[A.N. VII Leg] Presentazione Proposte di Legge

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Flannery
view post Posted on 8/6/2010, 12:59





Mi faccio portavoce di una proposta largamente sentita, a suo tempo presentata da Ossola ed ora necessaria.

Presentazione di proposta di legge di modifica dell'art. 4 della Costituzione:

Testo originario:


CITAZIONE
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.

Testo modificato:


CITAZIONE
5. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza il presidente. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente subentra nel ruolo e ne assume il titolo.
In caso di assenza contemporanea, giustificata o meno, per più di 3 (tre) giorni, sia del Presidente che del Vice Presidente della Repubblica, le loro funzioni e prerogative vengono assunte, fino al loro ritorno, dal Presidente dell’Assemblea Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale. In assenza anche di quest’ultimo, a seguire, dal Giudice della Corte Suprema che ha ottenuto più voti e dall’altro Giudice. In caso di parità di voti vale la maggior anzianità come cittadino della Repubblica Democratica di Vitla. Nel caso non fosse possibile rinvenire nessuna delle suddette figure, l’Assemblea Nazionale, presieduta dal Deputato con maggior anzianità di cittadinanza nella Repubblica Democratica di Vitla, nominerà, con la maggioranza del 50%+1, dei voti un Presidente della Repubblica provvisorio fra tutti i cittadini in possesso dei requisiti per presentare la candidatura a Presidente.
Il suddetto Presidente provvisorio eletto dall’Assemblea Nazionale resterà comunque in carica fino al ritorno del Presidente o del Vice Presidente titolare.

 
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Flannery
view post Posted on 8/6/2010, 14:52




Nuovo Art. Regolamento Assemblea Nazionale - Commissioni

Attuale


CITAZIONE
Regolamento Assemblea Nazionale

Legge in vigore dal: 24/10/2008
con modifiche aggiornate al: 25/01/2010

--------------------------------------------------

Articolo 1
I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della loro proclamazione, che avviene contestualmente alla pubblicazione dei risultati elettorali da parte della Commissione Elettorale.
Essi svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 2
La prima riunione di ogni legislatura è convocata di diritto dal Presidente della Repubblica entro il quinto giorno dalla sua elezione. Egli svolgerà altresì le funzioni di Presidente dell’Assemblea Nazionale fino all’elezione di quest’ultimo.

Articolo 3
Il Presidente dell’Assemblea Nazionale è eletto a maggioranza assoluta dei deputati durante la prima seduta. Contestualmente si procede all’elezione del Vice Presidente, con le stesse modalità
Per votare ogni deputato può scrivere un solo nome. Presidente e Vice Presidente devono appartenere all’Assemblea.
Il Presidente rappresenta l’Assemblea Nazionale, assicura il buon andamento dei suoi lavori, garantisce il rispetto del regolamento, convoca le sedute stabilendone l’ordine del giorno, apre e chiude le votazioni annunciandone il risultato.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza.
Il Presidente e il Vice Presidente sono moderatori della sezione dell’Assemblea Nazionale. Non può tuttavia eliminare posts. Nel caso ve ne siano di non inerenti o non regolari, può spostarli in una discussione unica titolata “Cestino dell’Assemblea”.

Articolo 4
Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salve eventuali disposizioni di maggioranze differenti disposte dalla Costituzione o dalla legge. Si intende per presenza almeno un post scritto durante la fase di discussione o di votazione.
Se una seduta non otterrà il numero legale minimo di partecipanti al momento della sua conclusione, la seduta sarà considerata non valida e verrà riconvocata entro una settimana con lo stesso Ordine del Giorno.

Articolo 5
Per costituire un Gruppo parlamentare occorre almeno un deputato.
Entro cinque giorni dalla conclusione della prima seduta, i deputati devono dichiarare al Presidente a quale Gruppo appartengono.
Ogni Gruppo ha diritto ad un topic riservato nella sezione dell’Assemblea ad uso esclusivo dei deputati appartenenti al medesimo gruppo, in cui poter esporre l’attività.
Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il Capogruppo. I Capigruppo si riuniscono su convocazione e sotto la direzione del Presidente della assemblea nazionale o, in sua assenza, del Vice-Presidente, nell'Assemblea dei Capigruppo. Questa ha carattere esclusivamente consultivo(Propongo di Abrogare)

