[A.N. VII Leg.] IX Seduta

« Older   Newer »
  Share  
emoned
view post Posted on 7/7/2010, 11:04




Votazioni aperte per 48 ore.

=> Modifica Articolo 4 della Costituzione - Flannery
SPOILER (click to view)
CITAZIONE
Testo originario:


CITAZIONE
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.

Testo modificato:


CITAZIONE
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
In caso di assenza contemporanea, giustificata o meno, per più di 3 (tre) giorni, sia del Presidente che del Vice Presidente della Repubblica, le loro funzioni e prerogative vengono assunte, fino al loro ritorno, dal Presidente dell’Assemblea Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale. In assenza anche di quest’ultimo, a seguire, dal Giudice della Corte Suprema che ha ottenuto più voti e dall’altro Giudice. In caso di parità di voti vale la maggior anzianità come cittadino della Repubblica Democratica di Vitla. Nel caso non fosse possibile rinvenire nessuna delle suddette figure, l’Assemblea Nazionale, presieduta dal Deputato con maggior anzianità di cittadinanza nella Repubblica Democratica di Vitla, nominerà, con la maggioranza del 50%+1, dei voti un Presidente della Repubblica provvisorio fra tutti i cittadini in possesso dei requisiti per presentare la candidatura a Presidente.
Il suddetto Presidente provvisorio eletto dall’Assemblea Nazionale resterà comunque in carica fino al ritorno del Presidente o del Vice Presidente titolare.

Favorevole [ ]
Contrario [ ]
Astenuto [ ]

=> Modifica Articolo 4 della Costituzione - Emoned
SPOILER (click to view)
CITAZIONE
Testo originario:


CITAZIONE
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.

Testo modificato:


CITAZIONE
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
In caso di assenza contemporanea, giustificata o meno, per più di 3 (tre) giorni, sia del Presidente che del Vice Presidente della Repubblica, le loro funzioni e prerogative vengono assunte, fino al loro ritorno, dal Presidente dell’Assemblea Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale. In assenza anche di quest’ultimo, a seguire, dal Giudice della Corte Suprema che ha ottenuto più voti e dall’altro Giudice. In caso di parità di voti vale la maggior anzianità come cittadino della Repubblica Democratica di Vitla.

Favorevole [ ]
Contrario [ ]
Astenuto [ ]


=> Aggiunta articolo al Regolamento dell'Assemblea Nazionale - Flannery
SPOILER (click to view)
CITAZIONE
Art. 12
E' possibile istituire in seno all'Assemblea Nazionale delle commissioni, qualora siano previste da leggi approvate dall'AN o richieste, previa approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale, da: 5 cittadini o un ministro o un deputato. Per il loro corretto svolgimento deve essere introdotta una nuova sezione nell'Assemblea Nazionale e devono possedere: chiare modalità di scelta dei membri, un regolamento, un portavoce ed un durata temporale o legata alla conclusione del lavoro per la quale sono state istituite.

Favorevole [ ]
Contrario [ ]
Astenuto [ ]

=> Proposta modifica Legge Elettorale - Sesto Giulio Cesare
SPOILER (click to view)
Testo Corrente:
CITAZIONE
Articolo 1

La precedente Legge elettorale è abrogata e sostituita in ogni sua parte dalla presente.



Articolo 2 (Aventi diritto al voto e alla candidatura)

Hanno diritto di voto i cittadini inseriti, o aventi diritto ad esserlo, nelle Liste Elettorali almeno 12 ore prima dell'apertura dei seggi.

Si possono candidare ed essere eletti:
- per la Presidenza della Repubblica, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data d’inizio delle elezioni;
- per l'Assemblea Nazionale, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data d’inizio delle elezioni.
Tutte le procedure elettorali devono essere effettuate dall'account "Vitla".



Articolo 3 (Metodo di elezione in AN)

I seggi dell'Assemblea Nazionale sono assegnati con sistema proporzionale puro Hare o dei resti più alti.
Tramite la formula Q = (V/N) (Q = quoziente di Hare, V = voti degli elettori, N = numero di seggi), si determina il coefficiente Q che servirà a stabilire il numero di voti necessari per ottenere un seggio. Quindi se un partito ottiene X voti, tramite la formula N = X/Q si potrà calcolare il numero di seggi da assegnare. Il risultato di N è spesso un numero non intero e la parte decimale rappresenta il numero di seggi che non vengono assegnati col metodo della quota.
Per completare l'assegnazione si prende la parte decimale di N rappresentante i seggi rimanenti e non assegnati dal passo precedente. Sia NI la parte intera di N. Con la formula R = X - (NI * Q) si ottengono il numero dei voti (R = il resto dei voti) che serviranno per calcolare la successiva assegnazione dei seggi. Ad ogni partito corrisponderà un numero R ordinabile in modo decrescente. Si procede quindi all'assegnazione di un seggio per partito (fra quelli rimasti non assegnati) a partire dal partito con maggior resto fino a quando non viene esaurita la disponibilità dei seggi non assegnati.



