Sentenze della corte suprema

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magic.anna
view post Posted on 25/6/2010, 17:04




LXIV UDIENZA DELLA CORTE SUPREMA RELATIVA AL RICORSO PRESENTATO DA MATUTIAN AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE PAPA' INCACCHIATO
http://http://repdemvitla.forumcommunity.n...&st=15#lastpost

CITAZIONE

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La Corte suprema è stata chiamata a giudicare sul ricorso presentato dal cittadino Matutian in merito alla sentenza emessa dal Giudice Papà-incacchiato in questa sentenza del Tribunale Ordinario.

Il reato contestato è "Assumere comportamenti razzisti o campanilistici, esprimendo intolleranza razziale,territoriale o religiosa".

Le dichiarazioni contestate come reati sono:

1. E' vietato mettere sullo stesso piano dei malati mentali che minano la societa?

2.
CITAZIONE (matutian2 @ 19/4/2010, 22:36)
quello che ci vorrebbe in Italia per rialzarla. Sono ideali giusti e corretti per evitare lo scatafascio della società.

Per quanto riguarda il punto 1, la Corte Suprema non ravvisa alcun reato poichè il Codice Penale della Repubblica Democratica di Vitla prevede espressamente come reato l'intolleranza razziale, territoriale o religiosa. Il CP non configura ipotesi di reato per eventuali - da dimostrare - comportamenti di intolleranza contro omosessuali o persone che fanno uso di droghe. A meno che non si voglia considerare questi una razza a parte, o fedeli di una differente religione o ancora abitanti di uno specifico territorio. Paradosso evidentemente inconciliabile con i principi ispiratori della RDV.

Per quanto riguarda il punto 2, la Corte Suprema ritiene che l'imputato abbia espresso la sua opinione - sbagliata o corretta che sia non spetta ad un Tribunale, di alcun grado - stabilirlo, sugli ideali attribuiti da un forestiero a dei personaggi di attualità.
Anche in questo caso non si riscontra alcun tipo di reato, sopratutto non si riscontra il reato denunciato.
Persone con ideologia opposta a quella di Matutian, ad esempio proprio il denunciante Sardo, potrebbero esprimere (rimanendo nell'esempio, il comportamento è ricorrente) il loro plauso per ideologie differenti (ad esempio per il comunismo), senza che questo costituisca reato (nota bene: cosa differente, ma fuori dall'analisi della CS, è esprimersi sull'esaltazione di atti violenti).

Ciò rilevato, la Corte suprema dispone l'annullare della sentenza emessa dal Giudice del Tribunale Ordinario e procedere a sentenza di assoluzione piena per il cittadino Matutian.

La Corte Suprema comunica una doverosa nota sulla pena comminata dal Giudice in primo grado: se anche il Matutian fosse stato colpevole, 2 mesi di carcere per un simile reato sono una vessazione. Il massimo della pena per incarceramento è di 3 mesi. Punire un cittadino con una pena pari ai 2/3 del massimo, e non già perchè abbia commesso un reato proporzionato ma perchè scatta un poco chiaro gioco a punteggi, è inaccettabile.
Si confida nella possibilità che i Giudici possano usare maggior criterio e, sopratutto, maggiore equità nelle pene comminate a diversi cittadini e non aldilà delle rispettive posizioni ed idee politiche o simpatie personali.
La Corte Suprema ritiene, inoltre, che i Giudici debbano usare buonsenso nel valutare la recidività di condannati: dovrebbero essere tenuti in considerazione la tempistica in cui i reati vengono reiterati, la quantità dei reati ripetuti e il percorso compiuto da un cittadino, ovviamente con peso dell'aggravante proporzionato alla gravità del reato.



Edited by magic.anna - 1/7/2010, 13:30
 
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magic.anna
view post Posted on 17/7/2010, 16:40




Udienza relativa al ricorso di The Sard avverso sentenza del giudice Matutian su processo Fgb vs The Sard

CITAZIONE

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La Corte ha analizzato il ricorso presentato da The Sard in questa seduta.
Ai sensi dell'art.8, comma 3, del Codice Penale, il giudice FGB, in tale udienza, viene estromesso dal giudizio.

Indubbiamente l'imputato, The Sard, ha commesso reato contro FGB. La Corte infatti riconosce pienamente le offese ed il turpiloquio denunciati dall'accusa.
Vengono anche riconosciute le aggravanti:
CITAZIONE
- L’aver agito per motivi abbietti o futili
- L'esser stato dichiarato, con sentenza, recidivo per il medesimo reato.

Non viene accolta, però, conformemente con la sentenza del giudice ordinario Matutain, l'aggravante:
CITAZIONE
- L’avere commesso reato contro un cittadino che ricopre una carica pubblica.

in quanto la Corte sostiene che quest'ultima sia da contemplare solo qualora il reato sia stato commesso contro la carica pubblica, non nel caso sia colpito meramente il cittadino in quanto tale.

Perciò la Corte ritiene che la sentenza proposta in primo grado sia assolutamente giusta e condanna, dunque, l'imputato The Sard a 40 giorni di Carcere.

 
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magic.anna
view post Posted on 26/7/2010, 22:23




Sentenza relativa alla LXVIII Seduta della Corte Suprema per convalida dei risultati elettorali della VIII Elezione dell'Assemblea Nazionale tenutasi nei giorni 22-23-24-25 luglio 2010

CITAZIONE

image
~• Sentenza della Corte Suprema •~
Validazione delle Elezioni e Proclamazione degli Eletti


~• Statistiche •~

Aventi Diritto: 27 Cittadini.
Votanti: 22 Cittadini.
Affluenza alle Urne: 22/27 [ 81,5% ].

