Promulgazione leggi

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emoned
view post Posted on 6/7/2009, 19:01




Sezione Letteratura

CITAZIONE
Creazione di una sezione nel "Centro Ricreativo Vetlano", nominata "Letteratura" con sottosezione "Autori", da posizionarsi fra la sezione "Musica" e la sezione "Grande e piccolo schermo".

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 6 Favorevoli su 6 votanti in data 05/06/2009 nella seduta XIII della III legislatura.


Commento: --

PROMULGO.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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emoned
view post Posted on 29/7/2009, 15:27




Modifica Legge Elettorale



CITAZIONE
Articolo 1

La precedente Legge elettorale è abrogata e sostituita in ogni sua parte dalla presente.


Articolo 2 (Aventi diritto al voto e alla candidatura)

Hanno diritto di voto i cittadini inseriti, o aventi diritto ad esserlo, nelle Liste Elettorali almeno 12 ore prima dell'apertura dei seggi.

Si possono candidare ed essere eletti:
- per la Presidenza della Repubblica, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 60 giorni dalla data d’inizio delle elezioni;
- per l'Assemblea Nazionale, coloro che siano cittadini della Repubblica da almeno 30 giorni dalla data d’inizio delle elezioni.
Tutte le procedure elettorali devono essere effettuate dall'account "Vitla".


Articolo 3 (Metodo di elezione in AN)

I seggi dell'Assemblea Nazionale sono assegnati con sistema proporzionale puro Hare o dei resti più alti.
Tramite la formula Q = (V/N) (Q = quoziente di Hare, V = voti degli elettori, N = numero di seggi), si determina il coefficiente Q che servirà a stabilire il numero di voti necessari per ottenere un seggio. Quindi se un partito ottiene X voti, tramite la formula N = X/Q si potrà calcolare il numero di seggi da assegnare. Il risultato di N è spesso un numero non intero e la parte decimale rappresenta il numero di seggi che non vengono assegnati col metodo della quota.
Per completare l'assegnazione si prende la parte decimale di N rappresentante i seggi rimanenti e non assegnati dal passo precedente. Sia NI la parte intera di N. Con la formula R = X - (NI * Q) si ottengono il numero dei voti (R = il resto dei voti) che serviranno per calcolare la successiva assegnazione dei seggi. Ad ogni partito corrisponderà un numero R ordinabile in modo decrescente. Si procede quindi all'assegnazione di un seggio per partito (fra quelli rimasti non assegnati) a partire dal partito con maggior resto fino a quando non viene esaurita la disponibilità dei seggi non assegnati.


Articolo 4 (Elezione Presidenziale)

Per la partecipazione alle elezioni presidenziali, il candidato dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita", aperto dall'account "Vitla", il suo nominativo e quello del candidato vice-presidente;
b) raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 5 cittadini prima della presentazione nel topic ufficiale della candidatura. Ogni cittadino potrà firmare per un solo candidato.

E' eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene il 50% dei voti validi più uno.
Qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere tale risultato, vi sarà un ballottaggio tra i due candidati presidenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che dovesse ottenere la maggioranza dei voti nel ballottaggio sarà proclamato Presidente.
In caso di parità, il Presidente sarà votato dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


Articolo 5 (Elezione Deputati AN)

Per la partecipazione alle elezioni legislative si potranno presentare partiti, liste di più partiti, liste elettorali non legate a partiti esistenti.

Per avanzare regolarmente le candidature si dovrà:
a) presentare in un apposito topic in "Cittadinanza Riunita" che verrà aperto da "Vitla" un simbolo 100x100 pixel, almeno 1 candidato e un programma entro l'inizio ufficiale della campagna elettorale.
b) per i partiti, esistere almeno 15 giorni prima della data d’inizio delle elezioni; per le liste di più partiti, essere formate da almeno un partito che esista da almeno 15 giorni prima della data d’inizio delle elezioni; per le liste elettorali non legate a partiti esistenti, raccogliere in un apposito topic le "firme" di almeno 3 cittadini prima della presentazione della lista.


Articolo 6 (Votazioni)

La durata delle votazioni è di 72 ore. I sondaggi di votazione sono aperti da “Vitla” nella sezione del “Seggio Elettorale”.
Per le elezioni legislative, si vota in un unico sondaggio per la lista e il candidato. E’ anche possibile votare la lista senza esprimere la preferenza ad alcun candidato. Quindi per ogni lista nel sondaggio saranno presenti le opzioni con “Nome della lista + nome del candidato”, una per ogni candidato, e l’opzione “Nome della lista – nessuna preferenza”.
Per le elezioni presidenziali, si vota in un unico sondaggio. Le opzioni devono contenere il nome del candidato presidente e il nome del candidato vicepresidente.
In caso di ballottaggio presidenziale, questo si terrà esattamente 5 giorni dopo la chiusura delle urne del primo turno e durerà sempre 72 ore.


Articolo 7 (Campagna elettorale)

La campagna elettorale inizia 5 giorni prima dell’apertura delle urne e termina al momento dell’apertura delle urne.
La Repubblica Democratica di Vitla lascia piena libertà nei metodi di manifestazione di campagna elettorale dei partiti, movimenti, associazioni politiche e candidati presidente purché non siano lesive e dannose nei confronti di persone e valori della micronazione.
Nel periodo di campagna elettorale è vietato fare le seguenti azioni:
- offese personali ad una o più persone
- offesa alla micronazione
- offesa di altri partiti, movimenti o associazioni politiche
- intasamento della tag attraverso discussioni inerenti la campagna elettorale

L’accertamento e la censura di tali azioni spettano alla Corte Suprema.

E’ altresì vietato continuare con azioni di propaganda politica oltre il termine conclusivo della campagna elettorale.


Articolo 8 (Disposizioni di garanzia)

Le violazioni alla Legge elettorale saranno accertate e censurate dalla Corte Suprema, che accerta il suo rispetto.
Al termine delle elezioni la Corte Suprema ne legittima l'esito.
La legge elettorale non è modificabile a meno di 30 giorni dalla data delle elezioni.

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 3 Favorevoli e 3 Astenuti su 6 votanti in data 29/07/2009 nella seduta IV della IV legislatura.


Commento: --

PROMULGO.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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emoned
view post Posted on 4/8/2009, 15:19




Proposta creazione servizio richieste agli Amministratori/Moderatori


CITAZIONE
Il Governo chiede la creazione della discussione "Richieste agli Amministratori/Moderatori" da inserire in "Cittadinanza Riunita" come discussione importante. In tale discussione i cittadini potranno avanzare richieste di intervento agli Amministratori e ai Moderatori delle varie sezioni del forum e delle altre piattaforme web (sito, canale youtube, gruppo facebook, ecc.), e che permetta a questi ultimi di prendere consocenza rapida ed effettiva delle richeiste per agire nel minor tempo possibile.

Le richeiste non devono riguardare reati previsti dal codice penale o interventi regolamentati dalla legge, ma solo azioni di mantenimento del forum, come ad esempio l'apertura di discussioni "importanti" o con l'account Vitla, la chiusura di determinate discussioni, l'isnerimento di loghi e immagini particolari e altro su cui il singolo non ha capacità di intervento.

A richiesta eseguita l'Amministratore/Moderatore modificherà il messaggio del richiedente con l'apposizione dell'etichetta in coda [Richiesta Eseguita da #nome_esecutore#]

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 5 Favorevoli e 1 Astenuto su 6 votanti in data 04/08/2009 nella seduta V della IV legislatura.


Commento: --

PROMULGO.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned

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Delega del voto per Deputati e Ministri in caso di assenza


CITAZIONE
Art. 1
In caso di assenza inferiore ai 20 giorni e preventivamente annunciata, i Deputati dell'Assemblea Nazionale possono delegare il loro diritto di voto ad un altro Deputato di loro scelta, il cui nomiantivo va dichiarato al momento della segnalazione dell'assenza.
Il voto del delegato verrà conteggiato due volte.
La Delega non potrà essere esercitata per più di 2 sedute consecutive dell'AN e non va ad interferire con il computo delle assenze per eventuali limiti previsti dalla legge.

Art. 2
In caso di assenza inferiore ai 20 giorni e preventivamente annunciata, i Ministri dela Governo possono delegare il loro diritto di voto al proprio Vice o ad un altro Ministro di loro scelta, il cui nomiantivo va dichiarato al momento della segnalazione dell'assenza.
Il voto del delegato verrà conteggiato normalmente in caso di Vice; in caso di Ministro con delega di un altro, verrà conteggiato una volta per il suo ministero ed una per la delega, con la possibilità di espressioni differenti.
La Delega non interferisce con la valutazione della presenze ed attività del Ministro delegante.

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 5 Favorevoli e 1 Astenuto su 6 votanti in data 04/08/2009 nella seduta V della IV legislatura.


Commento: --

PROMULGO.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned

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Legge sull'uso dei sigilli ufficiali della RDV


CITAZIONE
Art. 1
Nelle sedi ufficiali della RDV e nei suoi documenti è concesso l'uso agl iaventi diritto dei sigilli delle Istituzioni della Repubblica.

Art. 2
I sigilli ufficiali sono i seguenti:
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Approvato dall'Assemblea Nazionale con 6 Favorevoli su 6 votanti in data 04/08/2009 nella seduta V della IV legislatura.

Commento: --

PROMULGO.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned



Commento: --

PROMULGO.

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emoned
view post Posted on 28/8/2009, 11:00




Decreto d'urgenza del Governo


CITAZIONE
Art. 1
Il testo in vigore dell'Art. 11 del Codice Penale è modificato come segue:

Testo attuale (le parti in rosso sono sottoposte a revisione o elimianzione)
CITAZIONE
Art.11 - Un giudice di professione non può essere chiamato a giudicare di una causa se:
- E' implicato nello stesso processo.
- E' stato giudicato in precedenza per lo stesso reato che il processo deve esaminare.
- E' parte lesa, danneggiata dal reato stesso, commesso dall'imputato.
- E' presunto complice dell'imputato sotto accusa.
- E' contemporaneamente imputato in un altro processo.
- Intrattiene rapporti di parentela con l'imputato sotto giudizio.
- E' stato condannato alla sospensione dalle cariche pubbliche.
- Intrattiene rapporti di ostilità verso l'imputato sotto giudizio.
- E' stato lui stesso a denunciare il comportamento dell'imputato sotto giudizio.
- E' stato denunciato in precedenza per comportamento non consentito dal codice penale.

Testo modificato (le parti in blue sono solo aggiunte, le parti in grassetto sono revisioni totali del punto):
CITAZIONE
Art.11 - Un giudice di professione non può essere chiamato a giudicare di una specifica causa se:
- E' implicato nel processo in causa.
- E' stato giudicato in precedenza colpevole per lo stesso reato che il processo deve esaminare.
- E' parte lesa danneggiata dal reato denunciato.
- E' presunto complice dell'imputato sotto accusa.
- Intrattiene rapporti di parentela con l'imputato sotto giudizio.
- E' stato condannato alla sospensione dalle cariche pubbliche.
- Si sia dimostrato palesemente ostile o favorevole nei confronti dell'imputato sotto giudizio. Nel caso ogni giudice abbia uno dei due tipi di rapporti verso l'imputato, si riterranno idonei solo quelli non ostili.
- E' stato lui stesso a denunciare il comportamento dell'imputato sotto giudizio.

Se un Giudice è contemporaneamente coinvolto come imputato o come accusa in un processo e come giudicante in un altro, il processo assegnato o aperto per secondo viene posticipato alla chiusura del primo. In caso di contemporaneità fa fede l'ordine di denuncia.

Art. 2

Tutti gli effetti passati, presenti e futuri dello stesso articolo vengono annullati dalla presente modifica.
Viene altresì impedito il ricorso a tale articolo per procedimenti giuridici già chiusi.

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 7 Favorevoli su 7 votanti in data 27/08/2009 nella seduta IX della IV legislatura.

Commento: --

PROMULGO.

F.to

Il Presidente della Repubblica
Emoned
 
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Krieg
view post Posted on 9/9/2009, 12:57




CITAZIONE

Proposta di sostituzione della Legge sulla Cittadinanza





PARTE I - Attuazione




La presente proposta prevede e si applica con:
- l'abrogazione dell'attuale Legge sulla Cittadinanza
- L'entrata in vigore del testo di legge riportato nella Parte II.






PARTE II - Legge sulla Cittadinanza





Articolo 1 (Cittadinanza)


La Cittadinanza Vetlana garantisce il godimento dei diritti e l’obbligo di rispettare i doveri della Costituzione e di tutta la legislazione della RDV, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge.

Nella Repubblica Democratica di Vitla è vietato il possesso di cittadinanze multiple di altre micronazioni o entità che si definiscono tali.

La persona che voglia ottenere la cittadinanza deve obbligatoriamente richiederla usando la seguente formula nell’apposito topic:

Richiedo la cittadinanza della Repubblica Democratica di Vitla giurando fedeltà alla micronazione, accettando e condividendo la Costituzione ed i principi in essa espressi.
In fede
[nickname]


Nel caso in cui la forma della richiesta di cittadinanza non sia conforme a quanto espresso, l’incaricato si fa carico di respingere la richiesta e di comunicare al richiedente la forma corretta al fine di ottenere la cittadinanza.

Prima di ottenere la cittadinanza, e comunque in modo ravvicinato con la richiesta, la persona interessata deve presentarsi nella sezione “Presentazioni” fornendo:
- una sua presentazione indicativa,
- descrivere in maniera esaustiva come ha conosciuto la RDV e come vi è giunto.



