Rinvio leggi

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Krieg
view post Posted on 20/11/2009, 03:22




Modifica Articolo 3 Legge sulla Fondazione dei Partiti



Testo Originale


SPOILER (click to view)
CITAZIONE
Articolo 3
Il partito, movimento o associazione politica ha diritto a:
- Partecipare liberamente alle elezioni dopo una settimana [7 giorni] dalla propria fondazione.
- Una sezione pubblica, una privata.
- Una carica di Moderatore purchè il componente scelto come moderatore abbia i requisiti definiti all'articolo 3 bis
- Manifestare le proprie appartenenze politiche attraverso propaganda e campagna elettorale.

I Requisiti per per la moderazione di un partito sono:
- non avere più di due [2] condanne penali a proprio carico.
- non aver perso la moderazione in altre sezioni per violazioni.
- essere cittadino di vitla da almeno trenta (30) giorni.

la decandenza di questi requisiti comporta l'immediata revoca della moderazione.
altre cause di revoca della moderazione sono:
- modifiche del contenuto di post
- eseguire azioni che esulano dai propri poteri definiti dall'articolo 6 della presente legge.


Testo Modificato


SPOILER (click to view)
CITAZIONE
Articolo 3
Il partito, movimento o associazione politica ha diritto a:
- Partecipare liberamente alle elezioni dopo una settimana [7 giorni] dalla propria fondazione.
- Una sezione pubblica, una privata.
- Una carica di Moderatore purchè il componente scelto come moderatore abbia i requisiti definiti all'articolo 3 bis
- Manifestare le proprie appartenenze politiche attraverso propaganda e campagna elettorale.

I Requisiti per per la moderazione di un partito sono:
- non avere più di una condanna penale a proprio carico.
- non aver perso la moderazione in altre sezioni per violazioni.
- essere cittadino di vitla da almeno quindici (15) giorni.

la decandenza di questi requisiti comporta l'immediata revoca della moderazione.
altre cause di revoca della moderazione sono:
- modifiche del contenuto di post
- eseguire azioni che esulano dai propri poteri definiti dall'articolo 6 della presente legge.


Approvato dall'Assemblea Nazionale con 6 Favorevoli, 1 Contrario e 1 Astenuto su 8 votanti in data 17/11/2009 nella VI seduta della V legislatura.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazione:
Vista la presenza di diversi temi "caldi" durante la VI Seduta dell' Assemblea Nazionale temo che questa modifica sia passata un po' in sordina, non capendone completamente l'importanza, ed al contempo la pericolosità.
Non sono stati rari qui, e precedentemente nella prima Vitla, i casi dove persone decisamente non idonee alla moderazione ne possedessero i poteri.
Diminuendo ancora una volta questi requisiti si rischia di mettere a ruoli di potere amministrativo personaggi dalla dubbia provenienza e/o scopo.

Da elogiare, invece, sotto questo punto di vista la scelta di far scendere le condanne penali a proprio carico ad una soltanto.

Richiedo quindi all'Assemblea Nazionale una maggior partecipazione alla discussione riguardante questa modifica molto importante.
Pregherei anche il Presidente della stessa di copiare queste mie parole all'interno della Seduta, quando verrà aperta.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg

 
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Altas
view post Posted on 25/1/2010, 04:12




Modifica Legge sull'Archivio Vetlano



Originale:
CITAZIONE
Articolo 1
L'Archivio Nazionale Vetlano è un Ente Statale gestito dallo Stato dove viene posto tutto il materiale della Micronazione inerente Istituzioni e Enti Privati o Pubblici della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 2
L'Archivio Nazionale Vetlano è diviso in 2 sottosezioni:
- Archivio Istituzioni [ciò che riguarda le Istituzioni]
- Archivio Enti [ciò che riguarda gli enti pubblici, privati. partiti, movimenti, associazioni politiche]

Nella sezione generale vengono inseriti i topic che non rientrano nei 2 casi precedenti.
Ogni topic inserito nell'archivio dovrà essere chiuso e consultabile dalla cittadinanza.

Articolo 3
L'Archivio Nazionale Vetlano è gestito da Vitla attraverso le principali azioni che comportano l'archiviazione dei topic.

Articolo 4
L' archiviazione del materiale degli Enti dovrà essere effettuata nella seguente modalità :
[Nome Ente] Titolo topic originale.
L'archiviazione del materiale Istituzionali dovrà essere archiviato nel seguente modo :
[Nome Istituzione] Titolo topic originale.