PAM - MRV Uniti per Vitla [45,5%]
Nessuna Preferenza - 2 voti
Flannery - 1 voto
Hawthorne Abendsen - 0 voti
magic.anna - 3 voti
Sesto Giulio Cesare - 4 voti

Lista Civica "Sleipnir" [13,6%]
Evans - 3 voti

INSIEME PER VITLA [40,9%]
Nessuna Preferenza - 1 Voto
Il Littore - 1 voto
Il Cacciatore - 2 voti
Admiral Kriegsmarine - 1 voto
Emoned - 5 voti

Numero di Seggi da Assegnare: 7
Quoziente Hare (votanti / seggi da assegnare): 3,142857143

Seggi Assegnati Direttamente (Voti Partito / Quoziente Hare; Arrotondato per difetto):
PAM - MRV Uniti per Vitla = 3,1818 => 3
Lista Civica "Sleipnir" = 0,9545 => 0
INSIEME PER VITLA = 2,8636 => 2

Totale Seggi Assegnati Direttamente: 5
Totale Seggi da Assegnare per i più alti resti: 2

Resti [Voti Partito - (Seggi Assegnati * Quoziente Hare)]:
PAM - MRV Uniti per Vitla = 0,5714
Lista Civica "Sleipnir" = 3
INSIEME PER VITLA = 2,7142

Seggi Assegnati per Resti:
PAM - MRV Uniti per Vitla = 0
Lista Civica "Sleipnir" = 1
INSIEME PER VITLA = 1


~• Seggi Assegnati •~
Secondo le Leggi Vigenti

PAM - MRV Uniti per Vitla: 3
Lista Civica "Sleipnir": 1
INSIEME PER VITLA: 3


~• Lista degli Eletti •~

- Sesto Giulio Cesare
- Magic.anna
- Flannery
- Evans
- Emoned
- Il Cacciatore
- Il Littore


 
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magic.anna
view post Posted on 27/7/2010, 11:58




Sentenza della LXVI Udienza della Corte Suprema in relazione a ricorso Negramaro vs sentenza Matutian per processo Fgb vs Negramaro


Ai sensi dell'art.8, comma 3, lettera E, del Codice Penale, il giudice FGB viene estromesso dal giudizio in questa seduta.

CITAZIONE

image


La Corte Suprema ha analizzato il ricorso presentato dal cittadino negramaro per la sentenza di Matutian.
Quest'ultima però non può essere ritenuta valida. Infatti le prove presentate non sono tali da essere ritenute sufficienti a provare con esattezza l'effettiva violazione della legge, da parte del cittadino negramaro3. Infatti, nonostante la deposizione, in sede processuale, dell'agente della GNV Evans e del post nel nucleoAntiSpam, non si può essere certi dell'effettiva chiusura del topic in quell'orario esatto. Si sarebbero dovuti visionare i logs.
Pertanto, la seduta, viene chiusa e l'imputato negramaro3 assolto per insufficienza di prove.



Sentenza relativa alla LIV Udienza della Corte Suprema per ricorso Fgb su sentenza del giudice magic.anna relativa a processo Negramaro vs Fgb.
---------------------------------------------
Ai sensi dell'art.8, comma 3, lettera E, del Codice Penale, il giudice FGB viene estromesso dal giudizio in questa seduta. [anche se si era estromesso già autonomamente, com'è consuetudine].

CITAZIONE

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Dopo attenta discussione si è giunti all'elaborazione della Seguente Sentenza nei riguardi del Ricorso presentato da FGB, per la sentenza di magicando, nel processo contro negramaro3.

Le offesa rivolte a negramaro3, quali "medico da strapazzo" e "cerebroleso", sono nette e con significati puramente dispregiativi.
Non sono state considerate aggravanti né, tanto meno, attenuanti.
La parola "dittatore", invece, è stata esclusa da quelle ritenute ingiuriose, in quanto non è possibile ritenerla tale al di là se chi la riceve sia realmente colpevole o no. Ricordiamo inoltre che non è compito di questa Corte stabilire se negramaro3 sia stato o meno un "dittatore".
La parola, tuttavia, come emerso in questa sede di Giudizio, esprime esclusivamente un giudizio personale di FGB sul comportamento e le azioni del cittadino negramaro3, probabilmente falsate dai racconti di altri cittadini e dal relativismo percettivo che sta alla base di ogni nostro giudizio.

Perciò, essendo FGB stato giudicato colpevole di ingiurie quindi offese perpetrate nei confronti di un forestiero, commesse sul territorio della Micronazione, lo si condanna a postare un topic di pubbliche scuse nei confronti di negramaro3, nella sezione "Piazza "13 Aprile 2008", recitante la seguente formula: "Mi scuso con negramaro3 per le offese rivolte nei suoi confronti.", senza nessuna aggiunta di faccine o qualsiasi altra cosa, altrimenti la pena sarà da considerarsi nulla e quindi come se non fosse stata eseguita. Nel caso in cui il cittadino FGB non adempisse a ciò, entro 14 giorni dall'emissione della presente sentenza, dovrà aprire un topic, nella sezione "Approfondimenti", riguardante Amnesty International, Emergency e Medici senza frontiere: organizzazioni indipendenti rispetto a governi e partiti politici che agiscono senza alcuna discriminazione di razza, religione sesso ed opinione e con la loro missione testimoniano e si battono per la salvaguardia dei diritti umani.
Il testo non deve essere sottolineato da opinioni personali o commenti di alcun tipo.

 
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Fede#91
view post Posted on 14/9/2010, 16:45




Sentenza della LXX Udienza della Corte Suprema, in relazione al ricorso presentato da Magicanna, in merito all'art.13 del Codice Penale.
CITAZIONE

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La Corte Suprema è stata chiamata a giudicare circa il ricorso presentato alla stessa dalla cittadina magic.anna.
Avendo preso visione delle argomentazioni del ricorrente e dei contenuti del ricorso, ci siamo soffermati, in particolare, sulla domanda centrale:
CITAZIONE
La domanda che vorrei porre è: se il giudice che ha emesso sentenza non si preoccupa di controllare l'espiamento della pena, se in sentenza non è indicata una pena aggiuntiva in caso di mancato espiamento, se il giudice non emette ulteriore sentenza nell'apposito topic, cosa si deve fare? a chi spetta stabilire la pena sostitutiva?

La prima osservazione della Corte Suprema, rigurda lo status dell'applicazione della norma prevista dall'art. 13 del Codice Penale.
Come è possibile osservare nell'apposito topic dei profili penali, l'obbligo di legge per l'assegnazione di una pena per inadempimento della condanna non sia stato sempre attuato dai vari Giudici che si sono succeduti sugli scranni del Tribunale Ordinario e della Corte Suprema.
Emerge inoltre la mancanza di uno degli elementi fondamentali della passata storia giuridica vetlana: il topic in cui venivano comminate le sentenze per inadempimento della pena: esso non è stato trovato dalla Corte Suprema né al suo posto, né negli Archivi di vario genere.
La Corte Suprema sottolinea la gravità di questo accadimento invitando le autorità competentei a svolgere quanto prima attività di ricerca più approfondita e, in caso di mancato recupero della documentazione, provvedere a sanare la preoccupante situazione che s'è venuta a creare.
La mancanza della documentazione i nquestione impedisce alla Corte Suprema di valutare come s'è operato nel passato circa l'attribuzione delle pene accessorie per inadempienza e stabilire eventuali resposnabilità personali nell'applicazione incorretta della legge.

