Promulgazione leggi

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view post Posted on 9/10/2010, 11:07
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Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

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Modifica Codice Penale - Emoned

Testo già rinviato in precedenza all'AN e sottoposto a nuova udienza dell'AN:

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Articolo 1

L'articolo 13 del Codice Penale
CITAZIONE
Articolo 13
1. In caso di insoddisfacimento o ritardo nell'esecuzione delle punizioni previste dalla sentenza ad opera dei giudici in modo parziale o totale, l'imputato è obbligato a subire e compiere una punizione ulteriore equipollente a quella che gli era stata inflitta nella prima sentenza in aggiunta a quella che avrebbe già dovuto scontare.
2. I giudici che hanno emesso una sentenza hanno l'obbligo di verificare, entro 2 settimane dal loro verdetto, se l'espiamento delle pene da loro imposte è stato svolto o, per pene che prevedano tempi maggiori, è in regolare fase di svolgimento. In caso di mancato adempimento della pena ad opera del condannato spetta al giudice stabilire una pena aggiuntiva in base all'art.12 comma 3 punti A e B del codice penale.

E' così modificato
CITAZIONE
Articolo 13
1. In caso di insoddisfacimento o ritardo nell'esecuzione delle punizioni previste dalla sentenza ad opera dei giudici in modo parziale o totale, il colpevole deve essere inserito 2 (due) settimane in Carcere.
2. Per valida giustificazione è da intendersi esclusivamente un'assenza tempestivamente comunicata per il periodo entro il quale deve essere eseguita la pena. Il colpevole è comunque tenuto a adempiere alla sentenza entro 5 giorni dal termine dell'assenza. Per pene che richiedono un periodo maggiore di tempo, il termine di 5 giorni è riferito all'inizio dell'espiazione della pena.
3. I giudici che hanno emesso una sentenza hanno l'obbligo di verificare, entro 2 settimane dal loro verdetto, se l'espiamento delle pene da loro imposte è stato svolto o, per pene che prevedano tempi maggiori, è in regolare fase di svolgimento. In caso di mancato adempimento della pena ad opera del condannato spetta al giudice comunicare alle autorità preposte l'inadempienza, le quali provvederanno a comminare la sanzione aggiuntiva.


Approvata dall'Assemblea Nazionale nella XV seduta della VIII legislatura il 7/10/2010, 23:17 (#entry287879627).

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

PROMULGO

FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla

 
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view post Posted on 15/10/2010, 16:12
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Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

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MODIFICA LEGGE PROPAGANDA - SESTO GIULIO CESARE

Attuale
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CITAZIONE
Articolo 1
Il Ministro degli Interni forma, per tutto il suo mandato, la squadra per la propaganda esterna della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 2
Gli iscritti alla squadra possono essere tutti i cittadini Vetlani maggiorenni e minorenni che vogliono collaborare alla pubblicità della micronazione. Le iscrizioni vengono raccolte dal Ministro degli Interni tramite un bando della durata di una settimana, a inizio mandato.
Se per qualsiasi motivo un cittadino non ha potuto iscriversi in tempo al bando, è dovere del Ministro immettere nella squadra quel cittadino chiedendo motiviazioni precise.

Articolo 3
I metodi di pubblicizzazione della squadra possono essere: manifesti, testi nel quale si parla della nostra micronazione, video e link che riportano alla Repubblica Democratica di Vitla. Questi dovranno essere fatti vedere prima in "Cittadinanza Riunita" e poi esportati.

Articolo 4
Il comando della squadra è detenuto dal Ministro degli Interni. Gli iscritti devono rispettare i rispettivi ordini del Ministro che espellerà chiunque non li rispetti avendo rischiato di lesionare la faccia della micronazione.

Articolo 5
Ogni azione della squadra è riportata nel registro di spam che risiede nel Ministro degli Interni. Ogni iscritto ha il dovere di registrare in ordine alfabetico ogni link del forum spammato in modo tale che tutti possano ogni 3 giorni uppare la discussione.


MODIFICA
SPOILER (click to view)
CITAZIONE
Articolo 1
Il Ministro dello Sviluppo e della Propaganda forma, per tutto il suo mandato, la squadra per la propaganda esterna della Repubblica Democratica di Vitla al fine di cercare oltre i territori della micronazione nuovi cittadini e micronazioni interessate all'operato della Repubblica democratica di Vitla.

Articolo 2
Gli iscritti alla squadra possono essere tutti i cittadini Vetlani maggiorenni che vogliono collaborare alla pubblicità della micronazione e alla sua continua espansione fino al raggiungimento massimo di numero sei (6) di cittadini. Le iscrizioni vengono raccolte dal Ministro degli Interni tramite un bando della durata di una settimana, a inizio mandato.
Se per qualsiasi motivo un cittadino non ha potuto iscriversi in tempo al bando la candidatura fuori tempo di quest ultimo verrà presentata dal Ministro all'AN e se le motivazioni del candidato saranno ritenute valide dalla maggioranza dell'Assemblea questo verrà integrato alla squadra di propaganda.

Articolo 3
I metodi di pubblicizzazione della squadra possono essere: manifesti, testi nel quale si parla della nostra micronazione, video e link che riportano alla Repubblica Democratica di Vitla. Questi dovranno essere fatti vedere prima in "Cittadinanza Riunita" e poi esportati.

Articolo 4
Il comando della squadra è detenuto dal Ministro dello Sviluppo e della Propaganda. Gli iscritti devono rispettare i rispettivi ordini del Ministro che espellerà chiunque non li rispetti avendo rischiato di lesionare la dignità della micronazione.

Articolo 5
Ogni azione della squadra è riportata nel registro di spam che risiede nel Ministro dello Sviluppo e della Propagandai. Ogni iscritto ha il dovere di registrare in ordine alfabetico ogni link del forum spammato in modo tale che tutti possano ogni 3 giorni uppare la discussione.

Approvata dall'Assemblea Nazionale nella XVI seduta della VIII legislatura il 15/10/2010, 14:57: #entry288949946.

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

PROMULGO

FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla












Legge sulla Cittadinanza - Cacciatore/Littore
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CITAZIONE
Articolo 1
La Legge sulla Cittadinanza attualmente in vigore è interamente abrogata e sostituita dalla seguente:
CITAZIONE
Titolo I : Acquisizione della Cittadinanza e tempistiche

Articolo 1

Nella Repubblica Democratica di Vitla ottengono la Cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla tutti coloro che ne fanno richiesta richiedendola usando la seguente formula nell’apposito topic :
CITAZIONE
“Richiedo la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla giurando fedeltà alla Micronazione, accettando e condividendo la Dichiarazione di Indipendenza, la Costituzione ed i principi in essa espressi.
In fede
[nickname]”

Articolo 2

Tutti coloro che richiedono la Cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla facenti parte di altre Nazioni, Microstati o Micronazioni non perdono la[o le] Cittadinanze aventi.
Il richiedente della Cittadinanza godrà dei diritti garantiti dal Codice Legislativo e dalla Costituzione della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 3

Nel primi DIECI(10) giorni successivi all’accettazione della Richiesta di Cittadinanza si è “Cittadini minorenni”. I Cittadini minorenni hanno gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini, fatto eccezione il diritto di voto, di impresa (non possono creare enti privati, partiti, movimenti o associazioni politiche) e non è loro consentito di iscriversi a partiti.
Se nei DIECI(10) giorni suddetti il cittadino minorenne si mostra attivo e interessato, postando sul forum della Repubblica non meno di 30 posts, potrà fare richiesta di diventare “Cittadino attivo”.
In caso contrario il periodo di prova può essere esteso di ulteriori DIECI(10) giorni.
Al termine del periodo di prova, se non si sono soddisfatti i requisiti di attività e interesse o se non si chiede la cittadinanza attiva, si perde la cittadinanza.
Al fine della valutazione della presenza attiva, sono equiparati ai post inviati nel territorio della Repubblica Democratica di Vitla anche quelli inviati nel territorio di altre Micronazioni da cittadini che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato dai competenti Organi della Repubblica (ambasciatori, delegati a trattative, ministri ecc.), purché tali post siano inerenti allo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale.

Nel caso in cui un Cittadino Passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la Cittadinanza Attiva. Per ottenerla, deve attendere un periodo di DIECI(10) giorni nei quali deve mostrarsi partecipe.

Un cittadino che ha subito la revoca della propria cittadinanza e voglia tornare cittadino, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.

Il periodo di assenza giustificata, da segnalare nell’apposita sezione, è di SESSANTA(60) giorni consecutivi, dopodichè si diventa cittadini passivi.

Il Cittadino, perde la Cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla nel caso in cui non rispondesse alla convocazione di Censimento.


Titolo II : L'Anagrafe e i suoi compiti

Articolo 4

È istituito l’Anagrafe, organo indipendente della RDV cui competono:
- il monitoraggio delle attività dei cittadini Vetlani sulle questioni riguardanti la cittadinanza e il suo mantenimento.
- la segnalazione delle variazioni circa lo stato di cittadinanza dei cittadini e non alle autorità preposte all’amministrazione del forum.

L’Anagrafe ha sede nel forum nella sezione “Istituzioni”. Esso al suo interno prevede obbligatoriamente:
- un topic in cui è possibile richiedere la cittadinanza;
- un topic in cui è possibile richiedere il cambio di stato della cittadinanza;
- un topic in cui è possibile chiedere (da parte del cittadino) o comunicare (da parte degli incaricati) la revoca della propria cittadinanza;
- un topic in cui gli incaricati possano segnalare a specifici cittadini la scadenza di limiti temporali che comportano un cambiamento nello stato della cittadinanza o la sua revoca;
- un topic in cui è possibile segnalare la presunta perdita ingiusta della cittadinanza;
- un topic in cui è presente l’elenco aggiornato dei cittadini e degli ex-cittadini;
- una sottosezione in cui i cittadini possono segnalare assenze
- una sottosezione, visibile ai soli cittadini della Repubblica, denominata “Censimento”.
I posts e le richieste fatte in sezioni errate all’uopo, sono da ritenersi invalide.

Articolo 5

L’Anagrafe è guidata dal Ministro degli Affari Interni.


Il Ministro degli Affari Interni deve segnalare pubblicamente ogni cambiamento dello stato della cittadinanza di un Vetlano.

Il Ministro degli Affari Interni è autorizzato a richiedere ai cittadini la presentazione dell'ultimo post effettuato, al fine di chiarire eventuali posizioni dubbiose.

Nella fascia temporale da 12 a 2 ore prima dell'apertura dei seggi l’incaricato deve obbligatoriamente segnalare i nominativi dei cittadini che hanno diritto di voto da inserire nelle Liste Elettorali.
Sono tali:
- tutti i cittadini maggiorenni non passivi;
- i cittadini minorenni che abbiano presentato domanda prima che inizi la fascia temporale e che risultino idonei.

Il Ministro degli Interni deve avvisare dell'imminente cambio di stato di cittadinanza il cittadino interessato, tramite le modalità più opportune a sua disposizione (avviso sul forum, messaggio privato, e-mail, Messenger, altro).


Titolo III : Modulo da compilare

Articolo 6

Tutti coloro che richiedono la Cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla devono compilare il seguente documento come allegato della Richiesta di Cittadinanza :
CITAZIONE
Nick* :
Sesso* :
Età* :
Data di Nascita :
Luogo di Nascita :
Altre Cittadinanze :
Indirizzo mail* :
Motivi di richiesta della Cittadinanza Vetlana :
Come hai conosciuto la Repubblica Democratica di Vitla?* :

I campi contrassegnati con l’asterisco(*) sono obbligatori

Suddetto modulo integrerà il nick di ciascun cittadino nel topic “Lista dei Cittadini” ed ha valore legale di Primo Censimento.