Articolo 5
Saranno esclusi dall'archiviazione le sezioni private dei partiti sciolti, tali sezioni dovranno essere cancellate immediatamente dopo l'ufficializzazione dello scioglimento del partito insieme a tutti i topic in essa contenuti.

Modificata:
CITAZIONE
Articolo 1
L'Archivio Nazionale Vetlano è un Ente Statale gestito dallo Stato dove viene posto tutto il materiale della Micronazione inerente Istituzioni, Enti Privati o Pubblici della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 2
L'Archivio Nazionale Vetlano ha una sezione di facciata posta nella categoria "Polo Culturale Vetlano" che reindirizzerà i consultatori nella piattaforma atta all'archiviazione che avrà come link archiviovetlano.forumcommunity.net.

L'Archivio Nazionale Vetlano è diviso in dieci sezioni sotto elencate:

- Archivio Presentazione liste e candidati Presidenti
- Archivio Assemblea Nazionale
- Archivio Governo della Repubblica Democratica di Vitla
- Archivio Enti Statali
- Archivio Enti Privati
- Archivio Associazioni Politiche
- Archivio Ambasciate
- Archivio Corte di Giustizia
- Archivio Guardia Nazionale Vetlana
- Archivio di Consultazione Ristretta
- Archivio Repubblica di Vitla

La sezione Archivio Repubblica di Vitla contiene le seguenti sottosezioni:

- Archivio Assemblea Popolare
- Archivio Governo della Repubblica di Vitla
- Archivio Leggi della Repubblica di Vitla
- Archivio Seggio Elettorale
- Archivio Enti Stali
- Archivio Enti Privati
- Archivio Ambasciate
- Archivio Associazioni Politiche
- Archivio Varie

Articolo 3
L'Archivio Nazionale Vetlano è gestito dall'account Vitla, che avrà la carica di Founder, attraverso le principali
azioni che comportano l'archiviazione dei topic.
Il Ministro della Cultura avrà la carica di Admin del Forum per la gestione dell'Archivio Nazionale Vetlano.

Articolo 4
L' archiviazione del materiale dovrà essere effettuato nella seguente modalità :
[Nome Ente o Istituzione o Altro] Titolo topic originale.

Articolo 5
Saranno esclusi dall'archiviazione le sezioni private dei partiti sciolti, tali sezioni dovranno essere cancellate immediatamente dopo l'ufficializzazione dello scioglimento del partito insieme a tutti i topic in essa contenuti.

Articolo 6
La sezione "Archivio di Consultazione Ristretta" sarà ad accesso ristretto e l'accesso è permesso dal Presidente della Repubblica, Ministro della Cultura, Ministro degli Affari Interni e Primo Ministro.


Disposizioni

L'Archivio Nazionale Vetlano sarà posto nella piattaforma della ex Repubblica di Vitla e saranno fatte le seguenti azioni:

- Cambio del nome in archiviovetlano.forumcommunity.net
- Chiusura della TAG
- Riposizionamento delle discussioni delle sezioni Cestino, Sala Giochi, Spam, Spazio Cultura, Off Topic,
Angolo del "cazzeggio" libero, giochini strambi in libertà, Approfondimenti, Attualità nelle apposite sezioni della
Repubblica Democratica di Vitla.
- Posizionamento delle discussioni delle sezioni Piazza della Libertà, Bacheca, Ufficio Informazioni
e Presentazione cittadini nella sezione Archivio Varie.
- Le sezioni Archivio Enti e Archivio Istituzioni saranno cancellate e ogni discussione riposizionata secondo la vigente legge.

proposta dal deputato Cacciatore nella V Seduta VI Legislatura dell'AN.

Rinvio la legge all'Assemblea Nazionale.

Motivazione:
L'articolo 6 che ho messo in rosso parla di una sezione dell'archivio ad accesso riservato a determinate cariche, non viene però specificato l'uso che si dovrebbe fare di tale sezione e della motivazione per cui andrebbe limitato l'accesso. Per evitare che una classificazione a "top secret" possa essere fatta a completa discrezione del ministro competente l'archivio rinvio la legge in modo che vengano specificati i criteri in base ai quali determinati topic vadano collocati in tale sezione così da avere una regolamentazione di riferimento.