Passando al nocciolo del ricorso, la Corte suprema ritiene doveroso precisare che l'emettere nella prima sentenza una eventuale condanna per inadempimento è una procedura che può avere mero carattere di avviso o monito per il condannato. Viste le disposizioni di legge, nella formulazione delle sentenze è impensabile che venga emessa in via definitiva e a priori una punizione ulteriore ed equipollente al momento di stilare la prima sentenza.
Per altro nulla impone al Giudice di dover seguire alla lettera questo monito e l'averlo indicato non può sostituire in alcun modo il compito accessorio che l'articolo gli attribuisce in modalità specifiche.

Occorre precisare, comunque, un altro punto fondamentale, oltre a quelli chiariti poco sopra.
Il ricorrente parla di "ulteriore sentenza", ma la Corte Suprema deve ribadire che l'articolo 13 del Codice Penale non fa menzione di questa "ulteriore sentenza".
Infatti il presente parla di - testuali parole - "una punizione ulteriore equipollente a quella che gli era stata inflitta nella prima sentenza in aggiunta". Ci si riferisce ad una sentenza - alla prima sentenza - quella passata come definitiva - con l'obbligo di inserirvi una punizione - una e una sola - in aggiunta a quella prevista e dal medesimo carattere (che, vista la classificazione dei reati operata dal CP, fa riferimento a pene di natura omogenea).

Chiaramente emerge la totale inadeguatezza dell'articolo:
- non si comprende come un Giudice debba comminare queste punizioni, perchè una sentenza ulteriore non può emetterla,
- le sentenze già stilate non possono essere modificate perchè atti depositati al momento della pubblicazione,
- non può essere emessa sentenza preventiva per i motivi sopra citati.

A ciò va aggiunto che di fatto il comportamento incurante di taluni individui ha creato numerosi precedenti di inadempimento della legge, che potrebbe comportare azioni di rilevanza penale contro chi li ha provocati. Situazione che graverebbe come un macigno sul sistema Giudiziario poichè dovrebbero essere ripercorse a ritroso tutte le vicende processuali per stabilire chi era il Giudice che ha stilato la sentenza, se la sentenza è passata come definitiva, se la pena è stata scontata o meno, se il Giudice che ha stilato la sentenza fosse ancora in carica al momento in cui avrebbe dovuto verificare la condotta del condannato. E questo se si vuol dar credito alla possibile interpretazione che spetti solo al Giudice primo stilare nuovi provvedimenti a riguardo. Ne deriverebbe il collasso del sistema Giudiziario per i prossimi mesi, con processi che si moltiplicherebbero esponenzialmente visto che ad essere coinvolti sarebbero in molti, sia Giudici che condannati.

Occorre in proposito sottolineare un altro vulnus dell'articolo: circa l'assegnazione delle punizioni ulteriori ed equipollenti, il testo affida il compito al Giudice che ha emesso la sentenza.
Questo porta la Corte Suprema a rilevare che non c'è spazio alcuno per interpretare l'articolo in modo da cosnentire ad un Giudice ulteriore di verificare lo stato delle condanne e provvedere a comminare le pene: scaduto il mandato o dimessosi il Giudice che ha emesso la sentenza, a norma di legge altri non potrebbero intervenire i nsua sostituzione.
In più di fatto, bizzarria, si esclude la Corte Suprema da questo tipo di compito perchè si parla di un Giudice mentre la Corte Suprema è un'assise di tre Giudici che agiscono come unico organo giudicante.

Tutto ciò detto, la Corte Suprema viene caricata oltremodo di un compito extra ordinem, ovvero che esprima un giudizio sulle leggi vetlane che penetri anche nella valutazione della bontà delle stesse oltre che nella risoluzione delle controversie da esse provocate.
Compito irrituale forse, ma necessario visto il carattere della situazione.

In virtù delle valutazioni eseguite a motivazione delle decisioni prese in questa seduta, la Corte Suprema:

1. Stabilsice l'impossibilità di accogliere le richeiste del ricorrente così come forumlate dallo stesso.

2. Chiarisce l'interpretazione corretta - per quanto applicabile questo termine all'articolo in questione - dell'articolo 13 del Codice Penale:
- spetta solo al singolo Giudice che ha emesso sentenza controllare lo stato di esecuzione delle pene,
- le pene per inadempimento non possono essere comminate in fase di stesura della sentenza,
- le pene per inadempimento non possono essere comminate tramite sentenza,
- non è possibile assommare pene per inadempenza.

3. In virtù dell'art. 9, comma 2, della Costituzione:
CITAZIONE
Articolo 9

2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente. In caso di problemi di interpretazione delle leggi i Giudici devono valutare se vi sono casi analoghi nelle sentenze precedenti e attenersi alla stessa interpretazione del precedente. In caso non vi siano precedenti e solo per questioni di corretta interpretazione del testo di legge i giudici possono sospendere il procedimento e presentare istanza di chiarificazione alla Corte Suprema.

E dell'art. 10, commi 9 e 10, della Costituzione:
CITAZIONE
Articolo 10

9. La Corte Suprema giudica a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito:
A- sulle controversie relative alla legittimità Costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari, delle ordinanze del Governo nella sua interezza e dei singoli ministri e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento;
B- sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali;
C- sulle controversie complesse relative a questioni di carattere elettorale o referendario;
D- sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare
10. Le sentenze sugli argomenti di cui al comma 9 del presente articolo possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.