Articolo 6
E' diritto fondamentale dei Deputati proporre, emendare e votare Proposte di Legge costituzionali, Proposte di Legge ordinarie, regolamenti attuativi, documenti o risoluzioni.
Ogni Deputato può fare proposte di legge, ordinarie o costituzionali, presentando l'articolato completo della sua proposta nel topic in rilievo nella sezione dell’assemblea denominato “Presentazione Proposte di Legge”. Per proporre emendamenti e modifiche in Assemblea il Deputato deve "quotare" il testo originale e poi, subito dopo, deve "quotare" il testo modificato, ponendo in "Grassetto" le parti modificate o aggiunte. Nel caso la modifica presenti non delle sostituzioni ma l'eliminazione di articoli o anche di parti di essi, nel testo modificato verranno "scritte in rosso" le parti che la proposta elimina.
La presentazione dell'emendamento deve avvenire con le stesse modalità della presentazione delle proposte di legge oppure nella fase di discussione di una seduta dell'assemblea purchè l'ordine del giorno preveda che la legge o modifiche alla legge siano discusse nella stessa seduta. Qualora nella stessa seduta vengano approvati sia il progetto di legge originario sia uno o più emendamenti si considerera approvato il testo base modificato per integrare gli emendamenti, il presidente dell'assemblea nazionale avrà compito di effettuare l'integrazione e riproporre all'assemblea il voto del testo definitivo, nel caso non si possa integrare gli emendamenti perchè in conflitto con altri articoli il presidente ha la facoltà di inviare la legge all'organo proponente (sia esso il governo, un deputato o un gruppo di cittadini) per modificarla solo nei punti che entrano in conflitto con l'emendamento. Qualora vengano approvati emendamenti a leggi in sedute successive all'approvazione della legge stessa sarà possibile saltare la votazione del testo definitivo. In Caso di approvazione nella stessa seduta di due proposte di legge in conflitto tra loro sarà considerata apprata quella che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli, a parità di voti favorevoli avrà valore di legge presentata per prima. Qualora in sedute successive vengano approvate leggi non compatibili con leggi approvate precedentemente le leggi precedenti saranno considerate automaticamente abrogate e sostituite dalle successive, tuttavia se tale conflitto si limita solo ad alcuni articoli delle leggi l'abrogazione automatica si limiterà agli articoli in conflitto della legge precedente. Qualora una proposta di legge non sia approvata dall'assemblea gli eventuali emendamenti saranno considerati automaticamente decaduti anche se approvati.
E’ dovere dei deputati partecipare alle sedute ed informarsi riguardo ai fatti in corso di svolgimento nella micronazione.
In caso di dimissioni o decadenza da Deputato si perdono tutti i diritti ai sensi di questo Regolamento.
Si decade da Deputato in caso di assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive o in caso di perdita della Cittadinanza.

Articolo 7
Le leggi proposte dal governo e i decreti in attesa di essere trasformati in leggi devono essere inserite dal primo ministro o da un altro membro del governo all'interno di un topic intitolato "proposte del governo" e inserito come importante nella sezione dell'Assemblea Nazionale

Articolo 8
La lettura della sezione dell’Assemblea Nazionale è riservata ai cittadini, mentre possono intervenire esclusivamente i deputati, i componenti del governo che ne abbiano fatto richiesta al Presidente dell’Assemblea e il Presidente della Repubblica qualora ne faccia richiesta al Presidente dell’Assemblea.
Se però il numero totale dei cittadini (esclusi i cittadini minorenni e sospesi) è minore o uguale a 55 cittadini, la fase di discussione di ogni seduta è aperta a tutti i cittadini.
La sezione dell’Assemblea Nazionale è munita di una sottosezione denominata "La Cittadinanza Propone" accessibile ad ogni cittadino della Repubblica, in cui si possono avanzare proposte di legge di iniziativa popolare e si può discutere circa l’attività dell’Assemblea Nazionale e le sedute in svolgimento.