Articolo 4 (Elezione Presidenziale)

Per la partecipazione alle elezioni presidenziali, il candidato dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita", aperto dall'account "Vitla", il suo nominativo e quello del candidato vice-presidente;
b) raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 5 cittadini prima della presentazione nel topic ufficiale della candidatura. Ogni cittadino potrà firmare per un solo candidato.

E' eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene il 50% dei voti validi più uno.
Qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere tale risultato, vi sarà un ballottaggio tra i due candidati presidenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che dovesse ottenere la maggioranza dei voti nel ballottaggio sarà proclamato Presidente.
In caso di parità, il Presidente sarà votato dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.



Articolo 5 (Elezione Deputati AN)

Per la partecipazione alle elezioni legislative si potranno presentare partiti, liste di più partiti, liste elettorali non legate a partiti esistenti.

Per avanzare regolarmente le candidature si dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita" che verrà aperto da "Vitla" un simbolo 100x100 pixel, almeno 1 candidato e un programma entro l'inizio ufficiale della campagna elettorale.
b) per i partiti, esistere almeno 15 giorni prima della data d’inizio delle elezioni; per le liste di più partiti, essere formate da almeno un partito che esista da almeno 15 giorni prima della data d’inizio delle elezioni; per le liste elettorali non legate a partiti esistenti, raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 3 cittadini prima della presentazione della lista.

Articolo 5-bis

Può candidarsi al ruolo di Ambasciatore in un'Organizzazione intermicronazionale chiunque sia cittadino attivo vetlano da almeno 2 mesi, purchè raccolgano tre firme di cittadini a supporto della loro candidatura (come singolo o come lista, a seconda dei casi)
Nel caso in cui si debbano eleggere fino a 2 Ambasciatori, si vota tra candidati singoli, esprimendo un singolo voto di preferenza. Vengono eletti i due candidati che ottengono più preferenze; in caso di parità di voti, viene eletto chi è cittadino vetlano da più tempo.
Nel caso in cui si debbano eleggere più di due Ambasciatori, si vota tra liste concorrenti di uno o più candidato, con possibilità di esprimere voto di lista e voto di preferenza, analogamente alle elezioni dell'Assemblea Nazionale; i seggi vengono distribuiti con sistema proporzionale metodo Hare. In caso di paritrà di un quoziente, viene eletto il candidato che è cittadino vetlano da più tempo.



Articolo 6 (Votazioni)

La durata delle votazioni è di 72 ore. I sondaggi di votazione sono aperti da “Vitla” nella sezione del “Seggio Elettorale”.
Per le elezioni legislative, si vota in un unico sondaggio per la lista e il candidato. E’ anche possibile votare la lista senza esprimere la preferenza ad alcun candidato. Quindi per ogni lista nel sondaggio saranno presenti le opzioni con “Nome della lista + nome del candidato”, una per ogni candidato, e l’opzione “Nome della lista – nessuna preferenza”.
Per le elezioni presidenziali, si vota in un unico sondaggio. Le opzioni devono contenere il nome del candidato presidente e il nome del candidato vicepresidente.
In caso di ballottaggio presidenziale, questo si terrà esattamente 5 giorni dopo la chiusura delle urne del primo turno e durerà sempre 72 ore.



Articolo 7 (Campagna elettorale)

La campagna elettorale inizia 5 giorni prima dell’apertura delle urne e termina al momento dell’apertura delle urne.
La Repubblica Democratica di Vitla lascia piena libertà nei metodi di manifestazione di campagna elettorale dei partiti, movimenti, associazioni politiche e candidati presidente purché non siano lesive e dannose nei confronti di persone e valori della micronazione.
Nel periodo di campagna elettorale è vietato fare le seguenti azioni:
- offese personali ad una o più persone
- offesa alla micronazione
- offesa di altri partiti, movimenti o associazioni politiche
- intasamento della tag attraverso discussioni inerenti la campagna elettorale

L’accertamento e la censura di tali azioni spettano alla Corte Suprema.

E’ altresì vietato continuare con azioni di propaganda politica oltre il termine conclusivo della campagna elettorale.



Articolo 8 (Disposizioni di garanzia)

Le violazioni alla Legge elettorale saranno accertate e censurate dalla Corte Suprema, che accerta il suo rispetto.
Al termine delle elezioni la Corte Suprema ne legittima l'esito.
La legge elettorale non è modificabile a meno di 30 giorni dalla data delle elezioni.

Modifica:
CITAZIONE
Legge Elettorale



Articolo 1

La precedente Legge elettorale è abrogata e sostituita in ogni sua parte dalla presente.