Articolo 2 (Anagrafe)


È istituito l’Anagrafe, organo indipendente della RDV cui competono:
- il monitoraggio delle attività dei cittadini Vetlani sulle questioni riguardanti la cittadinanza e il suo mantenimento.
- la segnalazione delle variazioni circa lo stato di cittadinanza dei cittadini e non alle autorità preposte all’amministrazione del forum.

L’Anagrafe ha sede nel forum nella sezione “Istituzioni”. Esso al suo interno prevede obbligatoriamente:
- un topic in cui è possibile richiedere la cittadinanza;
- un topic in cui è possibile richiedere il cambio di stato della cittadinanza;
- un topic in cui è possibile chiedere (da parte del cittadino) o comunicare (da parte degli incaricati) la revoca della propria cittadinanza;
- un topic in cui gli incaricati possano segnalare a specifici cittadini la scadenza di limiti temporali che comportano un cambiamento nello stato della cittadinanza o la sua revoca;
- un topic in cui è possibile segnalare la presunta perdita ingiusta della cittadinanza;
- un topic in cui è presente l’elenco aggiornato dei cittadini e degli ex-cittadini;
- una sottosezione in cui i cittadini possono segnalare assenze.



Articolo 3 (Titolarità della gestione dell’Anagrafe)


L’Anagrafe è guidato da un Responsabile, cui spetta il grado di moderazione della sezione Anagrafe.
La carica di Responsabile è incompatibile con la carica di Ministro, ivi compreso il ruolo di Primo Ministro.
Il Responsabile è eletto dai cittadini ogni 4 mesi.
Per potersi candidare è necessario essere cittadini maggiorenni da almeno 15 giorni.
Per essere eletti è necessario ottenere la maggioranza relativa dei voti.

Il Responsabile nomina 2 collaboratori che lo coadiuvano nello svolgimento delle attività e lo sostituiscono in caso di assenza.
Uno dei due collaboratori deve essere il primo eventuale candidato che ha ottenuto meno voti dell’eletto. In assenza di candidati la scelta è tra tutti i cittadini Vetlani.
La carica di collaboratori del Responsabile Anagrafe è compatibile con altri incarichi, purché le sostituzioni siano limitate nel tempo.

In caso di assenza prolungata (tale da modificare lo status della cittadinanza), dimissioni o perdita della cittadinanza del Responsabile, i suoi collaboratori ne svolgono l’incarico fino a elezione del nuovo Responsabile, da effettuarsi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le attività della micronazione.

In caso di assenza prolungata (tale da modificare lo status della cittadinanza), dimissioni o perdita della cittadinanza del Responsabile e dei suoi collaboratori, svolgono i compiti previsti (in ordine di precedenza che può essere anche ceduta) il Presidente della Repubblica, il Vice Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Vice Presidente dell'Assemblea Nazionale. L’incarico dura fino a elezione del nuovo Responsabile, da effettuarsi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le attività della micronazione.

Il Responsabile è obbligato ad esaminare le richieste di cittadinanza, di variazione e di comunicazione entro un tempo massimo di 72 ore. Fuori questo limite saranno autorizzati ad intervenire i collaboratori. Nel seguito si fa riferimento a “incaricati” intendendo tale imposizione.



Articolo 4 (Obblighi e competenze degli incaricati)


L’incaricato deve segnalare pubblicamente ogni cambiamento dello stato della cittadinanza di un Vetlano.
Tale segnalazione costituisce avviso per gli amministratori del forum, che provvederanno alla modifica del gruppo di appartenenza del cittadino. Se nessuno esegue la modifica, l’incaricato deve fare esplicita richiesta al Presidente della Repubblica o chi ne fa le veci.

L’incaricato è autorizzato a richiedere ai cittadini la presentazione dell'ultimo post effettuato, al fine di chiarire eventuali posizioni dubbiose.

Nella fascia temporale da 12 a 2 ore prima dell'apertura dei seggi l’incaricato deve obbligatoriamente segnalare i nominativi dei cittadini che hanno diritto di voto da inserire nelle Liste Elettorali.
Sono tali:
- tutti i cittadini maggiorenni non passivi;
- i cittadini minorenni che abbiano presentato domanda prima che inizi la fascia temporale e che risultino idonei.

L’incaricato deve avvisare dell'imminente cambio di stato di cittadinanza il cittadino interessato, tramite le modalità più opportune a sua disposizione (avviso sul forum, messaggio privato, e-mail, Messenger, altro).



Articolo 5 (Stati della cittadinanza e variazioni)


Sono previsti i seguenti “stati della cittadinanza”:
- cittadinanza minorenne: comporta il godimento e il rispetto di tutti i diritti e doveri costituzionali, fatta eccezione per il diritto di voto, il diritto di usufruire della legge sugli enti privati e della legge sui partiti, la facoltà di iscriversi a partiti. In questo modo altre leggi che specificano diversamente [Ex. Per poter far questo bisogna essere cittadini maggiorenni.] andrebbero in contrasto con la presente.
- cittadinanza attiva: comporta il godimento e il rispetto di tutti i diritti e doveri costituzionali in forma piena e totale.
- cittadinanza passiva: comporta la perdita del diritto di voto Appunto Personale. Non dovrebbe comportare anche la perdita delle cariche politiche e/o istituzionali?.
- perdita di cittadinanza: perdita di tutti i diritti e doveri costituzionali, di tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica.

Tutte le variazioni hanno validità dal momento in cui vengono segnalate dall’incaricato, a prescindere dall’applicazione pratica ad opera degli amministratori.

Durante i primi 7 giorni di cittadinanza si è "Cittadino minorenne"

Se nei 7 giorni il cittadino minorenne si mostra attivo e interessato, potrà fare richiesta di diventare “Cittadino attivo”.
In caso contrario il periodo di prova può essere esteso di ulteriori 7 giorni.
Al termine del periodo di prova, se non si sono soddisfatti i requisiti di attività e interesse o se non si chiede la cittadinanza attiva, si perde la cittadinanza.

In caso di inattività, ingiustificata e non preannunciata, per un periodo superiore a 15 giorni si diventa “Cittadino passivo”.

La cittadinanza passiva può durare al massimo per 60 giorni, terminati i quali la cittadinanza è revocata in qualsiasi sua forma.

Al fine della valutazione della presenza attiva, sono equiparati ai post inviati nel territorio della Repubblica Democratica di Vitla anche quelli inviati nel territorio di altre Micronazioni da cittadini che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato dai competenti Organi della Repubblica (ambasciatori, delegati a trattative, ministri ecc.), purché tali post siano inerenti allo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale.

Nel caso in cui un Cittadino Passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la Cittadinanza Attiva. Per ottenerla, deve attendere un periodo di 7 giorni nei quali deve mostrarsi partecipe.

Un cittadino che ha subito la revoca della propria cittadinanza e voglia tornare cittadino, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.

Il periodo di assenza giustificata, da segnalare nell’apposita sezione, è di 60 giorni consecutivi.



Articolo 7 (Disposizioni finali)


Non saranno accettate richieste di cittadinanza da parte di ex-cittadini che hanno perso la cittadinanza, sia per perdita sia per richiesta di revoca, per 3 volte.

La presente legge avrà valore sulle variazioni dello stato di cittadinanza successive all'entrata in vigore della stessa.

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 4 Favorevoli, 1 Contrario e 0 Astenuti su 5 votanti in data 8/9/2009 nella VIII seduta della V legislatura.

Commento:
Come si può notare ho apportato degli appunti in Rosso al testo della Legge e pregherei venissero tenuti in considerazione.
Fiducioso che in una prossima seduta dell' Assemblea Nazionale essi vengano portati nell' ODG per essere discussi promulgo ugualmente la legge.

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg

 
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Krieg
view post Posted on 25/9/2009, 10:48




CITAZIONE
Legge sul Codice Legislativo Vetlano e sulla Gazzetta Ufficiale



Parte I: Sistemazione preliminare

Art. 1
E' abrogata la "Legge sulla Carta delle Leggi" e soppressione della sezione ad essa dedicata (https://repdemvitla.forumcommunity.net/?t=23890984).

Art. 2
E' istituita la sezione "Codice Legislativo Vetlano" (CLV nel seguito).

Art. 3
Tutte le leggi presenti nella Carta delle Leggi e nella Gazzetta Ufficiale vanno spostate nella sezione CLV.
Tutte le sentenze della Corte Suprema e i decreti legge rimangono nella sezione "Gazzetta Ufficiale".


Parte II: Regolamentazione del CLV

Art. 4
Tutte le leggi della RDV per essere valide devono essere pubblicate nel CLV dal Ministro della Giustizia.
In caso di inadempienza del Ministro della Giustizia, il Presidente della Repubblica è autorizzato a rilevare tale incarico.

Art. 5
Ogni legge va pubblicata in un topic unico, chiuso e con in evidenza il testo in vigore.
Il testo in vigore dovrà essere presente nel primo messaggio del topic, essere aggiornato ad ogni modifica della legge e riportare la data di entrata in vigore, che coincide con la data di pubblicazione.
Eventuali aggiornamenti della legge vanno aggiunti in coda, senza eliminare i testi precedenti, indicando la data di inizio e fine validità (coincidenti con la data di pubblicazione della modifica in questione e con quella della modifica successiva).
Deve essere indicato nel testo della legge e nelle eventuali modifiche la data di approvazione della stessa.
La legge può essere scritta anche in lingua vetlana con rispettiva traduzione.

Art. 6
Eventuali leggi abrogate vanno segnalate tramite la modifica nel titolo del topic con l'aggiunta dell'etichetta [Abrogata] e con la segnalazione della data di abrogazione nel testo della legge.

Art. 7
La Costituzione va inserita in una discussione "Importante" in testa alla sezione.
Nel primo post nel topic deve essere sempre inserito il testo in vigore della Costituzione.
Tutte le versioni precedenti vanno segnalate in post successivi con indicazione dell'entrata in vigore e della sostituzione della versione.
La creazione e le modifiche alla Costituzione vanno eseguite con l'account Vitla.


Parte III: Regolamentazione della Gazzetta Ufficiale

Art. 8
Nella Gazzetta Ufficiale vanno inseriti tutti i decreti legge del governo e tutte le sentenze della Corte Suprema.
L'inserimento è onere del Ministro della Giustizia; in caso di inadempienza di quest'ultimoa, il Presidente della Repubblica è autorizzato a rilevare tale incarico.

Art. 9
Ogni decreto o sentenza va pubblicato in un topic unico e chiuso.
Deve essere indicato nel testo la data di approvazione del decreto o di promulgazione della sentenza.

Art. 10
Alla scadenza dei decreti legge va modificato il titolo del topic con l'aggiunta dell'etichetta [Abrogato] e con la segnalazione della data di abrogazione nel testo dello stesso.

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 5 Favorevoli, 1 Contrario e 1 Astenuto su 7 votanti in data 25/9/2009 nella XVII seduta della IV legislatura.

Commento:
Spero di essermi sbagliato e che questa modifica crei una maggiore semplicità, e non una maggior confusione come io ed altri pensiamo.

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg

 
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Krieg
view post Posted on 14/10/2009, 16:03




Legge sulle Tradizioni Vetlane



QUOTE
Articolo 1
Sono “Tradizioni Vetlane” tutte quelle manifestazioni, consuetudini e tradizioni storiche della Cultura Nazionale Vetlana che valgono per tutti i Cittadini.

Articolo 2
La Bandiera della Repubblica Democratica di Vitla, che rappresenta l’unità del Popolo Vetlano, è composta da due strisce orizzontali, di colore rosso e verde; al centro vi è lo stemma nazionale rappresentato da un'agnello con un aquila nera al di sopra che sovrasta un cartiglio con il motto nazionale

Articolo 3
Il Motto Nazionale è "Ad Astra per Aspera", ossia "Alle Stelle attraverso le Avversità"; nella bandiera, è posto in un cartiglio sotto lo stemma nazionale.

Articolo4
L'Inno Nazionale è il canto che accomuna tutti i Cittadini della Repubblica Democratica di Vitla; esso è scritto in Vetlano e recita così :

QUOTE
Pre se declaratzione
d'endependentzia
en se quale facos euramento
de sencer fedeltat

Pre se constetutzione
che prometteos de honar
prechè empera se lege
e se ceche obedentzia

rit:
Vitla en se cor
com multe honor
pre epsa amor
viverà
se republica
no crollarà
e nos docerè

Pre nostre dedetzione
che empennies en se lavor
pre se vesillo che concilea
che nos face populo

[rit]

S'orgolie e se pertenentzia
nos enflammas s'anima
pre construere un paese
obe reconnioscernos.

che tradotto in lingua italiana recita :

QUOTE
Per la dichiarazione
di indipendenza
su cui facciam giuramento
di leale fedeltà

Per la costituzione
che promettiam di seguir
perchè regni la legge
e la cieca obbedienza

rit:
Vitla nel cuor
con molto onor
per lei l'amor
vivrà
la repubblica
mai crollerà
e ci guiderà

Per la comun dedizione
che impegniam nel lavor
per la bandiera che ci unisce
che fa di noi un popolo

[rit]

L'orgoglio e l'appartenenza
ci infiammano l'anima
per costruire un paese
in cui riconoscerci.

Articolo 5
La Lingua, che è il Vetlano, della Repubblica Democratica di Vitla è un elemento importante che fa parte delle nostre Tradizioni e parte fondamentale della nostra Identità Nazionale.
Il Vetlano è considerato non seconda Lingua, ma Lingua al pari della lingua Italiana.