Titolo IV : Il Censimento

Articolo 7

Il censimento è istituito ogni SESSANTA (60) giorni ad opera del Ministro degli Affari Interni.
Il censimento è gestito dal Ministero degli Affari Interni, il quale lo apre, gestisce e chiude nella sezione ononima presente nella Sezione Anagrafe.
La sezione “Censimento” contiene obbligatoriamente un topic denominato “Profili personali dei Cittadini”, contenente tutti i dati di ogni singolo cittadino scaturenti dai censimenti periodici.

Il censimento prevede i seguenti quesiti :
CITAZIONE
Nick* :
Sesso* :
Età* :
Data di Nascita :
Luogo di Nascita :
Altre Cittadinanze* :
Professione in Vitla* :
Indirizzo mail* :

I campi contrassegnati con l’asterisco(*) sono obbligatori

Il modulo soprastante deve essere spedito in via privata al Ministro degli Affari Interni entro il QUARTO(4°) giorno dall'inizio del censimento. A discrezione del Ministro degli Affari Interni può essere concessa una proroga massima di TRE(3) giorni.
Il Ministro degli Affari Interni deve aggiornare i dati nel topic Lista dei Cittadini, presente nella Sezione Anagrafe, entro e non oltre il DECIMO(10°) giorno dalla fine del Censimento.
Il Cittadino che non invia il modulo entro il SETTIMO(7°) giorno dal bando del censimento perde la Cittadinanza e ne potrà fare richiesta solo dopo QUINDICI (15) giorni dalla perdita della medesima.
Non sono soggetti al disposto del comma precedente gli assenti giustificati.


Disposizioni Transitorie

- Il Primo Censimento sarà istituito il SESTO(6°) giorno dalla pubblicazione in Gazzetta della Legge sulla Cittadinanza.
- Le modifiche del forum dovranno essere effettuate immediatamente dopo la pubblicazione della Legge sulla Cittadinanza in Gazzetta.
- Tutti i Cittadini facenti parte della Repubblica Democratica di Vitla prima della pubblicazione di questa legge per entrare in conformità legale dovranno aspettare l'esito del Primo Censimento.

Approvata dall'Assemblea Nazionale nella XVI seduta della VIII legislatura il 15/10/2010, 14:57: #entry288949946.

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

PROMULGO

FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla











Legge per lo Sviluppo Demografico - Emoned/Sesto Giulio Cesare
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CITAZIONE
Articolo 1
La Repubblica premia i cittadini che contribuiscono al suo sviluppo demografico.

Articolo 2
Si invitano gli attuali cittadini vetlani a portare a conoscenza di altre persone la nostra micronazione, ed invitarle a richiedere la cittadinanza.
Se una persona, che esplicita nel topic di presentazione di essere stata invitata da un cittadino vetlano di cui dichiara il nome, richiede la cittadinanza e la mantenga attiva per 45 giorni consecutivi, il cittadino che ha invitato questa persona a diventare cittadino vetlano viene insignito dal Governo della Stella al Merito.

Approvata dall'Assemblea Nazionale nella XVI seduta della VIII legislatura il 15/10/2010, 14:57: #entry288949946.

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

PROMULGO

FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla











Modifica Legge sulle Onorificenza - Emoned
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CITAZIONE
Articolo 1

L'articolo 8 della Legge sulle onorificenze:

CITAZIONE
Art. 8 - Stella al Merito e al Servizio
La Stella al Merito e al Servizio è una onorificenza minore consegnata a tutti quei cittadini che hanno eseguito dei lavori tali che la micronazione ne traesse un beneficio in termini qualitativi o quantitativi, rinforzando valori o quant'altro la nostra costituzione protegge.
La Stella al Merito viene conferita dalla maggioranza semplice dei voti tramite seduta in Assemblea Nazionale con opzioni possibili favorevole o contrario, a un cittadino proposto, in accordo, dal Presidente della Repubblica e dal Vice-Presidente della Repubblica.

E' così modificato:

CITAZIONE
Art. 8 - Stella al Merito e al Servizio
La Stella al Merito e al Servizio è una onorificenza minore consegnata a tutti quei cittadini che hanno eseguito dei lavori tali che la micronazione ne traesse un beneficio in termini qualitativi o quantitativi, rinforzando valori o quant'altro la nostra costituzione protegge.
La Stella al Merito viene conferita dal Governo tramite votazione in Consiglio dei Ministri.

Approvata dall'Assemblea Nazionale nella XVI seduta della VIII legislatura il 15/10/2010, 14:57: #entry288949946.

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

PROMULGO

FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla











MODIFICA LEGGE COMPONENTI INFORMATICHE - IL CACCIATORE

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CITAZIONE
Articolo 1
La seguente legge comporta la regolamentazione di tutto ciò che riguarda le componenti informatiche della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 2
Le componenti informatiche regolamentate dalla seguente legge sono :

- il forum che è la base su cui giace la Repubblica Democratica di Vitla.
- il canale su youtube.
- il gruppo e l'account su facebook intitolato Repubblica Democratica di Vitla.
- l'email ufficiale della Repubblica Democratica di Vitla.
- il sito ufficiale.

Articolo 3
Il forum ha come link https://repdemvitla.forumcommunity.net/ ed è composto dalle varie sezioni pubbliche e private.
Il forum può essere modificato solo tramite "mozione di modifica" da presentare in Proposte di Legge.
La discussione e la relativa votazione avviene in Assemblea Nazionale e per essere accettata deve ottenere la maggioranza assoluta dei deputati aventi diritto di voto.
La modifica deve essere effettuata esclusivamente da un Amministratore.

Articolo 4
Il canale su youtube che ha come link http://it.youtube.com/user/RepDemVitla ed è gestito unicamente dal ministero dello sviluppo e della propaganda, che ne detiene l'accesso esclusivo.
Il Ministro dello sviluppo e della propaganda e il Primo ministro, solo per conoscenza, devono ricevere, appena entrati in carica, dai loro predecessori tutti i dati necessari all'accesso dell'account.
Il ministro dello sviluppo e della propaganda dovrà all'inizio del proprio mandato modificare la password di accesso all'account che dovrà essere comunicata anche al Primo Ministro.
Per aggiungere/modificare/eliminare i video bisogna presentare una "mozione di modifica" in Proposte di Legge.
I video, i quali abbiano raggiunto i 6 mesi dalla data di pubblicazione, vengono ritenuti "materiale storico" e quindi eliminabile solo attraverso l'approvazione, a maggioranza assoluta, di una "mozione di modifica" presentata all'assemblea nazionale.

Articolo 5
Il gruppo di facebook della Repubblica Democratica di Vitla ha come link il seguente www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=55616403342 ed è gestito unicamente dal Ministero dello Sviluppo e della propaganda.
L'amministratore del gruppo è l'account Repubblica Democratica di Vitla e ne detiene i dati di accesso Ministero dello Sviluppo e della Propaganda che dovrà passare la password ed email al successivo Ministro, il quale dovrà per fini di sicurezza cambiare la password e dunque poi comunicare i nuovi dati di accesso per conoscenza al Primo Ministro.
Ogni modifica deve essere presentata come mozione di modifica in Assemblea Nazionale.

Articolo 6
L'email ufficiale della Repubblica democratica di Vitla è "[email protected]". E' gestita e ne detiene i dati di accesso il Presidente della Repubblica. Inoltre, previa richiesta motivata al Presidente della Repubblica, ne possono far utilizzo, per fini governativi, il Primo Ministro e i ministri.
Al cambio di ogni governo il Presidente della Repubblica dovrà cambiare password per fini di sicurezza.

Articolo 7
Il sito ufficiale della Repubblica democratica di Vitla ha come link il seguente http://repdemvitla.isgreat.org/ . L'amministratore del sito è il responsabile sito, nominato dal ministro dello sviluppo e propaganda, in accordo con il primo ministro.
Sarà concesso postare articoli solamente a: il presidente della Repubblica, il primo ministro,i ministri, il presidente dell'assemblea nazionale, tramite la carica interna di "Autore".
Il responsabile sito fornirà ad ognuno un account e le specifiche per utilizzarlo; Le password degli account cambieranno ad ogni legislatura per i ministri e il primo ministro, mentre per il presidente della repubblica e il presidente dell'AN le password cambieranno ad ogni elezione.
Potranno essere postati articoli contenenti i seguenti argomenti: le leggi promulgate dal presidente della repubblica, i comunicati del governo, il resoconto mensile dell'operato dei ministri, i comunicati culturali del ministro della cultura, le presentazioni dettagliate con annesso programma delle liste e dei partiti che si presentano all'elezioni, comunicati propagandistici del ministro della propaganda.
Sarà presente inoltre una pagina del sito dove saranno citati tutti i cittadini (minorenni, attivi e passivi) della Repubblica e le cariche istituzionali.

Articolo 8
E' Istituita la sezione "Spam", tale sezione è collocata come sottosezione di "Libera Chiacchera".

Nella sezione Spam è aperto un topic in importante e chiuso contenete il seguente testo:

"Lo spam che voi fate qui potrebbe essere ricambiato, se nel vostro forum non c'è una sezione di ricambio spam la vostra discussione sarà cancellata.
E' vietato aprire più topic per pubblicizzare lo stesso forum.
Sono permessi up ad una distanza di ogni tre (3) giorni.
Non sono ammessi topic che pubblicizzano contest o similari.
I vostri topic devono contenere un solo link o banner che riporti al vostro forum.
Non è permesso lo spam di blog dal circuito BlogFree."


MODIFICATA IN:
SPOILER (click to view)
CITAZIONE
Articolo 1
La seguente legge comporta la regolamentazione di tutto ciò che riguarda le componenti informatiche della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 2
Le componenti informatiche regolamentate dalla seguente legge sono :

- il forum che è la base su cui giace la Repubblica Democratica di Vitla.
- l'Archivio Nazionale Vetlano.
- il Palazzo Ambasciatoriale.

- il canale su youtube.
- il gruppo e l'account su facebook intitolato Repubblica Democratica di Vitla.
- l'email ufficiale della Repubblica Democratica di Vitla.
- il sito ufficiale.

Articolo 3
Il forum ha come link https://repdemvitla.forumcommunity.net/ ed è composto dalle varie sezioni pubbliche e private.
Il forum può essere modificato solo tramite "mozione di modifica" da presentare in Proposte di Legge.
Il forum ha come Founder l'Account Vitla.
La discussione e la relativa votazione avviene in Assemblea Nazionale e per essere accettata deve ottenere la maggioranza assoluta dei deputati aventi diritto di voto.
La modifica deve essere effettuata esclusivamente da un Amministratore.

Articolo 4
L'Archivio Nazionale Vetlano ha come link http://archiviovetlano.forumcommunity.net/ ed è composto dalle varie sezioni pubbliche che contengono topic di varie tematiche.
Il forum ha come Founder l'Account Vitla.
Gli Amministratori del forum sono il Ministro della Cultura e tutti gli Archivisti scelti.

Articolo 5
Le sedi della Ambasciate degli Stati stranieri hanno come sede il seguente forum che ha come nome Palazzo Ambasciatoriale e come link http://plrdv.forumcommunity.net/ ed è composto dalle varie sedi delle Ambasciate, dall'Ufficio del Ministro degli Affari Esteri e dal Cestino.
Il forum ha come Founder l'Account Vitla.
Il forum ha come Amministratore generale il Ministro degli Affari Esteri e il Ministro degli Affari Interni.
Il forum ha come moderatori delle sezioni i vati Ambasciatori che gli Stati ci comunicano.