Articolo 2 (Aventi diritto al voto e alla candidatura)

Hanno diritto di voto i cittadini inseriti, o aventi diritto ad esserlo, nelle Liste Elettorali almeno 12 ore prima dell'apertura dei seggi.

Si possono candidare ed essere eletti:
- per la Presidenza e la Vicepresidenza della Repubblica, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data d’inizio delle elezioni;
- per l'Assemblea Nazionale, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data d’inizio delle elezioni.
Tutte le procedure elettorali devono essere effettuate dall'account "Vitla" o, in assenza dei suoi possessori, dal Ministro dell'Interno,dal Presidente e dal Vicepresidente della Repubblica.


Articolo 3 (Metodo di elezione in AN)

I seggi dell'Assemblea Nazionale sono assegnati con sistema proporzionale puro Hare o dei resti più alti.
Tramite la formula Q = (V/N) (Q = quoziente di Hare, V = voti degli elettori, N = numero di seggi), si determina il coefficiente Q che servirà a stabilire il numero di voti necessari per ottenere un seggio. Quindi se un partito ottiene X voti, tramite la formula N = X/Q si potrà calcolare il numero di seggi da assegnare. Il risultato di N è spesso un numero non intero e la parte decimale rappresenta il numero di seggi che non vengono assegnati col metodo della quota.
Per completare l'assegnazione si prende la parte decimale di N rappresentante i seggi rimanenti e non assegnati dal passo precedente. Sia NI la parte intera di N. Con la formula R = X - (NI * Q) si ottengono il numero dei voti (R = il resto dei voti) che serviranno per calcolare la successiva assegnazione dei seggi. Ad ogni partito corrisponderà un numero R ordinabile in modo decrescente. Si procede quindi all'assegnazione di un seggio per partito (fra quelli rimasti non assegnati) a partire dal partito con maggior resto fino a quando non viene esaurita la disponibilità dei seggi non assegnati.



Articolo 4 (Elezione Presidenziale)

Per la partecipazione alle elezioni presidenziali, il candidato dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita", aperto dall'account "Vitla", il suo nominativo e quello del candidato vice-presidente;
b) raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 5 cittadini prima della presentazione nel topic ufficiale della candidatura. Ogni cittadino potrà firmare per un solo candidato.

E' eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene il 50% dei voti validi più uno.
Qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere tale risultato, vi sarà un ballottaggio tra i due candidati presidenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che dovesse ottenere la maggioranza dei voti nel ballottaggio sarà proclamato Presidente.
In caso di parità, il Presidente sarà votato dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.



Articolo 5 (Elezione Deputati AN)

Per la partecipazione alle elezioni legislative si potranno presentare partiti, liste di più partiti, liste elettorali non legate a partiti esistenti.

Per avanzare regolarmente le candidature si dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita" che verrà aperto da "Vitla" un simbolo 100x100 pixel, almeno 1 candidato e un programma entro l'inizio ufficiale della campagna elettorale.
b) per i partiti, esistere almeno 15 giorni prima della data d’inizio delle elezioni; per le liste di più partiti, essere formate da almeno un partito che esista da almeno 15 giorni prima della data d’inizio delle elezioni; per le liste elettorali non legate a partiti esistenti, raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 3 cittadini prima della presentazione della lista.

Articolo 5-bis

Può candidarsi al ruolo di Ambasciatore in un'Organizzazione intermicronazionale chiunque sia cittadino attivo vetlano da almeno 2 mesi, purchè raccolgano tre firme di cittadini a supporto della loro candidatura (come singolo o come lista, a seconda dei casi)
Nel caso in cui si debbano eleggere fino a 2 Ambasciatori, si vota tra candidati singoli, esprimendo un singolo voto di preferenza. Vengono eletti i due candidati che ottengono più preferenze; in caso di parità di voti, viene eletto chi è cittadino vetlano da più tempo.
Nel caso in cui si debbano eleggere più di due Ambasciatori, si vota tra liste concorrenti di uno o più candidato, con possibilità di esprimere voto di lista e voto di preferenza, analogamente alle elezioni dell'Assemblea Nazionale; i seggi vengono distribuiti con sistema proporzionale metodo Hare. In caso di paritrà di un quoziente, viene eletto il candidato che è cittadino vetlano da più tempo.