Articolo 6
Le Feste Nazionali della Repubblica Democratica di Vitla sono delle giornate di ricordo e commemorazione di avvenimenti che hanno caratterizzato fortemente la Storia della Repubblica Democratica di Vitla.
Le Feste Nazionali possono essere modificate solo tramite modifica presentata e attuata in Assemblea Nazionale.

Le Feste Nazionali sono:
- il 14 Aprile, anniversario della Fondazione della Repubblica;
- il 1 Maggio, Festa dei Lavoratori Vetlani;
- il 31 Luglio, Festa della fondazione di Vitla
- il 14 Settembre, anniversario della Costituzione della Repubblica;
- il 31 Dicembre, Commemorazione delle Vittime dei Genocidi;

I giorni di Festa Nazionale saranno giorni in cui non ci sarà alcun tipo di lavoro e saranno ricordati come i Cittadini e le Istituzioni meglio credono.

Articolo 7
Le Manifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che rappresentazno la parte goliardica e giocosa della Repubblica Democratica di Vitla.
Queste Menifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che vengono organizzate per ricordare, commemorare o semplicemente divertire la Repubblica Democratica di Vitla.

Le Manifestazioni Nazionali sono :

- Award della Repubblica Democratica di Vitla
- Olimpiadi della Cultura e dei Giochi di Intelligenza

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 5 Favorevoli, 1 Contrario su 6 votanti in data 02/10/2009 nella XVIII seduta della IV legislatura.

Commento:
-----

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg




Modifiche al codice penale


QUOTE
Originale:
QUOTE
Art.21 - Le pene per i reati gravi sono:
1) Espulsione permanente dal territorio virtuale della Micronazione - Tramite Ban per nickname, a tempo illimitato salvo amnistie previste dalle leggi.
2) Espulsione temporanea dal territorio virtuale della Micronazione - Da una settimana a sei mesi di allontanamento.
3) Inabilitazione - Permanente o temporanea, da una settimana a sei mesi, alle cariche pubbliche o all’accesso a particolari cartelle o sezioni.
4) Sospensione dalle cariche pubbliche detenute dal condannato - Da una settimana a tre mesi.
5) Perdita temporanea del diritto di voto, attivo e passivo; Periodo variabile da uno a 6 mesi.
6) Revoca immediata delle cariche di amministratore o moderatore -Temporanea o permanente, in caso di quest'ultima la pena non è limitata nel tempo salvo amnistie previste dalle leggi.

Le pene di cui ai punti 1) e 2) prevedono inoltre la comunicazione del provvedimento alle micronazioni con cui sono stabilite normali relazioni diplomatiche.

I Ban per nickname possono essere trasformati in ban per IP nel caso il condannato cerchi di accedere al forum da diverso account.

Modificato:
QUOTE
Art.21 - Le pene per i reati gravi sono:
1) Espulsione permanente dal territorio virtuale della Micronazione - Tramite Ban per nickname, a tempo illimitato salvo amnistie previste dalle leggi.
2) Carcere - Tramite inserimento nel gruppo utenti "Carcere" da una settimana a sei mesi.
3) Inabilitazione - Permanente o temporanea, da una settimana a sei mesi, alle cariche pubbliche o all’accesso a particolari cartelle o sezioni.
4) Sospensione dalle cariche pubbliche detenute dal condannato - Da una settimana a tre mesi.
5) Perdita temporanea del diritto di voto, attivo e passivo; Periodo variabile da uno a 6 mesi.
6) Revoca immediata delle cariche di amministratore o moderatore -Temporanea o permanente, in caso di quest'ultima la pena non è limitata nel tempo salvo amnistie previste dalle leggi.

Le pene di cui ai punti 1) e 2) prevedono inoltre la comunicazione del provvedimento alle micronazioni con cui sono stabilite normali relazioni diplomatiche.

Il Ban per nickname può essere trasformato in ban per IP nel caso il condannato cerchi di accedere al forum da diverso account.

Originale:
QUOTE
Art.26
Crare disturbo ad un processo con messaggi non inerenti o comportamenti provocatori è reato di oltraggio alla corte, l'oltraggio alla corte viene giudicato istantaneamente dal giudice del processo in cui è stato arrecato disturbo, le pene sono le stesse dei reati veniali a cui si aggiungono le seguenti pene a discrezione del giudice:

- allontanamento dal tribunale per la durata del processo tramite esclusione dalla sezione.
- allontanamento dalla micronazione per la durata del processo se l'imputato continua nell'atteggiamento oltraggioso in altre sezioni.
- Revoca immediata delle cariche di amministratore o moderatore -Temporanea o permanente, in caso di quest'ultima la pena non è limitata nel tempo salvo amnistie previste dalle leggi.

Modificato:
QUOTE
Art.26
Crare disturbo ad un processo con messaggi non inerenti o comportamenti provocatori è reato di oltraggio alla corte, l'oltraggio alla corte viene giudicato istantaneamente dal giudice del processo in cui è stato arrecato disturbo, le pene sono le stesse dei reati veniali a cui si aggiungono le seguenti pene a discrezione del giudice:

- allontanamento dal tribunale per la durata del processo tramite esclusione dalla sezione.
- incarceramento per la durata del processo se l'imputato continua nell'atteggiamento oltraggioso in altre sezioni.
- Revoca immediata delle cariche di amministratore o moderatore -Temporanea o permanente, in caso di quest'ultima la pena non è limitata nel tempo salvo amnistie previste dalle leggi.

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 3 Favorevoli, 1 Contrario e 2 Astenuti su 6 votanti in data 02/10/2009 nella XVIII seduta della IV legislatura.

Commento:
-----

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg




Abrogazione totale del testo sul Polo Culturale Vetlano



Approvato dall'Assemblea Nazionale con 6 Favorevoli, 0 Contrario e 0 Astenuti su 6 votanti in data 03/10/2009 nella XIX seduta della IV legislatura.

Commento:
-----

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg



Abrogazione all'Art. 2 della legge sulla Biblioteca Vetlana


QUOTE
Articolo 1
La Biblioteca Nazionale la funzione di raccogliere tutti i manoscritti e gli articoli di giornale della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 2
La Biblioteca Nazionale è posta nella categoria "Polo Culturale Vetlano".


Articolo 3
La Biblioteca Vetlana è moderata dall'account Vitla e da tutti coloro che hanno l'account Vitla.
Le azioni dell'account Vitla dovranno essere segnalate in un topic all'interno della sezione "Biblioteca Vetlana".
La Biblioteca Vetlana potrà essere gestita da un Cittadino della Repubblica Democratica di Vitla scelto dal Ministero della Cultura affidandogli la carica di moderatore.
I moderatori avranno l'obbligo di tenere aggiornato un indice posto in un topic, reso importante, all'interno della sezione "Biblioteca Vetlana".

Articolo 4
La Biblioteca Vetlana accoglierà al uso interno topic chiusi che saranno adibiti per la consultazione degli articoli di giornale della Repubblica Democratica di Vitla e accoglierà topic aperti adibiti al download per i manoscritti.
Ogni discussione non inerente sarà cestinata o spostata in apposita sezione.

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 5 Favorevoli, 0 Contrario e 1 Astenuti su 6 votanti in data 03/10/2009 nella XIX seduta della IV legislatura.

Commento:
-----

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg



Modifica dell'Art. 3 del regolamento del Museo della Repubblica Democratica di Vitla


QUOTE
Articolo 1
Il Museo Vetlano è un Ente Statale gestito dal Ministero della Cultura che ha la funzione di raccogliere e valorizzare, tutti gli autoprodotti della Repubblica Democratica di Vitla e tutto quello che fa parte della storia della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 2
Il Museo Vetlano sarà moderato dall'Account Vitla o direttamente dal Ministro della Cultura se esso possiede già la carica di moderatore in altra sezione o dal Corpo di Moderazione o da una persona scelta tramite bando pubblico.

Articolo 3
Il Museo Vetlano è un Ente Statale visibile a tutta la Cittadinanza e a tutti coloro che vogliono visitarlo.
Esso è posto nella categoria "Polo Culturale Vetlano".
Esso contiene topic chiusi e all'interno del Museo Vetlano non è possibile intrattenere discussioni e tutte le discussioni aperte saranno spostate o in Cestino Generale o in Cittadinanza Riunita o in Piazza "13 Aprile 2008"

modificato in:
QUOTE
Articolo 1
Il Museo Vetlano è un Ente Statale gestito dal Ministero della Cultura che ha la funzione di raccogliere e valorizzare, tutti gli autoprodotti della Repubblica Democratica di Vitla e tutto quello che fa parte della storia della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 2
Il Museo Vetlano sarà moderato dall'Account Vitla o direttamente dal Ministro della Cultura se esso possiede già la carica di moderatore in altra sezione o dal Corpo di Moderazione o da una persona scelta tramite bando pubblico.

Articolo 3
Il Museo Vetlano è un Ente Statale visibile a tutta la Cittadinanza e a tutti coloro che vogliono visitarlo.
Esso è posto nella categoria Enti Privati & Enti Statali.
Esso contiene topic chiusi e all'interno del Museo Vetlano non è possibile intrattenere discussioni e tutte le discussioni aperte saranno spostate o in Cestino Generale o in Cittadinanza Riunita o in Piazza "13 Aprile 2008"

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 5 Favorevoli, 0 Contrario e 1 Astenuti su 6 votanti in data 03/10/2009 nella XIX seduta della IV legislatura.

Commento:
-----

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg



Modifiche all'Art.15 del Codice Penale



Attuale:
QUOTE
Art.15 - L'accusa è retta dal denunciante e/o da un pubblico ministero selezionato tra i potenziali giudici.

Modifica:
QUOTE
Art.15
L'accusa è retta dal denunciante e/o da un pubblico ministero selezionati tra i cittadini della Repubblica Democratica di Vitla che si sono resi disponibili.

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 6 Favorevoli, 0 Contrario e 0 Astenuti su 6 votanti in data 11/10/2009 nella XIX seduta della IV legislatura.

Commento:
-----

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg





Legge sul Mercato Vetlano



QUOTE
Art. 1
Il Mercato Vetlano è un topic in rilievo, situato nella Piazza "13 Aprile 2008", ove tutti i cittadini e forestieri potranno vendere o acquistare da altri utenti.

Art. 2
Il Mercato Vetlano è un libero spazio concesso ai cittadini e forestieri per potersi scambiare o vendere qualsiasi articolo concreto (come un cd, un libro o una tastiera per computer), per ogni altra tipologia di oggetti è vietata la vendita.

Art. 3
3.1 - Per poter vendere sarà necessario scrivere un post nelle seguenti modalità:
[VENDO] Nome oggetto, breve descrizione, prezzo.
3.2 - Per poter comprare sarà necessario scrivere un post nelle seguenti modalità:
[COMPRO] Nome oggetto, breve descrizione.
3.3 - Le trattative si possono svolgere solo in modo privato attraverso l'ausilio di messaggi privati, istant chat e quant'altro.
3.4 - Quando la vendita o l'acquisto è concluso, il venditore ha il compito di dichiarare che un oggetto non è più in vendita specificando acquirente e modalità di pagamento scelte.

Art. 4
Nel caso si riscontrassero irregolarità nell'acquisto o nella vendita di un oggetto, la Repubblica Democratica di Vitla in tutte le sue figure giuridiche non si assumerà la responsabilità dell'accaduto.

Art. 5
La suddetta legge dovrà essere posta all'apertura del topic dall'account Vitla, per poi rendere importante il topic.

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 6 Favorevoli, 0 Contrario e 0 Astenuti su 6 votanti in data 11/10/2009 nella XIX seduta della IV legislatura.

Commento:
Personalmente lo trovo un dispendio di energie e l'inserimento in questioni perniciose quali i soldi, ma vista l'unanimità promulgo.

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg

 
Top
Krieg
view post Posted on 8/11/2009, 01:39




Legge sugli Enti Privati e Statali



CITAZIONE
Articolo 1
La precedente "Legge sulla fondazione di Enti Privati ed Enti Statali" è abrogata e sostituita in toto dalla presente legge.

Articolo 2
Gli Enti Privati e Statali della Repubblica Democratica di Vitla hanno come obiettivo la crescita socio-culturale della Repubblica. Tali organismi devono avere il massimo della trasparenza e ogni Cittadino deve essere messo in grado di poter usufruire dei servizi offerti.
Un Ente Statale è un ente aperto, gestito, regolamentato e riconosciuto esclusivamente dalle Istituzioni della Repubblica, nelle figure dell'account Vitla. Può essere aperto tramite Decreto del Governo e Legge dell'Assemblea Nazionale secondo quanto prevede la legge con le differenti procedure.
Nella discussione di apertura deve essere approvato anche il regolamento dell'ente.
Un Ente Privato può essere aperto da ogni cittadino della Repubblica Democratica di Vitla nella forma di Circolo, Movimento, Centro Culturale, Organo di Stampa e Istituto.

Articlo 3
Entrambi gli enti sono posti nella categoria "Enti Privati & Enti Statali", salvo diverse disposizioni per legge. E' istituita la sezione Ufficio Enti Privati in capo alla categoria "Enti Privati & Enti Statali" per le pratiche buricratiche ed amministrative legate alla gestione degli enti di tale natura. La moderazione di tale sezione e la cura di tutte le pratiche burocratiche è onere del Ministro della Cultura.
Gli Enti Privati potranno disporre di un massimo di 2 sezioni (1 sezione principale e 1 sottosezione di servizio); nel caso il Ministro della Cultura notasse l'inutilizzo della sottosezione, essa verrà espropriata.
Gli Enti Statali, salvo diverse disposizioni di legge, dovranno avere non più di una sezione.

