilli http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=30204149
- Legge Anagrafe Eletti http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=36435775
- Legge delega voto deputati/governo http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=30204031
- Legge sugli Award http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=25463056
- Legge sulle Olimpiadi http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=25463107
- Legge sull'Università http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=35839558
- Legge sul Mercato http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=32329964
Articolo 2
Le seguenti leggi vengono reinserite nel diritto vetlano :
- Legge sui Giornali/Case Editrici http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=25726313
- Legge Eventi Vetlani http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=41098639
- Legge Sviluppo Demografico http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=41272675
- Servizio Richieste Admin/Mod http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=30203957
- Legge sulle Onoreficenze http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=33158964
- Legge sulle Firme http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=23890853
- Legge sulle Tradizioni http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=25481366
- Legge sul Rifiuto delle Convenzioni http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=24436096
- Legge sui Rapporti Esteri http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=23857147

Articolo 3
Le seguenti Leggi sono sospese sine die in attesa di futura valutazione da parte dell'organo legislativo post-costituente :
- Legge sui referedum http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=23890916
- Legge sulla sicurezza http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=27462549
- Legge Informatica http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=28060254
- Legge Commissione Storia Vetlana http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=37814513
- Legge Propaganda http://archiviovetlano2.forumcommunity.net/?t=27462628
Articolo 4
Ogni riferimento nelle Leggi all'Assemblea Nazionale viene modificato in Assemblea Popolare

Codice Penale Vetlano

CITAZIONE
I - Principi Generali

Articolo 1
1. I Giudici del Tribunale Ordinario e della Corte Suprema amministrano la Giustizia in nome dei cittadini.
2. I Giudici sono soggetti solo alla legge e rispondono ad essa per le loro negligenze, abusi e violazioni nell'esercizio del proprio mandato.
3. Sono sottoposti al rispetto del Codice Penale e di tutte le leggi della Repubblica Democratica di Vitla tutti i cittadini e i forestieri che in essa transitano.
4. La legge è uguale per tutti.

Articolo 2
1. Nessuno può essere punito per reati o con pene non previste espressamente dalla legge al momento in cui compie un'azione.
2. In caso di depenalizzazione di reato, eventuali condanne passate in giudicato decadono dei loro effetti.
3. In caso di aumento o variazione della pena prevista per un reato, al condannato secondo vecchie disposizioni non può essere mutata la pena, salvo che il fatto non sia a favore del reo.

Articolo 3
1. Un cittadino imputato è considerato colpevole solo dopo la condanna definitiva, cioè dopo una condanna del Tribunale Ordinario per la quale non è stata fatta ricorso in Corte Suprema o dopo una condanna della Corte Suprema.
2. Nessun cittadino può invocare a propria discolpa l'ignoranza della legge, salvo costrizioni realizzate da soggetti terzi che ne impediscano la conoscenza delle Leggi Vetlane.

II - Pene e sanzioni

Articolo 4
1. Le pene previste dal Codice Penale sono le seguenti:
A. Allontanamento ed esclusione permanente dalla Repubblica Democratica di Vitla, attraverso il ban da tutte le piattaforme della micronazione.
B. Allontanamento ed esclusione, da una settimana a sei mesi, dalla Repubblica Democratica di Vitla, attraverso il ban da tutte le piattaforme della micronazione e perdita della cittadinanza.
C. Incarceramento, da tre giorni a sei mesi, dalla Repubblica Democratica di Vitla, attraverso l'inserimento nel gruppo "carcere" del condannato. Il gruppo "carcere" è da realizzarsi in modo da consentire al condannato la sola lettura delle piattaforme della micronazione. L'incarceramento non è applicabile per i forestieri, cui è comminato ban di uguale durata.
D. Perdita e interdizione permanente dagli incarichi istituzionali e statali.
E. Perdita e interdizione, da una settimana a sei mesi, dagli incarichi istituzionali e statali.
F. Privazione, da una settimana a sei mesi, dei diritti politici con conseguente impossibilità per il condannato di candidarsi per incarichi istituzionali, di essere eletto o nominato per gli stessi.
G. Confinamento istituzionale, da tre giorni a sei mesi, attraverso il confinamento del condannato alle sole sezioni necessarie allo svolgimento dei suoi incarichi istituzionali; in ogni altra sezione al condannato sarà consentita la sola lettura.
3. Ove prevista e/o inflitta più di una pena, esse sono cumulative: al completamento di quella di maggiore gravità segue quella di minore gravità.