Firmato
Il Vice Presidente della Repubblica
Altas Bastian dela Cohimbra

 
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view post Posted on 26/9/2010, 18:02
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Conversione in legge del Decreto Legge sulla Riforma della Giustizia e della G.N.V. - Emoned

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Articolo 1

Il comma 4 dell’articolo 10 del Codice Penale:

CITAZIONE
4. I reati di scarsa gravità sono:
A - Spam, ovvero tutto quello che crea uno stato di disordine e/o che riporta a siti/forum esterni alla micronazione. Viene considerato spam:
-Aprire topic che reclamizzino forum, siti web e prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili, anche tramite l'utilizzo di link.
-Postare commenti che reclamizzino forum, siti web, prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili non inerenti al topic in cui sono stati pubblicati, anche tramite l'utilizzo di link.
-Pubblicare in tag siti estranei alla micronazione o link ad essi, iniziative estranee all'attività micronazionale ed altre attività simili.
Non viene considerato spam:
-citare una fonte d'informazione o linkare ad essa
-citare titoli di libri ed il loro autore
-aprire un topic nella sezione "Ambasciate" per informare della nascita di una nuova micronazione ed avviare eventuali relazioni diplomatiche.
-pubblicizzare in tag le attività e le iniziative sviluppate da altre micronazioni riconosciute dalla Repubblica Democratica di Vitla.
-i topic in regola con il regolamento nella sezione di ricambio spam.
B - Assumere comportamenti razzisti o campanilistici, esprimendo intolleranza razziale,territoriale o religiosa.
C - Ingiurie: offese perpetrate nei confronti di un cittadino della micronazione o di qualsiasi utente registrato a “forumcommunity” commesse sul territorio della micronazione.
D - Turpiloquio: chiunque infarcisca i propri posts di espressioni volgari o blasfeme al solo fine di creare sfregio alla sensibilità altrui.
E - Favoreggiamento di reato di media o scarsa gravità: essere venuti a conoscenza di un reato di media o scarsa gravità e non averlo denunciato.

E’ così modificato
CITAZIONE
4. I reati di scarsa gravità sono:
A - Assumere comportamenti razzisti o campanilistici, esprimendo intolleranza razziale, territoriale o religiosa, o discriminando una persona per motivi di religione, sesso, razza, lingua, nazionalità o orientamento sessuale.
B - Favoreggiamento di reato di media o scarsa gravità: essere venuti a conoscenza di un reato di media o scarsa gravità e non averlo denunciato.

Articolo 2
Al Codice Penale è aggiunto il seguente articolo

CITAZIONE
Articolo 14
1. Nella Repubblica Democratica di Vitla sono altresì vietati i seguenti comportamenti:
A - Spam, ovvero tutto ciò che crea uno stato di disordine e/o che riporta a siti/forum esterni alla micronazione. Viene considerato spam:
-Aprire topic che reclamizzino forum, siti web e prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili, anche tramite l'utilizzo di link.
-Postare commenti che reclamizzino forum, siti web, prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili non inerenti al topic in cui sono stati pubblicati, anche tramite l'utilizzo di link.
-Pubblicare in tag siti estranei alla micronazione o link ad essi, iniziative estranee all'attività micronazionale ed altre attività simili.
Non viene considerato spam:
-citare una fonte d'informazione o linkare ad essa
-citare titoli di libri ed il loro autore
-aprire un topic nella sezione "Ambasciate" per informare della nascita di una nuova micronazione ed avviare eventuali relazioni diplomatiche.
-pubblicizzare in tag le attività e le iniziative sviluppate da altre micronazioni riconosciute dalla Repubblica Democratica di Vitla.
-i topic in regola con il regolamento nella sezione di ricambio spam.
B - Ingiurie: offese perpetrate nei confronti di un cittadino della micronazione o di qualsiasi utente registrato a “forumcommunity” commesse sul territorio della micronazione.
C - Turpiloquio: chiunque infarcisca i propri posts di espressioni volgari o blasfeme al solo fine di creare sfregio alla sensibilità altrui.
2. E’ compito della Guardia Nazionale Vetlana agire per rimuovere dalle discussioni i post che contengano tali reati, secondo quanto previsto dal suo regolamento.
3. E’ obbligo esclusivo della G.N.V. denunciare le persone che abbiano scritto 4 post (o interventi in tag board, equivalenti ai fini del reato ai post) ritenuti irregolari a norma del presente articolo, tutti per lo stesso reato (Spam, Ingiurie, Turpiloquio).
4. In caso di condanna per i reati previsti dal presente articolo, la pena stabilita è l’inserimento del colpevole nel gruppo “Carcere” per 3 giorni. In caso di una o più condanne passate in giudicato per lo stesso reato, il numero dei giorni di carcere (3) deve essere elevato alla potenza risultate dalla seguente espressione: 1 + x, dove x è il numero di condanne passate in giudicato per lo stesso reato, fino ad un massimo di 60 giorni di carcere. Si ritengono valide solo le condanne passate in giudicato per reati commessi dopo l’approvazione del presente articolo.