Articolo 4
Prerequisiti per la facoltà di apertura e concessione della moderazione degli Enti Privati sono:
- essere cittadini della RDV da almeno 30 giorni.
- avere a proprio carico non più di 2 condanne generiche o una condanna per abuso di potere.

Il cittadino che voglia aprire un ente privato deve farne specifica richiesta nell'Ufficio Enti Privati attraverso una richiesta d'apertura che dovrà essere obligatoriamente accompagnata da:
- esplicita dichiarazione del nome dell'ente.
- esplicita dichiarazione del tipo di ente privato.
- indicazione del titolare dell'ente e, nel caso di interdizione giudiziaria, del moderatore.
- regolamento di gestione dell'ente e di comportamento al suo interno.
- dichiarazione di conformità ai prerequisiti per la fondazione e la moderazione di un ente.

Il Ministero della Cultura non può concedere lo spazio ad un Ente Privato nei seguenti casi:
1- Chiaro insulto ai danni di una persona, micronazione o alla morale.
2- Chiari riferimenti ad atteggiamenti contrari alla Costituzione.
3- Mancanza degli elementi richiesti per l'apertura.
4- Il richiedente possiede già uno o più enti privati che a giudizio motivato del ministro della cultura risultano poco attivi o mal gestiti.

L'Ente Privato una volta aperto dovrà essere registrato nell' "Albo degli Enti Privati" presso il ministero della Cultura riempiendo il modulo standard:

Nome:
Tipo di ente:
Titolari:
Moderatore:
Data di Fondazione:
Data di Chiusura:

L'Ente Privato dovrà avere nella sua sezione principale il regolamento approvato nella domanda di apertura e il modulo standard del registro.
Ogni modifica al regolamento e al modulo standard va comunicato e autorizzato dal Ministro della Cultura.

Articolo 5
I casi che comportano la chiusura, la sottrazione della titolarità, della moderazione e della gestione dell'ente privato sono:
- inattività nell'ente del titolare per un tempo superiore a 2 mesi, senza che questo sia motivatamente assente.
- perdita della cittadinanza da parte del titolare dell'ente.
- ban del titolare superiore a un periodo di 4 mesi.

La gestione dell'Ente Privato verrà messa a disposizione dopo bando nazionale indetto da Ministero della Cultura: le iscrizioni al bando saranno aperte per una durata di tre (3) giorni e con una votazione di durata di quarantotto (48) ore, per avere l'Ente in gestione il candidato deve ottenere la maggioranza assoluta.
Se non vi saranno iscritti al bando, l'ente sarà automaticamente archiviato secondo le disposizione della legge sull' Archivio Nazionale Vetlano mentre gli Enti Statali potranno essere rimossi e archiviati solo per volontà dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 6
Il moderatore di un Ente Privato ha il diritto e il dovere di moderare le sezioni dell'ente di competenza. Nella gestione dell'Ente Privato è prerogativa del fondatore intervenire sui Topic a sua discrezione solo nei seguenti modi: chiudere e aprire topic, classificarli importanti o declassificarli, richiederne lo spostamento in archivio, spostarli da una sezione dell'Ente ad un altra, rinominarli.
La moderazione di un Ente Privato può essere revocata per i seguenti motivi:
- censura: cancellazione di post all'interno dello spazio concesso per l'Ente Privato, cancellazione di interi topic all'interno dello spazio concesso per l'Ente Privato o modifiche del contenuto di post.
- avere un totale di due (2) condanne a suo carico.
- avere una condanna per abuso di potere.
- eseguire azioni che esulano dalle prerogative del moderatore definite dall'articolo 6 della presente legge.

Articolo 7
La moderazione degli Enti Statali è gestita dallo Stato nella figura del Ministro della Cultura o, in sua assenza, dal Presidente della Repubblica.
Gli Enti Statali potranno essere rimossi e archiviati solo per volontà dell'Assemblea Nazionale o del Consiglio dei Ministri, a seconda di chi ne ha decretato l'apertura.
L'Ente Statale una volta aperto dovrà essere registrato nell' "Albo degli Enti Statali " presso il ministero della Cultura riempiendo il modulo standard:

Nome:
Tipo di ente:
Apertura a cura:
Data di Fondazione:
Data di Chiusura:

L'Ente Statale dovrà avere nella sua sezione principale il regolamento approvato nella procedura di apertura e il modulo standard del registro. Ogni modifica al regolamento e al modulo standard va sottoposto alla stessa procedura usata per l'apertura.

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 7 Favorevoli, 0 Contrario e 0 Astenuti su 7 votanti in data 6/11/2009 nella III seduta della V legislatura.

Commento:
Visto che esiste un Precedente sarebbe da specificare meglio la frase "richiedere lo spostamento in archivio".
Oltre a questo bisogna anche meglio chiarire il concetto di Inattività, in questi giorni molto discusso.

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg



Modifica dell'Articolo 3 del Codice Penale



CITAZIONE
Versione attuale:
Art.3 - Nessun cittadino della Repubblica Democratica di Vitla può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto,al tempo in cui è stato commesso, come reato dal Codice Penale.

Versione modificata:
Art.3 - Nessun cittadino della Repubblica Democratica di Vitla può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto,al tempo in cui è stato commesso, come reato dal Codice Penale o dalle altre Leggi della legislazione Vetlana.

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 7 Favorevoli, 0 Contrario e 0 Astenuti su 7 votanti in data 6/11/2009 nella III seduta della V legislatura.

Commento:
---------------

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg



Modifica all'Articolo 20 del Codice Penale



Versione Attuale:
CITAZIONE
Art.20 - Gli avvenimenti e i fatti che la Repubblica Democratica di Vitla ripudia e condanna, considerandoli reati vengono classificati in:

<< Reati Gravi
- Alto tradimento: visto nel passaggio di informazioni riservate a nemici della micronazione.
- Comportamenti sovversivi: tentativo di rovesciamento della sovranità della micronazione.
- Offesa allo Micronazione: oltraggio alla micronazione, alle sue istituzioni.
- Minaccia alla pacifica convivenza intermicronazionale: violazione dei trattati diplomatici e realizzazione di operazioni belliche o di spionaggio non autorizzate.
- Uso di più account all'interno del forum, in quanto mette a rischio i principi democratici della Repubblica Democratica di Vitla.
- Aver abusato,per propri fini od utilizzando impropriamente i poteri di cui si è titolari,del ruolo ricoperto all'interno delle istituzioni vetlane.
- Calunnia: l'aver denunciato alle autorità micronazionali un cittadino per un fatto di cui il denunciante conosca l'innocenza del denunciato
- Censura nei confronti di uno o più cittadini: l'occultamento o la cancellazione di informazioni o post scritti sullo spazio virtuale della micronazione.
- Occultamento di prove: cancellazione di prove utili a un processo.
- violenza privata: chiunque,con qualunque mezzo,impedisca ad un cittadino vetlano di poter esprimere liberamente il proprio pensiero

<< Reati Veniali
- Spam, ovvero tutto quello che crea uno stato di disordine e/o che riporta a siti/forum esterni alla micronazione.
- Assumere comportamenti razzisti o campanilistici, esprimendo intolleranza razziale,territoriale o religiosa.
- Pubblicizzare senza autorizzazione oggetti, siti internet, altri forum, aziende, prodotti commerciali, - intraprendere attività commerciali utilizzando il forum della micronazione.
- Ingiurie: offese perpetrate nei confronti di un cittadino della micronazione o di qualsiasi utente registrato a “forumcommunity” commesse sul territorio della micronazione.
- Turpiloquio: chiunque infarcisca i propri posts di espressioni volgari o blasfeme al solo fine di creare sfregio alla sensibilità altrui.

Spam=
-Aprire topic che reclamizzino forum, siti web e prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili, anche tramite l'utilizzo di link.
-Postare commenti che reclamizzino forum, siti web, prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili non inerenti al topic in cui sono stati pubblicati, anche tramite l'utilizzo di link.
-Pubblicare in tag siti estranei alla micronazione o link ad essi, iniziative estranee all'attività micronazionale ed altre attività simili.

Non viene considerato spam:
-citare una fonte d'informazione o linkare ad essa
-citare titoli di libri ed il loro autore
-aprire un topic nella sezione "Ambasciate" per informare della nascita di una nuova micronazione ed avviare eventuali relazioni diplomatiche.
-pubblicizzare in tag le attività e le iniziative sviluppate da altre micronazioni riconosciute dalla repubblica democratica di vitla.
-i topic in regola con il regolamento nella sezione di ricambio spam.

Viene Creato un topic con la funzione di registro delle attività di spam dove vengono annotati i nickname degli utenti colpevoli di spam al fine di poter differenziare chi è recidivo da chi non lo è

Versione Modificata:
CITAZIONE
Art.20 - Gli avvenimenti e i fatti che la Repubblica Democratica di Vitla ripudia e condanna, considerandoli reati vengono classificati in:

<< Reati Gravi
- Alto tradimento: visto nel passaggio di informazioni riservate a nemici della micronazione.
- Comportamenti sovversivi: tentativo di rovesciamento della sovranità della micronazione.
- Offesa allo Micronazione: oltraggio alla micronazione, alle sue istituzioni.
- Minaccia alla pacifica convivenza intermicronazionale: violazione dei trattati diplomatici e realizzazione di operazioni belliche o di spionaggio non autorizzate.
- Uso di più account all'interno del forum, in quanto mette a rischio i principi democratici della Repubblica Democratica di Vitla.
- Aver abusato,per propri fini od utilizzando impropriamente i poteri di cui si è titolari,del ruolo ricoperto all'interno delle istituzioni vetlane.
- Calunnia: l'aver denunciato alle autorità micronazionali un cittadino per un fatto di cui il denunciante conosca l'innocenza del denunciato
- Censura nei confronti di uno o più cittadini: l'occultamento o la cancellazione di informazioni o post scritti sullo spazio virtuale della micronazione.
- Occultamento di prove: cancellazione di prove utili a un processo.
- Violenza privata: chiunque,con qualunque mezzo,impedisca ad un cittadino vetlano di poter esprimere liberamente il proprio pensiero
- Truffa: nel caso si riscontrassero irregolarità nell'acquisto o nella vendita di beni tramite il "Mercato Vetlano"; reato a carico esclusivo del truffatore e dei suoi collaboratori.

<< Reati Veniali
- Spam, ovvero tutto quello che crea uno stato di disordine e/o che riporta a siti/forum esterni alla micronazione.
- Assumere comportamenti razzisti o campanilistici, esprimendo intolleranza razziale,territoriale o religiosa.
- Pubblicizzare senza autorizzazione oggetti, siti internet, altri forum, aziende, prodotti commerciali, - intraprendere attività commerciali utilizzando il forum della micronazione.
- Ingiurie: offese perpetrate nei confronti di un cittadino della micronazione o di qualsiasi utente registrato a “forumcommunity” commesse sul territorio della micronazione.
- Turpiloquio: chiunque infarcisca i propri posts di espressioni volgari o blasfeme al solo fine di creare sfregio alla sensibilità altrui.

Spam=
-Aprire topic che reclamizzino forum, siti web e prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili, anche tramite l'utilizzo di link.
-Postare commenti che reclamizzino forum, siti web, prodotti commerciali estranei alla micronazione ed altre attività simili non inerenti al topic in cui sono stati pubblicati, anche tramite l'utilizzo di link.
-Pubblicare in tag siti estranei alla micronazione o link ad essi, iniziative estranee all'attività micronazionale ed altre attività simili.

Non viene considerato spam:
-citare una fonte d'informazione o linkare ad essa
-citare titoli di libri ed il loro autore
-aprire un topic nella sezione "Ambasciate" per informare della nascita di una nuova micronazione ed avviare eventuali relazioni diplomatiche.
-pubblicizzare in tag le attività e le iniziative sviluppate da altre micronazioni riconosciute dalla repubblica democratica di vitla.
-i topic in regola con il regolamento nella sezione di ricambio spam.

Viene Creato un topic con la funzione di registro delle attività di spam dove vengono annotati i nickname degli utenti colpevoli di spam al fine di poter differenziare chi è recidivo da chi non lo è

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 7 Favorevoli, 0 Contrario e 0 Astenuti su 7 votanti in data 6/11/2009 nella III seduta della V legislatura.

Commento:
Faccio notare al Presidente dell'Assemblea Nazionale che ha fatto un discreto casino nella segnalazione delle Modifiche nei testi, il che ha reso discretamente più arduo il mio compito.
Pregherei una maggiore attenzione.

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg



Modifica Legge "Stati della Cittadinanza e Variazione"



Art. 5:
Attuale:
CITAZIONE
Articolo 5 (Stati della cittadinanza e variazioni)


Sono previsti i seguenti “stati della cittadinanza”:
- cittadinanza minorenne: comporta il godimento e il rispetto di tutti i diritti e doveri costituzionali, fatta eccezione per il diritto di voto, il diritto di usufruire della legge sugli enti privati e della legge sui partiti, la facoltà di iscriversi a partiti.
- cittadinanza attiva: comporta il godimento e il rispetto di tutti i diritti e doveri costituzionali in forma piena e totale.
- cittadinanza passiva: comporta la perdita del diritto di voto.
- perdita di cittadinanza: perdita di tutti i diritti e doveri costituzionali, di tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica.

