VI seduta A.C.

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Fede#91
view post Posted on 17/10/2015, 20:58




Confermo la mia partecipazione.
 
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view post Posted on 17/10/2015, 21:01


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Comunque dopo qualche anno di stop
Dovremmo decidere se riaprire in toto la costituente o continuare con il processo avviato anni fa
 
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view post Posted on 17/10/2015, 22:26
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In medio stat virtus

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Giusta osservazione. Io problemi non ne ho, possiamo anche ricominciare da capo, però forse converrebbe continuare da dove siamo arrivati per non sprecare energie preziose. In questo momento il rilancio di Vitla è prioritario.
 
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view post Posted on 18/10/2015, 11:05
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In dubiis abstine

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Resoconto del mio sollecito ai deputati costituenti:

Ho oscurato i dati sensibili di tutti per evitare polemiche




Come potete vedere Emoned solleva dei dubbi e poi sparisce (dubbi che comunque parzialmente condivido come già sapete). Ilovesnow, Hawthorne e Negramaro hanno visualizzato il mio post ma non hanno commentato, malgrado avessi poi aggiunto la richiesta di prendere posizione a riguardo. Credo che questi quattro utenti non siano assolutamente interessati a partecipare alla ricostruzione di Vitla, e quindi credo siano da rimuovere dall'elenco dei costituenti. Se poi cambieranno idea sarò il primo ad esultare al loro ritorno, ma includerli ora rallenterebbe solo il procedimento.

Ora le belle notizie. A parte Segretario, che non ha visualizzato ancora e credo abbia sempre qualche problema a connettersi con regolarità abbiamo il ritorno annunciato di Flannery che sarà certamente una risorsa in più per il nostro processo di rinascita.

Infine aggiungo che un altro ex cittadino, che per ora terrò anonimo, ha deciso in seguito ai miei aggiornamenti (o stalking ) di tornare.
 
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Fede#91
view post Posted on 18/10/2015, 14:23




Sputa il rospo, vogliamo sapereee XD
 
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Ilovesnow91
view post Posted on 19/10/2015, 15:26




Eccomi, presente.
D'accordo con Ossola, meglio mantenere il lavoro fatto fin'adesso e continuare con le nuove sedute ;) :)
 
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view post Posted on 19/10/2015, 15:44
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In dubiis abstine

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Bentornato bomber.

E complimenti per la tua attività giornalistica che seguo sempre con interesse :sisi:
 
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Ilovesnow91
view post Posted on 19/10/2015, 15:45




CITAZIONE (Giancas @ 19/10/2015, 16:44) 
Bentornato bomber.

E complimenti per la tua attività giornalistica che seguo sempre con interesse :sisi:

Grazie mille, gentilissimo! :)
 
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view post Posted on 19/10/2015, 16:10
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Ad calendas graecas

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Buondí a tutti! Concordo di mantenere tutto quello fatto fino ad ora. Devo solo ricordami cosa è stato fatto finora... :P
 
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view post Posted on 19/10/2015, 16:11
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In dubiis abstine

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In 24 ore siamo diventati un botto. Ciao Flannery!
 
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Ilovesnow91
view post Posted on 19/10/2015, 16:21




Flannery ricordo solamente che all'ultima seduta la tua proposta costituzionale ha sconfitto la mia per UN voto 😂😂 maledetto!

Detto questo: benvenuto a bordo! 😊
 
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view post Posted on 19/10/2015, 16:21


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CITAZIONE (Flannery @ 19/10/2015, 17:10) 
Buondí a tutti! Concordo di mantenere tutto quello fatto fino ad ora. Devo solo ricordami cosa è stato fatto finora... :P

Ho fatto un post riassuntivo nella Sala della Cittadinanza
 
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view post Posted on 19/10/2015, 18:27


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Per dare una spinta al procedimento costituente butto la mia proposta di Costituzione
CITAZIONE
Titolo V : Giustizia


Articolo 9
1. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente. In caso di problemi di interpretazione delle leggi i Giudici devono valutare se vi sono casi analoghi nelle sentenze precedenti e attenersi alla stessa interpretazione del precedente. In caso non vi siano precedenti e solo per questioni di corretta interpretazione del testo di legge i giudici possono sospendere il procedimento e presentare istanza di chiarificazione alla Corte Suprema.
3. La responsabilità penale è personale.
4. L’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
5. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
6. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati Micronazionali.