Articolo 3
Il Regolamento della Guardia Nazionale Vetlana è interamente abrogato e sostituito dal seguente:

CITAZIONE
Articolo 1
1. La Guardia Nazionale Vetlana si occupa di mantenere l'ordine e di salvaguardare la sicurezza della Repubblica. La GNV agisce nel rispetto delle leggi della Repubblica ed ogni membro che le trasgredirà, sarà giudicato di conseguenza.

Articolo 2
1. La GNV si divide in 2 reparti:
- Il Nucleo di Investigazione
- Il Nucleo Operativo
I due nuclei condividono il compito di regolare il dibattito civile all’interno della Micronazione.
2. I due reparti dispongono di due sottosezioni a loro dedicate in cui solo i membri dei rispettivi reparti sono autorizzati a scrivere. L’accesso al Nucleo Operativo è consentito a tutti i cittadini, mentre al Nucleo Investigativo è riservato ai soli membri, al Comandante del Guardia Nazionale ed al Ministro degli Interni.
3. Tutti gli agenti fanno parte del Nucleo Operativo, mentre i componenti del Nucleo di Investigazione sono nominati dal Comandante.

Articolo 3
1. I componenti del Nucleo di Investigazione si devono occupare di controllare che non siano presenti fakes all'interno della micronazione e che non avvengano complotti ai danni della stessa. Perciò, sarà loro onerato il controllo degli utenti, affinché possano divenire cittadini, mediante verifica di un'eventuale altra cittadinanza di questi, e dell'ip.
2. I membri di questo reparto possono fare richiesta al Ministro degli Interni di mostrare loro screens di logs, motivando prima le loro richieste ed ottenendo il consenso, per tale richiesta, sia del comandante della GNV, sia del Ministro degli Interni stesso. Quest'ultimo dovrà motivare un suo eventuale rifiuto.
3. Il Nucleo di Investigazione, se necessario alle sue indagini, può agire anche all'esterno della Micronazione, evitando di creare crisi diplomatiche e nella tutela dell’interesse vetlano.

Articolo 4
1. Il Nucleo Operativo ha il compito di mantenere il decoro della micronazione, agendo per garantire il rispetto dell’articolo 14 del Codice Penale.
2. Nel caso in cui una persona, in un suo post o in tagboard, commetta il reato di Spam, Turpiloquio o Ingiurie, è compito del Nucleo Operativo spostare il post (o eliminare l’intervento in ragboard e riportarlo) all’interno della sua sezione. Per ogni reato uguale commesso da una stessa persona, è presente un topic che contiene i post (o gli interventi in tagboard) incriminati, e il cui titolo è costituito da “Nickname – Tipo di reato”.
3. Non appena i post (o gli interventi in tagboard) spostati di una stessa persona per lo stesso reato raggiungono il numero di 3, è compito dell’agente che ha spostato l’ultimo di avvisare tramite messaggio privato l’utente, con la seguente formula:
“La Guardia Nazionale Vetlana ti avvisa che hai raggiunto il numero di 3 infrazioni per il reato di [Spam/Ingiurie/Turpiloquio] , e che alla quarta verrai denunciato al Tribunale. Ti invitiamo ad un comportamento rispettoso della legge.”
4. Alla quarta infrazione uguale della stessa persona, è obbligo, da parte dell’agente che ha spostato il post che la contiene, di presentare la denuncia nel Tribunale Ordinario, linkando il topic contenente i post incriminati, che verrà di conseguenza chiuso e spostato nell’“Archivio Nucleo Operativo”.
5. Ogni operazione di spostamento di post o eliminazione e riporto di un intervento in tagboard compiuta da un membro del Nucleo AntiSpam andrà segnalata in un topic che fungerà da registro, messo in rilievo nella sezione dedicata al reparto.