La Corte Suprema ritiene necessario dichiarare incostituzionale l'articolo 13 nella sua formulazione attuale.
Ne ordina pertanto la rimozione dal Codice Penale e chiede all'Assemblea Nazionale di provvedere quanto prima ad una formulazione più corretta di un eventuale articolo sostitutivo, che sia aderente a tutti - e si sottolinea questa caratteristica - i principi legali previsti dalla Costituzione e dalle Leggi Vetlane nonchè dai principi di democrazia e libertà che hanno sempre caratterizzato la nostra Repubblica.
La Corte Suprema ravvisa che, a seguito della rimozione del citato articolo, vanno rimosse tutte le controversie concrete da esso generato, ma non potreanno essere ammessi ricorsi alla Giusztizia per l'applicazione passata della norma in quanto solo ad oggi è stato possibile accertare la natura incostituzionale della stessa: chi sente di aver subito un torto doveva procedere a tempo opportuno per segnalare il vulnus.
A giustificazione ulteriore di questa scelta va ribadita la mancanza della documentazione ufficiale - fatto di inaudita gravità - circa l'assegnazione delle pene ulteriori ed equipollenti.

 
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Hawthorne Abendsen
view post Posted on 23/9/2010, 19:29




Sentenza della LXXI Seduta della Corte Suprema - Convalida elezioni PRV

CITAZIONE (Fede#91 @ 23/9/2010, 20:11)
Visti i risultati delle elezioni Presidenziali, preso atto del parere favorevole all'unanimità dei componenti della Corte Suprema,
vengono proclamati eletti, rispettivamente alla carica di Presidente e Vicepresidente della Repubblica, i cittadini FGB e Repubblica dell'Ossola.

La seduta è tolta.

Il Presidente della Repubblica Democratica di Vitla,
Fede#91

 
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Hawthorne Abendsen
view post Posted on 9/10/2010, 12:17




CITAZIONE

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La Corte Suprema, tenuto conto del ricorso presentato dal Giudice Flannery (#entry285490223),

Constatato che il Decreto oggetto del ricorso è decaduto in data in data 1/10/2010,

Sentenzia il non luogo a procedere per perenzione dell'oggetto del ricorso.

 
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Hawthorne Abendsen
view post Posted on 15/10/2010, 17:56




LXXVI Seduta della CS - Convalida risultato referendum confermativo

CITAZIONE (Repubblica dell'Ossola @ 12/10/2010, 20:27)

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La Corte Suprema,

PRESA VISIONE dei risultati del referendum confermativo relativo alla legge costituzionale di modifica dell'art. 4 della Costituzione;
DATO ATTO che, come risulta dal dibattimento, ha votato un ex-cittadino, rimasto per errore inserito nelle liste elettorali, pur avendo ottenuto la rescissione della cittadinanza;
RILEVATO che, malgrado l'irregolarità, l'esito della votazione non verrebbe modificato, qualunque sia stato il voto del non avente diritto;
Con il voto favorevole dell'unanimità dei componenti;
CONVALIDA l'esito della votazione inerente il suddetto referendum;
AUSPICA, per il futuro, una accurata verifica, prima della votazione, della composizione delle liste elettorali, affinché il voto sia garantito ai soli cittadini che ne hanno diritto.

Firmato Repubblica dell'Ossola Presidente della Corte Suprema



LXXIII Seduta - Appello Tribunale Ordinario

CITAZIONE (Repubblica dell'Ossola @ 12/10/2010, 20:14)

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La Corte ritiene che, al di là della farraginosità o meno dell'esposizione della sentenza di primo grado, il punto critico di questo processo d'appello sia l'art. 10, comma 3, lettera D del vigente Codice Penale:

CITAZIONE
- Calunnia: l'aver denunciato alle autorità micronazionali un cittadino per un fatto di cui il denunciante conosca l'innocenza del denunciato.

In particolare l'accento cade su: conoscenza dell'innocenza del denunciato. Nel campo semantico delle cosiddette ingiurie vige una notevole incertezza e il riferire un termine di una lingua o di un dialetto ad un'ingiuria o ad un'offesa, spesso è riconducibile ad una interpretazione psicologicamente personale, tanto è vero che spesso è il giudice ordinario che è chiamato a decidere se un lessema sia qualificabile come insulto o no. Lo stesso giudice fondamentalmente decide in base a impressioni personali, magari corroborate da quello che possiamo definire 'senso comune', che, però, non sempre è condiviso dalla totalità dei parlanti, o dalla spiegazione di vocabolari. Del resto ne abbiamo un esempio anche nella differenza di 'capi d'imputazione', cioè di ingiurie, accolti nella sentenza di primo grado (3) del giudice magic.anna e in quella di secondo grado della CS (2). La Corte pertanto, ritiene che l'imputato negramaro, non potesse essere a conoscenza dell'innocenza del denunciato, in quanto lui riteneva effettivamente ingiurie anche quelle che poi, nel corso dei processi, non sono state qualificate come tali. A seguito delle sentenze dei processi stessi, in cui è stato definito cosa era da intendersi ingiuria e cosa no, qualora negramaro dovesse denunciare in occasioni successive FGB per aver usato termini identici, e si sottolinea identici, allora sì che potrebbe darsi attuazione al caso previsto dal CP, in quanto il negramaro sarebbe perfettamente a conoscenza dell'innocenza del denunciato.
Pertanto, preso atto dei voti favorevoli espressi dall’unanimità dei componenti, la Corte Suprema dichiara l'imputato negramaro non colpevole del reato di calunnia.

Firmato Repubblica dell’Ossola Presidente della Corte Suprema.

 
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view post Posted on 14/11/2010, 11:28
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LXXIX Seduta

Ricorso del Presidente della Repubblica interpretazione art. 4 c. 13 e art.10 c.9 della Costituzione

CITAZIONE
Visto il ricorso, dichiarato ammissibile, presentato dal Presidente della Repubblica ,
#entry288771592

come previsto dall’'art. 10 comma 7 della Costituzione:

CITAZIONE
7. Possono presentare ricorso alla Corte Suprema dieci cittadini, un partito, il Presidente della Repubblica, ciascun giudice del Tribunale Ordinario solo per le questioni relative ai dibattiti giudiziari in corso e i condannati, 3 deputati e il Governo, oltre ai condannati in primo grado dal Tribunale Ordinario per i processi a loro carico.

in merito all’interpretazione dell’art. Articolo 4 comma 13 della Costituzione:

CITAZIONE
13. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea nazionale, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Suprema.

e dell’art. 10 comma 9 della Costituzione:

CITAZIONE
9. La Corte Suprema giudica a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito:
A- sulle controversie relative alla legittimità Costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari, delle ordinanze del Governo nella sua interezza e dei singoli ministri e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento;
B- sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali;
C- sulle controversie complesse relative a questioni di carattere elettorale o referendario;
D- sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare

Valutati gli interventi e le motivazioni addotte dalle parti che hanno partecipato al dibattimento;

Con votazione unanime;

LA CORTE SUPREMA SENTENZIA:




- La richiesta di esame della norma legislativa da parte del Presidente della Repubblica, essendo prevista da una specifica norma della Costituzione, non è soggetta all’udienza di ammissibilità ma solo a quella di merito, in quanto la norma stessa attribuisce tale diritto al Presidente. Un’eventuale parere negativo in udienza di merito, priverebbe il Presidente di un diritto costituzionalmente garantito.