Articolo 9
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito topic, contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno. Se la carica di Presidente dell’Assemblea è vacante sarà il Presidente della Repubblica, con l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a convocarla.
L'assemblea è convocata almeno due volte al mese.
La Convocazione Straordinaria dell'Assemblea puo' essere richiesta dal Governo, dal Presidente della Repubblica, o dal almeno un terzo dei deputati.
Le sedute dell’Assemblea comprendono due fasi: la fase di discussione, che deve durare minimo 48 ore (24 ore in casi di urgenza), in cui è possibile esaminare i punti all’odg, proporre emendamenti, ritirare e modificare le proposte di legge, e la fase di votazione, che deve durare almeno 24 ore, in cui i deputati sono chiamati ad esprimere il proprio voto. Il Governo, nella persona del Primo Ministro e dei Ministri, può intervenire durante il dibattimento parlamentare.
"Nel caso in cui tutti i deputati abbiano espresso il loro voto durante una seduta dell'Assemblea Nazionale, tale seduta sarà conclusa prima dell'orario di chiusura espresso dal Presidente dell'Assemblea Nazionale o dal Vice-Presidente."

Le possibilità di voto sono sempre 3: favorevole, astenuto, contrario.
Ad eccezione di maggioranze speciali richieste dalla Costituzione o da altre leggi, per essere approvata, una proposta di legge deve ottenere più voti favorevoli che contrari. Al termine della fase di votazione il Presidente dell’Assemblea riassume il suo esito. Dopo 12 ore può chiudere il topic e dopo 3 giorni si può archiviare la seduta nella sezione nominata: "Archivio A.N." Deve inoltre comunicare al Presidente della Repubblica le Proposte di Legge approvate che quest’ultimo deve promulgare per renderle in vigore.
Tutte le proposte di legge devono essere poste all’ordine del giorno in ordine cronologico di presentazione;Tutte le proposte di legge devono essere poste all’ordine del giorno in ordine cronologico di presentazione. Per i decreti legge in scadenza del governo e le leggi già approvate dall’Assemblea ma respinte dal Presidente della Repubblica viene convocata obbligatoriamente una seduta straordinaria dedicata esclusivamente a tale scopo. Fanno tuttavia eccezione a questo criterio i decreti legge in scadenza del governo e le leggi già approvate dall’Assemblea ma respinte dal Presidente della Repubblica: esse hanno la precedenza.
Ogni seduta può contenere non più di 5 diversi punti all’ordine del giorno. In casi di urgenza o di accumulo di ordini del giorno o proposte, è facoltà del Presidente convocare più sedute contemporaneamente. Tuttavia non si può superare il numero di 3 sedute contemporanee e salvo i casi di urgenza, iniziata una seduta, la successiva può essere iniziata passate 24 ore.

Articolo 10

In caso di decadimento o di dimissioni di un deputato, al suo posto verrà nominato in ordine:

a) il candidato non eletto della stessa lista del deputato decaduto o dimissionario che precede gli altri candidati non eletti per numero di voti ottenuti, in caso di rinuncia si passa al candidato successivo. In caso di parità di voti, si consideri l’ordine di presentazione delle lista alle elezioni.
b) il primo della lista dei sostituti congressisti presentata dal partito di cui faceva parte il congressista decaduto o dimissionario al momento della presentazione della lista elettorale. I cittadini presenti nella lista dei sostituti congressisti nominati congressisti o rinunciatari verranno espunti dalla lista medesima.
c) gli iscritti al partito di cui fa parte il deputato decaduto o dimissionario la cui iscrizione al partito risalga a prima delle elezioni parlamentari. L'iscritto che sostituisce il deputato deve essere indicato dal partito stesso.
Il nuovo deputato assumerà la sua funzione postando un messaggio di accettazione nella prima seduta dell’Assemblea disponibile, a cui seguirà la proclamazione da parte del Presidente dell’Assemblea.
Nel caso in cui non ci sia alcun cittadino che ai sensi del presente articolo accetti di diventare deputato, il seggio resterà vacante.
Quando si raggiunge il numero di almeno 3 seggi vacanti, si procede con elezioni per la loro assegnazione. I deputati eletti manterranno la loro carica fino alla regolare conclusione della legislatura.

Articolo 11
Per la modifica del presente regolamento è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei deputati presenti.
Esso entra in vigore al momento della conclusione della seduta in cui è stato approvato senza necessità di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.