Articolo 6 (Votazioni)

La durata delle votazioni è di 72 ore. I sondaggi di votazione sono aperti da “Vitla” nella sezione del “Seggio Elettorale”. In caso di assenza, all'orario di apertura dei seggi, dei possessori dell'account, possono procedere, in ordine di successione per assenza del precedente: il Ministro degli Interni, il Presidente della Repubblica, il Vice-Presidente della Repubblica.
Per le elezioni legislative, si vota in un unico sondaggio per la lista e il candidato. E’ anche possibile votare la lista senza esprimere la preferenza ad alcun candidato. Quindi per ogni lista nel sondaggio saranno presenti le opzioni con “Nome della lista + nome del candidato”, una per ogni candidato, e l’opzione “Nome della lista – nessuna preferenza”.
Per le elezioni presidenziali, si vota in un unico sondaggio. Le opzioni devono contenere il nome del candidato presidente e il nome del candidato vicepresidente.
In caso di ballottaggio presidenziale, questo si terrà esattamente 5 giorni dopo la chiusura delle urne del primo turno e durerà sempre 72 ore.



Articolo 7 (Campagna elettorale)

La campagna elettorale inizia 5 giorni prima dell’apertura delle urne e termina al momento dell’apertura delle urne.
La Repubblica Democratica di Vitla lascia piena libertà nei metodi di manifestazione di campagna elettorale dei partiti, movimenti, associazioni politiche e candidati presidente purché non siano lesive e dannose nei confronti di persone e valori della micronazione.
Nel periodo di campagna elettorale è vietato fare le seguenti azioni:
- offese personali ad una o più persone
- offesa alla micronazione
- offesa di altri partiti, movimenti o associazioni politiche
- intasamento della tag attraverso discussioni inerenti la campagna elettorale

L’accertamento e la censura di tali azioni spettano alla Corte Suprema.

E’ altresì vietato continuare con azioni di propaganda politica oltre il termine conclusivo della campagna elettorale.



Articolo 8 (Disposizioni di garanzia)

Le violazioni alla Legge elettorale saranno accertate e censurate dalla Corte Suprema, che accerta il suo rispetto.
Al termine delle elezioni la Corte Suprema ne legittima l'esito.
La legge elettorale non è modificabile a meno di 30 giorni dalla data delle elezioni.

Favorevole [ ]
Contrario [ ]
Astenuto [ ]

=> Modifica Art. 7 Legge sulle Tradizioni Vetlane - Emoned
SPOILER (click to view)
Attuale:
CITAZIONE
Articolo 7
Le Manifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che rappresentazno la parte goliardica e giocosa della Repubblica Democratica di Vitla.
Queste Menifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che vengono organizzate per ricordare, commemorare o semplicemente divertire la Repubblica Democratica di Vitla.

Le Manifestazioni Nazionali sono :

- Award della Repubblica Democratica di Vitla
- Olimpiadi della Cultura e dei Giochi di Intelligenza

Modificato:
CITAZIONE
Articolo 7
Le Manifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che rappresentazno la parte goliardica e giocosa della Repubblica Democratica di Vitla.
Queste Menifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che vengono organizzate per ricordare, commemorare o semplicemente divertire la Repubblica Democratica di Vitla.

Le Manifestazioni Nazionali sono :

- Award della Repubblica Democratica di Vitla
- Olimpiadi della Cultura e dei Giochi di Intelligenza
- Concorso di Poesia della Repubblica Democratica di Vitla
- Concorso Letterario della Repubblica Democratica di Vitla

Favorevole [ ]
Contrario [ ]
Astenuto [ ]
 
Top
Flannery
view post Posted on 7/7/2010, 14:40





Modifica Articolo 4 della Costituzione - Flannery

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Modifica Articolo 4 della Costituzione - Emoned

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Aggiunta articolo al Regolamento dell'Assemblea Nazionale - Flannery

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Proposta modifica Legge Elettorale - Sesto Giulio Cesare

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Modifica Art. 7 Legge sulle Tradizioni Vetlane - Emoned

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []
 
Top
Sesto Giulio Cesare
view post Posted on 7/7/2010, 15:00




Modifica Articolo 4 della Costituzione - Flannery

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Modifica Articolo 4 della Costituzione - Emoned

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Aggiunta articolo al Regolamento dell'Assemblea Nazionale - Flannery

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Proposta modifica Legge Elettorale - Sesto Giulio Cesare

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Modifica Art. 7 Legge sulle Tradizioni Vetlane - Emoned

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []
 
Top
Hawthorne Abendsen
view post Posted on 7/7/2010, 16:36




Modifica Articolo 4 della Costituzione - Flannery

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Modifica Articolo 4 della Costituzione - Emoned

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Aggiunta articolo al Regolamento dell'Assemblea Nazionale - Flannery

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Proposta modifica Legge Elettorale - Sesto Giulio Cesare

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Modifica Art. 7 Legge sulle Tradizioni Vetlane - Emoned

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []
 
Top
Il Littore
view post Posted on 7/7/2010, 17:25




Modifica Articolo 4 della Costituzione - Flannery

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Modifica Articolo 4 della Costituzione - Emoned