Articolo 10
1. La Corte Suprema è il massimo organo giudiziario della Repubblica. Svolge il ruolo di tribunale costituzionale e di corte di appello. Le sue sentenze sono inappellabili.
2. E’ composta da due giudici eletti dall'Assemblea Popolare per la durata di cinque (5) mesi e dal Presidente della Repubblica, o dal vice in sua assenza.
3. Il Presidente della Repubblica presiede la Corte Suprema. Il sistema di elezione dei altri due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare un cittadino. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo
4. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri. I nuovi membri entrano in carica alla prima udienza utile, lasciando in carica i precedenti giudici per le udienze già aperte.
5. Escluso il presidente della Corte Suprema, per gli altri giudici valgono le seguenti disposizioni:
A- non devono avere altre cariche durante il periodo del loro mandato e non devono ricoprire cariche di coordinamento all'interno di un partito.
B- decadono in caso di assenza non giustificata a tre udienze consecutive;
C- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
D- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei ¾ dei deputati dell’Assemblea, e con l’assenso del Presidente della Repubblica.
6. Le decisioni della Corte devono essere prese da almeno due dei tre membri; nell'ipotesi di decisione a maggioranza, è fatto obbligo la redazione di una relazione di minoranza.
7. Possono presentare ricorso alla Corte Suprema dieci cittadini, un partito, il Presidente della Repubblica, ciascun giudice del Tribunale Ordinario solo per le questioni relative ai dibattiti giudiziari in corso e i condannati, 3 deputati e il Governo, oltre ai condannati in primo grado dal Tribunale Ordinario per i processi a loro carico.
8. La Corte si dota, approvandolo a maggioranza dei suoi componenti, di proprio regolamento interno che prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Suprema e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
9. La Corte Suprema giudica a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito:
A- sulle controversie relative alla legittimità Costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari, delle ordinanze del Governo nella sua interezza e dei singoli ministri e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento;
B- sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali;
C- sulle controversie complesse relative a questioni di carattere elettorale o referendario;
D- sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare
10. Le sentenze sugli argomenti di cui al comma 9 del presente articolo possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.
11. La Corte Suprema nomina un giudice al suo interno che giudica con singola udienza di merito sui ricorsi di appello dei processi di primo grado del Tribunale Ordinario. Questo tipo di procedimento è indipendente dal lavoro della Corte Suprema, configurandosi come rito speciale.
12. Contro le sentenze della Corte Suprema non è ammessa alcuna impugnazione.
13. Le sentenze sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi giudice della Corte Suprema. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Articolo 11
1. Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale.
2. E’ composto da un giudice titolare più un supplente eletto dall’Assemblea Popolare per la durata di 3 mesi. Il sistema di elezione dei due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare due cittadini. Vengono eletti i tre che hanno ottenuto più voti; in caso di parità si terrà un ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti dove ogni deputato potrà esprimere una sola preferenza. In caso di ulteriore situazione di parità si terrà un ballottaggio fra i due candidati con possibilità di voto per tutti i cittadini.
3. Sino a quando non saranno eletti i nuovi membri, i precedenti vedranno prorogati i loro poteri. In caso di naturale scadenza del mandato, il giudice conclude l'udienza già aperta.
4. Per i giudici del Tribunale Ordinario valgono le seguenti disposizioni:
A- non devono ricoprire cariche di governo durante lo svolgimento del mandato, salvo il giudice supplente;
B- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata usuale del mandato;
C- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o gravi errori professionali, da parte dei 2/3 dei deputati dell’Assemblea.
D- decadono in caso di assenza prolungata non giustificata per una settimana
5. Ogni denuncia viene giudicata dal giudice titolare, salvo rinuncia e conflitto di interesse. In tal caso, il Presidente della Corte Suprema nomina giudice titiolare per il singolo caso il supplente.
6. L’imputato ha diritto di appellarsi contro la sentenza del Giudice Ordinario entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, alla Corte Suprema.
7. Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario.
8. Ogni altra disposizione è regolamentata dal Codice Penale e dalla legge ordinaria



Titolo VI : Difesa

Articolo 12
Vitla ha una struttura di difesa informatica per il diritto alla sicurezza di ogni cittadino ed è garante delle libertà fondamentali della costituzione.
Vitla ripudia offese, barbarie, intimidazioni e violenze scatenate contro i propri cittadini e ne difende la dignità attraverso i mezzi in suo possesso.
I suoi poteri sono regolati per legge ordinaria, anche parzialmente in deroga alle regole costituzionali se funzionali alla difesa della stessa Costituzione. In caso di deroga al dettato costituzionale, la legge deve passare il vaglio della Corte Suprema che valuta se tali deroghe singole sono tollerabili per la tutela della Costituzione, intesa come complesso di norme.


Ho fatto la mia proposta e aspetto pareri
 
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view post Posted on 19/10/2015, 18:30
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In dubiis abstine

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Favorevole

E i miei complimenti per la mole di lavoro!
 
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Ilovesnow91
view post Posted on 19/10/2015, 18:51




Favorevole.
 
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31 replies since 7/6/2013, 11:47   411 views
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