[A.C.] XV Seduta Assemblea Costituente, proposta base diritti e doveri

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GrDux
view post Posted on 14/7/2008, 22:24




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Flames~
view post Posted on 15/7/2008, 11:32




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Fede#91
view post Posted on 15/7/2008, 11:36




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trincia87
view post Posted on 15/7/2008, 12:11




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Zhang
view post Posted on 15/7/2008, 13:26




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bohemian rhapsody
view post Posted on 15/7/2008, 18:04




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Altas
view post Posted on 16/7/2008, 21:29




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Sauer
view post Posted on 16/7/2008, 21:54




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comunista90°
view post Posted on 16/7/2008, 22:13







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perplesso666
view post Posted on 17/7/2008, 17:46





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emoned
view post Posted on 18/7/2008, 21:59




Dichiaro chiusa la seconda fase di votazione della XV seduta alle ore 23.00 del giorno 18 Luglio 2008.

Deputati Costituenti: 30
Quorum:16
Votanti: 18

Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 1

L’assemblea approva il seguente testo definitivo della parte “Diritti e Doveri”

CITAZIONE
Diritti e Doveri del Cittadino

Titolo IV : Giustizia

Articolo 9

1 La giustizia è amministrata in nome del popolo.
2 I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente. I giudici Ordinari solo per questioni di corretta interpretazione del testo di legge possono sospendere il procedimento e presentare istanza di chiarificazione alla Corte Suprema.
3 La responsabilità penale è personale.
4 L’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
5 Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
6 La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati Micronazionali.

Articolo 10

1 La Corte Suprema è il massimo organo giudiziario della Repubblica. Svolge il ruolo di tribunale costituzionale e di corte di appello. Le sue sentenze sono inappellabili.
2 E’ composta da due giudici eletti dall’Assemblea Nazionale per la durata di 5 mesi e dal Presidente della Repubblica, o dal vice in sua assenza.
3 Il Presidente della Repubblica presiede la Corte Suprema. Il sistema di elezione dei altri due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare un cittadino. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo
4 Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
5 Escluso il presidente della Corte Suprema, per gli altri giudici valgono le seguenti disposizioni:
A- possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;
B- non devono avere altre cariche durante il periodo del loro mandato e non devono essere iscritti a partiti;
C- decadono in caso di assenza non giustificata a tre udienze consecutive;
D- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
E- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei ¾ dei deputati dell’Assemblea, e con l’assenso del Presidente della Repubblica.
6 Le decisioni della Corte devono essere prese da almeno due dei tre membri; nell'ipotesi di decisione a maggioranza, è fatto obbligo la redazione di una relazione di minoranza.
7 Possono presentare ricorso alla Corte Suprema dieci cittadini, un partito, ciascun giudice del Tribunale Ordinario, ciascun deputato e il Governo, oltre ai condannati in primo grado dal Tribunale Ordinario per i processi a loro carico.
8 La Corte si dota, approvandolo a maggioranza dei suoi componenti, di proprio regolamento interno che prevede le forme, i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
9 La Corte Suprema giudica a maggioranza con singola udienza istruttoria e successiva singola udienza di merito:
A- sulle controversie relative alla legittimità Costituzionale delle leggi, dei decreti aventi forza di legge, dei quesiti referendari, delle ordinanze del Governo nella sua interezza e dei singoli ministri e dei regolamenti interni degli organi cui la Costituzione impone la presenza di un Regolamento;
B- sui conflitti di attribuzione di una competenza determinata fra gli altri organi Costituzionali;
C- sulle controversie complesse relative a questioni di carattere elettorale o referendario;
D- sui ricorsi interpretativi, tesi ad ottenere la corretta lettura delle norme (non alla richiesta di annullamenti e soluzioni effettive della controversia);
E- su tutti gli altri argomenti che le leggi ordinarie prevedono la Corte possa giudicare
10 Le sentenze sugli argomenti di cui al comma 9 del presente articolo possono disporre ogni effetto -costitutivo, modificativo, eliminativo di situazioni giuridiche- necessario alla risoluzione secondo la legge delle controversie concrete e disporre l'annullamento di ogni atto normativo, anche per vizi nell'adozione.
11 La Corte Suprema giudica con singola udienza di merito sui ricorsi di appello dei processi di primo grado del Tribunale Ordinario.
11 Contro le sentenze della Corte Suprema non è ammessa alcuna impugnazione.
12 Le sentenze sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi giudice della Corte Suprema. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Articolo 11