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Aggiunta articolo al Regolamento dell'Assemblea Nazionale - Flannery

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Proposta modifica Legge Elettorale - Sesto Giulio Cesare

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Modifica Art. 7 Legge sulle Tradizioni Vetlane - Emoned

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []
 
Top
emoned
view post Posted on 7/7/2010, 21:38




Modifica Articolo 4 della Costituzione - Flannery

Favorevole []
Contrario []
Astenuto [X]

Modifica Articolo 4 della Costituzione - Emoned

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Aggiunta articolo al Regolamento dell'Assemblea Nazionale - Flannery

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Proposta modifica Legge Elettorale - Sesto Giulio Cesare

Favorevole []
Contrario [X]
Astenuto []

Modifica Art. 7 Legge sulle Tradizioni Vetlane - Emoned

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []
 
Top
Rabin
view post Posted on 8/7/2010, 07:07




Modifica Articolo 4 della Costituzione - Flannery

Favorevole []
Contrario []
Astenuto [X]

Modifica Articolo 4 della Costituzione - Emoned

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Aggiunta articolo al Regolamento dell'Assemblea Nazionale - Flannery

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []

Proposta modifica Legge Elettorale - Sesto Giulio Cesare

Favorevole []
Contrario [X]
Astenuto []

Modifica Art. 7 Legge sulle Tradizioni Vetlane - Emoned

Favorevole [X]
Contrario []
Astenuto []
 
Top
emoned
view post Posted on 8/7/2010, 11:17




Votazioni chiuse

=> Modifica Articolo 4 della Costituzione - Flannery
SPOILER (click to view)
CITAZIONE
Testo originario:


CITAZIONE
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.

Testo modificato:


CITAZIONE
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
In caso di assenza contemporanea, giustificata o meno, per più di 3 (tre) giorni, sia del Presidente che del Vice Presidente della Repubblica, le loro funzioni e prerogative vengono assunte, fino al loro ritorno, dal Presidente dell’Assemblea Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale. In assenza anche di quest’ultimo, a seguire, dal Giudice della Corte Suprema che ha ottenuto più voti e dall’altro Giudice. In caso di parità di voti vale la maggior anzianità come cittadino della Repubblica Democratica di Vitla. Nel caso non fosse possibile rinvenire nessuna delle suddette figure, l’Assemblea Nazionale, presieduta dal Deputato con maggior anzianità di cittadinanza nella Repubblica Democratica di Vitla, nominerà, con la maggioranza del 50%+1, dei voti un Presidente della Repubblica provvisorio fra tutti i cittadini in possesso dei requisiti per presentare la candidatura a Presidente.
Il suddetto Presidente provvisorio eletto dall’Assemblea Nazionale resterà comunque in carica fino al ritorno del Presidente o del Vice Presidente titolare.

Favorevole [4]
Contrario [0]
Astenuto [2]

L'Assemblea Nazionale NON APPROVA

=> Modifica Articolo 4 della Costituzione - Emoned
SPOILER (click to view)
CITAZIONE
Testo originario:


CITAZIONE
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.

Testo modificato:


CITAZIONE
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
In caso di assenza contemporanea, giustificata o meno, per più di 3 (tre) giorni, sia del Presidente che del Vice Presidente della Repubblica, le loro funzioni e prerogative vengono assunte, fino al loro ritorno, dal Presidente dell’Assemblea Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale. In assenza anche di quest’ultimo, a seguire, dal Giudice della Corte Suprema che ha ottenuto più voti e dall’altro Giudice. In caso di parità di voti vale la maggior anzianità come cittadino della Repubblica Democratica di Vitla.

Favorevole [6]
Contrario [0]
Astenuto [0]

L'Assemblea Nazionale APPROVA

=> Aggiunta articolo al Regolamento dell'Assemblea Nazionale - Flannery
SPOILER (click to view)
CITAZIONE
Art. 12
E' possibile istituire in seno all'Assemblea Nazionale delle commissioni, qualora siano previste da leggi approvate dall'AN o richieste, previa approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale, da: 5 cittadini o un ministro o un deputato. Per il loro corretto svolgimento deve essere introdotta una nuova sezione nell'Assemblea Nazionale e devono possedere: chiare modalità di scelta dei membri, un regolamento, un portavoce ed un durata temporale o legata alla conclusione del lavoro per la quale sono state istituite.

Favorevole [6]
Contrario [0]
Astenuto [0]

L'Assemblea Nazionale APPROVA

=> Proposta modifica Legge Elettorale - Sesto Giulio Cesare
SPOILER (click to view)
Testo Corrente:
CITAZIONE
Articolo 1

La precedente Legge elettorale è abrogata e sostituita in ogni sua parte dalla presente.



