La Corte Suprema è stata convocata nella LV udienza per discutere del ricorso presentato da Gelert Keryb per sentenza del processo su denuncia di Fede#91 (
#entry249836236).
Si è reso necessario cercare di analizzare i fatti per punti in modo da coprire tutti gli elementi presenti nel caso in questione.
1.
#entry248712407La cittadina Fede#91 ha denunciato il cittadino Gelert Keryb perchè questi ha detto più volte che la stessa ha commesso dei reati.
La corte Suprema deve far riferimento, per questo come epr altri punti, al Codice Penale in vigore al momento dello svolgersi delle azioni.
Tale legislazione prevedeva i seguenti reati:
- Calunnia: l'aver denunciato alle autorità micronazionali un cittadino per un fatto di cui il denunciante conosca l'innocenza del denunciato
- Ingiurie: offese perpetrate nei confronti di un cittadino della micronazione o di qualsiasi utente registrato a “forumcommunity” commesse sul territorio della micronazione.
- Turpiloquio: chiunque infarcisca i propri posts di espressioni volgari o blasfeme al solo fine di creare sfregio alla sensibilità altrui.
Il comportamento denunciato dalla cittadina Fede#91 non corrisponde a nessuno di questi reati, sopratutto non corrisponde al reato di calunnia come lascerebbe intendere il testo della denuncia e il dibattimento processuale.
A tal proposito si legga il giudizio preliminare del Giudice Ordinario Anna
#entry248718906CITAZIONE
Non trovo scorretta la formulazione della denuncia in quanto in primis la stessa è per diffamazione, e l'aggiungere la violazione dell'art.7, trovo sia unicamente un'aggravante alla diffamazione stessa
#entry248724266CITAZIONE
Mi pare che di denunce per calunnie ne abbiamo già fatte no?
Lei ha accusato pubblicamente (come dimostrano gli screen) la cittadina Fede di avere cancellato messaggi o post ed aver abusato dei suoi poteri di comandante della gnv: la conseguenza a ciò è la denuncia ed il presente processo.
Se devo valutare, devo necessariamente proseguire su questo
Questi ragionamenti del Giudice Anna non sono mai stati smentiti dall'accusa. Ad essere pignoli fino allo spasmo l'accusa non ha mai riassunto i capi d'accusa con preciso riferimento a ciò che rpevede il Codice Penale. Errore che condivide con il Giudice che comunque ha dimenticato di esigere da subito di chairire quali accuse venissero mosse in riferimento ai dettami del Codice Penale.
A margine di questo punto è lecito esprimere una nota per tutti i Giudici: esprimere giudizi sulla formulazione di una denucnia è lecito; fornire giudizi avventati o troppo violenti sul contenuto di una denuncia e sulla posizione dei coinvolti prima della sentenza è mossa poco avveduta e deprecabile.
2.
#entry248712407La cittadina Fede#91 ha denunciato il cittadino Gelert Keryb perchè questi ha sostenuto di avere le prove della colpevolezza della stessa ma non ha sporto regolare denuncia.
Occorre ribadire in modo chiaro e perentorio che favoreggiamento può esserci solo in due casi:
- se c'è stato un prinunciamento dell'ordinamento giudiziario che ha classificato come reato una data azione,
- se il cittadino che non denuncia ritiene comunque che il fatto costituisca reato.
Di questi due punti solo il seocndo è contestuale: il cittadino Gelert sostiene che Fede#91 abbia commesso un fatto che per lui costituisce reato, ma non l'ha denunciato alle autorità.
Se ne conclude che l'ormai ex-cittadino Gelert Keryb si rese colpevole del reato di favoreggiamento.
Tuttavia, come rimarcato più volte e dopo un pronucniamento della Corte Suprema, è impossibile comminare pene per tale reato mancando nel Codice Penale allora in vigore una qualsivolgia possibilità di attribuire delle pene.
3.
#entry249698830La sentenza del Giudice Anna, che occorre riportare per chiarezza:
CITAZIONE
La corte dopo aver preso visione degli screen presentati dall'accusa e dopo aver ascoltato la stessa nella persona di Fede91, nonchè l'imputato nella persona di Gelert Keryb, è in grado di emettere sentenza.