III - Soggetti coinvolti nel Processo

Articolo 5
Le personalità giuridiche coinvolte in un processo sono:
A. Corte: il Giudice del Tribunale Ordinario o i Giudici della Corte Suprema, presiedere il processo in tutte le sue fasi, dall'apertura alla chiusura con emanazione di sentenza.
B. Difesa: il denunciato o chi da lui nominato come difensore per perorare la sua difesa. In caso di assenza del denunciato, la Corte nomina un difensore tra coloro che si rendano disponibili; in caso di mancanza di volontari, si procede d'ufficio. Ogni fase, di norma, deve durare non più di due giorni.
C. Accusa: il denunciante o chi da lui nominato come incaricato di prendere parte al dibattimento in sua vece. In caso di mancata comparizione entro due giorni dall'inizio del processo, la Corte procede con quanto disposto nella denuncia.
D. Ricorrente: chi ha avanzato, come primo firmatario, ricorso alla Corte Suprema.
E. Testimoni: chi è chiamato a depositare pubblicamente la propria testimonianza o prove di cui sono a conoscenza su richiesta dell'accusa o della difesa o della Corte giudicante. Testimonianze e prove sono sottoposte ai vincoli di ammissibilità e pertinenza prescritti dal Codice Penale.
F. Controparte: chi si trova opposto al ricorrente nel ricorso alla Corte Suprema.


Articolo 6
Nei Processi che vedono coinvolto lo Stato, accusa e difesa contro o pro imputato sono rette dal Ministro della Giustizia o, in alternativa per mancanza dello stesso, dal Primo Ministro o dal Presidente dell'Assemblea Nazionale. Tale norma non si applica quando ad essere coinvolti sono i singoli nell'esercizio delle loro funzioni, che devono rispondere personalmente nel Processo.

IV - Svolgimento del Processo ed Atti Processuali

Articolo 7
1. Chiunque sappia di un fatto che ritiene costituire un reato ha il diritto e il dovere di denunciare il fatto e gli esecutori dello stesso.
2. Se un cittadino non ritiene essere stato danneggiato da un fatto che altri hanno denunciato, può chiedere lo spegnimento della denuncia o del processo. La Corte giudicante ha l'obbligo di accogliere la richiesta del cittadino, salvo che il fatto non costituisca reato contro lo Stato.
3. Chiunque non si conformi alle direttive di quest’articolo deve essere denunciato per favoreggiamento del reato.

Articolo 8
Depositata la denuncia, le autorità preposte e le parti devono così intervenire in ordine cronologico:
- il Presidente della Corte Suprema nomina il Giudice Titolare, salvo incompatibilità, impedimento comunicato dallo stesso o sua rinuncia, in tal caso nomina il Giudice Supplente;
- In caso di inerzia del Presidente della Corte Suprema, il Giudice Titolare dopo 5 giorni dal deposito della denuncia può aprire il procedimento, o fare rinuncia espressa facendo subentrare il Giudice Supplente;
- il Giudice deve aprire il Processo con apposita discussione,;
- il Giudice deve inviare una comunicazione privata alle parti coinvolte nel processo;
- le parti coinvolte hanno due giorni di tempo per presentarsi al processo e iniziare il dibattito;
- le parti coinvolte devono terminare il proprio dibattimento con un'arringa finale la cui richiesta spetta alla Corte giudicante al fine di fissare la conclusione del processo;
- la Corte giudicante deve emettere sentenza per porre termine al processo e chiedere al Ministro della Giustizia, o ad altri in potere di farlo, la chiusura del topic del processo e la rimozione dei messaggi successivi alla sentenza.
- le parti coinvolte e il Giudice possono chiedere fino a un massimo di tre sospensioni ciascuna della durata massima di cinque giorni per problemi personali che impediscano la partecipazione al processo; vanno escluse da questa norma le sospensioni stabilite dalla Corte per nuovi accertamenti utili al processo.

Articolo 9
1. Per essere ammissibile e dar luogo all'assegnazione di una Corte giudicante e all'apertura di relativo processo, una denuncia deve obbligatoriamente:
A. Essere depositata nella sezione del Tribunale Ordinario tramite apertura di una nuova discussione;
B. Indicare nel titolo della discussione, in modo chiaro e senza riferimenti oltraggiosi o sconvenienti, i soggetti accusati.
C. Sono ammesse denunce con più fatti che costituiscono il medesimo reato e più reati associabili alla stessa persona purché per ognuno dei soggetti e dei capi di imputazione sia rispettata la completezza della denuncia.

Articolo 10
1. La scelta del Giudice del Tribunale Ordinario per il processo di primo grado è naturale e spetta al Presidente della Corte Suprema delegare il Supplente in caso di impedimento o conflitto di interessi.
2. Il Giudice nominato membro della Corte giudicante deve manifestare la propria disponibilità o presentare legittimi impedimenti che lo impossibilitano a giudicare il caso entro due giorni dalla nomina.
3. In caso di mancata risposta da parte del Giudice nominato:
A. il Presidente della Corte Suprema ha la facoltà di nominare un nuovo Giudice;
B. il Giudice nominato che non abbia prodotto, da parte sua o con comunicazioni legalmente riconosciute, motivazioni circa l'impossibilità di seguire il Processo, deve essere sanzionato secondo quanto previsto dalla legge.
4. Un Giudice del Tribunale Ordinario non può essere nominato membro della Corte giudicante un processo in cui sia implicato nel processo in causa quale accusa o difesa o sia parte lesa danneggiata dal reato denunciato.