Tutte le variazioni hanno validità dal momento in cui vengono segnalate dall’incaricato, a prescindere dall’applicazione pratica ad opera degli amministratori.

Durante i primi 7 giorni di cittadinanza si è "Cittadino minorenne"

Se nei 7 giorni il cittadino minorenne si mostra attivo e interessato, potrà fare richiesta di diventare “Cittadino attivo”.
In caso contrario il periodo di prova può essere esteso di ulteriori 7 giorni.
Al termine del periodo di prova, se non si sono soddisfatti i requisiti di attività e interesse o se non si chiede la cittadinanza attiva, si perde la cittadinanza.

In caso di inattività, ingiustificata e non preannunciata, per un periodo superiore a 15 giorni si diventa “Cittadino passivo”.

La cittadinanza passiva può durare al massimo per 60 giorni, terminati i quali la cittadinanza è revocata in qualsiasi sua forma.

Al fine della valutazione della presenza attiva, sono equiparati ai post inviati nel territorio della Repubblica Democratica di Vitla anche quelli inviati nel territorio di altre Micronazioni da cittadini che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato dai competenti Organi della Repubblica (ambasciatori, delegati a trattative, ministri ecc.), purché tali post siano inerenti allo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale.

Nel caso in cui un Cittadino Passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la Cittadinanza Attiva. Per ottenerla, deve attendere un periodo di 7 giorni nei quali deve mostrarsi partecipe.

Un cittadino che ha subito la revoca della propria cittadinanza e voglia tornare cittadino, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.

Il periodo di assenza giustificata, da segnalare nell’apposita sezione, è di 60 giorni consecutivi.

Modificato:
CITAZIONE
Articolo 5 (Stati della cittadinanza e variazioni)


Sono previsti i seguenti “stati della cittadinanza”:
- cittadinanza minorenne: comporta il godimento e il rispetto di tutti i diritti e doveri costituzionali, fatta eccezione per il diritto di voto, il diritto di usufruire della legge sugli enti privati e della legge sui partiti, la facoltà di iscriversi a partite e tutti gli altri casi in cui la legislazione Vetlana disponga diversamente.
- cittadinanza attiva: comporta il godimento e il rispetto di tutti i diritti e doveri costituzionali in forma piena e totale.
- cittadinanza passiva: comporta la perdita del diritto di voto e di tutte le cariche politiche e/o istituzionali.
- perdita di cittadinanza: perdita di tutti i diritti e doveri costituzionali, di tutte le cariche politiche e amministrative all’interno della repubblica.

Tutte le variazioni hanno validità dal momento in cui vengono segnalate dall’incaricato, a prescindere dall’applicazione pratica ad opera degli amministratori.

Durante i primi 7 giorni di cittadinanza si è "Cittadino minorenne"

Se nei 7 giorni il cittadino minorenne si mostra attivo e interessato, potrà fare richiesta di diventare “Cittadino attivo”.
In caso contrario il periodo di prova può essere esteso di ulteriori 7 giorni.
Al termine del periodo di prova, se non si sono soddisfatti i requisiti di attività e interesse o se non si chiede la cittadinanza attiva, si perde la cittadinanza.

In caso di inattività, ingiustificata e non preannunciata, per un periodo superiore a 15 giorni si diventa “Cittadino passivo”.

La cittadinanza passiva può durare al massimo per 60 giorni, terminati i quali la cittadinanza è revocata in qualsiasi sua forma.

Al fine della valutazione della presenza attiva, sono equiparati ai post inviati nel territorio della Repubblica Democratica di Vitla anche quelli inviati nel territorio di altre Micronazioni da cittadini che svolgono un ruolo istituzionale autorizzato dai competenti Organi della Repubblica (ambasciatori, delegati a trattative, ministri ecc.), purché tali post siano inerenti allo svolgimento delle funzioni del proprio ruolo istituzionale.

Nel caso in cui un Cittadino Passivo torni ad avere una propria attività di post nella micronazione, può richiedere nuovamente la Cittadinanza Attiva. Per ottenerla, deve attendere un periodo di 7 giorni nei quali deve mostrarsi partecipe.

Un cittadino che ha subito la revoca della propria cittadinanza e voglia tornare cittadino, dovrà ripresentare la propria richiesta ai sensi della presente legge e percorrere l’iter previsto.

Il periodo di assenza giustificata, da segnalare nell’apposita sezione, è di 60 giorni consecutivi.

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 7 Favorevoli, 0 Contrario e 0 Astenuti su 7 votanti in data 6/11/2009 nella III seduta della V legislatura.

Commento:
-----------

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg



Legge sul Tutorato per gli incarichi pubblici



CITAZIONE
Art.1
Si fa obbligo di creare un topic da porre in rilievo nelle seguenti sezioni:
-Anagrafe
-Presidenza della repubblica
-Governo
-Ministero degli affari esteri
-Ministero degli affari interni
-Ministero della cultura
-Ministero della giustizia
-Ministero della propaganda
-Assemblea Nazionale
-Corte suprema
-Tribunale ordinario

In tale topic si dovranno elencare la durata del mandato, i compiti e le attività che spettano ai titolari delle cariche corrispettive a ciascuna sezione, nella fattispecie rispettivamente a:
-Responsabile anagrafe
-Presidente della repubblica
-Primo ministro
-Ministro degli esteri
-Ministro degli interni
-Ministro della cultura
-Ministro della giustizia
-Ministro della propaganda
-Presidente dell'assemblea nazionale
-Giudice della corte suprema
-Giudice del tribunale ordinario.

Art.2
Il topic in questione dovrà essere aperto da Vitla, chiuso subito dopo la creazione ed in futuro eventualmente modificato. Per domande relative ai compiti di una particolare figura si invitano gli utenti a fare uso della sezione "Informazioni".

Art.3
Il contenuto di questi topic dovrà essere elaborato dal governo in una seduta del consiglio dei ministri ed essere approvata dall'assemblea nazionale.

Art.4
Il governo si fa carico di individuare, per ciascun ruolo per cui si viene a creare un topic, un cittadino che sia competente in quell'ambito specifico di modo da poter essere inserito all'interno del topic come referente per eventuali dubbi.

Art.5
Nel caso venissero istituite nuove figure sarà garantita la possibilità al governo in carica di stendere un topic con lo stesso scopo di quelli precedentemente elencati, con l'obbligo di percorrere lo stesso iter burocratico.

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 7 Favorevoli, 0 Contrario e 0 Astenuti su 7 votanti in data 6/11/2009 nella III seduta della V legislatura.

Commento:
-----------

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg

 
Top
Krieg
view post Posted on 11/11/2009, 22:39




Legge Taglia Cariche



SPOILER (click to view)
CITAZIONE
Il Governo, al fine di limitare il numero eccessivo di incarichi presenti nella RDV, chiede all'AN di procedere alla modifica del Codice Legislativo Vetlano nei punti indicati nel seguito:

Costituzione, Art 3, Comma 2

Attuale:

CITAZIONE
L’Assemblea Nazionale è composta da 9 deputati eletti a suffragio universale e diretto nel caso in cui la popolazione sia inferiore a 50 cittadini. Nel caso sia superiore a 50 cittadini, il numero dei deputati sarà di 11. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.

Modifica proposta:

CITAZIONE
L’Assemblea Nazionale è composta da 7 deputati eletti a suffragio universale e diretto nel caso in cui la popolazione sia inferiore a 50 cittadini. Nel caso sia superiore a 50 cittadini, il numero dei deputati sarà di 9. La legge ordinaria disciplina le modalità di espressione del suffragio e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale.

Costituzione, Art 5, Comma 9

Attuale:

CITAZIONE
Ogni ministro può nominare un viceministro. Tale nomina deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri.

Modifica proposta:

CITAZIONE
Ogni ministro, in caso d'assenza, sarà sostituito dal Prima Ministro.

Costituzione, Art 10, Comma 4, Punto B

Attuale:

CITAZIONE
non devono avere altre cariche durante il periodo del loro mandato e non devono essere iscritti a partiti;

Modifica proposta:

CITAZIONE
non devono avere altre cariche durante il periodo del loro mandato e non devono ricoprire cariche di coordinamento all'interno di un partito.

Legge sulla Sicurezza Nazionale Vetlana, Art 3

Attuale:

CITAZIONE
La Guardia Nazionale Vetlana non può superare un totale di cinque (5) Cittadini al suo interno.
Tutti i membri della Guardia Nazionale Vetlana, non possono ricoprire cariche Istituzionali, non possono essere Giudice e non possono avere condanne a loro carico.
Il Comandante della Guardia Nazionale Vetlana sarà eletto a maggioranza assoluta dei presenti dal Governo della Repubblica Democratica di Vitla.
I membri della Guardia Nazionale Vetlana dovranno candidarsi e affrontare un elezione popolare con una durata di settantadue (72) ore in Seggio Elettorale.

Modifica proposta:

CITAZIONE
La Guardia Nazionale Vetlana non può superare un totale di tre (3) Cittadini al suo interno.
Tutti i membri della Guardia Nazionale Vetlana non possono essere contemporaneamente giudici e non devono essere stati condannati per abuso di potere nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Comandante della Guardia Nazionale Vetlana sarà eletto a maggioranza assoluta dei presenti dal Governo della Repubblica Democratica di Vitla.
I membri della Guardia Nazionale Vetlana dovranno candidarsi e affrontare un elezione popolare con una durata di settantadue (72) ore in Seggio Elettorale.

Legge sui Rapporti Esteri, Art 7, Capoverso 5

Attuale:
CITAZIONE
La figura di Ambasciatore può essere affidata a persone che non abbiano processi in corso o pene a loro carico, tuttavia in caso di procedimendimenti giudiziari aperti dopo la nomina l'incarico può essere revocato solo dopo l'effettiva condanna.

Modifica proposta:
CITAZIONE
La figura di Ambasciatore può essere affidata a persone che non abbiano più di due (2) condanne a proprio carico.

Legge sulla Cittadinanza, Art 3, Capoverso 1-2-3

Attuale:

CITAZIONE
L’Anagrafe è guidato da un Responsabile, cui spetta il grado di moderazione della sezione Anagrafe.
La carica di Responsabile è incompatibile con la carica di Ministro, ivi compreso il ruolo di Primo Ministro.
Il Responsabile è eletto dai cittadini ogni 4 mesi.

Modifica proposta:

CITAZIONE
L’Anagrafe è guidata dal Ministro degli Interni, cui spetta il grado di moderazione della sezione.

Legge sulla Cittadinanza
- Abrogazione della Legge sulla Cittadinanza, Art 3, Capoverso 4-5-6-7-8-9-10
- Sostituzione di "Responsabile" in "Ministro degli Interni" in tutta la legge.

Legge sulla Propaganda, Art 4

Attuale:

CITAZIONE
Il comando della squadra è detenuto dal Ministro dello Sviluppo e della Propaganda e dal suo Vice, se il Ministro è assente. Gli iscritti devono rispettare i rispettivi ordini del Ministro che espellerà chiunque non li rispetti avendo rischiato di lesionare la faccia della micronazione.

Modifica proposta:

CITAZIONE
Il comando della squadra è detenuto dal Ministro degli Interni. Gli iscritti devono rispettare i rispettivi ordini del Ministro che espellerà chiunque non li rispetti avendo rischiato di lesionare la faccia della micronazione.

Legge sulla Propaganda
- sostituzione "Ministro dello Sviluppo e della Propaganda" in "Ministro degli Interni" in tutta la legge.



Approvato dall'Assemblea Nazionale con 6 Favorevoli, 0 Contrari e 1 Astenuto su 7 votanti in data 6/11/2009 nella III seduta della V legislatura.

Commento:
Ricordo quanto segue:

CITAZIONE
La votazione del referendum confermativo previsto dal comma 5 dell’art.7 della Costituzione, viene indetta a cura del Ministro degli Interni entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta pubblicazione della o delle Proposte Costituzionali nella Gazzetta Ufficiale e si terrà dopo 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo dell’indizione.

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg






Modifica della Legge sulle Tradizioni Vetlane



Testo Originale

CITAZIONE
SPOILER (click to view)
Articolo 1
Sono “Tradizioni Vetlane” tutte quelle manifestazioni, consuetudini e tradizioni storiche della Cultura Nazionale Vetlana che valgono per tutti i Cittadini.

Articolo 2
La Bandiera della Repubblica Democratica di Vitla, che rappresenta l’unità del Popolo Vetlano, è composta da due strisce orizzontali, di colore rosso e verde; al centro vi è lo stemma nazionale rappresentato da un'agnello con un aquila nera al di sopra che sovrasta un cartiglio con il motto nazionale

Articolo 3
Il Motto Nazionale è "Ad Astra per Aspera", ossia "Alle Stelle attraverso le Avversità"; nella bandiera, è posto in un cartiglio sotto lo stemma nazionale.