- Per esame della norma legislativa si intende la verifica della costituzionalità in toto o in parte della stessa e della regolarità formale dell’adozione, escludendo ovviamente la possibilità di introdurre modifiche di qualunque tipo alla stessa, in quanto ciò esula dai poteri della Corte Suprema che non ha competenza in materia di emanazione di provvedimenti legislativi.

- Il comma 9 dell’art.10 definisce gli argomenti dei ricorsi in cui è prevista l’udienza di ammissibilità ed eventuale successiva udienza di merito, ma non può limitare il possibile intervento della Corte su argomenti non previsti nell’elenco ma suscettibili di possibili problematiche di carattere costituzionale.

La Corte invita inoltre il legislatore a modificare in termini più chiari il testo costituzionale in cui si parla di ‘esame della norma legislativa’ ed a introdurre una nuova fattispecie di rinvio alla corte per situazioni suscettibili di possibili problematiche di carattere costituzionale.

F.to Il Presidente Repubblica dell'Ossola

Il Giudice della Corte Suprema Repubblica dell’Ossola
 
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Hawthorne Abendsen
view post Posted on 19/11/2010, 13:06




LXXX Seduta della CS - Convalida Elezioni AN 4-7 novembre 2010

CITAZIONE (Flannery @ 18/11/2010, 23:23) 
CITAZIONE

image




La Corte Suprema ha analizzato l'andamento delle elezioni dell'Assemblea Nazionale, tenendo conto della segnalazione presentata dal Presidente della Repubblica FGB, reperibile al seguente link (#entry292350503).

La segnalazione verteva su due punti.

Punto 1. Intervento del Ministro dell'Interno Littore sull'archivio dei cittadini.

Come testimoniato dal Ministro l'intervento ha riguardato la persona di Negramaro e questioni riguardanti la sua appartenenza partitica, quindi la Corte Suprema all'unanimità ritiene che questo non abbia influenzato in alcun modo il corretto svolgimento delle elezioni.

Punto 2. Il ritardo nelle modifiche della lista Vitla Civile.

La lista sopra citata ha modificato il simbolo, non conforme ai sensi dell'art.5 della Legge Elettorale, dopo la scadenza dell'ulteriore proroga alla chiusura della presentazione delle liste: chiusura avvenuta alle ore 16 del 1/11/2010 e modifica avvenuta alle ore 23.30 del 1/11/2010. Conseguentemente la Corte Suprema, con voto favorevole di 2 contro 1, ritiene che la lista Movimento Vitla Civile debba essere esclusa dal computo dei seggi; non si ritiene inoltre possibile procedere al ballottaggio per scarsa chiarezza delle norme in questione. Allegata alla sentenza, la relazione di minoranza.

Quindi la Corte Suprema convalida le elezioni e proclami gli eletti.

~• Statistiche •~

Aventi Diritto: 24 Cittadini.
Votanti: 21 Cittadini.
Affluenza alle Urne: 21/24 [87,5% ].

PAM - MRV Uniti per Vitla voti 9[42,9%]

Nessuna Preferenza - 1 voti
magic.anna - 3 voti
Milano86 - 2 voti
Sesto Giulio Cesare - 2 voti
Hawthorne Abendsen - 1 voto

INSIEME PER VITLA voti 9[42,9%]

Nessuna Preferenza - 0 Voti
Il Cacciatore - 1 voto
Admiral Kiegsmarine 1 voto
Francesca 3 voti
Il Littore - 1 voto
Emoned - 3 voti

(Esclusa) Lista Civica "Vitla Civile" voti 3 [14,2%]

THE SARD - 3 voti
Vidkun Quisling voti 0


Numero di Seggi da Assegnare: 7(6)

Quoziente Hare (votanti / seggi da assegnare): 3(2)

Seggi Assegnati Direttamente (Voti Partito / Quoziente Hare; Arrotondato per difetto):
PAM - MRV Uniti per Vitla = 3=> 3
INSIEME PER VITLA = 3 => 3
Lista Civica “Vitla Civile”= 1 => 1 (0)

Totale Seggi Assegnati Direttamente: 7 (6)
Totale Seggi da Assegnare per i più alti resti: nessuno

~• Seggi Assegnati •~
Secondo le Leggi Vigenti

PAM - MRV Uniti per Vitla: 3
INSIEME PER VITLA: 3
Lista Civica "Vitla Civile": 1 (0)

~• Lista degli Eletti •~

- magic.anna
- Milano86
- Sesto Giulio Cesare
- Francesca
- Emoned
- Il Cacciatore
- THE SARD (escluso e quindi non assegnato)




In conclusione, la Corte Suprema invita l'Assemblea Nazionale a rivedere l'impianto della legge elettorale, al fine di evitare situazioni di vacanza di seggio.