Articolo 11
1. La Corte giudicante un processo di primo grado deve aprire la discussione relativa allo stesso entro due giorni dall'accettazione della nomina.
2. La mancata apertura costituisce analogia con l'Articolo 10 comma 3 del Codice Penale.
3. L'immediata apertura del processo costituisce implicita accettazione della nomina a Corte giudicante e rende non necessario avvisare della stessa.
4. Sono imposti i seguenti vincoli:
- L'imputato ha due giorni di tempo per presentare il proprio collegio difensivo.
- L'accusa ha due giorni di tempo per aprire il dibattito.
- Il collegio difensivo non può intervenire prima dell'accusa.
- Le parti possono presentare istanza di sospensione giustificata come previsto dalla legge.
- Sono vietati tutti i messaggi di diversa natura.
5. L'apertura del processo avviene per apertura di una discussione nella sezione del Tribunale Ordnario:
A. il cui titolo indichi, in modo chiaro e senza riferimenti oltraggiosi o sconvenienti, i soggetti coinvolti;
B. in cui il primo messaggio comprenda un riferimento alla denuncia, l'elenco dell'accusa e della difesa, oltre che i diritti delle parti

Articolo 12
1. Nel corso del processo possono essere presentate alla Corte giudicante prove da parte dell'accusa e della difesa.
2. La prova derivante da materiale di pubblico dominio:
A. può essere liberamente presentata nel testo della denuncia sotto forma di messaggi citati, link ai messaggi/discussioni, registrazioni audiovisive di fatti;
B. può essere pubblicata direttamente negli interventi delle parti nel processo;
C. può essere dichiarata inammissibile e non pertinente dalla Corte Giudicante, che ha la facoltà di ordinarne la rimozione alla parte presentante; in caso di inadempienza la Corte chiede ed ottiene l'intervento della Guardia Nazionale Vetlana.
3. La prova derivante da materiale privato:
A. deve prima essere elencata dal presentante tramite semplice descrizione del tipo di materiale probatorio, ovvero se si tratta di testi di conversazioni private o provenienti da sezioni non di pubblico dominio o di registrazioni audiovisive di fatti e/o discussioni;
B. deve essere inviata privatamente a tutte le persone coinvolte nel fatto privato per chiederne l'autorizzazione all'uso nel processo; l'autorizzazione deve essere palesata in sede di processo, se il fatto privato coinvolge uno o più imputati decade il diritto alla riservatezza, purchè la prova mantenga una conoscenza intraprocessuale;
C. deve essere inviata privatamente alla Corte giudicante per l'esame di ammissibilità e pertinenza.
4. Il mancato assenso:
A. di una parte minoritaria delle persone coinvolte nel fatto, rende necessario alterare il contenuto della prova occultando gli interventi di chi non ha fornito l'assenso;
B. di una parte maggioritaria delle persone coinvolte, rende inammissibile la prova.
5. La dichiarazione di inammissibilità o non pertinenza da parte della Corte costituisce impedimento alla presentazione della prova nonostante l'assenso delle parti.
6. La Corte giudicante può decidere per la pubblicazione o meno, durante il processo, della prova privata dichiarata ammissibile e pertinente.

Articolo 13
1. Accusa e difesa possono chiamare a testimoniare cittadini Vetlani e forestieri.
2. Affinché la testimonianza sia valida, il testimone deve rispondere a tutte le domande, poste da entrambe le parti, inerenti fatti riguardanti il processo.
3. La Corte giudicante valuta ai fini dell'ammissibilità delle singole testimonianze:
- l'ammissibilità e la pertinenza di ogni singola domanda posta prima o dopo che il testimone risponda; in caso di non pertinenza può ordinarne la rimozione, volontaria da parte di chi l'ha posta o coatta;
- l'ammissibilità la pertinenza della risposta data; in caso di non pertinenza può ordinarne la rimozione, volontaria da parte di chi ha risposto o coatta;
- l'uso ammissibile e pertinente dei testimoni per entrambe le parti.
4. L'eventuale abuso di testimoni, ovvero l'uso degli stessi al fine di dilazionare i tempi è censurabile dalla Corte.

Articolo 14
1. La Corte giudicante annuncia della fine del processo chiedendo alle parti di provvedere ad arringa conclusiva da depositare entro e non oltre due giorni dalla richiesta, fatta eccezione per le sospensioni regolarmente richieste e le altre interruzioni ritenute valide dalla legge.
2. Deve essere depositata prima l'arringa dell'accusa, poi quella della difesa, pena la rimozione dell'arringa di entrambe le parti.
3. Dopo l'avvenuta deposizione delle arringhe, la Corte giudicante ha tre giorni di tempo per emettere una sentenza.
4. La sentenza deve essere emessa pubblicando come ultimo messaggio del processo un post che contenga i seguenti punti :
A. Nome accusa
B. Nome Imputati
C. Riferimento denuncia
D. Colpevole/non colpevole per ogni capo d'accusa
E. Eventuale pena, divisa per ogni capo d'accusa
F. Motivazione
5. A seguito della sentenza, il Ministro della Giustizia deve:
- chiudere la discussione del processo;
- spostare la discussione del processo nella sezione "Processi Spenti";
- pubblicare la sentenza nella sezione "Sentenze".
In caso di indisponibilità o inadempienza del Ministro della Giustizia, le operazioni sono di competenza del Primo Ministro o del Presidente della Corte Suprema o di chi ne fa le veci.