Articolo 4
L'Inno Nazionale è il canto che accomuna tutti i Cittadini della Repubblica Democratica di Vitla; esso è scritto in Vetlano e recita così :


CITAZIONE
Pre se declaratzione
d'endependentzia
en se quale facos euramento
de sencer fedeltat

Pre se constetutzione
che prometteos de honar
prechè empera se lege
e se ceche obedentzia

rit:
Vitla en se cor
com multe honor
pre epsa amor
viverà
se republica
no crollarà
e nos docerè

Pre nostre dedetzione
che empennies en se lavor
pre se vesillo che concilea
che nos face populo

[rit]

S'orgolie e se pertenentzia
nos enflammas s'anima
pre construere un paese
obe reconnioscernos.

che tradotto in lingua italiana recita :


CITAZIONE
Per la dichiarazione
di indipendenza
su cui facciam giuramento
di leale fedeltà

Per la costituzione
che promettiam di seguir
perchè regni la legge
e la cieca obbedienza

rit:
Vitla nel cuor
con molto onor
per lei l'amor
vivrà
la repubblica
mai crollerà
e ci guiderà

Per la comun dedizione
che impegniam nel lavor
per la bandiera che ci unisce
che fa di noi un popolo

[rit]

L'orgoglio e l'appartenenza
ci infiammano l'anima
per costruire un paese
in cui riconoscerci.

Articolo 5
La Lingua, che è il Vetlano, della Repubblica Democratica di Vitla è un elemento importante che fa parte delle nostre Tradizioni e parte fondamentale della nostra Identità Nazionale.
Il Vetlano è considerato non seconda Lingua, ma Lingua al pari della lingua Italiana.

Articolo 6
Le Feste Nazionali della Repubblica Democratica di Vitla sono delle giornate di ricordo e commemorazione di avvenimenti che hanno caratterizzato fortemente la Storia della Repubblica Democratica di Vitla.
Le Feste Nazionali possono essere modificate solo tramite modifica presentata e attuata in Assemblea Nazionale.

Le Feste Nazionali sono:
- il 14 Aprile, anniversario della Fondazione della Repubblica;
- il 1 Maggio, Festa dei Lavoratori Vetlani;
- il 31 Luglio, Festa della fondazione di Vitla
- il 14 Settembre, anniversario della Costituzione della Repubblica;
- il 31 Dicembre, Commemorazione delle Vittime dei Genocidi;

I giorni di Festa Nazionale saranno giorni in cui non ci sarà alcun tipo di lavoro e saranno ricordati come i Cittadini e le Istituzioni meglio credono.

Articolo 7
Le Manifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che rappresentazno la parte goliardica e giocosa della Repubblica Democratica di Vitla.
Queste Menifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che vengono organizzate per ricordare, commemorare o semplicemente divertire la Repubblica Democratica di Vitla.

Le Manifestazioni Nazionali sono :

- Award della Repubblica Democratica di Vitla
- Olimpiadi della Cultura e dei Giochi di Intelligenza

Testo Modificato:

CITAZIONE
SPOILER (click to view)
Articolo 1
Sono “Tradizioni Vetlane” tutte quelle manifestazioni, consuetudini e tradizioni storiche della Cultura Nazionale Vetlana che valgono per tutti i Cittadini.

Articolo 2
La Bandiera della Repubblica Democratica di Vitla, che rappresenta l’unità del Popolo Vetlano, è composta da due strisce orizzontali, di colore rosso e verde; al centro vi è lo stemma nazionale rappresentato da un'agnello con un aquila nera al di sopra che sovrasta un cartiglio con il motto nazionale

Articolo 3
Il Motto Nazionale è "Ad Astra per Aspera", ossia "Alle Stelle attraverso le Avversità"; nella bandiera, è posto in un cartiglio sotto lo stemma nazionale.

Articolo 4
L'Inno Nazionale è il canto che accomuna tutti i Cittadini della Repubblica Democratica di Vitla; esso è scritto in Vetlano e recita così :


CITAZIONE
Pre se declaratzione
d'endependentzia
en se quale facos euramento
de sencer fedeltat

Pre se constetutzione
che prometteos de honar
prechè empera se lege
e se ceche obedentzia

rit:
Vitla en se cor
com multe honor
pre epsa amor
viverà
se republica
no crollarà
e nos docerè

Pre nostre dedetzione
che empennies en se lavor
pre se vesillo che concilea
che nos face populo

[rit]

S'orgolie e se pertenentzia
nos enflammas s'anima
pre construere un paese
obe reconnioscernos.

che tradotto in lingua italiana recita :


CITAZIONE
Per la dichiarazione
di indipendenza
su cui facciam giuramento
di leale fedeltà

Per la costituzione
che promettiam di seguir
perchè regni la legge
e la cieca obbedienza

rit:
Vitla nel cuor
con molto onor
per lei l'amor
vivrà
la repubblica
mai crollerà
e ci guiderà

Per la comun dedizione
che impegniam nel lavor
per la bandiera che ci unisce
che fa di noi un popolo

[rit]

L'orgoglio e l'appartenenza
ci infiammano l'anima
per costruire un paese
in cui riconoscerci.

Articolo 5
La Lingua, che è il Vetlano, della Repubblica Democratica di Vitla è un elemento importante che fa parte delle nostre Tradizioni e parte fondamentale della nostra Identità Nazionale.
Il Vetlano è considerato non seconda Lingua, ma Lingua al pari della lingua Italiana.

Articolo 6
Le Feste Nazionali della Repubblica Democratica di Vitla sono delle giornate di ricordo e commemorazione di avvenimenti che hanno caratterizzato fortemente la Storia della Repubblica Democratica di Vitla.
Le Feste Nazionali possono essere modificate solo tramite modifica presentata e attuata in Assemblea Nazionale.

Le Feste Nazionali sono:
- il 14 Aprile, anniversario della Fondazione della Repubblica Democratica di Vitla;
- il 1 Maggio, Festa dei Lavoratori Vetlani;
- il 31 Luglio, Festa della fondazione di Vitla;
- il 14 Settembre, anniversario della Costituzione della Repubblica;
- il 1 Novembre, Festa della Riunificazione Vetlana;
- il 31 Dicembre, Commemorazione delle Vittime dei Genocidi;

I giorni di Festa Nazionale saranno giorni in cui non ci sarà alcun tipo di lavoro e saranno ricordati come i Cittadini e le Istituzioni meglio credono.

Articolo 7
Le Manifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che rappresentazno la parte goliardica e giocosa della Repubblica Democratica di Vitla.
Queste Menifestazioni Nazionali sono quelle manifestazioni che vengono organizzate per ricordare, commemorare o semplicemente divertire la Repubblica Democratica di Vitla.

Le Manifestazioni Nazionali sono :

- Award della Repubblica Democratica di Vitla
- Olimpiadi della Cultura e dei Giochi di Intelligenza

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 5 Favorevoli, 2 Contrari e 0 Astenuti su 7 votanti in data 10/11/2009 nella IV seduta della V legislatura.

Commento:
--------------------------

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg






Legge sulle Onorificenze della Repubblica Democratica di Vitla



SPOILER (click to view)
CITAZIONE
Art. 1 - Finalità
Ogni Cittadino facente parte della Repubblica Democratica di Vitla può ricevere un Onorificenza della Repubblica Democratica di Vitla, modalità e consegna sono regolamentati da questa legge.

Art. 2 - Onorificenze
La seguente Legge sulle Onorificenze della Repubblica Democratica di Vitla istituisce le seguenti Onorificenze:
- Croce al Merito della Repubblica Democratica di Vitla, abbreviato in "Croce al Merito".
- Medaglia al Ricordo.
- Croce al Valor Militare.
- Croce al Valor Civile.
- Croce Vetlana.
- Stella al Merito e al Servizio, abbreviato in "Stella al Merito".

Art. 3 - Croce al Merito della Repubblica Democratica di Vitla
La Croce al Merito della Repubblica Democratica di Vitla è la massima riconoscenza onorifica destinata a ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel disimpegno di cariche pubbliche e di attività svolte a fini sociali nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.
Viene conferita dal Presidente della Repubblica, dal Vice-Presidente della Repubblica e dal Ministero della Cultura attraverso una decisione unanime nei confronti di un cittadino che ha mostrato grande passione e prestato un lungo e onorato servizio alla micronazione, per poi metterla ai voti dell'Assemblea Nazionale secondo le modalità descritte nell'articolo 8.

Art. 4 - Medaglia al Ricordo
La Medaglia al Ricordo è un onorificenza consegnata dal Presidente della Repubblica, dal Vice-Presidente della Repubblica e dal Ministero della Cultura attraverso una decisione unanime a quei cittadini che hanno contribuito in modo attivo alla costruzione e allo sviluppo della micronazione ma che non sono più riconosciuti tra i cittadini, o per perdita della cittadinanza o per revoca della stessa.

Art. 5 - Croce al Valor Militare
La Croce al Valore Militare viene consegnata dal Presidente della Repubblica, in accordo con la massima carica delle forze di sicurezza, ai membri di un corpo che hanno conseguito dei risultati importanti per la difesa della Repubblica Democratica di Vitla.

Art. 6 - Croce al Valor Civile
La Croce al Valore Civile viene consegnata dal Presidente della Repubblica a quei cittadini, in veste di cariche civili, che hanno mostrato partecipazione e passione nei compiti svolti consentendo un notevole sviluppo alla micronazione in armonia delle proprie forze e dei propri equilibri.

Art. 7 - Croce Vetlana
La Croce Vetlana verrà consegnata dal Presidente della Repubblica in carica ai passati Presidenti della Repubblica che si sono contraddistinti nel lavoro e nella dedizione nei confronti della Repubblica Democratica di Vitla, rinforzando i valori di identità e di unità della micronazione e dei suoi cittadini.

Art. 8 - Stella al Merito e al Servizio
La Stella al Merito e al Servizio è una onorificenza minore consegnata a tutti quei cittadini che hanno eseguito dei lavori tali che la micronazione ne traesse un beneficio in termini qualitativi o quantitativi, rinforzando valori o quant'altro la nostra costituzione protegge.
La Stella al Merito viene conferita dalla maggioranza semplice dei voti tramite seduta in Assemblea Nazionale con opzioni possibili favorevole o contrario, a un cittadino proposto, in accordo, dal Presidente della Repubblica e dal Vice-Presidente della Repubblica.

Art. 9 - Disposizioni Finali
- I gagliardetti e le placche delle onorificenze vetlane saranno stabiliti tramite Bando Nazionale indetto dal Ministero della Cultura nella propria sezione.
- La formula da utilizzare per attribuire le onorificenze sarà scelta dall'Assemblea Nazionale attraverso una seduta.



Approvato dall'Assemblea Nazionale con 3 Favorevoli, 2 Contrari e 2 Astenuti su 7 votanti in data 10/11/2009 nella IV seduta della V legislatura.

Commento:
Non mi pare una cosa eccessivamente utile, ma dato che ogni legislatura viene riproposta e non crea un danno diretto alla Micronazione...

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg






Modifica all'Articolo 18 del Codice Penale



Testo Originale:

CITAZIONE
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Il giudice che, senza giustificato motivo, ritardi il deposito delle motivazioni della sentenza, verrà escluso dall'elenco dei giudici eleggibili per un periodo di 3 mesi.

Testo Modificato

CITAZIONE
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Il giudice che, senza giustificato motivo, ritardi il deposito delle motivazioni della sentenza, verrà escluso dall'elenco dei giudici eleggibili per un periodo di 4 mesi

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 4 Favorevoli, 0 Contrari e 3 Astenuti su 7 votanti in data 10/11/2009 nella IV seduta della V legislatura.

Commento:
Cambia ben poco, ma tanto vale.

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg






Legge abrogativa sulla Gestione delle Sezioni



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CITAZIONE
- Cancellazione (o abrogazione) della sottosezione "Autori" presente nella sezione "Letteratura".

- Cancellazione della sezione "Ateismo, Laicità, Morale, Religioni" e spostamento dei topic al suo interno nella sezione "Approfondimenti".




Approvato dall'Assemblea Nazionale con 7 Favorevoli, 0 Contrari e 0 Astenuti su 7 votanti in data 10/11/2009 nella IV seduta della V legislatura.

Commento:
------------------------

PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg

 
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Krieg
view post Posted on 20/11/2009, 03:20




Modifica Articolo 4 della Legge sugli Enti Privati e Statali




Testo Originale

SPOILER (click to view)
CITAZIONE
Prerequisiti per la facoltà di apertura e concessione della moderazione degli Enti Privati sono:
- essere cittadini della RDV da almeno 30 giorni.
- avere a proprio carico non più di 2 condanne generiche o una condanna per abuso di potere.

Il cittadino che voglia aprire un ente privato deve farne specifica richiesta nell'Ufficio Enti Privati attraverso una richiesta d'apertura che dovrà essere obligatoriamente accompagnata da:
- esplicita dichiarazione del nome dell'ente.
- esplicita dichiarazione del tipo di ente privato.
- indicazione del titolare dell'ente e, nel caso di interdizione giudiziaria, del moderatore.
- regolamento di gestione dell'ente e di comportamento al suo interno.
- dichiarazione di conformità ai prerequisiti per la fondazione e la moderazione di un ente.

Il Ministero della Cultura non può concedere lo spazio ad un Ente Privato nei seguenti casi:
1- Chiaro insulto ai danni di una persona, micronazione o alla morale.
2- Chiari riferimenti ad atteggiamenti contrari alla Costituzione.
3- Mancanza degli elementi richiesti per l'apertura.
4- Il richiedente possiede già uno o più enti privati che a giudizio motivato del ministro della cultura risultano poco attivi o mal gestiti.

L'Ente Privato una volta aperto dovrà essere registrato nell' "Albo degli Enti Privati" presso il ministero della Cultura riempiendo il modulo standard:

Nome:
Tipo di ente:
Titolari:
Moderatore:
Data di Fondazione:
Data di Chiusura:

L'Ente Privato dovrà avere nella sua sezione principale il regolamento approvato nella domanda di apertura e il modulo standard del registro.
Ogni modifica al regolamento e al modulo standard va comunicato e autorizzato dal Ministro della Cultura.