Articolo 5
Il canale su youtube che ha come link http://it.youtube.com/user/RepDemVitla ed è gestito unicamente dal ministero dello sviluppo e della propaganda, che ne detiene l'accesso esclusivo.
Il Ministro dello sviluppo e della propaganda e il Primo ministro, solo per conoscenza, devono ricevere, appena entrati in carica, dai loro predecessori tutti i dati necessari all'accesso dell'account.
Il ministro dello sviluppo e della propaganda dovrà all'inizio del proprio mandato modificare la password di accesso all'account che dovrà essere comunicata anche al Primo Ministro.
Per aggiungere/modificare/eliminare i video bisogna presentare una "mozione di modifica" in Proposte di Legge.
I video, i quali abbiano raggiunto i 6 mesi dalla data di pubblicazione, vengono ritenuti "materiale storico" e quindi eliminabile solo attraverso l'approvazione, a maggioranza assoluta, di una "mozione di modifica" presentata all'assemblea nazionale.

Articolo 6
Il gruppo di facebook della Repubblica Democratica di Vitla ha come link il seguente www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=55616403342 ed è gestito unicamente dal Ministero dello Sviluppo e della propaganda.
L'amministratore del gruppo è l'account Repubblica Democratica di Vitla e ne detiene i dati di accesso Ministero dello Sviluppo e della Propaganda che dovrà passare la password ed email al successivo Ministro, il quale dovrà per fini di sicurezza cambiare la password e dunque poi comunicare i nuovi dati di accesso per conoscenza al Primo Ministro.
Ogni modifica deve essere presentata come mozione di modifica in Assemblea Nazionale.

Articolo 7
L'email ufficiale della Repubblica democratica di Vitla è "[email protected]". E' gestita e ne detiene i dati di accesso il Presidente della Repubblica. Inoltre, previa richiesta motivata al Presidente della Repubblica, ne possono far utilizzo, per fini governativi, il Primo Ministro e i ministri.
Al cambio di ogni governo il Presidente della Repubblica dovrà cambiare password per fini di sicurezza.

Articolo 8
Il sito ufficiale della Repubblica democratica di Vitla ha come link il seguente http://repdemvitla.isgreat.org/ . L'amministratore del sito è il responsabile sito, nominato dal ministro dello sviluppo e propaganda, in accordo con il primo ministro.
Sarà concesso postare articoli solamente a: il presidente della Repubblica, il primo ministro,i ministri, il presidente dell'assemblea nazionale, tramite la carica interna di "Autore".
Il responsabile sito fornirà ad ognuno un account e le specifiche per utilizzarlo; Le password degli account cambieranno ad ogni legislatura per i ministri e il primo ministro, mentre per il presidente della repubblica e il presidente dell'AN le password cambieranno ad ogni elezione.
Potranno essere postati articoli contenenti i seguenti argomenti: le leggi promulgate dal presidente della repubblica, i comunicati del governo, il resoconto mensile dell'operato dei ministri, i comunicati culturali del ministro della cultura, le presentazioni dettagliate con annesso programma delle liste e dei partiti che si presentano all'elezioni, comunicati propagandistici del ministro della propaganda.
Sarà presente inoltre una pagina del sito dove saranno citati tutti i cittadini (minorenni, attivi e passivi) della Repubblica e le cariche istituzionali.

Articolo 9
E' Istituita la sezione "Spam", tale sezione è collocata come sottosezione di "Libera Chiacchera".

Nella sezione Spam è aperto un topic in importante e chiuso contenete il seguente testo:

"Lo spam che voi fate qui potrebbe essere ricambiato, se nel vostro forum non c'è una sezione di ricambio spam la vostra discussione sarà cancellata.
E' vietato aprire più topic per pubblicizzare lo stesso forum.
Sono permessi up ad una distanza di ogni tre (3) giorni.
Non sono ammessi topic che pubblicizzano contest o similari.
I vostri topic devono contenere un solo link o banner che riporti al vostro forum.
Non è permesso lo spam di blog dal circuito BlogFree."

Approvata dall'Assemblea Nazionale nella XVI seduta della VIII legislatura il 15/10/2010, 14:57: #entry288949946.

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

PROMULGO

FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla






Commenti:
Nutro forti perplessità circa alcune caratteristiche di alcuni provvedimenti:
1. La creazione di un forum esterno dedicato alle sole ambasciate straniere: francamente, alla luce della quantità e della qualità degli interventi delle ambascerie straniere, risulta superfluo e dispersivo. A mia opinione sarebbe stato opportuno lasciare uno spazio generale sul forum principale e dedicare sezioni riservate solo a micronazioni con i quali i rapporti si dimostrano intensi.
2. La tipologia di dati raccolti dal censimento: alcune informazioni risultano intromissioni nella privacy dei singoli e nulla vieta ai cittadini stessi di inserire dati fasulli. Non si comprende, dunque, la necessità di alcune richieste.


Non ho rinviato le leggi a cui si riferiscono questi appunti perchè è mia intenzione concedere il beneficio del dubbi ocon una prima applicazione dlele stesse. Spero che sia l'AN stessa a trarre opportuni giudizi se e quando tali appunti si riveleranno validi.
 
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view post Posted on 24/10/2010, 12:45
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Proposta Hawthorne - Emoned - Regolamento della GNV & Modifica al Codice Penale

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CITAZIONE
Articolo 4
1. Il Nucleo Operativo ha il compito di mantenere il decoro della micronazione, agendo per garantire il rispetto dell’articolo 14 del Codice Penale.
2. Nel caso in cui una persona, in un suo post o in tagboard, commetta il reato di Spam, Turpiloquio o Ingiurie, è compito del Nucleo Operativo spostare il post (o eliminare l’intervento in ragboard e riportarlo) all’interno della sua sezione. Per ogni reato uguale commesso da una stessa persona, è presente un topic che contiene i post (o gli interventi in tagboard) incriminati, e il cui titolo è costituito da “Nickname – Tipo di reato”.
3. Non appena i post (o gli interventi in tagboard) spostati di una stessa persona per lo stesso reato raggiungono il numero di 3, è compito dell’agente che ha spostato l’ultimo di avvisare tramite messaggio privato l’utente, con la seguente formula:
“La Guardia Nazionale Vetlana ti avvisa che hai raggiunto il numero di 3 infrazioni per il reato di [Spam/Ingiurie/Turpiloquio] , e che alla quarta verrai denunciato al Tribunale. Ti invitiamo ad un comportamento rispettoso della legge.”
4. Alla quarta infrazione uguale della stessa persona, è obbligo, da parte dell’agente che ha spostato il post che la contiene, di presentare la denuncia nel Tribunale Ordinario, linkando il topic contenente i post incriminati, che verrà di conseguenza chiuso e spostato nell’“Archivio Nucleo Operativo”.
5. Ogni operazione di spostamento di post o eliminazione e riporto di un intervento in tagboard compiuta da un membro del Nucleo AntiSpam andrà segnalata in un topic che fungerà da registro, messo in rilievo nella sezione dedicata al reparto.
6. Se una persona commette 4(quattro) infrazioni nell'arco di 24 ore, è obbligo da parte dell'agente di comunicare al Ministro degli Interni di inserire la persona nel gruppo Libertà Vigilata, in modo da procedere a custodia cautelare del suddetto.

Modifiche al CP

CITAZIONE
Articolo 12
[...]
6. I provvedimenti di limitazione temporanea della libertà personale sono:
Custodia cautelare - tale provvedimento consiste nell'inserimento nel gruppo Libertà Vigilata per 3(tre) giorni per i cittadini e 15(quindici) giorni per i forestieri. Il gruppo dovrà garantire l'accesso al forum e la possibilità di scrittura ogni 30 minuti.

CITAZIONE
Articolo 14bis
1. Nel caso in cui una persona commetta 4 (quattro) infrazioni nell'arco di 24 ore sarà soggetto a custodia cautelare.
2. Se il processo ha inizio prima del termine del provvedimento di custodia cautelare, all'imputato sarà concessa la libertà per poter prendere parte al processo.


Approvata dall'Assemblea Nazionale nella XIII seduta della VIII legislatura il 14/10/2010, 15:13 (#entry288806352).

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

PROMULGO




FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla






-------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Modifica Art. 22 della Costituzione

SPOILER (click to view)
Articolo 1
L'articolo 22 della Costituzione:

CITAZIONE
Il preambolo e gli articoli 1, 2 e 22 sono modificabili dall’unanimità dei componenti dell’Assemblea Nazione. Tali modifiche, per essere effettive, devono ricevere almeno i 2/3 di voti favorevoli, tra quelli validi, in un referendum confermativo.
Tutti gli altri articoli sono modificabili dai 7/9 dei componenti dell’Assemblea Nazionale. Tali modifiche, per essere effettive, devono ottenere il 50% + 1 dei voti validi in un referendum confermativo.

E' così modificato:
CITAZIONE
Il preambolo e gli articoli 1, 2 e 22 sono modificabili dall’unanimità dei componenti dell’Assemblea Nazione. Tali modifiche, per essere effettive, devono ricevere almeno i 2/3 di voti favorevoli, tra quelli validi, in un referendum confermativo.
Tutti gli altri articoli sono modificabili dai 7/9 dei componenti dell’Assemblea Nazionale. Tali modifiche, per essere effettive, devono ottenere il 50% + 1 dei voti validi in un referendum confermativo.
In casi particolari, non più di due volte all'anno, può essere istituita un'Assemblea Costituente, su richiesta almeno dei 3/5 dei cittadini. E' compito della Corte Suprema controllare le firme e istituire l'Assemblea, la cui prima seduta, presieduta dal Presidente della Repubblica, ha come ordine del giorno la votazione del regolamento.
Partecipano all'Assemblea Costituente tutti i cittadini vetlani attivi. Il suo regolamento interno disciplina le sue modalità d'azione.

Le modifiche approvata dall'Assemblea Costituente devono essere confermate da un referendum, con i quorum previsti dal presente articolo per essere approvate.


Approvata dall'Assemblea Nazionale nella XVII seduta della VIII legislatura il 23/10/2010, 14:22 (#entry290087037).

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

PROMULGO



In virtù dell'Articolo 22 della Costituzione,
CITAZIONE
Articolo 22
Il preambolo e gli articoli 1, 2 e 22 sono modificabili dall’unanimità dei componenti dell’Assemblea Nazione. Tali modifiche, per essere effettive, devono ricevere almeno i 2/3 di voti favorevoli, tra quelli validi, in un referendum confermativo.
Tutti gli altri articoli sono modificabili dai 7/9 dei componenti dell’Assemblea Nazionale. Tali modifiche, per essere effettive, devono ottenere il 50% + 1 dei voti validi in un referendum confermativo.

dell'Art. 3 della Legge sul Referendum:

CITAZIONE
art.3) Svolgimento del Referendum confermativo.
- La votazione del referendum confermativo previsto dal comma 5 dell’art.7 della Costituzione, viene indetta a cura del Ministro degli Interni entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta pubblicazione della o delle Proposte Costituzionali nella Gazzetta Ufficiale e si terrà dopo 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo dell’indizione.

Dispongo che:

1. Il Ministro della Giustizia provveda a pubblicare il testo del Referendum in Gazzetta Ufficiale.

2. A pubblicazione avvenuta il Ministro degli Interni fissi la data del voto.

In merito al punto 2 chiedo allo stesso di contattarmi per valutare l'opportunità di una tornata elettorale comune vista la necessità di dover rinnovare anche l'AN a breve.



FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla



Edited by FGB - 24/10/2010, 16:00
 
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view post Posted on 28/10/2010, 20:34
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Proposta Proposta di Modifica del Codice Penale art.6 comma 4 Flannery

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Articolo 6

CITAZIONE
comma 4. E' Compito del giudice incaricato dichiarare la non ammissibilità delle prove in caso di violazione del presente articolo.