Articolo 15
1. Può presentare ricorso alla Corte Suprema per il secondo grado di giudizio, in facoltà di ricorrente, colui cui la Costituzione concede l'esercizio di tale diritto.
2. Il ricorso può essere fatto per esaminare nuovamente i fatti oggetto del processo di primo grado e/o per valutare la correttezza dello svolgimento del processo e della sentenza emessa. Pertanto sono controparte del ricorrente la medesima del processo Ordinario e il Giudice del Tribunale Ordinario che ha emesso sentenza, limitatamente alle contestazioni rivolte alla sentenza stessa e/o al processo.
3. Il ricorrente ha cinque giorni di tempo per presentare il ricorso secondo le modalità previste dal Regolamento della Corte Suprema.

Articolo 16
1. Un Giudice della Corte Suprema non può essere nominato membro della Corte giudicante un processo in cui sia implicato quale accusa o difesa o sia parte lesa danneggiata dal reato denunciato.
2. Sono imposti i seguenti vincoli:
- Il ricorrente ha due giorni di tempo per presentare le ragioni del proprio ricorso aprendo il dibattito.
- La controparte non può intervenire prima del ricorrente.
- Le parti possono presentare istanza di sospensione giustificata come previsto dalla legge.
- Sono vietati tutti i messaggi di diversa natura.
3. L'apertura del processo di secondo grado avviene per apertura di una discussione nella sezione della Corte Suprema:
A. il cui titolo indichi, in modo chiaro e senza riferimenti oltraggiosi o sconvenienti, i soggetti coinvolti;
B. in cui il primo messaggio sia simile a quello previsto per il processo di primo grado

Articolo 17
1. Per il processo di secondo grado valgono le stesse norme previste dall'articolo 12 e dall'articolo 13 del Codice Penale, ove la Corte Giudicante è composta da un singolo giudice della Corte Suprema e le decisioni della stessa sono riassunte e manifestate con comunicazione da parte del singolo giudice della Corte Suprema incaricato del caso.
2. E' compito della Corte Suprema rilevare eventuali abusi, negligenze o errori nella sentenza di primo grado del Giudice Ordinario. La Corte Suprema si esprime circa la presenza di tali comportamenti che possano dar luogo a procedimento disciplinare verso il Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
3. E' compito del Presidente della Corte Suprema nominare il giudice incaricato a giudicare l'appello di ogni processo penale; tale scelta è libera (salva la tutela dell'imparzialità) e non richiede motivazioni.

Articolo 18
1. La Corte giudicante annuncia della fine del processo chiedendo alle parti di provvedere ad arringa conclusiva da depositare entro e non oltre due giorni dalla richiesta, fatta eccezione per le sospensioni regolarmente richieste e le altre interruzioni ritenute valide dalla legge.
2. Deve essere depositata prima l'arringa del ricorrente, poi quella della controparte, pena la rimozione dell'arringa di entrambe le parti.
3. Dopo l'avvenuta deposizione delle arringhe, la Corte giudicante ha tre giorni di tempo per emettere una sentenza.
4. La sentenza deve essere emessa elencando le parti in causa per esteso e motivando la sentenza.
5. A seguito della sentenza, il Ministro della Giustizia deve:
- chiudere la discussione del processo;
- spostare la discussione del processo nella sezione "Archivio - Corte di Giustizia";
- pubblicare la sentenza nella discussione "Sentenze della Corte Suprema" presente in "Gazzetta Ufficiale".
In caso di indisponibilità o inadempienza del Ministro della Giustizia, le operazioni sono di competenza del Primo Ministro o del Presidente della Corte Suprema o di chi ne fa le veci.

V - Reati

Articolo 19
1. L'accusa e la difesa possono chiedere, rispettivamente, aggravanti e attenuanti per i reati denunciati.
E' onere della Corte giudicante verificare la sussistenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti, in base alle richieste delle parti o per giustificata e manifestata volontà in base alle circostanze emerse nel dibattito processuale.
2. Sono da considerarsi aggravanti del reato le seguenti circostanze:
A. se l'imputato compie un reato per occultarne un altro;
B. se l'imputato compie un reato contro un cittadino che ricopre una carica pubblica;
C. se l'imputato compie un reato contro lo Stato o sue istituzioni.
3. Sono da considerarsi attenuanti del reato le seguenti circostanze:
A. se l'imputato si costituisce prima della sua denuncia depositando denuncia contro la sua persona;
C. se l'imputato si dichiara colpevole durante il processo e collabora con l'esecuzione delle indagini e lo svolgimento del processo stesso;
D. se l'imputato agisce dopo aver subito egli stesso un reato;
E. se l'imputato agisce in stato d’ira, determinato da fatto ingiusto altrui.
4. Ogni circostanza aggravante ed attenuante, rispettivamente, aumenta e diminuisce l'intensità della pena per un reato in modo proporzionato ai minimi e massimi previsti per la pena stessa.

