Flannery |
|
| Scusandomi per non aver provveduto alla chiusura nei tempi previsti, ma mancava anche la definitiva conferma da parte della Presidenza. Apro quindi la votazione. Proposta di aggiunta all' Art.3 del Comma 12 della CostituzioneCITAZIONE - E' possibile istituire in seno all'Assemblea Nazionale delle commissioni, qualora siano previste da leggi approvate dall'AN o richieste, previa approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale, da: 5 cittadini o un ministro o un deputato. Per il loro corretto svolgimento deve essere introdotta una nuova sezione nell'Assemblea Nazionale e devono possedere: chiare modalità di scelta dei membri, un regolamento, un portavoce ed un durata temporale o legata alla conclusione del lavoro per la quale sono state istituite. Proposta di aggiunta all' Art.3 del Comma 12 della CostituzioneFavorevole[] Contrario[] Astenuto[] Modifica della Legge sugli Studi, le Scuole e la Pubblica Istruzione Attuale
CITAZIONE Legge sugli Studi, le Scuole e la Pubblica Istruzione
In Vigore dal : 28/02/2010 Aggiornata al : xx/xx/xxxx
Articolo 1 La Repubblica Democratica di Vitla riconosce lo studio, la Scuola e la pubblica Istruzione come diritto per la formazione Culturale di ogni singolo Cittadino, diritto che si trasforma in dovere qual'ora si sceglie lo studio come scelta o come mezzo per la cerscita socio-culturale della Repubblica.
Articolo 2 Lo Stato si impegna a garantire ad ogni cittadino la formazione di strutture che contribuiscano alla formazione culturale, educativa e sociale del cittadino.
Articolo 3 Lo Stato riconosce come luoghi di studio e perciò soggetti alla giruisdizione dello Stato i seguenti luoghi:
- Università degli Studi della Repubblica;
Articolo 4 L'università provvede ad una formazione qualitativa per tutti i Citadini che vogliono usufruire del servizio offerto. Al termine delle lezioni il professore decreta l'ammissione o l'esclusione dagli esami. La Laurea si ottiene presentando una breve tesi riguardante la materia scelta dal professore attinente ai corsi frequentati.
Articolo 5 L'università deve assicurare i corsi obbligatori di Storia, Storia Vetlana ed Informatica di base.
- Storia Vetlana, comprende lo studio della nascita e dello sviluppo della Micronazione Repubblica Democratica di Vitla con particolare attenzione agli eventi più importanti che hanno segnato il popolo Vetlano;
- Storia, comprende lo studio di tutti gli eventi che hanno segnato la Storia dell'umanità.
- Informatica di Base, comprende lo studio di tutto ciò che può riguardare l'Informatica necessaria per lo sviluppo della nostra Micronazione, in quanto Micronazione aterritoriale virtuale.
Articolo 6 Le eventuali proposte di apertura di una Facoltà devono essere vagliate e approvate, in un primo momento, dal Consiglio Universitario composto dal Magnifico Rettore dell'università, dai docenti e dal Ministro della Cultura in carica.
Articolo 7 Tutti i Rettori, Professori e Laureati sono iscritti in un apposito albo in università gestito dal Ministro della Cultura.
Articolo 8 Il Magnifico Rettore sarà eletto dal Consiglio Universitario ogni dodici (12) mesi a meno di sue dimissioni anticipate. Il mandato di Professore potrà avere una durata massima di ventiquattro (24) mesi consecutivi.
I professori dovranno fare pubblica richiesta in Ministero della Cultura per esercitare il loro servizio presso l'Università.
Disposizioni
- Il primo Magnifico Rettore sarà scelto dal Consiglio dei Ministri e avrà un mandato temporale di due (2) mesi; - Il primo Magnifico Rettore dovrà scrivere il regolamento dell'Università che dovrà essere vagliato dal Consiglio Universitario; - Il logo dell'Univesità sarà scelto tramite bando nazionale; ModificataCITAZIONE Articolo 1 La Repubblica Democratica di Vitla riconosce lo studio, la Scuola e la pubblica Istruzione come diritto per la formazione Culturale di ogni singolo Cittadino, diritto che si trasforma in dovere qual'ora si sceglie lo studio come scelta o come mezzo per la cerscita socio-culturale della Repubblica.