E' così modificato

CITAZIONE
4. E' compito del giudice incaricato dichiarare la non ammissibilità delle prove in caso di violazione del presente articolo. Il giudice è altresì obbligato a giudicare ammissibili le prove presentate dalla difesa, a meno che non siano elementi privati del denunciante.


Approvata dall'Assemblea Nazionale nella XIX seduta della VIII legislatura il 28/10/2010, 15:01 (#entry290791560).

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

PROMULGO




FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla




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Proposta di modifica della Legge sull'Università - Milano86

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CITAZIONE
Articolo 1
La Repubblica Democratica di Vitla riconosce lo studio, la Scuola e la pubblica Istruzione come diritto per la formazione Culturale di ogni singolo Cittadino, diritto che si trasforma in dovere qual'ora si sceglie lo studio come scelta o come mezzo per la cerscita socio-culturale della Repubblica.

Articolo 2
Lo Stato si impegna a garantire ad ogni cittadino la formazione di strutture che contribuiscano alla formazione culturale, educativa e sociale del cittadino.

Articolo 3
Lo Stato riconosce come luoghi di studio e perciò soggetti alla giruisdizione dello Stato i seguenti luoghi:

- Università degli Studi della Repubblica;

Articolo 4
L'università provvede ad una formazione qualitativa per tutti i Cittadini che vogliono usufruire del servizio offerto.
Al termine delle lezioni il professore decreta l'ammissione o l'esclusione dagli esami.
La Laurea si ottiene presentando una breve tesi riguardante la materia scelta dal professore attinente ai corsi frequentati.

Articolo 5
L'università deve assicurare i corsi obbligatori di Storia, Storia Vetlana ed Informatica di base.

- Storia Vetlana, comprende lo studio della nascita e dello sviluppo della Micronazione Repubblica Democratica di Vitla con particolare attenzione agli eventi più importanti che hanno segnato il popolo Vetlano;

- Storia, comprende lo studio di tutti gli eventi che hanno segnato la Storia dell'umanità.

- Informatica di Base, comprende lo studio di tutto ciò che può riguardare l'Informatica necessaria per lo sviluppo della nostra Micronazione, in quanto Micronazione aterritoriale virtuale.

Articolo 6
Le eventuali proposte di apertura di una Facoltà devono essere vagliate e approvate, in un primo momento,dal Consiglio Universitario composto dal Magnifico Rettore dell'università e dai docenti

Articolo 7
Tutti i Rettori, Professori e Laureati sono iscritti in un apposito albo in università gestito dal Ministro della Cultura.

Articolo 8
Il Magnifico Rettore sarà eletto dal Consiglio Universitario ogni dodici (12) mesi a meno di sue dimissioni anticipate.
Il mandato di Professore potrà avere una durata massima di ventiquattro (24) mesi consecutivi.

I professori non dovranno essere obbligatoriamente cittadini della Repubblica Democratica di Vitla, ma possono essere anche cittadini di Micronazioni alleate; per poter esercitare il loro servizio presso l'Università dovranno fare richiesta nel Ministero della Cultura.

Articolo 9

Tutti i professori dell'Università degli Studi della Repubblica Democratica di Vitla saranno premiati, al termine del primo corso di lezioni, con una Stella al Merito e al Servizio


Disposizioni

- Il primo Magnifico Rettore sarà scelto dal Consiglio dei Ministri e avrà un mandato temporale di due (2) mesi;
- Il primo Magnifico Rettore dovrà scrivere il regolamento dell'Università che dovrà essere vagliato dal Consiglio Universitario;
- Il logo dell'Univesità sarà scelto tramite bando nazionale;
- Al fine di individuare rapidamente dei professori sarà indetto un bando, aperto anche ai cittadini di Micronazioni alleate, per i corsi obbligatori;
- Fino alla non conclusione dei lavori del Commissione per la Storia Vetlana, il corso di Storia Vetlana è sospeso.


Approvata dall'Assemblea Nazionale nella XIX seduta della VIII legislatura il 28/10/2010, 15:01 (#entry290791560).

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

PROMULGO




FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla




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Proposta di modifica Disposizioni Finali successive all'articolo 7 della Legge sulle Tradizioni Vetlane -Milano86

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CITAZIONE
Le Manifestazioni Nazionali sono :

- Award della Repubblica Democratica di Vitla
- Olimpiadi della Cultura e dei Giochi di Intelligenza
- Concorso di Poesia della Repubblica Democratica di Vitla
- Concorso Letterario della Repubblica Democratica di Vitla
- Festival della Canzone Vetlana
- Miss e Mister Vitla (da approvare ancora il Regolamento)
- Festival della Letteratura Vetlana (da approvare il Regolamento)
- Festival d'Arte Vetlana (da approvare il Regolamento)


Approvata dall'Assemblea Nazionale nella XIX seduta della VIII legislatura il 28/10/2010, 15:01 (#entry290791560).

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

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view post Posted on 5/12/2010, 18:23
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Legge di Riforma Codice Penale - UpV

CITAZIONE
Articolo 1

L'attuale Codice Penale in vigore è abrogato e sostituito dal testo in allegato alla presente legge.

Allegato:

CODICE
<p align="center"><b>Codice Penale della Repubblica Democratica di Vitla</b></p>



<p align="center"><b>I - Principi Generali</b></p>


Articolo 1

1. I Giudici del Tribunale Ordinario e della Corte Suprema amministrano la Giustizia in nome dei cittadini.

2. I Giudici sono soggetti solo alla legge e rispondono ad essa per le loro negligenze, abusi e violazioni nell'esercizio del proprio mandato.

3. Sono sottoposti al rispetto del Codice Penale e di tutte le leggi della Repubblica Democratica di Vitla tutti i cittadini e i forestieri che in essa transitano.

4. La legge è uguale per tutti.


Articolo 2

1. Nessuno può essere punito per reati o con pene non previste espressamente dalla legge al momento in cui compie un'azione.

2. In caso di depenalizzazione di un'azione, va adeguata la condizione di chi è stato condannato.

3. In caso di aumento o variazione della pena prevista per un reato, al condannato secondo vecchie disposizioni non può essere mutata la pena.


Articolo 3

1. Un cittadino imputato è considerato colpevole solo dopo la condanna definitiva, cioè dopo una condanna del Tribunale Ordinario per la quale non è stata fatta ricorso in Corte Suprema o dopo una condanna della Corte Suprema.

2. Nessun cittadino può invocare a propria discolpa l'ignoranza della legge, salvo costrizioni realizzate da soggetti terzi che ne impediscano la conoscenza delle Leggi Vetlane.



<b><p align="center">II - Pene e sanzioni</p></b>


Articolo 4

1. Le pene previste dal Codice Penale sono le seguenti:
A. Allontanamento ed esclusione permanente dalla Repubblica Democratica di Vitla, attraverso il ban da tutte le piattaforme della micronazione.
B. Allontanamento ed esclusione, da una settimana a sei mesi, dalla Repubblica Democratica di Vitla, attraverso il ban da tutte le piattaforme della micronazione e perdita della cittadinanza.
C. Incarceramento, da tre giorni a sei mesi, dalla Repubblica Democratica di Vitla, attraverso l'inserimento nel gruppo "carcere" del condannato. Il gruppo "carcere" è da realizzarsi in modo da consentire al condannato la sola lettura delle piattaforme della micronazione. L'incarceramento non è applicabile per i forestieri, cui è comminato ban di uguale durata.
D. Perdita e interdizione permanente dagli incarichi istituzionali e statali.
E. Perdita e interdizione, da una settimana a sei mesi, dagli incarichi istituzionali e statali.
F. Privazione, da una settimana a sei mesi, dei diritti politici con conseguente impossibilità per il condannato di candidarsi per incarichi istituzionali, di essere eletto o nominato per gli stessi.
G. Confinamento istituzionale, da tre giorni a sei mesi, attraverso il confinamento del condannato alle sole sezioni necessarie allo svolgimento dei suoi incarichi istituzionali; in ogni altra sezione al condannato sarà consentita la sola lettura.

3. Ove prevista e/o inflitta più di una pena, esse sono cumulative: al completamento di quella di maggiore gravità segue quella di minore gravità.



<b><p align="center">III - Soggetti coinvolti nel Processo</p></b>


Articolo 5

Le personalità giuridiche coinvolte in un processo sono:
A. Corte: il Giudice del Tribunale Ordinario o i Giudici della Corte Suprema, presiedere il processo in tutte le sue fasi, dall'apertura alla chiusura con emanazione di sentenza.
B. Difesa: il denunciato o chi da lui nominato come difensore per perorare la sua difesa. In caso di assenza del denunciato, la Corte nomina un difensore tra coloro che si rendano disponibili; in caso di mancanza di volontari, si procede d'ufficio. Ogni fase deve durare non più di due giorni.
C. Accusa: il denunciante o chi da lui nominato come incaricato di prendere parte al dibattimento in sua vece. In caso di mancata comparizione entro due giorni dall'inizio del processo, la Corte procede con quanto disposto nella denuncia.
D. Ricorrente: chi ha avanzato, come primo firmatario, ricorso alla Corte Suprema.
E. Testimoni: chi è chiamato a depositare pubblicamente la propria testimonianza o prove di cui sono a conoscenza su richiesta dell'accusa o della difesa o della Corte giudicante. Testimonianze e prove sono sottoposte ai vincoli di ammissibilità e pertinenza prescritti dal Codice Penale.
F. Controparte: chi si trova opposto al ricorrente nel ricorso alla Corte Suprema.


Articolo 6

Nei Processi che vedono coinvolto lo Stato, accusa e difesa contro o pro imputato sono rette dal Ministro della Giustizia o, in alternativa per mancanza dello stesso, dal Primo Ministro o dal Presidente dell'Assemblea Nazionale. Tale norma non si applica quando ad essere coinvolti sono i singoli nell'esercizio delle loro funzioni, che devono rispondere personalmente nel Processo.



<p align="center"><b>IV - Svolgimento del Processo ed Atti Processuali</b></p>


Articolo 7

1. Chiunque sappia di un fatto che ritiene costituire un reato ha il diritto e il dovere di denunciare il fatto e gli esecutori dello stesso.

2. Tale diritto può essere esercitato entro dieci giorni dallo svolgimento del fatto, salvo i casi in cui il cittadino possa dimostrare, nel Processo, che esitano reali impedimenti alla conoscenza del fatto e al poterlo denunciare per tempo, ovvero:
- essere stato regolarmente assente, secondo quanto stabilisce la legge, al momento del fatto e nei dieci giorni successivi;
- se il reato è stato commesso in segreto e le sue conseguenze sono emerse in seguito; in questo caso i dieci giorni per la possibilità di denuncia sono da calcolarsi dalla data di rivelazione pubblica dei fatti.
Tale norma ha valore per tutti i fatti non denunciati al momento dell'entrata in vigore del Codice Penale.

3. Se un cittadino non ritiene essere stato danneggiato da un fatto che altri hanno denunciato, può chiedere lo spegnimento della denuncia o del processo. La Corte giudicante ha l'obbligo di accogliere la richiesta del cittadino.

4. Se un cittadino ha subito o è a conoscenza di un reato, ma ignora quali possano essere i responsabili, può avvertire privatamente gli organi competenti - Guardia Nazionale Vetlana, Ministero degli Interni, Ministero della Giustizia - affinché avvino le indagini prima della presentazione del processo.
A. Costoro sono obbligati a presentare al richiedente i risultati delle proprie indagini affinché il cittadino possa effettuare la denuncia.
B. Se a seguito delle indagini emergono elementi di colpevolezza e il cittadino non presenta denuncia, coloro che le hanno svolte sono obbligati a sporgere denuncia.