Articolo 20
1. Chiunque si scopra abbia tentato di attuare un reato è punito con una pena pari alla metà di quella prevista per il reato compiuto.
2. Chiunque sia a conoscenza di un reato, effettivamente compiuto, contro la micronazione o abusi, negligenze ed errori delle istituzioni e non ne sporge denuncia è punito con una pena pari ad un terzo di quella prevista per il reato compiuto.
3. Chiunque induca un individuo a compiere un reato, è punito con pene non inferiori a quelle comminate al fautore del reato effettivamente compiuto.
4. Chiunque si renda colpevole del reato di favoreggiamento, ovvero del non aver denunciato un reato altrui pur essendone a conoscenza e considerandolo tale o aver dato luogo a comportamenti che la legge prevede come tali, è punito con una pena pari alla metà di quella prevista per il reato compiuto.
5. Il condannato che manchi di scontare la pena attribuitagli, o cerchi di aggirarla commettendo o meno un altro reato, è punito col raddoppio temporale della medesima pena.

Articolo 21
1. Sono riconosciuti come reati contro la persona e i cittadini:
A. Ingiuria, ovvero offendere volontariamente una persona specifica o un gruppo di persone individuato con parolacce, in qualsiasi lingua. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma C fino ad un massimo di sei giorni.
B. Calunnia, ovvero attribuire ad una persona fatti che costituiscono reato senza che questi sia stato condannato per gli stessi, in precedenza o nel seguito, per gli stessi. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma C fino ad un massimo di sei giorni.
C. Violazione della privacy, ovvero rendere pubbliche informazioni ed oggetti personali di una persona senza che questi le abbia rese di pubblico dominio o ne abbia autorizzato la pubblicazione. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4, comma C e comma F, da un minimo di dieci ignori ad un massimo di trenta giorni. E' obbligo delle autorità competenti rimuovere ogni traccia della violazione della privacy in tutte le piattaforme di competenza della Repubblica Democratica di Vitla; il rifiuto è punito con la condanna per favoreggiamento.
D. Appropriazione illecita di dati, ovvero appropriarsi di dati privati di una persona e/o chi usa tali dati per violare gli account del cittadino o per compiere altre azioni contro lo stesso. Il reo può essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma B per un periodo di tempo non inferiore ad un mese.
E. Violazione della libertà, ovvero imporre ad una persona di compiere un'azione contro la sua volontà o ne limitarne la libertà, con azioni non giustificate dalla costituzione o dalla legge. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma B per un periodo di tempo non inferiore ad un mese.
F. Censura indebita, ovvero applicare censure o altre forme di limitazione della libertà individuale, ingiustificate o non prescritte da norme prestabilite, su una o più persone. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma B per un periodo di tempo non inferiore ad un mese.
G. Violazione della proprietà intellettuale, ovvero utilizzare senza consenso un'opera intellettuale appartenente ad un altro cittadino. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma C per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana.
H. Occultamento di prove, ovvero nascondere, in qualsiasi modo, tranne le operazioni previste e regolate dalla legge, elementi oggetto di una denuncia o di un processo. Il reo deve essere condannato con una pena pari alla metà di quella prevista per il reato di cui ha occultato le prove.
2. Per i reati contro la persona è da applicare, per i condannati che ricoprono incarichi istituzionali, la pena prevista dall'articolo 4 comma G in luogo di quella prescritta nel comma C, ove condannati a tale pena.

Articolo 22
1. Sono riconosciuti come reati frutto di abusi, negligenze ed errori delle istituzioni:
A. Abuso di potere, ovvero cagionare un danno verso una persona in virtù dei poteri che si possiedono, di qualunque natura e per qualunque ragione. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma C per un periodo tra una settimana e un mese; comma E per un periodo compreso tra una settimana e tre mesi.
B. Negligenza, ovvero non adempiere, senza opportuna e legalmente valida giustificazione, ai doveri che i propri incarichi, di qualunque natura, impongono. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma C per un periodo tra una settimana e un mese; comma E per un periodo compreso tra una settimana e tre mesi.
C. Corruzione e concussione, ovvero eseguire o promettere di eseguire o promettere di non eseguire azioni al fine di riceve vantaggi da un soggetto terzo, da parte di persone che detengano incarichi di qualunque natura. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma C per un periodo tra due settimane e tre mesi; comma E per un periodo non inferiore a tre mesi.
D. Abuso d'ufficio, ovvero sfruttare intenzionalmente i propri incarichi, di qualunque natura, al fine di trarre vantaggi per la propria persona, la propria forza politica o per i propri enti privati. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma C per un periodo tra due settimane e tre mesi; comma E per un periodo non inferiore a tre mesi.
2. Se il reo dimostra di non aver commesso volontariamente i reati descritti ai commi A e B, è applicabile una riduzione della pena pari alla metà di quella prevista.
3. Il reato descritto nel comma D non sussiste quando il vantaggio è per la micronazione e vengano avvisate le autorità preposte alla vigilanza e alla sicurezza della stessa e solo accidentalmente emergano i vantaggi descritti nel comma.
4. Se i reati descritti nel presente articolo sono commessi dai membri della Presidenza della Repubblica, dai Giudici della Corte di Giustizia, dai Ministri o dai Deputati, possono essere maggiorate nella pena fino a raddoppiare. Se sono commessi da membri di organi di vigilanza e sicurezza, le pene sono maggiorate di un terzo rispetto a quelle previste.

