Sentenze della corte suprema

« Older   Newer »
  Share  
Gelert Keryb
view post Posted on 22/2/2010, 21:29




A seguito della richiesta del Cittadino FGB è stato analizzato dalla corte suprema la mancanza di una regolamentazione per quasi tutto quello che riguarda l'elezione dei membri della GNV


SPOILER (click to view)

image
~• Sentenza della Corte Suprema •~



~• Analisi dei Fatti •~



A seguito della richiesta del Cittadino FGB è stato analizzato dalla corte suprema la mancanza di una regolamentazione per quasi tutto quello che riguarda l'elezione dei membri della corte suprema.

~• Analisi della corte Suprema •~



nell'analizzare i fatti e le leggi emerge che manca quasi del tutto un'articolo di legge o una legge che specifichi il metodo di elezione dei membri della GNV, questa risulta essere una grave mancanza visto l'importanza dell'organo e le funzioni ricoperte all'interno della micronazione.

~• Conclusioni •~



La corte ritiene, per tanto, illegittime le elezioni passate in quanto non hanno seguito alcuna regolamentazione prevista dalle leggi. La corte ritiene quindi di dover far decadere gli attuali membri della GNV in modo totale e immediato in quanto non legittimati a ricoprire tale ruolo da una legge che stabilisca come debbano essere eletti

~• Richieste all'Assemblea Nazionale e al Governo •~



Si richiede all'assemblea nazionale di provvedere nel modo più veloce possibile a varare una legge che regolamenti l'elezione dei membri della GNV per poter ripristinare l'organo. Si invita, inoltre, il ministro degli interni a non indire nuove elezioni prima che della pubblicazione di un legge elettorale per la GNV

~• Disposizioni di Garanzia •~



Al fine di mantenere ordine all'interno della micronazione, non potendo prevedere i tempi dell'Assemblea Nazionale, La corte suprema dispone che tutti coloro che, a titolo di legge, dispongono dei poteri di amministrazione nella micronazione possono e devono assumere le funzioni relative al solo nucleo operativo anti-spam della GNV al fine di mantenere l'ordine. Nell'esecuzione di queste funzioni dovrà essere seguita ogni legge e ogni regolamento che ne regoli le modalità. L'esecuzione di Tali funzioni dovrà essere smessa non appena eletto almeno un membro della GNV.
Tale delega sarà in vigore fino al momento dell'elezione di almeno un membro nella GNV.


Edited by Gelert Keryb - 22/2/2010, 22:48
 
Top
Hawthorne Abendsen
view post Posted on 26/3/2010, 16:54




Sentenza della XLIV seduta della CS, relativa al ricorso dell'ex cittadino Gelert Keryb relativo alla chiusura del circolo Minerva, da lui gestito.

CITAZIONE

image



La Corte Suprema ritiene di poter accogliere il ricorso presentato dall'ex-cittadino Gelert Keryb poichè ravvisa l'assenza delle condizioni stabilite dalla legge in vigore al tempo per la chiusura del Circolo culturale Minerva.

La Corte Suprema avrebbe stabilito l'immediata restaurazione del Circolo minerva, tuttavia la Corte ha rilevato che sono venuti a mancare i presupposti che permettono a Gelert Keryb di essere titolare di un ente privato all'interno della RDV.
Egli non è più cittadino, pertanto non può essere gestore di un Circolo, né può esercitare il diritto di un gestore a indicare un suo successore.
Per questi motivi, pur ribadendo che l'ex-cittadino è stato vittima di un abuso da parte dei soggetti amministrativi e che era suo pieno diritto il ripristino del circolo, la Corte Suprema stabilisce che il Circolo Minerva non debba essere ripristinato.

La Corte Suprema sente la necessità di invitare il legislatore ad intervenire quanto prima nella Legge sugli Enti per correggere i difetti emersi in questo frangente.
In particolare la Corte Suprema ritiene che il legislatore debba chiarire se la recente misura adottata che permette il passaggio di un Ente possa essere applicata anche ad un Ente in predicato di chiusura per uno qualsiasi dei motivi che lo collocano in questo stato.

 
Top
Hawthorne Abendsen
view post Posted on 31/3/2010, 16:56




Sentenza della XLIX Seduta, relativa al ricorso del cittadino Milano86 nei confronti della candidatura a Vice-Presidente di Rothgard.

CITAZIONE

image



La Corte Suprema ha preso visione del ricorso presentato dal cittadino Milano86 (link) sull'ammissibilità della candidatura come vice-presidente del Cittadino Rothgard alle Elezioni Presidenziali del 26/03/2010.
Il ricorso si basava sull'ipotesi di non conformità del cittadino al requisito, stabilito dalla legge elettorale, di essere in possesso della cittadinanza da almeno 60 giorni.

La Corte Suprema è stata chiamata ad esprimere un parere interpretativo circa l'art. 4 comma 3 della Costituzione. A giudizio unanime della Corte Suprema si ritiene che detto articolo fa riferimento esclusivamente alla candidatura di un cittadino alla carica di Presidente della Repubblica.
L'art. 4 comma 5 della Costituzione segnalato dal ricorrente stabilisce una proprietà transitiva dei poteri dal Presidente della Repubblica al suo vice in caso di assenza, ma nulla si afferma circa i requisiti che lo stesso debba possedere per accedere a tale carica.
Per questi motivi la Corte Suprema giudica ammissibile la candidatura del cittadino Rothgard alla carica di vice-presidente della Repubblica.

Con la presente sentenza la Corte Suprema richiama il legislatore ad intraprendere una corretta riforma del passaggio legislativo che stabilisce le prerogative di eleggibilità del vice-presidente ed anche quelle che dovrebbero essere le modalità di sostituzione dello stesso nei vari casi possibili (dimissioni, facoltà di destituzione o licenziamento, assenteismo e altri) al fine di evitare spiacevoli situazioni future.
In particolare si ritiene che i prerequisiti richiesti al candidato Presidente debbano essere estesi anche al candidato vice.