CITAZIONE
ALLEGATO Relazione di Minoranza

Questo è il parere dei giuristi Torrente e Schlensinger, giudici della Corte di Cassazione, parlando di un "procedimento" quale l'interpretazione

CITAZIONE
"a) Il criterio logico, attraverso l'argumentum ad contrario ( [..] ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit), l'argumentum a simili ([..] lex minus dixit quam voluit), l'argumentum a fortiori ([..] argomenti che a maggior ragione meritano il trattamento riservato a quello risultante dal contenuto letterale della disposizione), l'argumentum ad absurdum volta ad escludere quella interpretazione che dia luogo ad una norma assurda);
b) Il criterio storico: nessuna disposizione spunta all'improvviso in un ordinamento; l'analisi delle motivazioni con cui un istituto è stato introdotto [..] delle modifiche che esso ha via via subito [...] del modo in cui è stato interpretato ed applicato, è sempre di grande utilità [..];
c) Il criterio sistematico: Già Celso sosteneva che incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere. [..] è indispensabile (nota mia, la disposizione) collocalarla nel quadro complessivo dell'ordinamento in cui va inserita [..];
d) Il criterio sociologico: conoscienza degli aspetti economico-sociali dei rapporti regolati è spesso illuminante per pervenire ad una interpretazione congruente[..];
e) Il criterio equitativo: volto ad evitare interpretazioni che contrastino col senso di giustizia della comunità, favorendo invece soluzioni equilibrate degli interessi confliggenti e che l'interprete deve sempre valutare comparativamente;

Mi sembra che, per la decisione che dobbiamo prendere, sia interessante il punto e). Cosa si intende con senso di giustizia della comunità? Mi sembra, parlando specificamente di Vitla, che il senso di giustizia sia inteso nella possibilità di permettere la maggior partecipazione possibile alle competizioni elettorali, qualunque esse siano. Questo senso di giustizia si è manifestato in quello che, diverse volte, è stato inteso popolarmente come 'patto fra gentiluomini' e nel concreto come provvedimenti d'urgenza, ma legali, per pemettere la partecipazione malgrado problemi contingenti, tipo mancanza di abili grafici per la realizzazione di un simbolo nei tempi stabiliti, ritardo nella presentazione di liste dovuto a improvvisi impegni di chi doveva presentarli ecc. Ora, in questo caso abbiamo l'irregolarità di un simbolo che è stato portato nelle dimensioni previste dopo il termine dilazionatorio previsto da un decreto urgente. Ma, a questo punto, si aggiungerebbe un'ulteriore irregolarità. Se il suddetto decreto non fosse approvato dall'AN, entro 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione in G.U. (avvenuta il 31.10.2010 alle ore 16.02, quindi entro il 15.11.2010 ore 16.02)) tornerebbero a valere per le elezioni in questione, le norme previste dalla legge elettorale vigente e, quindi, se non erro, non sarebbe regolare neppure la lista IPV. Pertanto non potrebbero essere assegnati 4 seggi, il che porta all'impossibilità di legittimazione dell'AN, in quanto la stessa sarebbe composta da soli 3 membri, rendendo impossibile la sua funzionalità, oppure dovrebbe essere assegnat anche il quarto seggio all'unica lista regolare, con il risultato di avere una lista che, pur avendo ottenuto meno del 50% dei suffragi espressi, si troverebbe con la maggioranza dei seggi attribuiti all'AN. Ora, considerato, sempre se non erro, che anche in passato decreti analoghi non sono stati convertiti ma l'esito delle votazioni è stato convalidato, ritengo sia consono al senso di giustizia vetlano la convalida della presente votazione. Unica alternativa è l'annullamento delle elezioni e la loro nuova indizione. Non vedo altre soluzioni possibili. Io, personalmente, sarei per la convalida, come già ho ripetuto.

Così la Corte Suprema ha stabilito.

F.to in vece del Presidente.

Flannery

 
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Hawthorne Abendsen
view post Posted on 21/11/2010, 23:11




LXXXI Seduta della CS - Convalida esito referendum confermativo

CITAZIONE

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La Corte Suprema preso atto del Referendum Confermativo circa la modifica dell'Art. 22 della Costituzione svoltosi in questo topic, che sottoponeva alla cittadinanza il seguente quesito referendario:

CITAZIONE
Articolo 1
L'articolo 22 della Costituzione:

CITAZIONE
Il preambolo e gli articoli 1, 2 e 22 sono modificabili dall’unanimità dei componenti dell’Assemblea Nazione. Tali modifiche, per essere effettive, devono ricevere almeno i 2/3 di voti favorevoli, tra quelli validi, in un referendum confermativo.
Tutti gli altri articoli sono modificabili dai 7/9 dei componenti dell’Assemblea Nazionale. Tali modifiche, per essere effettive, devono ottenere il 50% + 1 dei voti validi in un referendum confermativo.

E' così modificato:
CITAZIONE
Il preambolo e gli articoli 1, 2 e 22 sono modificabili dall’unanimità dei componenti dell’Assemblea Nazione. Tali modifiche, per essere effettive, devono ricevere almeno i 2/3 di voti favorevoli, tra quelli validi, in un referendum confermativo.
Tutti gli altri articoli sono modificabili dai 7/9 dei componenti dell’Assemblea Nazionale. Tali modifiche, per essere effettive, devono ottenere il 50% + 1 dei voti validi in un referendum confermativo.
In casi particolari, non più di due volte all'anno, può essere istituita un'Assemblea Costituente, su richiesta almeno dei 3/5 dei cittadini. E' compito della Corte Suprema controllare le firme e istituire l'Assemblea, la cui prima seduta, presieduta dal Presidente della Repubblica, ha come ordine del giorno la votazione del regolamento.
Partecipano all'Assemblea Costituente tutti i cittadini vetlani attivi. Il suo regolamento interno disciplina le sue modalità d'azione.

Le modifiche approvata dall'Assemblea Costituente devono essere confermate da un referendum, con i quorum previsti dal presente articolo per essere approvate.

Accertato il corretto svolgimento delle procedure di voto,

Preso atto dell'esito a favore della modifica della norma:
CITAZIONE
Favorevoli: 15 [93.75%]
Contrari: 1 [6.25%]
Astenuti: 0 [0.00%]
Totale voti: 16/24

Convalida l'esito del referendum e autorizza la modifica della Costituzione approvata con il referendum.