Testo Modificato


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CITAZIONE
Prerequisiti per la facoltà di apertura e concessione della moderazione degli Enti Privati sono:
- essere cittadini della RDV da almeno 30 giorni.
- avere a proprio carico non più di 2 condanne generiche o una condanna per abuso di potere.

Il cittadino che voglia aprire un ente privato deve farne specifica richiesta nell'Ufficio Enti Privati attraverso una richiesta d'apertura che dovrà essere obligatoriamente accompagnata da:
- esplicita dichiarazione del nome dell'ente.
- esplicita dichiarazione del tipo di ente privato.
- indicazione del titolare dell'ente e, nel caso di interdizione giudiziaria, del moderatore.
- regolamento di gestione dell'ente e di comportamento al suo interno.
- targhetta dell'ente
- dichiarazione di conformità ai prerequisiti per la fondazione e la moderazione di un ente.

Il Ministero della Cultura non può concedere lo spazio ad un Ente Privato nei seguenti casi:
1- Chiaro insulto ai danni di una persona, micronazione o alla morale.
2- Chiari riferimenti ad atteggiamenti contrari alla Costituzione.
3- Mancanza degli elementi richiesti per l'apertura.
4- Il richiedente possiede già uno o più enti privati che a giudizio motivato del ministro della cultura risultano poco attivi o mal gestiti.

L'Ente Privato una volta aperto dovrà essere registrato nell' "Albo degli Enti Privati" presso il ministero della Cultura riempiendo il modulo standard:

Nome:
Tipo di ente:
Titolari:
Moderatore:
Data di Fondazione:
Data di Chiusura:

L'Ente Privato dovrà avere nella sua sezione principale il regolamento approvato nella domanda di apertura e il modulo standard del registro.
Ogni modifica al regolamento e al modulo standard va comunicato e autorizzato dal Ministro della Cultura.


Approvato dall'Assemblea Nazionale con 6 Favorevoli, 1 Contrari e 1 Astenuto su 8 votanti in data 17/11/2009 nella VI seduta della V legislatura.

Commento:
---------------------


PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg






Modifica Articolo 5 della Legge sugli enti privati e Statali



CITAZIONE
Comma 1

I casi che comportano la chiusura sono:
1. Inattività dell'ente superiore a 30 giorni dall'ultimo topic aperto che non sia del gestore
2. Inattività dell'ente superiore a 60 giorni dall'ultimo topic aperto dal gestore senza che sia motivatamente assente.
3. Inattività dell'ente superiore a 15 giorni dall'ultimo post senza che il gestore sia motivatamente assente
4. perdita della cittadinanza da parte del titolare dell'ente.
5. ban del titolare superiore a un periodo di 4 mesi.

Comma 2

Per la chiusura del circolo devono verificarsi le condizioni 1 e 3 insieme, oppure le condizioni 2, 4 e 5.

Comma3

Il Ministro della Cultura può ignorare, a sua discrezione, l'aggiunta di post molto corti o topic aperti in modo insensato solo con lo scopo di mantenere vivo un ente privato.

----------------------------

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 6 Favorevoli, 0 Contrari e 2 Astenuti su 8 votanti in data 17/11/2009 nella VI seduta della V legislatura.

Commento:
---------------------


PROMULGO.

Firmato
Il Presidente della Repubblica,
Krieg

 
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Altas
view post Posted on 18/1/2010, 21:15




Aggiunta dell'articolo 9 alla Legge sui Rapporti Esteri proposta dal deputato Ossola



CITAZIONE
Articolo 9

I rappresentanti della Repubblica Democratica di Vitla in organizzazioni intermicronazionali di qualunque genere, che non svolgono solo funzioni meramente ambasciatoriali o di rappresentanza ma esercitano diritto di voto o di veto vengono nominati dalla cittadinanza fin quando la Repubblica non superi i 50 cittadini. Sopra tale limite, cioè a partire da 51 cittadini, i rappresentanti verranno nominati dall'Assemblea Nazionale. Saranno eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità varrà il criterio della maggior anzianità della cittadinanza vetlana.

Approvato dall'Assemblea Nazionale con 6 Favorevoli, 0 Contrari e 0 Astenuto in data 12/1/2010 nella II seduta della VI legislatura.


PROMULGO.

Il Vice Presidente della Repubblica
Altas Bastian dela Cohimbra

 
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Altas
view post Posted on 25/1/2010, 04:26




Istituzione del Polo Culturale



CITAZIONE
Articolo 1
Viene istituito il "Polo Culturale Vetlano", categoria del forum, che i seguenti enti: Archivio Nazionale Vetlano, Biblioteca Nazionale, Museo della Repubblica.
Ogni altro Ente che dovrà prendere parte a questa categoria dovrà essere specificato nel regolamento o nella legge di competenza.

Approvato dall'Assemblea Nazionale nella V seduta della VI legislatura.

Commento: Ma non esisteva già qualcosa di simile che era stato in seguito abrogato? Vabbeh.

PROMULGO.

Firmato
Il Vice Presidente della Repubblica
Altas Bastian dela Cohimbra






Modifica Legge sui Rapporti Esteri



Originale:
CITAZIONE
Articolo 1
Il Ministro degli Affari Esteri è il principale rappresentante della Repubblica Democratica di Vitla in materia di rapporti esteri.
Il Ministro degli Affari Esteri nel caso lo ritenesse necessario ed opportuno può conferire l'onere degli Affari Esteri tramite delega o al Primo Ministro o ad un cittadino del Corpo Diplomatico.

Articolo 2
Il Presidente della Republica Vetlana, in caso il Trattato stipulato garantisce l'apertura di un Ambasciata nel territorio nazionale, ha il compito di aprirla.
Le ambasciate estere in territorio vetlano saranno gestite da un Ambasciatore scelto, nominato e presentato dalla Nazione frimataria.
Le Ambasciate estere in territorio Nazionale possono essere chiuse tramite votazione unanime dell'Assembela Nazionale o a maggioranza reletiva se la votazione avviene a seguito dell'abrogazione del trattato che garantiva l'ambasciata.
Le Ambasciate estere sul territorio della Repubblica Democratica di Vitla sono di proprietà dello stato estero e quindi soggette in toto alla legislazione dello stato estero. Tuttavia la Repubblica Democratica di Vitla si riserva il diritto di intervenire in caso di gravi violazioni chiudendo i topic e allontanando i responsabili di tali violazioni per un periodo di due settimane, periodo che, in accordo con l'ambasciatore e in caso non pervenissero scuse pubbliche da parte del cittadino, potrà essere tramutato in ban permanente.
Le Ambasciate della Repubblica Democratica di Vitla all'estero saranno sottoposte alla legge della Repubblica Democratica di Vitla, a tal fine saranno passibili di giudizio secondo le leggi Vetlane tutti coloro che entreranno nell'ambasciata, il compito di segnalare e denunciare le infrazioni spetta all'ambasciatore e il giudizio seguirà le normali procedure.
Al fine del giudizio sarà considerata aggravante per i cittadini vetlani l'infrazione di leggi nelle nostre ambasciate all'estero o nelle ambasciate estere nella nostra micronazione, inoltre non sarà garantito alcun aiuto ufficiale per le infrazioni delle leggi di micronazioni alleate nei loro territori.

Articolo 3
Il Ministro degli Affari Esteri, con consulto del Presidente della Repubblica Vetlano, ha il compito, se necessario, di chiudere le Ambasciate della Repubblica Democratica di Vitla in territorio estero, e di bloccare per un massimo di due settimane le ambasciate estere in territorio nazionale, Tali provedimenti saranno presi in seguito a gravi infrazioni o in seguito a situazioni di compromissione della sicurezza Nazionale.
La chiusura delle Ambasciate in territorio estero e il blocco delle ambasciate in territorio nazionale possono essere annullate tramite votazione unanime dell'Assemblea Nazionale.
Le misure di blocco delle ambasciate o chiusura possono essere prese anche in conseguenza di un comportamento irrispettoso verso la Repubblica Democratica di Vitla, il suo Governo e tentativi di sabotaggio.

Articolo 4
I Trattati stipulati con altre Micronazioni saranno sottoposti al voto dell'Assembela Nazionale tramite una seduta straordinaria aperta dal Presidente dell'Assemblea Nazionale o dal Vice-Presidente.
La seduta straordinaria sarà costituita esclusivamente dalla fase di votazione; in caso di non accettazione del Trattato, sarà aperta immediatamente una fase di discussione di settantadue (72) ore con successiva fase di votazione di quarantotto (48) ore.
Il Trattato per essere valido deve ottenere la maggioranza relativa dei voti.
Il voto di astensione sarà contato ai fini del raggiungemento del numero legale.
I Trattati stipulati con altre Micronazioni, a seguito dell'approvazione dell'assemblea, dovranno essere firmati dal Presidente della Repubblica Vetlana o in sua assenza dal vice-Presidente, dal Ministro degli Affari Esteri e dal Primo Ministro o in assenza di uno dei due dal ministro degli interni, tali firme rappresentaranno la micronazione intera.
I Trattati possono essere rescissi solo tramite Referendum Popolare promossi dal Presidente della Repubblica o dal Ministro degli Affari esteri.
La Cittadinanza dovrà essere interpellata tramite referendum ogni qual volta la Repubblica Democratica di Vitla sia coinvolta in operazioni quali fusione, confederazione, federazione.

Articolo 5
È detto Corpo Diplomatico l'insieme dei cittadini che svolgono funzioni per conto del Ministero degli Affari Esteri.
Il Corpo Diplomatico è composto dal Ministro degli Esteri in carica, che ne dirige le operazioni, e dagli Agenti Diplomatici, che possono essere:
- Ambasciatori;
- Agenti Diplomatici di intervento;
- Agenti Diplomatici di contatto e mantenimento.

Articolo 6
Il Ministro degli Affari Esteri ha titolo per la nomina, la modifica e il ritiro degli incarichi del Corpo Diplomatico. Tali azioni vanno rese pubbliche nel Ministero, ove l'interessato ne manifesta presa visione.
Il Corpo Diplomatico non decade con il cambio dei Ministri degli Affari Esteri.
Il Corpo Diplomatico ha sede naturale nel Ministero degli Affari Esteri, dove è depositato l'elenco dei cittadini che ne fanno parte con relativi incarichi.
Le relazioni ufficiali del Corpo Diplomatico vengono pubblicate presso il Ministero degli Affari Esteri; le comunicazioni tra i membri possono avvenire presso il Ministero o in forma privata.

Articolo 7
È detto Ambasciatore l'agente diplomatico:
- posto a capo di una missione diplomatica permanente in una micronazione straniera o presso un'organizzazione internazionale/intermicronazionale;
- oppure posto a capo della delegazione attraverso la quale la RDV partecipa alla negoziazione di un trattato o a consessi internazionali/intermicronazionali;
L'ambasciatore può essere richiamato in patria quando termina la missione affidatagli oppure sotto revoca del suo incarico da parte del Ministro degli Affari Esteri.
Le Ambasciate in terra estera dovranno essere gestite dagli Ambasciatori Vetlani.
Gli Ambasciatori saranno nominati dal Ministro degli Affari Esteri e il loro mandato avrà durata di sei (6) mesi, la revoca può avvenire prima della fine del mandato da parte del Ministro degli Affari Esteri con motivazione presentata in Assemblea Nazionale.
Il Ministro degli Affari Esteri, allo scadere dei sei (6) mesi di mandato, può riaffidare l'incarico a sua discrezione senza vincoli.
La figura di Ambasciatore può essere affidata a persone che non abbiano più di due (2) condanne a proprio carico.
I Diplomatici, Ambasciatori e Cittadini stranieri hanno la libera partecipazione al forum, eccetto per le sedi Istituzionali della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 8
È detto Agente Diplomatico di intervento il cittadino cui il Ministro degli Esteri affida un particolare incarico di natura diplomatica per cuio mantiene lo status di Agente Diplomatico limitatamente al contesto di intervento.
È detto Agente Diplomatico di contatto e mantenimento il cittadino di cui il Ministero degli Affari Esteri si avvale per:
- prendere contatto con le Micronazioni estere;
- arrivare alla stipula di un trattato;
- intrattenere periodici contatti con le Micronazioni, per aggiornarle della situazione vetlana e manifestare semrpe vivo l'interesse della Repubblica Democratica di Vitla.

Modificata:
CITAZIONE
Articolo 1
1. Il Ministro degli Affari Esteri si occupa dei rapporti esteri e internazionali della micronazione. Può conferire l'onere degli Affari Esteri tramite delega al Primo Ministro o ad un cittadino del Corpo Diplomatico.

Articolo 2
1. I Trattati stipulati con altre micronazioni possono prevedere la presenza di Ambasciate estere in territorio vetlano e ambasciate vetlane in territorio estero.
2. Le ambasciate estere in territorio vetlano sono aperte dal Presidente della Repubblica e gestite da un Ambasciatore scelto dalla micronazione titolare dell’ambasciata. La sovranità dell’Ambasciata appartiene alla micronazione ospitata, il territorio è soggetto pertanto alla legislazione dello Stato estero. Tuttavia, in caso di eventi gravi ed eccezionali, la Repubblica Democratica di Vitla, nella persona del Ministero degli Affari Esteri, si riserva il diritto di chiudere i topic e di limitare la possibilità di scrivere al solo ambasciatore, fino ad un massimo di due settimane.
3. La Repubblica Democratica di Vitla ha sovranità sulle Ambasciate vetlane in territorio estero, luoghi soggetti alla legislazione vetlana. La sovranità vetlana può essere limitata in occasioni eccezionali, secondo quanto prevede lo specifico trattato tra Vitla e l’altra micronazione contraente.