 
Top
Hawthorne Abendsen
view post Posted on 7/4/2010, 17:22




Sentenza della XLVII Seduta, relativa al ricorso del cittadino emoned nei confronti della candidatura a Presidente di Fede#91.

CITAZIONE

image



La Corte Suprema ha preso visione del ricorso presentato dal cittadino Emoned a nome del PLV (link) sull'ammissibilità della candidatura della Cittadina Fede#91 alle Elezioni Presidenziali del 26/03/2010.
Il ricorso si basava sull'ipotesi di non conformità della cittadina al requisito, stabilito dalla legge elettorale, di essere in possesso della cittadinanza da almeno 60 giorni.

Il primo interrogativo su cui la Corte suprema si trova a doversi esprimere è sull'interpretazione della legge, ovvero se considerare continuativi i 60 giorni previsti dalla legge o se tener conto anche delle passate esperienze con eventuali discontinuità nel possesso della cittadinanza.
Come mera interpretazione di questo passaggio la Corte Suprema dichiara che i 60 giorni richiesti sono da intendersi continuativi.
Tuttavia si rintraccia nella legge l'intenzione di seguire un principio, quello di non permettere a perfetti estranei di potersi candidare alla massima carica repubblicana. Purtroppo il principio rimane parzialmente inapplicato quando dovessero presentarsi casi di brevi discontinuità per persone che hanno avuto la cittadinanza per lunghissimi periodi, ricoprendo inoltre molti incarichi all'interno della Repubblica. Costoro non possono certo essere tacciati di inesperienza. Per questo motivo la Corte Suprema invita il legislatore a riformare il testo in questione con la possibilità di introdurre delle eccezioni per i soggetti che rispondono alle caratteristiche sopra elencate.

Ma sebbene il dubbio sopra illustrato fosse quello su cui maggiormente si è discusso tra la cittadinanza, nel ricorso viene espressamente contestato alla cittadina di aver acquisito la cittadinanza in una certa data.
Ebbene, per poter stabilire che questo fatto impedisca la candidatura di Fede (in conformità al giudizio espresso sopra) è stato necessario indagare sull'effettiva veridicità dei fatti e sulla loro conformità alle leggi vigenti.
Questa indagine ha messo in luce che la richiesta di revoca di cittadinanza da parte di Fede, la conferma della revoca da parte del Ministro degli Interni e la presunta nuova concessione della cittadinanza divergono dalle direttive previste dalla legge:
- la richeista di revoca non è stata inserita nell'apposito topic,
- la conferma della revoca non è stata inserita nell'apposito topic,
- la richiesta della presunta nuova cittadinanza non è stat avanzata con il previsto giuramento,
- la presunta nuova concessione di cittadinanza non ha seguito l'iter di cittadinanza minorenne, poi maggiorenne.

Gli ultimi due punti potrebbero configurare un reato a carico del Ministro degli Interni poichè egli non ha vigilato sul rispetto della legge da parte del richiedente (doveva richiedere il giuramento in sua assenza) e non ha rispettato l'obbligo di concedere prima la cittadinanza minorenne, aspettare 7 giorni e poi concedere la cittadinanza maggiorenne.
Tuttavia i primi due punti invalidano ogni successivo ragionamento: la mancata conformità alla legge della richiesta di revoca e della comunicazione della revoca hanno fatto sì che agli occhi della legge la cittadina Fede#91 non abbia mai perso la cittadinanza e risulti pertanto cittadina fin dalla fondazione di Vitla senza soluzione di continuità.
Tale fatto, inoltre, rende non perseguibili le azioni del Ministro degli Interni poichè esse sono prive di valore legale.

In virtù di queste considerazioni la Corte Suprema respinge il ricorso presentato dal PLV e giudica ammissibile la candidatura della cittadina Fede#91.

 
Top
Hawthorne Abendsen
view post Posted on 8/4/2010, 17:55




Sentenza della L Seduta della Corte Suprema, relativa alla convalida dell'esito delle V elezioni presidenziali, avvenute nei giorni 26-27-28-29 marzo 2010.

CITAZIONE

image



L'esito elettorale è stato il seguente:

Fede#91 Presidente - Milano86 Vice-Presidente 16 [69.57%]
Emoned Presidente -Rothgard Vice-Presidente 7 [30.43%]

I risultati mostrano quindi che Fede#91 ha ottenuto più del 50%+1 delle preferenze, quindi in base alla legge elettorale poteva essere nominata fin da subito Presidente della Repubblica. Tuttavia, la convalida dei risultati non poteva essere portata a termine per una serie di ricorsi pendenti alla Corte Suprema stessa.

Fatti e ricorsi alla CS
A) Mancato screen del voto nullo dell'account Vitla: su questo punto il cittadino Il_Cacciatore ha ammesso fin da subito la dimenticanza e non ci sono motivi per credere che questo vulnus abbia inficiato l'esito elettorale;
B) Ricorso del cittadino Milano86 nei confronti della candidatura alla Vice-Presidenza di Rothgard: la seduta della CS è visibile al seguente link (https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=36410348#lastpost). La CS ha respinto il ricorso con voto unanime.
C) Ricorso del cittadino emoned a nome del PLV nei confronti della candidatura alla Presidenza di Fede#91: la seduta è visibile al seguente link (https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=36372983). La CS ha respinto il ricorso con due pareri favorevoli e uno contrario.


Conclusioni

La Corte Suprema ritiene legittimi i risultati elettorali. Fede#91 è il nuovo Presidente della Repubblica Democratica di Vitla e Milano86 diventa il suo Vice.

 
Top
Flannery
view post Posted on 15/4/2010, 17:33




Sentenza della LII Seduta della Corte Suprema, relativa alla convalida dei risultati elettorali della VII Elezione dell'Assemblea Nazionale, tenutesi nei giorni 8/9/10/11 aprile 2010



CITAZIONE
image
~• Sentenza della Corte Suprema •~
Validazione delle Elezioni e Proclamazione degli Eletti


~• Statistiche •~

Aventi Diritto: 28 Cittadini.
Votanti: 26 Cittadini.
Affluenza alle Urne: 26/28 [ 92,86% ].

