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Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!
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| Legge per la delega del voto per Deputati e Ministri in caso di assenza
Legge in vigore dal: 04/08/2009 con modifiche aggiornate al: 02/01/2011
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Art. 1 In caso di assenza inferiore ai 20 giorni e preventivamente annunciata, i Deputati dell'Assemblea Nazionale possono delegare il loro diritto di voto ad un altro Deputato di loro scelta, il cui nomiantivo va dichiarato al momento della segnalazione dell'assenza. Il voto del delegato verrà conteggiato due volte. La Delega non potrà essere esercitata per più di 2 sedute consecutive dell'AN e non va ad interferire con il computo delle assenze per eventuali limiti previsti dalla legge.
Art. 2 In caso di assenza inferiore ai 20 giorni e preventivamente annunciata, i Ministri dela Governo possono delegare il loro diritto di voto al proprio Vice o ad un altro Ministro di loro scelta, il cui nomiantivo va dichiarato al momento della segnalazione dell'assenza. Il voto del delegato verrà conteggiato normalmente in caso di Vice; in caso di Ministro con delega di un altro, verrà conteggiato una volta per il suo ministero ed una per la delega, con la possibilità di espressioni differenti. Nel caso in cui l'assenza sarà effettuata dal Primo Ministro la carica in questione sarà occupata dal Ministro degli Interni tramite nomina del Presidente della Repubblica; in caso di impossibilità nello svolgere il compito assegnatogli o al rifiuto alla nomina la carica potrà essere occupata in ordine decrescente da: Ministro della Giustizia, Presidente AN, Vice-Presidente AN; La Delega non interferisce con la valutazione della presenze ed attività del Ministro delegante.
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Edited by Sesto Giulio Cesare - 2/1/2011, 12:39
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