Articolo 2 (Aventi diritto al voto e alla candidatura)

Hanno diritto di voto i cittadini inseriti, o aventi diritto ad esserlo, nelle Liste Elettorali almeno 12 ore prima dell'apertura dei seggi.

Si possono candidare ed essere eletti:
- per la Presidenza della Repubblica, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data d’inizio delle elezioni;
- per l'Assemblea Nazionale, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data d’inizio delle elezioni.
Tutte le procedure elettorali devono essere effettuate dall'account "Vitla".



Articolo 3 (Metodo di elezione in AN)

I seggi dell'Assemblea Nazionale sono assegnati con sistema proporzionale puro Hare o dei resti più alti.
Tramite la formula Q = (V/N) (Q = quoziente di Hare, V = voti degli elettori, N = numero di seggi), si determina il coefficiente Q che servirà a stabilire il numero di voti necessari per ottenere un seggio. Quindi se un partito ottiene X voti, tramite la formula N = X/Q si potrà calcolare il numero di seggi da assegnare. Il risultato di N è spesso un numero non intero e la parte decimale rappresenta il numero di seggi che non vengono assegnati col metodo della quota.
Per completare l'assegnazione si prende la parte decimale di N rappresentante i seggi rimanenti e non assegnati dal passo precedente. Sia NI la parte intera di N. Con la formula R = X - (NI * Q) si ottengono il numero dei voti (R = il resto dei voti) che serviranno per calcolare la successiva assegnazione dei seggi. Ad ogni partito corrisponderà un numero R ordinabile in modo decrescente. Si procede quindi all'assegnazione di un seggio per partito (fra quelli rimasti non assegnati) a partire dal partito con maggior resto fino a quando non viene esaurita la disponibilità dei seggi non assegnati.



Articolo 4 (Elezione Presidenziale)

Per la partecipazione alle elezioni presidenziali, il candidato dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita", aperto dall'account "Vitla", il suo nominativo e quello del candidato vice-presidente;
b) raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 5 cittadini prima della presentazione nel topic ufficiale della candidatura. Ogni cittadino potrà firmare per un solo candidato.

E' eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene il 50% dei voti validi più uno.
Qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere tale risultato, vi sarà un ballottaggio tra i due candidati presidenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che dovesse ottenere la maggioranza dei voti nel ballottaggio sarà proclamato Presidente.
In caso di parità, il Presidente sarà votato dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.



Articolo 5 (Elezione Deputati AN)

Per la partecipazione alle elezioni legislative si potranno presentare partiti, liste di più partiti, liste elettorali non legate a partiti esistenti.

Per avanzare regolarmente le candidature si dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita" che verrà aperto da "Vitla" un simbolo 100x100 pixel, almeno 1 candidato e un programma entro l'inizio ufficiale della campagna elettorale.
b) per i partiti, esistere almeno 15 giorni prima della data d’inizio delle elezioni; per le liste di più partiti, essere formate da almeno un partito che esista da almeno 15 giorni prima della data d’inizio delle elezioni; per le liste elettorali non legate a partiti esistenti, raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 3 cittadini prima della presentazione della lista.

Articolo 5-bis

Può candidarsi al ruolo di Ambasciatore in un'Organizzazione intermicronazionale chiunque sia cittadino attivo vetlano da almeno 2 mesi, purchè raccolgano tre firme di cittadini a supporto della loro candidatura (come singolo o come lista, a seconda dei casi)
Nel caso in cui si debbano eleggere fino a 2 Ambasciatori, si vota tra candidati singoli, esprimendo un singolo voto di preferenza. Vengono eletti i due candidati che ottengono più preferenze; in caso di parità di voti, viene eletto chi è cittadino vetlano da più tempo.
Nel caso in cui si debbano eleggere più di due Ambasciatori, si vota tra liste concorrenti di uno o più candidato, con possibilità di esprimere voto di lista e voto di preferenza, analogamente alle elezioni dell'Assemblea Nazionale; i seggi vengono distribuiti con sistema proporzionale metodo Hare. In caso di paritrà di un quoziente, viene eletto il candidato che è cittadino vetlano da più tempo.



Articolo 6 (Votazioni)

La durata delle votazioni è di 72 ore. I sondaggi di votazione sono aperti da “Vitla” nella sezione del “Seggio Elettorale”.
Per le elezioni legislative, si vota in un unico sondaggio per la lista e il candidato. E’ anche possibile votare la lista senza esprimere la preferenza ad alcun candidato. Quindi per ogni lista nel sondaggio saranno presenti le opzioni con “Nome della lista + nome del candidato”, una per ogni candidato, e l’opzione “Nome della lista – nessuna preferenza”.
Per le elezioni presidenziali, si vota in un unico sondaggio. Le opzioni devono contenere il nome del candidato presidente e il nome del candidato vicepresidente.
In caso di ballottaggio presidenziale, questo si terrà esattamente 5 giorni dopo la chiusura delle urne del primo turno e durerà sempre 72 ore.