Articolo 3
1. Le ambasciate estere in territorio vetlano vengono rimosse, e il loro contenuto archiviato, in caso di revoca unilaterale o reciproca del trattato e in caso di votazione favorevole della maggioranza dell’Assemblea Nazionale su proposta motivata del Ministro degli Affari Esteri.
2. Gli ambasciatori vetlani in territorio estero possono essere ritirati, e di conseguenza le Ambasciate chiuse, in caso di revoca unilaterale o reciproca del trattato o in caso di votazione favorevole della maggioranza dell’Assemblea Nazionale su proposta motivata del Ministro degli Affari Esteri.

Articolo 4
1. I Trattati stipulati con altre Micronazioni, per entrare in vigore, devono essere approvati dall’Assemblea Nazionale, firmati dal Presidente della Repubblica, dal Ministro degli Affari Esteri e dal Primo Ministro, e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
2. Per sottoporre al voto dell’Assemblea Nazionale i Trattati (o modifiche stipulate di trattati già in vigore), si prevede una seduta straordinaria composta da 48 ore di discussione, in cui il Ministro degli Affari Esteri o il contraente da lui delegato, è tenuto ad esporre il trattato e motivarne la validità; seguono 48 ore per la fase di votazione, nella quale sarà possibile Approvare, Respingere il trattato o Astenersi. Per ritenere approvato il trattato, i voti favorevoli all’approvazione devono essere di più di quelli favorevoli al respingimento. Restano valide le restanti disposizioni del Regolamento dell’Assemblea Nazionale.
3. In caso di approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale di un trattato, il Presidente della Repubblica, il Ministro degli Esteri e il Primo Ministro hanno l’obbligo di firmare il Trattato, e il Ministro della Giustizia di pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale. Nel caso non lo facessero entro 48 ore dall’approvazione, devono essere sostituiti in questo compito dal Presidente dell’Assemblea Nazionale.
4. Con la stessa procedura valida per l’approvazione di nuovi trattati, possono essere rescissi trattati in vigore, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, di almeno 2 deputati, del Presidente della Repubblica o di almeno 6 cittadini. Inoltre, i trattati possono essere rescissi tramite referendum, seguendo le stesse procedure previste per l’abrogazione di una legge ordinaria.

Articolo 5
1. È detto Corpo Diplomatico l'insieme dei cittadini che svolgono funzioni per conto del Ministero degli Affari Esteri. E’ costituito dal Ministero degli Affari Esteri, che ne dirige le operazioni, dagli Agenti Diplomatici, e dagli Ambasciatori.
2. Il Ministro degli Affari Esteri ha titolo per la nomina, la modifica e il ritiro degli incarichi del Corpo Diplomatico (con eccezione per gli ambasciatori presso organizzazioni internazionali o intermicronazionali), previa accettazione dell’incarico da parte dell’interessato. Tali azioni vanno rese pubbliche nella sede del Ministero, in cui è presente la lista dei componenti del Corpo Diplomatico con i rispettivi incarichi.
3. Il Corpo Diplomatico non decade in modo automatico con il cambio di Governo o di Ministro.

Articolo 6
1. L’ambasciatore è una persona posta a capo di una missione diplomatica permanente in una micronazione straniera o presso un'organizzazione internazionale o intermicronazionale;
2. Gli ambasciatori presso le micronazioni straniere sono nominati dal Ministero degli Affari Esteri; il loro mandato dura 6 mesi, ma possono essere sostituiti dal ministro con provvedimento motivato. Il loro compito è quello di segnalare gli avvenimenti vetlani nella micronazione straniera, mantenere i contatti con i cittadini e le istituzioni di quella micronazione e segnalare alle autorità vetlane eventuali violazioni della legge avvenute nell’ambasciata.
3. Gli ambasciatori presso un’organizzazione internazionale o intermicronazionale sono eletti dal popolo. Il loro mandato dura 4 mesi. La legge elettorale regola le modalità dell’elezione.

Articolo 7
1. Gli Agenti Diplomatici sono cittadini a cui il Ministro degli Esteri affida incarico di natura diplomatica (prendere contatti con micronazioni, stipulare trattati, intrattenere rapporti periodici con micronazioni) in un contesto micro nazionale. L’incarico decade con il termine della missione.

Approvata dall'Assemblea Nazionale nella V seduta della VI legislatura.

Commento: L'articolo in rosso per ricordarvi del caso Major Zero che pur essendo ambasciatore aveva fatto non poco casino, quindi per suggerire ai deputati, qualora lo ritengano opportuno, di inserire la possibilità di prendere provvedimenti anche contro gli ambasciatori in casi simili.

PROMULGO.

Firmato
Il Vice Presidente della Repubblica
Altas Bastian dela Cohimbra





Integrazione alla Legge Elettorale
Articolo 5 bis (Elezioni Ambasciatori nelle Organizzazioni intermicronazioni)


CITAZIONE
Può candidarsi al ruolo di Ambasciatore in un'Organizzazione intermicronazionale chiunque sia cittadino attivo vetlano da almeno 2 mesi, purchè raccolgano tre firme di cittadini a supporto della loro candidatura (come singolo o come lista, a seconda dei casi)
Nel caso in cui si debbano eleggere fino a 2 Ambasciatori, si vota tra candidati singoli, esprimendo un singolo voto di preferenza. Vengono eletti i due candidati che ottengono più preferenze; in caso di parità di voti, viene eletto chi è cittadino vetlano da più tempo.
Nel caso in cui si debbano eleggere più di due Ambasciatori, si vota tra liste concorrenti di uno o più candidato, con possibilità di esprimere voto di lista e voto di preferenza, analogamente alle elezioni dell'Assemblea Nazionale; i seggi vengono distribuiti con sistema proporzionale metodo Hare. In caso di paritrà di un quoziente, viene eletto il candidato che è cittadino vetlano da più tempo.

Approvata dall'Assemblea Nazionale nella V seduta della VI legislatura.

Commento: /

PROMULGO.


Firmato
Il Vice Presidente della Repubblica
Altas Bastian dela Cohimbra



Edited by Altas - 25/1/2010, 04:45
 
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Altas
view post Posted on 28/1/2010, 00:39




Abrogazione della legge sulle feste nazionali



CITAZIONE
14 aprile : Festa della repubblica (con discorso delle autorità vetlane)
1 maggio : Festa dei Lavoratori
14 settembre : festa della Costituzione (con discorso del Presidente della Repubblica Vetlana)
31 Dicembre : Commemorazione delle Vittime dei Genocidi

Approvata dall'Assemblea Nazionale nella VI seduta della VI legislatura.

Commento: /

PROMULGO.

Firmato
Il Vice Presidente della Repubblica
Altas Bastian dela Cohimbra

 
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Altas
view post Posted on 1/2/2010, 02:52




Abrogazione articolo 9 della legge degli esteri.


CITAZIONE
Articolo 9

I rappresentanti della Repubblica Democratica di Vitla in organizzazioni intermicronazionali di qualunque genere, che non svolgono solo funzioni meramente ambasciatoriali o di rappresentanza ma esercitano diritto di voto o di veto vengono nominati dalla cittadinanza fin quando la Repubblica non superi i 50 cittadini. Sopra tale limite, cioè a partire da 51 cittadini, i rappresentanti verranno nominati dall'Assemblea Nazionale. Saranno eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità varrà il criterio della maggior anzianità della cittadinanza vetlana.

Approvata dall'Assemblea Nazionale nella VIII Seduta straordinaria della VI legislatura.

Commento:
/

PROMULGO.

Firmato
Il Vice Presidente della Repubblica
Altas Bastian dela Cohimbra





Modifica Articolo V della Legge sul Codice Legislativo e sulla Gazzetta Ufficiale


Originale:
CITAZIONE
Art. 5
Ogni legge va pubblicata in un topic unico, chiuso e con in evidenza il testo in vigore.
Il testo in vigore dovrà essere presente nel primo messaggio del topic, essere aggiornato ad ogni modifica della legge e riportare la data di entrata in vigore, che coincide con la data di pubblicazione.
Eventuali aggiornamenti della legge vanno aggiunti in coda, senza eliminare i testi precedenti, indicando la data di inizio e fine validità (coincidenti con la data di pubblicazione della modifica in questione e con quella della modifica successiva).
Deve essere indicato nel testo della legge e nelle eventuali modifiche la data di approvazione della stessa.
La legge può essere scritta anche in lingua vetlana con rispettiva traduzione.

Modifica:
CITAZIONE
Art. 5
Ogni legge va pubblicata in un topic unico, chiuso e con in evidenza il testo in vigore.
Il testo in vigore dovrà essere presente nel primo messaggio del topic, essere aggiornato ad ogni modifica della legge e riportare la data di entrata in vigore, che coincide con la data di pubblicazione, e la data dell’ultima modifica. I dati vanni inseriti secondo questo schema:


CITAZIONE
Legge sulle isole pedonali vetlane

Legge in vigore dal: xx/xx/xxxx
con modifiche aggiornate al: xx/xx/xxxx

Testo della legge

Eventuali aggiornamenti della legge vanno aggiunti in coda, senza eliminare i testi precedenti, indicando la data di inizio e fine validità (coincidenti con la data di pubblicazione della modifica in questione e con quella della modifica successiva). Gli aggiornamenti vanno inseriti secondo questo schema:

CITAZIONE
--------------------------------------------------
Modifica del xx/xx/xxxx
Aggiornata dalla Modifica del xx/xx/xxxx
--------------------------------------------------

Testo della legge con modifica sopracitata (sotto Spoiler)

La legge può essere scritta anche in lingua vetlana con rispettiva traduzione.

Approvata dall'Assemblea Nazionale nella VII seduta della VI legislatura.

Commento: /

PROMULGO.

Firmato
Il Vice Presidente della Repubblica
Altas Bastian dela Cohimbra

 
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Altas
view post Posted on 3/2/2010, 21:40




Legge sull'Archivio Vetlano


CITAZIONE
Articolo 1
L'Archivio Nazionale Vetlano è un Ente Statale, pubblico e visibile a tutti i Cittadini della Repubblica Democratica di Vitla, gestito dallo Stato dove viene posto tutto il materiale della Micronazione inerente Istituzioni, Enti Privati o Pubblici della Repubblica Democratica di Vitla.

Articolo 2
L'Archivio Nazionale Vetlano ha una sezione di facciata posta nella categoria "Polo Culturale Vetlano" che reindirizzerà i consultatori nella piattaforma atta all'archiviazione che avrà come link archiviovetlano.forumcommunity.net.

L'Archivio Nazionale Vetlano è diviso in dieci sezioni sotto elencate:

- Archivio Presentazione liste e candidati Presidenti
- Archivio Assemblea Nazionale
- Archivio Governo della Repubblica Democratica di Vitla
- Archivio Enti Statali
- Archivio Enti Privati
- Archivio Associazioni Politiche
- Archivio Ambasciate
- Archivio Corte di Giustizia
- Archivio Guardia Nazionale Vetlana
- Archivio Repubblica di Vitla

La sezione Archivio Repubblica di Vitla contiene le seguenti sottosezioni:

- Archivio Assemblea Popolare
- Archivio Governo della Repubblica di Vitla
- Archivio Leggi della Repubblica di Vitla
- Archivio Seggio Elettorale
- Archivio Enti Stali
- Archivio Enti Privati
- Archivio Ambasciate
- Archivio Associazioni Politiche
- Archivio Varie

Articolo 3
L'Archivio Nazionale Vetlano è gestito dall'account Vitla, che avrà la carica di Founder, attraverso le principali
azioni che comportano l'archiviazione dei topic.
Il Ministro della Cultura avrà la carica di Admin del Forum per la gestione dell'Archivio Nazionale Vetlano.

Articolo 4
L' archiviazione del materiale dovrà essere effettuato nella seguente modalità :
[Nome Ente o Istituzione o Altro] Titolo topic originale.

Articolo 5
Saranno esclusi dall'archiviazione le sezioni private dei partiti sciolti, tali sezioni dovranno essere cancellate immediatamente dopo l'ufficializzazione dello scioglimento del partito insieme a tutti i topic in essa contenuti.

Disposizioni

L'Archivio Nazionale Vetlano sarà posto nella piattaforma della ex Repubblica di Vitla e saranno fatte le seguenti azioni:

- Cambio del nome in archiviovetlano.forumcommunity.net
- Chiusura della TAG
- Riposizionamento delle discussioni delle sezioni Cestino, Sala Giochi, Spam, Spazio Cultura, Off Topic,
Angolo del "cazzeggio" libero, giochini strambi in libertà, Approfondimenti, Attualità nelle apposite sezioni della
Repubblica Democratica di Vitla.
- Posizionamento delle discussioni delle sezioni Piazza della Libertà, Bacheca, Ufficio Informazioni
e Presentazione cittadini nella sezione Archivio Varie.
- Le sezioni Archivio Enti e Archivio Istituzioni saranno cancellate e ogni discussione riposizionata secondo la vigente legge.

Approvata dall'Assemblea Nazionale nella IX seduta della VI legislatura.

Commento: Bravi waglioni.

PROMULGO.

Firmato
Il Vice Presidente della Repubblica
Altas Bastian dela Cohimbra

 
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70 replies since 10/11/2008, 15:19   1283 views
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