5. Chiunque non si conformi alle direttive di quest’articolo deve essere denunciato per favoreggiamento del reato.


Articolo 8

Depositata la denuncia, le autorità preposte e le parti devono così intervenire in ordine cronologico:
- il Presidente della Corte Suprema sceglie un Giudice del Tribunale Ordinario per presiedere il processo;
- il Giudice deve aprire il Processo con apposita discussione;
- il Giudice deve inviare una comunicazione privata alle parti coinvolte nel processo;
- le parti coinvolte hanno due giorni di tempo per presentarsi al processo e iniziare il dibattito;
- le parti coinvolte devono terminare il proprio dibattimento con un'arringa finale la cui richiesta spetta alla Corte giudicante al fine d fissare la conclusione del processo;
- la Corte giudicante deve emettere sentenza per porre termine al processo e chiedere al Ministro della Giustizia, o ad altri in potere di farlo, la chiusura del topic del processo e la rimozione dei messaggi successivi alla sentenza.
- le parti coinvolte e il Giudice possono chiedere fino a un massimo di tre sospensioni ciascuna della durata massima di cinque giorni per problemi personali che impediscano la partecipazione al processo; vanno escluse da questa norma le sospensioni stabilite dalla Corte per nuovi accertamenti utili al processo.


Articolo 9

1. Per essere ammissibile e dar luogo all'assegnazione di una Corte giudicante e all'apertura di relativo processo, una denuncia deve obbligatoriamente:
A. Essere depositata nella sezione del Tribunale Ordinario tramite apertura di una nuova discussione;
B. Indicare nel titolo della discussione, in modo chiaro e senza riferimenti oltraggiosi o sconvenienti, i soggetti accusati.
C. Essere compilata con il seguente modello:
[SPOILER]Il sottoscritto <nome> in qualità di <cittadino della Repubblica Democratica di Vitla / forestiero>, desidero sporgere denuncia contro: <elenco nomi degli accusati>.

Il fatto che reputo costituire reato è il seguente: <descrizione del fatto, con esplicita dimostrazione di come lo stesso sia ad opera e/o responsabilità dell'accusato>.

I reati ipotizzati sono: <elenco dei reati con riferimento agli articoli delle leggi violati o del Codice Penale>.[/SPOILER]
E. Sono ammesse denunce con più fatti che costituiscono il medesimo reato e più reati associabili alla stessa persona purché per ognuno dei soggetti e dei capi di imputazione sia rispettata la completezza della denuncia.


Articolo 10

1. La scelta del Giudice del Tribunale Ordinario per il processo di primo grado è onere del Presidente della Corte Suprema o di chi ne svolge le funzioni come previsto dalla legge.

2. L'assegnamento deve tener conto dei carichi di lavoro dei singoli Giudici, affinché possano essere rispettati i tempi sanciti dalla legge e delle competenze specifiche dei singoli Giudici. Il Presidente della Corte Suprema stabilisce l'ordine di apertura delle udienze per adattarle ai requisiti disposti dalla legge.

3. Il Giudice nominato membro della Corte giudicante deve manifestare la propria disponibilità o presentare legittimi impedimenti che lo impossibilitano a giudicare il caso entro due giorni dalla nomina.

4. In caso di mancata risposta da parte del Giudice nominato:
A. il Presidente della Corte Suprema ha la facoltà di nominare un nuovo Giudice;
B. il Giudice nominato che non abbia prodotto, da parte sua o con comunicazioni legalmente riconosciute, motivazioni circa l'impossibilità di seguire il Processo, deve essere sanzionato secondo quanto previsto dalla legge.

5. Un Giudice del Tribunale Ordinario non può essere nominato membro della Corte giudicante un processo in cui sia implicato nel processo in causa quale accusa o difesa o sia parte lesa danneggiata dal reato denunciato.

6. L'assegnamento del processo avviene per inserimento del seguente messaggio nella discussione della denuncia:
[SPOILER]<p align="center">[IMG]http://img713.imageshack.us/img713/6310/cdgcs.png[/IMG]</p>

Il sottoscritto <nome> in qualità di <presidente della Corte Suprema / facente funzioni di Presidente della Corte Suprema>,
in virtù dei poteri conferitimi dalla Legge, nomino il Giudice <nome> come membro della Corte giudicante per il processo associato a questa denuncia.

Il Giudice ha due giorni di tempo per accettare l'incarico o rifiutarlo presentando opportune motivazioni.
Tutti i messaggi di altri cittadini verranno spostati dalla GNV in apposita discussione che raccolga i commenti non inerenti al caso.[/SPOILER]


Articolo 11

1. La Corte giudicante un processo di primo grado deve aprire la discussione relativa allo stesso entro due giorni dall'accettazione della nomina.

2. La mancata apertura costituisce analogia con l'Articolo 10 comma 4 del Codice Penale.

3. L'immediata apertura del processo costituisce implicita accettazione della nomina a Corte giudicante e rende non necessario avvisare della stessa.

4. Sono imposti i seguenti vincoli:
- L'imputato ha due giorni di tempo per presentare il proprio collegio difensivo.
- L'accusa ha due giorni di tempo per aprire il dibattito.
- Il collegio difensivo non può intervenire prima dell'accusa.
- Le parti possono presentare istanza di sospensione giustificata come previsto dalla legge.
- Sono vietati tutti i messaggi di diversa natura.
La Guardia Nazionale Vetlana interverrà su richiesta del Giudice per spostare i messaggi non conformi a tali vincoli.

5. L'apertura del processo avviene per apertura di una discussione nella sezione del Tribunale Ordnario:
A. il cui titolo indichi, in modo chiaro e senza riferimenti oltraggiosi o sconvenienti, i soggetti coinvolti;
B. in cui il primo messaggio sia:
[SPOILER]<p align="center">[IMG]http://img175.imageshack.us/img175/2094/cdgtribord.png[/IMG]</p>

Il sottoscritto <nome> Giudice del Tribunale Ordinario, in qualità di Corte giudicante ed in virtù dei poteri conferitimi dalla Legge, apro il seguente processo che vede coinvolti:
- accusa: <elenco dei membri dell'accusa presentati nella denuncia>
- imputato: <elenco degli imputati presentati nella denuncia>
secondo quanto disposto nella denuncia <link alla denuncia>.

L'imputato ha due giorni di tempo per presentare il proprio collegio difensivo.
L'accusa ha due giorni di tempo per aprire il dibattito.
Il collegio difensivo non può intervenire prima dell'accusa.
Le parti possono presentare istanza di sospensione giustificata come previsto dalla legge.
Sono vietati tutti i messaggi di diversa natura.
La Guardia Nazionale Vetlana interverrà su richiesta del Giudice per spostare i messaggi non conformi a tali vincoli.[/SPOILER]


Articolo 12

1. Nel corso del processo possono essere presentate alla Corte giudicante prove da parte dell'accusa e della difesa.

2. La prova derivante da materiale di pubblico dominio:
A. può essere liberamente presentata nel testo della denuncia sotto forma di messaggi citati, link ai messaggi/discussioni, registrazioni audiovisive di fatti;
B. può essere pubblicata direttamente negli interventi delle parti nel processo;
C. può essere dichiarata inammissibile e non pertinente dalla Corte Giudicante, che ha la facoltà di ordinarne la rimozione alla parte presentante; in caso di inadempienza la Corte chiede ed ottiene l'intervento della Guardia Nazionale Vetlana.

3. La prova derivante da materiale privato:
A. deve prima essere elencata dal presentante tramite semplice descrizione del tipo di materiale probatorio, ovvero se si tratta di testi di conversazioni private o provenienti da sezioni non di pubblico dominio o di registrazioni audiovisive di fatti e/o discussioni;
B. deve essere inviata privatamente a tutte le persone coinvolte nel fatto privato per chiederne l'autorizzazione all'uso nel processo; l'autorizzazione deve essere palesata in sede di processo;
C. deve essere inviata privatamente alla Corte giudicante per l'esame di ammissibilità e pertinenza.

4. Il mancato assenso:
A. di una parte minoritaria delle persone coinvolte nel fatto, rende necessario alterare il contenuto della prova occultando gli interventi di chi non ha fornito l'assenso;
B. di una parte maggioritaria delle persone coinvolte, rende inammissibile la prova.

5. La dichiarazione di inammissibilità o non pertinenza da parte della Corte costituisce impedimento alla presentazione della prova nonostante l'assenso delle parti.

6. La Corte giudicante può decidere per la pubblicazione o meno, durante il processo, della prova privata dichiarata ammissibile e pertinente.


Articolo 13

1. Accusa e difesa possono chiamare a testimoniare cittadini Vetlani e forestieri, per un numero massimo di cinque testimoni per parte, pena l'inammissibilità di tutte le testimonianze.

2. Affinché la testimonianza sia valida, il testimone deve rispondere a tutte le domande, poste da entrambe le parti, inerenti fatti riguardanti il processo.

3. Accusa e difesa hanno a disposizione un massimo di 15 domande a testa.

4. La Corte giudicante valuta ai fini dell'ammissibilità delle singole testimonianze:
- l'ammissibilità e la pertinenza di ogni singola domanda posta prima o dopo che il testimone risponda; in caso di non pertinenza può ordinarne la rimozione, volontaria da parte di chi l'ha posta o per mezzo di intervento della Guardia Nazionale Vetlana;
- l'ammissibilità la pertinenza della risposta data; in caso di non pertinenza può ordinarne la rimozione, volontaria da parte di chi ha risposto o per mezzo di intervento della Guardia Nazionale Vetlana;
- l'uso ammissibile e pertinente dei testimoni per entrambe le parti.


Articolo 14

1. La Corte giudicante annuncia della fine del processo chiedendo alle parti di provvedere ad arringa conclusiva da depositare entro e non oltre due giorni dalla richiesta, fatta eccezione per le sospensioni regolarmente richieste e le altre interruzioni ritenute valide dalla legge.

2. Deve essere depositata prima l'arringa dell'accusa, poi quella della difesa, pena la rimozione dell'arringa di entrambe le parti.

3. Dopo l'avvenuta deposizione delle arringhe, la Corte giudicante ha tre giorni di tempo per emettere una sentenza.

4. La sentenza deve essere emessa pubblicando come ultimo messaggio del processo un post che segua questo modello:
[SPOILER]<p align="center">[IMG]http://img175.imageshack.us/img175/2094/cdgtribord.png[/IMG]</p>

Il sottoscritto <nome> Giudice del Tribunale Ordinario, in qualità di Corte giudicante nel processo che vede coinvolti:
- accusa: <elenco dei membri dell'accusa presentati nella denuncia>
- imputato: <elenco degli imputati presentati nella denuncia>
Secondo quanto disposto nella denuncia: <link alla denuncia>,
A seguito di regolare processo: <link al processo>,

Emetto la seguente sentenza:
< elenco degli imputati, dei singoli reati contestati e del verdetto per ogni imputazione, relativa condanna e motivazioni:
- Dichiaro <nome dell'imputato> <colpevole / NON COLPEVOLE> del reato <singolo capo di imputazione>. Lo condanno pertanto a <pena comminata>.
Motivazioni: <elenco delle motivazioni>.>[/SPOILER]

5. A seguito della sentenza, il Ministro della Giustizia deve:
- chiudere la discussione del processo;
- spostare la discussione del processo nella sezione "Processi Spenti";
- pubblicare la sentenza nella sezione "Sentenze".
In caso di indisponibilità o inadempienza del Ministro della Giustizia, le operazioni sono di competenza del Primo Ministro o del Presidente della Corte Suprema o di chi ne fa le veci.


Articolo 15

1. Può presentare ricorso alla Corte Suprema per il secondo grado di giudizio, in facoltà di ricorrente, colui cui la Costituzione concede l'esercizio di tale diritto.