Articolo 23
Sono riconosciuti come reati verso la Cittadinanza e lo Stato:
A. Falsificazione, ovvero produrre documenti, atti ufficiali e prove false allo scopo di produrre benefici per se, per le proprie competenze o per terzi.
B. Falsa testimonianza, ovvero rilasciare dichiarazioni mendaci in sede di processo. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma C per un massimo di due settimane; comma E per un massimo di un mese.
C. Produzione ed uso di fake, ovvero creare ed utilizzare all'interno delle piattaforme della Repubblica Democratica di Vitla più nickname fasulli indicandoli come cittadini diversi o differenti utenti. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma B per un minimo di due mesi; comma E per un minimo di quattro mesi.
D. Violazione e inosservanza delle norme stabilite da un'autorità, ovvero trasgredire le indicazioni contenute nei regolamenti delle istituzioni della Repubblica Democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma C per un minimo di una settimana. Nel caso in cui il reo ricopra un incarico istituzionale, la pena da attuarsi in egual misura temporale è quella prescritta dall'articolo 4 comma G.
E. Divulgazione illecita di atti e notizie segrete, ovvero chiunque comunichi a forestieri notizie ed atti riservati della Repubblica Democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma B, per un tempo non inferiore a due mesi: comma E per un periodo non inferiore a due mesi; comma F per sei mesi.
F. Tradimento, ovvero collaborare, in modo volontario o accidentale, con micronazioni straniere al fine o con il risultato di provocare un danno, di qualunque natura e tipo, alla Repubblica Democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma B, per sei mesi; comma D; comma F per sei mesi.
G. Alto Tradimento, ovvero collaborare, in modo volontario o accidentale, con micronazioni straniere ufficialmente ostili alla Repubblica democratica di Vitla al fine di provocare un danno, di qualunque natura e tipo, alla Repubblica Democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma A.
H. Spionaggio, ovvero eseguire attività di raccolta informazioni di qualunque tipo da fornire a micronazioni straniere a scapito Repubblica democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma A.
I. Sovversione, ovvero compiere atti volti a sovvertire l'orine vigente e le Istituzioni della Repubblica Democratica di Vitla. Fanno eccezioni i processi di riforma legalmente riconosciuti e le forme di rinnovamento e sostituzione dei cittadini che ricoprono incarichi istituzionali. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma B e comma F per un periodo non inferiore a tre mesi.
J. Danneggiamento delle piattaforme virtuali. Nel caso di reato non volontario, il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma E per un massimo di un mese. In caso di reato volontario, il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma D; comma C per un periodo non inferiore a cinque mesi; comma E per un periodo non inferiore a sei mesi.
K Violazione della Costituzione, ovvero trasgredire ciò che prescrivono gli articoli della Costituzione con un reato non previsto dal presente CP. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma C per un periodo non inferiore ad una settimana e non superiore a tre settimane per ogni articolo della Costituzione violato. Nel caso in cui il reo ricopra un incarico istituzionale, la pena da attuarsi in egual misura temporale è quella prescritta dall'articolo 4 comma G.

VI - Disposizioni collaterali e disposizioni transitorie per l'entrata in vigore del presente Codice Penale

Articolo 24
1. E' introdotto un "Procedimento Disciplinare per i Giudici del Tribunale Ordinario" al fine di valutare la correttezza della condotta dei Giudici del Tribunale Ordinario e dei loro provvedimenti.
2. Il procedimento disciplinare a carico di un Giudice del Tribunale Ordinario può essere avviato a seguito di ricorso presentato in Corte Suprema cui venga illustrato la presenza di abusi, negligenze ed errori da parte del Giudice del Tribunale Ordinario nello svolgimento del processo da cui nasce il ricorso o nella sentenza emessa per lo stesso.
3. La Corte Suprema, dopo la deposizione della sentenza a conclusione del ricorso, è tenuta ad ascoltare il Giudice del Tribunale Ordinario circa gli abusi, negligenze, errori che la stessa ritiene essere ascrivibili al Giudice del Tribunale Ordinario.
4. Al dibattito sono ammessi solo i membri della Corte Suprema in qualità di Corte giudicante e il Giudice del Tribunale Ordinario sottoposto a procedimento disciplinare.
5. Il dibattito ha durata massima di tre giorni, salvo per le interruzioni legalmente accettabili ed eventuali proroghe predisposte dalla Corte Suprema.
6. L'esito del procedimento disciplinare può concludersi con uno dei seguenti esiti:
A. Insussistenza di abusi, negligenze ed errori da parte del Giudice del tribunale Ordinario;
B. L'esistenza di abusi, negligenze ed errori per un comportamento colposo comporta un richiamo ufficiale al Giudice; al raggiungimento di tre richiami ufficiali la Corte Suprema chiede all'Assemblea Nazionale di revocare il mandato al Giudice;
C. L'esistenza di abusi, negligenze ed errori per un comportamento doloso obbliga la Corte Suprema a chiedere all'Assemblea Nazionale la revoca del mandato al Giudice.