Articolo 5
1. I membri della GNV sono sanzionabili nel momento in cui vìolano le leggi vetlane o le disposizioni ricevute dal loro Comandante e saranno perseguibili dinnanzi al Tribunale Ordinario.
2. Nel caso in cui un membro della squadra dovesse inadempire ai suoi compiti, o eseguirli in modo errato, il Comandante della GNV può provvedere con una sospensione temporanea dagli incarichi, con una sospensione temporanea dal servizio, o con l'espulsione dalla GNV, in accordo col Ministro degli interni.
3. Nel caso in cui un agente, nel corso del mandato di 4 mesi, abbia spostato un numero di post pari a 5 che non sono considerati reato dalla sentenza definitiva del tribunale, viene sospeso dal suo ruolo per una settimana.
4. Nel caso in cui un agente, nel corso del mandato di 4 mesi, abbia spostato un numero di post pari a 10 che non sono considerati reato dalla sentenza definitiva del tribunale, decade dall’incarico.
5. E’ compito del Ministro degli Interni vigilare sul rispetto dei commi 3 e 4 del presente articolo, mantenendo un apposito registro, e mettere in atto le sanzioni previste nei confronti degli agenti.


Approvata dall'Assemblea Nazionale nella VII seduta della VIII legislatura il 21/09/2010, 20.53 (#entry285414930).

In virtù dell'Articolo 4, comma 13 della Costituzione,
CITAZIONE
13. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea nazionale, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Suprema.

NON PROMULGO E RINVIO ALL'AN

Motivazioni:
Il punto centrale che mi spinge a rinviare all'AN la modifica del CP e del regolamento della GNV suggerite è essenzialmente nello spostamento di responsabilità fatto verso la GNV e tutto ciò che ne deriva nel complesso del sistema legislativo e giudiziario.
Punto su cui molte sono state le opinioni di dissenso nel corso di questi giorni a causa delle situazioni di arbitrarietà e disparità che si verrebbero a creare e dei maggiori oneri per la GNV.
Oltretutto si tratta di un trasferimento che non risulta soddisfaciente dal punto di vista delle modalità operative: sia per comprendere come gestire la transizione, sia per le modalità operative dei soggetti coinvolti.
Invito l'AN a rivedere l'impianto stesso della riforma abbracciando soluzioni più condivise e aderenti sia alle esigenze che alle peculiarità della Repubblica.


FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla




___________________________________________________________





Conversione in legge del Decreto: modifica Codice Penale - Hawthorne Abendsen
SPOILER (click to view)
Articolo 1

L'articolo 13 del Codice Penale
CITAZIONE
Articolo 13
1. In caso di insoddisfacimento o ritardo nell'esecuzione delle punizioni previste dalla sentenza ad opera dei giudici in modo parziale o totale, l'imputato è obbligato a subire e compiere una punizione ulteriore equipollente a quella che gli era stata inflitta nella prima sentenza in aggiunta a quella che avrebbe già dovuto scontare.
2. I giudici che hanno emesso una sentenza hanno l'obbligo di verificare, entro 2 settimane dal loro verdetto, se l'espiamento delle pene da loro imposte è stato svolto o, per pene che prevedano tempi maggiori, è in regolare fase di svolgimento. In caso di mancato adempimento della pena ad opera del condannato spetta al giudice stabilire una pena aggiuntiva in base all'art.12 comma 3 punti A e B del codice penale.

E' così modificato
CITAZIONE
Articolo 13
1. In caso di insoddisfacimento o ritardo nell'esecuzione delle punizioni previste dalla sentenza ad opera dei giudici in modo parziale o totale, l'imputato è considerato, salvo valida giustificazione, colpevole del reato di offesa alla micronazione (art. 10, comma 3, punto A), in aggiunta al precedente. La sanzione aggiuntiva consiste in 2 (due) settimane di Carcere.
2. Per valida giustificazione è da intendersi esclusivamente un'assenza tempestivamente comunicata per il periodo entro il quale deve essere eseguita la pena. L'imputato è comunque tenuto a adempiere alla sentenza entro 5 giorni dal termine dell'assenza. Per pene che richiedono un periodo maggiore di tempo, il termine di 5 giorni è riferito all'inizio dell'espiazione della pena.
3. I giudici che hanno emesso una sentenza hanno l'obbligo di verificare, entro 2 settimane dal loro verdetto, se l'espiamento delle pene da loro imposte è stato svolto o, per pene che prevedano tempi maggiori, è in regolare fase di svolgimento. In caso di mancato adempimento della pena ad opera del condannato spetta al giudice comunicare alle autorità preposte l'inadempienza, le quali provvederanno a comminare la sanzione aggiuntiva.