2. Il ricorso può essere fatto per esaminare nuovamente i fatti oggetto del processo di primo grado e/o per valutare la correttezza dello svolgimento del processo e della sentenza emessa. Pertanto sono controparte del ricorrente la medesima del processo Ordinario e il Giudice del Tribunale Ordinario che ha emesso sentenza, limitatamente alle contestazioni rivolte alla sentenza stessa e/o al processo.

3. Il ricorrente ha cinque giorni di tempo per presentare il ricorso secondo le modalità previste dal Regolamento della Corte Suprema.

4. Il testo del ricorso deve essere obbligatoriamente conforme al seguente modello:
[SPOILER]Il sottoscritto <nome> in qualità di <cittadino della Repubblica Democratica di Vitla / forestiero>, desidero presentare ricorso per la sentenza <link alla sentenza> emessa dal Tribunale Ordinario il <data e ora> nella persona del Giudice Ordinario <nome del Giudice che ha emesso la sentenza>.

Chiedo alla Corte Suprema di giudicare nuovamente il fatto oggetto del processo di primo grado e/o valutare la correttezza dello svolgimento del processo e della sentenza emessa.[/SPOILER]


Articolo 16

1. Un Giudice della Corte Suprema non può essere nominato membro della Corte giudicante un processo in cui sia implicato quale accusa o difesa o sia parte lesa danneggiata dal reato denunciato.

2. Sono imposti i seguenti vincoli:
- Il ricorrente ha due giorni di tempo per presentare le ragioni del proprio ricorso aprendo il dibattito.
- La controparte non può intervenire prima del ricorrente.
- Le parti possono presentare istanza di sospensione giustificata come previsto dalla legge.
- Sono vietati tutti i messaggi di diversa natura.
La Guardia Nazionale Vetlana interverrà su richiesta del Presidente della Corte Suprema, o chi ne fa le veci, per spostare i messaggi non conformi a tali vincoli.

3. L'apertura del processo di secondo grado avviene per apertura di una discussione nella sezione della Corte Suprema:
A. il cui titolo indichi, in modo chiaro e senza riferimenti oltraggiosi o sconvenienti, i soggetti coinvolti;
B. in cui il primo messaggio sia:
[SPOILER]<p align="center">[IMG]http://img713.imageshack.us/img713/6310/cdgcs.png[/IMG]</p>


Il sottoscritto <nome> in qualità di <presidente della Corte Suprema / facente funzioni di Presidente della Corte Suprema>, in virtù dei poteri conferitimi dalla Legge, apro il seguente processo di secondo grado che vede coinvolti:
- ricorrente: <elenco dei ricorrenti>
- controparte: <elenco delle controparti>
secondo quanto disposto nel ricorso <link al ricorso>.

Il ricorrente ha due giorni di tempo per presentare le ragioni del proprio ricorso aprendo il dibattito.
La controparte non può intervenire prima del ricorrente.
Le parti possono presentare istanza di sospensione giustificata come previsto dalla legge.
Sono vietati tutti i messaggi di diversa natura.
La Guardia Nazionale Vetlana interverrà su richiesta del Presidente della Corte Suprema, o chi ne fa le veci, per spostare i messaggi non conformi a tali vincoli.[/SPOILER]


Articolo 17

1. Per il processo di secondo grado valgono le stesse norme previste dall'articolo 12 e dall'articolo 13 del Codice Penale, ove la Corte Giudicante è composta dalla collegialità della Corte Suprema e le decisioni della stessa sono riassunte e manifestate con comunicazione da parte del Presidente della Corte Suprema, o chi ne fa le veci.

2. E' compito della Corte Suprema rilevare eventuali abusi, negligenze o errori nella sentenza di primo grado del Giudice Ordinario. La Corte Suprema si esprime circa la presenza di tali comportamenti che possano dar luogo a procedimento disciplinare verso il Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.


Articolo 18

1. La Corte giudicante annuncia della fine del processo chiedendo alle parti di provvedere ad arringa conclusiva da depositare entro e non oltre due giorni dalla richiesta, fatta eccezione per le sospensioni regolarmente richieste e le altre interruzioni ritenute valide dalla legge.

2. Deve essere depositata prima l'arringa del ricorrente, poi quella della controparte, pena la rimozione dell'arringa di entrambe le parti.

3. Dopo l'avvenuta deposizione delle arringhe, la Corte giudicante ha tre giorni di tempo per emettere una sentenza.

4. La sentenza deve essere emessa pubblicando come ultimo messaggio del processo un post che segua questo modello:

[SPOILER]<p align="center">[IMG]http://img713.imageshack.us/img713/6310/cdgcs.png[/IMG]</p>


Il sottoscritto <nome> in qualità di <presidente della Corte Suprema / facente funzioni di Presidente della Corte Suprema>, in qualità di presidente della Corte giudicante nel processo che vede coinvolti:
- ricorrente: <elenco dei ricorrenti>
- controparte: <elenco delle controparti>
secondo quanto disposto nel ricorso <link al ricorso>,
A seguito di regolare processo di secondo grado: <link al processo>,

Emetto la seguente sentenza a nome della Corte Suprema:
< elenco degli imputati, dei singoli reati contestati e del verdetto per ogni imputazione, relativa condanna e motivazioni:
- Dichiaro <nome dell'imputato> <colpevole / NON COLPEVOLE> del reato <singolo capo di imputazione>. Lo condanno pertanto a <pena comminata>.
Motivazioni: <elenco delle motivazioni>.>

<autorizzo/Nego> inoltre l'apertura di procedimento disciplinare a carico del Giudice del Tribunale Ordinario <nome del Giudice > che ha emesso la sentenza di primo grado per la <presenza/assenza> di abusi, errori, negligenze commesse nello svolgimento del processo e/o nella sentenza emessa.[/SPOILER]

5. A seguito della sentenza, il Ministro della Giustizia deve:
- chiudere la discussione del processo;
- spostare la discussione del processo nella sezione "Archivio - Corte di Giustizia";
- pubblicare la sentenza nella discussione "Sentenze della Corte Suprema" presente in "Gazzetta Ufficiale".
In caso di indisponibilità o inadempienza del Ministro della Giustizia, le operazioni sono di competenza del Primo Ministro o del Presidente della Corte Suprema o di chi ne fa le veci.



<p align="center"><b>V - Reati</b></p>


Articolo 19

1. L'accusa e la difesa possono chiedere, rispettivamente, aggravanti e attenuanti per i reati denunciati.
E' onere della Corte giudicante verificare la sussistenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti, in base alle richieste delle parti o per giustificata e manifestata volontà in base alle circostanze emerse nel dibattito processuale.

2. Sono da considerarsi aggravanti del reato le seguenti circostanze:
A. se l'imputato compie un reato per occultarne un altro;
B. se l'imputato compie un reato contro un cittadino che ricopre una carica pubblica;
C. se l'imputato compie un reato contro lo Stato o sue istituzioni.

3. Sono da considerarsi attenuanti del reato le seguenti circostanze:
A. se l'imputato si costituisce prima della sua denuncia depositando denuncia contro la sua persona;
C. se l'imputato si dichiara colpevole durante il processo e collabora con l'esecuzione delle indagini e lo svolgimento del processo stesso;
D. se l'imputato agisce dopo aver subito egli stesso un reato;
E. se l'imputato agisce in stato d’ira, determinato da fatto ingiusto altrui.

4. Ogni circostanza aggravante ed attenuante, rispettivamente, aumenta e diminuisce l'intensità della pena per un reato in modo proporzionato ai minimi e massimi previsti per la pena stessa.


Articolo 20

1. Chiunque si scopra abbia tentato di attuare un reato è punito con una pena pari alla metà di quella prevista per il reato compiuto.

2. Chiunque sia a conoscenza di un reato, effettivamente compiuto, contro la micronazione o abusi, negligenze ed errori delle istituzioni e non ne sporge denuncia è punito con una pena pari ad un terzo di quella prevista per il reato compiuto.

3. Chiunque induca un individuo a compiere un reato, è punito con pene non inferiori a quelle comminate al fautore del reato effettivamente compiuto.

4. Chiunque si renda colpevole del reato di favoreggiamento, ovvero del non aver denunciato un reato altrui pur essendone a conoscenza e considerandolo tale o aver dato luogo a comportamenti che la legge prevede come tali, è punito con una pena pari alla metà di quella prevista per il reato compiuto.

5. Il condannato che manchi di scontare la pena attribuitagli, o cerchi di aggirarla commettendo o meno un altro reato, è punito col raddoppio temporale della medesima pena.


Articolo 21

1. Sono riconosciuti come reati contro la persona e i cittadini:
A. Ingiuria, ovvero offendere volontariamente una persona specifica o un gruppo di persone individuato con parolacce, in qualsiasi lingua. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma C fino ad un massimo di sei giorni.
B. Calunnia, ovvero attribuire ad una persona fatti che costituiscono reato senza che questi sia stato condannato per gli stessi, in precedenza o nel seguito, per gli stessi. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma C fino ad un massimo di sei giorni.
C. Violazione della privacy, ovvero rendere pubbliche informazioni ed oggetti personali di una persona senza che questi le abbia rese di pubblico dominio o ne abbia autorizzato la pubblicazione. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4, comma C e comma F, da un minimo di dieci ignori ad un massimo di trenta giorni. E' obbligo delle autorità competenti rimuovere ogni traccia della violazione della privacy in tutte le piattaforme di competenza della Repubblica Democratica di Vitla; il rifiuto è punito con la condanna per favoreggiamento.
D. Appropriazione illecita di dati, ovvero appropriarsi di dati privati di una persona e/o chi usa tali dati per violare gli account del cittadino o per compiere altre azioni contro lo stesso. Il reo può essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma B per un periodo di tempo non inferiore ad un mese.
E. Violazione della libertà, ovvero imporre ad una persona di compiere un'azione contro la sua volontà o ne limitarne la libertà, con azioni non giustificate dalla costituzione o dalla legge. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma B per un periodo di tempo non inferiore ad un mese.
F. Censura indebita, ovvero applicare censure o altre forme di limitazione della libertà individuale, ingiustificate o non prescritte da norme prestabilite, su una o più persone. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma B per un periodo di tempo non inferiore ad un mese.
G. Violazione della proprietà intellettuale, ovvero utilizzare senza consenso un'opera intellettuale appartenente ad un altro cittadino. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma C per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana.
H. Occultamento di prove, ovvero nascondere, in qualsiasi modo, tranne le operazioni previste e regolate dalla legge, elementi oggetto di una denuncia o di un processo. Il reo deve essere condannato con una pena pari alla metà di quella prevista per il reato di cui ha occultato le prove.

2. Per i reati contro la persona è da applicare, per i condannati che ricoprono incarichi istituzionali, la pena prevista dall'articolo 4 comma G in luogo di quella prescritta nel comma C, ove condannati a tale pena.


Articolo 22

1. Sono riconosciuti come reati frutto di abusi, negligenze ed errori delle istituzioni:
A. Abuso di potere, ovvero cagionare un danno verso una persona in virtù dei poteri che si possiedono, di qualunque natura e per qualunque ragione. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma C per un periodo tra una settimana e un mese; comma E per un periodo compreso tra una settimana e tre mesi.
B. Negligenza, ovvero non adempiere, senza opportuna e legalmente valida giustificazione, ai doveri che i propri incarichi, di qualunque natura, impongono. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma C per un periodo tra una settimana e un mese; comma E per un periodo compreso tra una settimana e tre mesi.
C. Corruzione e concussione, ovvero eseguire o promettere di eseguire o promettere di non eseguire azioni al fine di riceve vantaggi da un soggetto terzo, da parte di persone che detengano incarichi di qualunque natura. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma C per un periodo tra due settimane e tre mesi; comma E per un periodo non inferiore a tre mesi.
D. Abuso d'ufficio, ovvero sfruttare intenzionalmente i propri incarichi, di qualunque natura, al fine di trarre vantaggi per la propria persona, la propria forza politica o per i propri enti privati. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma C per un periodo tra due settimane e tre mesi; comma E per un periodo non inferiore a tre mesi.