Modifica


CITAZIONE
Art. 10
E' possibile istituire in seno all'Assemblea Nazionale delle commissioni, qualora siano previste da leggi approvate dall'AN o richieste, previa approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale, da: 5 cittadini o un ministro o un deputato. Per il loro corretto svolgimento deve essere introdotta una nuova sezione nell'Assemblea Nazionale e devono possedere: chiare modalità di scelta dei membri, un regolamento, un portavoce ed un durata temporale o legata alla conclusione del lavoro per la quale sono state istituite.



Edited by Flannery - 10/6/2010, 16:34
 
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Sesto Giulio Cesare
view post Posted on 10/6/2010, 11:51




Proposta modifica legge elettorale

CITAZIONE
Legge Elettorale



Articolo 1

La precedente Legge elettorale è abrogata e sostituita in ogni sua parte dalla presente.



Articolo 2 (Aventi diritto al voto e alla candidatura)

Hanno diritto di voto i cittadini inseriti, o aventi diritto ad esserlo, nelle Liste Elettorali almeno 12 ore prima dell'apertura dei seggi.

Si possono candidare ed essere eletti:
- per la Presidenza e la Vicepresidenza della Repubblica, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data d’inizio delle elezioni;
- per l'Assemblea Nazionale, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data d’inizio delle elezioni.
Tutte le procedure elettorali devono essere effettuate dall'account "Vitla" o, in assenza dei suoi possessori, dal Ministro dell'Interno,dal Presidente e dal Vicepresidente della Repubblica.


Articolo 3 (Metodo di elezione in AN)

I seggi dell'Assemblea Nazionale sono assegnati con sistema proporzionale puro Hare o dei resti più alti.
Tramite la formula Q = (V/N) (Q = quoziente di Hare, V = voti degli elettori, N = numero di seggi), si determina il coefficiente Q che servirà a stabilire il numero di voti necessari per ottenere un seggio. Quindi se un partito ottiene X voti, tramite la formula N = X/Q si potrà calcolare il numero di seggi da assegnare. Il risultato di N è spesso un numero non intero e la parte decimale rappresenta il numero di seggi che non vengono assegnati col metodo della quota.
Per completare l'assegnazione si prende la parte decimale di N rappresentante i seggi rimanenti e non assegnati dal passo precedente. Sia NI la parte intera di N. Con la formula R = X - (NI * Q) si ottengono il numero dei voti (R = il resto dei voti) che serviranno per calcolare la successiva assegnazione dei seggi. Ad ogni partito corrisponderà un numero R ordinabile in modo decrescente. Si procede quindi all'assegnazione di un seggio per partito (fra quelli rimasti non assegnati) a partire dal partito con maggior resto fino a quando non viene esaurita la disponibilità dei seggi non assegnati.



Articolo 4 (Elezione Presidenziale)

Per la partecipazione alle elezioni presidenziali, il candidato dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita", aperto dall'account "Vitla", il suo nominativo e quello del candidato vice-presidente;
b) raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 5 cittadini prima della presentazione nel topic ufficiale della candidatura. Ogni cittadino potrà firmare per un solo candidato.

E' eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene il 50% dei voti validi più uno.
Qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere tale risultato, vi sarà un ballottaggio tra i due candidati presidenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che dovesse ottenere la maggioranza dei voti nel ballottaggio sarà proclamato Presidente.
In caso di parità, il Presidente sarà votato dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.



Articolo 5 (Elezione Deputati AN)

Per la partecipazione alle elezioni legislative si potranno presentare partiti, liste di più partiti, liste elettorali non legate a partiti esistenti.

Per avanzare regolarmente le candidature si dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita" che verrà aperto da "Vitla" un simbolo 100x100 pixel, almeno 1 candidato e un programma entro l'inizio ufficiale della campagna elettorale.
b) per i partiti, esistere almeno 15 giorni prima della data d’inizio delle elezioni; per le liste di più partiti, essere formate da almeno un partito che esista da almeno 15 giorni prima della data d’inizio delle elezioni; per le liste elettorali non legate a partiti esistenti, raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 3 cittadini prima della presentazione della lista.