L'accusa ipotizza il reato di calunnia e offese personali , nonchè di violazione dell'art. 7 del cp che cita testualmente: "Chiunque venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, di un fatto costituente reato, è tenuto a presentare denuncia presso gli organi competenti. La mancata denuncia potrà essere valutata, salvi i casi di ignoranza inevitabile, a titolo di favoreggiamento personale a carico dell'omittente."
La corte ritiene di dover tenere conto della violazione dell'art 7, non valuterà la mancata denuncia come favoreggiamento personale, (il codice dice "potrà essere valutata" e non "dovrà essere valutata" ed è quindi a libero arbitrio del giudice), ma esattamente per quanto esposto e cioè: il cittadino Gelert dichiara di essere in possesso di prove che attestano l'uso improprio della carica pubblica coperta a suo tempo da Fede come comandante della Gnv. Lo ripete spesso e più volte ma non fa denuncia: la motivazione che egli pone a sua discolpa, è il non voler intasare il tribunale ma ciò non è un'attenuante per il nostro codice.
Ma sopratutto la corte ritiene grave questa violazione perchè la mancata denuncia non ha permesso alla cittadina Fede di potersi difendere nè di portare prove a sua difesa e discolpa, continuando così ad essere tacciata continuamente di cancellazione di post approffitando del suo ruolo. Se così fosse sarebbe assai grave il non aver esposto denuncia!
Allo stato attuale Gelert parla senza produrre prove ma continuando a calunniare ed offendere profondamente la cittadina Fede.
Per questi motivi la corte dichiara GELERT KERYB COLPEVOLE dei reati ascritti, ai sensi dell'art. 7 cp e art. 20 cp "reati veniali".
Il continuo mettere in dubbio il lavoro svolto dalla cittadina Fede, insinuando alla cittadinanza tutta, sospetti su presunte cancellazioni di topic e post, ha seriamente danneggiato la stessa e la sua onestà morale ed il tutto è ravvisabile in calunnia ed offesa personale.
Condanno pertanto Gelert Keryb alla pubblicazione nella sezione "piazza" ad un topic di scuse che deve essere postato nella seguente maniera: "chiedo scusa pubblicamente a Fede91 per le accuse da me rivolte e per le offese a lei perpretate."
La dicitura non deve contenere emoticon o altro nè aggiunte personali.
Il tutto nei termini di legge e quindi non oltre 14 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Questa corte non intende aggiungere altro alla condanna, considerando come attenuante la spontanea ammissione di colpevolezza del denunciato.
Chiedo al ministro della giustizia, la pubblicazione della sentenza e la chiusura del processo.
magic.anna
giudice tribunale ordinario
Esaminiamo gli errori contenuti nella sentenza:
A.
CITAZIONE
L'accusa ipotizza il reato di calunnia e offese personali , nonchè di violazione dell'art. 7 del cp
Gli errori sono molteplici:
- il Giudice non ha appurato in maniera eplicita quali siano i capi di imputazione epr cui veniva sporta denuncia
- il Giudice durante tutto il processo ha dichiarato che valutava la denucnia per il reato di diffamazione
- l'accusa non ha dichiarato in modo esplicito e formalmente corretto il capo di imputazione di "ingiurie" (parlare vagamente di "offese personali" come fatto nell'arringa finale, non è forretto né chiaro)
B.
CITAZIONE
La corte ritiene di dover tenere conto della violazione dell'art 7, non valuterà la mancata denuncia come favoreggiamento personale, (il codice dice "potrà essere valutata" e non "dovrà essere valutata" ed è quindi a libero arbitrio del giudice), ma esattamente per quanto esposto e cioè: il cittadino Gelert dichiara di essere in possesso di prove che attestano l'uso improprio della carica pubblica coperta a suo tempo da Fede come comandante della Gnv. Lo ripete spesso e più volte ma non fa denuncia: la motivazione che egli pone a sua discolpa, è il non voler intasare il tribunale ma ciò non è un'attenuante per il nostro codice.