Partito Liberale Vetlano [ 26,92% ]
Nessuna Preferenza - 1 Voto
emoned - 5 Voti
Jefferson - 0 Voti
Rabin - 1 Voto

Littoriamente Vetlani [ 19,23% ]
Nessuna Preferenza - 0 Voti
«Il Littore» - 4 Voti
Matutian - 1 Voto

PAM - MRV Uniti per Vitla [ 53,85% ]
Nessuna Preferenza - 4 Voti
Sesto Giulio Cesare - 2 Voti
Flannery - 2 Voti
Hawthorne Abendsen - 6 Voti

Numero di Seggi da Assegnare: 7
Quoziente Hare (votanti / seggi da assegnare): 3,714285714

Seggi Assegnati Direttamente (Voti Partito / Quoziente Hare; Arrotondato per difetto):
Partito Liberale Vetlano: 1,88 => 1
Littoriamente Vetlani: 1,35 => 1
PAM - MRV Uniti per Vitla: 3,77 => 3

Totale Seggi Assegnati Direttamente: 5
Totale Seggi da Assegnare per i più alti resti: 2

Resti [Voti Partito - (Seggi Assegnati * Quoziente Hare)]:
Partito Liberale Vetlano: 3,286
Littoriamente Vetlani: 1,286
PAM - MRV Uniti per Vitla: 2,857

Seggi Assegnati per Resti:
Partito Liberale Vetlano: 1
Littoriamente Vetlani: 0
PAM - MRV Uniti per Vitla: 1

~• Seggi Assegnati •~
Secondo le Leggi Vigenti

Partito Liberale Vetlano: 2
Littoriamente Vetlani: 1
PAM - MRV Uniti per Vitla: 4


~• Lista degli Eletti •~

- Emoned
- Rabin
- «Il Littore»
- Hawthorne Abendsen
- Flannery
- Sesto Giulio Cesare
- Vacante.

~• Considerazioni della Corte •~

La Corte Suprema qui convocata sente la necessità di segnalare una situazione non nuova nella vita micronazionale, ma mai presa seriamente in considerazione dal legislatore.
Applicando rigorosamente la Legge Elettorale, sarebbero da assegnarsi 4 seggi alla coalizione "Uniti per Vitla" (PAM - MRV), tuttavia ciò risulta impossibile data la mancanza effettiva di un candidato in lista.
In casi come questo risulta impossibile assegnare seggi tramite la legislazione corrente (come ad esempio l'attuale Art.10 del Regolamento dell'Assemblea Nazionale suggerito da taluni).
Dunque la Corte Suprema dichiara non assegnato il seggio in questione.

Detto questo, la Corte Suprema ritiene obbligo del suo mandato rivolgere un invito al legislatore affinchè provveda a sanare la questione in tempi celeri.
L'invito va in particolare alla neo-eletta Assemblea Nazionale affinchè apporti modifiche alla legge elettorale e al suo regolamente che permettano di affrontare le prossime elezioni con norme più sicure e rispettose della volontà dei cittadini e di assegnare il seggio ora in sospeso dando nuovamente la parola ai cittadini.

 
Top
Flannery
view post Posted on 21/4/2010, 22:32





Sentenza della LI seduta della CS, relativa al ricorso del cittadino Matutian nei confronti della sentenza emessa dal giudice Magic.Anna in data 18/01/2010 (#entry243055070)

CITAZIONE
La Corte Suprema è stata invocata, a seguito di formale ricorso da parte di un condannato (#entry244749515) per esprimere il suo giudizio nel caso di denuncia da parte del cittadino Milano86 contro il cittadino Matutian, all'epoca dei fatti Ministro della Giustizia, conclusosi con processo ordinario presieduto dal Giudice magic.anna (#entry243055070).

L'accusa è sostanzialmente riassumibile in tre reati contestati al Matutian:
1. Comportamenti sovversivi nei confronti della micronazione
2. Offese alla Micronazione
3. Calunnia

In sede di processo ordinario il Giudice ha emesso sentenza di colpevolezza per tutti i capi di imputazione, tranne il primo che è stato modificato a suo arbitrio, emettendo le seguenti condanne:
1. inabilitazione alle cariche pubbliche per un periodo di mesi 1, ivi compreso l’accesso a qualsiasi sezione da lui curata come amministratore o moderatore, per "aver abusato,per propri fini od utilizzando impropriamente i poteri di cui si è titolari,del ruolo ricoperto all'interno delle istituzioni vetlane".
2. postare in piazza nella sezione “cittadinanza privata”, entro giorni 14, un post di pubbliche scuse con la seguente formula: “ Mi scuso con i cittadini e la micronazione tutta, per non aver svolto il mio dovere di ministro della giustizia, così come la legge impone ad un buon ministro del governo”; postare un vademecum, che riassuma l'attività e le norme di condotta che dovrebbe tenere il Ministro della Giustizia.
3. postare pubbliche scuse nella sezione piazza, entro giorni 14, con la seguente formula: “ Mi scuso pubblicamente con il cittadino, presidente dell’assemblea nazionale Milano86, per averlo calunniato nella denuncia a suo carico, con prove inesistenti e perché il reato non sussiste.”

Il condannato in primo grado ha presentato istanza di istanza di annullamento dei primi due capi di imputazione e di condanna.

La Corte Suprema ha sentito le parti coinvolte e si è adoperata per formulare un giudizio sulla vicenda e sulle ricadute giuridiche che possono avere talune decisioni da parte del Giudice.

