_Il Cacciatore_ |
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| dichiaro chiusa la seduta di votazione della XIX seduta dell'Assemblea Costituente alle ore 23.10 del giorno 30 Luglio 2008. Deputati Costituenti : 27 Quorum : 14 Votanti : 15 Favorevoli : 15 Contrari : 0 Astenuti : 0 Passa la seguente proposta : CITAZIONE Religione
Titolo IX: Libertà di culto
Articolo 18 La Repubblica è laica e priva di religione ufficiale. Nessuno può essere obbligato a partecipare ad attività, cerimonie o pratiche religiose o all’uso di una formula di giuramento religioso in processi, assemblee ed ogni genere di iniziativa pubblica. Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e regole, purchè non in contrasto con l'ordinamento giuridico vetlano. Le organizzazioni religiose non possono, inoltre, essere causa di speciali vantaggi sia in materia legislativa che giudiziaria.
Titolo X: Regole di convivenza
Articolo 19 Atteggiamenti discriminatori, razzisti e/o violenti nei confronti di individui religiosamente contrapposti, non sono consentiti. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, nei limiti dell'ammissibile e delle leggi Vetlane, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume o all'ordinamento giuridico Vetlano.
Titolo XI: Laicità dello Stato
Articolo 20 Lo Stato e le Religioni sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e non devono avere nessun contatto che ne implichi la modifica. La Repubblica non è in alcun modo sottoposta a qualunque sia istituzione religiosa. Particolari relazioni, e/o collaborazioni in genere, con queste, potranno essere sancite se nel pieno rispetto della reciproca indipendenza e sovranità.
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