Articolo 5-bis

Può candidarsi al ruolo di Ambasciatore in un'Organizzazione intermicronazionale chiunque sia cittadino attivo vetlano da almeno 2 mesi, purchè raccolgano tre firme di cittadini a supporto della loro candidatura (come singolo o come lista, a seconda dei casi)
Nel caso in cui si debbano eleggere fino a 2 Ambasciatori, si vota tra candidati singoli, esprimendo un singolo voto di preferenza. Vengono eletti i due candidati che ottengono più preferenze; in caso di parità di voti, viene eletto chi è cittadino vetlano da più tempo.
Nel caso in cui si debbano eleggere più di due Ambasciatori, si vota tra liste concorrenti di uno o più candidato, con possibilità di esprimere voto di lista e voto di preferenza, analogamente alle elezioni dell'Assemblea Nazionale; i seggi vengono distribuiti con sistema proporzionale metodo Hare. In caso di paritrà di un quoziente, viene eletto il candidato che è cittadino vetlano da più tempo.



Articolo 6 (Votazioni)

La durata delle votazioni è di 72 ore. I sondaggi di votazione sono aperti da “Vitla” nella sezione del “Seggio Elettorale”. In caso di assenza, all'orario di apertura dei seggi, dei possessori dell'account, possono procedere, in ordine di successione per assenza del precedente: il Ministro degli Interni, il Presidente della Repubblica, il Vice-Presidente della Repubblica.
Per le elezioni legislative, si vota in un unico sondaggio per la lista e il candidato. E’ anche possibile votare la lista senza esprimere la preferenza ad alcun candidato. Quindi per ogni lista nel sondaggio saranno presenti le opzioni con “Nome della lista + nome del candidato”, una per ogni candidato, e l’opzione “Nome della lista – nessuna preferenza”.
Per le elezioni presidenziali, si vota in un unico sondaggio. Le opzioni devono contenere il nome del candidato presidente e il nome del candidato vicepresidente.
In caso di ballottaggio presidenziale, questo si terrà esattamente 5 giorni dopo la chiusura delle urne del primo turno e durerà sempre 72 ore.



Articolo 7 (Campagna elettorale)

La campagna elettorale inizia 5 giorni prima dell’apertura delle urne e termina al momento dell’apertura delle urne.
La Repubblica Democratica di Vitla lascia piena libertà nei metodi di manifestazione di campagna elettorale dei partiti, movimenti, associazioni politiche e candidati presidente purché non siano lesive e dannose nei confronti di persone e valori della micronazione.
Nel periodo di campagna elettorale è vietato fare le seguenti azioni:
- offese personali ad una o più persone
- offesa alla micronazione
- offesa di altri partiti, movimenti o associazioni politiche
- intasamento della tag attraverso discussioni inerenti la campagna elettorale

L’accertamento e la censura di tali azioni spettano alla Corte Suprema.

E’ altresì vietato continuare con azioni di propaganda politica oltre il termine conclusivo della campagna elettorale.



Articolo 8 (Disposizioni di garanzia)

Le violazioni alla Legge elettorale saranno accertate e censurate dalla Corte Suprema, che accerta il suo rispetto.
Al termine delle elezioni la Corte Suprema ne legittima l'esito.
La legge elettorale non è modificabile a meno di 30 giorni dalla data delle elezioni.

 
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emoned
view post Posted on 13/6/2010, 09:41




Modifica Art. 7 Legge sulle Tradizioni Vetlane
SPOILER (click to view)
Attuale:
CITAZIONE
Articolo 7
Le Manifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che rappresentazno la parte goliardica e giocosa della Repubblica Democratica di Vitla.
Queste Menifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che vengono organizzate per ricordare, commemorare o semplicemente divertire la Repubblica Democratica di Vitla.

Le Manifestazioni Nazionali sono :

- Award della Repubblica Democratica di Vitla
- Olimpiadi della Cultura e dei Giochi di Intelligenza

Modificato:
CITAZIONE
Articolo 7
Le Manifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che rappresentazno la parte goliardica e giocosa della Repubblica Democratica di Vitla.
Queste Menifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che vengono organizzate per ricordare, commemorare o semplicemente divertire la Repubblica Democratica di Vitla.

Le Manifestazioni Nazionali sono :

- Award della Repubblica Democratica di Vitla
- Olimpiadi della Cultura e dei Giochi di Intelligenza
- Concorso di Poesia della Repubblica Democratica di Vitla
- Concorso Letterario della Repubblica Democratica di Vitla
 
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18 replies since 20/4/2010, 18:49   237 views
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