Per quanto riguarda le accuse di comportamenti sovversivi nei confronti della micronazione e di offese alla micronazione, la Corte Suprema giudica Matutian NON COLPEVOLE poichè il comportamento tenuto dall'imputato non rientra certamente nelle fattispecie di reato contestate.
Pertanto la Corte Suprema ordina, limitatamente alla condanna per offese (2.), che la sentenza del Giudice di primo grado venga soppressa senza rinvio.
Per l'accusa di comportamenti sovversivi, la Corte Suprema concorda con la sentenza emessa dal Giudice Ordinario.

Per quanto riguarda l'accusa di calunnia, ammessa dall'imputato stesso, la Corte Suprema giudica Matutian COLPEVOLE e conferma la condanna in primo grado, cioè postare pubbliche scuse nella sezione piazza, entro giorni 14, con la formula: “Mi scuso pubblicamente con il cittadino Milano86, per averlo calunniato nella denuncia a suo carico, con prove inesistenti e perché il reato non sussiste.”
La Corte Suprema predispone che uno dei Giudici Ordinari si adoperi per vigilare circa l'esecuzione della pena e proceda, in caso di inadempimento, a comminare una condanna ulteriore equipollente a quella inflitta.

Infine c'è la condanna per abuso di potere, che merita un'attenzione particolare.
Tale condanna è stata infatti comminata dal Giudice Ordinario che ha modificato a suo arbitrio il capo di denuncia ravvisando, all'interno del procedimento processuale, elementi che imputino a carico di Matutian tale reato.
La Corte Suprema deve esprimere prima di tutto un parere di merito sulle azioni del Giudice. A tal proposito la Corte ritiene consona la condotta del Giudice e ordina che nei procedimenti futuri si segua lo stesso criterio.
Nel caso in cui:
- in fase di processo e prima delle arringhe conclusive,
- emergano elementi che configurano ipotesi di reato a carico dell'accusato seppure tale reato non è presente nella denuncia iniziale,
- il reato emergente sia strettamente inerente la denuncia fatta e i fatti contestati, rappresentando un peggioramento o un miglioramento della posizione dell'accusato,
E' obbligo del Giudice titolare del processo avvisare le parti del reato che si palesa, concedendo ad accusa e difesa la possibilità di operare per tempo e di procedere ad emettere sentenza per tale reato.

Passando alla condanna stesa dal Giudice magic.anna, la Corte Suprema ritiene fondati i ragionamenti del Giudice e la pena comminata. Tuttavia la sentenza è stata stilata in modo non consono poichè le parti in causa non sono state avvertite per tempo del mutamento, impedendo di fatto al denunciante di operare le sue accuse e al denunciato di difendersi adeguatamente.
Questa situazione porta la Corte Suprema a dover ritenere colpevole l'accusato, ma a non poter esprimere una condanna definitiva e una giusta pena. Situazione grave e scandalosa che dovrebbe initare i Giudici ad un surplus di riflessione nell'adempimento dei loro doveri, e il legislatore a fornire strumenti adeguati che facilitino l'esecuzione del proprio operato agli stessi.





[NOTA: nel codice penale è riportata l'ennesima castroneria.
Art. 13, comma 2: viene citato u nfantomatico Art. 24 evidentemente refuso di passate versioni.
Procedere con urgenza a modificare il testo in AN]

 
Top
magic.anna
view post Posted on 26/4/2010, 22:35




Sentenza della LIII Udienza della Corte Suprema relativa al ricorso dell'allora giudice del tribunale ordinario FGB, ritenuto ammissibile nella XLV seduta della CS, visibile al seguente link: https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=36353898

image


La Corte Suprema, dopo aver attentamente esaminato il ricorso presentato dall'allora giudice del Tribunale Ordinario FGB, ritiene che l'interpretazione dello stesso giudice, in merito al Processo Emoned, sia corretta e che, dunque, non vi sia alcuna formulazione implicita che possa classificare esattamente il reato di favoreggiamento fra quelli compresi nel Codice Penale Vetlano.
Il reato in questione, infatti, pur essendo menzionato, risulta essere non definito nella sua struttura.
La modifica attuata a posteriori non può essere presa in considerazione, in quanto nessun cittadino della Repubblica Democratica di Vitla può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto, al tempo in cui è stato commesso, come reato dal Codice Penale.
Perciò risulta impossibile per la Corte Suprema fare chiarezza, ove era presente una lacuna giuridica, e formulare una pena adeguata per il reato commesso.
 
Top
magic.anna
view post Posted on 25/5/2010, 19:07




Sentenza della LIX Udienza della Corte Suprema relativa al ricorso di Milano 86 visibile al seguente link: #entry262147372

CITAZIONE (chester arthur @ 25/5/2010, 01:14)

image





La Corte Suprema è stata chiamata ad esprimere un parere in seguito al ricorso presentato dal Cittadino Milano86 corredato dalle previste firme di dieci cittadini (link).

La Corte Suprema considera il ricorso alle "consuetudini" quale extrema ratio per dirimere una questione non regolata dalla legislazione vetlana ed affidata ad un tacito accordo consensuale risalente alla fondazione della Repubblica Democratica di Vitla.

La consuetudine in vigore riguarda il possesso dell'account "founder" del forum ufficiale della Repubblica Democratica di Vitla, ovvero "Vitla", che s'è potuto verificare essere sempre stata nella disponibilità dei fondatori di Vitla che non hanno perso la cittadinanza.

La Corte Suprema ha verificato l'esistenza di tali requisiti per la cittadina Fede#91, pertanto dispone che gli attuali detentori, i cittadini Emoned e il Cacciatore, si adeguino alla consuetudine che loro stessi hanno contribuito a creare nel corso degli anni e da cui non possono discostarsi,non essendovene ragione,nè di fatto nè di diritto.