Approvata dall'Assemblea Nazionale nella VII seduta della VIII legislatura il 21/09/2010, 20.53 (#entry285414930).

In virtù dell'Articolo 4, comma 13 della Costituzione,
CITAZIONE
13. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea nazionale, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Suprema.

NON PROMULGO E RINVIO ALL'AN

Motivazioni:
L'articolo 13 è stato oggetto di una sentenza della Corte Suprema che lo ha dichiarato incostituzionale, con sentenza pubblicata il 14/09/2010 alle 17.45 (ben prima, quindi, della pubblicazione del decreto e del voto in AN, #entry284250785).
Invito l'AN ad adeguare, pertanto, la procedura di modifica del CP e recepire la sentenza della Corte Suprema.
Colgo l'occasione per sollecitare il Ministro della Giustizia ad eseguire quanto stabilito dalla sentenza citata.


FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla



Edited by FGB - 27/9/2010, 23:07
 
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view post Posted on 6/10/2010, 17:08
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Modifica Codice Penale - Emoned

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Articolo 1

L'articolo 13 del Codice Penale
CITAZIONE
Articolo 13
1. In caso di insoddisfacimento o ritardo nell'esecuzione delle punizioni previste dalla sentenza ad opera dei giudici in modo parziale o totale, l'imputato è obbligato a subire e compiere una punizione ulteriore equipollente a quella che gli era stata inflitta nella prima sentenza in aggiunta a quella che avrebbe già dovuto scontare.
2. I giudici che hanno emesso una sentenza hanno l'obbligo di verificare, entro 2 settimane dal loro verdetto, se l'espiamento delle pene da loro imposte è stato svolto o, per pene che prevedano tempi maggiori, è in regolare fase di svolgimento. In caso di mancato adempimento della pena ad opera del condannato spetta al giudice stabilire una pena aggiuntiva in base all'art.12 comma 3 punti A e B del codice penale.

E' così modificato

CITAZIONE
Articolo 13
1. In caso di insoddisfacimento o ritardo nell'esecuzione delle punizioni previste dalla sentenza ad opera dei giudici in modo parziale o totale, il colpevole deve essere inserito 2 (due) settimane in Carcere.
2. Per valida giustificazione è da intendersi esclusivamente un'assenza tempestivamente comunicata per il periodo entro il quale deve essere eseguita la pena. Il colpevole è comunque tenuto a adempiere alla sentenza entro 5 giorni dal termine dell'assenza. Per pene che richiedono un periodo maggiore di tempo, il termine di 5 giorni è riferito all'inizio dell'espiazione della pena.
3. I giudici che hanno emesso una sentenza hanno l'obbligo di verificare, entro 2 settimane dal loro verdetto, se l'espiamento delle pene da loro imposte è stato svolto o, per pene che prevedano tempi maggiori, è in regolare fase di svolgimento. In caso di mancato adempimento della pena ad opera del condannato spetta al giudice comunicare alle autorità preposte l'inadempienza, le quali provvederanno a comminare la sanzione aggiuntiva.



Approvata dall'Assemblea Nazionale nella XII seduta della VIII legislatura il 4/10/2010, 21:02 (#entry287404307).

In virtù dell'Articolo 4, comma 13 della Costituzione,
CITAZIONE
13. Ha la facoltà di rinviare una legge all’Assemblea nazionale, motivando il rinvio. Nel caso in cui l’Assemblea confermi la legge il presidente dovrà promulgarla. Può comunque richiedere l’esame della norma legislativa da parte della Corte Suprema.

NON PROMULGO E RINVIO ALL'AN

Motivazioni:
Il testo sottoposto al voto è una modifica integrale del decreto precedentemente votato dall'AN sottratto al dibattito della stessa.
A questo si aggiunge che, nonostante già sottolineato in precedente rinvio di differente testo, permangono le lacune circa i contenuti della precedente sentenza della Corte Suprema.


FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla


 
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