Ma sopratutto la corte ritiene grave questa violazione perchè la mancata denuncia non ha permesso alla cittadina Fede di potersi difendere nè di portare prove a sua difesa e discolpa, continuando così ad essere tacciata continuamente di cancellazione di post approffitando del suo ruolo. Se così fosse sarebbe assai grave il non aver esposto denuncia!
Allo stato attuale Gelert parla senza produrre prove ma continuando a calunniare ed offendere profondamente la cittadina Fede.
Giusto tener conto del reato di favoreggiamento, sbagliate le motivazioni e la logica illustrata dal Giudice.
L'unico ragionamento corretto possibile è quello espresso nel punto 2.: se il cittadino che non denuncia ritiene comunque che il fatto costituisca reato, egli sta effettivamente compiendo un'azione di favoreggiamento.
Va segnalato, inoltre, che il giudice ha emesso un pubblico ammonimento contro Gelert in base ad un fatto che al momento non costituiva reato: quello che ella ha recriminato a Gelert è sostanzialmente il reato di "calunnia" introdotto dal Codice Penale che forzatamente si è voluto inquadrare in altro, addirittura in colpe che non trovavano riscontro nel Codice Penale.
Questi sono gravi errori che minano profondamente il prestigio dell'autorità giudiziaria e rischiano di invalidare i procedimenti giudiziari di cui dovrebbero essere sentenza.
C.
CITAZIONE
Per questi motivi la corte dichiara GELERT KERYB COLPEVOLE dei reati ascritti, ai sensi [...] art. 20 cp "reati veniali".
Il continuo mettere in dubbio il lavoro svolto dalla cittadina Fede, insinuando alla cittadinanza tutta, sospetti su presunte cancellazioni di topic e post, ha seriamente danneggiato la stessa e la sua onestà morale ed il tutto è ravvisabile in calunnia ed offesa personale.
Come nel punto A., il Giduice non ha mai richiesto all'accusa di contestare in modo chiaro i capi di imputazione, ed ella stessa non ha fatto presente all'accusato quali essi erano prima della sentenza. Ha, invece, indicato più volte l'intenzione di procedere per il reato di "calunnia" salvo poi cambiare posizione solo nella sentenza definitiva.
Del resto tale gravissimo errore è ribadito nella stessa sentenza quanto la Giudice ripete, nuovamente, che "il tutto è ravvisabile in calunnia": la calunnia non esisteva come reato, il giudice non può emettere sentenza per un fatto che non costituiva reato.
Ed è sbagliata anche la chiusa sulle "offese personali": nel Codice Penale c'era il reato di "ingiurie", questo doveva essere contestato dall'accusa, argomentato dalle parti, preso in considerazione e giudicato dal Giudice. Tutto ciò non c'è stato.
La conclusione del dibattimento è il giudizio di colpevolezza dell'ex-cittadino Gelert Keryb per il reato di favoreggiamento come previsto dall'art. 7 del Codice Penale all'epoca dei fatti.
La motivazione di questo responso è la stessa enunciata in precedenza. Favoreggiamento può esserci solo in due casi:
- se c'è stato un prinunciamento dell'ordinamento giudiziario che ha classificato come reato una data azione,
- se il cittadino che non denuncia ritiene comunque che il fatto costituisca reato.
Di questi due punti solo il seocndo è contestuale: il cittadino Gelert sostiene che Fede#91 abbia commesso un fatto che per lui costituisce reato, ma non l'ha denunciato alle autorità.
La pena per tale reato, come da precedente sentenza, non può essere stabilita.
Per l'accusa di "calunnia" o "offese personali" la corte Suprema ritiene di dover annullare completamente la sentenza del Giudice del Tribunale Ordinario poichè non sussitono gli elementi per poter correlare la condotta dell'accusato a reati effettivamente presenti all'interno del Codice Penale.
A margine della sentenza, la Corte Suprema stabilisce, al fine di chiarire dubbi sulle pene da comminarsi ad ex-cittadini, che ci deve essere una distinzione netta tra le pene:
- pene che influenzano i diritti civici di un condannato devono evidentemente essere scontate quando questi è un cittadino, prevedendo la possibilità di procrastinarne l'entrata in vigore a quando il reo sarà cittadino;
- pene che colpiscono una persona in quanto utente del forum - senza influenzare i suoi diritti civici - possono essere scontate da subito.