La Corte Suprema, per evitare inutili futuri ricorsi ingiustificati alla Giustizia Vetlana, sente la necessità di ribadire preventivamente alcuni principi:
1.la Corte Suprema non può costringere alcuno alla concessione della password,
2. il diniego a voler concedere la password non costituisce, al momento,reato di abuso di potere, poichè l'attribuzione della password non deriva da nessun incarico istituzionale ma, appunto, da una consuetudine che l'ha concessa a normali cittadini con i requisiti di cui sopra
3. fintanto che una futura legge non intervenga a regolare questa fattispecie, tale norma consuetudinaria deve intendersi estesa a tutte le infrastrutture informatiche ufficiali, o con la pretesa di esser tali, della Repubblica Democratica di Vitla.

Tutto ciò premesso, la Corte Suprema riconosce il diritto alla concessione della password dell'account founder alla cittadina Fede#91 e si affida allo spirito democratico dei fondatori che attualmente posseggono la password affinchè si conformino alla natura della micronazione di cui hanno la paternità.



A margine della seduta la Corte Suprema invita il legislatore a chiarire un punto della legislazione che ha creato, stranamente solo ora, dissidi tra la cittadinanza, chiarendo se i Giudici della Corte Suprema possono godere del diritto a firmare petizioni che in qualunque modo possano condurre ad azioni giudiziarie o se debbano essere privati di tale diritto. Si rammenta che il ruolo di Giudice della Corte Suprema si estende al Presidente della Repubblica e al suo Vice.

i giudici della corte suprema Chester Arthur ed Fgb


Edited by magic.anna - 26/5/2010, 14:47
 
Top
magic.anna
view post Posted on 3/6/2010, 10:50




Sentenza della LV seduta della CS, relativa al ricorso del cittadino Gelert Keryb nei confronti della sentenza emessa dal giudice Magic.Anna in data 23/02/2010
#entry249698830

CITAZIONE

image





La Corte Suprema è stata convocata nella LV udienza per discutere del ricorso presentato da Gelert Keryb per sentenza del processo su denuncia di Fede#91 (#entry249836236).

Si è reso necessario cercare di analizzare i fatti per punti in modo da coprire tutti gli elementi presenti nel caso in questione.


1. #entry248712407
La cittadina Fede#91 ha denunciato il cittadino Gelert Keryb perchè questi ha detto più volte che la stessa ha commesso dei reati.
La corte Suprema deve far riferimento, per questo come epr altri punti, al Codice Penale in vigore al momento dello svolgersi delle azioni.
Tale legislazione prevedeva i seguenti reati:
- Calunnia: l'aver denunciato alle autorità micronazionali un cittadino per un fatto di cui il denunciante conosca l'innocenza del denunciato
- Ingiurie: offese perpetrate nei confronti di un cittadino della micronazione o di qualsiasi utente registrato a “forumcommunity” commesse sul territorio della micronazione.
- Turpiloquio: chiunque infarcisca i propri posts di espressioni volgari o blasfeme al solo fine di creare sfregio alla sensibilità altrui.
Il comportamento denunciato dalla cittadina Fede#91 non corrisponde a nessuno di questi reati, sopratutto non corrisponde al reato di calunnia come lascerebbe intendere il testo della denuncia e il dibattimento processuale.
A tal proposito si legga il giudizio preliminare del Giudice Ordinario Anna
#entry248718906
CITAZIONE
Non trovo scorretta la formulazione della denuncia in quanto in primis la stessa è per diffamazione, e l'aggiungere la violazione dell'art.7, trovo sia unicamente un'aggravante alla diffamazione stessa

#entry248724266
CITAZIONE
Mi pare che di denunce per calunnie ne abbiamo già fatte no?
Lei ha accusato pubblicamente (come dimostrano gli screen) la cittadina Fede di avere cancellato messaggi o post ed aver abusato dei suoi poteri di comandante della gnv: la conseguenza a ciò è la denuncia ed il presente processo.
Se devo valutare, devo necessariamente proseguire su questo

Questi ragionamenti del Giudice Anna non sono mai stati smentiti dall'accusa. Ad essere pignoli fino allo spasmo l'accusa non ha mai riassunto i capi d'accusa con preciso riferimento a ciò che rpevede il Codice Penale. Errore che condivide con il Giudice che comunque ha dimenticato di esigere da subito di chairire quali accuse venissero mosse in riferimento ai dettami del Codice Penale.
A margine di questo punto è lecito esprimere una nota per tutti i Giudici: esprimere giudizi sulla formulazione di una denucnia è lecito; fornire giudizi avventati o troppo violenti sul contenuto di una denuncia e sulla posizione dei coinvolti prima della sentenza è mossa poco avveduta e deprecabile.


2. #entry248712407
La cittadina Fede#91 ha denunciato il cittadino Gelert Keryb perchè questi ha sostenuto di avere le prove della colpevolezza della stessa ma non ha sporto regolare denuncia.
Occorre ribadire in modo chiaro e perentorio che favoreggiamento può esserci solo in due casi:
- se c'è stato un prinunciamento dell'ordinamento giudiziario che ha classificato come reato una data azione,
- se il cittadino che non denuncia ritiene comunque che il fatto costituisca reato.
Di questi due punti solo il seocndo è contestuale: il cittadino Gelert sostiene che Fede#91 abbia commesso un fatto che per lui costituisce reato, ma non l'ha denunciato alle autorità.
Se ne conclude che l'ormai ex-cittadino Gelert Keryb si rese colpevole del reato di favoreggiamento.
Tuttavia, come rimarcato più volte e dopo un pronucniamento della Corte Suprema, è impossibile comminare pene per tale reato mancando nel Codice Penale allora in vigore una qualsivolgia possibilità di attribuire delle pene.


3. #entry249698830
La sentenza del Giudice Anna, che occorre riportare per chiarezza:
CITAZIONE
La corte dopo aver preso visione degli screen presentati dall'accusa e dopo aver ascoltato la stessa nella persona di Fede91, nonchè l'imputato nella persona di Gelert Keryb, è in grado di emettere sentenza.