Articolo 7 (Campagna elettorale)

La campagna elettorale inizia 5 giorni prima dell’apertura delle urne e termina al momento dell’apertura delle urne.
La Repubblica Democratica di Vitla lascia piena libertà nei metodi di manifestazione di campagna elettorale dei partiti, movimenti, associazioni politiche e candidati presidente purché non siano lesive e dannose nei confronti di persone e valori della micronazione.
Nel periodo di campagna elettorale è vietato fare le seguenti azioni:
- offese personali ad una o più persone
- offesa alla micronazione
- offesa di altri partiti, movimenti o associazioni politiche
- intasamento della tag attraverso discussioni inerenti la campagna elettorale

L’accertamento e la censura di tali azioni spettano alla Corte Suprema.

E’ altresì vietato continuare con azioni di propaganda politica oltre il termine conclusivo della campagna elettorale.



Articolo 8 (Disposizioni di garanzia)

Le violazioni alla Legge elettorale saranno accertate e censurate dalla Corte Suprema, che accerta il suo rispetto.
Al termine delle elezioni la Corte Suprema ne legittima l'esito.
La legge elettorale non è modificabile a meno di 30 giorni dalla data delle elezioni.

Modifica:
CITAZIONE
Legge Elettorale



Articolo 1

La precedente Legge elettorale è abrogata e sostituita in ogni sua parte dalla presente.



Articolo 2 (Aventi diritto al voto e alla candidatura)

Hanno diritto di voto i cittadini inseriti, o aventi diritto ad esserlo, nelle Liste Elettorali almeno 12 ore prima dell'apertura dei seggi.

Si possono candidare ed essere eletti:
- per la Presidenza e la Vicepresidenza della Repubblica, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data d’inizio delle elezioni;
- per l'Assemblea Nazionale, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data d’inizio delle elezioni.
Tutte le procedure elettorali devono essere effettuate dall'account "Vitla" o, in assenza dei suoi possessori, dal Ministro dell'Interno,dal Presidente e dal Vicepresidente della Repubblica.


Articolo 3 (Metodo di elezione in AN)

I seggi dell'Assemblea Nazionale sono assegnati con sistema proporzionale puro Hare o dei resti più alti.
Tramite la formula Q = (V/N) (Q = quoziente di Hare, V = voti degli elettori, N = numero di seggi), si determina il coefficiente Q che servirà a stabilire il numero di voti necessari per ottenere un seggio. Quindi se un partito ottiene X voti, tramite la formula N = X/Q si potrà calcolare il numero di seggi da assegnare. Il risultato di N è spesso un numero non intero e la parte decimale rappresenta il numero di seggi che non vengono assegnati col metodo della quota.
Per completare l'assegnazione si prende la parte decimale di N rappresentante i seggi rimanenti e non assegnati dal passo precedente. Sia NI la parte intera di N. Con la formula R = X - (NI * Q) si ottengono il numero dei voti (R = il resto dei voti) che serviranno per calcolare la successiva assegnazione dei seggi. Ad ogni partito corrisponderà un numero R ordinabile in modo decrescente. Si procede quindi all'assegnazione di un seggio per partito (fra quelli rimasti non assegnati) a partire dal partito con maggior resto fino a quando non viene esaurita la disponibilità dei seggi non assegnati.



Articolo 4 (Elezione Presidenziale)

Per la partecipazione alle elezioni presidenziali, il candidato dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita", aperto dall'account "Vitla", il suo nominativo e quello del candidato vice-presidente;
b) raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 5 cittadini prima della presentazione nel topic ufficiale della candidatura. Ogni cittadino potrà firmare per un solo candidato.

E' eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene il 50% dei voti validi più uno.
Qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere tale risultato, vi sarà un ballottaggio tra i due candidati presidenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che dovesse ottenere la maggioranza dei voti nel ballottaggio sarà proclamato Presidente.
In caso di parità, il Presidente sarà votato dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.



Articolo 5 (Elezione Deputati AN)

Per la partecipazione alle elezioni legislative si potranno presentare partiti, liste di più partiti, liste elettorali non legate a partiti esistenti.

Per avanzare regolarmente le candidature si dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita" che verrà aperto da "Vitla" un simbolo 100x100 pixel, almeno 1 candidato e un programma entro l'inizio ufficiale della campagna elettorale.
b) per i partiti, esistere almeno 15 giorni prima della data d’inizio delle elezioni; per le liste di più partiti, essere formate da almeno un partito che esista da almeno 15 giorni prima della data d’inizio delle elezioni; per le liste elettorali non legate a partiti esistenti, raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 3 cittadini prima della presentazione della lista.