2. Se il reo dimostra di non aver commesso volontariamente i reati descritti ai commi A e B, è applicabile una riduzione della pena pari alla metà di quella prevista.

3. Il reato descritto nel comma D non sussiste quando il vantaggio è per la micronazione e vengano avvisate le autorità preposte alla vigilanza e alla sicurezza della stessa e solo accidentalmente emergano i vantaggi descritti nel comma.

4. Se i reati descritti nel presente articolo sono commessi dai membri della Presidenza della Repubblica, dai Giudici della Corte di Giustizia, dai Ministri o dai Deputati, possono essere maggiorate nella pena fino a raddoppiare. Se sono commessi da membri di organi di vigilanza e sicurezza, le pene sono maggiorate di un terzo rispetto a quelle previste.


Articolo 23

Sono riconosciuti come reati verso la Cittadinanza e lo Stato:
A. Falsificazione, ovvero produrre documenti, atti ufficiali e prove false allo scopo di produrre benefici per se, per le proprie competenze o per terzi.
B. Falsa testimonianza, ovvero rilasciare dichiarazioni mendaci in sede di processo. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma C per un massimo di due settimane; comma E per un massimo di un mese.
C. Produzione ed uso di fake, ovvero creare ed utilizzare all'interno delle piattaforme della Repubblica Democratica di Vitla più nickname fasulli indicandoli come cittadini diversi o differenti utenti. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma B per un minimo di due mesi; comma E per un minimo di quattro mesi.
D. Violazione e inosservanza delle norme stabilite da un'autorità, ovvero trasgredire le indicazioni contenute nei regolamenti delle istituzioni della Repubblica Democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma C per un minimo di una settimana. Nel caso in cui il reo ricopra un incarico istituzionale, la pena da attuarsi in egual misura temporale è quella prescritta dall'articolo 4 comma G.
E. Possesso ed uso di più cittadinanze, ovvero possedere e/o usare cittadinanze di differenti micronazioni, o entità che si definiscono tali, assieme a quella della Repubblica democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma B, per un tempo non inferiore a tre mesi, e comma D.
F. Divulgazione illecita di atti e notizie segrete, ovvero chiunque comunichi a forestieri notizie ed atti riservati della Repubblica Democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma B, per un tempo non inferiore a due mesi: comma E per un periodo non inferiore a due mesi; comma F per sei mesi.
G. Tradimento, ovvero collaborare, in modo volontario o accidentale, con micronazioni straniere al fine o con il risultato di provocare un danno, di qualunque natura e tipo, alla Repubblica Democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma B, per sei mesi; comma D; comma F per sei mesi.
H. Alto Tradimento, ovvero collaborare, in modo volontario o accidentale, con micronazioni straniere ufficialmente ostili alla Repubblica democratica di Vitla al fine di provocare un danno, di qualunque natura e tipo, alla Repubblica Democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma A.
I. Spionaggio, ovvero eseguire attività di raccolta informazioni di qualunque tipo da fornire a micronazioni straniere a scapito Repubblica democratica di Vitla. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma A.
J. Sovversione, ovvero compiere atti volti a sovvertire l'orine vigente e le Istituzioni della Repubblica Democratica di Vitla. Fanno eccezioni i processi di riforma legalmente riconosciuti e le forme di rinnovamento e sostituzione dei cittadini che ricoprono incarichi istituzionali. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma B e comma F per un periodo non inferiore a tre mesi.
K. Danneggiamento delle piattaforme virtuali. Nel caso di reato non volontario, il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma E per un massimo di un mese. In caso di reato volontario, il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4: comma D; comma C per un periodo non inferiore a cinque mesi; comma E per un periodo non inferiore a sei mesi.
L. Violazione della Costituzione, ovvero trasgredire ciò che prescrivono gli articoli della Costituzione con un reato non previsto dal presente CP. Il reo deve essere condannato alle pene previste nell'articolo 4 comma C per un periodo non inferiore ad una settimana e non superiore a tre settimane per ogni articolo della Costituzione violato. Nel caso in cui il reo ricopra un incarico istituzionale, la pena da attuarsi in egual misura temporale è quella prescritta dall'articolo 4 comma G.



<b><p align="center">VI - Disposizioni collaterali e disposizioni transitorie per l'entrata in vigore del presente Codice Penale</p></b>


Articolo 24

1. E' introdotto un "Procedimento Disciplinare per i Giudici del Tribunale Ordinario" al fine di valutare la correttezza della condotta dei Giudici del Tribunale Ordinario e dei loro provvedimenti.

2. Il procedimento disciplinare a carico di un Giudice del Tribunale Ordinario può essere avviato a seguito di ricorso presentato in Corte Suprema cui venga illustrato la presenza di abusi, negligenze ed errori da parte del Giudice del Tribunale Ordinario nello svolgimento del processo da cui nasce il ricorso o nella sentenza emessa per lo stesso.

3. La Corte Suprema, dopo la deposizione della sentenza a conclusione del ricorso, è tenuta ad ascoltare il Giudice del Tribunale Ordinario circa gli abusi, negligenze, errori che la stessa ritiene essere ascrivibili al Giudice del Tribunale Ordinario.

4. Al dibattito sono ammessi solo i membri della Corte Suprema in qualità di Corte giudicante e il Giudice del Tribunale Ordinario sottoposto a procedimento disciplinare.

5. Il dibattito ha durata massima di tre giorni, salvo per le interruzioni legalmente accettabili ed eventuali proroghe predisposte dalla Corte Suprema.

6. L'esito del procedimento disciplinare può concludersi con uno dei seguenti esiti:
A. Insussistenza di abusi, negligenze ed errori da parte del Giudice del tribunale Ordinario;
B. L'esistenza di abusi, negligenze ed errori per un comportamento doloso comporta un richiamo ufficiale al Giudice; al raggiungimento di tre richiami ufficiali la Corte Suprema chiede all'Assemblea Nazionale di revocare il mandato al Giudice;
C. L'esistenza di abusi, negligenze ed errori per un comportamento colposo obbliga la Corte Suprema a chiedere all'Assemblea Nazionale la revoca del mandato al Giudice.


Articolo 25

1. E' istituito un apposito "Registro Penale della Repubblica Democratica di Vitla", denominato semplicemente "registro" nel seguito.

2. Il registro è una discussione chiusa, segnata come in rilievo, dal titolo "Registro Penale della Repubblica Democratica di Vitla", presente nella sede della Corte di Giustizia.

3. Nella discussione devono essere elencati in ordine alfabetico tutti i cittadini e forestieri condannati nella Repubblica Democratica di Vitla:
A. per i reati compiuti con l'uso di account multipli fa testo il primo account con cui è noto il reo, con l'indicazione esplicita degli ulteriori nickname utilizzati;
B. in caso di cambio del nickname, deve essere aggiornata l'annotazione nel registro e deve essere annotato il cambio di nickname.

4. Per ogni cittadino devono essere elencate le sentenze e le pene cui è stato condannato, indicando con precisioni l'inizio e il termine delle pene.

5. La competenza sulla compilazione del registro è affidata al Ministro della Giustizia e a tutti i Giudici della Corte di Giustizia.


Articolo 26

Sono obbligatorie le seguenti disposizioni per la messa in opera delle norme del Codice Penale.

1. Il Ministro della Giustizia:
A. Può eseguire gli interventi di moderazione interni ai topic della Corte di Giustizia richiesti dalla Corte Giudicante alla GNV in caso di inadempienza di quest'ultima.
B. Deve obbligatoriamente svolgere tutte le azioni di pubblicazione degli atti dei processi; il Presidente della Corte Suprema può sopperire al Ministro in caso di inadempienza.
C. Deve obbligatoriamente svolgere tutte le azioni di gestione dei topic (chiusura e spostamento) esausti all'interno della Corte di Giustizia; il Presidente della Corte Suprema può sopperire al Ministro in caso di inadempienza.

2. Nella sede del Ministero degli Interni va aperto un topic denominato "Richiesta attribuzione Pene" nel quale:
A. Il Ministro della Giustizia deve comunicare l'attribuzione di pene definitive al Ministro degli Interni.
B. Il Ministro degli Interni deve segnalare la data di attribuzione della pena modificando la comunicazione del Ministro della Giustizia per inserire la comunicazione della data di inizio e fine della pena.
C. Ogni altro commento presente nel topic va spostato per non arrecare danno; l'onere dello spostamento è della GNV o del Ministro degli Interni.


Articolo 27

1. Tutti i processi, le denunce in corso e i reati precedentemente ascritti ai cittadini della Repubblica Democratica di Vitla sono amnistiati dall'entrata in vigore del presente Codice Penale. E' proibito riproporre denunce per i medesimi fatti.



Approvata dall'Assemblea Nazionale nella II seduta della IX legislatura il 5/12/2010, 18:11 (#entry296258836).

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

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Conversione in legge del Decreto d'urgenza per la modifica dell'art. 27 Codice Penale

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[Testo del Decreto in Gazzetta Ufficiale: https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=42356016]

Attuale:
1. Tutti i processi, le denunce in corso e i reati precedentemente ascritti ai cittadini della Repubblica Democratica di Vitla sono amnistiati dall'entrata in vigore del presente Codice Penale. E' proibito riproporre denunce per i medesimi fatti.

Modificato:
1. Tutti i processi, le denunce in corso e i reati precedentemente ascritti ai cittadini della Repubblica Democratica di Vitla, agli utenti e ai forestieri sono amnistiati dall'entrata in vigore del presente Codice Penale. E' proibito riproporre denunce per i medesimi fatti.


Approvata dall'Assemblea Nazionale nella V seduta della IX legislatura l'11/12/2010, 17:34 (#entry297119579).

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

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Nuova "Legge sulla cittadinanza"

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La presente legge sostituisce integralmente l'attuale legge in vigore

CITAZIONE
Art.1

1. La Cittadinanza Vetlana garantisce il godimento dei diritti e l’obbligo di rispettare i doveri della Costituzione e di tutta la legislazione della RDV, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge.

2. Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietato il possesso di cittadinanze multiple di altre micronazioni o entità che si definiscono tali.


Art.2

1. Nella Repubblica Democratica di Vitla ottengono la Cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla tutti coloro che ne fanno richiesta richiedendola usando la seguente formula nell’apposito topic:
CITAZIONE
Richiedo la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla giurando fedeltà alla Micronazione, accettando e condividendo la Dichiarazione di Indipendenza, la Costituzione ed i principi in essa espressi.
In fede
[nickname]

2. Prima di ottenere la cittadinanza, e comunque in modo ravvicinato con la richiesta, la persona interessata deve presentarsi nella sezione “Presentazioni”.


Art.3

1. Sono previsti i seguenti stati della cittadinanza:

• Cittadinanza minorenne: comporta il godimento e il rispetto di tutti i diritti e doveri costituzionali, fatta eccezione per il diritto di voto, il diritto di usufruire della legge sugli enti privati e della legge sui partiti, la facoltà di iscriversi a partiti e tutti gli altri casi in cui la legislazione Vetlana disponga diversamente.

• Cittadinanza attiva: comporta il godimento e il rispetto di tutti i diritti e doveri costituzionali in forma piena e totale.

• Cittadinanza passiva: comporta la perdita del diritto di voto e di tutte le cariche politiche e/o istituzionali.
Con la perdita della cittadinanza verranno meno i diritti e doveri costituzionali, di tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica.