L'accusa ipotizza il reato di calunnia e offese personali , nonchè di violazione dell'art. 7 del cp che cita testualmente: "Chiunque venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, di un fatto costituente reato, è tenuto a presentare denuncia presso gli organi competenti. La mancata denuncia potrà essere valutata, salvi i casi di ignoranza inevitabile, a titolo di favoreggiamento personale a carico dell'omittente."

La corte ritiene di dover tenere conto della violazione dell'art 7, non valuterà la mancata denuncia come favoreggiamento personale, (il codice dice "potrà essere valutata" e non "dovrà essere valutata" ed è quindi a libero arbitrio del giudice), ma esattamente per quanto esposto e cioè: il cittadino Gelert dichiara di essere in possesso di prove che attestano l'uso improprio della carica pubblica coperta a suo tempo da Fede come comandante della Gnv. Lo ripete spesso e più volte ma non fa denuncia: la motivazione che egli pone a sua discolpa, è il non voler intasare il tribunale ma ciò non è un'attenuante per il nostro codice.

Ma sopratutto la corte ritiene grave questa violazione perchè la mancata denuncia non ha permesso alla cittadina Fede di potersi difendere nè di portare prove a sua difesa e discolpa, continuando così ad essere tacciata continuamente di cancellazione di post approffitando del suo ruolo. Se così fosse sarebbe assai grave il non aver esposto denuncia!
Allo stato attuale Gelert parla senza produrre prove ma continuando a calunniare ed offendere profondamente la cittadina Fede.

Per questi motivi la corte dichiara GELERT KERYB COLPEVOLE dei reati ascritti, ai sensi dell'art. 7 cp e art. 20 cp "reati veniali".

Il continuo mettere in dubbio il lavoro svolto dalla cittadina Fede, insinuando alla cittadinanza tutta, sospetti su presunte cancellazioni di topic e post, ha seriamente danneggiato la stessa e la sua onestà morale ed il tutto è ravvisabile in calunnia ed offesa personale.

Condanno pertanto Gelert Keryb alla pubblicazione nella sezione "piazza" ad un topic di scuse che deve essere postato nella seguente maniera: "chiedo scusa pubblicamente a Fede91 per le accuse da me rivolte e per le offese a lei perpretate."
La dicitura non deve contenere emoticon o altro nè aggiunte personali.
Il tutto nei termini di legge e quindi non oltre 14 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Questa corte non intende aggiungere altro alla condanna, considerando come attenuante la spontanea ammissione di colpevolezza del denunciato.

Chiedo al ministro della giustizia, la pubblicazione della sentenza e la chiusura del processo.

magic.anna
giudice tribunale ordinario

Esaminiamo gli errori contenuti nella sentenza:

A.
CITAZIONE
L'accusa ipotizza il reato di calunnia e offese personali , nonchè di violazione dell'art. 7 del cp

Gli errori sono molteplici:
- il Giudice non ha appurato in maniera eplicita quali siano i capi di imputazione epr cui veniva sporta denuncia
- il Giudice durante tutto il processo ha dichiarato che valutava la denucnia per il reato di diffamazione
- l'accusa non ha dichiarato in modo esplicito e formalmente corretto il capo di imputazione di "ingiurie" (parlare vagamente di "offese personali" come fatto nell'arringa finale, non è forretto né chiaro)

B.
CITAZIONE
La corte ritiene di dover tenere conto della violazione dell'art 7, non valuterà la mancata denuncia come favoreggiamento personale, (il codice dice "potrà essere valutata" e non "dovrà essere valutata" ed è quindi a libero arbitrio del giudice), ma esattamente per quanto esposto e cioè: il cittadino Gelert dichiara di essere in possesso di prove che attestano l'uso improprio della carica pubblica coperta a suo tempo da Fede come comandante della Gnv. Lo ripete spesso e più volte ma non fa denuncia: la motivazione che egli pone a sua discolpa, è il non voler intasare il tribunale ma ciò non è un'attenuante per il nostro codice.

Ma sopratutto la corte ritiene grave questa violazione perchè la mancata denuncia non ha permesso alla cittadina Fede di potersi difendere nè di portare prove a sua difesa e discolpa, continuando così ad essere tacciata continuamente di cancellazione di post approffitando del suo ruolo. Se così fosse sarebbe assai grave il non aver esposto denuncia!
Allo stato attuale Gelert parla senza produrre prove ma continuando a calunniare ed offendere profondamente la cittadina Fede.

Giusto tener conto del reato di favoreggiamento, sbagliate le motivazioni e la logica illustrata dal Giudice.
L'unico ragionamento corretto possibile è quello espresso nel punto 2.: se il cittadino che non denuncia ritiene comunque che il fatto costituisca reato, egli sta effettivamente compiendo un'azione di favoreggiamento.
Va segnalato, inoltre, che il giudice ha emesso un pubblico ammonimento contro Gelert in base ad un fatto che al momento non costituiva reato: quello che ella ha recriminato a Gelert è sostanzialmente il reato di "calunnia" introdotto dal Codice Penale che forzatamente si è voluto inquadrare in altro, addirittura in colpe che non trovavano riscontro nel Codice Penale.
Questi sono gravi errori che minano profondamente il prestigio dell'autorità giudiziaria e rischiano di invalidare i procedimenti giudiziari di cui dovrebbero essere sentenza.

C.
CITAZIONE
Per questi motivi la corte dichiara GELERT KERYB COLPEVOLE dei reati ascritti, ai sensi [...] art. 20 cp "reati veniali".

Il continuo mettere in dubbio il lavoro svolto dalla cittadina Fede, insinuando alla cittadinanza tutta, sospetti su presunte cancellazioni di topic e post, ha seriamente danneggiato la stessa e la sua onestà morale ed il tutto è ravvisabile in calunnia ed offesa personale.