Articolo 5-bis

Può candidarsi al ruolo di Ambasciatore in un'Organizzazione intermicronazionale chiunque sia cittadino attivo vetlano da almeno 2 mesi, purchè raccolgano tre firme di cittadini a supporto della loro candidatura (come singolo o come lista, a seconda dei casi)
Nel caso in cui si debbano eleggere fino a 2 Ambasciatori, si vota tra candidati singoli, esprimendo un singolo voto di preferenza. Vengono eletti i due candidati che ottengono più preferenze; in caso di parità di voti, viene eletto chi è cittadino vetlano da più tempo.
Nel caso in cui si debbano eleggere più di due Ambasciatori, si vota tra liste concorrenti di uno o più candidato, con possibilità di esprimere voto di lista e voto di preferenza, analogamente alle elezioni dell'Assemblea Nazionale; i seggi vengono distribuiti con sistema proporzionale metodo Hare. In caso di paritrà di un quoziente, viene eletto il candidato che è cittadino vetlano da più tempo.



Articolo 6 (Votazioni)

La durata delle votazioni è di 72 ore. I sondaggi di votazione sono aperti da “Vitla” nella sezione del “Seggio Elettorale”. In caso di assenza, all'orario di apertura dei seggi, dei possessori dell'account, possono procedere, in ordine di successione per assenza del precedente: il Ministro degli Interni, il Presidente della Repubblica, il Vice-Presidente della Repubblica.
Per le elezioni legislative, si vota in un unico sondaggio per la lista e il candidato. E’ anche possibile votare la lista senza esprimere la preferenza ad alcun candidato. Quindi per ogni lista nel sondaggio saranno presenti le opzioni con “Nome della lista + nome del candidato”, una per ogni candidato, e l’opzione “Nome della lista – nessuna preferenza”.
Per le elezioni presidenziali, si vota in un unico sondaggio. Le opzioni devono contenere il nome del candidato presidente e il nome del candidato vicepresidente.
In caso di ballottaggio presidenziale, questo si terrà esattamente 5 giorni dopo la chiusura delle urne del primo turno e durerà sempre 72 ore.



Articolo 7 (Campagna elettorale)

La campagna elettorale inizia 5 giorni prima dell’apertura delle urne e termina al momento dell’apertura delle urne.
La Repubblica Democratica di Vitla lascia piena libertà nei metodi di manifestazione di campagna elettorale dei partiti, movimenti, associazioni politiche e candidati presidente purché non siano lesive e dannose nei confronti di persone e valori della micronazione.
Nel periodo di campagna elettorale è vietato fare le seguenti azioni:
- offese personali ad una o più persone
- offesa alla micronazione
- offesa di altri partiti, movimenti o associazioni politiche
- intasamento della tag attraverso discussioni inerenti la campagna elettorale

L’accertamento e la censura di tali azioni spettano alla Corte Suprema.

E’ altresì vietato continuare con azioni di propaganda politica oltre il termine conclusivo della campagna elettorale.



Articolo 8 (Disposizioni di garanzia)

Le violazioni alla Legge elettorale saranno accertate e censurate dalla Corte Suprema, che accerta il suo rispetto.
Al termine delle elezioni la Corte Suprema ne legittima l'esito.
La legge elettorale non è modificabile a meno di 30 giorni dalla data delle elezioni.


Favorevole [4]
Contrario [2]
Astenuto [0]

L'Assemblea Nazionale APPROVA

=> Modifica Art. 7 Legge sulle Tradizioni Vetlane - Emoned
SPOILER (click to view)
Attuale:
CITAZIONE
Articolo 7
Le Manifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che rappresentazno la parte goliardica e giocosa della Repubblica Democratica di Vitla.
Queste Menifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che vengono organizzate per ricordare, commemorare o semplicemente divertire la Repubblica Democratica di Vitla.

Le Manifestazioni Nazionali sono :

- Award della Repubblica Democratica di Vitla
- Olimpiadi della Cultura e dei Giochi di Intelligenza

Modificato:
CITAZIONE
Articolo 7
Le Manifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che rappresentazno la parte goliardica e giocosa della Repubblica Democratica di Vitla.
Queste Menifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che vengono organizzate per ricordare, commemorare o semplicemente divertire la Repubblica Democratica di Vitla.

Le Manifestazioni Nazionali sono :

- Award della Repubblica Democratica di Vitla
- Olimpiadi della Cultura e dei Giochi di Intelligenza
- Concorso di Poesia della Repubblica Democratica di Vitla
- Concorso Letterario della Repubblica Democratica di Vitla

Favorevole [6]
Contrario [0]
Astenuto [0]

L'Assemblea Nazionale APPROVA
 
Top
22 replies since 1/7/2010, 14:18   216 views
  Share