Articolo 2 Lo Stato si impegna a garantire ad ogni cittadino la formazione di strutture che contribuiscano alla formazione culturale, educativa e sociale del cittadino.
Articolo 3 Lo Stato riconosce come luoghi di studio e perciò soggetti alla giruisdizione dello Stato i seguenti luoghi:
- Università degli Studi della Repubblica;
Articolo 4 L'università provvede ad una formazione qualitativa per tutti i Citadini che vogliono usufruire del servizio offerto. Al termine delle lezioni il professore decreta l'ammissione o l'esclusione dagli esami. La Laurea si ottiene presentando una breve tesi riguardante la materia scelta dal professore attinente ai corsi frequentati.
Articolo 5 L'università deve assicurare i corsi obbligatori di Storia, Storia Vetlana ed Informatica di base.
- Storia Vetlana, comprende lo studio della nascita e dello sviluppo della Micronazione Repubblica Democratica di Vitla con particolare attenzione agli eventi più importanti che hanno segnato il popolo Vetlano;
- Storia, comprende lo studio di tutti gli eventi che hanno segnato la Storia dell'umanità.
- Informatica di Base, comprende lo studio di tutto ciò che può riguardare l'Informatica necessaria per lo sviluppo della nostra Micronazione, in quanto Micronazione aterritoriale virtuale.
Articolo 6 Le eventuali proposte di apertura di una Facoltà devono essere vagliate e approvate, in un primo momento,dal Consiglio Universitario composto dal Magnifico Rettore dell'università, dai docenti e dal Ministro della Cultura in carica.
Articolo 7 Tutti i Rettori, Professori e Laureati sono iscritti in un apposito albo in università gestito dal Ministro della Cultura.
Articolo 8 Il Magnifico Rettore sarà eletto dal Consiglio Universitario ogni dodici (12) mesi a meno di sue dimissioni anticipate. Il mandato di Professore potrà avere una durata massima di ventiquattro (24) mesi consecutivi.
I professori non dovranno essere obbligatoriamente cittadini della Repubblica Democratica di Vitla, ma possono essere anche cittadini di Micronazioni alleate; per poter esercitare il loro servizio presso l'Università dovranno fare richiesta nel Ministero della Cultura.
Disposizioni
- Il primo Magnifico Rettore sarà scelto dal Consiglio dei Ministri e avrà un mandato temporale di due (2) mesi; - Il primo Magnifico Rettore dovrà scrivere il regolamento dell'Università che dovrà essere vagliato dal Consiglio Universitario; - Il logo dell'Univesità sarà scelto tramite bando nazionale; - Al fine di individuare rapidamente dei professori sarà indetto un bando, aperto anche ai cittadini di Micronazioni alleate, per i corsi obbligatori; - Fino alla non conclusione dei lavori del Commissione per la Storia Vetlana, il corso di Storia Vetlana è sospeso. Modifica della Legge sugli Studi, le Scuole e la Pubblica IstruzioneFavorevole[] Contrario[] Astenuto[] Nomina dei Membri della CSSVCITAZIONE Art. 2 La CSSV è composta da 5 membri. Essi sono individuati nella seguente modalità: due (2) dalla maggioranza di Governo, due (2) dalla minoranza e uno (1) dalla Presidenza della Repubblica. La rosa di nomi deve essere approvata, poi, dai 3/4 dell'Assemblea Nazionale. Rosa di nomi: - Hawthorne Abendsen - Repubblica dell'Ossola - Il Cacciatore - Emoned - FGBFavorevole[] Contrario[] Astenuto[] Il tempo della votazione è di 48 ore, ovvero fino alle ore 12 di martedì 8 giugno
|
| |