Come nel punto A., il Giduice non ha mai richiesto all'accusa di contestare in modo chiaro i capi di imputazione, ed ella stessa non ha fatto presente all'accusato quali essi erano prima della sentenza. Ha, invece, indicato più volte l'intenzione di procedere per il reato di "calunnia" salvo poi cambiare posizione solo nella sentenza definitiva.
Del resto tale gravissimo errore è ribadito nella stessa sentenza quanto la Giudice ripete, nuovamente, che "il tutto è ravvisabile in calunnia": la calunnia non esisteva come reato, il giudice non può emettere sentenza per un fatto che non costituiva reato.
Ed è sbagliata anche la chiusa sulle "offese personali": nel Codice Penale c'era il reato di "ingiurie", questo doveva essere contestato dall'accusa, argomentato dalle parti, preso in considerazione e giudicato dal Giudice. Tutto ciò non c'è stato.

La conclusione del dibattimento è il giudizio di colpevolezza dell'ex-cittadino Gelert Keryb per il reato di favoreggiamento come previsto dall'art. 7 del Codice Penale all'epoca dei fatti.
La motivazione di questo responso è la stessa enunciata in precedenza. Favoreggiamento può esserci solo in due casi:
- se c'è stato un prinunciamento dell'ordinamento giudiziario che ha classificato come reato una data azione,
- se il cittadino che non denuncia ritiene comunque che il fatto costituisca reato.
Di questi due punti solo il seocndo è contestuale: il cittadino Gelert sostiene che Fede#91 abbia commesso un fatto che per lui costituisce reato, ma non l'ha denunciato alle autorità.
La pena per tale reato, come da precedente sentenza, non può essere stabilita.

Per l'accusa di "calunnia" o "offese personali" la corte Suprema ritiene di dover annullare completamente la sentenza del Giudice del Tribunale Ordinario poichè non sussitono gli elementi per poter correlare la condotta dell'accusato a reati effettivamente presenti all'interno del Codice Penale.


A margine della sentenza, la Corte Suprema stabilisce, al fine di chiarire dubbi sulle pene da comminarsi ad ex-cittadini, che ci deve essere una distinzione netta tra le pene:
- pene che influenzano i diritti civici di un condannato devono evidentemente essere scontate quando questi è un cittadino, prevedendo la possibilità di procrastinarne l'entrata in vigore a quando il reo sarà cittadino;
- pene che colpiscono una persona in quanto utente del forum - senza influenzare i suoi diritti civici - possono essere scontate da subito.

[/QUOTE]
 
Top
magic.anna
view post Posted on 4/6/2010, 17:26




Sentenza della LVII Udienza della Corte Suprema relativa al ricorso di Matutian2 visibile al seguente link: https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=37255459

image





La Corte Suprema è stata convocata nella LVII Seduta per esprimersi in seguito a ricorso del Giudice Matutian (#entry261034397):

CITAZIONE
Io giudice Matutian, visto l'articolo 2 e 10 della Costituzione, presento ricorso a questa corte in merito alla Costituzionalità della pena prevista dal Codice Penale vigente all'articolo 12 più specificamente la pena del Carcere. Essa viola l'articolo 2 comma secondo della Costituzione visto che impedisce la libertà di parola.

Il parer unanime della Corte Suprema è che la funzione punitiva, rappresentata dai Tribunali e dal Codice Penale, rappresenta una manifestazione essenziale della potestà giurisdizionale dello stato micronazionale, che tende a tutelare oggettivamente l'ordinamento giuridico che regola la vita della micronazione.

Infliggere una pena a coloro che vìolano le leggi penali vetlane, non rappresenta la soddisfazione di un interesse particolare, ma un interesse generale della comunità micronazionale, che non potrebbe mai progredire in pace se taluni comportamento, ritenuti antisociali, antimicronazionali o comunque ripugnanti sotto l'aspetto etico o pratico.

Per questi motivi si ritiene legittimo che talune libertà dei cittadini vetlani possano essere compresse o addirittura revocate: perchè dinanzi all'interesse generale della comunità a che le leggi che essa si è liberamente e democraticamente data siano da tutti rispettate, l'interesse particolare del cittadino viene posposto.

Non può pertanto essere condivisa l'opinione per cui irrogare una pena afflittiva perchè comprimente o revocante una libertà costituzionalmente garantita, sia in contrasto logico con il testo costituzionale micronazionale.

In definitiva la Corte Suprema reputa ammissibili e costituzionalmente valide le pene previste attualmente nel Codice Penale, ma si riserva la facoltà di valutare nel futuro le pene che verranno introdotte al fine di porsi a garanzia dei diritti dei cittadini come individui e come comunità.
 
Top
magic.anna
view post Posted on 4/6/2010, 18:17




LX Udienza della Corte Suprema - relativo al ricorso presentato da Fgb avverso la sentenza del giudice Rotghard #entry261485339

image


In seguito all'esame del ricorso presentato da parte di FGB, la Corte Suprema ritiene che la sentenza emessa dal giudice Rothgard sia sostanzialmente errata. Non sono infatti riscontrabili i reati di ingiurie e turpiloquio nelle parole "sbruffone", "presuntuoso", nè nell'aver definito "illegale" la nomina del denunciante [data la sentenza in merito della CS], nè tantopiù l'aver affermato che questo potesse essere "un pericolo per la civile convivenza", in quanto ovvia conseguenza dell'illegalità.
Detto ciò, la Corte Suprema ritiene, quindi, di dover annullare la sentenza del giudice Rothgard ed assolve pienamente il cittadino FGB.
 
Top
magic.anna
view post Posted on 10/6/2010, 13:45




LXII UDIENZA DELLA CORTE SUPREMA RELATIVA A RICORSO PRESENTATO DA VIDKUN AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE EVANS
https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=37959139#lastpost
CITAZIONE

image


Avendo analizzato i fatti relativi al ricorso presentato da Vidkun in merito alla sentenza di Evans, la Corte si trova sostanzialmente concorde con la sentenza emessa in primo grado.

I capi d'accusa infatti erano:
- violazione privacy;
- l'assumere comportamenti razzisti o campanilistici, esprimendo intolleranza razziale,territoriale o religiosa.