Art.4

1. Il richiedente cittadinanza è cittadino minorenne per dieci giorni dall’accettazione della richiesta.

2. Se in tale periodo il cittadino minorenne si dimostra attivo e interessato, postando assiduamente sul forum della Repubblica, potrà presentare richiesta per l’ottenimento della cittadinanza attiva.

3. In caso di scarsa partecipazione e interesse, la cittadinanza minorenne può essere estesa di altri dieci giorni.

4. Il cittadino minorenne che non chiede la cittadinanza attiva entro cinque giorni dal termine del periodo di cittadinanza minorenne, perde la stessa.


Art.5

1. In caso di inattività, non giustificata nell’apposita sezione, per un periodo superiore a quindici giorni, si diventa cittadino passivo.

2. Il periodo di assenza giustificata non può superare i sessanta giorni consecutivi. Al termine del periodo si diventa cittadini passivi.

3. La cittadinanza passiva può durare al massimo trenta giorni, terminati i quali la cittadinanza è revocata definitivamente.


Art.6

1. Nel caso in cui un Cittadino passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la cittadinanza attiva; per ottenerla deve seguire lo stesso iter del cittadino minorenne.
2. Una persona che ha subito la revoca della propria cittadinanza e voglia tornare cittadino, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.


Art.7

1. Al fine della valutazione della presenza attiva, sono considerati tutti i post inseriti all’interno del territorio della Repubblica Democratica di Vitla.

2. Per gli spazi ospitati all’estero hanno valore solo quelli di coloro che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato e solo se inerenti lo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale.


Art.8

1. È istituito l’Anagrafe, organo indipendente della RDV, cui competono:
• il monitoraggio delle attività dei Cittadini vetlani sulle questioni riguardanti la cittadinanza e il relativo suo mantenimento.
• la segnalazione delle variazioni circa lo stato di cittadinanza dei cittadini e non alle autorità preposte all’amministrazione del forum.

2. L’Anagrafe ha sede nel forum nella sezione “Istituzioni”. Esso al suo interno prevede obbligatoriamente:
• un topic in cui è obbligatorio richiedere la cittadinanza;
• un topic in cui è obbligatorio richiedere il cambio di stato della cittadinanza;
• un topic in cui è obbligatorio chiedere [da parte del cittadino] o comunicare [da parte degli incaricati] la revoca della propria cittadinanza;
• un topic in cui gli incaricati possono segnalare a specifici cittadini la scadenza di limiti temporali che comportano un cambiamento nello stato della cittadinanza;
• un topic in cui è possibile segnalare la presunta perdita ingiusta della cittadinanza;
• un topic in cui è presente l’elenco aggiornato dei cittadini e degli ex-cittadini;
• una sottosezione in cui il cittadino che intende segnalae un'assenza deve obbligatoriamente darne comunicazione in prima persona.

3. I post e le richieste fatte in sezioni errate all’uopo, sono da ritenersi invalide.


Art.9

1. L’incarico di gestire l’Anagrafe come gestore è affidato al Ministro degli Affari Interni, o da un suo delegato dallo stesso nominato.

2. Il compito del gestore è concedere, cambiare e revocare le cittadinanze della Repubblica Democratica di Vitla, preoccupandosi di avvisare l'imminente cambio di stato tramite le modalità più opportune a sua disposizione [avviso sul forum, messaggio privato, e-mail, Messenger, altro].

3. Il gestore è autorizzato a richiedere ad un cittadino la presentazione dell'ultimo post effettuato, al fine di chiarire eventuali posizioni dubbie.


Art.10

1. Fino a dodici ore prima dell'apertura dei seggi il gestore, o in sua assenza il Presidente della Repubblica o il suo Vice, deve obbligatoriamente segnalare i nominativi dei cittadini che hanno diritto di voto da inserire nelle Liste Elettorali.

2. Hanno diritto di voto:
• tutti i Cittadini attivi;
• i Cittadini minorenni che abbiano presentato domanda prima del limite fissato per l’inserimento e che risultino idonei.


Art. 11
La presente legge avrà valore sulle variazioni dello stato di cittadinanza successive all'entrata in vigore della stessa.


Approvata dall'Assemblea Nazionale nella IV seduta della IX legislatura il 15/12/2010, 14:58 (#entry297634552).

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

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8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

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Proposta di modifica "Legge sugli Studi, le Scuole e la Pubblica Istruzione" - Milano86

SPOILER (click to view)
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Articolo 1
La Repubblica Democratica di Vitla riconosce lo studio, la Scuola e la pubblica Istruzione come diritto per la formazione Culturale di ogni singolo Cittadino, diritto che si trasforma in dovere qual'ora si sceglie lo studio come scelta o come mezzo per la cerscita socio-culturale della Repubblica.

Articolo 2
Lo Stato si impegna a garantire ad ogni cittadino la formazione di strutture che contribuiscano alla formazione culturale, educativa e sociale del cittadino.

Articolo 3
Lo Stato riconosce come luoghi di studio e perciò soggetti alla giruisdizione dello Stato i seguenti luoghi:

- Università degli Studi della Repubblica;

Articolo 4
L'università provvede ad una formazione qualitativa per tutti i Citadini che vogliono usufruire del servizio offerto.
Al termine delle lezioni il professore decreta l'ammissione o l'esclusione dagli esami.
La Laurea si ottiene presentando una breve tesi riguardante la materia scelta dal professore attinente ai corsi frequentati.

Articolo 5
L'università deve assicurare i corsi obbligatori di Storia, Storia Vetlana ed Informatica di base.

- Storia Vetlana, comprende lo studio della nascita e dello sviluppo della Micronazione Repubblica Democratica di Vitla con particolare attenzione agli eventi più importanti che hanno segnato il popolo Vetlano;

- Storia, comprende lo studio di tutti gli eventi che hanno segnato la Storia dell'umanità.

- Informatica di Base, comprende lo studio di tutto ciò che può riguardare l'Informatica necessaria per lo sviluppo della nostra Micronazione, in quanto Micronazione aterritoriale virtuale.
(ABROGATA)

Articolo 5
Le eventuali proposte di apertura di una Facoltà devono essere vagliate e approvate, in un primo momento,dal Consiglio Universitario composto dal Magnifico Rettore dell'università, dai docenti e dal Ministro della Cultura in carica.

Articolo 6
Tutti i Rettori, Professori e Laureati sono iscritti in un apposito albo in università gestito dal Ministro della Cultura.

Articolo 7
Il Magnifico Rettore sarà eletto dal Consiglio Universitario ogni dodici (12) mesi a meno di sue dimissioni anticipate.
Il mandato di Professore potrà avere una durata massima di ventiquattro (24) mesi consecutivi.

I professori non dovranno essere obbligatoriamente cittadini della Repubblica Democratica di Vitla, ma possono essere anche cittadini di Micronazioni alleate; per poter esercitare il loro servizio presso l'Università dovranno fare richiesta nel Ministero della Cultura.

Articolo 8

Tutti i professori dell'Università degli Studi della Repubblica Democratica di Vitla saranno premiati, al termine del primo corso di lezioni, con una Stella al Merito e al Servizio

Disposizioni

- Il primo Magnifico Rettore sarà scelto dal Consiglio dei Ministri e avrà un mandato temporale di due (2) mesi;
- Il primo Magnifico Rettore dovrà scrivere il regolamento dell'Università che dovrà essere vagliato dal Consiglio Universitario;
- Il logo dell'Univesità sarà scelto tramite bando nazionale;
- Al fine di individuare rapidamente dei professori sarà indetto un bando, aperto anche ai cittadini di Micronazioni alleate, per i corsi obbligatori;
- Fino alla non conclusione dei lavori del Commissione per la Storia Vetlana, il corso di Storia Vetlana è sospeso.


Approvata dall'Assemblea Nazionale nella VI seduta della IX legislatura il 22/12/2010, 18:20 (#entry298605862).

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

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8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

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view post Posted on 2/1/2011, 11:33
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Picchè nu sem nu e quand passeme la gente fa': esseè...quiss!!

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Riforma Legge per la delega del voto per Deputati e Ministri (Proposta del Ministro Sesto)



SPOILER (click to view)
Attuale:
CITAZIONE
Art.2
In caso di assenza inferiore ai 20 giorni e preventivamente annunciata, i Ministri dela Governo possono delegare il loro diritto di voto al proprio Vice o ad un altro Ministro di loro scelta, il cui nomiantivo va dichiarato al momento della segnalazione dell'assenza.
Il voto del delegato verrà conteggiato normalmente in caso di Vice; in caso di Ministro con delega di un altro, verrà conteggiato una volta per il suo ministero ed una per la delega, con la possibilità di espressioni differenti.
La Delega non interferisce con la valutazione della presenze ed attività del Ministro delegante.

Modificato:
CITAZIONE
Art. 2
In caso di assenza inferiore ai 20 giorni e preventivamente annunciata, i Ministri dela Governo possono delegare il loro diritto di voto al proprio Vice o ad un altro Ministro di loro scelta, il cui nomiantivo va dichiarato al momento della segnalazione dell'assenza.
Il voto del delegato verrà conteggiato normalmente in caso di Vice; in caso di Ministro con delega di un altro, verrà conteggiato una volta per il suo ministero ed una per la delega, con la possibilità di espressioni differenti.
Nel caso in cui l'assenza sarà effettuata dal Primo Ministro la carica in questione sarà occupata dal Ministro degli Interni tramite nomina del Presidente della Repubblica; in caso di impossibilità nello svolgere il compito assegnatogli o al rifiuto alla nomina la carica potrà essere occupata in ordine decrescente da: Ministro della Giustizia, Presidente AN, Vice-Presidente AN;
La Delega non interferisce con la valutazione della presenze ed attività del Ministro delegante.


Approvata dall'Assemblea Nazionale nella X seduta della IX legislatura il 31/12/2010, 15:46 (#entry299784425).

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

PROMULGO

FGB
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view post Posted on 2/3/2011, 11:15
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1) Decreto di attuazione del Codice Penale


2) Modifica legge sugli Enti Privati e Statali

Emendamento dell'On. Sesto Giulio Cesare all'art.3 paragrafo 3 - Legge sugli Enti Privati e Statali

Emendamento dell'On. Littore all'art.9 - Legge sugli Enti Privati e Statali


3) Modifica alla Legge sull'Istituzione del Polo Culturale


Approvata dall'Assemblea Nazionale nella IV seduta della X legislatura il 1/3/2011, 21:17 (#entry308214946).

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,

CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

PROMULGO

FGB
Presidente della Repubblica Democratica di Vitla

 
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view post Posted on 21/3/2011, 04:13
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CHIUSURA SEZIONI

Approvata dall'Assemblea Nazionale nella V seduta della X legislatura il 20/03/2011, 15,44

CITAZIONE
La Repubblica Democratica di Vitla data la tragicità del momento al fine di restaurare un clima di serenità e riaffermare la sua forza dispone quanto segue.

Art. 1 Tutte le sezioni saranno pubbliche solo e soltanto ai cittadini della Repubblica Democratica di Vitla, eccezion fatta delle sezioni Presentazioni e Ufficio Informazioni.

Art. 2 Sulle due sezioni aperte dovrà vigilare in modo attento l'autorità preposta al fine di evitare interventi non inerenti al tema in esse trattabile.

Art.3 Quanto stabilito dall'art.1 potrà essere prorogata all'infinito dal Parlamento, sarà possibile interrompere e riattivare quanto qui stabilito senza limiti di volte.

Art.4 La tag è abilitata alla scrittura ai soli cittadini della Repubblica Democratica di Vitla

In virtù dell'Articolo 4, comma 8 della Costituzione,


CITAZIONE
8. Promulga le leggi ed emana, con proprio decreto presidenziale, i decreti del Governo aventi valore di legge.

PROMULGO

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