Articolo 25
1. E' istituito un apposito "Registro Penale della Repubblica Democratica di Vitla", denominato semplicemente "registro" nel seguito.
2. Il registro è una discussione chiusa, segnata come in rilievo, dal titolo "Registro Penale della Repubblica Democratica di Vitla", presente nella sede della Corte di Giustizia.
3. Nella discussione devono essere elencati in ordine alfabetico tutti i cittadini e forestieri condannati nella Repubblica Democratica di Vitla:
A. per i reati compiuti con l'uso di account multipli fa testo il primo account con cui è noto il reo, con l'indicazione esplicita degli ulteriori nickname utilizzati;
B. in caso di cambio del nickname, deve essere aggiornata l'annotazione nel registro e deve essere annotato il cambio di nickname.
4. Per ogni cittadino devono essere elencate le sentenze e le pene cui è stato condannato, indicando con precisioni l'inizio e il termine delle pene.
5. La competenza sulla compilazione del registro è affidata al Ministro della Giustizia e a tutti i Giudici della Corte di Giustizia.

Articolo 26
Sono obbligatorie le seguenti disposizioni per la messa in opera delle norme del Codice Penale.
1. Il Ministro della Giustizia:
A. Può eseguire gli interventi di moderazione interni ai topic della Corte di Giustizia richiesti dalla Corte Giudicante.
B. Deve obbligatoriamente svolgere tutte le azioni di pubblicazione degli atti dei processi; il Presidente della Corte Suprema può sopperire al Ministro in caso di inadempienza.
C. Deve obbligatoriamente svolgere tutte le azioni di gestione dei topic (chiusura e spostamento) esausti all'interno della Corte di Giustizia; il Presidente della Corte Suprema può sopperire al Ministro in caso di inadempienza.
2. Nella sede del Ministero degli Interni va aperto un topic denominato "Richiesta attribuzione Pene" nel quale:
A. Il Ministro della Giustizia deve comunicare l'attribuzione di pene definitive al Ministro degli Interni.
B. Il Ministro degli Interni deve segnalare la data di attribuzione della pena modificando la comunicazione del Ministro della Giustizia per inserire la comunicazione della data di inizio e fine della pena.
C. Ogni altro commento presente nel topic va spostato per non arrecare danno; l'onere dello spostamento è della GNV o del Ministro degli Interni.

Legge sulla Cittadinanza

CITAZIONE
Articolo 1
1. La Cittadinanza Vetlana garantisce il godimento dei diritti e l’obbligo di rispettare i doveri della Costituzione e di tutta la legislazione della RDV, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge.

2. Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietato il possesso di cittadinanze multiple di altre micronazioni o entità che si definiscono tali, salvo il caso di specifici accordi o trattati che lo consentano reciprocamente.

Articolo 2
1. Nella Repubblica Democratica di Vitla ottengono la Cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla tutti coloro che ne fanno richiesta richiedendola usando la seguente formula nell’apposito topic:
CITAZIONE
Richiedo la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla giurando fedeltà alla Micronazione, accettando e condividendo la Dichiarazione di Indipendenza, la Costituzione ed i principi in essa espressi.
In fede
[nickname]

2. Prima di ottenere la cittadinanza, e comunque in modo ravvicinato con la richiesta, la persona interessata deve presentarsi nella sezione “Presentazioni”.


Articolo 3
1. Sono previsti i seguenti stati della cittadinanza:

• Cittadinanza attiva: comporta il godimento e il rispetto di tutti i diritti e doveri costituzionali in forma piena e totale.

• Cittadinanza passiva: comporta la perdita del diritto di voto e di tutte le cariche politiche e/o istituzionali.
Con la perdita della cittadinanza verranno meno i diritti e doveri costituzionali, di tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica.

Articolo 4
1. In caso di inattività, non giustificata nell’apposita sezione, per un periodo superiore a quindici giorni, si diventa cittadino passivo.

2. Il periodo di assenza giustificata non può superare i sessanta giorni consecutivi. Al termine del periodo si diventa cittadini passivi.

3. La cittadinanza passiva può durare al massimo trenta giorni, terminati i quali la cittadinanza è revocata definitivamente.


Articolo 5
1. Nel caso in cui un Cittadino passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la cittadinanza attiva; per ottenerla deve seguire lo stesso iter del cittadino minorenne.
2. Una persona che ha subito la revoca della propria cittadinanza e voglia tornare cittadino, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.


Articolo 6
1. Al fine della valutazione della presenza attiva, sono considerati tutti i post inseriti all’interno del territorio della Repubblica Democratica di Vitla.