Il secondo capo d'accusa non è riscontrabile, in quanto Vidkun non ha mostrato comportamenti razzisti o companilistici.
Ovviamente è palese abbia violato invece la privacy di FGB, postando una sua foto senza la dovuta autorizzazzione.

Sono, inoltre, riconosciute le due aggravanti:
- L’aver agito per motivi abbietti o futili.
- L’avere commesso reato contro un cittadino che ricopre una carica pubblica.

Viene però riconosciuta come attenuante:
- L'aver ammesso il reato alla Pubblica Autorità spontaneamente.
[Infatti Vidkun ha, in sede di processo, ammesso il reato di violazione della privacy]

Per questo, dato che il CP prevede - per i reati di media gravità - il ban da 1 settimana a 3 mesi, Vidkun è condannato al carcere per un [1] mese. Il gruppo utenti Carcere dovrà garantire la visualizzazione del Forum della Micronazione ma bloccare la scrittura.



Edited by magic.anna - 1/7/2010, 13:26
 
Top
magic.anna
view post Posted on 10/6/2010, 19:03




LXI UDIENZA DELLA CORTE SUPREMA PER RICORSO PRESENTATO DA MAGIC.ANNA AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE ROTGHARD https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=37958965#lastpost

CITAZIONE

image


Avendo analizzato il ricorso presentato da Magicanna [#entry262938214], la Corte Suprema decide che la sentenza, emessa dal giudice Rothgard contro la cittadina stessa, vada annullata.
Infatti l'epiteto "bambino" non può essere affatto considerato come offesa, ma al massimo come una provocazione.
Proprio per questo la cittadina magicanna viene assolta.



Edited by magic.anna - 1/7/2010, 13:28
 
Top
magic.anna
view post Posted on 24/6/2010, 13:22




CITAZIONE

image






La Corte suprema è stata chiamata ad esprimersi in merito al ricorso presentato dalla cittadina magic.anna sull'art. 14 del CP (link).

Visti gli articoli del Codice Penale:

CITAZIONE
Articolo 2
1. Ogni imputato è da considerarsi innocente fino alla sentenza definitiva passata in giudicato.

CITAZIONE
Articolo 4
1. Sono previsti 2 gradi di giudizio, il Primo grado e l'Appello. Il Primo Grado è costituito dal Tribunale Ordinario, in composizione monocratica, l’Appello dalla Corte Suprema, in composizione collegiale.
2. Dal momento in cui viene pubblicata la sentenza di primo grado, l'imputato ha 10 giorni per presentare ricorso in appello, nei modi previsti dalla legge, passati i quali la sentenza di primo grado diventa definitiva.
3. Quando una sentenza, di primo grado o di appello, diventa definitiva, è compito del Ministro della Giustizia - nel caso in cui la sentenza disponga misure di limitazione al cittadino - comunicare a uno degli amministratori le pene di limitazione alle quali il cittadino è stato condannato, per metterle in atto.

CITAZIONE
Articolo 5
1. Per aprire un processo, è necessario che venga sporta denuncia. Nessuno può essere processato se non a seguito di una denuncia valida, che si deve attenere alle seguenti disposizioni:[...]

CITAZIONE
Articolo 7
1. Accusa e difesa possono portare a sostegno delle proprie tesi testimoni, tra cittadini vetlani e utenti. Il giudice deve concedere il permesso della testimonianza.

CITAZIONE
Articolo 9
1. L'imputato, chiamato a difendersi, può scegliere di farsi assistere da un avvocato di sua fiducia, o difendersi da solo.
2. L'accusa è retta dal denunciante o da un cittadino, avvocato dell’accusa, scelto dal denunciante.

E gli articoli della Costituzione:

CITAZIONE
Articolo 9
[...]
4. L’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

CITAZIONE
Articolo 11
[...]
5. Per ogni denuncia, il Presidente della Corte Suprema nomina uno dei tre giudici, tenendo anche conto eventuali conflitti di interesse.
6. L’imputato ha diritto di appellarsi contro la sentenza del Giudice Ordinario entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, alla Corte Suprema.
7. Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario.

E in forza dell'Articolo 10 della Costituzione, in particolare:

CITAZIONE
9. La Corte Suprema giudica a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito:
A- sulle controversie relative alla legittimità Costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari, delle ordinanze del Governo nella sua interezza e dei singoli ministri e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento;
[...]
D- sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare
10. Le sentenze sugli argomenti di cui al comma 9 del presente articolo possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.

La Corte Suprema dichiara illegittimo e incostituzionale l'art. 14 del Codice Penale.
Ne dispone pertanto l'imemdiata soppressione e l'annullamento di tutte le situazioni giuridiche derivanti dalla sua applicazione (ovvero condanne eseguite in forza di tale articolo).



- Motivazioni -



La Corte suprema ha ravvisato la mancanza di conformità tra l'articolo oggetto del ricorso e le libertà costituzionali dei cittadini della Repubblica Democratica di Vitla, le garanzie del sistema giudiziario e le procedure attualmente in vigore in forza di legge costituzionale e di legge ordinaria (CP):
- al cittadino non è notificata denuncia per i suoi atti,
- al cittadino è negato un equo processo in cui possa difendersi,
- al cittadino è impedito il ricorso alla Corte Suprema,
- non vengono seguite le normali procedure di gestione del processo, dalla denuncia alla condanna definitiva ,
- si fa affidamento univocamente alla capacità di giudizio serena e imparziale di un Giudice del Tribunale Oridnario, assumendo che questi non possa commettere errori, mentre è fatto palese e dimostrato che errori commessi in primo grado ce ne sono in abbondanza.

La Corte Suprema invita il legislatore a introdurre un sistema adeguato per proteggere sì i processi da eventuali disturbatori, ma che sia rispettoso dei diritti dei cittadini.

 
Top
47 replies since 12/1/2009, 19:31   1003 views
  Share