 
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Sesto Giulio Cesare
view post Posted on 1/12/2010, 22:20




LXXXIV Seduta - Validazione firme e istituzione Assemblea Costituente

CITAZIONE

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In base all'art. 22 della Costituzione:

CITAZIONE
Il preambolo e gli articoli 1, 2 e 22 sono modificabili dall’unanimità dei componenti dell’Assemblea Nazione. Tali modifiche, per essere effettive, devono ricevere almeno i 2/3 di voti favorevoli, tra quelli validi, in un referendum confermativo.
Tutti gli altri articoli sono modificabili dai 7/9 dei componenti dell’Assemblea Nazionale. Tali modifiche, per essere effettive, devono ottenere il 50% + 1 dei voti validi in un referendum confermativo.
In casi particolari, non più di due volte all'anno, può essere istituita un'Assemblea Costituente, su richiesta almeno dei 3/5 dei cittadini. E' compito della Corte Suprema controllare le firme e istituire l'Assemblea, la cui prima seduta, presieduta dal Presidente della Repubblica, ha come ordine del giorno la votazione del regolamento.
Partecipano all'Assemblea Costituente tutti i cittadini vetlani attivi. Il suo regolamento interno disciplina le sue modalità d'azione.
Le modifiche approvata dall'Assemblea Costituente devono essere confermate da un referendum, con i quorum previsti dal presente articolo per essere approvate.

Vista la raccolta firme effettuata nel topic Richiesta Convocazione Assemblea Costituente,

La Corte Suprema si è riunita nella LXXXIV Seduta affinchè, nell'adempimento dei propri doveri, potesse:
1. verificare la correttezza delle firme raccolte,
2. procedere, in caso di controllo positivo, ad istituire l'Assemblea Costituente.


Dall'elenco degli aventi diritto al voto risultano essere cittadini della RDV:
CITAZIONE
1. bobodonato
2. chester arthur
3. Doubleflash
4. emoned
5. FGB
6. Ged90
7. Hawthorne Abendsen
8. _Il Cacciatore_
9. Il Littore
10. Admiral Kriegsmarine
11. magic.anna
12. Milano86
13. negramaro3
14. Repubblica dell'Ossola
15. Sesto Giulio Cesare
16. Unreal_War
17. Flannery
18. Fede#91
19. hugo80
20. _Il Diego_
21. Obama.™
22. .•°*•.Francesca.•°*•.

In numero di 22.

Il numero di firme da raccogliere per la richiesta di convocazione di un'Assemblea Costituente è fissato a 3/5 dei cittadini, quindi 14.

Sono state raccolte le firme di:
CITAZIONE
1. bobodonato
2. chester arthur
3. Doubleflash
4. emoned #entry294475184
5. FGB #entry294599752
6. Ged90
7. Hawthorne Abendsen #entry294485564
8. _Il Cacciatore_ #entry294472950
9. Il Littore #entry294485936
10. Admiral Kriegsmarine
11. magic.anna #entry294470869
12. Milano86 #entry294466516
13. negramaro3 #entry294591193
14. Repubblica dell'Ossola #entry294468046
15. Sesto Giulio Cesare
16. Unreal_War
17. Flannery #entry294506329
18. Fede#91 #entry294480812
19. hugo80 #entry294547941
20. _Il Diego_
21. Obama.™ #entry294622975
22. .•°*•.Francesca.•°*•. #entry294473492

Non riscontrando irregolarità nella raccolta delle firme e certificando la validità di quelle raccolte, La Corte Suprema:

1. Dichiara regolare la procedura di richiesta di istituzione dell'Assemblea Costituente.

2. Sancisce l'istituzione dell'Assemblea Costituente appena la presentensentenza acquisterà validità.

3. Ordina agli amministratori del forum di concedere una sezione dal nome "Assemblea Costituente" cui sarà permesso l'accesso in lettura e scrittura a tutti i cittadini della Repubblica Democratica di Vitla.





Nota:
Le disposizioni 2. e 3. si rendono necessarie visto che la Costituzione attribuisce alla CS il compito di "istituire l'Assemblea Costituente" ma rimane assai vaga circa le modalità, inoltre la CS stessa non ha potere si creare sezioni.

 
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Sesto Giulio Cesare
view post Posted on 5/12/2010, 13:44




LXXV Seduta - Esame della norma legislativa: legge riforma Giustizia e GNV, Su richiesta del Presidente della Repubblica


CITAZIONE (Repubblica dell'Ossola @ 3/12/2010, 04:23) 

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LA CORTE SUPREMA



Vista la richiesta, da parte del Presidente della Repubblica, di esame del testo legislativo inerente la Riforma della Giustizia e GNV, come previsto dall'art. 4, comma 13 della Costituzione;

Preso atto degli interventi in sede di dibattimento;

Dopo ampia discussione;

Ad unanimità dei voti

SENTENZIA



- L'incostituzionalità del comma 2 dell’art.14 del CP
CITAZIONE
2. E’ compito della Guardia Nazionale Vetlana agire per rimuovere dalle discussioni i post che contengano tali reati, secondo quanto previsto dal suo regolamento.

poiché il suddetto comma è in contrasto con l'articolo 9 comma 4 della Costituzione: "l’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva".
La rimozione di post prefigura un reato, in questo caso senza alcun processo e senza possibilità di difesa. Fino a tre spostamenti questa possibilità viene esclusa e potrebbero essere spostati per sempre post o interventi che un giudice potrebbe ritenere non sanzionabili.
Viene, quindi, di fatto, introdotto un organo giudicante non specificamente previsto dagli articoli 10 e 11 della Costituzione, in cui sono individuati il Tribunale Ordinario e la Corte Suprema come gli unici organi giudicanti della Repubblica Democratica di Vitla, ognuno con proprie specifiche competenze.

- l'incostituzionalità del comma 3 dell'art.14 del CP
CITAZIONE
3. E’ obbligo esclusivo della G.N.V. denunciare le persone che abbiano scritto 4 post (o interventi in tag board, equivalenti ai fini del reato ai post) ritenuti irregolari a norma del presente articolo, tutti per lo stesso reato (Spam, Ingiurie, Turpiloquio).

in quanto, attribuendo il compito esclusivo alla GNV di denunciare, al raggiungimento di 4 post (o interventi in tag board) tutti per lo stesso reato, congiuntamente all’art. 9 del CP, attualmente in vigore,
CITAZIONE
L'accusa è retta dal denunciante o da un cittadino, avvocato dell’accusa, scelto dal denunciante.

permetterebbe all’agente della GNV che propone la denuncia al giudice, di nominare un cittadino quale avvocato dell’accusa e, dato che nessuna disposizione vigente vieta che il suddetto avvocato sia una delle parti offese nei post, ci sarebbe la possibilità che si crei un’evidente disparità tra cittadini, in quanto l’avvocato avrebbe prerogative che le altri parti non potrebbero ottenere. Ciò in flagrante violazione dell’art.2 della Costituzione che sancisce il principio che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge

CITAZIONE
La Repubblica Democratica di Vitla è una repubblica democratica fondata sulla libertà di agire e pensare.
Essa assicura eguali diritti e doveri dinanzi alla legge a tutti i cittadini ….