2. Per gli spazi ospitati all’estero hanno valore solo quelli di coloro che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato e solo se inerenti lo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale.


Articolo 7
1. È istituito l’Anagrafe, organo indipendente della RDV, cui competono:
• il monitoraggio delle attività dei Cittadini vetlani sulle questioni riguardanti la cittadinanza e il relativo suo mantenimento.
• la segnalazione delle variazioni circa lo stato di cittadinanza dei cittadini e non alle autorità preposte all’amministrazione del forum.

2. L’Anagrafe ha sede nel forum nella sezione “Istituzioni”. Esso al suo interno prevede obbligatoriamente:
• un topic in cui è obbligatorio richiedere la cittadinanza;
• un topic in cui è obbligatorio chiedere [da parte del cittadino] o comunicare [da parte degli incaricati] la revoca della propria cittadinanza;
• un topic in cui gli incaricati possono segnalare a specifici cittadini la scadenza di limiti temporali che comportano un cambiamento nello stato della cittadinanza;
• un topic in cui è possibile segnalare la presunta perdita ingiusta della cittadinanza;
• un topic in cui è presente l’elenco aggiornato dei cittadini e degli ex-cittadini;
• una sottosezione in cui il cittadino che intende segnalare un'assenza deve obbligatoriamente darne comunicazione in prima persona.

3. I post e le richieste fatte in sezioni errate all’uopo, sono da ritenersi invalide.


Articolo 8
1. L’incarico di gestire l’Anagrafe come gestore è affidato al Ministro degli Affari Interni, o da un suo delegato dallo stesso nominato.

2. Il compito del gestore è concedere, cambiare e revocare le cittadinanze della Repubblica Democratica di Vitla, preoccupandosi di avvisare l'imminente cambio di stato tramite le modalità più opportune a sua disposizione [avviso sul forum, messaggio privato, e-mail, Messenger, altro].

3. Il gestore è autorizzato a richiedere ad un cittadino la presentazione dell'ultimo post effettuato, al fine di chiarire eventuali posizioni dubbie.


Articolo 9
1. Fino a dodici ore prima dell'apertura dei seggi il gestore, o in sua assenza il Presidente della Repubblica o il suo Vice, deve obbligatoriamente segnalare i nominativi dei cittadini che hanno diritto di voto da inserire nelle Liste Elettorali.

2. Hanno diritto di voto:
• tutti i Cittadini attivi;
• i Cittadini minorenni che abbiano presentato domanda prima del limite fissato per l’inserimento e che risultino idonei.


Articolo 10
La presente legge avrà valore sulle variazioni dello stato di cittadinanza successive all'entrata in vigore della stessa.

Proposta di Delibera sul Nome della Micronazione

CITAZIONE
Il nome Repubblica Democratica di Vitla presente nella Costituzione verrà cambiato in Vitla, ovvero l'aggettivo Vetlano, nel caso esso si riferisca alla micronazione nella sua interezza o allo stato nella sua totalità (Stato Vetlano).
Per appellare le istituzioni viene usata la locuzione "(istituzione/carica) della Repubblica di Vitla" o in alternativa "(istituzione/carica) della Repubblica Vetlana".

Disposizione transitoria costituzionale sulla propaganda

CITAZIONE
1. Il presente dispositivo nasce con l'obiettivo di regolarizzare l'attività propagandistica micronazionale e di normalizzarla sul piano istituzionale. Le disposizione ivi contenute, salvo diversa ed esplicita indicazione, sono valide fino a quando l'organo legislativo non emanerà una nuova legge organica in materia o verrà eletto un regolare organo competente.

2. L'attività propagandistica finalizzata all'incremento del numero di cittadini vetlani e, più in generale, all'espansione della fama e del prestigio micronazionale è compito dell'Istituto propagandistico Tài sinh.

3. L' IPTS è un organo libero e soggetto alle leggi vetlane.
a) L'attività nell'IPTS avviene sulla base di adesione volontaria e non mediante elezione dei membri.
b) La moderazione dell'IPTS viene concessa a chiunque ne faccia richiesta, purchè dimostri uno specifico interesse nel campo propagandistico.

4. Il lavoro propagandistico non è prerogativa dell'IPTS. L'iniziativa privata e/o personale continua a essere tutelata e incoraggiata dalla Repubblica Democratica di Vitla.

5. In qualsiasi momento l'AC può interrogare i moderatori sull'attività, i progetti, le intenzioni dell'IPTS.

6. In qualsiasi momento l'AC può decidere di sospendere l'attività dell'IPTS, dei suoi componenti e/o revocare la moderazione della sezione nelle modalità previste dalla legge.

OdG Costituzionale
Questa assemblea riconosce il suo lavoro e approva in via definitiva il nuovo testo costituzionale e le leggi approvate in questo periodo.
Allo stesso tempo questa assemblea valutando la nuova costituzione adatta ad un basso numero di cittadini ritiene importante obbligare ogni organo preposto futuro alla revisione costituzionale in caso di aumento di popolazione
 
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77 replies since 29/10/2015, 10:58   1169 views
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