1 Il Tribunale Ordinario giudica riguardo le controversie tra cittadini di carattere penale.
2 E’ composto da due giudici eletti dall’Assemblea Nazionale per la durata di 3 mesi. Il sistema di elezione dei due giudici è il seguente: ogni deputato ha il diritto di votare un cittadino. Vengono eletti i due che hanno ottenuto più voti; in caso di parità ha la meglio colui il quale è cittadino della Repubblica da più tempo.
3 Sino a quando non saranno eletti i nuovi membri, i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
4 Per i giudici del Tribunale Ordinario valgono le seguenti disposizioni:
A- possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;
B- non devono ricoprire cariche di governo durante lo svolgimento del mandato;
C- in caso di dimissioni o decadenza di un giudice, l’Assemblea Nazionale lo sostituirà eleggendo un giudice che rimarrà in carica per la durata rimanente dell’incarico del dimissionario;
D- possono essere rimossi solo in caso di violazione della Costituzione o per assenza prolungata, da parte dei 2/3 dei deputati dell’Assemblea.
5 Per ogni denuncia, il Presidente della Corte Suprema nomina uno dei due giudici, tenendo anche conto eventuali conflitti di interesse.
6 L’imputato ha diritto di appellarsi contro la sentenza del Giudice Ordinario entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, alla Corte Suprema.
7 Le sentenze sono pubblicate in un’apposita sottosezione del Tribunale Ordinario “sentenze emesse”, entro 5 giorni dall’emissione, dal Ministro della Giustizia; in sua assenza provvede qualsiasi giudice del Tribunale Ordinario.
8 Ogni altra disposizione è regolamentata dal Codice Penale e dalla legge ordinaria

Titolo V : Esercito

Articolo 12

L'Esercito rappresenta il diritto alla sicurezza di ogni cittadino ed è garante delle libertà fondamentali della costituzione.
La Repubblica di Vitla ripudia offese, barbarie, intimidazioni e violenze scatenate contro i propri cittadini e ne difende la dignità attraverso l'uso dell'Esercito.
L'Esercito della Repubblica Democratica di Vitla ha il dovere di intervenire, dichiarando guerra, purché ci sia una chiara manifestazione di attacchi sovversivi da entità definite nei confronti dello stato vetlano.
L'uso dell'esercito, in stato di pace o in caso di attacchi da entità non definite, è autorizzato dal parlamento con il 70% dei voti favorevoli.
L'Esercito è un organo indipendente e incondizionabile, in cui ogni decisione militare aspetta all'apparato gerarchico interno.
Le Forze Armate agiscono solo in caso di pericolo pubblico e la propria struttura è condizionata secondo la legge speciale e ordinaria in vigore.

Titolo VI : Diritti e Doveri

Articolo 13

I Cittadini sono titolari della sovranità sulle Istituzioni di Vitla e la esercitano per mezzo dei propri rappresentanti e nei modi che la Costituzione prevede.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza giuridica o nei casi di indegnità morale.
I partiti politici concorrono alla formazione della volontà della comunità. La loro istituzione è libera e la loro organizzazione interna, redatta in forma di Statuto, deve essere conforme ai principi fondamentali della democrazia.
La legge disciplina i criteri per la risoluzione, secondo il loro ordinamento interno, delle controversie nei partiti e fra diversi partiti.

Articolo 14

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le norme sancite dalla presente Costituzione e ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La Repubblica si fonda sul riconoscimento dei diritti dell'uomo e sulla ricerca di una comunità di pace e libera da ogni forma di schiavitù.

Articolo 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Titolo VII : Stampa

Articolo 16

La libertà di stampa è garantita e non è possibile sottoporla a censura preventiva.
Eventuali violazioni della legge a mezzo stampa, quali ingiurie o diffamazioni, possono essere accertate esclusivamente dalla Magistratura.

Titolo VIII : Diritto di congregazione

Articolo 17

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici contro la Repubblica mediante organizzazioni di carattere informatico.

F.to
Il vicepresidente
emoned
 
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