.
Il suddetto comma viola, inoltre, l’art. 11 c.1 della Costituzione

CITAZIONE
Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale.

In ambito civile la controversia sorge tra soggetti privati che prendono il nome di "attore" (per colui che avvia la procedura) e "convenuto" (colui che si difende).
- In ambito penale si tratta di reati che colpiscono tutta la collettività e la controversia sorge tra "Pubblico Ministero" che rappresenta la pubblica accusa e l'"imputato" che deve difendersi.
Nell'ordinamento vetlano l'ambito civile non esiste, in quanto non vi è a livello legislativo un Codice Civile, ma solo un Codice Penale. Pertanto anche una controversia tra privati assume connotazione penale, e la funzione del pubblico ministero viene assunta dall'attore (o suo rappresentante).
Ora, l'attribuzione esclusiva della denuncia alla GNV, al raggiungimento di 4 post, in relazione allo specifico gruppo di reati previsti dall'art.14, di fatto contrasta con il sopracitato articolo della costituzione, in quanto non si può più parlare di 'controversie' fra cittadini, ma caso mai fra un organo di polizia e un cittadino. Viene anche di fatto tolto il diritto ad ogni cittadino di tutelare la propria onorabilità, perché di fatto se l'autore di ingiurie non raggiunge il fatidico numero dopo il quale scatta la denuncia della GNV, non è possibile procedere personalmente.

- L'anticostituzionalità dell'articolo 4 del Regolamento della GNV:

CITAZIONE
Articolo 4
1. Il Nucleo Operativo ha il compito di mantenere il decoro della micronazione, agendo per garantire il rispetto dell’articolo 14 del Codice Penale.
2. Nel caso in cui una persona, in un suo post o in tagboard, commetta il reato di Spam, Turpiloquio o Ingiurie, è compito del Nucleo Operativo spostare il post (o eliminare l’intervento in ragboard e riportarlo) all’interno della sua sezione. Per ogni reato uguale commesso da una stessa persona, è presente un topic che contiene i post (o gli interventi in tagboard) incriminati, e il cui titolo è costituito da “Nickname – Tipo di reato”.

per gli stessi motivi sopra addotti in merito all'incostituzionalità del comma 2 dell'art.14 del CP.

In conseguenza dell'anticostituzionalità del comma 2 decadono anche i commi 3-4-5 dello stesso art.4 del regolamento della GNV così come i commi 3-4-5 dell'art.5

- Oltre alle cause di anticostituzionalità si rileva, inoltre, una palese contraddizione fra l'art. 7 del CP:

CITAZIONE
Art.7 - Chiunque venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, di un fatto costituente reato, è tenuto a presentare denuncia presso gli organi competenti. La mancata denuncia potrà essere valutata, salvi i casi di ignoranza inevitabile, a titolo di favoreggiamento personale a carico dell'omittente.

che fa obbligo di denuncia di un fatto costituente reato, e l'attribuzione esclusiva della competenza alla denuncia su alcuni reati alla GNV.


IL PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA
Repubblica dell'Ossola

 
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Sesto Giulio Cesare
view post Posted on 18/12/2010, 14:56




LXXXVI Seduta - Udienza di ammissibilità, Ricorso del giudice Hugo80 su interpretazione art.5 CP

CITAZIONE (Repubblica dell'Ossola @ 17/12/2010, 20:17) 

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LA CORTE SUPREMA



Visto il ricorso presentato dal Giudice Hugo80 in merito all'interpretazione dell'art.5 del Codice Penale e degli artt. 6, 7, 9 dello stesso codice;

Visto l'art.10 comma 4 della costituzione:

CITAZIONE
7. Possono presentare ricorso alla Corte Suprema dieci cittadini, un partito, il Presidente della Repubblica, ciascun giudice del Tribunale Ordinario solo per le questioni relative ai dibattiti giudiziari in corso e i condannati, 3 deputati e il Governo, oltre ai condannati in primo grado dal Tribunale Ordinario per i processi a loro carico;

Preso atto che, successivamente al ricorso del Giudice, è entrato in vigore il nuovo Codice Penale;

Ad unanimità dei voti

SENTENZIA



L'inammissibilità del ricorso in quanto:
- a) interpretazione art.5. L'entrata in vigore del nuovo codice penale, che prevede una generale amnistia sui processi in corso e sui reati precedentemente ascritti, con conseguente chiusura dei processi in itinere, comporta l'attuale mancanza di legittimazione costituzionale al ricorso del giudice, in quanto il processo stesso è da ritenersi estinto.
- b) interpretazione art. 6/7/9. Mancanza di legittimità del ricorso sia per il cambiamento del Codice Penale, sia perché, in ogni caso, non inerente al processo all'epoca attribuito al Giudice.

Il Presidente
Repubblica dell'Ossola

 
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Sesto Giulio Cesare
view post Posted on 27/12/2010, 03:21




LXXXVII Seduta - Ammissibilità, Ricorso giudice Hugo80 su codice penale


CITAZIONE (Repubblica dell'Ossola @ 24/12/2010, 01:26) 

image



LA CORTE SUPREMA



Visto il ricorso del Giudice Ordinario Hugo80

CITAZIONE
(hugo80 @ 10/10/2010, 13:33) in qualità di giudice del processo di negramaro3 contro crisss [repdemvitla.forumcommunity.net/?t=40679950] faccio ricorso alla corte suprema perché mi spieghi come devo procedere con il nuovo codice penale.

aggiungo al ricorso di prima anche la causa Fgb contro Vidkun di cui sono giudice:
CITAZIONE
repdemvitla.forumcommunity.net/?t=41158487.

Preso atto che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice Penale, i processi in corso sono da considerare estinti per amnistia, facendo venire meno i presupposti costituzionali per il ricorso interpretativo;

Richiamata la sentenza emessa nella LXXXVII seduta su analogo ricorso;

Ad unanimità dei voti

SENTENZIA



L'inammissibilità del ricorso per i motivi sopra esposti.

Il Presidente Repubblica dell'Ossola

 
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